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ezio59
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Inserito il 26/10/2021 alle: 23:21:09
In risposta al messaggio di SergioRM del 26/10/2021 alle 22:54:43

Va bene, allora visto che i controlli dei registri li facevi tu, fammi qualche esempio di area di sosta (NB: una struttura ricettiva, non una semplice area attrezzata ai sensi del cds) che opera senza l'autorizzazione di PS e, pertanto, non identifica i suoi ospiti.
È quella che non ha bisogno di una autorizzazione di PS e siccome non le rilascio io chiedi agli uffici di PS competenti per territorio laugh
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SergioRM
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Inserito il 26/10/2021 alle: 23:33:59
In risposta al messaggio di ezio59 del 26/10/2021 alle 23:21:09

È quella che non ha bisogno di una autorizzazione di PS e siccome non le rilascio io chiedi agli uffici di PS competenti per territorio 
Getti il sasso e poi ritiri la mano? wink

E allora, abbi pazienza, per me rimane il testo del TULPS: qualsiasi struttura ricettiva, esclusi i rifugi alpini, deve identificare i suoi ospiti e trasmetterne le generalità alla questura entro 24 ore.

---------------------------------
PS: Letto da una pagina Internet trovata per caso: «Con l’entrata in vigore della legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha modificato l’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per avviare, trasferire e modificare l’esercizio delle attività turistico ricettive, occorre presentare al Comune competente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). E’ possibile avviare l’attività ricettiva alla data di presentazione della SCIA al Comune».
Sarà vero? Proviamo.
D.Lgs. 79/2011, art. 16:
«1. L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
Ecc.»
Sembra vero. E l'autorizzazione di PS?
L'art. 86 del TULPS dice che «Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie» ecc. Ma già il secondo comma dell'art. 9 della vecchia legge 135/2001 diceva che «L'autorizzazione di cui al comma 1 [quella del sindaco] e' rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». Direi quindi che sono vent'anni che non si deve chiedere alcuna autorizzazione agli uffici di PS e che ormai basta presentare la SCIA. Forse i controlli che dicevi li facevi quando eri ancora più giovane, praticamente un bimbo wink

Modificato da SergioRM il 27/10/2021 alle 00:39:36
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salito
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21/03/2009 28528
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Inserito il 27/10/2021 alle: 04:34:54
Inizi subito con la sola presentazione della SCIA i controlli/verifiche di conformità vengono svolti poi ad attività in corso .con richieste di adeguamento alle norme entro tot giorni e e/o anche chiusura dell' attività se difforme dalle norme .
( Questo per qualsiasi attività o quasi )
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 27/10/2021 alle 04:35:44
ezio59
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Inserito il 27/10/2021 alle: 07:42:27
In risposta al messaggio di SergioRM del 26/10/2021 alle 23:33:59

Getti il sasso e poi ritiri la mano? E allora, abbi pazienza, per me rimane il testo del TULPS: qualsiasi struttura ricettiva, esclusi i rifugi alpini, deve identificare i suoi ospiti e trasmetterne le generalità alla
questura entro 24 ore. PS: Letto da una pagina Internet trovata per caso: «Con l’entrata in vigore della legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha modificato l’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per avviare, trasferire e modificare l’esercizio delle attività turistico ricettive, occorre presentare al Comune competente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). E’ possibile avviare l’attività ricettiva alla data di presentazione della SCIA al Comune». Sarà vero? Proviamo. D.Lgs. 79/2011, art. 16: «1. L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Ecc.» Sembra vero. E l'autorizzazione di PS? L'art. 86 del TULPS dice che «Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie» ecc. Ma già il secondo comma dell'art. 9 della vecchia legge 135/2001 diceva che «L'autorizzazione di cui al comma 1 [quella del sindaco] e' rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». Direi quindi che sono vent'anni che non si deve chiedere alcuna autorizzazione agli uffici di PS e che ormai basta presentare la SCIA. Forse i controlli che dicevi li facevi quando eri ancora più giovane, praticamente un bimbo
...
Allora facciamo un po' di chiarezza. Il TULPS l'hai tirato in ballo tu facendo intendere che lo conosci. Io con il TULPS e gli esercizi ricettivi ci lavoravo e per controllarli le cose le devi conoscere. La differenza tra noi due e con quelli che non vogliono capire è come quella che c'è tra un medico e il paziente che va da lui dicendogli cosa ha perché lo ha letto su internet wink
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ezio59
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Inserito il 27/10/2021 alle: 07:57:24
In risposta al messaggio di giorgioste del 26/10/2021 alle 16:08:50

