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TheDevil
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23/11/2006 4689
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Inserito il 18/11/2020 alle: 00:00:00
  
Dei sette motivi per i quali l'Associazione ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati, soltanto i primi due riguardano il MIT mentre i restanti cinque sono riferiti al Comune di Varena (adesso Ville di Fiemme), che ha emanato l'ordinanza sui parcheggi al Passo Lavaze'.

Nel terzo motivo il ricorrente, tra l'altro, scrive:
Del resto la questione relativa alle preclusioni adottate da vari Comuni nei confronti delle autocaravan e' stato oggetto di specifiche direttive ministeriali, impartite dal Ministero dei Trasporti con la nota prot. n. 31543 del 2 aprile 2007...

Nel quinto motivo il ricorrente, tra l'altro, scrive:
I provvedimenti di regolamentazione della circolazione devono essere adottati con ordinanze adeguatamente motivate, come ribadito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota prot. n. 381 del 28 gennaio 2011.

Nel sesto motivo, rubricato "Eccesso di potere per inosservanza di direttive ministeriali", il ricorrente scrive:
L'ordinanza n. 699 del 2018 e' stata adottata senza tener conto delle seguenti direttive ministeriali [...]:
A) direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici n. 6688 del 24 ottobre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione;
B) direttiva del Ministero dei Trasporti di cui alla nota prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 sulla corretta applicazione del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan;
C) direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla nota prot. n. 381 del 28 gennaio 2011 per la predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale.


Come gia' osservato in relazione al secondo motivo addotto nei confronti del MIT, anche in questo sesto motivo il ricorrente non specifica minimamente quali siano le inosservanze che intende lamentare.

Delle tre "direttive" asserite dal ricorrente soltanto quella al punto A e' effettivamente una

Direttiva

,
in quanto firmata dal Ministro pro-tempore e pubblicata in G.U. erga-omnes, come gia' specificato in un mio precedente intervento.

Sulla natura delle altre due "direttive" ogni lettore della discussione puo' maturare il proprio convincimento con la visione dei relativi frontespizi:

MT_31543.jpg


MIT_381.jpg
--------------------
Purtroppo il forum non accetta files PDF e la conversione da PDF a JPG ha diminuito la qualita' delle riproduzioni.
   

 
SergioRM
SergioRM
-
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Inserito il 18/11/2020 alle: 00:24:41
In risposta al messaggio di TheDevil del 17/11/2020 alle 23:55:55

    Ieri ho scritto: Ai miei occhi di semplice curioso, senza background di conoscenze giuridiche, il testo del ricorso (come riportato nella prima parte della sentenza) appare: - ridondante in alcuni passaggi, dove si
arriva a spaccare il capello in quattro; - esiguo in altri passaggi che - a mio avviso - dovrebbero risultare utilmente integrati, anche per facilitare il lavoro dei giudici.     Ieri SergioRM ha scritto: Sono tutt'altro che un avvocato, ma vengo da una famiglia di avvocati. Da loro mi viene chiaro il concetto che un avvocato le prova tutte e ha piena libertà di farlo. Spetta poi al giudice accettare o meno argomenti, prove, testimonianze ecc.     ==============================     Ti ringrazio per la spiegazione sui motivi per i quali il testo del ricorso mi e' apparso di contenuto ridondante in alcune parti ed invece di contenuto esiguo in altre parti. Prendo atto. p.s. Riguardo alla voglia di insegnare che mi attribuisci con la tua abituale attitudine a distribuire coloriti commenti nei confronti dei tuoi interlocutori, ho manifestato soltanto la curiosita' di apprendere, dal momento che non ho alcuna dimestichezza con la redazione dei ricorsi legali con le modalita' che mi hai adesso spiegato.  
...
Diciamo che mi sono spiegato male io wink
Un avvocato può fare (quasi tutto) quello che vuole pur di raggiungere il suo obiettivo. Ad esempio, entro certi limiti può anche ricorrere ad affermazioni che, in un altro contesto, costituirebbero reato di diffamazione. Lo può fare perché "nel corso di un procedimento giudiziario le parti, sovente, per screditare la tesi avversaria, utilizzano frasi e parole che, in diverso contesto, difficilmente sarebbero tollerate. Ma l’ordinamento ritiene ciò perfettamente fisiologico, atteso che si è in presenza di una contesa - aperta e radicale - tra soggetti aventi interessi contrastanti e che esprimono tesi contrapposte" (Cassazione, 28558/2018).
Quello che non può fare è proprio quello che hai capito tu. Quella sarebbe lite temeraria: agire o resistere pretestuosamente, e poi perdere perché tutti i motivi addotti sono palesemente infondati. L'obiettivo non è vincere (sarebbe praticamente impossibile) ma perdere tempo.
Situazione che ovviamente non si è verificata nel caso di cui stiamo parlando non solo perché l'obiettivo del ricorrente era chiaramente la rimozione del limite temporale nel parcheggio, ma anche perché il ricorso è stato effettivamente accolto: se anche c'era qualche forzatura - assolutamente consentita in una contesa aperta e radicale - nella sostanza i motivi era validi. Il giudice ripete per ben tre volte che "l'Associazione ricorrente coglie nel segno".

