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No ai limiti di sosta in zone turistiche

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ferroduro
ferroduro
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22/01/2008 1771
Rispondi Abuso
Inserito il 12/11/2020 alle: 11:05:15
unnamed(12).jpg
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il tuo migliore amico è come il tuo peggior nemico non ti molla mai
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cinquantuno
cinquantuno
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06/02/2010 4100
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Inserito il 12/11/2020 alle: 11:30:54
In risposta al messaggio di ferroduro del 12/11/2020 alle 11:05:15

il tuo migliore amico è come il tuo peggior nemico non ti molla mai
Qua forse si legge meglio. Interessante!

https://www.ilsole24ore.com/art...

Ciao
ezio59
ezio59
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Inserito il 12/11/2020 alle: 13:21:53
Sta girando questo articolo, ma come ho già scritto su altro post il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) si occupa delle Ordinanze della Pubblica Amministrazione e non fa giurisprudenza sul CdS.  Come scritto nell'articolo
Il problema riguardava due stalli di sosta su un totale di dieci (più altri 10 per motoveicoli). Uno spazio limitato adiacente una zona di forte richiamo turistico. Nei due stalli per autocaravan, il Comune aveva imposto una permanenza massima di tre ore; quindi, una rotazione obbligatoria che non si applicava agli otto stalli per autoveicoli e ai 10 per moto.
In questo caso ha solo detto che le poche ore di permesso di sosta o sono per tutti o per nessuno in quanto non si può discriminare un camper rispetto a una vettura. Quindi se il comune mette ad esempio 12 ore per tutti è in regola e chi non rispetta può essere sanzionato.
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
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salito
salito
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21/03/2009 28418
Rispondi Abuso
Inserito il 12/11/2020 alle: 16:13:47
Alla fine Dell articolo del "sole24ore"" c'è una frase, considerazione Dell articolista che mi preoccupa un po ...
""Il limite deve però essere uguale per tutti, cioè sia per le autovetture sia per gli autocaravan, come del resto accade anche per le spiagge libere, dove ogni sera occorre togliere gli ombrelloni """
non vorrei mai che qualcuno uno accolga valuti installi tale divieto ...se così fosse sarebbe una delle tante vittorie di Pirro del nota associazione...
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
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ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
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Inserito il 12/11/2020 alle: 17:21:02
mi sembra solo uno dei tanti casi in cui un piccolo comune emana un regolamento senza avere sufficienti competenze legali. 

E il titolo è sbagliato. 
Non è vero che la sentenza dice "no ai limiti per i camper". Dice solo che se un parcheggio è a rotazione deve esserlo per tutti, anche per le auto
 

Modificato da ledzep il 12/11/2020 alle 18:46:48
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 12/11/2020 alle: 22:22:22
  
Un altro articolo sulla vicenda, un po' piu' dettagliato, e' pubblicato sul giornale

TRENTINO

.

Tutti e tre gli articoli giornalistici qui citati risultano evidentemente basati sul

comunicato-stampa

diramato dall'Associazione ricorrente a fronte della

sentenza n. 62/2020

pronunciata dal TRGA di Trento.

Occorrerebbe far sapere ai legali dell'Associazione ricorrente ed ai giudici del predetto Tribunale che la "II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione" semplicemente NON ESISTE  [[[tra gli atti normativi della Repubblica italiana .
Ne vengono addirittura citati gli estremi (decreto prot. n.777 del 24 luglio 2006) ma ne viene omessa la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale... perche' non c'e'!
E senza pubblicazione sulla GU (a differenza della prima e finora unica) questa bozza di II Direttiva non dovrebbe avere alcuna rilevanza in sede giudiziaria. ]]] [1][2]

E' del tutto improprio richiamare la facolta' ministeriale di emanare direttive ai sensi dell'art. 35 CdS e poi utilizzare questo termine (intrinsecamente autorevole) per citare semplici lettere ministeriali spedite in risposta a quesiti ricevuti.