A chi ti riferisci? La quasi totalità di chi dorme in libera lo fa dove NON ci sono cartelli espliciti. Inoltre qui ci si sta chiedendo se è giusto che i comuni mettano quei cartelli, non se quando ci sono quei cartelli
ci si può dormire. Infine, c'è chi non sa (io per primo) cosa dice ESATTAMENTE la legge Croata. Visto che se c'è un cartello non faccio libera neanche in Italia, non vedo nessun motivo per farlo in Croazia.  
...
In Croazia la legge è una sola. È vietato campeggiare su tutto il territorio nazionale al di fuori delle apposite strutture. Di giorno puoi parcheggiare il camper dove vuoi, di notte devi andare nelle apposite strutture che proprio per questo fanno pagare "la notte".  Quindi di giorno puoi parcheggiare anche se c'è quel cartello, di notte no. 
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"

Modificato da ezio59 il 27/10/2021 alle 07:58:28
SergioRM
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Inserito il 27/10/2021 alle: 09:27:13
In risposta al messaggio di ezio59 del 27/10/2021 alle 07:42:27

Allora facciamo un po' di chiarezza. Il TULPS l'hai tirato in ballo tu facendo intendere che lo conosci. Io con il TULPS e gli esercizi ricettivi ci lavoravo e per controllarli le cose le devi conoscere. La differenza tra
noi due e con quelli che non vogliono capire è come quella che c'è tra un medico e il paziente che va da lui dicendogli cosa ha perché lo ha letto su internet 
...
Cioè invece di chiarire ti nascondi dietro "lei non sa chi sono io"?
Ma per favore...

La differenza tra noi due è che io documento quello che dico, tu no.
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ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Rispondi Abuso
Inserito il 27/10/2021 alle: 09:28:57
le aree sosta in cui sono stato in Italia, piccole o grandi, mai hanno chiesto i documenti. Al massimo segnano il numero di targa del furgone ma non certo i nomi di chi è a bordo. 
Evidentemente non sono assoggettate alle stesse regole di alberghi o campeggi.
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chorus
chorus
05/10/2006 12492
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Inserito il 27/10/2021 alle: 09:33:32
In risposta al messaggio di TheDevil del 26/10/2021 alle 19:19:19

   SergioRM ha scritto: «Parcheggiare e pernottare (in altre parole campeggiare)», perdonami, non sta né in cielo né in terra.     ==============================     Ma sta nella giurisprudenza, da te fortemente
auspicata in altra recente discussione. Cfr. e, in particolare, il secondo passaggio evidenziato, dove la Cassazione delinea i rispettivi àmbiti di applicazione per il CdS (compreso l'art. 185) e per la normativa regionale sul turismo. C'e' inoltre la puntuale definizione del concetto di campeggio, postulata dal dettato normativo, che spazza via qualunque giochetto di parole.  
...
Grazie per aver ricordato questa sentenza, io non avevo il coraggio di farlo, altrimenti qualcuno potrebbe dire che sono un disco rotto.
Ciononostante, per maggior chiarezza e per pura informazione, riporto un passo della sentenza, tralasciando qualsiasi commento, se non che il tenore letterale è di una chiarezza disarmante, non occorre essere avvocati o fini giuristi per comprenderlo.
"Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di "campeggio", il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura esso esistente"
SergioRM
SergioRM
-
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Inserito il 27/10/2021 alle: 09:57:50
In risposta al messaggio di ledzep del 27/10/2021 alle 09:28:57

le aree sosta in cui sono stato in Italia, piccole o grandi, mai hanno chiesto i documenti. Al massimo segnano il numero di targa del furgone ma non certo i nomi di chi è a bordo.  Evidentemente non sono assoggettate alle stesse regole di alberghi o campeggi.
Nell'area Parallelo43 di Grottammare ti identificano, nell'area Il Guadetto di Bolsena ti identificano, nell'area Camper Oasi di Riotorto ti identificano ecc.

