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No ai limiti di sosta in zone turistiche

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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 13/11/2020 alle: 22:22:22
PREMESSA
Ieri Ezio59 ha scritto:
... se il comune mette ad esempio 12 ore per tutti è in regola...
Ieri Leszep ha scritto:
... la sentenza dice [...] solo che se un parcheggio è a rotazione deve esserlo per tutti, anche per le auto.
Ieri ho scritto:
- uniformare le dimensioni degli stalli secondo le indicazioni del Regolamento al CdS;
- eliminare gli stalli di sosta riservati;
- stabilire un primo periodo (3 ore) di sosta gratuita per tutti gli autoveicoli ammessi al parcheggio;
- stabilire il pagamento per ogni successivo periodo di sosta di 3 ore...

______________________________________________________________________________________ 
  
Oggi, in relazione al mio citato intervento, SergioRM ha scritto:
Pensare di [...] di poter perfino indicare soluzioni migliori al sindaco di Ville di Fiemme mi sembra... un po' colorito.
  
==============================
  
Non ho affatto scritto che la mia soluzione sia "migliore".

Con i primi due alinea ho soltanto proposto di rivedere la segnaletica (verticale ed orizzontale) di quel parcheggio al fine di eliminare qualunque disparita' tra autoveicoli classificati nella stessa categoria M1.

Con gli altri due alinea ho aggiunto al concetto di utilizzo del parcheggio a rotazione per tutti, gia' evidenziato da Ezio59 e Lezdep, la facolta' di proseguimento oneroso della sosta dopo il termine previsto per la rotazione, sempre ovviamente per tutti gli autoveicoli.

Per chi rimane in sosta oltre il termine di tempo previsto per la rotazione, ritengo che sia preferibile pagare una tariffa piuttosto che una sanzione.
  
 
SergioRM
SergioRM
-
Rispondi Abuso
Inserito il 13/11/2020 alle: 23:21:21
In risposta al messaggio di TheDevil del 13/11/2020 alle 22:22:22

PREMESSA Ieri Ezio59 ha scritto: ... se il comune mette ad esempio 12 ore per tutti è in regola... Ieri Leszep ha scritto: ... la sentenza dice [...] solo che se un parcheggio è a rotazione deve esserlo per tutti, anche
per le auto. Ieri ho scritto: - uniformare le dimensioni degli stalli secondo le indicazioni del Regolamento al CdS; - eliminare gli stalli di sosta riservati; - stabilire un primo periodo (3 ore) di sosta gratuita per tutti gli autoveicoli ammessi al parcheggio; - stabilire il pagamento per ogni successivo periodo di sosta di 3 ore...      Oggi, in relazione al mio citato intervento, SergioRM ha scritto: Pensare di [...] di poter perfino indicare soluzioni migliori al sindaco di Ville di Fiemme mi sembra... un po' colorito.    ==============================    Non ho affatto scritto che la mia soluzione sia migliore. Con i primi due alinea ho soltanto proposto di rivedere la segnaletica (verticale ed orizzontale) di quel parcheggio al fine di eliminare qualunque disparita' tra autoveicoli classificati nella stessa categoria M1. Con gli altri due alinea ho aggiunto al concetto di utilizzo del parcheggio a rotazione per tutti, gia' evidenziato da Ezio59 e Lezdep, la facolta' di proseguimento oneroso della sosta dopo il termine previsto per la rotazione, sempre ovviamente per tutti gli autoveicoli. Per chi rimane in sosta oltre il termine di tempo previsto per la rotazione, ritengo che sia preferibile pagare una tariffa piuttosto che una sanzione.     
...
Se era solo un gioco, no problem. Trovo anzi che sia perfettamente adatto al periodo di restrizioni che stiamo vivendo: qualcosa ci dobbiamo inventare.
Se per caso, per puro caso, dicevi sul serio (ma spero di no), dovresti tenere presente le considerazioni di merito formulate dal giudice.
Il giudice richiama e fa propria (basandosi sulla giurisprudenza amministrativa) la nota prot. n. 381 del 28 gennaio 2011 del MIT, in cui si rappresentava che, per poter emettere "ordinanze motivate" (art. 5 cds), non bastano motivi generici e nemmeno la mera riproposizione di quanto già enunciato nel cds, ma occorrono "documenti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla base del provvedimento adottato". Il giudice afferma che la limitazione temporale della sosta non era "frutto di un'adeguata istruttoria" e non era "supportata da una specifica motivazione" e questo è uno dei motivi di accoglimento del ricorso.

