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trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 23/03/2014 alle: 09:20:28
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 23/03/2014  01:11:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al momento non posso scaricarlo Però se ritieni che sia importante potresti pubblicarlo tu.? Solo le circolari ed i regolamenti possono aiutarci a dare una interpretazione definitiva a questa norma.
latrofa124
latrofa124
-
Inserito il 23/03/2014 alle: 09:45:45
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 23/03/2014  09:20:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sul sito ACI c'è la sezione "codice della strada" è comprensivo di tutti gli articoli, sul 167 e 169 sono allegati i rispettivi regolamenti, interagiscono con norme e art,dello stesso codice.
latrofa124
latrofa124
-
Inserito il 23/03/2014 alle: 10:36:41
quello che interpreto sui" Regolamenti",in appendice dei rispettivi art.167-169 il legislatore ha voluto ulteriormente disciplinare le "NORME di COMPORTAMENTO"di persone e cose trasportate,modificando di fatto la sanzionatura tra auto e altri veicoli,che antecedentemente erano univoci. "ovvero"il sovrannumero delle persone a bordo era sanzionato nello stesso modo auto e altri veicoli,ora lo ha separato vedi comma 9 art.169. per gli altri veicoli vale il comma 7,tra i quali anche i camper. il comma 6 del REGOLAMENTO dell'169 e' la parte da interpretare,personalmente la intendo cosi': "in caso di NON violazione del numero delle persone a bordo,di rifarsi all'art. 167 comma 1. Vorrei essere severo nella interpretazione del comma 7 dell'art.169, circa l'interazione tra superamento delle persone a bordo e peso del veicolo, interpreto che oltre la sanzione prevista + cara,in caso di riscontro del superamento del peso omologato,è possibile che "scatta il fermo del veicolo stesso",senza deroghe all'art.167 per il peso. Queste norme sembrano come dettate dalla Comunità Europea.vedi Austria Esempio: Come tutti sappiamo il peso a vuoto del camper è determinante per indicare i posti omologabili fino al raggiungimento della massa totale, 70+20=90kg, per x persone fino al limite del peso omologato, in realtà ,esistono veicoli omologati per 2 persone,questo è dovuto a un peso a vuoto più alto anche rispetto ad un omologo,vuoi,per rifinitura,per attrezzatura tecnica vedi Alde,portamoto esterno istallato in origine,ecc. con la vecchia norma del codice ,potevano confidare sulla potenzialità del veicolo,dinette disponibile ,per ospitare altre persone a bordo, per 41 euro-se non ricordo male il lire 69000- valeva la pena di rischiare,oltretutto non c'erano punti in gioco, ora il legislatore cosa ha previsto in questo caso? intanto la sanzione è quadruplicata e secondo me si può ravvedere anche il fermo del veicolo, naturalmente questo vale se i posti sono 3-4-5 cosi' via. Leggete i REGOLAMENTI art.167 e 169 poi discutiamo
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feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 23/03/2014 alle: 12:49:09
Ricordo che nel 2012 vi era una proposta di modificare l'art 167 per tenere conto dei camper, quindi per il redattore della proposta è il 167 l'articolo che interessa i camper. [url] http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getPropostaEmendativa.aspx?contenitorePortante=leg.16.eme.ac.5361&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:16:5361:null:null:com:09:referente&dataSeduta=null&idPropostaEmendativa=2.1.&position=20120906
Cornovaglia in Camper
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Spagna del Nord e Portogallo
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Marocco
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Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
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latrofa124
latrofa124
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Inserito il 23/03/2014 alle: 15:08:19
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 23/03/2014  12:49:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> temo propio di no, il dettato sui regolamenti del codice della strada oggi è emesso dall'Europa, dubito che il nostro legislatore assuma delle propie iniziative, a conferma la generale omologazione alla norma dei 35ql, salvo diritti acquisiti , vedi ex patenti B in paesi comunitari abilitanti anche oltre il limite attuale dei 35ql,diritto conservato ad personam,[:(!][:(!] come le nostre vecchie patenti B, abilitanti a condurre le supermoto, sicuramente sono in mano ad ultrasessantenni,[:D][:D][:D]
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trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 24/03/2014 alle: 10:03:53
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 23/03/2014  10:36:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pubblico quello che ho trovato al riguardo riferito agli artt. 167 e 169 CdS: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. 495/1992)
Art. 363 (riferito all'Art. 167, CdS)
Accertamento della massa dei veicoli. 1. Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella più vicina località in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purché in regola con le prescritte verifiche di legge.
