Le contavvenzioni prese all'estero
Mi è arrivata una multa dall'estero per posta ordinaria e per di più in lingua straniera. Vorrei sapere se è regolare questa modalità di notifica. Che cosa succede se non la pago? Quali sono gli accordi internazionali in vigore? Rischio l'emissione di un ruolo e il fermo amministrativo, in caso di una multa straniera non pagata? Ho sentito parlare di una banca dati delle targhe europee; è già operativa?B.G. - Erice
La multa si ferma al confine
Ancora troppi gli ostacoli sullo scambio di informazioni tra gli Stati
Incassare dall'automobilista italiano una multa presa all'estero, in alcuni, determinati Paesi, è un'impresa parecchio ostica, tanto che spesso le Polizie d'oltreconfine ci rinunciano in partenza. Colpa dei farraginosi accordi internazionali sullo scambio dei dati sugli intestatari dei veicoli e sulle notifiche transfrontaliere. In attesa della legge di recepimento della direttiva europea – la cosiddetta «multe senza frontiere», che semplifica le visure delle targhe straniere tramite il sistema Eucaris e il recapito delle multe ai trasgressori residenti in un altro Paese Ue (ma solo per alcune violazioni del Codice della strada) – che giace in attesa di approvazione al Senato, agli italiani che prendono la multa all'estero si applicano le vecchie regole. Regole che cambiano da Paese a Paese. I Paesi dell'Unione europea infatti si dividono in tre categorie. Quelli firmatari della Convenzione Europea di Strasburgo in materia di scambio dati e notifiche amministrative; quelli firmatari con l'Italia degli accordi bilaterali di polizia; quelli che non hanno firmato nulla, con i quali non intercorre alcun obbligo giuridico se non una labile prassi di informale collaborazione reciproca
La ricerca
Le multe che arrivano a casa sono quelle non contestate subito. Nella maggior parte dei Paesi europei, proprio a causa dell'inefficace sistema di riscossione all'estero, gli stranieri fermati devono pagare le multe subito. Pena il ritiro dei documenti o il sequestro del veicolo. Si salva solo chi visita la Croazia, la Svezia, l'Irlanda e il Portogallo (in quest'ultimo caso: solo se la pattuglia non è dotata di Pos).
Le multe recapitate a casa, dunque, sono quasi sempre violazioni quali autovelox, divieti di sosta, accessi nei centri storici, pedaggi autostradali non pagati.
Per ottenere i dati dell'intestatario della targa italiana, se il Paese in questione ha sottoscritto la Convenzione Europea di Strasburgo del 1978 sullo scambio dei dati in materia amministrativa, è sufficiente che si rivolga al «centro di contatto nazionale» italiano, il ministero degli Affari Esteri, tramite le nostre ambasciate all'estero. Se la violazione è commessa in un Paese con cui l'Italia ha stretto accordi bilaterali (sono tutti i Paesi confinanti: Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino), lo scambio dei dati è ulteriormente facilitato: ci si può rivolgere direttamente alla Polizia italiana presso gli appositi «centri di cooperazione». In Francia, ad esempio, a Modane, sul versante francese del traforo di Frejus, sono distaccati degli agenti di Polizia italiana a cui le autorità francesi possono richiedere visure Aci Pra. La Svizzera invece ha ottenuto l'allacciamento diretto al Pra e le visure le fa da sé.
Se, infine, l'automobilista italiano ha commesso l'infrazione in un Paese che non aderisce alla Convenzione di Strasburgo né ha un accordo bilaterale con l'Italia, e sono la maggioranza dei Paesi dell'Unione Europea, le autorità straniere possono ricorrere ad una richiesta "di cortesia" alle autorità italiane. L'esito è tutt'altro che scontato: dipende a quale autorità italiana la indirizzano, con quale mezzo, se il funzionario che la riceve si considererà competente e così via.
Se comunque l'autorità straniera è riuscita, in un modo o nell'altro, ad ottenere i dati dell'automobilista italiano, dovrà compiere il passo successivo: redigere il verbale e notificarlo in Italia.
La notifica
Se lo Stato in questione è firmatario della Convenzione Europea di Strasburgo in materia di notifiche transfrontaliere degli atti amministrativi firmata nel 1977, ricorrerà quasi sicuramente alla facoltà dell'articolo 11, e recapiterà il proprio verbale per posta ordinaria direttamente al domicilio del trasgressore italiano. Stessa facoltà prevista da tutti gli accordi bilaterali italiani. Le notifiche avvengono secondo le regole in vigore nel Paese straniero in cui si è commessa la violazione. Non è raro che la multa arrivi per posta ordinaria e in lingua sconosciuta al destinatario; tutto ciò è perfettamente a norma dell'articolo 11 della Convenzione di Strasburgo.
