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Valenza nota 277 14/1/2008 MIT

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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 01/12/2023 alle: 13:51:54
Colgo l'occasione, a seguito di diversi interventi in altri THREAD che riportavano passi della nota 277 del 14/1/2008 MIT per aprire una discussione sulla sua reale portata e applicazione.

Credo che questa Sentenza di Cassazione,  Civile Sent. Sez. 2 Num. 21556 Anno 2020, se letta con la giusta attenzione, possa dare chiari riferimenti ai camperisti su come il comune, anche uniformadosi alla nota 277,  possa rimanere indenne in fase di ricorso del camperista, fino anche alla Suprema Corte di Cassazione.  Non so quale studio di avvocati abbia seguito in primo e nei gradi successivi la vicenda. Ma il risultato è che la Corte ha respinto il ricorso, come nei gradi precedenti. 

Ve la riporto non perché mi piacciono le sentenze contrarie, sia ben chiaro, non sono un tifoso della questione, sono un CAMPERISTA che però ha studiato il contesto normativo da posizioni molto informate, se posso dire,  con l'assistenza di legali e con confronti serrati in diverse sedi. Se ci fosse qualche vostro amico CASSAZIONISTA non rifuggerò da un confronto pubblico su questo forum. Quello che vi pregherei di evitare sono gli interventi da "tifosi" privi di argomentazioni giuridiche. Sarebbero i più deleteri per capire come è la realtà normativa. 

Come dice un mio amico filoso, lo sportello delle verità scomode è sempre meno affollato di quello delle bugie rassicuranti.   

Eccola:

Link


Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 07/10/2020), n.21556
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2768/2016 proposto da:
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO
9, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SIENA, in persona
del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2160/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata
il 17/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/02/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza pubblicata il 17 giugno 2015, ha rigettato l’appello proposto da P.P. avverso la sentenza del Giudice di pace di Siena n. 40 del 2012, e nei confronti della Prefettura UTG di Siena, così confermando il rigetto dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione (prot. n. 8174/2011/DEP Area III), che ha irrogato al sig. P. la sanzione amministrativa del pagamento di Euro 247,00 per aver transitato e sostato l’autocaravan di sua proprietà (tg. (OMISSIS)) in area vietata nel Comune di Montalcino.
2. Secondo il Tribunale  non ricorrevano le condizioni per la disapplicazione dell’atto presupposto, costituito dall’ordinanza n. 15 del 2010 del Sindaco di Montalcino, che aveva disposto il divieto di transito e sosta di autocaravan, autobus turistici e autocarri aventi massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate (nelle aree) dall’inizio di Via (OMISSIS) e (OMISSIS).
3. P.P. ricorre per la cassazione della sentenza  sulla base di due motivi, anche illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Prefettura di Siena, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.
3.1. Il ricorso, già chiamato in decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stato rimesso alla pubblica udienza per mancanza di evidenza decisoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 5 C.d.S., comma 3, art. 6 C.d.S., comma 4, lett. b), art. 7 C.d.S., comma 1, lett. b) e si contesta la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria nonchè l’irragionevolezza e illogicità della motivazione, avuto riguardo alle esigenze della circolazione, alle caratteristiche strutturali delle strade e alle esigenze di tutela (del patrimonio artistico, ambientale e naturale) poste a fondamento del divieto di transito alle autocaravan che il Comune di Montalcino aveva istituito con l’ordinanza n. 15 del 2010.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 185 C.d.S., perchè il divieto di circolazione alle autocaravan sarebbe irragionevole e perciò inidoneo a giustificare il trattamento differenziato.
3. I motivi sono infondati.
3.1. In premessa si deve chiarire che le plurime violazioni di legge prospettate con i due motivi costituiscono, in tesi del ricorrente, altrettanti  vizi dell’ordinanza comunale che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a disapplicarla. Il giudizio di legittimità, pertanto, ha ad oggetto la verifica della correttezza della mancata disapplicazione del provvedimento amministrativo, nel perimetro delineato dalle censure del ricorrente e nei limiti della sindacabilità dell’accertamento svolto sul punto dal giudice di merito.
4.  Le censure prospettate con il primo motivo non sussistono.
4.1. L’ordinanza del Comune di Montalcino è ampiamente motivata e il rilievo è sufficiente ad escludere la violazione dell’art. 5 C.d.S., comma 3.
4.2. Non risulta violato neppure il disposto dell’art. 6 C.d.S., comma 4, lett. b), che espressamente  consente all’ente proprietario della strada – con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3 – di stabilire “obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente (…) per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”.
Appurato che è la stessa legge invocata dal ricorrente ad ammettere restrizioni per categorie di utenti, la questione si sposta sul diverso piano della legittimità della restrizione disposta dall’ordinanza del Comune di Montalcino nei confronti delle autocaravan, ed è oggetto del secondo motivo di ricorso.
4.3. Non sussiste neppure la violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 1, lett. b), che impone ai comuni, nell’ambito dell’attività di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di conformarsi alle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Non si ravvisa contrasto tra l’ordinanza comunale ed i provvedimenti ministeriali indicati dal ricorrente.
4.3.1. Quanto alla direttiva ministeriale del 28 gennaio 2011 e alla nota del 16 gennaio 2012, si tratta di atti successivi sia all’adozione dell’ordinanza in esame, che è del 3 marzo 2010, sia alla infrazione accertata a carico del ricorrente, e come tali non assumono rilevanza nel giudizio sull’operato del Comune.
4.3.2. Gli atti ministeriali precedenti all’adozione dell’ordinanza, ai quali il Comune di Montalcino era tenuto a conformarsi, sono costituiti dalle direttive del 24 ottobre 2000 e del 16 giugno 2008.
La direttiva del 2000, per la parte trascritta nel ricorso per cassazione, non contiene alcuna prescrizione ma si limita ad un’osservazione  generica sulla frequenza dei vizi motivazionali delle ordinanze dei proprietari delle strade contenenti divieti di circolazione.