Art. 371(riferito all'Art. 169, CdS)
Persone e carichi trasportabili. 1. Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se adibite al trasporto di persone e di cose, già immatricolate alla data del 23 giugno 1966, è quello indicato sulle relative carte di circolazione tra le caratteristiche tecniche alla voce «posti totali n. ...» oppure sulle licenze di circolazione rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, alla analoga voce «posti n. ... compreso il conducente». 2. Le annotazioni del tipo: posti 2+2, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari alla somma dei due numeri indicati. 3. Le annotazioni del tipo: posti 4/5, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari al maggiore dei due numeri indicati. 4. Le eventuali variazioni a detto numero di persone trasportabili che dovessero essere autorizzate a seguito di ulteriori verifiche e prove effettuate sui prototipi degli autoveicoli, qualora non comportino modifiche al veicolo originale, verranno annotate sulle carte di circolazione degli autoveicoli dello stesso tipo a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. senza che sia effettuata visita sui singoli veicoli. 5. Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli costruiti in singoli esemplari saranno annotate sulle carte di circolazione a seguito di verifiche e prove. 6. Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del codice si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi. Non ho capito cosa c'è da interpretare, puoi spiegarmi in particolare se c'è qualcos'altro da dover leggere nel merito?
latrofa124
latrofa124
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Inserito il 24/03/2014 alle: 15:08:49
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 24/03/2014  10:03:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi lascia perplesso il comma 6,del Regolamento dell'art.169 per quale oscura ragione ,demanda all'art.167 comma 1,la questione del fuoripeso, nell'art.169 comma7,nel caso di superamento del numero delle persone e del carico superiore a quello indicato dalla carta di circolazione,si è soggetti ad una sanzione di 168euro, però nulla dice e cosa succede se viene superata la massa complessiva consentita, ovvero,a persone in più e cose entro o superato il limite del 5%,il 10%,il 20%,cosa succede? Questa l'interpretazione che do? con quel comma 6 ,dice che in caso di violazione di uno dei comma dell'art.169, si fà riferimento all'art.167 comma 1,SENZA DEROGHE al limite contenuto nel documento di circolazione, ovvero, l'applicazione testuale dell'art.167 comma1,"non possono superare...",senza possibilità dell'applicazione del comma 3. a questo punto non vorrei scattasse l'impossibilità a proseguire. e credo sarebbe pure giusto, altra cosa strana è che per la violazione del comma 7 dell'art.169,alla sanzione amministrativa di 168euro NON c'è la sottrazione di punti alla patente,neanche uno,eppure tra le violazioni, nel complesso è la più grave, il repentaglio della vita delle persone trasportate.

Modificato da latrofa124 il 24/03/2014 alle 15:24:38
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trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 24/03/2014 alle: 19:57:46
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 24/03/2014  15:08:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah, io personalmente in questo comma 6 non ci trovo nulla di particolare anzi forse è solo ripetitivo. Quando il legislatore cita "i veicoli dell'art. 167, comma 1", a cosa si riferisce? Si riferisce ai veicoli descritti nello stesso comma 1 del 167, cioè tutti "i veicoli a motore ed i rimorchi". Quindi, senza troppi preamboli, io lo leggerei così."Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui "veicoli a motore ed i rimorchi", si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi." Il che mi sembra particolarmente chiaro.
