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alexf
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11/11/2004 9908
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Inserito il 22/01/2017 alle: 10:30:24
Buongiorno

riporto qui sotto quanto dice l'alrticolo 177 del nuovo codice della strada al riguardo dei mezzi d'emergenza:

""
1. L'uso (1)(2)del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile  come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (4), a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. L’uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con 

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.
(5)
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da euro 85,00 a euro 338,00.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da euro 41,00 a euro 169,00.
""

 
Alessandro

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chi viaggia vive due volte.
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Beppe CI
Beppe CI
09/12/2004 116
Rispondi Abuso
Inserito il 22/01/2017 alle: 23:08:35
ciao in Croce Rossa per l uso dei lampeggiatori blu vige il seguente regolamento reperibile qui 

http://www.cri.it/flex/cm/pages...



ed in particolare all'
  1. Articolo 108
    (Utilizzo dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme )
  1. Durante l’espletamento di un urgente servizio i dispositivi supplementari di segnalazione a luce
    lampeggiate blu e quelli di allarme acustico di cui il veicolo è dotato, devono essere utilizzati congiuntamente ed in modo continuativo. Se sono installatiti diversi tipi di allarme acustico, deve esserne utilizzato un solo tipo alla volta.
  2. I dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu non possono essere utilizzati durante la marcia al di fuori delle situazioni di urgente servizio d’istituto indicate nell’articolo 107. Tuttavia, al solo fine di rendere meglio visibile il veicolo C.R.I., i dispostivi supplementari di segnalazione visiva possono essere sempre utilizzati durante la sosta sulla carreggiata ovvero per fermate operative. Devono essere inoltre utilizzati nei casi previsti dell’articolo 176 comma 14 C.d.S. unicamente per l’effettuazione delle manovre di inversione di marcia, sosta in corsia d’emergenza e retromarcia in autostrada e sulle strade extraurbane principali. 

Cordialmente Beppe

Modificato da Beppe CI il 24/01/2017 alle 09:38:08
19
chorus
chorus
05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 23/01/2017 alle: 09:03:33
In risposta al messaggio di Beppe CI del 22/01/2017 alle 23:08:35

ciao in Croce Rossa per l uso dei lampeggiatori blu vige il seguente regolamento reperibile qui  ed in particolare all'Articolo 108 (Utilizzo dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme ) Durante
l’espletamento di un urgente servizio i dispositivi supplementari di segnalazione a luce lampeggiate blu e quelli di allarme acustico di cui il veicolo è dotato, devono essere utilizzati congiuntamente ed in modo continuativo. Se sono installatiti diversi tipi di allarme acustico, deve esserne utilizzato un solo tipo alla volta. I dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu non possono essere utilizzati durante la marcia al di fuori delle situazioni di urgente servizio d’istituto indicate nell’articolo 107. Tuttavia, al solo fine di rendere meglio visibile il veicolo C.R.I., i dispostivi supplementari di segnalazione visiva possono essere sempre utilizzati durante la sosta sulla carreggiata ovvero per fermate operative. Devono essere inoltre utilizzati nei casi previsti dell’articolo 176 comma 14 C.d.S. unicamente per l’effettuazione delle manovre di inversione di marcia, sosta in corsia d’emergenza e retromarcia in autostrada e sulle strade extraurbane principali.  Cordialmente Beppe
...

Grazie dell'informazione.
Il regolamento CRI, che rappresenta un atto interno, è coerente con il codice della strada, al quale fa riferimento.
Non potrebbe essere che così.
Ciao!
nemo family
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Inserito il 23/01/2017 alle: 11:28:56
In risposta al messaggio di chorus del 23/01/2017 alle 09:03:33

Grazie dell'informazione. Il regolamento CRI, che rappresenta un atto interno, è coerente con il codice della strada, al quale fa riferimento. Non potrebbe essere che così. Ciao!

ma purtroppo non viene rispettato....come un po tutti i mezzi con le lucine blu !!!
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giorgioste
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19/07/2016 4612
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Inserito il 23/01/2017 alle: 19:19:48
In risposta al messaggio di chorus del 23/01/2017 alle 09:03:33

Grazie dell'informazione. Il regolamento CRI, che rappresenta un atto interno, è coerente con il codice della strada, al quale fa riferimento. Non potrebbe essere che così. Ciao!

