Inserito il 13/04/2007 alle: 22:23:24
Se hai l'auto si se hai il camper no!
Gazzetta Ufficiale N. 126 del 31 Maggio 2002
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 15 maggio 2002
Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ponza.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state dettate le istruzioni relative all'applicazione del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che, ai sensi del predetto articolo, compete al
Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di
vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la
circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale di Ponza (Latina) in data
22 febbraio 2002, n. 20;
Vista la nota n. 02/1638/Gab in data 5 aprile 2002 con la quale la
prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta;
Viste le note n. 5934 in data 26 settembre 2001 e n. 1855 in data
21 marzo 2002 con le quali veniva chiesto alla regione Lazio il
parere di competenza, peraltro mai pervenuto;
Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti
provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le regioni
espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Divieto
Dal 1 giugno al 15 settembre 2002 sono vietati l'afflusso e la
circolazione sull'isola di Ponza (Latina), degli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabilmente residente nel comune.
Art. 2.
Divieto
Dal 1 giugno al 31 ottobre 2002 sono vietati l'afflusso e la
circolazione degli autocaravan e caravan appartenenti a persone
residenti e non residenti nel comune.id="red">
Art. 3.
Deroghe
Nel periodo di cui all'art. 1, sono concesse deroghe al divieto:
a) ai motocicli e ciclomotori a due ruote appartenenti a persone
che, pur non essendo stabilmente residenti, risultino iscritte nei
ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per nucleo
familiare, previa autorizzazione rilasciata dal comune;
b) alle autovetture che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per
tutto il periodo in cui vige il divieto di cui all'art. 1, nei
parcheggi loro destinati come stabilito e regolamentato con apposita
ordinanza sindacale;
c) agli autoveicoli adibiti al trasporto di approvvigionamenti
alimentari ed agli autoveicoli di massa a pieno carico inferiore a
3,5 t adibiti al trasporto di cose;
d) agli autoveicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t
adibiti al trasporto di cose e' possibile accedere e circolare dal 1o
al 30 giugno 2002 e dal lunedi' al giovedi' nel periodo 1
luglio-15 settembre 2002;
e) agli autoveicoli che trasportano materiale occorrente per
manifestazioni turistiche, culturali e religiose, previa
autorizzazione rilasciata dal comune;
f) agli autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da
una competente autorita' italiana o estera;
g) alle autoambulanze, ai veicoli delle Forze dell'ordine ed ai
carri funebri.
Art. 4.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 327,00
a Euro 1311,00 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come aggiornato con
decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.
Art. 5.
Autorizzazioni in deroga
Al comune di Ponza e' concessa la facolta', in caso di appurata e
reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in
deroga al divieto di sbarco.
Art. 6.
Vigilanza
Il prefetto di Latina e' incaricato della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per i periodi considerati.
Roma, 15 maggio 2002
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio registro n. 1, foglio n. 271