Non è un dettaglio. Purtroppo c'è molta confusione, nel senso che un'area viene chiamata e si fa chiamare "area di sosta" o "area attrezzata" a piacere. Ho visto perfino un campeggio (Agricamping Garden Beach a Roseto degli Abruzzi) che sul suo sito si definisce "area attrezzata".
In realtà il codice della strada parla di "area attrezzata", le leggi regionali sul turismo di "area di sosta". Nelle prime vale il codice della strada, nelle seconde vale la legge regionale.
Questo comporta che quando entri in un'area devi sapere che tipo di area è per capire come ti devi comportare. Ad esempio, in un'area attrezzata non puoi aprire il tendalino, in un'area di sosta puoi fare quello che dice il suo regolamento. In un'area attrezzata puoi restare quanto ti pare, in un'area di sosta può esserci una durata massima.

E come fai a sapere dove sei capitato?
Una decina d'anni fa c'erano discussioni infinite su COL in cui si cercava di individuare le differenze, senza riuscire a cavare un ragno dal buco, perché nomi, insegne, segnali, indicazioni stradali ecc. risultano assolutamente inaffidabili. Alla fine l'unico criterio concretamente praticabile è proprio il TULPS: nelle aree che sono strutture ricettive ti identificano, nelle aree che sono solo aree attrezzate nel senso del cds no.

Ad esempio, a Orvieto Scalo c'è un'area in cui, quando entri, leggi solo "area camper". Sembra ben tenuta, ci sono bagni, docce ecc. e tutto sembra tranne che un semplice parcheggio. E invece è solo un'area attrezzata, non è una struttura ricettiva. E infatti il titolare, Renzo Battistelli, non solo non ti identifica, ma se glielo chiedi ti conferma che non puoi aprire il tendalino, usare "le zeppe" (come dice lui) ecc.
Se invece vai alla Camper Oasi di Riotorto non puoi nemmeno entrare se prima non ti identificano, e ti basta questo per capire che sei in una struttura ricettiva e pertanto puoi aprire il tendalino, tirare fuori tavolo e sedie ecc. perché non stai in un parcheggio.
 
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Giovanni
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28/08/2003 13168
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Inserito il 27/10/2021 alle: 09:57:58

Mi pare che la discussione sia su questioni di lana caprina. I camper possono sostare dove non è specificatamente vietato e rispettando eventuali limitazioni previste, tipo disco orario, stalli, ecc. Sostando su aree pubbliche, non è possibile occupare lo spazio oltre la sagoma del proprio mezzo, come riportato sulla Carta di Circolazione. In sosta regolare si può vivere all'interno, di giorno e di notte.

I comuni possono emettere divieti di sosta ai camper per l'intero territorio comunale e, in questo caso, il divieto vale anche nelle aree private. 

In conclusione, si può sostare e vivere all'interno del camper solo dove la sosta non è vietata o impossibile per le misure del mezzo. 

Giovanni 
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 27/10/2021 alle: 10:01:05
In risposta al messaggio di chorus del 27/10/2021 alle 09:33:32

Grazie per aver ricordato questa sentenza, io non avevo il coraggio di farlo, altrimenti qualcuno potrebbe dire che sono un disco rotto. Ciononostante, per maggior chiarezza e per pura informazione, riporto un passo della
sentenza, tralasciando qualsiasi commento, se non che il tenore letterale è di una chiarezza disarmante, non occorre essere avvocati o fini giuristi per comprenderlo. Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di campeggio, il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura esso esistente
...
Esatto. Ma la Corte disse anche che questo non vale sulla strada, dove è codice della strada a precisare le condizioni perché la sosta non si risolva in campeggio. Condizioni che conosciamo bene e in cui non si parla di "dormire", "vivere", "soggiornare" o "riposare".
E non è necessario essere un fine giurista per leggere anche poche righe più sotto.
 