La direttiva del 2008, per la parte trascritta nel ricorso per cassazione, si limita ad affermare la necessità che dalla motivazione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione nei centri abitati emerga  la previa effettuazione di una “dettagliata analisi tecnica”, in mancanza della quale le ordinanze stesse dovrebbero ritenersi illegittime.
In tale direttiva, tuttavia, non si prescrive una specifica modalità di analisi tecnica,  lasciando in definitiva del tutto indeterminato il contenuto della prescrizione, con la conseguenza che la verifica di conformità dell’ordinanza alla direttiva non può che risolversi nell’apprezzamento dell’adeguatezza-sufficienza della motivazione, apprezzamento che spetta soltanto al giudice di merito.
Al riguardo si richiama, per un verso, il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l’interpretazione di un atto amministrativo non normativo, risolvendosi nell’accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica ed obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione delle regole di ermeneusi contrattuale (cfr. in motivazione, Cass. 09/10/2017, n. 23532, che richiama Cass. 23/07/2010, n. 17367); per altro verso, il costante orientamento secondo cui il giudizio sull’adeguatezza della motivazione degli atti amministrativi di imposizione tributaria compete al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non mediante la denuncia di specifici errori di diritto nei quali sia incorso detto giudice (principio elaborato in materia tributaria – ex plurimis, Cass. 19/04/2013, n. 9582; Cass. 07/04/2005, n. 7313 – che opera in tutti i casi in cui il giudice ordinario sia chiamato a valutare la legittimità di un atto amministrativo sotto il profilo indicato).
4.3.3. Nella fattispecie il costituisse motivazione adeguata comunale all’aumento dei flussi veicoli, e ciò alla luce delle architettoniche del luogo, definito di ridotte dimensioni all’interno medievale”.
La valutazione fatta dal Tribunale, fondata sul notorio, non è stata impugnata per violazione del 115 c.p.c., sotto il profilo del cattivo esercizio del potere del giudice di porre fatti notori a fondamento la propria decisione, e pertanto non può essere oggetto di verifica in questa sede.
5.  Il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell’art. 185 C.d.S., è infondato.
5.1. L’art. 185 C.d.S., recante la disciplina della circolazione e sosta delle autocaravan, prevede al comma 1 che “I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lett. m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli artt. 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”.
Come anche precisato dal Tribunale,  la norma non esclude affatto trattamenti differenziati (artt. 6 e 7 C.d.S.): se le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina degli altri veicoli, esattamente come gli altri veicoli possono essere assoggettate a restrizioni. Il riscontro di legittimità dell’atto amministrativo implica allora la verifica della ragionevolezza della restrizione imposta alle autocaravan, che si sostanzia nell’accertamento della sussistenza o non del vizio di eccesso di potere, di cui l’irragionevolezza costituisce appunto figura sintomatica.
5.2. Richiamati i limiti del sindacato sull’eccesso di potere, che non consente al giudice di controllare l’idoneità delle scelte dell’amministrazione a realizzare gli scopi contemplati dalla legge (ex plurimis, Cass. Sez. U 12/06/1990, n. 5705; Cass. 28/06/1994, n. 396; Cass. 30/10/2007, n. 22894; Cass. 22/02/2010, n. 4242), l’accertamento del vizio di eccesso di potere implica l’interpretazione dell’atto amministrativo, e perciò spetta al giudice di merito, il cui ragionamento può essere censurato in sede di legittimità nei limiti del vizio di motivazione, nella specie non dedotto.
5.3. In ogni caso, il Tribunale ha ritenuto insussistente l’irragionevolezza della limitazione del divieto (di accesso e sosta nel centro storico) alle autocaravan con argomentazione in tutto plausibile. Come correttamente osservato dal Tribunale, la circostanza che l’ordinanza non assoggettasse al medesimo divieto altri veicoli di dimensioni ingombranti quanto o più delle autocaravan, quali la limousine o il van, non costituiva indice di irragionevole discriminazione, trattandosi di “casi limite” e non potendo la valutazione di ragionevolezza essere rapportata ai casi limite.  E ancora, il differente e articolato trattamento previsto per altri veicoli di dimensioni notevoli (autocarri, autobus turistici) trovava giustificazione nella diversità di funzione dei mezzi indicati, per i quali l’accesso e la sosta nel centro storico erano strumentali allo svolgimento dell’attività di carico e scarico merci, ovvero a consentire la discesa e salita dei passeggeri.
Il Tribunale ha evidenziato, infine, che  a breve distanza dal centro storico il Comune aveva creato un parcheggio riservato alle autocaravan, mentre le contestazioni del ricorrente riguardo all’onerosità del parcheggio e alla sua destinazione al campeggio e non alla sosta, introducono elementi fattuali che non emergono dalla sentenza impugnata, sul punto non specificamente censurata.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 710,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020


