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Scasso e furto in area sosta

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kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 15/10/2013 alle: 08:15:34
Buongiorno Scrivo per conto di un amico. Lo scorso w.e., al rientro da un rally, decide di fermarsi a visitare l'acquario di Genova. Vedendo dei volti poco affidabili nel parcheggio, decide di andare nell'area sosta camper a pagamento ( 20€ per 4 ore ). Il parcheggio ha ingresso è uscita regolati da sbarra, inoltre all'ingresso bisogna citofonare per far aprire la stessa. Al rientro sul camper, si accorgono che la porta è stata forzata, e dall'interno del mezzo sono stati rubati vari oggetti tipo: decoder, tom-tom, tablet, telefoni, ecc. Nel parcheggio c'erano 5 camper e 4 di questi sono stati svaligiati ( nel 5° c'era all'interno la proprietaria che non ha sentito nulla ). L'amico ha fatto regolare denuncia e si chiede se puo' rivalersi sll'area sosta per i danni subiti. Esiste una legge o una sentenza specifica da poter imugnare? Grazie anticipatamente
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chorus
chorus
05/10/2006 12476
Inserito il 15/10/2013 alle: 09:07:38
Forse ti può essere utile la seguente massima della Sentenza della Cassazione a sezioni unite del 29 giugno 2011 n. 14319: "L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, lettera f), d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.) perché l’esclusione della custodia attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico (art. 1336 cod. civ.), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio (quali ad esempio l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, dispositivi o personale di controllo), per costituire l’obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario dei Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta. Ciao!
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kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 15/10/2013 alle: 09:20:33
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 15/10/2013  09:07:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la risposta. Avevo dimenticato di dire che non c'era alcun cartello indicante l'area non custodita o altri cartelli simili. Unico cartello visto e fotografato era girato contrario al senso di ingresso e indicava area video sorvegliata ( l'area è stata fotografata da ogni punto di vista per dimostrare la mancanza di segnaletica riportante appunto la mancanza di custodia ). Altra domanda: Ma queste aree non hanno l'obbligo di essere assicurate?
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 15/10/2013 alle: 12:56:16
L'area è comunale o privata?....
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kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 15/10/2013 alle: 13:09:47
Se non ho capito male, l'area dovrebbe essere privata
Cornovaglia in Camper
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 15/10/2013 alle: 13:58:09
Usa questa sentenza...
quote:Cass. civ. Sez. III, Ord., 22-04-2009, n. 9612 DEPOSITO (CONTRATTO DI) Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 12932/2008 proposto da: C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 84, presso lo studio dell'avvocato VALSECCHI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NOVIELLO ROCCO, giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso; - ricorrente - contro LOMBARDIA PARCHEGGI SRL in persona dell'amministratore unico B.J.J., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. GABANELLA ALESSANDRO (avviso postale Via Leonardo da Vinci n. 2/A - 39100 Bolzano), giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 790/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO del 14.2.07, depositata il 15/03/2007; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA MAURIZIO; udito per il ricorrente l'Avvocato NICOLAIS Lucio (per delega avv. VALSECCHI Francesco) che si riporta agli scritti. E' presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS Pierfelice, che si riporta alla relazione scritta. La Corte: Letti gli atti depositati. Svolgimento del processo - Motivi della decisione E' stata depositata la seguente relazione: 1 - Con ricorso notificato il 2 maggio 2008 C.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 15 marzo 2007 dalla Corte d'Appello di Milano, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva respinto la domanda di risarcimento danni per il furto dell'autovettura svolta nei confronti di Lombardia Parcheggi S.p.A., la quale aveva chiamato in giudizio la Interunfall Versicherung Aktiengesellschaft per esserne tenuta indenne. La Lombardia Parcheggi S.r.l. (già S.p.A.) ha resistito con controricorso, mentre l'Interunfall Versicherung Aktiengesellschaft non ha espletato attività difensiva. 2 - Il ricorrente denuncia con il primo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 1366 c.c. in relazione al successivo art. 1766 c.c., avendo la Corte d'Appello erroneamente inquadrato la fattispecie de quo nello schema del contratto di locazione e con il secondo violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 149 bis c.p.c., avendo la Corte d'Appello erroneamente statuito l'idoneità del consenso tacito dell'utente al fine della limitazione della responsabilità ex recepto del gestore dell'autorimessa. Conseguentemente formula un primo quesito con cui chiede di stabilire se trovino applicazione le norme del contratto di deposito di cui all'art. 1766 c.c. segg., nel caso di prestazione di servizi di parcheggio presso un'autorimessa chiusa, con meccanismi di accesso e di uscita automatizzati, in assenza di sistemi di identificazione e di controllo dei veicoli e di personale appositamente incaricato della custodia dei medesimi, in presenza di regolamento affisso in tutti i luoghi di transito dell'autorimessa (entrata, uscita, scale, ascensori, cassa) in cui si dia atto dell'assenza dell'obbligo di custodia in capo al gestore. Inoltre, con il secondo quesito, chiede di affermare che la clausola con la quale il gestore di un'autorimessa escluda l'obbligo di custodia dei veicoli o limiti la propria responsabilità in caso di furto o di danneggiamento, inserita nelle condizioni generali di fruizione del servizio di parcheggio, ha natura vessatoria ed è quindi nulla o inefficace se non approvata specificamente per iscritto. 3. - Questa stessa sezione (Cass. sez. 3^, n. 3863 del 2004) ha già dato adeguata e condivisibile risposta alle questioni sollevate statuendo che oggetto del contratto di parcheggio meccanizzato (ricorrente nell'ipotesi in cui sussiste la predisposizione di un'area di parcheggio di veicoli, alla quale si accede attraverso sistemi automatici e sono previsti sistemi automatici di pagamento della prestazione e prelievo del veicolo), che è contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito, è la messa a disposizione di uno spazio insieme alla custodia del veicolo, atteso che l'offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l'accettazione attraverso l'immissione del veicolo nell'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia, poichè - per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude - è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all'utente. La Corte territoriale ha criticato questi principi che, invece, vanno ribaditi, ma, con accertamento di merito non censurato in questa sede (il ricorrente non ha contestato il vizio di motivazione), ha affermato che nel caso specifico l'offerta al pubblico era visibilmente e adeguatamente manifestata quanto al suo oggetto, che era chiaramente precisato che oggetto dell'offerta era soltanto l'area di sosta e, soprattutto, ha fatto leva sulla circostanza che il C. si fosse rivolto alla persona addetta alla cassa manifestando i suoi timori per un possibile furto e ricevendone l'invito, rimasto inascoltato, a parcheggiare l'auto in uno spazio vicino alla cassa. Da ciò la Corte territoriale ha inferito la piena consapevolezza del ricorrente di avere introdotto l'auto in un parcheggio privo del servizio di custodia. 4. - La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti; Il ricorrente ha presentato memoria e ha chiesto d'essere ascoltato in camera di consiglio; 5.- Ritenuto: che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a diversa statuizione; la relazione ha già enunciato i principi giuridici che regolano la materia e ha riconosciuto che la Corte territoriale non si è attenuta ad essi; è però decisiva la considerazione che essa ha insindacabilmente accertato in linea di fatto che il C. fosse consapevole di avere introdotto il veicolo in un parcheggio privo del servizio di custodia; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; spese compensate sussistendone giusti motivi; visti gli artt. 380 - bis e 385 c.p.c.. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009>
> il fatto poi che addirittura manchino del tutto i cartelli ti agevola moltissimo...
15
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 15/10/2013 alle: 14:18:12
Gentilissimo, Grazie
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