Immaginare di prospettare al sindaco una qualsiasi proposta alternativa non accompagnata da un'adeguata istruttoria, da documenti o analisi tecniche, da specifiche motivazioni che vadano oltre quanto già c'è nel cds, ovvero una proposta frutto solo di un esercizio di fantasia, equivarrebbe a immaginare di proporre al sindaco di ripetere un errore appena censurato wink

Modificato da SergioRM il 13/11/2020 alle 23:55:16
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
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Inserito il 14/11/2020 alle: 00:00:00
  
SergioRM ha scritto:
... nella sentenza si legge che il ricorrente [...] si limita a sottolineare che nel 2020 il MIT ha adottato un orientamento diverso da quello espresso più volte, attraverso vari atti, dal 2000 al 2018. Tutto qui.
... il comunicato stampa [...] sintetizza invece i motivi del ricorso limitandosi ad affermare che i nuovi dirigenti del MIT "ponendosi in contrasto con l’attività svolta dai loro predecessori si sono rifiutati di trattare le istanze trasmesse
dall'associazione".
Le norme sono rimaste le stesse, è cambiato l'orientamento del ministero.

  
==============================
  

Semplicemente con la fine del 2019 l'

Ing. Sergio Dondolini

ha cessato di ricoprire il ruolo di Dirigente generale.
  
 
SergioRM
SergioRM
-
Rispondi Abuso
Inserito il 14/11/2020 alle: 00:53:25
In risposta al messaggio di TheDevil del 14/11/2020 alle 00:00:00

   SergioRM ha scritto: ... nella sentenza si legge che il ricorrente [...] si limita a sottolineare che nel 2020 il MIT ha adottato un orientamento diverso da quello espresso più volte, attraverso vari atti, dal 2000
al 2018. Tutto qui. ... il comunicato stampa [...] sintetizza invece i motivi del ricorso limitandosi ad affermare che i nuovi dirigenti del MIT ponendosi in contrasto con l’attività svolta dai loro predecessori si sono rifiutati di trattare le istanze trasmesse dall'associazione. Le norme sono rimaste le stesse, è cambiato l'orientamento del ministero.    ==============================    Semplicemente con la fine del 2019 l'Ing. Sergio Dondolini ha cessato di ricoprire il ruolo di Dirigente generale.     
...
Semplicemente mica tanto!
Che nelle istituzioni cambino le persone è normale, che si arrivi a contraddire quello che si era detto per anni è un po' meno normale. Tanto più quando si tratta di "direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade" (art. 5 cds). e "per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale" (art. 35 cds).
Il problema non è solo che il comune si era dimenticato del primo comma dell'art. 185 cds. Il giudice ha anche accettato gli argomenti con cui il ricorrente ha contestato l'eccesso di potere: il MIT aveva coerentemente e per anni impartito direttive che il comune ha ignorato. Il giudice riconosce l'"eccesso di potere per violazione di circolare".
L'aspetto paradossale è che anche il MIT è andato contro le sue stesse direttive. Quando a gennaio ha rigettato il ricorso gerarchico, è caduto infatti in una vistosa incoerenza. Il giudice gli contesta di aver respinto il ricorso gerarchico nonostante avesse recentemente (nota prot. n. 752 del 5 febbraio 2018) invitato un comune a revocare un provvedimento analogo a quello del comune di Ville di Fiemme.
Non si tratta semplicemente di un normale avvicendamento nel personale direttivo.

