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In risposta al messaggio di ergosum del 19/11/2017 alle 11:37:42ma scusa: quale sarebbe la novita? quando commissioni un lavoro di ristrutturazione ''devi'' allegare ( tramite geometra) tutti i dispositivi di sicurezza, questo non da ieri
Una signora aveva commissionato la tinteggiatura dell'esterno di casa sua a un artigiano. Questi è caduto dal suo trabattello ed è morto. La signora è stata condannata per omicidio colposo. Non stiamo parlandodi lavoro in nero affidato a chicchessia ma di lavoro affidato a un artigiano iscritto alla CCIA. La corresponsabilità dell’appaltante è da tanto tempo sancita e scontata nell’ambito di aziende con dipendenti, ove, in funzione della tipologia dei lavori da eseguire, va predisposto il Piano Operativo di Sicurezza, nominato il coordinatore per la Sicurezza, ecc., ecc. Oltre a tutti gli obblighi con determinate figure come il responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS; Medico competente, ecc. Qua siamo in ambito famigliare dove il padrone di casa potrebbe avere pochissime competenze su pericoli e rischi connessi al lavoro da eseguire. I giudici hanno sancito che certi rischi sono evidenti per chiunque e che quindi il padrone di casa non può consentire lavori se sussistono condizioni di pericolo. Fra i casi più evidenti e comuni. tutti i lavori in altezza su trabattelli senza stabilizzatori, parapetti, ecc., lavori sui tetti per lattonieri, antennisti, muratori, senza linea vita-imbracatura o comunque sistemi di protezioni anti-caduta. Pertanto attenzione nell’affidare lavori nella propria casa. ... //// Non c’è nulla di peggio che seguire, come fanno le pecore, il gregge di coloro che ci precedono, perché essi ci portano non dove dobbiamo arrivare, ma dove vanno tutti” SENECA
In risposta al messaggio di ergosum del 19/11/2017 alle 11:37:42Hai fatto bene a postare questa sentenza: si tratta di un consolidato approccio della giurisprudenza penale. Nella malaugurata ipotesi di un incidente mortale l'incriminazione per omicidio colposo è molto, ma molto diffusa.
Una signora aveva commissionato la tinteggiatura dell'esterno di casa sua a un artigiano. Questi è caduto dal suo trabattello ed è morto. La signora è stata condannata per omicidio colposo. Non stiamo parlandodi lavoro in nero affidato a chicchessia ma di lavoro affidato a un artigiano iscritto alla CCIA. La corresponsabilità dell’appaltante è da tanto tempo sancita e scontata nell’ambito di aziende con dipendenti, ove, in funzione della tipologia dei lavori da eseguire, va predisposto il Piano Operativo di Sicurezza, nominato il coordinatore per la Sicurezza, ecc., ecc. Oltre a tutti gli obblighi con determinate figure come il responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS; Medico competente, ecc. Qua siamo in ambito famigliare dove il padrone di casa potrebbe avere pochissime competenze su pericoli e rischi connessi al lavoro da eseguire. I giudici hanno sancito che certi rischi sono evidenti per chiunque e che quindi il padrone di casa non può consentire lavori se sussistono condizioni di pericolo. Fra i casi più evidenti e comuni. tutti i lavori in altezza su trabattelli senza stabilizzatori, parapetti, ecc., lavori sui tetti per lattonieri, antennisti, muratori, senza linea vita-imbracatura o comunque sistemi di protezioni anti-caduta. Pertanto attenzione nell’affidare lavori nella propria casa. ... //// Non c’è nulla di peggio che seguire, come fanno le pecore, il gregge di coloro che ci precedono, perché essi ci portano non dove dobbiamo arrivare, ma dove vanno tutti” SENECA
In risposta al messaggio di morodirho del 19/11/2017 alle 13:44:46ma scusa: quale sarebbe la novita? quando commissioni un lavoro di ristrutturazione ''devi'' allegare ( tramite geometra) tutti i dispositivi di sicurezza, questo non da ieri
ma scusa: quale sarebbe la novita? quando commissioni un lavoro di ristrutturazione ''devi'' allegare ( tramite geometra) tutti i dispositivi di sicurezza, questo non da ieri ps parlo con cognizione di causa per aver rifattole facciate di casa mia,in mancanza di questi dispositivi il comune non da il permesso.( almeno : questo succede nel comune in cui abito Rho (,Mi)