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 27/10/2021 alle: 10:07:02
In risposta al messaggio di Giovanni del 27/10/2021 alle 09:57:58

Mi pare che la discussione sia su questioni di lana caprina. I camper possono sostare dove non è specificatamente vietato e rispettando eventuali limitazioni previste, tipo disco orario, stalli, ecc. Sostando su aree pubbliche,
non è possibile occupare lo spazio oltre la sagoma del proprio mezzo, come riportato sulla Carta di Circolazione. In sosta regolare si può vivere all'interno, di giorno e di notte. I comuni possono emettere divieti di sosta ai camper per l'intero territorio comunale e, in questo caso, il divieto vale anche nelle aree private.  In conclusione, si può sostare e vivere all'interno del camper solo dove la sosta non è vietata o impossibile per le misure del mezzo.  Giovanni 
...
Scusami, ma sapere se posso o non posso aprire il tendalino e tirare fuori tavolo e sedie non è lana caprina.
In alcune aree lo puoi fare (Bolsena, Riotorto, Grottammare ecc.) in altre no (Pisa, Orvieto Scalo, Lucignano, Spello ecc.).
Il problema pratico è: come capire quello che puoi fare?
Chiedere? Non funziona molto bene, perché alcune aree non sono presidiate (Spello, Lucignano ecc.).
Leggere il regolamento? Non funziona molto bene, perché spesso non c'è (nelle aree attrezzate nel senso del cds non serve).
E allora?
ezio59
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Inserito il 27/10/2021 alle: 10:19:36
In risposta al messaggio di SergioRM del 27/10/2021 alle 09:27:13

Cioè invece di chiarire ti nascondi dietro lei non sa chi sono io? Ma per favore... La differenza tra noi due è che io documento quello che dico, tu no.
Non mi nascondo dietro nulla. Io so quello che dico, che poi è quello che hai scritto qui sopra: " Alla fine l'unico criterio concretamente praticabile è proprio il TULPS: nelle aree che sono strutture ricettive ti identificano, nelle aree che sono solo aree attrezzate nel senso del cds no."  Visto che dici di conoscere il TULPS saprai con certezza qual'è l'iter delle autorizzazioni di PS e quindi saprai che né io né tu siamo in grado di decidere quale struttura è soggetta al TULPS e quale no. E lascia perdere "lei non sa chi sono io" perchè non l'ho mai detto in vita mia ma sentito tante volte.
E questo è quello che ho scritto io nella pagina precedente:
Ti devo contraddire. Il TULPS si applica esclusivamente a quegli esercizi pubblici o strutture pubbliche che per iniziare l'attività e proseguirla hanno bisogno dell'autorizzazione di PS.
La discriminante non è se è presidiata o non presidiata e nemmeno se vengono richiesti i documenti, ma è: ha l'autorizzazione di PS o non ce l'ha. Ripeto, nel primo caso si applica il TULPS, nel secondo no. 

Quindi mettiti d'accordo perchè stai facendo confusione !
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"

Modificato da ezio59 il 27/10/2021 alle 10:36:13
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 27/10/2021 alle: 10:48:20
In risposta al messaggio di salito del 27/10/2021 alle 04:34:54

Inizi subito con la sola presentazione della SCIA i controlli/verifiche di conformità vengono svolti poi ad attività in corso .con richieste di adeguamento alle norme entro tot giorni e e/o anche chiusura dell' attività se difforme dalle norme . ( Questo per qualsiasi attività o quasi )
Infatti. Ad esempio, la legge regionale dell'Emilia Romagna n. 16 del 2004, come poi modificata anche dalla 4/2016, dice al primo comma dell'art. 16 che «L'avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta e nelle loro dipendenze, è intrapreso a seguito della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio».
D'altra parte, al terzo comma, lettera b, dell'art. 21 dice che il titolare o il gestore di strutture ricettive «dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza», e qui scatta l'art. 109 del TULPS.
E tra le strutture ricettive ci sono anche (art. 4, comma 9, lettera c) le «aree attrezzate di sosta temporanea».
[1]

--------------------
[1] Ennesima conferma che, se è utile distingue tra "aree attrezzate" (cds) e "aree di sosta" (leggi regionali), basarsi solo su come vengono chiamate non porta da nessuna parte...
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 27/10/2021 alle: 10:55:05
In risposta al messaggio di ezio59 del 27/10/2021 alle 10:19:36