latrofa124
latrofa124
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Inserito il 25/03/2014 alle: 00:38:31
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 24/03/2014  19:57:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> probabilmente non mi sono spiegato bene , l'arcano è che se vai nella tabella delle sanzioni punti patenti, sempre dal sito ACI,riguardo all'art.169 in caso di comma che regolamentano il suvrannumero dei passeggeri,quando questi sono superiore a quello previsto dalla carta di circolazine,oltre la sanzione sono previsti il taglio dei punti patente, addirittura per le auto -4punti,vedi comma9. invece nel comma 7 ,che assomma al sovrannumero dei passeggeri,anche il carico complessivo superiore ammesso,non fa cenno a perdita punti patente, ritengo l'infrazione molto grave dal punto di vista della sicurezza, pensa ad eventuali passeggeri in sovrannumero,in piedi o non regolarmente seduti e cinturati,con il veicolo ovviamente pure in sovraccarico. questo del comma 7 è l'unico che nell'art.169 parla di sovrappeso, guarda caso poi nel regolamento cita il comma 6. ritengo lo faccia per ritenere in caso di violazione di un qualsiasi comma del'art.169,che il comma1 dell'art.167 citato è tassativo e senza deroghe. Roberto
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trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 25/03/2014 alle: 09:45:40
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 25/03/2014  00:38:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti riferisci alla tabella del 126 bis riferita ai punti patente, cioè questa: [url] http://www.aci.it/?id=827
latrofa124
latrofa124
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Inserito il 25/03/2014 alle: 10:02:30
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 25/03/2014  09:45:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> infatti, come noti,non ci sono tagli di punti per la violazione del comma 7 dell'Art.169 come lo spieghi? ho riportato la discussione nel capitolo MECCANICA vorrei sollecitare delle risposte non vorrei che, chi hanno beccato si sta' leccando le ferite e non dice niente Roberto
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trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 25/03/2014 alle: 10:38:27
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 25/03/2014  09:45:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho notato un'altra cosa, sempre riferendoci all'art. 169, si parla di "carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione". Cosa si intende per carico complessivo? Sulla mia carta non è riportato. Non è che per caso è riferito al bagaglio che può trasportare un autobus o un filobus e che viene specificatamente indicato nella carta di circolazione dello stesso oltre naturalmente al numero di passeggeri seduti o in piedi? Forse per carico si intende il bagaglio trasportabile negli autobus o il carico trasportabile su un furgone se indicato nella carta di circolazione. Nella mia carta di circolazione si parla solo di masse e non vi è specificato quanto carico posso trasportare. Cioè lo potrei forse desumere facendo dei calcoli ma dovrei considerare i passeggeri e la benzina o solo il peso a secco del mezzo? Un calcolo che richiederebbe di misurare il peso del bagaglio e che non penso si possa fare per strada. Resta comunque il fatto che nella mia carta di circolazione non viene indicato nessun carico complessivo, non so se è lo stesso nelle vostre?

Modificato da trinx1 il 25/03/2014 alle 11:12:46
latrofa124
latrofa124
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Inserito il 25/03/2014 alle: 11:09:17
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 25/03/2014  10:38:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per carico complessivo.... intendo che tutto il veicolo comprese le persone non superi il carico massimo previsto sulla carta di circolazione, 3500kg sul libretto,non si può superare tale peso,in caso di persone in più. Se poi vedi, quel richiamo al comma1 dell'art.167 del comma 6 del regolamento è del tutto PERTINENTE. immagina un camper che pesa 3300kg omologato in pat.B gli danno disponibile 2posti,ma ha disponibile la dinette + il quinto laterale, formalmente già viaggiando in 2 supera i 3500kg,impossibile accreditare 70+20 kg per passeggero, Se venisse fermato con tutte e 5 le persone a bordo, secondo te quanto peserebbe complessivamente? possibile che sia passibile per una cosa cosi' grave della semplice sanzione ? non trovo il richiamo, la Legge specifica, ma il buon senso mi dice che minimo gli applicano una AMMENDA.
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trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 25/03/2014 alle: 11:51:04
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 25/03/2014  11:09:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo me no. massa e carico sono due cose profondamente diverse: la massa è la cosa nel suo insieme mentre il carico è ciò che si trasporta. Probabilmente riguardo alla disparità tra le sanzioni hai ragione, però non è che possiamo fare qualcosa al riguardo.