In risposta al messaggio di ergosum del 19/11/2017 alle 13:58:11ripeto: quando ho dovuto ''ri tinteggiare'' la casa, e che i ponteggi danno sulla strada,ho richiesto i permessi e tra i documenti necessari ho dovuto inserire (tramite il geometra) quelli relativi alla sicurezza,Penso poi che dipenda dal comune, dal tipo di abitazione e dalla posizione Siccome la mia è una casa di due piani non potevo certo usare una scala o un trabattello
ma scusa: quale sarebbe la novita? quando commissioni un lavoro di ristrutturazione ''devi'' allegare ( tramite geometra) tutti i dispositivi di sicurezza, questo non da ieri Ma hai letto di cosa si tratta? Ovvio chenon si sta parlando di lavori che necessitano Licenze, DIA, CILA, ecc. e nelle cui pratiche sono richiesti gli adempimenti relativi alla sicurezza. Qua era una semplice tinteggiatura di una parete per la quale non ti avvali di alcun geometra o ingegnere perché si tratta di ordinaria manutenzione. Come montare un'antenna, riparare un infisso, sostituire le grondaie, applicare guina bituminosa, cambiare dei coppi del tetto, ecc, ecc. Non sono di principio contrario a questa corresponsabilità richiesta, se si vuole innalzare il livello di senso civico nella prevenzione degli infortuni bisogna lavorare su più fronti. La sicurezza non può essere delegata solo a qualcuno. Era un avviso a chi crede che se un artigiano si fa male sono cavoli suoi o ancor peggio , se ci si affida ad amici o parenti per svolgere lavori pericolosi.
In risposta al messaggio di ik6Amo del 19/11/2017 alle 16:02:32Il Decreto 81 e le sue successive modificazioni ed integrazioni individuano nel "responsabile dei lavori" il committente, a meno che questi non deleghi altri allo scopo...
Il Decreto 81 e le sue successive modificazioni ed integrazioni individuano nel responsabile dei lavori il committente, a meno che questi non deleghi altri allo scopo. Il responsabile dei lavori risponde della sicurezza nelcantiere in prima persona se non è necessario nominare un coordinatore della sicurezza; in solido con quest'ultima figura, se il CSE esiste. Poco importa che il committente abbia 18 o 118 anni. Purtroppo è una delle inique leggi italiane, che coinvolge chi non è opportunamente preparato in responsabilità di cui neanche si rende conto.
In risposta al messaggio di ergosum del 19/11/2017 alle 20:41:41Scusa se ti contraddico, il decreto 626 che tu citi riguardava le norme di sicurezza negli ambienti di lavoro generici, riguardo ai cantieri edili (denominati cantieri mobili e temporanei vigeva il decreto 494/96 che ho citato io). Con il testo unico 81/2008 si è normato con un unico decreto la sicurezza negli ambienti di lavoro nessuno escluso, tra i quali i cantieri edili che rientrano nelle norme del titolo IV.
Il Decreto 81 e le sue successive modificazioni ed integrazioni individuano nel responsabile dei lavori il committente, a meno che questi non deleghi altri allo scopo... Per il Dlgs. 81 come per il precedente 626,il campo di applicazione riguarda ogni forma di lavoro subordinato (Basta che leggi l'Art.3) In un'abitazione privata senza dipendenti (non sede di società famigliare) che affida il lavoro a una ditta individuale non si applica il DLgs.81. I giudici non hanno infatti condannato la padrona di casa per omicidio colposo, per specifiche violazioni di tale decreto ma per aver consentito al tinteggiatore di lavorare con un ponteggio poco sicuro con macroscopiche lacune che chiunque dovrebbe vedere, anche se non esperto in prevenzione e sicurezza. Come un padre di famiglia deve capire che il figlio piccolo è in pericolo se infila oggetti nella presa di corrente, si arrampica in altezza, va vicino all'acqua bollente, ecc. La sentenza assomiglia più a che questo che a una violazione del DLgs. 81
In risposta al messaggio di alexf del 19/11/2017 alle 21:28:08Caro Alessandro, la stessa norma che citavo prima il D.Lgs. 81/2008, e molti regolamenti edilizi comunali, obbligano in caso di interventi sulla copertura di installare su di esse determinati dispositivi che permettono gli interventi di manutenzione sulle coperture in sicurezza. Tra gli interventi che possono avvenire su una copertura ci sono anche quelle dell'antennista o del semplice intervento per sostituire una o più tegole rotte dopo un temporale o casi simili.
