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Fuori peso - che significa?! E cosa rischiamo?

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Elletufo
Elletufo
17/07/2012 324
Rispondi Abuso
Inserito il 18/03/2025 alle: 21:36:01
In risposta al messaggio di chorus del 17/03/2025 alle 16:45:26

Caro Elletufo (Caro Dottor Elletufo) permettimi di dissentire sul concetto di preleggi. Il codice civile è composto da: - Un primo gruppo di norme (16 articoli, in precedenza erano 31, ma gli articoli dal n. 17 al n. 31
furono abrogati da una legge del 1995) denominate “Disposizioni sulla legge in generale”, conosciute per brevità come “preleggi” - Da sei libri, quasi 3 mila articoli, di cui tralascio i titoli perché non inerenti la discussione   Le cosiddette preleggi non sono una banalità, basti pensare che l’art. 1 rubrica “Indicazione delle fonti”, quali leggi, regolamenti e usi, l’art. 10 ne indica la loro entrata in vigore (rubrica “Inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti”, l’art. 11 ne prevede l’efficacia della legge nel tempo, ovvero che la legge non dispone che per l’avvenire.  Il nostro esperto legale The Devil ha richiamato l’art. 12 delle preleggi che fornisce utili indicazioni su come interpretare la legge. Credo che una lettura di questa norma, composta di poche parole, sia molto ma molto utile per la discussione che sta proseguendo in queste pagine. Le preleggi sono norme fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Anche la denominazione utilizzata, appunto preleggi dovrebbe far comprenderne questa importanza. Un caro saluto.  
...
Grazie, il suo pacato intervento mi obbliga a risponderle.

Non ho espresso nessun concetto sulle preleggi, mi sono limitato a riportare parte della Ratio legis delle preleggi contenuta nel sito Brocardi.it.

Per quanto mi riguarda non posso che ripetere che:
Non sono giudice, non sono uno studioso di materie giuridiche, non sono il legislatore e quindi la mia interpretazione non ha valore vincolante nei confronti di nessuno.
Ricordo che la mia tecnica di lettura, della quale ho enunciato i postulati da me posti a base della medesima, come ho già precedentemente affermato, ha il solo scopo di individuare una linea difensiva in caso di contestazione davanti ad un giudice, non accettando supinamente (come invece, da più parti, viene qui fatto) quello che viene spiegato con le circolari.
Le circolari non appartengono alle fonti del diritto essendo ad esse attribuita la  natura di att i meramente intern i della pubblica amministrazione, i quali, contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficacia nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari. 
La Circolare non é vincolante per il cittadini; non é vincolanti neanche nei confronti di uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non é vietato disattenderla; ed infine non vincola neanche l’autorità che l’ha emanata che resta libera di modificarla, correggerla o disattenderla.
PS
 “Il nostro esperto legale The Devil ha richiamato …” é corretto scrivere “ Il nostro esperto legale TheDevil ha richiamato ….”

saluti luigino
 
15
cinquantuno
cinquantuno
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06/02/2010 4100
Rispondi Abuso
Inserito il 19/03/2025 alle: 07:58:00
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/03/2025 alle 19:32:17

Perché sono due norme diverse una addirittura europea e l'altra no E comunque una riguarda il peso a vuoto, l'altra no
E comunque una riguarda il peso a vuoto, l'altra no

Vero, però devi ammettere che se ti arriva il camper già con un centinaio di kg. in più di quanto scritto da vari documenti di vendita e pubblicitari, ti manda a donne di facili costumi tutti i tuoi conti.
Era il mio terrore quando sono andato a ritirarlo, fortunatamente il mio camper era addirittura 20 kg. in meno di tutti i conti che avevo fatto in funzione del peso di consegna addizionato degli optional fatti installare.
Ciao
15
impiegatodelvolante
impiegatodel...
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14/01/2010 29435
Rispondi Abuso
Inserito il 19/03/2025 alle: 08:59:40
In risposta al messaggio di cinquantuno del 19/03/2025 alle 07:58:00