P.S. in modifica corretto oggetto devo averlo editato male nella prima stesura. 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 01/12/2023 alle 16:27:06
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 01/12/2023 alle: 15:15:15
   
La nota e' del Ministero dell'Interno e l'argomento e' stato ampiamente approfondito nelle discussioni (archiviate):

camperonline.it/forum/x/x/x/37139


camperonline.it/forum/x/x/x/37606


e tante altre ancora di minore rilievo.

La sentenza citata e linkata forma gia' oggetto di altra recente discussione: www.camperonline.it/forum/x/x/x...
 

Modificato da TheDevil il 19/12/2023 alle 15:20:25
19
chorus
chorus
05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 01/12/2023 alle: 15:26:59
In risposta al messaggio di Anto1957 del 01/12/2023 alle 13:51:54

Colgo l'occasione, a seguito di diversi interventi in altri THREAD che riportavano passi della nota 277 del 14/1/2008 MIT per aprire una discussione sulla sua reale portata e applicazione. Credo che questa Sentenza di
Cassazione,  Civile Sent. Sez. 2 Num. 21556 Anno 2020, se letta con la giusta attenzione, possa dare chiari riferimenti ai camperisti su come il comune, anche uniformadosi alla nota 277,  possa rimanere indenne in fase di ricorso del camperista, fino anche alla Suprema Corte di Cassazione.  Non so quale studio di avvocati abbia seguito in primo e nei gradi successivi la vicenda. Ma il risultato è che la Corte ha respinto il ricorso, come nei gradi precedenti.  Ve la riporto non perché mi piacciono le sentenze contrarie, sia ben chiaro, non sono un tifoso della questione, sono un CAMPERISTA che però ha studiato il contesto normativo da posizioni molto informate, se posso dire,  con l'assistenza di legali e con confronti serrati in diverse sedi. Se ci fosse qualche vostro amico CASSAZIONISTA non rifuggerò da un confronto pubblico su questo forum. Quello che vi pregherei di evitare sono gli interventi da tifosi privi di argomentazioni giuridiche. Sarebbero i più deleteri per capire come è la realtà normativa.  Come dice un mio amico filoso, lo sportello delle verità scomode è sempre meno affollato di quello delle bugie rassicuranti.    Eccola: Link Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 07/10/2020), n.21556 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COSENTINO Antonello – Presidente – Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere – Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 2768/2016 proposto da: P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – contro PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SIENA, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; – controricorrenti – avverso la sentenza n. 2160/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 17/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.  Fatto FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza pubblicata il 17 giugno 2015, ha rigettato l’appello proposto da P.P. avverso la sentenza del Giudice di pace di Siena n. 40 del 2012, e nei confronti della Prefettura UTG di Siena, così confermando il rigetto dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione (prot. n. 8174/2011/DEP Area III), che ha irrogato al sig. P. la sanzione amministrativa del pagamento di Euro 247,00 per aver transitato e sostato l’autocaravan di sua proprietà (tg. (OMISSIS)) in area vietata nel Comune di Montalcino. 2. Secondo il Tribunale  non ricorrevano le condizioni per la disapplicazione dell’atto presupposto, costituito dall’ordinanza n. 15 del 2010 del Sindaco di Montalcino, che aveva disposto il divieto di transito e sosta di autocaravan, autobus turistici e autocarri aventi massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate (nelle aree) dall’inizio di Via (OMISSIS) e (OMISSIS). 3. P.P. ricorre per la cassazione della sentenza  sulla base di due motivi, anche illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Prefettura di Siena, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato. 3.1. Il ricorso, già chiamato in decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stato rimesso alla pubblica udienza per mancanza di evidenza decisoria. Diritto RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 5 C.d.S., comma 3, art. 6 C.d.S., comma 4, lett. b), art. 7 C.d.S., comma 1, lett. b) e si contesta la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria nonchè l’irragionevolezza e illogicità della motivazione, avuto riguardo alle esigenze della circolazione, alle caratteristiche strutturali delle strade e alle esigenze di tutela (del patrimonio artistico, ambientale e naturale) poste a fondamento del divieto di transito alle autocaravan che il Comune di Montalcino aveva istituito con l’ordinanza n. 15 del 2010. 