Dario quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 09/10/2011 18:34:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> No, camper e patente non vanno d'accordo; un camper omologato 35 quintali se viene messo alla pesa e risulta fuori peso (5% in più del massimo consentito con arrotondamento a 100 Kg) il conducente è sanzionato a prescindere dalla patente. Se hai la patente C puoi vedere se puoi omologare il tuo camper a 37-38,5 o 42 q.li
Dario quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 09/10/2011 18:43:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi pare che chi ha la patente B rischia un'altra sanzione perchè non potrebbe guidare il mezzo però non so quale sia e se veramente esista
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 09/10/2011 18:34:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti verrebbe applicata la sanzione per il sovrappeso, ma non quella per la guida di un mezzo senza l'abilitazione adatta, quale sarebbe il tuo camper di fatto se pesasse oltre 37 q.
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 09/10/2011 18:55:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E se avesse solo la B qual'è la seconda sanzione? Qual'è il cds che lo definisce?
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 09/10/2011 18:43:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...mi hai "fregato" cambiando il messaggio ... non volevo sembrare scortese[:)] ciao
quote:Risposta al messaggio di Marino2 inserito in data 09/10/2011 19:27:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:(]
Dario quote:Risposta al messaggio di plava55 inserito in data 09/10/2011 19:40:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io non trovo che le norme in materia siano chiarissime. Se si applica l'art. 169, rubricante "Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore", non è prevista alcuna tolleranza. Viceversa, se si applica l'artl 167, rubricante "Trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi", esiste la tolleranza del 5%. Poichè il camper è un veicolo adibito al trasporto di persone dovrebbe applicarsi l'art. 169, eppure si continua a dire che c'è la tolleranza. Tu che ne dici?
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 09/10/2011 18:34:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Dario Guarda che non centra la patente C se hai un mezzo omologato 35 se sei fuori peso sino ai 40 qli si dovrebbe fare questo calcolo: omologazione 35 qli tolleranza 5% arrotondata 100 Kg= 35x5% + = 36.75 ai 100kg = 37qli Vuol dire che sino a 37qli non sei sanzionabile esempio sei a 40 qli calcolo 40 - 36.75 = 3.25 qli corrispondente al 9.3% di sovracarico ,essendo inferiore al 10% dovresti pagare circa 35 € di multa e 1 punto sulla patente. se superi i 40 aumenta la sanzione e i punti e ti obbligano a scaricare il mezzo sino a rientrare nel 10% cioe entro i 40 qli per poter proseguire il viaggio . NON VIENE SEQUESTRATO IL MEZZO NON VIENE RITIRATA LA PATENTE E PUOI AVERE ANCHE LA PATENTE D-E MA QUESTA NON FA' NESSUNA DIFFERENZA LA SANZIONE E PER IL SOVRAPESO DEL MEZZO OMOLOGATO 35 QLI PATENTE B Ad ogni modo puoi verificare ciò sul sito della POLIZIA Camper: pesi , misure e sanzioniI ( Agg. 12/06 ) Art. 167 CdS Sovraccarico rispetto alla massa del veicolo indicata sulla Carta di Circolazione ( aumento del peso dovuto ad aggiunte strutturali , di serbatoi , accessori vari ecc. ) Sanzioni : Le sanzioni sono divise in Quattro scaglioni : Fino al 10 % di sovrappeso : Euro 35,00 di multa e Decurtazione di UN punto sulla patente Fino al 20 % di sovrappeso : Euro 71,00 di multa e Decurtazione di DUE punti sulla patente Fino al 30 % di sovrappeso : Euro 143,00 di multa e Decurtazione di TRE punti sulla patente Fino al 40 % di sovrappeso : Euro 357,00 di multa e Decurtazione di QUATTRO punti sulla patente Tutto ciò riguarda la normativa Italiana che in ogni caso dovrebbe essere in linea con quella Europea ,MA QUELLO CHE HO SCRITTO VALE SICURAMENTE PER L'ITALIA La Svizzera ha una normativa sua molto più restrittiva e nel mio caso la devo evitare . I pesi in Svizzera Per gli amici camperisti che dovessero transitare per la Svizzera un utile avvertimento. Estratto Legge Multe Disciplinare (LMD) della circolazione stradale Svizzera. A partire dal 10 gennaio 2005 è entrata in vigore una legge molto severa che toglie il margine di tolleranza depenalizzato e punisce sia in maniera pecuniaria, sia in maniera penale il superamento dei pesi dei veicoli come i CAMPER indicato sul libretto di circolazione. Al peso riscontrato al momento del controllo si toglie il 3% che dovrebbe compensare l'eventuale errore dello strumento, quindi deducendo questo valore si ha il peso netto determinato ai fini della eventuale sanzione. Se non si supera il 5% del peso scritto sul libretto la sanzione è solo multa altrimenti al di sopra scatta pure la denuncia penale. Anche per la sola multa essa varia a seconda che si supera di meno di 100 Kg e/o al di sopra fino al superamento del 5%. L'associazione Camperisti Svizzera Italiana (www.camperisti.ch) ha predisposto un esempio in quattro quadri riassuntivi riportati di seguito che servono a fare chiarezza su quanto detto sopra. Esempio 1 Peso effettivo lordo secondo bollettino di pesatura 3.600 Kg Detrazione margine di incertezza del 3% -108 Kg Peso effettivo netto 3.492 Kg Peso complessivo ammissibile secondo il libretto di