Modificato da SergioRM il 14/11/2020 alle 08:37:37
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ippocampo2009
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22/02/2009 7455
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Inserito il 14/11/2020 alle: 09:41:45
Purtroppo TheDevil ha ragione...in Italia più che l'applicazione delle norme si pratica la loro interpretazione. Ed è ovvio che cambiando i soggetti cambino pure dette interpretazioni. Cosa che si verifica in tutti i settori e comporta l'attuale caos. D'altra parte succede lo stesso in ambito giurisdizionale allorquando la stessa identica casistica porta a sentenze del tutto opposte magari a distanza di pochi mesi.
SergioRM
SergioRM
-
Rispondi Abuso
Inserito il 14/11/2020 alle: 13:40:45
Sì, certo, ma io temo che non sia solo questo.
Il diverso orientamento del MIT si manifesta in un periodo in cui è cambiato molto a livello politico. Se è vero quanto dice il comunicato stampa, è stata proprio la nuova dirigenza a chiedere l'abrogazione del terzo comma dell'art. 37 e, se c'è riuscita, non è coinvolto solo l'apparato burocratico.
Non era solo questione di organizzazione della circolazione stradale o simili: è stata una scelta politica.
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Panzer
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31/05/2005 14933
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Inserito il 14/11/2020 alle: 14:40:08
SERGIO HA RAGIONE.
senza salire in cattedra sa esprimere giudizi veritieri, non fantasie irreali...

mich panzer robin
Mick KoKorde World President
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 14/11/2020 alle: 23:43:44
In risposta al messaggio di SergioRM del 14/11/2020 alle 13:40:45

Sì, certo, ma io temo che non sia solo questo. Il diverso orientamento del MIT si manifesta in un periodo in cui è cambiato molto a livello politico. Se è vero quanto dice il comunicato stampa, è stata proprio la nuova
dirigenza a chiedere l'abrogazione del terzo comma dell'art. 37 e, se c'è riuscita, non è coinvolto solo l'apparato burocratico. Non era solo questione di organizzazione della circolazione stradale o simili: è stata una scelta politica.
...
Non credo sia andata come dici. Nel decreto legge licenziato dal governo l'abrogazione del comma 3 dell'art 37 cds non è presente. Solo in sede di conversione del citato decreto legge, su iniziativa dei senatori Di Girilamo, Santillo e Anastasi che hanno presentato un emendamento poi approvato in assemblea, è stata introdotta la suddetta abrogazione. Fosse stata perorata dalla dirigenza del MIT l'avrebbero fatta inserire direttamente nel decreto legge da parte del ministro dei trasporti, o, al massimo, dell'apposita commissione in sede di esame. 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2020 alle: 00:00:00
  
SergioRM ha scritto:
... come dice anche la sentenza, il terzo comma dell'art. 37 è stato abrogato dalla legge 120/2020, che ha convertito il decreto legge 76/2020 relativo alle semplificazioni.
La "semplificazione" consiste quindi nel rendere difficile e costosa l'azione anche contro piccoli comuni che fanno quello che non possono fare e contro un MIT che viola la disciplina del ricorso gerarchico dettata dall'art. 74 del Regolamento CdS (vedi sentenza).

  
==============================
  
Anche l'art. 74 del Regolamento CdS risulta abrogato, per cui non c'e' piu' motivo di agire "contro un MIT".
  
 
SergioRM
SergioRM
-
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Inserito il 15/11/2020 alle: 00:06:54
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 14/11/2020 alle 23:43:44

Non credo sia andata come dici. Nel decreto legge licenziato dal governo l'abrogazione del comma 3 dell'art 37 cds non è presente. Solo in sede di conversione del citato decreto legge, su iniziativa dei senatori Di Girilamo,
Santillo e Anastasi che hanno presentato un emendamento poi approvato in assemblea, è stata introdotta la suddetta abrogazione. Fosse stata perorata dalla dirigenza del MIT l'avrebbero fatta inserire direttamente nel decreto legge da parte del ministro dei trasporti, o, al massimo, dell'apposita commissione in sede di esame. 
...
Perdonami, non voglio insistere -- anche se mi pare evidente che una modifica delle procedure amministrative è comunque un atto politico -- perché come sia andata in realtà non lo sapremo mai. Avevo anche iniziato a guardare gli atti parlamentari, ma mi sono presto stufato perché esperienze passate (hai presente le discussioni sugli atti parlamentari della legge Fausti?) si erano dimostrate inconcludenti.