Ad esempio, l'asserita direttiva prot. n.31543 del 2 aprile 2007 e' una semplice lettera indirizzata dal MIT ad un unico destinatario [[[e non puo' avere alcun crisma di atto normativo in sede giudiziaria ]]] [3].

Da GoogleMaps la localita' in questione e' visibile, anche dal satellite, al link

https://bit.ly/3poaREU



Non contenti di avere:
- un'Area di Sosta realizzata da quattro anni nelle vicinanze del Passo;
- alcuni stalli riservati (il 20% del parcheggio) e maggiorati nelle dimensioni,
i camperisti hanno lamentato la disuguaglianza nella durata della sosta.

La lamentela e', in assoluto, giustificata ma quest'ultima disuguaglianza (sfavorevole) andava valutata, a mio avviso, tenendo presenti le due disuguaglianze a favore sopracitate.

Sono d'accordo con la conclusione di Ezio59 e prospetterei al Sindaco di Ville di Fiemme la seguente soluzione:
- uniformare le dimensioni degli stalli secondo le indicazioni del Regolamento al CdS;
- eliminare gli stalli di sosta riservati;
- stabilire un primo periodo (3 ore) di sosta gratuita per tutti gli autoveicoli ammessi al parcheggio;
- stabilire il pagamento per ogni successivo periodo di sosta di 3 ore, con ovvia maggiorazione del 50% per gli autocaravan che riescono a stare nello stallo di dimensioni uniformate.

I primi due alinea eliminerebbero ingiustificate disuguaglianze tra gli autoveicoli ammessi a circolare sulle strade.

Gli ultimi due alinea avrebbero totale giustificazione nel comma 4 dell'art. 6 CdS:
L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui all'art. 5 comma 3, [...] vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli.
  
Per un parcheggio di 10 posti basterebbe anche una sola telecamera visibile (ed una nascosta!) per determinare l'ora di arrivo dei veicoli (ed individuare eventuali vandali).
  
--------------------
postille:
[1] dele
[2] adde "in quanto non e' mai stato emanato."
[3] dele
Le cancellazioni derivano dal mio errato utilizzo dell'espressione "atto normativo".
Cfr.

https://forum.camperonline.it/x...


Modificato da TheDevil il 29/11/2020 alle 22:33:33
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 13/11/2020 alle: 02:47:18
In risposta al messaggio di TheDevil del 12/11/2020 alle 22:22:22