cicolazione 3.600 Kg Risultato: NESSUNA SANZIONE Il peso non supera quello ammesso. Esempio 2 Peso effettivo lordo secondo bollettino di pesatura 3.700 Kg Detrazione margine di incertezza del 3% - 111 Kg Peso effettivo netto 3.589 Kg Peso complessivo ammissibile secondo libretto di circolazione 3.500 Kg Sovrappeso netto 89 Kg Risultato: Sanzione minima poiché non supera i 100Kg Fr. 100 Esempio 3 Peso effettivo lordo secondo bollettino di pesatura 3.750 Kg Detrazione margine di incertezza del 3% -113 Kg Peso effettivo netto 3.637 Kg Peso complessivo ammissibile secondo libretto di circolazione 3.500 Kg Sovrappeso netto 137 Kg Limite per la sanzione penale (5% del peso del libretto) 175 Kg Risultato: Sanzione solo pecuniaria, poiché il sovrappeso è superiore a 100 Kg senza eccedere il peso del 5% ammissibile. Fr. 200 Esempio 4 Peso effettivo lordo secondo bollettino di pesatura 3.800 Kg Detrazione margine di incertezza del 3% -114 Kg Peso effettivo netto 3.686 Kg Peso complessivo ammissibile secondo libretto di circolazione 3.500 Kg Sovrappeso netto 186 Kg Limite per la sanzione penale ( 5% del peso del libretto) 175 Kg Risultato: DENUNCIA, poiché il sovrappeso è superiore a 100 Kg ed eccede il peso del 5% ammissibile. Come si può vedere, non standoci più il margine di tolleranza DEPENALIZZATO oltre i 250 Kg di peso, in svizzera si rischiano seri problemi. Austria Germania dicono severi ma non ho riscontri . Tutto ciò a titolo informativo e da verificare da parte vostra Saluti
Simon quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 09/10/2011 19:59:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sintetizzando e semplificando, - guidare sovrappeso un mezzo omologato a 35 qli dal punto di vista di sanzioni amministrative non cambia nulla tra farlo con patente B o con patente C (vedi tolleranze, multe, decurtazioni punti, uguali per entrambi) - cambia invece la sostanza giuridica: con la patente B non hai alcuna autorizzazione a guidare quel mezzo (perchè superiore in quel momento a 35 qli), in pratica è come se stessi guidando senza patente (e il problema diventa grosso in caso di incidente), cosa che con la patente C ovviamente non sussiste (in soldoni, non commetti il reato di guida senza patente). Un saluto a tutti. [:)] Marco
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quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 09/10/2011 23:02:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao simon, ti volevo fare una domanda (dettata dalla mia ignoranza in materia): tutte queste conseguenza da te scritte si riferiscono anche ai camper, che se non sbaglio sono categoria m1 o solo per i veicoli classe n1? ciao
quote:Risposta al messaggio di nim inserito in data 10/10/2011 13:55:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Nim Il camper nel Codice della Strada Il camper è sia un veicolo che un'abitazione. Appartiene al sottogruppo M1 id="red"> («veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente») della categoria internazionale M («veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote»), recepita nell'art. 47id="blue">; più in particolare, ne è l'articolazione «veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente» (art. 54, comma 1, lettera m). Inoltre, secondo la Direttiva dell'Unione Europea 2007/46, recepita con Decreto ministeriale del 28 aprile 2008, un camper, per essere tale, deve contenere nel vano abitabile posti a sedere e tavolo, cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili, attrezzatura di cucina, armadi o ripostigli (non è necessario il bagno, che in effetti manca su molti modelli con tetto a soffietto). Per la guida è sufficiente la patente B, a condizione che la massa complessiva non sia superiore a 3,5 tonnellate; se si supera tale limite è necessaria la patente C (art. 116, comma 3). Inoltre, i camper di lunghezza superiore a 7 metri possono impegnare solo le due corsie più a destra nelle autostrade a tre o più corsie (art. 176, comma 9). Secondo l'art. 185, comma 1, un camper può circolare liberamente al pari di altri veicoli, come essi rispettando eventuali limitazioni dovute a motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, oppure di tutela della salute (art. 6), nonché, nei centri abitati, ad «accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» (art. 7). Un camper in sosta deve spegnere il motore come qualsiasi altro veicolo (art. 157, comma 2). Inoltre, non può usare piedini di stazionamento, deve tenere spenti altri motori a combustione (in particolare un eventuale generatore) e non può occupare la sede stradale in misura eccedente il suo ingombro quale è in marcia.[2] In caso contrario, la sosta si configurerebbe come campeggio e sarebbe pertanto soggetta alle leggi regionali in materia di turismo.[3] Infine, l'art. 185 comma 4 vieta lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, le cui caratteristiche sono definite nell'art. 378 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. RESTA FERMO IL FATTO CHE PER IL FUORI PESO NON CONTA LA PATENTE MA L'IMMATRICOLAZIONE DEL MEZZO. SEMMAI ASSICURARE IL MEZZO PER LA PROBLEMATICA SENZA EVENTUALE RIVALSA DA PARTE DELLA STESSA. Ciao
Simon quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 10/10/2011 14:15:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Tutto vero, grazie per le precisazioni, ma per il sovrappeso si applica l'art. 167 oppure l'art. 169?