E comunque una riguarda il peso a vuoto, l'altra no Vero, però devi ammettere che se ti arriva il camper già con un centinaio di kg. in più di quanto scritto da vari documenti di vendita e pubblicitari, ti manda a donne
di facili costumi tutti i tuoi conti. Era il mio terrore quando sono andato a ritirarlo, fortunatamente il mio camper era addirittura 20 kg. in meno di tutti i conti che avevo fatto in funzione del peso di consegna addizionato degli optional fatti installare.
...
Ma questo lo sai al .omento dell'acquisto che puoy esserci una discrepanza, sei tu che decidi se prenderlo o meno, non ti costringe mica nessuno
E se ti arriva con il 5% in meno, cosa fai gli fai la mancia al venditore?
Silvio
15
cinquantuno
cinquantuno
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06/02/2010 4100
Rispondi Abuso
Inserito il 19/03/2025 alle: 10:52:37
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/03/2025 alle 08:59:40

Ma questo lo sai al .omento dell'acquisto che puoy esserci una discrepanza, sei tu che decidi se prenderlo o meno, non ti costringe mica nessuno E se ti arriva con il 5% in meno, cosa fai gli fai la mancia al venditore?
sei tu che decidi se prenderlo o meno....

Come ti ho detto nell'altro post se è nel 5% a termini di legge non ti puoi rifiutare di acquistarlo, a meno di perderci la caparra ed un'ulteriore penale.
Ciao
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impiegatodelvolante
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14/01/2010 29435
Rispondi Abuso
Inserito il 19/03/2025 alle: 11:01:39
In risposta al messaggio di cinquantuno del 19/03/2025 alle 10:52:37

sei tu che decidi se prenderlo o meno.... Come ti ho detto nell'altro post se è nel 5% a termini di legge non ti puoi rifiutare di acquistarlo, a meno di perderci la caparra ed un'ulteriore penale.
Intendevo in fase di acquisto, non prima della consegna
In fase di ordine ti fanno un peso, ti sai che può essere + o - del 5%
Fai i conti e vedi se ti può andar bene, altrimenti scegli altro
Silvio
19
IZ4DJI
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12/11/2006 57950
Rispondi Abuso
Inserito il 19/03/2025 alle: 11:35:59
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/03/2025 alle 11:01:39

Intendevo in fase di acquisto, non prima della consegna In fase di ordine ti fanno un peso, ti sai che può essere + o - del 5% Fai i conti e vedi se ti può andar bene, altrimenti scegli altro
Esatto, gia dal configuratore sul sito Hymer si vede il peso (oltre al costo) di ogni accessorio o opzione richiesta, e  auentando le scelte di accessori,  a un certo punto viene modificata la massa totale minima ammessa (si passa da 3500 a 3850 a 4100kg etc...) o tolti posti. Tutto chiaro e evidente.
Poi, ovviamente potendoci essere una tolleranza costruttiva del 5% si dovrebbe considerare la condizione piu sfavorevole, e se poi pesasse meno meglio così.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 19/03/2025 alle: 19:19:19
   
Chorus ha scritto:
Il nostro esperto legale TheDevil ha richiamato l’art. 12 delle preleggi che fornisce utili indicazioni su come interpretare la legge.
   
==============================
   
Ti ringrazio per il generoso apprezzamento che hai ritenuto di manifestare ma cerco soltanto di conoscere/approfondire le norme del CdS che ho l'obbligo di osservare, quale utente della strada.
   
"Nessuno nasce imparato".
   
 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 21/03/2025 alle: 11:11:11
   
Elletufo ha scritto:
Alla fine decide un giudice. Ma prima con cosa mi pesa?
L'agente e il ministero sono una controparte. In mezzo c'è il giudice.
Ho solo cercato di mettere in evidenza una serie di norme utili per impostare una linea difensiva.
Ricordo che la mia tecnica di lettura [...] ha il solo scopo di individuare una linea difensiva in caso di contestazione davanti ad un giudice...
   
==============================
   
Al fine di contestare davanti al giudice l'accertamento del sovraccarico di un camper sanzionato ai sensi dell'art. 169 CdS, la tua ricerca di una linea difensiva  sembra che non abbia motivazioni personali perche' hai ripetutamente evidenziato nella discussione che la massa del tuo camper rimane sempre largamente sotto la massa massima autorizzata.