2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 185 C.d.S., perchè il divieto di circolazione alle autocaravan sarebbe irragionevole e perciò inidoneo a giustificare il trattamento differenziato. 3. I motivi sono infondati. 3.1. In premessa si deve chiarire che le plurime violazioni di legge prospettate con i due motivi costituiscono, in tesi del ricorrente, altrettanti  vizi dell’ordinanza comunale che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a disapplicarla. Il giudizio di legittimità, pertanto, ha ad oggetto la verifica della correttezza della mancata disapplicazione del provvedimento amministrativo, nel perimetro delineato dalle censure del ricorrente e nei limiti della sindacabilità dell’accertamento svolto sul punto dal giudice di merito. 4.  Le censure prospettate con il primo motivo non sussistono. 4.1. L’ordinanza del Comune di Montalcino è ampiamente motivata e il rilievo è sufficiente ad escludere la violazione dell’art. 5 C.d.S., comma 3. 4.2. Non risulta violato neppure il disposto dell’art. 6 C.d.S., comma 4, lett. b), che espressamente  consente all’ente proprietario della strada – con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3 – di stabilire “obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente (…) per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”. Appurato che è la stessa legge invocata dal ricorrente ad ammettere restrizioni per categorie di utenti, la questione si sposta sul diverso piano della legittimità della restrizione disposta dall’ordinanza del Comune di Montalcino nei confronti delle autocaravan, ed è oggetto del secondo motivo di ricorso. 4.3. Non sussiste neppure la violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 1, lett. b), che impone ai comuni, nell’ambito dell’attività di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di conformarsi alle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Non si ravvisa contrasto tra l’ordinanza comunale ed i provvedimenti ministeriali indicati dal ricorrente. 4.3.1. Quanto alla direttiva ministeriale del 28 gennaio 2011 e alla nota del 16 gennaio 2012, si tratta di atti successivi sia all’adozione dell’ordinanza in esame, che è del 3 marzo 2010, sia alla infrazione accertata a carico del ricorrente, e come tali non assumono rilevanza nel giudizio sull’operato del Comune. 4.3.2. Gli atti ministeriali precedenti all’adozione dell’ordinanza, ai quali il Comune di Montalcino era tenuto a conformarsi, sono costituiti dalle direttive del 24 ottobre 2000 e del 16 giugno 2008. La direttiva del 2000, per la parte trascritta nel ricorso per cassazione, non contiene alcuna prescrizione ma si limita ad un’osservazione  generica sulla frequenza dei vizi motivazionali delle ordinanze dei proprietari delle strade contenenti divieti di circolazione. La direttiva del 2008, per la parte trascritta nel ricorso per cassazione, si limita ad affermare la necessità che dalla motivazione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione nei centri abitati emerga  la previa effettuazione di una “dettagliata analisi tecnica”, in mancanza della quale le ordinanze stesse dovrebbero ritenersi illegittime. In tale direttiva, tuttavia, non si prescrive una specifica modalità di analisi tecnica,  lasciando in definitiva del tutto indeterminato il contenuto della prescrizione, con la conseguenza che la verifica di conformità dell’ordinanza alla direttiva non può che risolversi nell’apprezzamento dell’adeguatezza-sufficienza della motivazione, apprezzamento che spetta soltanto al giudice di merito. Al riguardo si richiama, per un verso, il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l’interpretazione di un atto amministrativo non normativo, risolvendosi nell’accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica ed obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione delle regole di ermeneusi contrattuale (cfr. in motivazione, Cass. 09/10/2017, n. 23532, che richiama Cass. 23/07/2010, n. 17367); per altro verso, il costante orientamento secondo cui il giudizio sull’adeguatezza della motivazione degli atti amministrativi di imposizione tributaria compete al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non mediante la denuncia di specifici errori di diritto nei quali sia incorso detto giudice (principio elaborato in materia tributaria – ex plurimis, Cass. 19/04/2013, n. 9582; Cass. 07/04/2005, n. 7313 – che opera in tutti i casi in cui il giudice ordinario sia chiamato a valutare la legittimità di un atto amministrativo sotto il profilo indicato). 