   Un altro articolo sulla vicenda, un po' piu' dettagliato, e' pubblicato sul giornale TRENTINO . Tutti e tre gli articoli giornalistici qui citati risultano evidentemente basati sul comunicato-stampa diramato dall'Associazione
ricorrente a fronte della sentenza n. 62/2020 pronunciata dal TRGA di Trento. Occorrerebbe far sapere ai legali dell'Associazione ricorrente ed ai giudici del predetto Tribunale che la II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione semplicemente NON ESISTE  [[[tra gli atti normativi della Repubblica italiana. Ne vengono addirittura citati gli estremi (decreto prot. n.777 del 24 luglio 2006) ma ne viene omessa la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale... perche' non c'e'! E senza pubblicazione sulla GU (a differenza della prima e finora unica) questa bozza di II Direttiva non dovrebbe avere alcuna rilevanza in sede giudiziaria.]]] [1][2] E' del tutto improprio richiamare la facolta' ministeriale di emanare direttive ai sensi dell'art. 35 CdS e poi utilizzare questo termine (intrinsecamente autorevole) per citare semplici lettere ministeriali spedite in risposta a quesiti ricevuti. Ad esempio, l'asserita direttiva prot. n.31543 del 2 aprile 2007 e' una semplice lettera indirizzata dal MIT ad un unico destinatario [[[e non puo' avere alcun crisma di atto normativo in sede giudiziaria]]] [3]. Da GoogleMaps la localita' in questione e' visibile, anche dal satellite, al link Non contenti di avere: - un'Area di Sosta realizzata da quattro anni nelle vicinanze del Passo; - alcuni stalli riservati (il 20% del parcheggio) e maggiorati nelle dimensioni, i camperisti hanno lamentato la disuguaglianza nella durata della sosta. La lamentela e', in assoluto, giustificata ma quest'ultima disuguaglianza (sfavorevole) andava valutata, a mio avviso, tenendo presenti le due disuguaglianze a favore sopracitate. Sono d'accordo con la conclusione di Ezio59 e prospetterei al Sindaco di Ville di Fiemme la seguente soluzione: - uniformare le dimensioni degli stalli secondo le indicazioni del Regolamento al CdS; - eliminare gli stalli di sosta riservati; - stabilire un primo periodo (3 ore) di sosta gratuita per tutti gli autoveicoli ammessi al parcheggio; - stabilire il pagamento per ogni successivo periodo di sosta di 3 ore, con ovvia maggiorazione del 50% per gli autocaravan che riescono a stare nello stallo di dimensioni uniformate. I primi due alinea eliminerebbero ingiustificate disuguaglianze tra gli autoveicoli ammessi a circolare sulle strade. Gli ultimi due alinea avrebbero totale giustificazione nel comma 4 dell'art. 6 CdS: L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui all'art. 5 comma 3, [...] vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli.    Per un parcheggio di 10 posti basterebbe anche una sola telecamera visibile (ed una nascosta!) per determinare l'ora di arrivo dei veicoli (ed individuare eventuali vandali).    postille: [1] dele [2] adde in quanto non e' mai stato emanato. [3] dele Le cancellazioni derivano dal mio errato utilizzo dell'espressione atto normativo. Cfr.
...
Guarda che nella sentenza si legge che il ricorrente (non il giudice!) non fa alcun riferimento a un valore normativo esterno di quella direttiva. Si limita a sottolineare che nel 2020 il MIT ha adottato un orientamento diverso da quello espresso più volte, attraverso vari atti, dal 2000 al 2018. Tutto qui.
Il giudice, nelle sue considerazioni, non fa alcun riferimento alla direttiva 777/2006 (peraltro pubblicata come "decreto ministeriale"

sul sito del MIT

!), ma ad altri atti.
Infine, neanche il comunicato stampa che linki fa riferimento a quella direttiva. Sintetizza invece i motivi del ricorso limitandosi ad affermare che i nuovi dirigenti del MIT "ponendosi in contrasto con l’attività svolta dai loro predecessori si sono rifiutati di trattare le istanze trasmesse dall'associazione".
Le norme sono rimaste le stesse, è cambiato l'orientamento del ministero.


Pensare di correggere il presunto (e inesistente) errore di un tribunale e di poter perfino indicare soluzioni migliori al sindaco di Ville di Fiemme mi sembra... un po' colorito.
Beato te che riesci a divertirti così di questi tempi...
ezio59
ezio59
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Inserito il 13/11/2020 alle: 10:58:52
Il fatto è che molti camperisti leggendo queste sentenze del TAR si convincono che si può contestare qualsiasi cosa  con aspettative molto alte riguardo alle violazioni amministrative del CdS, ma questo non è il caso. Tali violazioni prevedono i ricorsi nei modi e nei termini di legge, è giusto farle se si ritiene di avere ragione, ma il TAR nulla ci azzecca, come diceva Tonino.
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 13/11/2020 alle: 12:02:40
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/11/2020 alle 10:58:52

Il fatto è che molti camperisti leggendo queste sentenze del TAR si convincono che si può contestare qualsiasi cosa  con aspettative molto alte riguardo alle violazioni amministrative del CdS, ma questo non è il caso.
Tali violazioni prevedono i ricorsi nei modi e nei termini di legge, è giusto farle se si ritiene di avere ragione, ma il TAR nulla ci azzecca, come diceva Tonino.
...
Il TAR ci azzecca perché si trattava del rigetto di un

ricorso gerachico

, previsto dall'art. 37 del CdS, terzo comma. Ricordiamo che non si trattava di questioni "pesanti", come i divieti di sosta per autocaravan dopo l'attivazione di un'area attrezzata a pagamento, ma solo di una segnaletica che limitava a tre ore la sosta di autocaravan sui due stalli lasciati disponibili.
Inoltre, come nota ledzep, si è trattato di uno scivolone di un piccolo comune poco smaliziato. Da tempo altri comuni hanno trovato il modo di muoversi più liberamente senza andare incontro a ricorsi facili e scontati.