Non mi nascondo dietro nulla. Io so quello che dico, che poi è quello che hai scritto qui sopra: Alla fine l'unico criterio concretamente praticabile è proprio il TULPS: nelle aree che sono strutture ricettive ti identificano,
nelle aree che sono solo aree attrezzate nel senso del cds no.  Visto che dici di conoscere il TULPS saprai con certezza qual'è l'iter delle autorizzazioni di PS e quindi saprai che né io né tu siamo in grado di decidere quale struttura è soggetta al TULPS e quale no. E lascia perdere lei non sa chi sono io perchè non l'ho mai detto in vita mia ma sentito tante volte. E questo è quello che ho scritto io nella pagina precedente: Ti devo contraddire. Il TULPS si applica esclusivamente a quegli esercizi pubblici o strutture pubbliche che per iniziare l'attività e proseguirla hanno bisogno dell'autorizzazione di PS. La discriminante non è se è presidiata o non presidiata e nemmeno se vengono richiesti i documenti, ma è: ha l'autorizzazione di PS o non ce l'ha. Ripeto, nel primo caso si applica il TULPS, nel secondo no.  Quindi mettiti d'accordo perchè stai facendo confusione !
...
«Quindi mettiti d'accordo perchè stai facendo confusione !»

Sei tu che stai alzando un'inutile cortina di nebbia.
Dici che alcune aree di sosta (strutture ricettive, non parcheggi) hanno l'autorizzazione di PS e altre no.
Bene: a me risulta che per avviare una struttura ricettiva basta la SCIA e ho appena fornito un riferimento.
Mi dici secondo quali norme alcune aree di sosta che siano strutture ricettive devono o non devono chiedere l'autorizzazione di PS?
Non mi dire l'art. 86 del TULPS perché per rispettare quello basta la richiesta al sindaco - e ti ho già dato il riferimento normativo.

Norme in vigore, esempi concreti please, non fuffa.
 