Mi limito a osservare che se "Di Girilamo" è Gabriella Di Girolamo, se "Santillo" è Agostino Santillo, se "Anastasi" è Cristiano Anastasi, nessuno dei tre appartiene allo stesso partito del ministro. E questo potrebbe forse spiegare perché la modifica non era presente nel decreto ma è apparsa solo in fase di conversione. Forse wink
SergioRM
SergioRM
-
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Inserito il 15/11/2020 alle: 00:42:07
In risposta al messaggio di TheDevil del 15/11/2020 alle 00:00:00

   SergioRM ha scritto: ... come dice anche la sentenza, il terzo comma dell'art. 37 è stato abrogato dalla legge 120/2020, che ha convertito il decreto legge 76/2020 relativo alle semplificazioni. La semplificazione consiste
quindi nel rendere difficile e costosa l'azione anche contro piccoli comuni che fanno quello che non possono fare e contro un MIT che viola la disciplina del ricorso gerarchico dettata dall'art. 74 del Regolamento CdS (vedi sentenza).    ==============================    Anche l'art. 74 del Regolamento CdS risulta abrogato, per cui non c'e' piu' motivo di agire contro un MIT.     
...
Tutto qui?
Mi ero lasciato trascinare dal disgusto e l'avevo sparata grossa: non è il MIT che decide dove vanno messi quali segnali, quindi il terzo comma dell'art. 37 non consentiva minimamente una "azione contro il MIT".
Visto che ti limiti a ricordare l'ovvia e consequenziale abrogazione dell'art. 74 del Regolamento, invece di sottolineare il mio errore grossolano, ti ringrazio.

Ero disgustato perché appesantire i meccanismi di tutela dei cittadini da comportamenti illegittimi della pubblica amministrazione e spacciare questo per "semplificazione" mi pare grave.
Abbiamo urgente bisogno di una vera semplificazione, perché gli arcinoti problemi di produttività del sistema Italia dipendono anche da procedure estremamente complicate e farraginose, da un'incredibile frammentazione delle competenze e delle responsabilità. Una vera semplificazione permetterebbe di aumentare sia gli investimenti che la produzione, cioè il PIL (unico modo serio di ridurre il debito pubblico). E invece si vivacchia, e molti risolvono eludendo o addirittura violando le norme.
E che si fa per "semplificare"? Si complica l'opposizione dei cittadini alle violazioni da parte della pubblica amministrazione!
Stiamo affondando piano piano...
7
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4000
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2020 alle: 10:04:30
In risposta al messaggio di SergioRM del 15/11/2020 alle 00:42:07

Tutto qui? Mi ero lasciato trascinare dal disgusto e l'avevo sparata grossa: non è il MIT che decide dove vanno messi quali segnali, quindi il terzo comma dell'art. 37 non consentiva minimamente una azione contro il MIT.
Visto che ti limiti a ricordare l'ovvia e consequenziale abrogazione dell'art. 74 del Regolamento, invece di sottolineare il mio errore grossolano, ti ringrazio. Ero disgustato perché appesantire i meccanismi di tutela dei cittadini da comportamenti illegittimi della pubblica amministrazione e spacciare questo per semplificazione mi pare grave. Abbiamo urgente bisogno di una vera semplificazione, perché gli arcinoti problemi di produttività del sistema Italia dipendono anche da procedure estremamente complicate e farraginose, da un'incredibile frammentazione delle competenze e delle responsabilità. Una vera semplificazione permetterebbe di aumentare sia gli investimenti che la produzione, cioè il PIL (unico modo serio di ridurre il debito pubblico). E invece si vivacchia, e molti risolvono eludendo o addirittura violando le norme. E che si fa per semplificare? Si complica l'opposizione dei cittadini alle violazioni da parte della pubblica amministrazione! Stiamo affondando piano piano...
...
semplificazione? snellimento burocrazia? spero di sbagliarmi ma se continuano a fare solo discorsi tutti quanti (o quasi) avverrà purtroppo volente o nolente quando saremo alla fame e stipendio garantito ciao peppina
nonno pat 49
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2020 alle: 11:11:11
  
SergioRM ha scritto:
In effetti l'associazione ricorrente non si occupa di opposizioni a sanzioni...
  
==============================
  

Qui

la stessa associazione ti smentisce.
  