PS: Quanto al tuo sostenere che hai manifestato soltanto la curiosità di apprendere (!), quello che hai scritto è ancora lì. Non lo quoto, per lasciarti l'opzione di cancellarlo senza lasciarne traccia.

PS2: Vedo che mentre scrivevo hai cancellato e cambiato qualcosa, ma poi hai continuato sullo stesso tono, confermando ancora che ti muove tutt'altro che la "curiosità di apprendere". Problema tuo.

Modificato da SergioRM il 18/11/2020 alle 01:33:23
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23/11/2006 4689
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Inserito il 18/11/2020 alle: 02:02:02
  
SergioRM ha scritto:
Un avvocato può fare (quasi tutto) quello che vuole pur di raggiungere il suo obiettivo.
Quello che non può fare è proprio quello che hai capito tu.
Quanto al tuo sostenere che hai manifestato soltanto la curiosità di apprendere (!), quello che hai scritto è ancora lì. Non lo quoto, per lasciarti l'opzione di cancellarlo senza lasciarne traccia.

  
==============================
  
Ti ringrazio per la tua sollecita correzione.

Ho provveduto ad eliminare quella parte del mio intervento, originata dalla mia impropria interpretazione delle tue parole e dalla mia ignoranza giuridica.
  
La mia preparazione culturale e' essenzialmente scientifica, dal momento che ho solo una vecchia laurea in matematica.

Sono piu' abituato all'esigenza di dimostrazione dei teoremi piuttosto che alla semplice acquisizione di assiomi.

Quanto ai miei "sproloqui" ritieniti assolutamente libero di volermeli contestare anche dettagliatamente.

Anche da questi rilievi avro' la possibilita' di migliorare il livello delle mie cognizioni.
 
 
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 18/11/2020 alle: 11:46:19
In risposta al messaggio di TheDevil del 18/11/2020 alle 02:02:02

   SergioRM ha scritto: Un avvocato può fare (quasi tutto) quello che vuole pur di raggiungere il suo obiettivo. Quello che non può fare è proprio quello che hai capito tu. Quanto al tuo sostenere che hai manifestato
soltanto la curiosità di apprendere (!), quello che hai scritto è ancora lì. Non lo quoto, per lasciarti l'opzione di cancellarlo senza lasciarne traccia.    ==============================    Ti ringrazio per la tua sollecita correzione. Ho provveduto ad eliminare quella parte del mio intervento, originata dalla mia impropria interpretazione delle tue parole e dalla mia ignoranza giuridica.    La mia preparazione culturale e' essenzialmente scientifica, dal momento che ho solo una vecchia laurea in matematica. Sono piu' abituato all'esigenza di dimostrazione dei teoremi piuttosto che alla semplice acquisizione di assiomi. Quanto ai miei sproloqui ritieniti assolutamente libero di volermeli contestare anche dettagliatamente. Anche da questi rilievi avro' la possibilita' di migliorare il livello delle mie cognizioni.    
...
"Quanto ai miei "sproloqui" ritieniti assolutamente libero di volermeli contestare anche dettagliatamente".

A che pro? Prima ancora che basati sul nulla, mi sembrano assolutamente inutili. E anche un po' dannosi perché oscurano quanto possiamo trarre dalla vicenda proposta da ferroduro, e che avevo provato a sintetizzare nel mio messaggio del 15/11/2020, ore 16:05:32.
Se sbaglio, se altri mostreranno qualche interesse, allora potrà forse valere la pena tornare su qualche argomento.
 
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ezio59
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Inserito il 18/11/2020 alle: 14:00:55
Visto che avete tirato in ballo quello che possono fare gli avvocati, in OT vi racconto questa. Durante una mia ispezione come NAS in un noto albergo di Madonna di Campiglio a 5 stelle ho trovato un grosso quantitativo di prodotti in scatola scaduti e in parte con confezioni bombate, quindi pericolose per la salute, che il titolare ha giustificato in qualche maniera, ma che usava regolarmente in cucina dove sono stati trovati i vuoti. Denunciato penalmente, dopo poco tempo ci siamo trovati in tribunale. Quando sono stato sentito come teste, al Gìudice ho dettagliato tutto l'intervento e successivamente ho risposto all'avvocato, la cui unica difesa è stata quella di screditare gli operatori e l'Arma. In particolare, aveva esordito " bisogna credere di più ad un onesto e professionale albergatore, che non ai carabinieri ecc. ecc." Finito il dibattito, il Giudice si è ritirato e quando è ritornato, non solo ha condannato l'albergatore con una condanna esemplare, ma ha ordinato che il fatto venisse pubblicato su tutti i principali organi di stampa, causando così un bel danno di immagine.
Questo era uno di quegli avvocati che pensano di dire tutto quello che vogliono, ma di fatto fanno solo danni.
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 20/11/2020 alle: 22:22:22
In risposta al messaggio di SergioRM del 18/11/2020 alle 11:46:19