L'aspetto più interessante della vicenda mi sembra quello sottolineato nel

comunicato stampa

: come dice anche la sentenza, il terzo comma dell'art. 37 è stato abrogato dalla legge 120/2020, che ha convertito il decreto legge 76/2020 relativo alle semplificazioni.
La conseguenza, dice il comunicato, è che ora "il cittadino che si riterrà danneggiato da una segnaletica stradale (esempio: un divieto di sosta sotto casa, una sosta libera che diventa a pagamento, un divieto che impedisce la circolazione e sosta alle autocaravan, eccetera) dovrà trovare migliaia di euro per ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e/o presentare un ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica che solamente di contributo unificato richiede 650 euro ed essere entro i termini prescritti che decorrono dall’ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento sull’Albo Pretorio del Comunee non da quando il cittadino vede la segnaletica stradale".

La "semplificazione" consiste quindi nel rendere difficile e costosa l'azione anche contro piccoli comuni che fanno quello che non possono fare e contro un MIT che viola la disciplina del ricorso gerarchico dettata dall'art. 74 del Regolamento CdS (vedi sentenza).

Che poi personalmente possa anche arrivare a capire le esigenze di quel piccolo comune è un altro paio di maniche: esigenze legittime vanno tutelate in modo legittimo, altrimenti diventano comunque illegittime.
ezio59
ezio59
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Inserito il 13/11/2020 alle: 12:56:03
In risposta al messaggio di SergioRM del 13/11/2020 alle 12:02:40

Il TAR ci azzecca perché si trattava del rigetto di un ricorso gerachico, previsto dall'art. 37 del CdS, terzo comma. Ricordiamo che non si trattava di questioni pesanti, come i divieti di sosta per autocaravan dopo l'attivazione
di un'area attrezzata a pagamento, ma solo di una segnaletica che limitava a tre ore la sosta di autocaravan sui due stalli lasciati disponibili. Inoltre, come nota ledzep, si è trattato di uno scivolone di un piccolo comune poco smaliziato. Da tempo altri comuni hanno trovato il modo di muoversi più liberamente senza andare incontro a ricorsi facili e scontati. L'aspetto più interessante della vicenda mi sembra quello sottolineato nel comunicato stampa: come dice anche la sentenza, il terzo comma dell'art. 37 è stato abrogato dalla legge 120/2020, che ha convertito il decreto legge 76/2020 relativo alle semplificazioni. La conseguenza, dice il comunicato, è che ora il cittadino che si riterrà danneggiato da una segnaletica stradale (esempio: un divieto di sosta sotto casa, una sosta libera che diventa a pagamento, un divieto che impedisce la circolazione e sosta alle autocaravan, eccetera) dovrà trovare migliaia di euro per ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e/o presentare un ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica che solamente di contributo unificato richiede 650 euro ed essere entro i termini prescritti che decorrono dall’ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento sull’Albo Pretorio del Comunee non da quando il cittadino vede la segnaletica stradale. La semplificazione consiste quindi nel rendere difficile e costosa l'azione anche contro piccoli comuni che fanno quello che non possono fare e contro un MIT che viola la disciplina del ricorso gerarchico dettata dall'art. 74 del Regolamento CdS (vedi sentenza). Che poi personalmente possa anche arrivare a capire le esigenze di quel piccolo comune è un altro paio di maniche: esigenze legittime vanno tutelate in modo legittimo, altrimenti diventano comunque illegittime.
...
Quindi stai dicendo che i Giudici del TAR si occupano di violazioni amministrative al CdS ? A me non risulta.
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
SergioRM
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Inserito il 13/11/2020 alle: 13:04:09
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/11/2020 alle 12:56:03