Esperienza vissuta quando ho deciso di montare nel tetto di casa un impianto fotovoltaico. Ho impiegato ben 9 mesi per avere il permesso da parte dell'ufficio tecnico comunale anche perchè, per ben due volte, ha cambiatorichiesta sulle protezioni fisse che avrei dovuto far intellare e riprentare quindi tutta la documentazione. Per finire è stata richiesta anche una scala a norme e permanentemente fissata alla casa oltre alla linea vita che costava quasi come l'impianto fotovoltaico. Trovo questo una cosa assurda poichè, personalmente, sul tetto della mia casa non ci sono mai salito e mai ci salirò ma chi invece dovrà farla per professione chissà quante volte lo farà e dovrà quindi avere tutta l'attrezzatura per farlo secondo le leggi vigenti. Penso sempre alla vecchietta che non riesce più a vedere la TV perchè il vento gli ha danneggiato l'antenna sul tetto. Dopo aver pareto le 'pagine gialle' alla voce A-Antennista dovrebbe accertarsi che chi ha chiamato ha tutta l'attrezzatura in reglola oltre ad aver pagato le tasse ed i contributi ai dipendenti. Credo sia corretto che le assocciazioni di categoria prima di dare una licenza operativa debbano certificare il loro associato in moto che chi si dovrà servire del loro operato non abbia problemi di sorta. Assolutamente ridicolo, classico sistema per estorecere soldi e non trovare mai un colpevole!
In risposta al messaggio di campersempre del 19/11/2017 alle 22:09:58
Caro Alessandro, la stessa norma che citavo prima il D.Lgs. 81/2008, e molti regolamenti edilizi comunali, obbligano in caso di interventi sulla copertura di installare su di esse determinati dispositivi che permettonogli interventi di manutenzione sulle coperture in sicurezza. Tra gli interventi che possono avvenire su una copertura ci sono anche quelle dell'antennista o del semplice intervento per sostituire una o più tegole rotte dopo un temporale o casi simili. Tenuto conto che il 99% degli interventi che avvenivano sul tetto, anche quelli che ho citato sopra, si svolgevano sempre senza alcuna sicurezza o protezione alla caduta dall'alto (ponteggio fisso o mobile, cestello aereo, ecc.) principalmente per gli alti costi che si sarebbero raggiunti per cambiare o installare una semplice antenna o tegola, al massimo l'operaio si legava con una corda ad un camino la cui stabilità lo sapeva solo lui se gli garantiva il sostegno o meno. Tra i dispositivi di protezione ci sono appunto le linee vita, alle quali, una volta installate, tutti le maestranze che intervengono sul tetto per qualsiasi lavorio sono obbligati ad utilizzare mediante le imbracature che in genere dovrebbero essere tra i dispositivi in dotazione a tutte le imprese e che i lavoratori devono sempre indossare in quei casi. Riguardo la scala fissa, che ti hanno obbligato ad installare, presumo che si è dovuto metterla in quanto non esistevano alternative di accesso al tetto (ad esempio dal sottotetto attraverso una botola). Per utilizzare la linea vita occorre permettere l'avvicinamento ad essa in sicurezza, quindi attraverso il sottotetto, dove vicino alla botola può passare la linea vita o ci sono una serie di ganci predisposti per agganciare le imbracature e raggiungere a sua volta la linea vita. Con il Decreto 494/96, si consigliava l'installazione della linea vita o di altri accorgimenti per poter lavorare sul tetto in sicurezza (ringhiere parapetti sul bordo del tetto, ecc.), ma pochissimi (provati o condomini) le installavano; con il decreto successivo, l'81/2008, si è messo l'obbligo e mi pare giusto e sacrosanto. Capisco che sono costi che gravano sul privato (proprietario o condominio che sia), ma sulla vita e sulla salute dei lavoratori non ci sono scusanti ... quante volte mi è capitato di vedere persone sui tetti che tiravano cavi, spostavano tegole, in bilico sui colmi o sui cornicioni che facevano gelare il sangue. Ora con la tua linea vita potrai obbligare le maestranze che lavoreranno per te per interventi sul tetto ad utilizzarla ed in caso contrario li potrai anche denunciare.