Io faccio sempre fatica a capire il legalese, ma non mi è chiaro dove nell'articolo 177 si obblighi ad usarli entrambi congiuntamente.
Sicuramente la CRI lo fa, mentre il cds mi sembra dica più che altro che indipendentemente da quale usi, devi stare espletando un servizio urgente.
Vai poi a capire cosa si intende per servizio urgente. Ho fatto un anno in una P.A. come "involontario" (servizio civile) e la sirena veniva accesa solo quando effettivamente faceva la differenza averla o non averla, mentre molto più spesso veniva accesa solo la "lucciola".
 
Ciao

Giorgio

nemo family
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Inserito il 23/01/2017 alle: 20:51:39
In risposta al messaggio di giorgioste del 23/01/2017 alle 19:19:48

Io faccio sempre fatica a capire il legalese, ma non mi è chiaro dove nell'articolo 177 si obblighi ad usarli entrambi congiuntamente. Sicuramente la CRI lo fa, mentre il cds mi sembra dica più che altro che indipendentemente
da quale usi, devi stare espletando un servizio urgente. Vai poi a capire cosa si intende per servizio urgente. Ho fatto un anno in una P.A. come involontario (servizio civile) e la sirena veniva accesa solo quando effettivamente faceva la differenza averla o non averla, mentre molto più spesso veniva accesa solo la lucciola.   Ciao Giorgio
...

ora chi decide e la sala operativa del 118.....e con codici gialli e rossi ti da l'ok di accendere tutto....se no con il solo verde adotti il passo di quando si va al bar per il caffe lasciando spenti lapeggianti,strobo e sirene !!
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alexf
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11/11/2004 9908
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Inserito il 23/01/2017 alle: 21:04:16
In risposta al messaggio di giorgioste del 23/01/2017 alle 19:19:48

Io faccio sempre fatica a capire il legalese, ma non mi è chiaro dove nell'articolo 177 si obblighi ad usarli entrambi congiuntamente. Sicuramente la CRI lo fa, mentre il cds mi sembra dica più che altro che indipendentemente
da quale usi, devi stare espletando un servizio urgente. Vai poi a capire cosa si intende per servizio urgente. Ho fatto un anno in una P.A. come involontario (servizio civile) e la sirena veniva accesa solo quando effettivamente faceva la differenza averla o non averla, mentre molto più spesso veniva accesa solo la lucciola.   Ciao Giorgio
...

Penso che un qualsiasi ente autorizzato ad usare mezzi di soccorso abbia un regolamento interno e che debba recepire ed attenersi  a quando indicato dall'articolo 177.

Chiunque preposto alla conduzione di questi mezzi dev'essere opportunamente istruito ed obbligato ad osservare il codice della strada, mi sembra una cosa abbastanza logica ed elementare.

Inoltre essendo questi mezzi ed in certe condizioni esentati dal rispetto del codice della strada e, nel malaugurato caso di un incidente stradale, a rispondere legalmente sarà chiamato a rispondere l'ente ma anche l'incauto autista.

 
Alessandro

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chi viaggia vive due volte.
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giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4612
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Inserito il 23/01/2017 alle: 21:18:00
In risposta al messaggio di nemo family del 23/01/2017 alle 20:51:39

ora chi decide e la sala operativa del 118.....e con codici gialli e rossi ti da l'ok di accendere tutto....se no con il solo verde adotti il passo di quando si va al bar per il caffe lasciando spenti lapeggianti,strobo e sirene !!

Io l'ho fatto prima del 118 ma anche allora c'era la centrale operativa, ma che gestiva le emergenze, ovverosia le chiamate (incidenti, malori, ecc.) ma le urgenze potevano essere un'altra cosa.
Ad esempio un trasporto infraospedaliere urgente per un'operazione o anche un trasporto sangue veniva fatto con la luce blu. E questi servizi non erano comandati dalla centrale. La sirena si accendeva solo se si era in emergenza con un rischio immediato.
Ma io ero a supporto e a disposizione per cui facevo quello che mi dicevano di fare e non studiai più di tanto la normativa.
Ma penso che la legge la sapessero anche se, non essendo della CRI, immagino che la loro procedura interna fosse diversa da quella citata qui.


 
Ciao

Giorgio

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giorgioste
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19/07/2016 4612
Rispondi Abuso
Inserito il 23/01/2017 alle: 21:23:52
In risposta al messaggio di alexf del 23/01/2017 alle 21:04:16

Penso che un qualsiasi ente autorizzato ad usare mezzi di soccorso abbia un regolamento interno e che debba recepire ed attenersi  a quando indicato dall'articolo 177. Chiunque preposto alla conduzione di questi mezzi dev'essere
opportunamente istruito ed obbligato ad osservare il codice della strada, mi sembra una cosa abbastanza logica ed elementare. Inoltre essendo questi mezzi ed in certe condizioni esentati dal rispetto del codice della strada e, nel malaugurato caso di un incidente stradale, a rispondere legalmente sarà chiamato a rispondere l'ente ma anche l'incauto autista.   Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
...

