L'articolo da trattare sui nostri mezzi é sempre il 169 detto da mio cugino poliziotto dopo un'attenta verifica.
Sarebbe interessante conoscere le determinazioni del poliziotto supportate da autorevole dottrina e da giurisprudenza di merito.
estremizzando potremmo formulare la seguente domanda:
In risposta al messaggio di chorus del 29/06/2016 alle 16:55:42
Sarebbe interessante conoscere le determinazioni del poliziotto supportate da autorevole dottrina e da giurisprudenza di merito. Se poi ci fosse anche giurisprudenza di legittimità sarebbe il massimo! Grazie
Sai non so quanto sia autorevole ma la domanda é stata specifica e la risposta non é stata immediata, mi viene da pensare che prima di darmi tale risposta si sia ben informato. Aggiungo un passaggio che non é stato riportato belle risposte, che per evitare discussioni danno una tolleranza della bilancia, insomma nessuno ti fará una multa se pesi 3500 o 3550 kg
In risposta al messaggio di Grinza del 29/06/2016 alle 17:27:14
Sai non so quanto sia autorevole ma la domanda é stata specifica e la risposta non é stata immediata, mi viene da pensare che prima di darmi tale risposta si sia ben informato. Aggiungo un passaggio che non é stato riportatobelle risposte, che per evitare discussioni danno una tolleranza della bilancia, insomma nessuno ti fará una multa se pesi 3500 o 3550 kg Comunque se non vale la 169 sicuramente vale ancora meno la 167. Com’è stupido colui che cerca di rimediare all’odio degli occhi con il sorriso delle labbra.
... per evitare discussioni dànno una tolleranza della bilancia...
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.Nonostante che la procura di Bergamo abbia affermato che la norma di riferimento è il 167 del CdS...
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#3882274 del 30 maggio scorso.In risposta al messaggio di TheDevil del 29/06/2016 alle 18:55:55
Nonostante che la procura di Bergamo abbia affermato che la norma di riferimento è il 167 del CdS... Poi la doccia fredda della procura che [...] ha fatto riferimento all'art. 167 da applicare. Della vicenda giudiziariaoggetto della presente discussione non risulta disponibile al momento alcuna copia di documenti ufficiali. Ne' l'esposto presentato in Procura da un camperista ne' il decreto di sequestro probatorio disposto dalla Procura ne' il successivo decreto di dissequestro disposto dalla stessa Procura. Eppure tu attribuisci alla Procura della Repubblica di Bergamo due azioni (come da verbi evidenziati) senza avere alcun documento per provare le tue affermazioni. In altri tèrmini, se tu facessi queste affermazioni in un aula di giustizia ti potrebbe essere eventualmente contestata la falsa testimonianza o qualcosa del genere (calunnia, ingiuria, etc). L'unico documento disponibile dalle parti coinvolte nell'indagine della Procura e' il comunicato che la Laika ha inviato all'editore di questo forum. E' un comunicato composto di poche frasi, che pero' (nella prima parte) non sono in sequenza cronologica rispetto agli eventi oggetto delle stesse frasi. Senza toccarne il contenuto, provo a riesporre le frasi della prima parte del comunicato in un ordine diverso da quello utilizzato dall'estensore. Ritengo inoltre opportuno inserire un'ulteriore frase (di diverso colore) per ovviare ad un salto nella sequenza degli eventi principali. La Polizia aveva riscontrato, in alcuni casi, che il veicolo, cosi' come equipaggiato al momento della verifica e non al momento della produzione, aveva un peso superiore a quello previsto dall'art 167 del Codice della Strada. Uno dei proprietari dei camper accertati in sovraccarico ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Bergamo. Nelle scorse settimane la Procura della Repubblica di Bergamo ha disposto degli approfondimenti in relazione al peso di pochi camper prodotti da Laika. Laika, in conformita' agli alti standard etici cui ha sempre ispirato la sua attivita' e alle policy aziendali, ha fornito all’Autorita' tutta la collaborazione necessaria per il corretto accertamento dei pesi dei veicoli e la Procura, in accoglimento della richiesta in questo senso avanzata in favore dei clienti finali, ha disposto in data 3 giugno 2016 il dissequestro dei camper interessati dall’indagine. In ordine di tempo il primo evento della vicenda e' l'accertamento, da parte della Polizia, di un veicolo che aveva un peso superiore a quello previsto dall'art. 167 del Codice della Strada. Cioe' di un veicolo dove non