In risposta al messaggio di alexf del 19/11/2017 alle 23:09:16Lo so che il problema è la vecchietta o più semplicemente l'ignara persona che non sa che esistono delle responsabilità quando si affidano dei lavori. Purtroppo l'informazione nel nostro paese si fa solo in modo sintetico sbagliato. Molti artigiani che lavorano pur di accaparrarsi il lavoro non danno le esatte e corrette informazioni ... un po' come avveniva (ma avviene ancora ora) alle ditte di serramenti che venivano interpellate dalla "vecchietta" che voleva farsi la veranda sul balcone, lei chiedeva "si può fare? non devo chiedere permessi?" e il furbone di turno rispondeva "tranquilla signora nessun problema a farla, è amovibile ... nessuno le dirà nulla ..." poi dopo un paio di anni arrivava alla vecchietta una bella ingiunzione dal comune a demolirla ... oppure al momento della vendita il notaio trovava la veranda e chiedeva di regolarizzarla e allora, soldi per il professionista, per le penali e oblazioni varie. Intanto il serramentista si era eclissato con il suo onorario, magari nemmeno basso e magari anche in nero ...
Ciao Bruno, leggo che conosci bene il tema e non posso che concordare con te su tutto. QUello che invece contesto è il coinvolgimento sulle responsabilità da parte del comittente che può non avere le conoscenze adeguateal caso (la classica vecchietta). Poi ci sono lavori e lavori e parlo del possibile solo orientamento dell'antenna. Certamente non dovrei chiedere alla vecchietta (poverina, sempre lei) di montare una linea vita solo per regolare questa benedetta antenna., questa poi ha bisogno di un progetto fatto da un professionista e poi valutata dal comune e quindi...sai quante puntete di beautiful si perderà... Quindi e secondo me chi sale sul mio tetto deve avere tutte le conoscenze e le attrezzature per poterlo e doverlo fare in totale sicurezza. Credo che ognuno debba fare il proprio lavoro e scaricare poi al committente le eventuali spese di adeguamento alla sicurezza come richiesto dalla legge.
In risposta al messaggio di camperlento del 19/11/2017 alle 23:35:52Anche io preferirei fare meno carte ed essere sicuro che i lavori venissero fatti come si deve e senza trassare sulla sicurezza ... come tu dici dei professionisti, io potrei dire che molti artigiani o ditte che mi capita di incrociare, nonostante le tante carte e le indicazioni e ordini che vengono fatti in cantiere, appena esci dal cantiere fanno quello che vogliono e se possono risparmiare su una tavola salvapiede del ponteggio o un parapetto su un trabattello lo fanno immediatamente, se possono risparmiare a comprare ai loro operai dei caschetti o cuffie di protezione ai rumori lo fanno, tutto a scapito dei propri dipendenti, che magari sono appena entrati della ditta e non protestano perché altrimenti vengono lasciati a casa ...