Non ho assolutamente detto che non si deve rispettare il 177, ma sollo che da profano quello dell CRI mi senbra più restrittivo visto che non prevede il servizio urgente con luce blu ma senza sirena.
 
Ciao

Giorgio

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alexf
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11/11/2004 9908
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Inserito il 23/01/2017 alle: 21:32:10
In risposta al messaggio di giorgioste del 23/01/2017 alle 21:23:52

Non ho assolutamente detto che non si deve rispettare il 177, ma sollo che da profano quello dell CRI mi senbra più restrittivo visto che non prevede il servizio urgente con luce blu ma senza sirena.   Ciao Giorgio

Scusami Giorgio ma chi è che definisce il 'servizio urgente' e poi, cos'è un 'servizio urgente'?
Alessandro

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giorgioste
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19/07/2016 4612
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Inserito il 23/01/2017 alle: 21:52:59
In risposta al messaggio di alexf del 23/01/2017 alle 21:32:10

Scusami Giorgio ma chi è che definisce il 'servizio urgente' e poi, cos'è un 'servizio urgente'? Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.

Ho già ammesso che non lo so, ai tempi le indicazioni le dava il responsabile incaricato dalla PA.
Ma  penso che ci possano essere più livelli di urgenza.
Se non ricordo male (sono passati tanti anni) codice 1 era luce blu, dal codice 2 era sirena.
Ma se era notte la sirena si usava ancora meno.
E penso anche che possano esserci dei casi in cui la sirena non porti nessun valore aggiunto rispetto alla luce blu per cui potrei pensare che la legge possa prevedere anche che basti quest'ultima.

 
Ciao

Giorgio

nemo family
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-
Rispondi Abuso
Inserito il 23/01/2017 alle: 22:29:07
In risposta al messaggio di alexf del 23/01/2017 alle 21:32:10

Scusami Giorgio ma chi è che definisce il 'servizio urgente' e poi, cos'è un 'servizio urgente'? Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.

in piemonte e per puntualizzare la centrale di alessandria  del 118 fino a un paio di anni fa funzionava come ho scritto......
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dielle6971
dielle6971
20/04/2015 1090
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Inserito il 24/01/2017 alle: 15:52:07
Io attualmente sono volontario del soccorso in crocerossa : effetivamente il regolamento interno prevede che lampeggianti e sirene vadano accese sempre insieme, in base all'urgenza data dalla centrale 118. Per recarsi sul posto, dal codice giallo in poi, sempre sirene e lampeggianti, perchè si presume il peggior scenario possibile. Dopo, durante il trasferimento in pronto soccorso dipende : codice bianco o verde, nulla di acceso. Codice giallo e rosso, lampeggianti e sirene insieme.

Ora, nella realtà, provate a fare 20km per arrivare ad un pronto soccorso con le sirene sempre accese e vedrete che cio' non è materialmente possibile nè consigliabile perchè :
1 - fanno più baccano dentro il mezzo che fuori
2 - se avete le bitonali a compressore, lo fondete prima di arrivare
3 - se non c'è nessuno in strada, che cavolo accendo le sirene a fare ?

Noi ci comportiamo così, cerchiamo di avere buon senso e quindi :
1 - attiviamo i lampeggianti, sempre ( codici gialli o rossi )
2 - attiviamo la sirena quando occorre ( prima dell'ingresso nei paesi, se vediamo traffico all'orizzonte, in stradine strette di montagna e via così ) e di notte ne limitiamo ancora di più l'utilizzo.

Non seguiamo il regolamento e violiamo anche il cds ma dovreste davvero provare : impossibile tenere tutto acceso per molti KM, tranne in caso di effettiva necessità, ovvio ( forte traffico, paesi e cittadine, ecc ).