Quanto ai miei sproloqui ritieniti assolutamente libero di volermeli contestare anche dettagliatamente. A che pro? Prima ancora che basati sul nulla, mi sembrano assolutamente inutili. E anche un po' dannosi perché oscurano
quanto possiamo trarre dalla vicenda proposta da ferroduro, e che avevo provato a sintetizzare nel mio messaggio del 15/11/2020, ore 16:05:32. Se sbaglio, se altri mostreranno qualche interesse, allora potrà forse valere la pena tornare su qualche argomento.  
...
  
Sostieni che i miei interventi nella discussione siano "basati sul nulla" [1], "assolutamente inutili" [2], "un po' dannosi" [3].

[1] Come ogni altro lettore puo' agevolmente verificare, i miei interventi sono basati su stralci della sentenza e su trascrizioni di documenti parlamentari (integrati con mie brevi considerazioni), a parte l'iniziale "fantasia" di una nuova ordinanza per la regolamentazione di uno dei parcheggi al Passo Lavaze'.
Resta invece ancora da appurare su quali "fonti di diritto" risulti basata la sentenza.

[2] Confido che almeno qualche lettore abbia trovato ùtili le informazioni documentate che ho finora fornito nel forum e che mi riprometto di integrare prossimamente.
 
[3] Come Salito ha gia' evidenziato all'inizio della discussione, anch'io ritengo che - tra breve - l'Associazione ricorrente avra' ben poco da gioire per l'esito positivo del ricorso.
Ho la vaga sensazione che il MIT si sia "legato al dito" il dispositivo di questa sentenza e che ci possa essere una prossima conferma scritta che "la direzione del vento e' cambiata", a parte la gia' acquisita abrogazione del terzo comma nell'art. 37 CdS.
Al riguardo mi riservo di ampliare, in calce alla discussione, le mie previsioni (se non saro' anticipato dall'intervento del MIT nel frattempo).
Non e' infine da escludere che la sentenza possa essere appellata davanti al Consiglio di Stato (essendoci di mezzo l'Avvocatura dello Stato nella soccombenza).

Il tuo intervento del giorno 15 scorso mi e' parso un'ulteriore riesposizione del

comunicato-stampa

diramato dall'Associazione, alla stregua degli articoli giornalistici citati all'inizio della discussione.

Da parte mia preferisco lèggere la sentenza direttamente e non attraverso il primo filtro del comunicato-stampa e l'eventuale secondo filtro degli articoli giornalistici.
  
 
SergioRM
SergioRM
-
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Inserito il 21/11/2020 alle: 21:37:20
In risposta al messaggio di TheDevil del 20/11/2020 alle 22:22:22

   Sostieni che i miei interventi nella discussione siano basati sul nulla [1], assolutamente inutili [2], un po' dannosi [3]. [1] Come ogni altro lettore puo' agevolmente verificare, i miei interventi sono basati su stralci
della sentenza e su trascrizioni di documenti parlamentari (integrati con mie brevi considerazioni), a parte l'iniziale fantasia di una nuova ordinanza per la regolamentazione di uno dei parcheggi al Passo Lavaze'. Resta invece ancora da appurare su quali fonti di diritto risulti basata la sentenza. [2] Confido che almeno qualche lettore abbia trovato ùtili le informazioni documentate che ho finora fornito nel forum e che mi riprometto di integrare prossimamente.   [3] Come Salito ha gia' evidenziato all'inizio della discussione, anch'io ritengo che - tra breve - l'Associazione ricorrente avra' ben poco da gioire per l'esito positivo del ricorso. Ho la vaga sensazione che il MIT si sia legato al dito il dispositivo di questa sentenza e che ci possa essere una prossima conferma scritta che la direzione del vento e' cambiata, a parte la gia' acquisita abrogazione del terzo comma nell'art. 37 CdS. Al riguardo mi riservo di ampliare, in calce alla discussione, le mie previsioni (se non saro' anticipato dall'intervento del MIT nel frattempo). Non e' infine da escludere che la sentenza possa essere appellata davanti al Consiglio di Stato (essendoci di mezzo l'Avvocatura dello Stato nella soccombenza). Il tuo intervento del giorno 15 scorso mi e' parso un'ulteriore riesposizione del comunicato-stampa diramato dall'Associazione, alla stregua degli articoli giornalistici citati all'inizio della discussione. Da parte mia preferisco lèggere la sentenza direttamente e non attraverso il primo filtro del comunicato-stampa e l'eventuale secondo filtro degli articoli giornalistici.     
...
«Confido che almeno qualche lettore abbia trovato utili le informazioni documentate che ho finora fornito nel forum e che mi riprometto di integrare prossimamente.»