Ritengo, quindi, che ti sia impegnato in questa ricerca normativa per senso di altruismo, affinche' altri camperisti si possano eventualmente avvalere del risultato del metodo che hai seguito, sulla base di principi e postulati qui enunciati in maniera semplicistica.

Il comma 1-bis dell'art. 167 CdS risulta il punto nodale della linea difensiva da te tracciata.

Detto comma e' stato inserito, unitamente a molte altre modifiche dello stesso articolo, con la Legge n. 108/2022 (di conversione del D.L. n. 68/2022).

Come noto (ex art. 11 CdS), al Ministero dell'Interno compete il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

A seguito dell'entrata in vigore della citata Legge n. 108/2022, il Ministero dell'Interno ha emanato apposita circolare prot. 300/STRAD/1/0000028964.U/2022 del 07-09-2022, dove un'intera pagina dell'allegato e' dedicata al commento delle modifiche apportate all'art. 167 CdS:
167.PNG

Tutti coloro che svolgono i servizi di polizia stradale hanno, quindi, ricevuto disposizione di applicare la riduzione percentuale del valore di massa, come risultante dallo strumento di misura utilizzato, ai soli fini dell'accertamento delle violazioni previste dall'art. 167.
   
 
22
Giovanni
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28/08/2003 13129
Rispondi Abuso
Inserito il 21/03/2025 alle: 13:52:54
In risposta al messaggio di TheDevil del 21/03/2025 alle 11:11:11

    Elletufo ha scritto: Alla fine decide un giudice. Ma prima con cosa mi pesa? L'agente e il ministero sono una controparte. In mezzo c'è il giudice. Ho solo cercato di mettere in evidenza una serie di norme utili per
impostare una linea difensiva. Ricordo che la mia tecnica di lettura [...] ha il solo scopo di individuare una linea difensiva in caso di contestazione davanti ad un giudice...     ==============================     Al fine di contestare davanti al giudice l'accertamento del sovraccarico di un camper sanzionato ai sensi dell'art. 169 CdS, la tua ricerca di una linea difensiva sembra che non abbia motivazioni personali perche' hai ripetutamente evidenziato nella discussione che la massa del tuo camper rimane sempre largamente sotto la massa massima autorizzata. Ritengo, quindi, che ti sia impegnato in questa ricerca normativa per senso di altruismo, affinche' altri camperisti si possano eventualmente avvalere del risultato del metodo che hai seguito, sulla base di principi e postulati qui enunciati in maniera semplicistica. Il comma 1-bis dell'art. 167 CdS risulta il punto nodale della linea difensiva da te tracciata. Detto comma e' stato inserito, unitamente a molte altre modifiche dello stesso articolo, con la Legge n. 108/2022 (di conversione del D.L. n. 68/2022). Come noto (ex art. 11 CdS), al Ministero dell'Interno compete il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati. A seguito dell'entrata in vigore della citata Legge n. 108/2022, il Ministero dell'Interno ha emanato apposita circolare prot. 300/STRAD/1/0000028964.U/2022 del 07-09-2022, dove un'intera pagina dell'allegato e' dedicata al commento delle modifiche apportate all'art. 167 CdS: Tutti coloro che svolgono i servizi di polizia stradale hanno, quindi, ricevuto disposizione di applicare la riduzione percentuale del valore di massa, come risultante dallo strumento di misura utilizzato, ai soli fini dell'accertamento delle violazioni previste dall'art. 167.      
...

Oltre a complimentarmi per la tua preparazione legale, mi complimento anche per la tua diplomazia nello scrivere...

Ho letto tutto, si parla di veicoli destinati al trasporto di cose ai quali, credo, i camper non appartengano. Comunque la regola taglia la testa al toro: defalcando la percentuale prevista dalla tipologia di pesatura, quello è il peso base per il riscontro di un eventuale sovraccarico.

Giovanni 
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 21/03/2025 alle: 15:15:15
   
Elletufo ha scritto:
Ricordo che la mia tecnica di lettura [...] ha il solo scopo di individuare una linea difensiva in caso di contestazione davanti ad un giudice, non accettando supinamente (come invece, da più parti, viene qui fatto) quello che viene spiegato con le circolari.
   
