CAMERA DEI DEPUTATI N. 694
—
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
CECCUZZI, CENNI, LULLI, VELO, BERRETTA, CARELLA, CASSINELLI,
CAVALLARO, CRISTALDI, DIMA, FADDA, FERRARI, FLUVI, FOGLIARDI,
FONTANELLI, FRONER, GATTI, GHIZZONI, GOISIS, GRAZIANO, LOVELLI,
MANTINI, MARIANI, MATTESINI, MIGLIOLI, MILO, NANNICINI,
PELUFFO, QUARTIANI, RIA, SANGA, SANI, SARDELLI, SCARPETTI,
SPOSETTI, STRIZZOLO, TORRISI, TRAPPOLINO, VANNUCCI, VICO
Nuove disposizioni in materia di autocaravan
Presentata il 5 maggio 2008
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da circa venti
anni il settore della camperistica in Italia e
in Europa ha registrato una lunga e ininterrotta
crescita di mercato con significativi
incrementi di volumi di pezzi prodotti, di
fatturato e di occupati per le imprese della
filiera. Secondo le ultime indagini, nel 2005
il parco circolante degli autocaravan ha
raggiunto in Italia le 200.000 unità, in virtù
di una crescita del numero di immatricolazioni
che non si è mai interrotta negli ultimi
dieci anni. Si tratta di cifre significative che
nell’ultimo periodo si assestano, però, a livelli
inferiori rispetto a quelle di altri Paesi
europei come la Francia, la Germania o il
Regno Unito.
In relazione ai dati citati questo settore,
nella sua accezione di turismo itinerante,
può rappresentare un volano straordinario
di ricchezza per i nostri territori. I fruitori
di autocaravan caratterizzano, infatti, un
turismo destagionalizzato uniformato nelle
differenti stagioni, appartengono a una
fascia medio-alta di reddito, hanno un
basso impatto ambientale, soprattutto se
rapportato al turismo delle seconde case,
e sono attratti dalle aree rurali e dalle
località minori.
Emerge quindi la necessità, da parte
del legislatore, di una normativa in grado
di promuovere l’utilizzo degli autocaravan,
in armonia con le disposizioni in materia
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degli altri Paesi europei, elevando i livelli
di sicurezza e di fruibilità del mezzo.
Sono essenzialmente tre i livelli di
intervento introdotti dalla presente proposta
di legge: il primo si riferisce alla
modifica dell’articolo 116 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 282, che prevede la possibilità,
per chi è in possesso della patente
di categoria B, di essere abilitato anche
alla guida degli autocaravan, innalzando il
limite di massa complessiva degli autoveicoli
attualmente previsto. Il secondo prevede
una rivisitazione complessiva della
disponibilità delle aree di sosta e dei
parcheggi per gli autocaravan, mentre il
terzo riguarda agevolazioni fiscali per le
persone disabili e per l’utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili.
L’innalzamento a 4,25 tonnellate della
massa complessiva degli autoveicoli alla
cui guida sono abilitati i possessori di
patente di categoria B, attualmente fissata
a 3,5 tonnellate, rappresenta in primo
luogo una norma necessaria già adottata
da anni da altri Paesi europei come la
Francia e la Germania. Questo provvedimento
eleverebbe infatti sensibilmente la
fruibilità e l’appetibilità del mezzo: con
tale modifica gli autocaravan potranno
essere dotati di dispositivi e di accessori
capaci di integrare i livelli di sicurezza, di
vivibilità e di comfort fidelizzando e aumentando
conseguentemente la platea dei
potenziali clienti.
Altro provvedimento significativo riguarda
poi la disponibilità delle aree di
sosta e dei parcheggi per gli autocaravan.
Le possibilità di circolazione e di sosta per
gli autocaravan e la diffusione di aree
attrezzate con servizi per il rifornimento
di acqua potabile e per lo scarico delle
acque reflue sono oggi una tematica significativa
per la diffusione di questo tipo
di turismo. La scelta di viaggiare in autocaravan
è determinata, infatti, dal desiderio
di spostarsi liberamente e di pernottare
indipendentemente dalle strutture
alberghiere e in genere di ospitalità (aree
di sosta a pagamento), ma, nel contempo,
di poter disporre di punti di servizio per
i rifornimenti e per gli scarichi dei reflui.
Secondo i dati relativi alla ricettività del
settore, gli autocaravanisti trascorrono
solo il 36,8 per cento delle notti in campeggio,
il 30,5 per cento in aree di sosta a
pagamento e il 22,2 per cento in spazi
liberi non a pagamento. La permanenza
per i due terzi delle notti al di fuori di
strutture ricettive per il campeggio, nonostante
le difficoltà connesse ai divieti di
sosta libera e alla scarsa diffusione di aree
di sosta attrezzate, denota quindi una
predilezione per forme di sosta alternative
al campeggio.
