quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 18/06/2014 08:56:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io invece sogno l'utilizzo in larga scala di auto civetta dotate di sistemi per la rilevazione della velocità delle altre decine di infrazioni a cui assisto quotidianamente. Non ritengo assolutamente che l'effetto primario delle sanzioni sia l'incasso anzi, mi sembra che tutto il sistema dei controlli sia ispirato da un'eccessiva tolleranza. Avvisare l'automobilista della rilevazione della velocità lo considero un messaggio pericoloso: rallenta in qul determinato tratto, fai quello che vuoi sul resto.
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 18/06/2014 10:24:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>, . sei sei andato una volta a 150 invece che a 70, hai ritiro della patente e uno normale se lo ricorda a lungo quelli che vanno contromano su autostrade o simili,o si schiantano o non li trova mai più nessuno è proprio tramite le telecamere che si accorgono dove e come se uno va contromano ad esempio l'autoradio ce lo hanno tutti ,quindi dove sono autovelox volanti niente avviso alla radio ? 10-100-1000 km come voglio, d da MO in poi verso nord o verso sud ,tutor...ma se non segnalato in funzione... e vaii -1-se ho testa per prudenza osservo i limiti, -2-oppure perchè forse mi fotografano il loro avvertimento di ""prudenza"" diventa il permesso di correre so quando e dove posso farlo,dichiarando la loro non presenza me lo concedono se c'è il limite ? bene nessun avviso se la macchinetta funziona oppure no c'è il limite e potrebbe esserci chi ti punisce
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 16/06/2014 12:58:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao, solo la precisazione che mi riferivo al fatto che riporti qualcosa riferito da altri ma non ne hai certezza di fonte nessun riferimento a te per il resto.
quote:Ora io non sono nella situazione di aver ricevuto una multa da autovelox (spero di non essermela tirata) ma se volessi potermi difendere a cosa mi riferisco per capire? A quale norma? A quale sentenza? A quale...>> ...ti difendi da chi ? da te stesso che non ha guardato a quanto correvi ?
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 12/06/2014 15:05:01 (> Il tuo quesito, di fatto, ne racchiude una molteplicità....la maggioranza della risposte potrai trovarle nella "Direttiva Maroni" ma per le altre dovresti prendere norma per norma (ed integrare il tutto con le circolari o le sentenze della Cassazione)...in sostanza il discorso è un pò complicato.... se ho ben capito vorresti preparare una specie di vademecum per qualsiasi possibile futuro ricorso contro un verbale elevato per violazione dei limiti di velocità ma non è cosa da poco... cmq puoi fare una lista di domande (quanto più precise è possibile...ad esempio, ed almeno per me, "come deve essere contestata la violazione" non ha alcun significato) e si potrà provare a darti le risposte con i dovuti riferimenti... se però vuoi fare prima vai su questo forumVisualizza messaggio in nuova finestra
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http://www.comuni.it/servizi/fo...