==============================
   
Nel tempo la diatriba sull'articolo del CdS da applicare in caso di sovraccarico di un camper e' stato oggetto di numerosissime discussioni in questa sezione (ma anche altre) del forum.

Fino alla divulgazione della lettera (prot. 300/A/6622/21/102/18/1 del 06-07-2021) con la quale il Ministero dell'Interno ha formulato un parere in proposito, i camperisti attivi in questo forum si sono suddivisi in tre gruppi, a sostenere l'applicazione dell'articolo:
- 169 da sempre [1];
- 167 con "conversione" (in tempi piu' o meno lontani) all'art. 169;
- 167 ad oltranza.

La divulgazione di detto parere ha quindi semplicemente confermato il convincimento, gia' autonomamente maturato da tanti camperisti, sull'applicazione dell'art. 169 per sanzionare il sovraccarico di un camper.

E' di tutta evidenza che non ci sia  stata alcuna accettazione supina, come hai inteso commentare.

Non mi posso esprimere riguardo ai camperisti che si erano sempre espressi a sostegno dell'art. 167, ma ritengo che il parere ministeriale sia stato recepito "obtorto collo".

------------------------------
[1] ad esempio, il sottoscritto:
30375.PNG

 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 21/03/2025 alle: 19:19:19
   
Trascrivo di seguito il testo del comma 12 nell'art. 167 CdS, prima delle recenti manomissioni parlamentari:
Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonche' i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

Risulta una parziale sovrapposizione con il testo dell'art. 363 Reg.:
Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella piu' vicina localita' in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purche' in regola con le prescritte verifiche di legge.

Ma dalla fusione dei testi risulta evidente la differente finalita' delle due disposizioni.

Le risultanze degli strumenti di pesa:
- in dotazione agli organi di polizia stradale;
- pubblica idonei ad un'unica pesatura del veicolo;
- privata in regola con le prescritte verifiche di legge
costituiscono fonti di prova per:
a) la determinazione della massa reale del veicolo, da confrontare con la MMA al fine di verificare l'osservanza del comma 1;
b) il controllo del carico, unitamente ai documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge.

A mio avviso il comma 12 dell'art. 167 CdS, nella formulazione originaria, non ha attinenza con la regolamentazione stradale ma piuttosto con quella fiscale.

Al riguardo mi piacerebbe conoscere l'opinione dei camperisti che hanno professionalmente operato nel settore dell'autotrasporto.

Con anticipato ringraziamento.
   
 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 24/03/2025 alle: 17:17:17
Lettera aperta a
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
R O M A

Oggetto: Codice della Strada - art. 167
   
 L'articolo 1 del vigente Codice della Strada [CdS nel seguito] precisa che le relative norme sono redatte nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia.

La Convenzione sulla circolazione stradale, conclusa a Vienna l'8 novembre 1968, e' una delle piu' importanti normative internazionali in materia ed e' stata ratificata in Italia con Legge n. 308/1995.

Con l'articolo 30, rubricato "Carico dei veicoli", detta Convenzione dispone che:
Se per un veicolo e' stabilita una massa massima autorizzata, la massa del veicolo carico non deve mai superare la massa massima autorizzata, quale traduzione del testo ratificato in lingua francese:
art30.PNG

Nell'articolo 167 del CdS due commi dispongono rispettivamente:
2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita', possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione piu' una tonnellata.
3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita', possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 10 per cento quella indicata nella carta di circolazione.


Con la possibilita' legislativa di circolare in Italia con una massa complessiva a pieno carico superiore alla massa massima autorizzata, come indicata nella carta di circolazione, la normativa nazionale risulta in contrasto con la normativa internazionale sopra citata, nell'inosservanza del principio generale di cui all'articolo 1 del CdS.

Tutto cio' premesso, mi permetto chiedere ai Ministeri in indirizzo di voler manifestare le loro considerazioni riguardo all'implicita conseguenza di comunicare la disapplicazione dei citati commi 2-bis e 3-bis nell'articolo 167 del CdS.

Ringrazio per l'attenzione che si vorra' riservare alla presente e porgo distinti saluti.
   

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