ezio59
ezio59
-
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Inserito il 27/10/2021 alle: 11:05:31
Uno dei tanti esempi. Però rileggiti cosa hai scritto dall'inizio. 
PER I GESTORI DI STRUTTURE RICETTIVE L’art. 109 del TULPS stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, debbano comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda o comunicazione, anche con mezzi informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero Interno. I gestori che non provvedevano alla comunicazione delle persone alloggiate erano soggetti all’applicazione di una sanzione penale. Il codice del turismo (dlgs 23 maggio 2011, n. 79) entrato in vigore il 21 giugno ha di fatto abrogato la legge 29 marzo 2001 n. 135. L’articolo 8 della legge 135/2001 nel riscrivere completamente l'art. 109 del Tulps non ha previsto per la sua violazione, una specifica sanzione, pertanto nell'ipotesi in cui si accerta tale infrazione, deve applicarsi l'art. 17 del T.U.L.P.S. norma che prevede, per chi violi tale disposizione di legge, l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad € 206,00. L'articolo 109 del TULPS negli ultimi anni ha subito più di una modifica infatti nel 1995, dopo che l’art. 4 del Dlgs 13 luglio 1994 n. 480 aveva previsto specificamente la sanzione penale dell’arresto o dell’ammenda, questa norma era stata depenalizzata dall’art. 7 del d.l. 97/1995, successivamente convertito nella legge 203/95, per poi ritornare ad essere censurato penalmente, con la sua completa riscrittura, avvenuta appunto ad opera dell’art. 8 della Legge 29 marzo 2011 n. 135. Questa ultima modifica, apportata senza previsione di una specifica sanzione, quindi operando il ritorno alla sanzione penale da quello amministrativo, è stata interpretata come una dimenticanza del legislatore rilevando che, per la violazione degli art. 86 e 108 del Tulps, (allorché venga accertato l'esercizio dell’attività senza licenza o senza la necessaria dichiarazione all’autorità di pubblica sicurezza od in spregio del divieto del Questore), è prevista la mera sanzione amministrativa mentre per un'infrazione, apparentemente meno importante, come potrebbe apparire quella della mancata presentazione all'autorità di Pubblica Sicurezza della comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, è prevista la più grave, sanzione penale. La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 262/2005 ha risolto la questione in modo incontrovertibile : dichiarando la manifesta infondatezza della questione di leggittimità costituzionale dell'art. 109 del Tulps in riferimento all'art. 3 della Costituzione ha espressamente stabilito che la sanzione applicabile in caso violazione dell'obbligo di comunicare all'autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive dal loro arrivo, è l'art. 17 del Tulps sicchè, la condotta contestata va punita con la pena alternativa dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda sino ad € 206,00. La stessa Corte è giunta a tale conclusione rilevando che la riscrittura dell'articolo 109 del Tulps è stata ispirata da una scelta oculata e non irragionevole posto che, le fattispecie messe a raffronto (artt. 86, 108 e 109) non sono omogenee, infatti il legislatore con l'art. 9 della L. 29 marzo 2001, n. 135 - (Riforma della legislazione nazionale del turismo) prevedendo che " L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773..", ha inteso regolamentare e tutelare l'espressione di una libera iniziativa economica mentre, prevedendo l’obbligo di comunicazione  delle generalità delle persone alloggiate imposto dall’art. 109, terzo comma, ha voluto tutelare in via generale quei compiti d’istituto individuati dall’art. 1 del tulps consentendo all’autorità di polizia la più rapida ed immediata conoscenza dei nominativi degli ospiti dell’albergo attività volta appunto a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. La comunicazione delle persone alloggiate (art. 109 del TULPS) L’art. 109 del TULPS stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti. Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevede per i gestori delle strutture ricettive l’obbligo di: - dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità; per gli stranieri è sufficiente il passaporto o altro documento considerato equivalente; - consegnare ai clienti alloggiati una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell’Interno, sottoscritta dal cliente e numerata progressivamente. Per nuclei familiari e gruppi guidati, è sufficiente la sottoscrizione di uno dei coniugi o del capogruppo. - comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda o comunicazione, anche con mezzi informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero Interno. Per meglio comportarsi, è opportuno sentire l’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in merito a tale comunicazione. Le strutture interessate sono quelle indicate nel comma 1 dell’art. 109, e precisamente: i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali. Sono esclusi i rifugi alpini, inclusi in apposito elenco istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma. Il Ministero dell’interno, con la Circolare del 29 luglio 2005 n. 557 (pubblicata G.U. del 30 agosto 2005 n. 201), al fine di garantire uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale è tornata sull’argomento puntualizzando sia le strutture interessate che le modalità di controllo. La Circolare precisa che l’obbligo sussiste anche per quelle strutture che esercitano saltuariamente il servizio di alloggio e prima colazione (bed breakfast), anche nel caso di disciplina regionale discordante. Prima di procedere ad eventuali verifiche, i Questori dovranno accertare il regime autorizzatorio in vigore nelle rispettive Regioni “al fine di modulare opportunamente le modalità del controllo” appropriate alla tipologia di esercizio ricettivo in questione. Secondo quanto stabilito dall’art. 16 del T.U.L.P.S., gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, infatti, “facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità”. Dunque, le verifiche in questione, in questo specifico caso, potranno essere attivate solo nel caso in cui l’attività ricettiva sia soggetta ad autorizzazione comunale di pubblica sicurezza, naturalmente sempre nell’assoluto rispetto delle attività private. Nel caso negativo, e, comunque, quando risulti impossibile distinguere fra luoghi riservati al privato domicilio e luoghi di esercizio dell’attività autorizzata, ovvero fra attività ricettiva ed altra fattispecie di alloggio, ”si procederà sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite, interessando, all’occorrenza, l’autorità competente a conoscere il fatto e ad irrogare la sanzione, in relazione alla norma eventualmente violata”.
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"

Modificato da ezio59 il 27/10/2021 alle 11:13:00
enzov1100
enzov1100
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Inserito il 27/10/2021 alle: 11:18:21

Senza voler sminuire il valore delle analisi che state facendo, molto complesse, il mio parere personale è che non se ne uscirà mai, visto che a quanto pare, persino la sentenza di Cassazione sembra essere stata superata da altre disposizioni, e che non pareva poi ne così certa, ne così corretta.
Da parte mia, mi scuso doverosamente con Ezio55 quando ho ingenuamente detto che i Tutori Dell'Ordine dovrebbero tornare a scuola insieme ai Legislatori, a me sembra ora evidente che l'intrico delle leggi è ormai fuor controllo, mettendomi nei panni dei Tutori della Legge, mi chiedo come possano riuscire a fare il loro lavoro correttamente, mi rendo conto anche che la sovrapposizioni di legge recenti con altre che lo sono molto meno, che anche per i Legislatori può diventare impossibile fare il loro lavoro nel modo corretto e di conseguenza mi scuso anche con loro.
I say what I think that is what I do. La pratica spesso supera la matematica.

