Come opportunamente segnalato da Ippocampo2009
, l'anno scorso la Regione Emilia-Romagna ha modificato la L.R. 16/2004 in materia di turismo, anche con riferimento alla definizione di AREA DI SOSTA di cui all'art. 15. In contrasto conl'«espresso mandato» sostenuto da SergioRM
, la Regione ha accuratamente eliminato ogni riferimento al CdS ed al relativo Regolamento:quote:REGIONE EMILIA-ROMAGNA - L.R. 28 luglio 2004, n. 16 - Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalita' Art. 15 (Aree attrezzate di sosta temporanea) [testo precedente] 1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzioneid="red">. 2. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. 3. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza e' permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive.id="green"> [testo vigente] 1. Per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, i Comuni individuano le zone in cui istituire aree attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Alla realizzazione e gestione di tali aree possono provvedere anche i privati. L'avvio dell'attività e' intrapreso a seguito di dichiarazione di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui l'area e' ubicata e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 2, riguardante le strutture ricettive all’aria aperta. 2. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. 3. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza e' permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive.id="green">> In relazione alla disposizione evidenziata in entrambi i testi, le AREE DI SOSTA della Regione Emilia-Romagna vanno realizzate nel rispetto dei requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta. Di conseguenza, nella suddivisione delle Regioni/Province di cui a precedenti interventi, la Regione Emilia-Romagna "passa" dal gruppo
>
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 10/03/2011 20:42:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra) In contrasto con l'«espresso mandato» sostenuto da SergioRM, la Regione ha accuratamente eliminato ogni riferimento al CdS ed al relativo Regolamento ecc. >> Ma possibile che sei tanto accecato dalla polemica che non riesci nemmeno a leggere quello che scrivo? Non c'è alcun contrasto. Io mi riferivo (e non dovrebbe essere difficile capirlo) alla facoltà riconosciuta dal CdS e dal Regolamento alle regioni di intervenire in aspetti inerenti alla circolazione stradale (ricordavo, infatti, che «i comuni possono istituire», che «le regioni possono disciplinare», che «le regioni possono stabilire» ecc.). Mi appello alla tua conoscenza della lingua italiana: credi forse che "possono" abbia lo stesso significato di "devono"? Non ho mai detto che quell'"espresso mandato" va inteso nel senso che le Regioni debbano fare riferimento al CdS/Reg. Riuscirai mai a discutere serenamente di questi argomenti?
quote:Risposta al messaggio di cornacchia inserito in data 29/04/2011 12:18:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Benvenuto! Mi pare di capire che hai intenzione di aprire una sorta di "agricampeggio", cioè che intendi offrire ospitalità a camperisti su un terreno facente parte di un'azienda agricola. Se è così... hai fatto bene a evitare ricerche nelle discussioni precedenti, perché si è parlato veramente poco di questo argomento. Posso comunque dirti (anche se magari già lo sai) che: - la legge nazionale che disciplina l'agriturismo è la n. 96 del 2006: [url] http://www.agriturismo.it/it/extra/legge-nazionale-agriturismo-45 - il Piemonte vige la legge regionale n. 38/1995 (modificata dalla l.r. 38/2009): [url] http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1995038.html - il sito blog.agriturismo.it offre indicazioni per l'apertura di un agriturismo nelle diverse regioni; per il Piemonte: [url] http://blog.agriturismo.it/?p=539
quote:Risposta al messaggio di cornacchia inserito in data 29/04/2011 17:03:12 (> Dai un'occhiata anche al sito internet dell'Associazione Produttori CamperVisualizza messaggio in nuova finestra
)>
http://www.associazioneprodutto...
Nel sito c'è scritto che offrono consulenza per la realizzazione e la gestione delle aree attrezzate.