e' risultata osservata dal conducente la prescrizione di cui al comma 1 dell'art. 167 CdS: 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. Nonostante la sua collocazione solo all'inizio dell'art. 167 CdS, detta prescrizione estende la sua validita' anche ai successivi artt. 168 e 169. Il comunicato non fornisce alcuna minima indicazione su quale sia stata la sanzione applicata dalla Polizia a fronte dell'inosservanza della richiamata disposizione. Passa del tempo ed il camperista sanzionato decide di presentare un esposto in Procura. La Procura e' del tutto estranea alla precedente sanzione amministrativa comminata dalla Polizia e procede nelle sue indagini tese soltanto a verificare se l'accertato sovraccarico fosse da imputare all'originaria vendita di un camper piu' pesante del dovuto (e, quindi, con caratteristiche difformi rispetto alla dichiarazione di conformita' rilasciata dal Costruttore) oppure all'incauto caricamento del veicolo post-vendita da parte del proprietario, come da me dettagliato in calce al messaggio del 30 maggio scorso. La Procura ha preso ovviamente atto del precedente operato sanzionatorio da parte della Polizia a corredo della sua istruttoria, ma non ha alcuna competenza a convalidare/contestare la natura della sanzione amministrativa comminata e, soprattutto, non risulta essersi espressa al riguardo. Tutto cio' premesso, le tue affermazioni sopracitate risultano senza fondamento.
Premesso che non siamo in un'aula di giustizia, ma in un forum io do per scontato che sia l'autore del post iniziale, che il comunicato della Laika corrispondano a verità.

In risposta al messaggio di alexbio del 29/06/2016 alle 19:58:00
Premesso che non siamo in un'aula di giustizia, ma in un forum io do per scontato che sia l'autore del post iniziale, che il comunicato della Laika corrispondano a verità. Penso di avere il diritto di scrivere quello che penso senza dover presentare alcuna documentazione giustificativa. Poi ognuno si regoli come crede.
Penso di avere il diritto di scrivere quello che penso...
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/06/2016 alle 21:18:19
Beh, io non sto a fare una questione di principio, ma da quanto si legge riportato dalla vox populi, su strada viene applicato usualmente il 167, e questo quindi è quello che mi aspetto se mi fermassero e non andrei certoa darmi la zappa sui piedi a spiegargli che il prontuario e la preparazione che gli viene fornita è errata per questo o quel cavillo Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
... da quanto si legge, riportato dalla vox populi, su strada viene applicato usualmente il 167, e questo quindi è quello che mi aspetto...
In risposta al messaggio di TheDevil del 29/06/2016 alle 22:22:22
... da quanto si legge, riportato dalla vox populi, su strada viene applicato usualmente il 167, e questo quindi è quello che mi aspetto... Infatti, mentre tu ti sei espresso con i verbi al presente, nel post-scriptum di un mio intervento di qualche giorno fa io mi sono espresso con il verbo al futuro: Arrivera' il momento...
Arriverà anche il momento che passerò a miglior vita, tante cose potrebbero arrivare

In risposta al messaggio di TheDevil del 29/06/2016 alle 21:54:54
A fronte della notizia con la quale Ferroduro ha aperto la discussione il 27 maggio scorso, Alexbio ha scritto: Ci credo poco; la procura avrebbe dovuto sequestrare 20 mezzi di proprietà Laika per fare le verifiche. Micasi può sequestrare un veicolo senza una motivazione valida e senza che l'eventuale infrazione commessa da quello (38 q) preveda il sequestro. Penso sia una bufala oppure le cose stanno in modo diverso; sta a vedere che un cliente litiga con un concessionario, ne segue una denuncia e a rimetterci c'è chi non c'entra nulla. Inoltre la verifica va fatta sul peso dei mezzi come escono dal concessionario; se poi uno ci aggiunge degli optional può darsi di andare fuori peso, se beccato sarà contravvenzionato come prevede il c.d.s., ma che c'entrano gli altri 19? Non è che al tuo amico gli hanno applicato il fermo amministrativo per problemi con Equitalia? Nel suo ultimo messaggio Alexbio ha scritto: ... io do per scontato che sia l'autore del post iniziale che il comunicato della Laika corrispondano a verità. Invero sull'autore del post iniziale hai espresso un consistente scetticismo.
E' esatto, inizialmente mi sembrava impossibile, ma poi successivamente a seguito di altri post che confermavano l'accaduto mi sono ricreduto.