 
SergioRM
SergioRM
-
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2020 alle: 11:50:04
In risposta al messaggio di TheDevil del 15/11/2020 alle 11:11:11

   SergioRM ha scritto: In effetti l'associazione ricorrente non si occupa di opposizioni a sanzioni...    ==============================    Qui la stessa associazione ti smentisce.     
Mi ero basato su quanto avevo letto

qui

:
Obiettivo dell'associazione "è la tutela dell’interesse generale degli utenti in autocaravan".
"Pertanto, sarà cura del
camperista provvedere a pagare la sanzione oppure presentare opposizione a sue spese."
"Per completezza d’informazione diamo conto
dell’esistenza di sanzioni che l’associazione qualifica come casi-pilota, erogando un gratuito pieno e integrale supporto legale al camperista sanzionato. Detta assistenza legale è erogata a insindacabile giudizio dell’associazione alla luce di particolari situazioni in atto in alcuni Comuni e/o per sperimentare nuove azioni tendenti a far accertare precise e concrete responsabilità a carico dell’ente e del sindaco e/o dirigente anti-camperista".
Ovvero, l'opposizione a sanzioni individuali è l'eccezione, non la regola.
Se poi qualcosa è cambiato, ne sono contento per i sanzionati smiley

Modificato da SergioRM il 15/11/2020 alle 11:50:50
ezio59
ezio59
-
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Inserito il 15/11/2020 alle: 12:42:14
A proposito di semplificazioni, ad un certo punto non sono più riuscito a seguirvi laugh
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
SergioRM
SergioRM
-
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2020 alle: 16:05:32
In risposta al messaggio di ezio59 del 15/11/2020 alle 12:42:14

A proposito di semplificazioni, ad un certo punto non sono più riuscito a seguirvi 
Hai ragione smiley Provo a riepilogare.

Sul Sole 24 Ore è apparsa una notiza col solito titolo fuorviante: "No ai limiti di sosta ai caravan [sic], anche in zone turistiche". Come se si potesse sostare ovunque.
In realtà il limite rimosso era solo di carattere temporale: in un parcheggio, per i soli due stalli occupabili da camper c'era il limite di tre ore come durata massima della sosta, limite che non c'era per altri autoveicoli. Tutto qui.
Ridimensionata la faccenda, gli aspetti più interessanti sono altri.
Si è giunti alla sentenza del TRGA di Trento perché contro l'ordinanza del sindaco di Varena (comune nel frattempo confluito in quello di Ville di Fiemme) del luglio 2018 era stato proposto un ricorso gerarchico, rigettato dal MIT nel gennaio 2020.

In primo luogo, la vicenda mostra che il MIT ha radicalmente cambiato orientamento rispetto al passato. Per tanti anni aveva emanato circolari e simili che ricordavano ai comuni la necessità di rispettare il CdS, dall'art. 5 (le ordinanze devono essere motivate) all'art. 185 (le autocaravan non possono essere discriminate in quanto tali). E invece, respingendo il ricorso, avallava un'ordinanza che andava in palese contrasto con le direttive impartite dallo stesso MIT negli anni precedenti, tanto che il TRGA ha contestato al comune, tra l'altro, l'eccesso di potere "per violazione di circolare". [1]
Questo mutato orientamento, variamente interpretabile, potrebbe avere per i camperisti effetti sgradevoli in futuro.

In secondo luogo, l'art. 49, comma 5-ter, lettera e) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, ha abrogato il terzo comma dell'art. 37 CdS, eliminando la
possibilità del ricorso gerarchico. Le conseguenze sono due:
a) i tempi per ricorrere si abbreviano, perché, escludendo i casi in cui c'è un atto notificato, il termine di 30 giorni per la presentazione di un ricorso gerarchico decorre da quando l’interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento (v.

qui

, §4), mentre per un ricorso al TAR il termine è di 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto;
b) aumentano anche i costi, perché tra contributo unificato e avvocati , non richiesti per il ricorso gerarchico, si arriva a migliaia di euro.

-----------------------------
[1] Sarebbe in teoria interessante disquisire di decreti ministeriali, decreti dirigenziali, circolari, direttive ecc., della loro validità esterna o interna, delle incertezze tuttora persistenti circa le modalità di pubblicazione ecc., ma temo che si allungherebbe un po' troppo il brodo.
 