Mancano però gli accordi per il riconoscimento di notifiche di atti amministrativi tra Italia e Paesi quali Romania, Bulgaria, Slovacchia, Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e diversi altri (si veda la tabella in centro pagina), che rende di fatto non riconosciute dall'Italia le multe in partenza da quei Paesi.
Il pagamento
Ma che succede una volta notificato il verbale estero? Succede che il già labile meccanismo di collaborazione transfrontaliero rischia di bloccarsi definitivamente. Se l'automobilista la sanzione la vuole pagare, non è detto che riesca nel suo intento. Non esiste infatti un accordo sulla riscossione transfrontaliera delle sanzioni. Accade così che l'automobilista italiano, che desideri pagare una multa spagnola, si senta rispondere che lo deve fare nel Paese dell'infrazione: cioè in Spagna. Perché i pagamenti dall'Italia non sono accettati. Neanche con la carta di credito.
Se poi l'automobilista italiano decidesse di non pagare, le autorità estere non avrebbero alcuno strumento normativo per "aggredire" i beni del debitore. Niente "Equitalia" internazionale, niente ganasce fiscali, niente ufficiali giudiziari. Non esiste alcun accordo di riconoscimento transfrontaliero dei ruoli e della loro riscossione coattiva.
Quindi il trasgressore italiano inadempiente la fa sempre franca? Non è detto. A parte il caso svizzero, che trasforma il debitore in un imputato, usando i più rodati accordi di collaborazione penale, diversi Stati europei stilano delle black list dei debitori stranieri. E li aspettano al varco.
Se il trasgressore ritorna nel Paese in questione, e ha la sfortuna di venire fermato, sarà chiamato a pagare le vecchie sanzioni, più penali salatissime. La minaccia di non poter più tornare (almeno per cinque anni) nel Paese straniero in cui l'automobilista è stato multato, si è rivelato lo strumento più formidabile per spingere i trasgressori stranieri a pagare. Soprattutto per Stati a forte transito quali Austria, Ungheria e Slovenia. Ma non tutti i Paesi sono attrezzati informaticamente e normativamente per esigere il pagamento di vecchie multe dallo straniero di ritorno. L'Italia ad esempio, non è attrezzata. In questo caso non rimane che rassegnarsi e catalogare il verbale come "non esigibile". Destino molto comune ai verbali spediti dall'estero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Quesito con risposta a cura di
Serghei Nalon e Giulio Sinchetto
Il Punto
Un cambio di passo con la direttiva Ue
Per viaggiare all'estero in auto è necessario conoscere le leggi che regolamentano la circolazione stradale nei diversi Paesi. Non essere informati sulle norme locali può comportare delle sanzioni che, nella maggior parte dei casi, se immediatamente contestate da parte degli organi competenti, comportano il dover pagare la multa seduta stante, pena il fermo del veicolo. Ma ci sono situazioni in cui non è possibile contestare subito la violazione, come nei casi di rilievo della velocità, di mancato rispetto del rosso semaforico o transito in corsie riservate accertati con apparecchiature elettroniche; oppure quelle situazioni in cui gli agenti non possono fermare un veicolo per contestare un'infrazione. In questo caso, la contestazione dovrà essere fatta successivamente, tramite notifica. La notifica di un verbale di commessa violazione è una fase fondamentale del processo amministrativo e affinché sia efficace, deve avvenire secondo precise modalità. Per quanto riguarda una violazione commessa in Italia, le modalità sono molto chiare, ma se la violazione è stata commessa all'estero? È possibile che ad un cittadino italiano venga notificata una multa per una violazione commessa in un altro Stato? La risposta non è scontata. Per procedere con la notifica, bisogna collegare la targa con un nome e un indirizzo. Se non si riesce a risalire a queste informazioni, la notifica non è possibile. Allo stato attuale, lo scambio dei dati del parco veicolare nazionale fra i diversi Stati non è automatico.
Le inteseAllo scopo di risalire ai proprietari dei veicoli, diversi Stati hanno tra loro stipulato specifici accordi di reciproca collaborazione che trattano anche dello scambio diretto di informazioni. L'Italia ha in essere accordi di questo tipo con i Paesi confinanti: Slovenia, Austria, Svizzera e Francia e Croazia. In forza di questi accordi, il proprietario di un veicolo immatricolato in Italia che commette una violazione in uno di questi stati, può vedersi recapitare un verbale di una violazione di cui il suo veicolo è protagonista all'estero. Gli Stati che non hanno stipulato un accordo diretto con l'Italia, possono comunque chiedere formalmente allo Stato italiano di conoscere i dati di un proprietario di un veicolo che ha commesso un'infrazione; in questo caso, saranno le autorità competenti che valuteranno caso per caso se fornire o meno le notizie desiderate.