Quindi stai dicendo che i Giudici del TAR si occupano di violazioni amministrative al CdS ? A me non risulta.
E non ti basta la sentenza? Il giudice mica ha detto di non essere competente.
D'altra parte, l'art. 37 terzo comma prevedeva il ricorso gerarchico solo per la segnaletica e la sentenza spiega perché il ricorso al TRGA poteva essere ammesso anche se "improprio".
ezio59
ezio59
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Inserito il 13/11/2020 alle: 13:14:15
In risposta al messaggio di SergioRM del 13/11/2020 alle 13:04:09

E non ti basta la sentenza? Il giudice mica ha detto di non essere competente. D'altra parte, l'art. 37 terzo comma prevedeva il ricorso gerarchico solo per la segnaletica e la sentenza spiega perché il ricorso al TRGA poteva essere ammesso anche se improprio.
Senza polemica, dimmi quali competenze hai per sostenere una cosa del genere. Il TAR si occupa solo ed esclusivamente di Pubblica Amministrazione, cioè di tutti quei provvedimenti che la Pubblica Amministrazione emana per svariati motivi, ai quali anche il singolo può fare ricorso. Quindi non di violazioni amministrative al CdS come ho già sostenuto sopra, ma di provvedimenti quali le ordinanze sindacali che riguardano anche il CdS.
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
SergioRM
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Inserito il 13/11/2020 alle: 15:28:16
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/11/2020 alle 13:14:15

Senza polemica, dimmi quali competenze hai per sostenere una cosa del genere. Il TAR si occupa solo ed esclusivamente di Pubblica Amministrazione, cioè di tutti quei provvedimenti che la Pubblica Amministrazione emana per
svariati motivi, ai quali anche il singolo può fare ricorso. Quindi non di violazioni amministrative al CdS come ho già sostenuto sopra, ma di provvedimenti quali le ordinanze sindacali che riguardano anche il CdS.
...
Ma non c'è proprio polemica da parte mia!
Da una parte non sostengo proprio nulla, perché era lo stesso terzo comma dell'art. 37 CdS a prevedere il ricorso gerarchico per la segnaletica. Il ricorso gerarchico improprio è uno dei quattro tipi di ricorso amministrativo, che sono: ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, ricorso di opposizione, il ricorso straordinario al presidente della repubblica (v.

qui

). E su questo mi pare non ci sia nulla da discutere.

Dall'altra dico solo che può essere utile leggere la sentenza per vedere i motivi che hanno spinto il TRGA ad accogliere il ricorso. Non li ripropongo qui perché sono articolati e richiamano la giurisprudenza amministrativa. Si fa prima a leggere la sentenza.

Ho però paura che ci sia uno strano equivoco vagante nell'aria.
Se vuoi dire che non si può ricorrere al TAR per una sanzione siamo d'accordo, ma qui si parlava di un ricorso contro un provvedimento, non contro la sanzione conseguente alla sua violazione.
In effetti, l'associazione ricorrente non si occupa di opposizioni a sanzioni, ma solo di ricorsi contro i provvedimenti.
Probabilmente ho letto troppo velocemente quello che volevi dire, e che ampliava l'argomento.

Modificato da SergioRM il 13/11/2020 alle 15:55:28
ezio59
ezio59
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Inserito il 13/11/2020 alle: 16:00:08
In risposta al messaggio di SergioRM del 13/11/2020 alle 15:28:16

Ma non c'è proprio polemica da parte mia! Da una parte non sostengo proprio nulla, perché era lo stesso terzo comma dell'art. 37 CdS a prevedere il ricorso gerarchico per la segnaletica. Il ricorso gerarchico improprio
è uno dei quattro tipi di ricorso amministrativo, che sono: ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, ricorso di opposizione, il ricorso straordinario al presidente della repubblica (v. qui). E su questo mi pare non ci sia nulla da discutere. Dall'altra dico solo che può essere utile leggere la sentenza per vedere i motivi che hanno spinto il TRGA ad accogliere il ricorso. Non li ripropongo qui perché sono articolati e richiamano la giurisprudenza amministrativa. Si fa prima a leggere la sentenza. Ho però paura che ci sia uno strano equivoco vagante nell'aria. Se vuoi dire che non si può ricorrere al TAR per una sanzione siamo d'accordo, ma qui si parlava di un ricorso contro un provvedimento, non contro la sanzione conseguente alla sua violazione. In effetti, l'associazione ricorrente non si occupa di opposizioni a sanzioni, ma solo di ricorsi contro i provvedimenti. Probabilmente ho letto troppo velocemente quello che volevi dire, e che ampliava l'argomento.
...
Ora ho capito il tuo punto di vista. Io ho divagato sul fatto che molti confondono le due cose unendole  in una unica soluzione che non esiste.
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"