In risposta al messaggio di chorus del 29/06/2016 alle 17:00:46
estremizzando potremmo formulare la seguente domanda: camper con il solo conducente a bordo, con portamoto e moto, gavoni pieni, tre batterie, antenna satellitare, ecc. che pesa 38 quintali. Quale articolo del cds viene infranto? Non è questo comunque il punto, perché sembra di interpretare una legge matematica e non una norma di legge.
... estremizzando potremmo formulare la seguente domanda:
https://forum.camperonline.it/t...
).In risposta al messaggio di TheDevil del 30/06/2016 alle 16:33:33
Sarebbe interessante conoscere le determinazioni del poliziotto supportate da autorevole dottrina e da giurisprudenza di merito. Se poi ci fosse anche giurisprudenza di legittimità sarebbe il massimo! Attraverso il forumti conosco da tempo come persona intelligente, equilibrata nelle valutazioni e (quasi sempre) obiettiva. Condividiamo inoltre l'inderogabile esigenza che ogni normativa sia preceduta da un esauriente elenco di definizioni. A memoria ricordo anche il tuo supporto alla mia lontana iniziativa di una circolare fantasticata per raggiungere un punto fermo su: - Definizione di veicolo per uso speciale; - Periodicita' del controllo tecnico (per i camper con massa massima superiore a 3500kg); - Limite di velocita' massima in autostrada (per i camper con massa massima superiore a 3500kg). La scelta della sanzione da applicare in caso di sovraccarico di un camper fa parte strettamente dello stesso pacchetto di cognizioni sulle quali i camperisti continuano a dividersi. Attualmente, per i camper over 3500kg - il controllo tecnico e' annuale - il limite di velocita' massima e' di 100 km/h perche' il camper continua ad essere considerato ad ogni livello (ministeriale, FdO, vox populi) una sottocategoria degli autocarri, come e' stato - sostanzialmente - fino al 1998. La stessa considerazione porta le FdO non aggiornate ad applicare le sanzioni dell'art. 167 in caso di sovraccarico. Ma, dopo un'attenta verifica delle vigenti norme, il parente di Grinza ha indicato quale sia la sanzione pertinente da applicare al sovraccarico di un camper. In questo forum, nella precedente prolungata discussione sugli artt. 167 e 169, Ippocampo2009 (UPG dei cui preziosi interventi non puoi non serbare traccia) aveva gia' indicato nell'art. 169 la sanzione pertinente da applicare. Che fosse anche la mia indicazione, sostenuta da tanti anni prima, non ha alcuna importanza essendo soltanto l'opinione di un privato cittadino. Dopo un'attenta verifica delle vigenti norme, il Prefetto di Torino ha archiviato il verbale per la violazione dell'art. 142 contestata al proprietario di un camper che andava a 125 km/h (cfr. ). Entro il mese di maggio dell'anno prossimo il MIT dovra' recepire la Direttiva 2014/45/UE, nella quale il controllo tecnico e' previsto con la periodicita' 4+2 per tutti i veicoli di cat. M1. Tutto cio' premesso, non puoi chiedere ad un operatore di Polizia Stradale aggiornato di dimostrarti (con autorevole dottrina, giurisprudenza di merito e giurisprudenza di legittimita') il motivo per il quale applica l'art. 169 CdS per sanzionare il sovraccarico accertato su un camper. L'operatore della PolStrada verbalizza ed il camperista sanzionato, se ritiene errata la sanzione applicata, va a cercarsi la documentazione da presentare a corredo del suo ricorso al Prefetto oppure al GdP. Penso che in un prossimo futuro andro' ad aprire una discussione dal titolo La massa massima dei veicoli su un forum prettamente frequentato da addetti-ai-lavori; mi fara' piacere la tua partecipazione.
Ti ringrazio molto per questi apprezzamenti che, detti da te che sei un'istituzione di questo sito, mi inorgogliscono.
