quote:Risposta al messaggio di Dansa inserito in data 07/10/2013 19:02:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>
Poveretti noi ? .
Mi sa che il Povero sei TU ad essere così convinto e di far parte dei Patteggiati ! .
Se siete così ONESTI che NON avete LADRATO , perchè avete Patteggiato e continuate a darci del Prescritti ? .
VOI ... avete Patteggiato così siete stati condannati con minor Pena , altro che la serie B e 2 scudetti revocati , vi dovevano RADIARE DALLO SPORT e Annullarvene almeno di scudi ... Ladrati sul Campo .
NOI ... Prescritti , 5 anni e i Giudici NON sono stati in grado di creare un corpo di ACCUSA per porterci Condannare ... di conseguenza che vuoi da NOI ? .
Wikipedia ...
Patteggiamento :id="red"> VOI !
L'applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento sulla pena, è un istituto del diritto processuale penale italiano disciplinato dal punto 45 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 ("Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale") e dall'art. 444 c.p.p. come modificato dalla legge 12 giugno 2003, n. 134.
È un rito alternativo che necessita dell'accordo tra le parti. Gli organi competenti sono il GIP, il GUP e il giudice del dibattimento.
L'art. 444 del codice di procedura penale italiano statuisce che:
« 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. »
Prescrizione :id="red"> NOI
Secondo l'art. 157 del codice penale italiano, il tempo necessario a prescrivere un reato varia in considerazione della pena stabilita. I reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo non sono prescrittibili.
L'art. 157 del codice penale, modificato dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, prevede che la prescrizione estingua il reato decorso il tempo corrispondente al massimo tra i due seguenti valori:
- massimo della pena edittale stabilita dalla legge
- sei anni, per i delitti, o quattro anni, per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Detti termini ricominciano a decorrere, poi, in presenza di determinati eventi interruttivi espressamente indicati dal codice penale (come la disposizione dell'interrogatorio dell'indagato o la richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM), ma senza poter mai superare il tempo prescritto aumentato di un quarto (ad esempio: nel caso del tempo fissato in sei anni, detto termine diverrà di sette anni e sei mesi, in quanto somma del termine di sei anni più del suo quarto, ovvero un anno e mezzo). Inoltre, altre cause di "allungamento" della prescrizione sono la contestazione di aggravanti specifiche, come nel caso della recidiva specifica reiterata infraquinquennale.
Per determinare il tempo necessario alla prescrizione non vengono considerate né le attenuanti né le aggravanti, eccezion fatta per le aggravanti che aumentano la pena di oltre un terzo e quelle per le quali la legge stabilisce una pena diversa; in tali casi si tiene conto dell'aumento massimo della pena prevista per l'aggravante. Quando la legge prescrive per un reato sia una pena detentiva che una pecuniaria, la prescrizione si calcola sulla sola pena detentiva. La legge, in determinate fattispecie, può prevedere una pena alternativa a quella detentiva e pecuniaria: in tal caso la prescrizione matura in tre anni. La prescrizione è espressamente rinunciabile dall'imputato.
In diritto penale si distingue la prescrizione del reato e la prescrizione della pena.
La prescrizione del reato è l'istituto che risponde a un principio di economia dei sistemi giudiziari in base al quale lo Stato rinuncia a perseguire l'autore di un reato, quando dalla sua commissione sia trascorso un periodo di tempo giudicato eccessivamente lungo e solitamente proporzionale alla gravità dello stesso. In altre parole, si intende evitare che la macchina giudiziaria continui a impegnare risorse per la punizione di reati commessi troppo tempo prima e per i quali è socialmente meno sentita l'esigenza di una tutela giuridica penale, e ciò anche nell'ottica della funzione socialmente rieducativa della pena (art. 27 Cost.). Inoltre l'istituto assolve, nelle intenzioni del legislatore, alla funzione di garantire l'effettivo diritto di difesa all'imputato. Col passare del tempo infatti è sempre più difficile per lo stesso imputato fornire e recuperare fonti di prova a suo favore: la prescrizione evita quindi eventuali abusi da parte del sistema giudiziario che potrebbero intervenire nel caso in cui il reato venisse perseguito a lunga distanza di tempo, e funge da stimolo affinché l'azione dello Stato contro i reati sia rapida e puntuale, seguendo un'azione repressiva costituzionalmente orientata, in favore del principio di ragionevole durata del processo.
La prescrizione non equivale ad un'assoluzione con formula piena, anche se gli effetti per l'imputato possono sembrare identici. Infatti affinché vi sia prescrizione occorre che il giudice, nel dispositivo della sentenza, individui un reato, nel frattempo estinto, attribuibile all'imputato. Diversamente l'imputato deve essere assolto. D'altra parte la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato (art. 157 cp) che può decidere di continuare nel procedimento giudiziale che lo riguarda al fine di vedere riconosciuta la propria innocenza.

Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Modificato da Soundmachine il 07/10/2013 alle 19:32:41