Le esigenze del turista itinerante trovano
infatti sempre meno risposte nelle
opportunità offerte dai campeggi, che
hanno vincoli di orario per l’ingresso e
l’uscita, richiedono spesso una prenotazione
e offrono, in definitiva, scarsa flessibilità,
avvicinandosi sempre più alla tipologia
dei villaggi turistici, con animazione
e servizi volti al turista stanziale, più
adatti quindi alle roulotte e alle tende, o a
coloro che scelgono di alloggiare in strutture
messe a disposizione dal campeggio
stesso. D’altronde, la sosta libera è spesso
limitata dalle restrizioni alla sosta e alla
circolazione dei veicoli ricreazionali poste
in essere dai comuni. Assume quindi un
grande rilievo la presenza di aree attrezzate
per la sosta, comunque necessarie per
il carico e lo scarico delle acque reflue.
L’accoglienza delle comunità ospiti, declinabile
in termini di legislazione nazionale
riguardo alla circolazione e alla sosta
degli autocaravan, la razionalizzazione
delle limitazioni poste dalle ordinanze comunali
in merito alla circolazione e alla
sosta, nonché la diffusione di strutture
attrezzate per il carico e lo scarico delle
acquee reflue e di aree per il pernottamento
sono fondamentali non solo nel
determinare la fruibilità del proprio veicolo
ricreazionale, ma anche nell’elevare
la godibilità e la piacevolezza della vacanza
itinerante.
Proprio in questa direzione, con la
presente proposta di legge si intende contribuire
allo sviluppo del turismo in generale
e di quello itinerante in particolare,
attraverso l’introduzione di alcune modifiche
al citato codice della strada, di cui al
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decreto legislativo n. 285 del 1992, che, nel
rispetto della filosofia generale del codice
stesso, mirano ad agevolare lo sviluppo del
turismo in autocaravan, anche attraverso
la realizzazione di strutture idonee alla
sosta su tutto il territorio nazionale. Questo
è un provvedimento che vuole promuovere
la libertà di circolazione, garantita
dalla nostra Costituzione, nel pieno
rispetto delle normative, delle restrizioni e
delle cautele che sono dettate unicamente
dalla legge. Un apposito articolo della
presente proposta di legge (articolo 2)
valorizza poi, come già rilevato, la peculiarietà
cosiddetta « non ricreativa » dell’autocaravan.
Gli autocaravan, per la loro
abitabilità e fruizione, rappresentano infatti
un veicolo particolarmente funzionale
per il trasporto ordinario dei disabili.
Risulta quindi fondamentale, nella corretta
applicazione di politiche fiscali che
promuovano i princìpi di solidarietà nei
confronti delle categorie sociali deboli,
introdurre agevolazioni fiscali per i soggetti
disabili e per i loro nuclei familiari.
La presente proposta di legge è suddivisa
in sei articoli.
L’articolo 1 introduce una modifica alle
norme sulle categorie della patente di
guida. La normativa vigente prevede che
con la patente di categoria B si possano
guidare: motoveicoli, esclusi i motocicli,
autoveicoli di massa complessiva non superiore
a 3,50 tonnellate e il cui numero
di posti a sedere, escluso quello del conducente,
non è superiore a otto, anche se
trainanti un rimorchio leggero ovvero un
rimorchio che non ecceda la massa a
vuoto del veicolo trainante e non comporti
una massa complessiva totale a pieno
carico per i due veicoli superiore a 3,50
tonnellate. L’articolo 1 propone quindi la
modifica di questi parametri, consentendo
a chi possieda la patente di categoria B la
guida di veicoli sino a 4,25 tonnellate. Di
conseguenza, chi conseguirà la patente di
categoria C potrà guidare autoveicoli di
massa complessiva a pieno carico superiore
a 4,25 tonnellate, anche se trainanti
un rimorchio leggero, esclusi quelli per la
cui guida è richiesta la patente di categoria
D, e non più di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,50 tonnellate come
prevede la normativa vigente. Tale modifica
si rende necessaria per le specifiche
caratteristiche tecniche degli autocaravan
che spesso superano il limite di tonnellaggio
previsto dall’attuale normativa per
la patente di categoria B e che determinerebbero
quindi la necessità di conseguire
anche della patente di categoria C.
Gli articoli 2 e 3 prevedono rispettivamente
le agevolazioni fiscali per i disabili
e l’esenzione dalle tasse automobilistiche
in casi determinati. Sono introdotte detrazioni
fiscali per i soggetti disabili che
usufruiscono degli autocaravan equiparandole
a quelle vigenti per i mezzi di uso
precipuo degli stessi disabili (come, ad
esempio, le carrozzine) ed estendendo
quindi le disposizioni fiscali già previste
dall’articolo 8 della legge 27 dicembre
1997, n. 449. L’articolo 3 esenta gli invalidi
civili, i ciechi civili e i sordi dal pagamento
delle tasse automobilistiche e prevede,
inoltre, incentivi per l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili attraverso l’esenzione
dalle citate tasse per cinque anni:
una proposta che va nella direzione della
salvaguardia ambientale e della promozione
delle energie pulite.