Modificato da SergioRM il 15/11/2020 alle 16:14:27
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2020 alle: 22:22:22
  
Il giorno 12 scorso ho scritto:
Occorrerebbe far sapere ai legali dell'Associazione ricorrente ed ai giudici del predetto Tribunale che la "II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione" semplicemente NON ESISTE tra gli atti normativi della Repubblica italiana.
  
Il giorno successivo SergioRM ha scritto:
Guarda che nella sentenza si legge che il ricorrente (non il giudice!) non fa alcun riferimento a un valore normativo esterno di quella direttiva.
  
==============================
  
Hai ragione.

Nella sezione FATTO della sentenza il giudice-relatore si lìmita a trascrivere gli elementi salienti del ricorso.

In particolare, nel punto 3 di detta sezione il giudice-relatore trascrive i sette motivi per i quali l'Associazione ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Il secondo motivo addotto e' indicato nell'eccesso di potere per contraddittorieta', sul quale il ricorrente espone le seguenti considerazioni:
L’impugnato decreto ministeriale si pone in contrasto con molteplici provvedimenti adottati dallo stesso Ministero nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 5, 35, 37 e 45 del codice della strada e, in particolare, con:
A) il decreto prot. n. 777 del 24 luglio 2006
[ovvero 27 aprile, ndr] “II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”
;
B) la nota prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 sulla corretta applicazione del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan;
C) la nota prot. n. 381 del 28 gennaio 2011 sulla predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione;
D) la direttiva n. 6688 del 24 ottobre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione;
E) la nota prot. n. 752 del 5 febbraio 2018 con cui il Ministero ha invitato il Comune interessato a revocare un provvedimento analogo all’ordinanza n. 699 del 2018, ritenendolo
«discriminatorio nei confronti delle autocaravan che hanno la possibilità di sostare nell’area di parcheggio in esame solo per un periodo limitato (12 ore)».

Con il mio intervento sopraccitato ho inteso soltanto evidenziare che il provvedimento di cui alla lettera A non puo' considerarsi "adottato" in quanto non e' mai stato emanato, a differenza della Direttiva di cui al successivo punto D regolarmente pubblicata nella G.U. n. 301/2000 (cfr.

https://www.mit.gov.it/normativ...

).

Se, come scrivi, "il ricorrente non fa alcun riferimento a un valore normativo esterno di quella direttiva", non si comprende per quale motivo  si faccia citazione di un "provvedimento" (mai emanato) che non serve alla trattazione del ricorso.

Aggiungo un po' di storia sulla fantomatica "II Direttiva" di cui al punto A citato dal ricorrente.

Dopo l'emanazione dell'unica (finora) Direttiva ex art. 35 CdS come da link soprariportato, presso il Ministero dei Trasporti vengono raccolte ulteriori questioni in materia di segnaletica stradale per la cui soluzione viene valutata l'opportunita' di emanare un'altra Direttiva.

Nel frattempo l'Ing. Dondolini viene messo a capo della Direzione Generale della Motorizzazione.

Ad un certo momento, nel corso delle successive rifiniture nel testo del documento, viene inserito un ulteriore capitolo (il 7 di verosimile redazione extra-ministeriale) concernente la circolazione degli autocaravan e che "nulla ci azzecca" rispetto all'unico argomento che puo' caratterizzare la stesura della Direttiva e cioe' la segnaletica stradale, in conformita' alle indicazioni di cui all'art. 35 CdS.

Al 24 aprile del 2006 il testo finale di questa II Direttiva si trova sulla scrivania del Ministro Lunardi per la firma, ma non si ha certezza che la sottoscrizione ci sia stata.

Viene anche diramato un apposito comunicato-stampa sull'imminente emanazione del provvedimento tramite la pubblicazione in G.U.

Ma cade il Governo di cui fa parte il Ministro Lunardi e tutta la procedura di emanazione si ferma.

Ritengo che, nel corso del secondo semestre 2006, ci possa essere stata qualche "pressione" politica (anche sollecitata dall'esterno) per ottenere la pubblicazione della Direttiva.

Il 7 febbraio 2007 tre deputati (Peretti, Tassone, Volonte') presentano alla Camera un'interrogazione a risposta immediata nei confronti del Ministero dei Trasporti

per sapere quali siano le ragioni che hanno impedito a tutt'oggi la regolare pubblicazione della direttiva licenziata nel 2006.