e fai una ricerca (il alto, al centro) con la parola "autovelox"...ti farai una cultura...quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 23/06/2014 13:27:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Dato che vuoi riferimenti precisi, devi anche precisare la tipologia di autovelox, ad ogni buon conto ti copio il ricorso presentato e vinto per mancata risposta della parte adita, ad un verbale notificato con foto allegate relativo al passaggio con il semaforo rosso, rilevato dal sistema "PHOTORED". RICORSO AL PREFETTO DI (XXXXXXXX) PER IL TRAMITE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI (XXXXXXXX) AFFINCHE’ NE CURI LA TRSMISSIONE EX ART. 203 D. LGS. 285/92 La Sig.ra (XXXXXXXX) PREMESSO • Che in data (XXXXXXXX), personale in servizio presso il comando di Polizia Municipale del Comune di (XXXXXXXX) accertava una violazione al codice della strada ex art. 146 comma 3 c.d.s. commessa dalla (XXXXXXXX); • Che tale violazione consisteva nel “Alla guida del veicolo Peugeot (XXXXXXXX), in località Int. (XXXXXXXX), superava la linea di arresto e proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa”; • Che detto verbale veniva materialmente redatto il 16.06.2007; • Che in data 26.06.2007, veniva ritirato presso l’ufficio postale la R/R n. (XXXXXXXX), contenente detto verbale di accertamento portante il n. (XXXXXXXX)relativo all’accertamento di violazione del giorno 31 Marzo 2007; • Che nella predetta allegata contravvenzione viene contestata la violazione dell'art.146 comma 3 del Codice della Strada e veniva applicata la sanzione accessoria della decurtazione di n. 06 punti dalla patente oltre che la segnalazione per sospensione della patente; • Che è mancato l'immediato fermo e contestazione da parte dell'ufficiale preposto, per sua libera scelta e senza che ve ne fossero le esigenze determinate da particolari condizioni di traffico, nello specifico trattandosi d strada fuori dai centri abitati; • Che ai sensi di quanto disposto con sentenza della sez.I della Corte di Cassazione (n.1380 del 08/02/00), della sez. III civile della stessa Corte (n. 4010 del 3/4/00), e ancora della I sez.civile (n.2494 del 21/02/01) nel caso di rilievo dell'infrazione tramite apparecchiature elettroniche, consentendo lo stesso l'immediato rilievo del veicolo contravventore, debba procedersi all'immediato fermo pena la contestabilità della legittimità della contravvenzione elevata -e conseguente annullabilità della stessa; • Che soprattutto l’immediata contestazione avrebbe permesso di accertare chi fosse alla guida dell’autovettura; • Che infatti la parte del verbale relativa alle generalità' era in bianco a prova del mancato fermo; • Che la parte del verbale relativa alle dichiarazioni del contravventore era sbarrata a conferma della mancata contestazione; • Nel merito, va preliminarmente ritenuta la mancata contestazione immediata ed alla non corrispondenza ai requisiti di legge dell’apparecchiatura installata all’incrocio semaforico per conto del Comune di (xxxxxxxxxx). La disciplina oggi vigente ammette l’uso delle apparecchiature in questione, prevedendo specifiche condizioni per il loro utilizzo (D.L.20/6/2002 n.121 convertito con modificazioni con L. 1/8/2002 n.168 nonché art.4 D.L.27/6/2003 n.151 convertito con modificazioni con L. 1/8/2003 n.2143).La norma in vigore consente la contestazione non immediata per infrazioni commesse in occasione di attraversamenti semaforici purché sia utilizzata una apparecchiatura omologata e conforme agli altri precetti di legge. • Una delle prescrizioni poste dal Decreto Direttore Generale Ministero Infrastrutture e Trasporti (n. 1130 del 18/3/2004), nel caso di accertamento in modalità automatica, prevede - tra l’altro - che l’apparecchiatura fissa debba essere installata “in posizione protetta, non manomettibile o facilmente oscurabile“. Non risulta, invece, come sia posto l’apparecchio se installato ad altezza d’uomo. • Se da un lato, quindi, l’attuale normativa consente l’accertamento successivo (semaforo senza agente) sulla base della sola documentazione fotografica, l’utilizzo di una apparecchiatura non conforme alla normativa vigente rende ingiustificata la mancata contestazione immediata ed illegittimo l’accertamento. • Sempre a proposito della inaffidabilità ed irregolarità del sistema la ricorrente deduce la mancata taratura dell’apparecchio semaforico, questione sollevata di recente da chi ritiene che anche i documentatori di infrazioni semaforiche debbano esservi sottoposti periodicamente esclusivamente presso un centro di verifica metrico