L’articolo 4 prende poi in considerazione
le aree di sosta e i parcheggi, prevedendo
che le amministrazioni comunali
provvedano all’individuazione di apposite
aree per la sosta e per il rimessaggio degli
autocaravan, in attuazione di quanto già
previsto dal citato codice della strada, di
cui al decreto legislativo n. 285 del 1992,
e dal relativo regolamento di esecuzione e
di attuazione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 495 del 1992.
Lo stesso articolo 4 ribadisce, inoltre,
l’esigenza di prevedere i parcheggi per gli
autocaravan anche all’interno dei centri
urbani, disponendo che siano realizzati in
zone servite dal trasporto pubblico abilitato
al trasporto di persone disabili.
L’articolo 5 stabilisce che le amministrazioni
comunali non possano disporre
limitazioni del traffico per gli autocaravan
e le vetture similari, mentre l’articolo 6
reca la copertura finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
(Modifiche all’articolo 116 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285).
1. Il comma 3 dell’articolo 116 del
codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e` sostituito dal seguente:
« 3. La patente di guida, conforme al
modello comunitario, si distingue nelle
seguenti categorie e abilita alla guida dei
veicoli indicati per le rispettive categorie:
A – Motoveicoli di massa complessiva
sino a 1,3 tonnellate;
B – Motoveicoli, esclusi i motocicli,
autoveicoli di massa complessiva non superiore
a 4,25 tonnellate e il cui numero
di posti a sedere, escluso quello del conducente,
non e` superiore a otto, anche se
trainanti un rimorchio leggero ovvero un
rimorchio che non ecceda la massa a
vuoto del veicolo trainante e non comporti
una massa complessiva totale a pieno
carico per i due veicoli superiore a 4,25
tonnellate;
C – Autoveicoli, di massa complessiva
a pieno carico superiore a 4,25 tonnellate,
anche se trainanti un rimorchio
leggero, esclusi quelli per la cui guida e`
richiesta la patente di categoria D;
D – Autobus e altri autoveicoli destinati
al trasporto di persone il cui numero
di posti a sedere, escluso quello del
conducente, e` superiore a otto, anche se
trainanti un rimorchio leggero;
E – Autoveicoli per la cui guida e`
richiesta la patente delle categorie B, C e D,
per ciascuna delle quali il conducente sia
abilitato, quando trainano un rimorchio
che non rientra in quelli indicati per ciascuna
delle precedenti categorie, autoarti-
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colati destinati al trasporto di persone e
autosnodati, purche´ il conducente sia abilitato
alla guida di autoveicoli per i quali e`
richiesta la patente di categoria D, altri
autoarticolati, purche´ il conducente sia abilitato
alla guida degli autoveicoli per i quali
e` richiesta la patente di categoria C ».
ART. 2.
(Agevolazioni per i soggetti disabili)
1. Gli autocaravan sono considerati, per
la propria peculiarita` , mezzo privilegiato
per il trasporto di soggetti disabili.
2. Agli autocaravan di proprieta` di
soggetti disabili si applicano le agevolazioni
fiscali previste dall’articolo 8 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e dall’articolo 164,
comma 1, lettera a), numero 1), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
ART. 3.
(Esenzioni dalle tasse automobilistiche).
1. Al testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 17 è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
« i-bis) gli autocaravan il cui proprietario,
o un componente del suo nucleo
familiare, sia riconosciuto invalido civile,
cieco civile o sordo »;
b) all’articolo 20 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
« Gli autocaravan che utilizzano fonti
energetiche rinnovabili sono esenti dal
pagamento della tassa di cui al primo
comma per il periodo di cinque anni a
decorrere dalla data di certificazione dell’avvenuta
installazione del relativo impianto
».
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ART. 4.
(Aree di sosta e parcheggi).
1. I comuni, in sede di regolamentazione
dei parcheggi ai sensi dei commi 6,
7, 8 e 9 dell’articolo 7 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
provvedono a individuare apposite
aree per la sosta e per il rimessaggio
degli autocaravan, in attuazione delle disposizioni
dell’articolo 185 del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 285
del 1992, e successive modificazioni, e
dell’articolo 378 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni
e i privati possono procedere ai sensi
delle disposizioni stabilite dalla legge 24
marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni.
3. I comuni, ai sensi del comma 1,
individuano parcheggi, di idonea ampiezza,
anche all’interno dei centri abitati,
atti a consentire la sosta anche prolungata
degli autocaravan.
4. I parcheggi di cui al comma 3 sono
realizzati comunque in prossimita`
di fermate di mezzi di trasporto pubblico
abilitati al trasporto di soggetti disabili.
ART. 5.
(Circolazione degli autocaravan).
1. I comuni non possono imporre
limitazioni alla circolazione degli autocaravan
diverse da quelle stabilite per i
veicoli previsti dall’articolo 47, comma 2,
lettera b), categorie M e M1, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
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ART. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, pari a 12 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito
del fondo speciale di parte corrente
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2009, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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€ 0,35 *16PDL0023070*
*16PDL0023070*
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