4.3.3. Nella fattispecie il costituisse motivazione adeguata comunale all’aumento dei flussi veicoli, e ciò alla luce delle architettoniche del luogo, definito di ridotte dimensioni all’interno medievale”. La valutazione fatta dal Tribunale, fondata sul notorio, non è stata impugnata per violazione del 115 c.p.c., sotto il profilo del cattivo esercizio del potere del giudice di porre fatti notori a fondamento la propria decisione, e pertanto non può essere oggetto di verifica in questa sede. 5.  Il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell’art. 185 C.d.S., è infondato. 5.1. L’art. 185 C.d.S., recante la disciplina della circolazione e sosta delle autocaravan, prevede al comma 1 che “I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lett. m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli artt. 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”. Come anche precisato dal Tribunale,  la norma non esclude affatto trattamenti differenziati (artt. 6 e 7 C.d.S.): se le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina degli altri veicoli, esattamente come gli altri veicoli possono essere assoggettate a restrizioni. Il riscontro di legittimità dell’atto amministrativo implica allora la verifica della ragionevolezza della restrizione imposta alle autocaravan, che si sostanzia nell’accertamento della sussistenza o non del vizio di eccesso di potere, di cui l’irragionevolezza costituisce appunto figura sintomatica. 5.2. Richiamati i limiti del sindacato sull’eccesso di potere, che non consente al giudice di controllare l’idoneità delle scelte dell’amministrazione a realizzare gli scopi contemplati dalla legge (ex plurimis, Cass. Sez. U 12/06/1990, n. 5705; Cass. 28/06/1994, n. 396; Cass. 30/10/2007, n. 22894; Cass. 22/02/2010, n. 4242), l’accertamento del vizio di eccesso di potere implica l’interpretazione dell’atto amministrativo, e perciò spetta al giudice di merito, il cui ragionamento può essere censurato in sede di legittimità nei limiti del vizio di motivazione, nella specie non dedotto. 5.3. In ogni caso, il Tribunale ha ritenuto insussistente l’irragionevolezza della limitazione del divieto (di accesso e sosta nel centro storico) alle autocaravan con argomentazione in tutto plausibile. Come correttamente osservato dal Tribunale, la circostanza che l’ordinanza non assoggettasse al medesimo divieto altri veicoli di dimensioni ingombranti quanto o più delle autocaravan, quali la limousine o il van, non costituiva indice di irragionevole discriminazione, trattandosi di “casi limite” e non potendo la valutazione di ragionevolezza essere rapportata ai casi limite.  E ancora, il differente e articolato trattamento previsto per altri veicoli di dimensioni notevoli (autocarri, autobus turistici) trovava giustificazione nella diversità di funzione dei mezzi indicati, per i quali l’accesso e la sosta nel centro storico erano strumentali allo svolgimento dell’attività di carico e scarico merci, ovvero a consentire la discesa e salita dei passeggeri. Il Tribunale ha evidenziato, infine, che  a breve distanza dal centro storico il Comune aveva creato un parcheggio riservato alle autocaravan, mentre le contestazioni del ricorrente riguardo all’onerosità del parcheggio e alla sua destinazione al campeggio e non alla sosta, introducono elementi fattuali che non emergono dalla sentenza impugnata, sul punto non specificamente censurata. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 710,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2020. Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020 P.S. in modifica corretto oggetto devo averlo editato male nella prima stesura.  La verità non piace.
...
Ho scaricato la sentenza, l'ho letta e mi riservo di stamparla per leggerla ancora con più attenzione.
Dunque come scritto nella sentenza:
- il collega camperista viene multato per 247 euro per aver transitato e sostato l'autocaravan di sua proprietà (tg. (OMISSIS)) in area vietata nel Comune di Montalcino;
- l'ordinanza è ampiamente motivata;
- i camper (autocaravan il termine giuridico utilizzato) sono una categoria di utenti;
- non c'è contrasto tra l'ordinanza comunale e i provvedimenti ministeriali indicati dal ricorrente (le a noi tutti note circolari ministeriali richiamate dal camperista ricorrente);
- l'interpretazione di un atto amministrativo non normativo (ovvero io dico le circolari ministeriali) è riservata al giudice di merito;
- risulta infondata la denuncia di violazione dell'art. 185 cds
- tale norma (l'art. 185) non esclude trattamenti differenziati e dunque, se le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina degli altri veicoli, esattamente come gli altri veicoli possono essere assoggettati a restrizioni.

