quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> ....tutti i veicoli utilizzabili per l ’alloggio di persone, costituente campeggio ai sensi del comma 2 dell ’art.185 del D.Lvo n.285/1992,è vietata. Ma se proprio l'art. 185 fissa cosa è campeggio e cosa no!!!! Qui prevedo ricorsi facilitati visto che proprio l'ordinanza si contraddice da sola!!!!
Per il regolamento del parcho l'art. 185 definisce l'alloggio = campeggio... CAPO II NORME DI UTILIZZO E FRUIZIONE Articolo 7 Circolazione e sosta con mezzi motorizzati 1.Su tutto il territorio del Parco è vietato compiere con mezzi motorizzati,compresi i mezzi cingolati e le motoslitte,percorsi fuoristrada.Tale divieto comprende anche i sentieri di montagna,le mulattiere,le piste e le strade forestali.Sono esclusi dal divieto i proprietari dei fondi agricoli,purchè muniti di specifico contrassegno rilasciato dal Comune competente. 2.E ’ vietato altresì parcheggiare qualunque mezzo motorizzato nei prati,,nelle zone boschive e nei terreni agricoli. 3.Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali o autorizzati dall ’Ente Parco, nella sistemazione delle piste da sci,nelle operazioni di sorveglianza,di soccorso,di pubblica sicurezza,antincendio,di servizio pubblico,e per gli interventi di difesa del suolo e di tutela dell ’ambiente. 4.Con l ’eccezione delle aree appositamente attrezzate,la sosta delle autocaravan,dei campers e di tutti i veicoli utilizzabili per l ’alloggio di persone, costituente campeggio ai sensi del comma 2 dell ’art.185 del D.Lvo n.285/1992,è vietata. >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Anto' non fare il finto tonto. L'art. 185 dice che se lasci l'autocaravan non costituisce attendamendo vale a dire che porre l'autocaravan in sosta in quelle condizioni non è come montare una tenda, con costituisce campeggio nel senso di attendamento. Ma se usi l'autocaravan per dormirici dentro (per viverci come dice la Cassazione) allora è campeggio e lo fanno gli occupanti non il veicolo che come ti ha giàò detto l'Avv. Costa può pure rimanere in sosta ma il campeggio (campeggiare) lo fai tu.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> ....tutti i veicoli utilizzabili per l ’alloggio di persone, costituente campeggio ai sensi del comma 2 dell ’art.185 del D.Lvo n.285/1992,è vietata. Ma se proprio l'art. 185 fissa cosa è campeggio e cosa no!!!! Qui prevedo ricorsi facilitati visto che proprio l'ordinanza si contraddice da sola!!!!
Per il regolamento del parcho l'art. 185 definisce l'alloggio = campeggio... CAPO II NORME DI UTILIZZO E FRUIZIONE Articolo 7 Circolazione e sosta con mezzi motorizzati 1.Su tutto il territorio del Parco è vietato compiere con mezzi motorizzati,compresi i mezzi cingolati e le motoslitte,percorsi fuoristrada.Tale divieto comprende anche i sentieri di montagna,le mulattiere,le piste e le strade forestali.Sono esclusi dal divieto i proprietari dei fondi agricoli,purchè muniti di specifico contrassegno rilasciato dal Comune competente. 2.E ’ vietato altresì parcheggiare qualunque mezzo motorizzato nei prati,,nelle zone boschive e nei terreni agricoli. 3.Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali o autorizzati dall ’Ente Parco, nella sistemazione delle piste da sci,nelle operazioni di sorveglianza,di soccorso,di pubblica sicurezza,antincendio,di servizio pubblico,e per gli interventi di difesa del suolo e di tutela dell ’ambiente. 4.Con l ’eccezione delle aree appositamente attrezzate,la sosta delle autocaravan,dei campers e di tutti i veicoli utilizzabili per l ’alloggio di persone, costituente campeggio ai sensi del comma 2 dell ’art.185 del D.Lvo n.285/1992,è vietata. >
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Non faccio proprio il finto tonto! Al contrario. Qui si parla di ciò che costituisce CAMPEGGIO e RICHIAMANO l'art. 185 del CdS che invece specifica cosa è campeggio e cosa no. Se avessero richiamato con precisione latre leggi... forse il ricorso diventava più difficile, ma sempre percorribile!!!! Ciao
Anto' non fare il finto tonto. L'art. 185 dice che se lasci l'autocaravan non costituisce attendamendo vale a dire che porre l'autocaravan in sosta in quelle condizioni non è come montare una tenda, con costituisce campeggio nel senso di attendamento. Ma se usi l'autocaravan per dormirici dentro (per viverci come dice la Cassazione) allora è campeggio e lo fanno gli occupanti non il veicolo che come ti ha giàò detto l'Avv. Costa può pure rimanere in sosta ma il campeggio (campeggiare) lo fai tu. >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Ah non fai il finto tonto? Credevo che facessi il finto tonto.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Non faccio proprio il finto tonto! Al contrario. Qui si parla di ciò che costituisce CAMPEGGIO e RICHIAMANO l'art. 185 del CdS che invece specifica cosa è campeggio e cosa no. Se avessero richiamato con precisione latre leggi... forse il ricorso diventava più difficile, ma sempre percorribile!!!! Ciao
Anto' non fare il finto tonto. L'art. 185 dice che se lasci l'autocaravan non costituisce attendamendo vale a dire che porre l'autocaravan in sosta in quelle condizioni non è come montare una tenda, con costituisce campeggio nel senso di attendamento. Ma se usi l'autocaravan per dormirici dentro (per viverci come dice la Cassazione) allora è campeggio e lo fanno gli occupanti non il veicolo che come ti ha giàò detto l'Avv. Costa può pure rimanere in sosta ma il campeggio (campeggiare) lo fai tu. >
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