Modificato da trinx1 il 25/03/2014 alle 12:08:00
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trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 25/03/2014 alle: 12:47:54
Per quanto riguarda il carico potrebbe interessare anche l'art. 164 del CdS. [url] http://www.codicestradainfantino.it/codice%20articoli/Art.164.htm ma riguarda solo le misure e le sporgenze del carico e non dice niente riguardo al peso. Però nella stessa pagina linkata alla fine si accenna alla Legislazione complementare ed in particolare alla Convenzione mondiale sulla circolazione stradale (L. 5 luglio 1995, n. 308), che all'Art. 30 (Carico dei veicoli) cita: 1. Se per un veicolo è stabilita una massa massima autorizzata, il peso del veicolo carico non deve mai superare la massa massima autorizzata. Poiché per carico non viene specificato se trattasi di merci o cose, e poiché nel nostro CdS, l'articolo che disciplina la massa massima consentita è il 167, non vedo motivi particolari per cui questo articolo non debba essere applicato alle autocaravan con la relativa tolleranza del 5% e l'arrotondamento ai cento chilogrammi superiori.[;)]
latrofa124
latrofa124
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Inserito il 25/03/2014 alle: 14:10:58
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 25/03/2014  11:51:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> probabilmente con un esempio pratico riesco a essere più esauttivo, prendiamo un camper omologato MASSA a pieno carico 3500kg, PESO in ordine di marcia 3100kg ,omologato per 4 persone,in realta' il conducene è nei 3500. secondo la norma omologativa,si possono omologare tanti posti fino al raggiungimento della MASSA massima consentita i 3500,calcolando 90kg a persona,cosi'ripartiti 70 il PESO della persona + 20 di CARICO personale,questo è l'esempio per la definizione di PERSONE,CARICO e MASSA. qualora trasporta tutte e 4 le persone avrebbe ancora a disposizione 40kg di carico. se invece ne trasporta 2 il carico disponibile è di 260kg fino al raggiungimento di 3500,in questo caso scatterebbero i 199kg della tolleranza del 5%,previsto dal comma 3 della 167. questo sempre che nel calcolo teorico le persone pesino in media di70kg l'una la cosa potrebbe ritenersi discriminatoria nei confronti di persone esse stesse in sovrappeso, pensa ad un equipaggio di obesi che devono rinunciare ad un carico pari alla differenza tra il loro peso e i 70 previsti in sede omologativa. io la interpreto cosi',non è il mio caso,perchè viaggio in due,ma penso a tutti coloro che spesso viaggiano oltre che in fuoripeso con delle persone in più, tipo l'amico del figlio, nota inoltre che non ravvedo distinzione tra bambini ed adulti nel comma 7 169,quindi attenzione a pensare che pesano poco,perchè fanno numero,
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 25/03/2014 alle: 15:29:59
quote:

Originally posted by trinx1

... nella stessa pagina linkata alla fine si accenna alla Legislazione complementareid="red"> ed in particolare alla Convenzione mondiale sulla circolazione stradale (L. 5 luglio 1995, n. 308)...>
> La Convenzione sulla circolazione stradale (conclusa a Vienna l'8 novembre 1968) e' lo strumento legislativo fondamentale nella regolamentazione stradale dei tanti Stati contraenti. Stante inoltre il rango di "legge costituzionale" per tutti gli accordi internazionali ratificati nell'ordinamento nazionale, le disposizioni di detta Convenzione hanno automatica prevalenza sulle disposizioni nazionali (come il CdS), in caso di discordanza di contenuto. In particolare, caso occorrendo, le disposizioni nazionali risultano automaticamente "disapplicate". Cio' premesso, ritengo che possiate eventualmente prendere in considerazione il mio amichevole suggerimento di valutare l'opportunita' di pensare ormai al futuro piuttosto che continuare a "spremersi" sulle vigenti disposizioni. Come anticipato nei miei interventi in

https://forum.camperonline.it/t...