per me i giudici i magistrati non avendo mai fatto in vita loro il benchè minimo lavoro se non intralciare quello altrui ed essendo notoriamente parassitare non hanno la benche minima idea della voce lavoro per cui sparanosentenza di qua e di la ed esendo incontestabili e sentendosi e lo sono, dei dio in terra emettono sentenze che di intelligente non hanno proprio nulla anzi quasi sempre da buoni e competenti dementi quali sono non considerano che la loro inutile e dannosa occupazione fa solo danni senza portare nessun beneficio ma solo ed esclusivamente danni, per cui chi fa un certo lavoro deve sapere cosa fa e come deve essere fatto e deve essere responsabile senza metterci di mezzo altri e inutile che si venga a dire che se affido un lavoro devo sapere che devono esssere rispettate le norme di sicurezza, che quasi sempre vengono emanta e fatte da chi di lavoro ne conosce solo il temine letterario ma non l'effetivo valore, ora con tutte le norme con tutti i vari balzelli gli unici a non rischiare nulla sono i professionisti che fanno un gran mucchio di carta che quasi sempre costa il doppi del lavoro per cui nessuno fa più fare dei lavori, evviva ci siamo riusciti a non far fare più nulla, i magistrati i giudici ce l'hanno fatta ad imporre il loro regime, guardate che io faccio l'artigiano e non sono uno incline al suicidio sul lavoro, ma a tutto esitono dei limiti anche al fatto di voletr imporre il termine di sicurezza che ci dve essere ma non deve essere solo un pezzo di carta o un mucchio di scartoffie fatte da un parassita professionista che non fa altro nella sua inutile professione che fare un mucchio di carta, ma bisogna fare sicurezza effettiva sicurezza sui cantieri sicurezza nella testa della gente, ma questo non porta soldi ne ai professionisti ne agli avvocati, avvoltoi e professione assolutamente inutile e dannosa per l'umanità, e ai giudici e magistrati che preferisco correre dietro a chi può essere spennato ma non ai delinquenti che alla fine metteno fuori per loro totale convivenza, se apssa il messaggio che nessuno e responsabile di se stesso e di quello che fa e del mestiere che fa state attenti quando andate al ristorante perchè se passa questo messaggio e voi ordinate un piatto di pasta e il cuoco si scotta voi che avete ordinato ne sarete responsabili perchè il tipo nella sua disattenzione si è ustionato e voi che invec di ordinare un pasta cotta ordinavate un pacchetto di pasta da cuocere non sreste dovuti essere chiamti in causa per l'infortunio dovuto alla scolatura della pasta, ma attenti a farla cuocere a casa perchè anche li qualche d'uno di responsabile ci deve essere ed allora sta stupidaggine che regna nella testa dei giudici dei magistrati e talmente contagiosa che alla fine nessuno si potrà più neanche pulire il c- u- l-o senza un paino di sicurezza.
In risposta al messaggio di campersempre del 19/11/2017 alle 21:44:39Con il testo unico 81/2008 si è normato con un unico decreto la sicurezza negli ambienti di lavoro nessuno escluso, tra i quali i cantieri edili che rientrano nelle norme del titolo IV.
Scusa se ti contraddico, il decreto 626 che tu citi riguardava le norme di sicurezza negli ambienti di lavoro generici, riguardo ai cantieri edili (denominati cantieri mobili e temporanei vigeva il decreto 494/96 che ho citatoio). Con il testo unico 81/2008 si è normato con un unico decreto la sicurezza negli ambienti di lavoro nessuno escluso, tra i quali i cantieri edili che rientrano nelle norme del titolo IV. Tale norma viene applicata in tutti i casi in cui esistono dei cantieri edili (mobili e temporanei), indipendentemente dalla loro ampiezza, dal luogo e dal committente, che può essere anche il privato proprietario della villetta in cui vengono svolti dei lavori. Si differenziano le prescrizioni e le nomine di responsabili e coordinatori secondo l'entità del cantiere (calcolata in uomini/giorno, in parole povere se ha una durata maggiore di tot giorni), se ai lavori partecipano una o più imprese anche non contemporaneamente e se esistono rischi particolari (caduta dall'alto, seppellimento, ecc).
In risposta al messaggio di campersempre del 20/11/2017 alle 00:43:31il vero problema non sono ne i professionisti ne le norme e che la gente si deve mettere bene in mente LA SICUREZZA, io ho sempre fatto lavori in cui i rischi erano abbastanza elevati, ho riparato macchine da cava, impianti di risalita, seggiovie funivie, camion, gru, per cui sempre nel pesante e nel pericolo per svariati fattori e ringraziando non ho mai avuto incidenti importanti ne io ne i miei collaboratori, molti mi dicevano che io ero stressante pedante noioso ed un tantino rompiballe nella sicurezza, ma devo dire che ho avuto dei risultati, poi o anche insegnato in una scuola professionale di meccanici e anche li ho sempre insistito sulla sicurezza e i colleghi mi davano del rompiballe, e questa la questione la sicurezza la devi avere in testa altrimenti norme o non norme non la metti in atto e questo deve avvenire come formazione già nelle scuole invece li lascia il tempo che trova, per cui piani scartoffie rimangono carta e niente altro.