Non accendiamo, infine, nessun dispositivo durante il rientro. Primo perchè non si fa e secondo perchè se vieni beccato son davvero dolori ( oltre alla figuraccia )

Davide
Dielle family
LMCTI
LMCTI
-
Rispondi Abuso
Inserito il 24/01/2017 alle: 17:24:18
In risposta al messaggio di alexf del 19/01/2017 alle 18:15:27

Sono anch'io volontario di una pubblica assistenza e guido ambulanze di supporto al 118. Da quanto ho appreso nel corso specifico quando si è in situazione di emergenza dato dal 118 e quindi con codice giallo o rosso l'ambulanza
è obbligata viaggiare con sirena e lampeggianti accesi a qualsiasi ora del giorno e della notte pena sanzioni e la mancata copertura assicurativa in caso di incidente. A discrezione del medico o dell'autista che rimane responsabile del soccorso è consentito spegnere la sirena qualora il paziente all'interno della cellula sanitaria possa soffrire di problemi di stress dati dal suo suono ma ho sperimentato che questo si riduce a pochissimi casi. AL riguardo del primo post ritengo si tratti di usurpatori e sarebbe bene segnalare queste targhe alle autorità. Le auto civetta che devono segnalare l'urgenza solitamente hanno un lampeggiante magnetico sul tetto dell'auto e comunque sirena e lampeggiante devono funzionare assieme. Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
...

autotista capoequipaggio da circa + di 15 anni confermo e sottoscrivo. 

i lampeggianti  e la sirena (bitonale e fischio   omologata -non come tante americanate che si sentono in giro )  sono obbligatori in codice giallo e rosso. E' espressamente  vietato e passibile di sanzione l' uso senza associare a loro il dispositivo sonoro ( sirena).

SOLO in alcuni particolarissimi casi si può procedere in emergenza/urgenza  con  i lampeggianti e senza la sirena ma è sempre meglio comunicarlo in maniera preventiva alla  centrale 118. 

altro discorso sono le luci blu di crociera  ( ma sono fisse e non lampeggianti) 

almeno questo è quanto previsto dal protocollo 118 della regione lombardia.

un cordiale saluto
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giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4612
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Inserito il 24/01/2017 alle: 18:11:42

Sicuramente è colpa mia, ma io continuo a non capire dove nel cds c'è scritto che è obbligatorio averli entrambi accesi contemporaneamente... se vale quanto riportato da Alexf, nel primo punto il leggo che dice che è consentito usarli sia uno che l'altro, mentre non trovo dove è vietato usarne uno e non l'altro.
anzi nel secondo punto dice qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu
la mia sarà un'interpretazione, ma se c'è scritto qualora, vuol dire che è possibile non usarli congiuntamente, o no?
Che poi il 118 e la CRI decidano, con una procedura interna, di accenderle congiuntamente, mi sembra una scelta, coerente con quanto la legge permette, ma non un obbligo dato dalla legge stessa.
Se la mia interpretazione fosse corretta, allora anche quelli che in autostrada usano solo i lampeggianti (da cui è partito il thread) potrebbero avere una motivazione a farlo.
E anche la distinzione tra emergenza e urgenza, è significativa. Come già detto non so chi debba o possa distinguerla, ma per fare un esempio, un politico (per quanto ne pensi male) che è in ritardo per un incontro importantissimo con un capo di stato estero, e faccia accendere le luci perché è urgente non arrivare in ritardo, posso capirlo, ma non posso considerare tale cosa come un'emergenza al livello di un'ambulanza che deve raggiungere il luogo di un incidente.
Allo stesso modo un'ambulanza che deve tornare in sede di corsa dopo un servizio perché altrimenti una vasta zona sarebbe scoperta, posso concepire che lo faccia con urgenza, anche se non con emergenza.

Ovviamente ciò non toglie che non c'è nessuna giustificazione per chi se ne approfitta e accende la luce solo per arrivare prima a casa...

PS la mia interpretazione del cds si basa solo sull'articolo riportato da Alexf. Se c'è un'altra parte non riportata che mi smentisce sono prontissimo a ritirare tutto smiley

 
Ciao
Giorgio

Modificato da giorgioste il 24/01/2017 alle 18:18:21
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chorus
chorus
05/10/2006 12457
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Inserito il 24/01/2017 alle: 21:32:30
In risposta al messaggio di giorgioste del 24/01/2017 alle 18:11:42