Per conto del Ministro dei Trasporti il deputato Giulio Santagata risponde che:
il Ministero dei trasporti ha ritenuto di non procedere alla pubblicazione della direttiva recante disposizioni sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per la installazione e la manutenzione, elaborata dal precedente Governo, in considerazione dei profili di criticità emersi all'esito di una profonda riflessione sui contenuti.
Si impone, pertanto, una rilettura dell'intero provvedimento al fine di garantire una maggiore corrispondenza delle disposizioni recate con gli obiettivi di riordino della materia che il Ministero dei trasporti intende perseguire attraverso un nuovo impianto codicistico.


Gli ultimi due documenti di diretta provenienza parlamentare sanciscono il "de profundis" della fantomatica II Direttiva, impropriamente citata in prima linea nel ricorso che ha originato la sentenza qui discussa.
 
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p.s. Quanto sopra per cominciare a rispondere alla tua recente interrogazione: Tutto qui?  
In un successivo intervento mi riservo di approfondire i due rimanenti "provvedimenti" citati dal ricorrente ai punti B e C.
  
 
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 16/11/2020 alle: 22:22:22
  
Ai miei occhi di semplice "curioso", senza background di conoscenze giuridiche, il testo del ricorso (come riportato nella prima parte della sentenza) appare:
- ridondante in alcuni passaggi, dove si arriva a "spaccare il capello in quattro";
- esiguo in altri passaggi che - a mio avviso - dovrebbero risultare utilmente integrati, anche per facilitare il lavoro dei giudici.

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Ad esempio, dei sette motivi per i quali l'Associazione ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati, il primo concerne l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, addotto nei confronti del MIT:
Ai sensi dell'art. 74 del regolamento di esecuzione del codice della strada il ricorso gerarchico e' deciso dal Ministro dei Lavori pubblici (oggi Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), a seguito di un'apposita istruttoria a cura dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (oggi Direzione generale per la sicurezza stradale).
Dalla lettura dell'impugnato decreto n. 7 del 2020 non emerge pero' l'attivita' istruttoria svolta dal Ministero, fermo restando che la competente Direzione generale non ha disposto l'esecuzione di alcun sopralluogo da parte del competente Provveditorato.


Sono andato a rileggermi detto articolo 74 Reg, usualmente estraneo alle esigenze di un semplice "utente della strada" ed in vigore fino al 14 settembre scorso, ma non ho trovato alcuna disposizione per la quale si debba chiedere - nell'ambito dell'apposita istruttoria - l'esecuzione di un sopralluogo da parte del competente Provveditorato.

C'e' nel forum qualche utente, con cognizioni giuridiche piu' ampie delle mie, che mi voglia aiutare a trovare la predetta disposizione, la cui inosservanza ha determinato il difetto di istruttoria eccepito dal ricorrente?

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Il secondo motivo, gia' oggetto del mio precedente intervento, risulta rubricato come eccesso di potere per contraddittorieta', anch'esso addotto nei confronti del MIT:
L'impugnato decreto ministeriale si pone in contrasto con molteplici provvedimenti adottati dallo stesso Ministero nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 5, 35, 37 e 45 del codice della strada...

Visto l'estremo dettaglio in alcuni passaggi del ricorso, mi sarei aspettato l'elencazione delle piu' evidenti contraddizioni lamentate dal ricorrente tra il testo dell'impugnato decreto ed i "provvedimenti" ministeriali citati dallo stesso ricorrente.
  
Anche per agevolare i giudici nella verifica di quanto addotto dal ricorrente.
  