Le regole UeLa direttiva europea del 2011, inerente lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle targhe e sulle proprietà dei veicoli - che verrà recepita entro novembre 2013 anche dall'Italia - introdurrà un'importante novità: prevede infatti una banca dati internazionale, chiamata Eucaris (European car and driving licence information system), contenente i dati relativi a proprietà dei veicoli e patenti degli Stati aderenti. La nuova direttiva è però molto restrittiva sul campo di applicazione. L'uso della banca dati è, infatti, limitata a poche e specifiche violazioni: eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, mancato arresto allo stop o al semaforo rosso, mancato utilizzo del casco, marcia su corsie riservate, uso del telefono cellulare durante la guida. Una volta individuato il proprietario del veicolo, si può dare il via all'operazione di notifica. La Convenzione Europea di Strasburgo n. 94 del 1977 regola la notifica di atti amministrativi fra i diversi Stati, ma a questa aderirono, e ne aderiscono tutt'ora, pochi; oltre all'Italia, gli unici ad averla ratificata sono Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Lussemburgo e Spagna. La nuova direttiva, invece, prevede anche le modalità di notifica: lo Stato in cui è avvenuta l'infrazione, dopo aver richiesto e ottenuto i dati del proprietario del veicolo, potrà inviargli un verbale di violazione, nella lingua del Paese di immatricolazione, contenente natura, luogo e data dell'infrazione, titolo della norma violata e sanzione. Gli unici Stati che hanno scelto di non aderire a questo sistema e per i cui veicoli non sarà operativa la banca dati sono Regno Unito, Irlanda e Danimarca. Tuttavia, anche se viene effettuata la notifica, va tenuto presente che le normative dei diversi Stati sono diverse sotto alcuni aspetti. Un aspetto che ancora differisce, e che neanche la nuova direttiva sembra risolvere, è cosa succeda qualora, nonostante la notifica, non venga pagata la multa. Nella maggior parte dei casi, gli Stati archiviano la violazione notificata e se quello stesso veicolo fosse fermato nello Stato, potrebbe essergli richiesto il pagamento di quella multa "in sospeso".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
A Cipro è vietato bere (acqua) al volante
Paese che vai, multa che trovi. Ogni Paese ha una serie di norme per regolamentare la circolazione stradale. All'interno della Ue, a seguito dei vari regolamenti e direttive, i vari Codici della strada sono allineati. Tuttavia, ogni Stato può introdurre specifiche norme di comportamento. A questo proposito, prima di dirigersi con un'autovettura o un autocarro all'estero, è bene informarsi se nei Paesi attraversati sono in vigore particolari norme. Nella maggior parte dei Paesi europei, ad esempio, è obbligatorio avere all'interno del veicolo una cassetta di pronto soccorso; in Austria, inoltre, la cassetta deve essere in un contenitore ermetico. Sempre in Austria, è obbligatorio avere a portata di mano un estintore. Obbligo in vigore anche in Bulgaria. In Croazia, invece, l'estintore è obbligatorio solo sui veicoli commerciali; mentre per tutti i veicoli sono obbligatorie le lampadine di ricambio. In Francia è stato introdotto l'obbligo di avere a bordo un precursore per la verifica del tasso alcolemico (detto alcool-test), che deve essere omologato ai sensi della normativa francese, dunque acquistabile solo in Francia. Recentemente, in Francia, è stato sospeso il sanzionamento dei trasgressori a questa norma, dato che si sono verificate difficoltà di approvvigionamento degli alcool-test. Chi va in Estonia si deve ricordare i ceppi per bloccare le ruote in caso di malfunzionamento del freno a mano, chi non li ha a bordo rischia una multa. Se a Cipro fa caldo e volete sorseggiare un po'd'acqua fresca ricordatevi di accostare: chi beve alla guida rischia una multa. Infine, chi progetta un viaggio in Bielorussia porti con sé detersivo e spazzolone: il Codice della strada bielorusso, infatti, sanziona la guida di un veicolo sporco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Sanzioni severe. Con il sistema Ripol, l'automobilista inadempiente che ritorni nel Paese elvetico può essere facilmente individuato
Svizzera, chi non paga rischia l'arresto
Mi è arrivata una multa dalla Svizzera. È vero che rischio il carcere se non la pago?