Modificato da ezio59 il 13/11/2020 alle 16:00:55
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 13/11/2020 alle: 16:22:54
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/11/2020 alle 16:00:08

Ora ho capito il tuo punto di vista. Io ho divagato sul fatto che molti confondono le due cose unendole  in una unica soluzione che non esiste.
yes
In effetti era una divagazione (si fa per dire) più che comprensibile.
Il problema è stato per me che ritengo folle pensare di poter violare un provvedimento solo perché lo si ritiene illegittimo. Finché è in vigore va rispettato. La libertà di opinione non può arrivare a tanto.
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 13/11/2020 alle: 16:48:19
Non ho letto tutti i post e in particolare ka sentenza per cui non entro nel merito ma mi piacerebbe capire da dove nell'art 37 cds si ricavi la competenza del Tar...
SergioRM
SergioRM
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Rispondi Abuso
Inserito il 13/11/2020 alle: 17:17:22
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 13/11/2020 alle 16:48:19

Non ho letto tutti i post e in particolare ka sentenza per cui non entro nel merito ma mi piacerebbe capire da dove nell'art 37 cds si ricavi la competenza del Tar...
Il terzo comma dell'art. 37 prevedeva il ricorso gerarchico. Se un ricorso gerarchico non viene accolto, o se viene ignorato, si può ricorrere al TAR. Nel primo caso impugnando la decisione avversa, nel secondo semplicemente riproponendo il ricorso originario.
 
19
chorus
chorus
05/10/2006 12456
Rispondi Abuso
Inserito il 13/11/2020 alle: 17:31:45
In risposta al messaggio di SergioRM del 13/11/2020 alle 17:17:22

Il terzo comma dell'art. 37 prevedeva il ricorso gerarchico. Se un ricorso gerarchico non viene accolto, o se viene ignorato, si può ricorrere al TAR. Nel primo caso impugnando la decisione avversa, nel secondo semplicemente riproponendo il ricorso originario.  
e come la mettiamo con i termini per ricorrere?
Lo chiedo perché sono totalmente ignorante in questioni procedurali.
SergioRM
SergioRM
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Rispondi Abuso
Inserito il 13/11/2020 alle: 18:24:43
In risposta al messaggio di chorus del 13/11/2020 alle 17:31:45

e come la mettiamo con i termini per ricorrere? Lo chiedo perché sono totalmente ignorante in questioni procedurali.
Ormai il ricorso gerarchico non si può fare più, perché il terzo comma dell'art. 37 è stato abrogato dal "decreto semplificazioni".
Per altre strade... si vedrà.
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 13/11/2020 alle: 18:53:06
In risposta al messaggio di SergioRM del 13/11/2020 alle 17:17:22

Il terzo comma dell'art. 37 prevedeva il ricorso gerarchico. Se un ricorso gerarchico non viene accolto, o se viene ignorato, si può ricorrere al TAR. Nel primo caso impugnando la decisione avversa, nel secondo semplicemente riproponendo il ricorso originario.  
Ah...ecco...che avverso la decisione su un ricorso gerarchico si possa adire il TAR  va bene...avevo capito che l'art 37 cds prevedeva invece direttamente il ricorso al TAR..


 
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 13/11/2020 alle: 19:01:06
In risposta al messaggio di chorus del 13/11/2020 alle 17:31:45

e come la mettiamo con i termini per ricorrere? Lo chiedo perché sono totalmente ignorante in questioni procedurali.
Dipende...se devi ricorrere al Tar avverso l'ordinanza comunale i termini sono 60 giorni...
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