 
SergioRM
SergioRM
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Rispondi Abuso
Inserito il 16/11/2020 alle: 23:52:51
In risposta al messaggio di TheDevil del 16/11/2020 alle 22:22:22

   Ai miei occhi di semplice curioso, senza background di conoscenze giuridiche, il testo del ricorso (come riportato nella prima parte della sentenza) appare: - ridondante in alcuni passaggi, dove si arriva a spaccare
il capello in quattro; - esiguo in altri passaggi che - a mio avviso - dovrebbero risultare utilmente integrati, anche per facilitare il lavoro dei giudici. Ad esempio, dei sette motivi per i quali l'Associazione ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati, il primo concerne l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, addotto nei confronti del MIT: Ai sensi dell'art. 74 del regolamento di esecuzione del codice della strada il ricorso gerarchico e' deciso dal Ministro dei Lavori pubblici (oggi Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), a seguito di un'apposita istruttoria a cura dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (oggi Direzione generale per la sicurezza stradale). Dalla lettura dell'impugnato decreto n. 7 del 2020 non emerge pero' l'attivita' istruttoria svolta dal Ministero, fermo restando che la competente Direzione generale non ha disposto l'esecuzione di alcun sopralluogo da parte del competente Provveditorato. Sono andato a rileggermi detto articolo 74 Reg, usualmente estraneo alle esigenze di un semplice utente della strada ed in vigore fino al 14 settembre scorso, ma non ho trovato alcuna disposizione per la quale si debba chiedere - nell'ambito dell'apposita istruttoria - l'esecuzione di un sopralluogo da parte del competente Provveditorato. C'e' nel forum qualche utente, con cognizioni giuridiche piu' ampie delle mie, che mi voglia aiutare a trovare la predetta disposizione, la cui inosservanza ha determinato il difetto di istruttoria eccepito dal ricorrente? Il secondo motivo, gia' oggetto del mio precedente intervento, risulta rubricato come eccesso di potere per contraddittorieta', anch'esso addotto nei confronti del MIT: L'impugnato decreto ministeriale si pone in contrasto con molteplici provvedimenti adottati dallo stesso Ministero nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 5, 35, 37 e 45 del codice della strada... Visto l'estremo dettaglio in alcuni passaggi del ricorso, mi sarei aspettato l'elencazione delle piu' evidenti contraddizioni lamentate dal ricorrente tra il testo dell'impugnato decreto ed i provvedimenti ministeriali citati dallo stesso ricorrente.    Anche per agevolare i giudici nella verifica di quanto addotto dal ricorrente.     
...
Prima volevi insegnare ai giudici come fare i giudici (immaginando di correggere un errore che in realtà non avevano commesso), al sindaco come fare il sindaco (immaginando di proporgli una soluzione che però avrebbe ripetuto uno degli errori contestati dai giudici). Adesso vuoi insegnare agli avvocati come fare gli avvocati...

PS: La faccenda del sopralluogo. Sono tutt'altro che un avvocato, ma vengo da una famiglia di avvocati. Da loro mi viene chiaro il concetto che un avvocato le prova tutte e ha piena libertà di farlo. Spetta poi al giudice accettare o meno argomenti, prove, testimonianze ecc. Mio padre lo diceva in modo molto colorito: "in una causa per separazione vengono fuori pure le corna che non hai" wink
 
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 17/11/2020 alle: 23:55:55
   
Ieri ho scritto:
Ai miei occhi di semplice "curioso", senza background di conoscenze giuridiche, il testo del ricorso (come riportato nella prima parte della sentenza) appare:
- ridondante in alcuni passaggi, dove si arriva a "spaccare il capello in quattro";
- esiguo in altri passaggi che - a mio avviso - dovrebbero risultare utilmente integrati, anche per facilitare il lavoro dei giudici.

   
Ieri SergioRM ha scritto:
Sono tutt'altro che un avvocato, ma vengo da una famiglia di avvocati.
Da loro mi viene chiaro il concetto che un avvocato le prova tutte e ha piena libertà di farlo.
Spetta poi al giudice accettare o meno argomenti, prove, testimonianze ecc.

   
==============================
   
Ti ringrazio per la spiegazione sui motivi per i quali il testo del ricorso mi e' apparso di contenuto ridondante in alcune parti ed invece di contenuto esiguo in altre parti.

Prendo atto.

--------------------
p.s. Riguardo alla "voglia di insegnare" che mi attribuisci con la tua abituale attitudine a distribuire "coloriti" commenti nei confronti dei tuoi interlocutori, ho manifestato soltanto la curiosita' di apprendere, dal momento che non ho alcuna dimestichezza con la redazione dei ricorsi legali con le modalita' che mi hai adesso spiegato.
 

Modificato da TheDevil il 18/11/2020 alle 00:59:59
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