La Svizzera rimedia alla mancanza di una cooperazione internazionale in materia di riscossione di multe all'estero, trasformando il trasgressore che non paga le multe in imputato ed emettendo un mandato d'arresto. Pur con lievi differenze fra cantoni, le multe contestate in Svizzera, seguono lo stesso iter. Se contestate su strada, possono essere pagate direttamente all'agente, oppure entro le 48 ore successive presso l'ufficio di Polizia. Per le multe non contestate subito (come gli autovelox) arriva al domicilio italiano del trasgressore il verbale con il bollettino. Se il trasgressore non paga il bollettino, arriverà presso il domicilio un'ordinanza che trasforma la multa in giorni d'arresto. Il trasgressore avrà la facoltà di scegliere tra versare quanto dovuto o subire l'arresto.
Le sanzioni amministrative elvetiche si dividono in tre fasce di gravità: lieve, medio-grave e grave. Sono considerate violazioni lievi piccoli tamponamenti, guida con alcool nel sangue tra 0.5 e 0.79 g/l, se non in concorso con altre infrazioni e superamento in autostrada del limite di velocità di non oltre 30 km/h. Violazioni medio-gravi sono, ad esempio, mancato rispetto dello stop, superamenti dei limiti in autostrada tra 30 km/h e 34 km/h, guida con lo stesso tasso alcolemico della fascia lieve, ma in concorso con altre infrazioni. Infrazioni gravi possono essere la perdita di controllo del veicolo con conseguente incidente, sorpassi in curva, su dossi e ovunque non ci sia visibilità, guida sotto l'effetto di alcool (oltre 0.8 g/l) e droga ma anche in "stato di inettitudine" per malattia o stanchezza, fuga dopo incidente e guida con patente revocata.
Alcune multe invece sono penali fin da subito, come ad esempio, il nuovo reato di «pirateria stradale»: eccessi di velocità di oltre 80 km/h in autostrada, di oltre 60 km/h su strade extraurbane e di oltre 50 km/h nei centri urbani. Può diventare penale la ripetizione di violazioni "gravi" nell'arco del biennio. Gli svizzeri infatti hanno un sistema "a cascata" con severità delle sanzioni proporzionata al grado di recidività, che funziona grazie al registro unico di tutte le violazioni amministrative commesse negli ultimi due anni: il temuto Admas.
Il mandato d'arresto contro il trasgressore italiano vale comunque solo in Svizzera dopo che è operativo il sistema Ripol. L'automobilista italiano inadempiente che ritorni nel Paese elvetico, durante un controllo, può essere facilmente individuato tramite questo sistema. Ma il debito non è eterno. La prescrizione svizzera scatta dopo 3 anni dalla data di condanna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
L'alternativa. Gli organi di Stati esteri possono cedere il diritto a società ad hoc
In campo il recupero crediti
Ho preso una multa all'estero che non ho pagato. Ora mi è arrivata la richiesta di pagamento da parte di una società di recupero crediti italiana. Quali conseguenze mi devo attendere?
Per quanto riguarda il mancato pagamento di una sanzione per un'infrazione commessa all'estero e notificata a casa, non esiste la cosiddetta «iscrizione a ruolo» della multa straniera. Essendo, infatti, un atto amministrativo proveniente dall'estero non sono applicabili le norme italiane. Pertanto, gli organi competenti degli Stati esteri, trascorso un tempo ragionevole dalla notifica, per cercare di compensare la mancata entrata finanziaria e per evitare il dispendio di tempo e i costi delle azioni legali, possono vendere il debito a società di recupero crediti. Queste società rilevano il debito dall'ente creditore pagandolo un valore considerevolmente inferiore alla cifra dovuta, assumendosi così a pieno titolo il diritto di esigere il pagamento. Questa pratica è rischiosa per la società perché non sempre è possibile – soprattutto in caso di grosse somme – ottenere l'intero ammontare della cifra oggetto del debito. Ma il guadagno della società sta proprio nella differenza tra il debito pagato e quello che effettivamente si riuscirà a ottenere dal debitore. Una volta acquistato il diritto di esazione, la società di recupero crediti ha a disposizione diversi strumenti per "convincere" il debitore al pagamento. Tali strumenti variano dalla semplice persuasione tramite inviti e richieste più o meno frequenti, alle lettere a firma di avvocati che si riservano di intraprendere azioni legali, fino alla vera e propria causa legale per obbligare al saldo del debito tramite pignoramenti, fermi o provvedimenti su beni mobili e immobili. Le scelta delle modalità di azione è a discrezione della società stessa; alcune sono dapprima persuasive, per poi passare alle vie legali, mentre altre scelgono di passare fin da subito dai tribunali. Tutto dipende dall'entità del debito e dalla situazione economico-finanziaria del debitore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ciao !! elio.m di Roma