Su tali temi in questo forum abbiamo scritto centinaia per non dire migliaia di post.
Non commento, perché non c'è niente da commentare, se non di prendere atto di come la pensa la Suprema Corte di Cassazione.
E ahinoi non è la prima sentenza di questo tenore, anzi sembra un orientamento consolidato.
Prego tutti di leggere con attenzione le due righe da me sottolineate.

PS come ben dice Anto1957 nemmeno io sono un tifoso della questione, né tantomeno sono contento di leggere simili argomentazioni. Si tratta di concetti che io ho scritto più volte su queste pagine, SISTEMATICAMENTE SENZA L'APPROCCIO DEL TIFOSO.
Ma tant'è.
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 01/12/2023 alle: 16:26:44
In risposta al messaggio di TheDevil del 01/12/2023 alle 15:15:15

    La nota e' del Ministero dell'Interno e l'argomento e' stato ampiamente approfondito nelle discussioni (archiviate): camperonline.it/forum/x/x/x/37139 camperonline.it/forum/x/x/x/37606 e tante altre ancora di minore rilievo. La sentenza citata e linkata forma gia' oggetto di altra recente discussione: www.camperonline.it/forum/x/x/x/265088.  
Prova i link, non si aprono.

Comunque,  avevo postato il link alla sentenza, eccezione,  perché ho un PDF e non so come caricarlo qui avendo taluno posto dubbi sul testo. Rimedio subito. 

Qui è trattata con riferimento specifico alle note della 277 e costituisce, IMHO, un riferimento aggiornato di come la Suprema Corte di Cassazione possa interpretare, e rigettare, le stesse argomentazioni che taluni camperisti ritengono siano VANGELO e le riportano acriticamente qui dalla nota 277 come se fosse sufficiente  per evitare multe ed emissione di ordinanze.  Qui è riportata per le motivazioni della Suprema Corte che le esamina ma alla fine rigetta. 


Se gentilmente puoi "riesumare" i link inserendo un intervento che le faccia risalire nell'indice...  te ne sarei grado, visto che non riesco ad accedere, i link non funzionano dice "pagina non trovata". Grazie.
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 01/12/2023 alle 16:29:10
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 05/12/2023 alle: 18:58:19
La cosiddetta direttiva 277 del 14/1/2018, sul concetto di  ordine e sicurezza pubblica riporta, tra l'altro: 

Divieto di circolazione per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il concetto di ordine pubblico che, com’è noto, trova riscontro in sede legislativa nell’art. 159 comma 2 del D.Lgs. 112/98 è “inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale …”. Il Ministero dei Trasporti fa rilevare che il concetto di sicurezza pubblica è più ristretto riferendosi alla salvaguardia della incolumità e integrità fisica, patrimoniale e morale dei cittadini. Sarebbero, pertanto, viziati da illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di tutela quei provvedimenti che richiamassero in situazioni non rispondenti al reale stato dei fatti o comunque in modo generico esigenze di “tutela dell’ordine, della sicurezza e dalla quiete pubblica” .

Ora come regolarci di fronte a questa ordinanza che è stata richiesta dalla Questura di RAVENNA [1] al Comune di Ravenna... per motivi di ordine e sicurezza pubblica?? 

[1] Prefetture - Uffici territoriali del governo (Utg), questure e comandi dei Vigili del fuoco. Sono le articolazioni del ministero dell'Interno sul territorio.

image(5484).png

 
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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 06/12/2023 alle: 10:37:06
Sempre dalla nota 277 del 14/1/2008, per giustificare l'azione di campeggio, risulta...
Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo.

Ora a parte che l'art. 185 utilizza il sostantivo campeggio e non il verbo campeggiare, occorre vedere cosa dice la legge e la Cassazione a proposito di  “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo... 
Ecco qui

[Link]

 ove si può leggere:

Gli ermellini hanno confermato i rilievi della Corte di appello ... come previsto all'art. 44, comma 1, lett. b) del 

d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

 (c.d. Testo Unico Edilizia), si configura come reato l'installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative. Si è parimenti precisato che integra il reato di costruzione edilizia abusiva la collocazione su un'area di una "casa mobile" con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, perché quest'ultimo non è necessario, ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico Edilizia, per i soli interventi in cui ricorrono contestualmente i requisiti di cui al comma 1, lett. e 5), del predetto art. 3 (collocazione all'interno di una struttura ricettiva all'aperto, temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di settore, destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti).

Vale a dire che Legge e la Cassazione intendono che lo  “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo...   E' un abuso edilizio. Di conseguenza sull'argomento il MIT e il CDS  sono incompetenti a disciplinare o emettere note interpretative.
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 06/12/2023 alle 11:34:05
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