Modificato da enzov1100 il 27/10/2021 alle 11:19:07
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Rispondi Abuso
Inserito il 27/10/2021 alle: 11:37:15
In risposta al messaggio di SergioRM del 27/10/2021 alle 10:01:05

Esatto. Ma la Corte disse anche che questo non vale sulla strada, dove è codice della strada a precisare le condizioni perché la sosta non si risolva in campeggio. Condizioni che conosciamo bene e in cui non si parla di dormire, vivere, soggiornare o riposare. E non è necessario essere un fine giurista per leggere anche poche righe più sotto.  
A me quello che interessa è che sia stata data la definizione del termine "campeggio".
La sentenza citata da The Devil ne richiama un'altra, la cui definizione di campeggio mi sembra ancora più chiara e inequivocabile.
Tuttavia tutto ruota attorno al divieto di campeggio. E il divieto di campeggio non si riferisce al camper (che è un veicolo e che in buona sostanza è protetto dall'art. 185 del cds), bensì all'equipaggio.
Per la Cassazione se l'equipaggio è all'interno del camper, lo sta adibendo a propria abitazione, vi siano o meno oggetti all'esterno, è sufficiente per configurare l'azione del campeggio.
22
Giovanni
Giovanni
rating

28/08/2003 13168
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Inserito il 27/10/2021 alle: 12:15:31
In risposta al messaggio di SergioRM del 27/10/2021 alle 10:07:02

Scusami, ma sapere se posso o non posso aprire il tendalino e tirare fuori tavolo e sedie non è lana caprina. In alcune aree lo puoi fare (Bolsena, Riotorto, Grottammare ecc.) in altre no (Pisa, Orvieto Scalo, Lucignano,
Spello ecc.). Il problema pratico è: come capire quello che puoi fare? Chiedere? Non funziona molto bene, perché alcune aree non sono presidiate (Spello, Lucignano ecc.). Leggere il regolamento? Non funziona molto bene, perché spesso non c'è (nelle aree attrezzate nel senso del cds non serve). E allora?
...

Hai scritto:
Scusami, ma sapere se posso o non posso aprire il tendalino e tirare fuori tavolo e sedie non è lana caprina.
In alcune aree lo puoi fare (Bolsena, Riotorto, Grottammare ecc.) in altre no (Pisa, Orvieto Scalo, Lucignano, Spello ecc.).
Il problema pratico è: come capire quello che puoi fare?


E' molto semplice: se si può fare campeggio (tendalino, finestre, scalino, zeppe, ecc.) c'è sempre scritto, altrimenti non si può fare. Se è un'area riservata ai camper con piazzole delimitate si può fare (salvo disposizione contraria, c'è anche questa situazione), se è un parcheggio anche se riservato ai camper, non si può fare. Ci vuole molto? Io non ho mai avuto problemi a capire se potevo o non potevo mettere una sedia fuori, in 25 anni di camper.

Giovanni
SergioRM
SergioRM
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Rispondi Abuso
Inserito il 27/10/2021 alle: 13:53:42
In risposta al messaggio di chorus del 27/10/2021 alle 11:37:15

A me quello che interessa è che sia stata data la definizione del termine campeggio. La sentenza citata da The Devil ne richiama un'altra, la cui definizione di campeggio mi sembra ancora più chiara e inequivocabile. Tuttavia
tutto ruota attorno al divieto di campeggio. E il divieto di campeggio non si riferisce al camper (che è un veicolo e che in buona sostanza è protetto dall'art. 185 del cds), bensì all'equipaggio. Per la Cassazione se l'equipaggio è all'interno del camper, lo sta adibendo a propria abitazione, vi siano o meno oggetti all'esterno, è sufficiente per configurare l'azione del campeggio.
...
Mi sono proprio stufato. Se ti rifiuti di leggere quello che la Corte dice circa le situazioni che diventano campeggio sulle strade è un problema tuo. Se non riesci a vedere che per la Corte "strada" e "non strada" sono materie del tutto diverse, nonostante lo dica chiaramente precisando che è assolutamente evidente, è un problema tuo.
 
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