Anche io preferirei fare meno carte ed essere sicuro che i lavori venissero fatti come si deve e senza trassare sulla sicurezza ... come tu dici dei professionisti, io potrei dire che molti artigiani o ditte che mi capitadi incrociare, nonostante le tante carte e le indicazioni e ordini che vengono fatti in cantiere, appena esci dal cantiere fanno quello che vogliono e se possono risparmiare su una tavola salvapiede del ponteggio o un parapetto su un trabattello lo fanno immediatamente, se possono risparmiare a comprare ai loro operai dei caschetti o cuffie di protezione ai rumori lo fanno, tutto a scapito dei propri dipendenti, che magari sono appena entrati della ditta e non protestano perché altrimenti vengono lasciati a casa ... In ogni caso prima di sparare sentenze sui professionisti parassiti che rubano soldi e parcelle ai poveri privati, pensa a quanti tuoi pari (artigiani o lavoratori autonomi) o ditte più grosse, che diversamente da te rubano al poveretto di turno, applicando prezzi adducendo il motivo a ipotetiche misure di sicurezza che deve adottare e che mai applicherà ... ma non solo questo, non pagano i contributi ai propri dipendenti, dicono che hanno un paio di dipendenti, poi vai in cantiere senza preavviso e ne trovi quattro ...
In risposta al messaggio di ergosum del 20/11/2017 alle 09:19:35Prima di tutto non ho detto che nel decreto 81/2008 sono racchiuse tutte le normative sulla sicurezza, ed in particolare della sicurezza negli ambienti di lavoro e nello specifico ancora al titolo IV ai cantieri edili, ma considerato che le altre normative sulla sicurezza riguardano ambiti diversi da quelli in questione, non li ho citati ... magari anche per non scendere nel dettaglio tecnico.
Con il testo unico 81/2008 si è normato con un unico decreto la sicurezza negli ambienti di lavoro nessuno escluso, tra i quali i cantieri edili che rientrano nelle norme del titolo IV. Tale norma viene applicata in tuttii casi in cui esistono dei cantieri edili (mobili e temporanei), Visto che scendiamo sempre più nel dettaglio tecnico, il DLgs. 81/2008 è definito impropriamente Testo Unico della Sicurezza ma ci sono Leggi che continuano a rimanere in vigore (Es. in ambito prevenzione incendi, gas tossici, ecc). Ma a parte questo, ripeto, se guardi il campo di applicazione dell'81/2008, non riguarda una ditta costituita da una sola persona che opera in un edificio privato in cui non vi sono lavoratori subordinati, per eseguire lavori di manutenzione ordinaria. Vi può rientrare solo quanto richiesto per ottenere autorizzazioni dal Comune ad eseguire determinati lavori (es. costruzioni, manutenzioni straordinarie, occupazione suolo pubblico, installazione Fotovoltaico, ecc)...ma non siamo più nell'ambito di manutenzioni ordinarie come nel caso specifico. Quindi la Direttiva Cantieri che l'81 ha assorbito, con i suoi rischi specifici, con l'entità dei lavori espressa un uomini/giorno, P.O.S. , coordinatore della sicurezza, ecc, ecc. non si applica se la vecchietta chiama l'artigiano lattoniere a cambiare la grondaia, l'antennista a sistemargli l'antenna, l'imbianchino a tinteggiare una parete, il serramentista a riparare una finestra o sostituire un vetro, ecc. La sentenza in oggetto è particolare proprio per questo! Non riguarda la violazione di norme specifiche come il DLgs.81/2008
In risposta al messaggio di campersempre del 20/11/2017 alle 11:28:36A mio avviso la questione sicurezza deve essere appannaggio esclusivo della ditta incaricata e mai del committente: non devo essere io a preoccuparmi se nel preventivo c'è o meno il dispositivo X, deve essere il preventivante a mettercelo, io come committente devo solo occuparmi del valore economico del lavoro e se questo viene eseguito come da accordi.