Sicuramente è colpa mia, ma io continuo a non capire dove nel cds c'è scritto che è obbligatorio averli entrambi accesi contemporaneamente... se vale quanto riportato da Alexf, nel primo punto il leggo che dice che è
consentito usarli sia uno che l'altro, mentre non trovo dove è vietato usarne uno e non l'altro. anzi nel secondo punto dice qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu la mia sarà un'interpretazione, ma se c'è scritto qualora, vuol dire che è possibile non usarli congiuntamente, o no? Che poi il 118 e la CRI decidano, con una procedura interna, di accenderle congiuntamente, mi sembra una scelta, coerente con quanto la legge permette, ma non un obbligo dato dalla legge stessa. Se la mia interpretazione fosse corretta, allora anche quelli che in autostrada usano solo i lampeggianti (da cui è partito il thread) potrebbero avere una motivazione a farlo. E anche la distinzione tra emergenza e urgenza, è significativa. Come già detto non so chi debba o possa distinguerla, ma per fare un esempio, un politico (per quanto ne pensi male) che è in ritardo per un incontro importantissimo con un capo di stato estero, e faccia accendere le luci perché è urgente non arrivare in ritardo, posso capirlo, ma non posso considerare tale cosa come un'emergenza al livello di un'ambulanza che deve raggiungere il luogo di un incidente. Allo stesso modo un'ambulanza che deve tornare in sede di corsa dopo un servizio perché altrimenti una vasta zona sarebbe scoperta, posso concepire che lo faccia con urgenza, anche se non con emergenza. Ovviamente ciò non toglie che non c'è nessuna giustificazione per chi se ne approfitta e accende la luce solo per arrivare prima a casa... PS la mia interpretazione del cds si basa solo sull'articolo riportato da Alexf. Se c'è un'altra parte non riportata che mi smentisce sono prontissimo a ritirare tutto   Ciao Giorgio
...

Rileggi con calma le prime due righe del primo comma e concentrati sulla parola "anche"
 
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alexf
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11/11/2004 9908
Rispondi Abuso
Inserito il 24/01/2017 alle: 21:43:13
Ciao Giorgio,

al punto 2 dell'art. 177 si diche che:

...nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

Ecco in queste condizione e su disposizione dell'istituto che indica la gravità del caso mi permette quanto descritto qui sopra.

Le condizione diverse non servono a niente pertanto se non c'è urgenza e non c'è senso di tenere accesi uno dei due sistemi.

Resta il fatto che si tratti di urgenza od emergenza oppure di un politico in ritardo od un paziente in gravi condizioni non da nessun diritto all'autista di qualunque mezzo debitamente attrezzato ed autorizzato a sopraffare altri utilizzatori delle strade.

 
Alessandro

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giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4612
Rispondi Abuso
Inserito il 24/01/2017 alle: 22:52:54
Visto che mi sono impuntato, non essendomi convinto ho provato a fare un po' di ricerche.
In una circolare un po' vecchia

http://asadpegaso.it/onewebmedi...

dice esplicitamente:
"In particolare le disposizioni poste dal codice della strada prevedono che l'utilizzo dei sistemi di allarme possa avvenire congiuntamente (sirena e lampeggiante) o solo utilizzando uno di essi"
Distinguendo che se ne usi solo uno devi rispettare il codice della strada, mentre ne sei esonerato se li usi tutti e due.

Forse qualcosa è cambiata un po', ma anche in una circolare molto recente (

http://www.emergency-live.com/i...

) riporta una frase che comunque non è molto diversa:
"L'utilizzo del solo dispositivo luminoso, infatti, pur non essendo aprioristicamente escluso dal CdS, non consente di derogare ad alcuna delle norme di comportamento..."

Io  personalmente ne derivo che è possibile usare solo le luci, ma quello che lo faceva in autostrada (inizio del thread) per superare il limite di velocità, non era in regola.
Perché se un'ambulanza o un'auto della polizia deve infrangere il codice della strada è obbligato (in questo caso si) ad accendere entrambi i segnalatori.
Ma allo stesso modo nulla gli vieta di usare solo le luci blu se l'obbiettivo è solo quello di essere più evidente, pur nel rispetto del codice.
Non tutte le interpretazioni dei vari siti sono omogenee, ma la frase che ho ricopiato mi sembra univocamente interpretabile

Riguardo alle luci blu fisse (come quelle dell'inizio thread) ho trovato solo riferimenti alla loro illegalità, ma ho trovato solo interpretazioni e non documenti ufficiali.