nel prossimo CdS ci saranno distinti articoli per regolamentare (e sanzionare) la circolazione dei veicoli in relazione all'osservanza delle voci: - S.1 numero di posti a sedere - F.2 massa massima a carico ammissibile, riportate nei relativi certificati di immatricolazione. Dal momento che devono risultare efficaci, proporzionate e dissuasive, in ciascun articolo le sanzioni saranno differenziate secondo la categoria di immatricolazione del veicolo. Per quanto riguarda l'osservanza della massa massima, a tutti i veicoli sara' ovviamente riconosciuto il margine di taratura (cd "tolleranza strumentale") specifico per lo strumento di misura utilizzato. Ai soli veicoli con piano di carico scoperto sara' inoltre riconosciuta una "tolleranza materiale" (con graduazione ispirata alle indicazioni dell'attuale art. 167), per sopperire agli involontari appesantimenti del carico dovuti ad eventuali precipitazioni atmosferiche subite lungo il percorso. Sembra infine abbastanza concorde l'intenzione di non far proseguire la marcia dei veicoli trovati in eccedenza di massa oltre una percentuale ancora in corso di definizione.
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trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 25/03/2014 alle: 15:54:48
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 25/03/2014  15:29:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come faccio a non darti ragione[:D], Hai saputo concludere con stile una discussione che stava andando troppo per le lunghe. Speriamo che il legislatore si ricordi di noi e metta delle disposizioni che permettano di guidare veicoli ricreazionali senza dover diventare per forza camionisti (senza nulla togliere ai camionisti). Comunque la mia strenua difesa dell'art. 167 è dovuta a questa precedente discussione che avevo iniziato, relativa alle novità del comma 3 bis [url] https://forum.camperonline.it/Impianto-a-metano-su-motore-diesel_186930?whichpage=1&&SearchTerms=trinx1 e quindi alla possibilità di farsi costruire un camper con alimentazione a metano + esp, con tolleranza di carico del 15% (cioè 600kg)e guidabile con patente B.
latrofa124
latrofa124
-
Inserito il 25/03/2014 alle: 16:33:32
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 25/03/2014  15:54:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quello che citi con alimentazione gas metano o gpl è l'art.167 comma 3bis, fece molto scalpore in Fiera la notizia, le informazioni,allora, trapelate dalla stampa:trattavasi di un favore per Fiat che aveva necessita dell'innalzamento della tolleranza per via del peso tecnico delle bombole,erano appena usciti i commerciali con queste caratterstiche. Non è per demoralizzarti,ma questa discussione ,che pensavo fosse più allargata,mirava a sconfessare alcune teorie espresse su questo forum. circa l'applicazione per sovrappeso dell'art.169 comma 7. dopo quanto dibattuto, sono convinto di quanto espresso sull'art.169 comma 7 resta sempre il vuoto legislativo,per quanto a me noto, a questo punto ,è mia convinzione,che in caso di superamento della massa complessiva a pieno carico credo valga l'applicazione dell'art.167 comma 3-8-10. le sanzioni sono in percentuale del carico rilevato da5a10-20-30%, arrotondamenti al 100 del peso successivo,3700 per il 5%,3900 per il 10%, in caso di impossibilità a rientrare dall'eccedenza il 10%, fine del viaggio, carro attrezzi e tutti al deposito. voci che ricorrono dicono che in Austria stanno procedendo cosi',altri parlano di fenomeni tipici della Svizzera,tolleranza zero, per fortuna c'è rimasta ancora per qualche anno l'Africa
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trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 25/03/2014 alle: 17:53:16
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 25/03/2014  16:33:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Latrofa a quanto pare stiamo dicendo la stessa cosa[:p] comunque il comma 3 bis è già in vigore e non penso che qualche bombola di metano possa pesare più di un centianaio dei seicento kg a disposizione con la tolleranza del 15%. Basta controllare il peso del Ducato natural power a metano che al momento non trovo.
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