Per essere deducibile il camper dovrebbe rientrare nei costi inerenti l'attività d'impresa, per cui se fosse un camper destinato ad uso Ufficio e vendita potrebbe essere deducibile, sarebbe però escluso l'uso promiscuo quindi non potrebbe essere utilizzato per andare in vacanza. In sostanza se fossi fermato in giorni festivi o non di attività o andando all'estero potresti non solo incorrere in sanzioni amministrative, ma anche nel fermo amministrativo del mezzo. Un mezzo strumentale l'attività potrebbe essere un mezzo che viene utilizzato per attività viaggianti, sono considerate deducibili le case mobili di chi esercita attività di spettacoli viaggianti (giostrai).
sono considerati deducibili i camper utilizzati da alcuni atleti professionisti (team motociclistici) in quanto necessari allo svolgimento dell'attività ma andrebbero comunque utilizzati solo accessoriamente all'attività svolta, sicuramente un Camper è inerente per le attività svolte dai noleggiatori (concessionari e similari), in questo casso essi divengono beni strumentali l'attività d'impresa per i quali è ammessa la detraibilità dell'IVA e la deduzione dell'ammortamento annuo nella misura del 20% dell'imponibile. In sostanza un camper difficilmente può essere considerato inerente ai sensi dell'art. 109 c. 5 del DPR 917/86 (TUIR) se non per attività nelle quali è strettamente necessario l'utilizzo di tale bene. Ai fini dell'IVA opera la previsione dell'art. 19 bis c. 1 DPR 633/72
Il testo in vigore prevede che la limitazione della detrazione IVA al 40% riguarda «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione. Tale predeterminazione legale della misura della detrazione,
che precedentemente era assoluta, ora ammette la prova contraria.
Di conseguenza, la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale ha, ora, la possibilità di computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro nella spiegazione.
Buoni Chilometri a tutti

Gio & Pat