abilitato. Occorre, quindi accertare se tale tipo di verifica, che le norme in vigore prevedono per i rilevatori di velocità (autovelox), sia effettivamente prevista ed applicabile analogicamente anche agli impianti semaforici ai quali i comuni ricorrono per regolamentare il traffico caotico delle città; • In caso affermativo, quale Ente debba procedere alla taratura e se questa possa essere eseguita dalla stessa Amministrazione o dalla società costruttrice; • L’art.201 §1 C.d.S. prevede l’esonero dall’obbligo della contestazione immediata in caso di attraversamento di incrocio con semaforo rosso. Il comma 1 ter specifica che “in tal caso non è necessaria la presenza degli organi di polizia quando l’accertamento avviene mediante rilievo con apposite apparecchiature omologate” ed il Comune, attore sostanziale nel processo di opposizione ex L.689/1981, evidentemente rifacendosi al parere espresso dal Ministero dei Trasporti il 3 gennaio 2005, sostiene di aver fornito la prova dell’assoluta regolarità dell’impianto perché omologato e cita il decreto 1130/2004 , quasi come se omologazione e taratura fossero sinonimi, • Effettivamente il C.d.S. (art.45) a proposito della segnaletica non usa il termine taratura (§ 8 “il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.” La taratura è però prevista dalla legge 273/1901 (Istituzione del sistema nazionale di taratura) e permette di controllare sia al momento della messa in uso che durante il successivo utilizzo eventuali errori rispetto al campione nazionale conservato negli Istituti metrologici primari (I.M.P.) attraverso confronti effettuati dagli stessi IMP o dai centri di taratura. Se ne fa cenno anche nella lettera Ministero LL.PP.27/9/2000 prot.6050 indirizzata alla Segreteria SIT e nella omologazione dei dispositivi Trafficphot III SR e Trafficphot IIISR Photor & V.Coloro (p.e.Tribunale di Lodi 22/5/2000 n.363) che sostengono che tutti gli strumenti per il controllo automatico delle infrazioni stradali (e quindi anche le postazioni semaforiche) debbano essere tarati periodicamente presso i detti centri abilitati, si rifanno alla L.11/6/1991, n. 273. • Il decreto dirigenziale n.1130 del 18/3/2002 emesso dal Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, confermando l’approvazione del documentatore, all’art.3 recita testualmente “Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi. La documentazione corrispondente dovrà esser tenuta agli atti per almeno 5 anni.” L’Amministrazione, a cui spetta per legge, deve fornire la prova dalla quale risulti che si sia adeguata alle prescrizioni ministeriali e che l’impianto sia stato tarato nell’anno che comprende il giorno della commessa infrazione (per tale mancanza è irrilevante esaminare in questa sede se da proprio tecnico, da operatore della ditta o da centri di taratura autorizzati). • Per la ricorrente, va rilevato, infine, che anche per altro verso non vi è certezza che l’impianto alla data dell’infrazione (31.03.2007) funzionasse correttamente perché la certificazione di verifica e controllo si riferisce alla data antecedente (20.07.2006). • Che in caso di mancata archiviazione allo stato degli atti, si chiede espressamente audizione personale della odierna ricorrente; Tutto ciò premesso, la Sig.ra (XXXXXXXX), CHIEDE Che la S.V. Ill.ma voglia disporre l’archiviazione nonché l’annullamento del Verbale n. (XXXXXXXX) relativo all’infrazione commessa il 31.03.2007 per tutti i motivi così come meglio specificati in premessa. (XXXXXXXX) Si allega: copia verbale di contestazione. spero di essere stato abbastanza esaustivo. se vuoi cerca in rete: Cass. Civ. 8465/2006 ________________________________________ Circolazione stradale – attraversamento con semaforo rosso - accertamento tramite apparecchiatura fotografica – presenza degli agenti – necessita' ________________________________________ E' invalida la multa che si basa esclusivamente sul rilievo fotografico dell'attraversamento con il semaforo rosso: è necessaria la presenza di agenti. -8.05.2006, diritto-in-rete.com ________________________________________ Corte di cassazione civile sentenza 8465/06 del 11/04/2006 ________________________________________ Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
quote:Risposta al messaggio di Oscandu inserito in data 02/07/2014 18:32:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>. . interessante però non si tratta di autovelox ma di altro strumento in comune hanno solo il dispositivo fotografico autovelox strumento atto a misurare la velocità abitualmente abbinato ad un apparecchio fotografico