In risposta al messaggio di TheDevil del 30/06/2016 alle 16:16:16
... estremizzando potremmo formulare la seguente domanda: camper con il solo conducente a bordo, con portamoto e moto, gavoni pieni, tre batterie, antenna satellitare, ecc. che pesa 38 quintali. Quale articolo del cds vieneinfranto? Ovviamente solo se si tratta di un camper omologato con massa massima inferiore a quella accertata, risulta violata dal conducente la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 167 CdS. A fronte della predetta violazione, un operatore di polizia stradale con cognizioni aggiornate in materia dovrebbe applicare la sanzione di cui al comma 7 dell'art. 169 CdS. Soltanto se il conducente dimostra che il contenuto dei gavoni e' costituito da merci e non da oggetti d'uso personale e/o casalingo, il sovraccarico potrebbe essere sanzionato ai sensi del comma 3 dell'art. 167 CdS. Quanto sopra nei lìmiti della mia conoscenza NON-professionale del CdS.
Mi permetto di dire, rispettosamente, che faccio fatica a trovare nel contenuto dell'Art. 169 le basi per l'applicabilità dello stesso alla fattispecie di cui parliamo. Quanto segue è ovviamente solo la mia opinione.
In risposta al messaggio di paegas3 del 01/07/2016 alle 00:13:58
Mi permetto di dire, rispettosamente, che faccio fatica a trovare nel contenuto dell'Art. 169 le basi per l'applicabilità dello stesso alla fattispecie di cui parliamo. Quanto segue è ovviamente solo la mia opinione. Veroche l'Art. 169 riporta al comma 3: Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione. Questo è indubbio, ed già specificato nell'Art. 167. Ma il comma 3 non prevede sanzioni per i trasgressori. Il comma che prevede sanzioni è il successivo 7: 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. Un numero di persone e un carico, non un numero di persone o un carico. Per cui se il numero di persone rispetta quanto riportato sulla CdC, la sanzione di cui al comma 7 non si applica. Altre sanzioni sono indicate al comma 10: Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. E qui si aprirebbe la porta alla sanzione se venisse violato il comma 3 di cui sopra, nella parte che riguarda nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione. Ora, l'Art. 167 parla di Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi. Cose, non merci. Il termine che usa il legislatore è volutamente generico, e intende espressamente includere ogni genere di oggetto, tanto di uso personale che trasportato a fini di rivendita o altro. Diversamente, il legislatore che avesse voluto includere solamente oggetti trasportati a fini commerciali, avrebbe usato il termine merci o altro termine più restrittivo del generico cose, che è obiettivamente il termine più generico che la lingua italiana prevede per il concetto di beni materiali, quindi non si può pensare che l'uso sia stato casuale o disattento. Una fotocamera è una cosa, che sia la mia personale o che costituisca un bene venduto e che un corriere sta recapitando all'acquirente. Cose definisce l'oggetto, non la natura del trasporto. Per cui il contenuto dei gavoni, l'antenna satellitare, etc, sono a tutti gli effetti cose, indipendentemente dallo scopo per il quale essi vengono trasportati. Nel caso del camper con massa a pieno carico 3.500 kg, con a bordo il solo guidatore ma massa rilevata 3.800 kg:non è ovviamente applicabile il comma 7 dell'Art. 169 (il numero di persone e un carico complessivo) perché qui il numero di persone è conforme alla CdC potrebbe essere applicabile il comma 10 dell'Art.169 (Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo... con riferimento alla violazione del comma 3 nella parte che riguarda nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione ma sarebbe sicuramente applicabile anche il comma 3 dell'Art.167 (Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva) stante che il comma 1 di detto Art. 167 riporta: I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione, visto che l'eccedenza di peso c'è ma non è chiaramente dovuta al trasporto di persone, bensì al trasporto di cose.Un principio di giurisprudenza vuole che non si possa essere sanzionati due volte per la medesima azione. Quindi, secondo me, qualsiasi articolo venga applicato, è possibile fare ricorso chiedendo che venga applicato l'altro. Con probabilmente buone probabilità di essere accolto. Concordo con le valutazioni di Chorus sulla qualità legislativa del CdS. A mio modestissimo parere, al legislatore è rimasto nella penna un doppione: togliendo al comma 3 dell'Art. 169 l'inciso che ho barrato Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione, tutto tornerebbe istantaneamente a funzionare alla perfezione: il 167 per il sovraccarico dovuto alla presenza di cose (non merci), il 169 legato alla presenza di persone. Come dicevo, null'altro che la mia personale opinione, e sono quanto di più lontano possiate immaginare da un operatore professionale del CdS. Davide
Davide,
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pag.7 e successive pagg.)messaggio ID=3895034
.Quanto segue è ovviamente solo la mia opinione ...
null'altro che la mia personale opinione...
tu sei padronissimo di rimanere della tua idea, io della mia
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#2676020 .portabici da gancio traino
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