 
Ciao

Giorgio

19
AA430
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19/10/2006 363
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Inserito il 26/01/2017 alle: 13:58:37
Ambulanza : Lampeggianti e sirene congiuntamente 
Fonte : TESTO UNICO DELLE NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
redatto in collaborazione con :
Ministero dell’Interno Direzione Generale della Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale e Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione
Articolo 107 (Qualificazione dell’urgente servizio d’istituto)
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento e di quelle dell’articolo 177 C.d.S., si deve intendere urgente il servizio d’istituto, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) quando, a seguito di richiesta urgente di soccorso da parte di privati o di organi di coordinamento diversi dal servizio 118, ci si reca sul luogo dove giace un ferito o malato del quale non si conoscono le reali condizioni di salute e che, perciò, sulla base della comune esperienza, si deve presume siano gravi; b) quando, durante l’espletamento di un trasporto di un ferito o un malato, il personale sanitario presente a bordo del veicolo C.R.I. evidenzi una situazione d’urgenza; c) quando il ferito o il malato trasportato è in condizioni gravi di salute che richiedono di cure immediate; d) quando è espressamente richiesto dalla centrale 118 sulla base dei relativi protocolli operativi. 

Articolo 108 (Utilizzo dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme )
1. Durante l’espletamento di un urgente servizio i dispositivi supplementari di segnalazione a luce lampeggiate blu e quelli di allarme acustico di cui il veicolo è dotato, devono essere utilizzati congiuntamente ed in modo continuativo. Se sono installatiti diversi tipi di allarme acustico, deve esserne utilizzato un solo tipo alla volta. 2. I dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu non possono essere utilizzati durante la marcia al di fuori delle situazioni di urgente servizio d’istituto indicate nell’articolo 107. Tuttavia, al solo fine di rendere meglio visibile il veicolo C.R.I., i dispostivi supplementari di segnalazione visiva possono essere sempre utilizzati durante la sosta sulla carreggiata ovvero per fermate operative. Devono essere inoltre utilizzati nei casi previsti dell’articolo 176 comma 14 C.d.S. unicamente per l’effettuazione delle manovre di inversione di marcia, sosta in corsia d’emergenza e retromarcia in autostrada e sulle strade extraurbane principali.

tutti gli altri usi ed abusi relativamente al servizio Ambulanza non sono contemplati e sono assunti a rischio dall'autista stesso.
 
nemo family
nemo family
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Inserito il 26/01/2017 alle: 14:26:45
In risposta al messaggio di AA430 del 26/01/2017 alle 13:58:37

Ambulanza : Lampeggianti e sirene congiuntamente  Fonte : TESTO UNICO DELLE NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA redatto in collaborazione con : Ministero dell’Interno Direzione Generale della
Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale e Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione Articolo 107 (Qualificazione dell’urgente servizio d’istituto) 1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento e di quelle dell’articolo 177 C.d.S., si deve intendere urgente il servizio d’istituto, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) quando, a seguito di richiesta urgente di soccorso da parte di privati o di organi di coordinamento diversi dal servizio 118, ci si reca sul luogo dove giace un ferito o malato del quale non si conoscono le reali condizioni di salute e che, perciò, sulla base della comune esperienza, si deve presume siano gravi; b) quando, durante l’espletamento di un trasporto di un ferito o un malato, il personale sanitario presente a bordo del veicolo C.R.I. evidenzi una situazione d’urgenza; c) quando il ferito o il malato trasportato è in condizioni gravi di salute che richiedono di cure immediate; d) quando è espressamente richiesto dalla centrale 118 sulla base dei relativi protocolli operativi.  Articolo 108 (Utilizzo dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme ) 1. Durante l’espletamento di un urgente servizio i dispositivi supplementari di segnalazione a luce lampeggiate blu e quelli di allarme acustico di cui il veicolo è dotato, devono essere utilizzati congiuntamente ed in modo continuativo. Se sono installatiti diversi tipi di allarme acustico, deve esserne utilizzato un solo tipo alla volta. 2. I dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu non possono essere utilizzati durante la marcia al di fuori delle situazioni di urgente servizio d’istituto indicate nell’articolo 107. Tuttavia, al solo fine di rendere meglio visibile il veicolo C.R.I., i dispostivi supplementari di segnalazione visiva possono essere sempre utilizzati durante la sosta sulla carreggiata ovvero per fermate operative. Devono essere inoltre utilizzati nei casi previsti dell’articolo 176 comma 14 C.d.S. unicamente per l’effettuazione delle manovre di inversione di marcia, sosta in corsia d’emergenza e retromarcia in autostrada e sulle strade extraurbane principali. tutti gli altri usi ed abusi relativamente al servizio Ambulanza non sono contemplati e sono assunti a rischio dall'autista stesso.  
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pure questo e solo per uso interno e per i mezzi targati cri  ......e dice quello che stiamo dicendo dall'inizio....ma che non viene rispettato !!
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