Prima di tutto non ho detto che nel decreto 81/2008 sono racchiuse tutte le normative sulla sicurezza, ed in particolare della sicurezza negli ambienti di lavoro e nello specifico ancora al titolo IV ai cantieri edili, maconsiderato che le altre normative sulla sicurezza riguardano ambiti diversi da quelli in questione, non li ho citati ... magari anche per non scendere nel dettaglio tecnico. In secondo luogo, la tinteggiatura della facciata di un edificio non è manutenzione ordinaria, ma manutenzione straordinaria. In ogni caso il suddetto decreto non fa distinzione tra i tipi di manutenzione previsti nella legislazione vigente (norme urbanistiche ed edilizie) o interventi per cui occorre una autorizzazione o meno. Sono costretto ad entrare nello specifico e mi scuso con i lettori: - L'art. 88 al titolo IV Capo I del suddetto decreto cita: Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a). - L'art. 89, al comma 1, lettera a) cita: a) Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X - L'allegato X del medesimo decreto cita: 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Come vedi è prevista la manutenzione senza differenziarla se ordinaria o straordinaria, non si citano interventi che necessitano di autorizzazioni specifiche o meno. Se leggi (non riporto in quanto troppo lungo) il 2° capoverso dell'art. 88, nel quale sono elencati i lavori dove non si applica la normativa, non troverai tipi d'intervento che possano equipararsi a quello in questione. Poi come dicevo nei post precedenti, nello specifico la normativa differenzia tra le caratteristiche del cantiere (entità, numenro di imprese, rischi specifici). Ma non si può a priori dire che per il caso in questione il decreto 81/2008 non è applicabile. Sono convinto anche io che la vecchietta o chi per esso non poteva conoscere la normativa (è difficile stargli dietro per noi del settore, figuriamoci una persona che fa tutt'altro nella vita) ne tanto meno quella specifica che prescrive come devono essere eseguiti ponteggi o i trabattelli, ma questa è la legge.
In risposta al messaggio di ergosum del 19/11/2017 alle 11:37:42Questo e' a tutti gli effetti un "cantiere mobile e temporaneo" soggetto al rispetto delle normative che ne regolano l'attivita' e ne definiscono le figure in esse operanti con relative responsabilita' tra cui quelle del Soggetto Appaltante (Committente).
Una signora aveva commissionato la tinteggiatura dell'esterno di casa sua a un artigiano. Questi è caduto dal suo trabattello ed è morto. La signora è stata condannata per omicidio colposo. Non stiamo parlandodi lavoro in nero affidato a chicchessia ma di lavoro affidato a un artigiano iscritto alla CCIA. La corresponsabilità dell’appaltante è da tanto tempo sancita e scontata nell’ambito di aziende con dipendenti, ove, in funzione della tipologia dei lavori da eseguire, va predisposto il Piano Operativo di Sicurezza, nominato il coordinatore per la Sicurezza, ecc., ecc. Oltre a tutti gli obblighi con determinate figure come il responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS; Medico competente, ecc. Qua siamo in ambito famigliare dove il padrone di casa potrebbe avere pochissime competenze su pericoli e rischi connessi al lavoro da eseguire. I giudici hanno sancito che certi rischi sono evidenti per chiunque e che quindi il padrone di casa non può consentire lavori se sussistono condizioni di pericolo. Fra i casi più evidenti e comuni. tutti i lavori in altezza su trabattelli senza stabilizzatori, parapetti, ecc., lavori sui tetti per lattonieri, antennisti, muratori, senza linea vita-imbracatura o comunque sistemi di protezioni anti-caduta. Pertanto attenzione nell’affidare lavori nella propria casa. ... //// Non c’è nulla di peggio che seguire, come fanno le pecore, il gregge di coloro che ci precedono, perché essi ci portano non dove dobbiamo arrivare, ma dove vanno tutti” SENECA