Ho paura che se ti lascio da solo poi potresti pentirti di quello che prometti di scrivere. Provo ad aiutarti facendoti un po' di domande, se ti va.

«l'asserita direttiva prot. n.31543 del 2 aprile 2007 e' una semplice lettera indirizzata dal MIT ad un unico destinatario e non puo' avere alcun crisma di atto normativo in sede giudiziaria»

1) Cosa intendi per "sede giudiziaria"? (questa è facile, solo per chiarire)
2) Cosa intendi per "atto normativo"?

«E' del tutto improprio richiamare la facolta' ministeriale di emanare direttive ai sensi dell'art. 35 CdS e poi utilizzare questo termine (intrinsecamente autorevole) per citare semplici lettere ministeriali spedite in risposta a quesiti ricevuti.»

3) Vedi una qualche differenza tra il tuo "emanare direttive" e l'"impartire direttive" dell'art. 35?
4) Che definizione dai di "direttiva"? Se preferisci: esiste una definizione di "direttiva" nell'ordinamento giuridico italiano?

«Delle tre "direttive" asserite dal ricorrente soltanto quella al punto A e' effettivamente una Direttiva, in quanto firmata dal Ministro pro-tempore e pubblicata in G.U. erga-omnes»

5) Secondo te esistono solo direttive erga omnes?
6) Secondo te la pubblicazione in G.U. è l'unica forma di pubblicazione prevista dalla legge?
7) Quale legge prevede che tutte le direttive (ammesso che siano definite da qualche parte, v. domanda 4) siano pubblicate sulla G.U.?
 
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 21/11/2020 alle: 22:22:22
  
Il giorno 13 scorso SergioRM ha scritto:
Il giudice, nelle sue considerazioni, non fa alcun riferimento alla direttiva 777/2006 (peraltro pubblicata come "decreto ministeriale" sul sito del MIT), ma ad altri atti.
... dico solo che può essere utile leggere la sentenza per vedere i motivi che hanno spinto il TRGA ad accogliere il ricorso.

  
==============================
   
Anche qui mi tocca darti ragione.

Effettivamente il giudice-relatore non fa alcun riferimento alla BOZZA di II Direttiva, pur enunciata in esordio del ricorso senza alcuno scopo, ma "ad altri atti".

Colgo, quindi, il tuo suggerimento di andare a lèggere direttamente la sentenza per individuare quali siano le "fonti di diritto" sulle quali e' stato motivato l'accoglimento del ricorso.

Al punto 3 della sezione DIRITTO, il giudice-relatore scrive:
Cio' posto, coglie senz'altro nel segno l'Associazione ricorrente quando lamenta, con i primi due motivi, che la laconica motivazione dell'impugnato decreto induce a ritenere che il Ministero non abbia adeguatamente valutato le censure esposte nel ricorso gerarchico e, in particolare, quelle incentrate [...] sulla violazione delle direttive ministeriali impartite con le note prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 e prot. n. 381 del 28 gennaio 2011
[...omissis...]
... alla luce di quanto precede - e considerato che ai sensi dell'art. 5 comma 1, del codice della strada il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "puo' impartire le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade" (potere ribadito dall'art. 35 del medesimo codice, secondo il quale il Ministro puo' "impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade") - ritiene innanzi tutto il Collegio che non possa dubitarsi del potere di indirizzo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invocato dall'Associazione ricorrente [...omissis...]

Come documentato nel precedente intervento, le due lettere citate come "note" dal giudice-relatore risultano spedite dal Ministero all'indirizzo dell'Associazione ricorrente e non risultano riportate in alcun sito online istituzionalmente dedicato alla raccolta della "normativa" vigente, per quante ricerche abbia fatto.

Risulta anzi difficile anche il reperimento del testo integrale.

A mio avviso, ossia secondo i miei lìmiti di conoscenza della lingua italiana:
una cosa sono le "direttive" (ovvero comandi, ordini, etc.) che possono essere espresse anche cumulativamente in una nota, lettera, missiva, etc indirizzata ai soggetti tenuti all'osservanza del relativo contenuto;
un'altra cosa sono le "direttive" (intese come plurale di Direttiva) che il MIT puo' emanare ai sensi di diversi articoli del CdS.

In questo secondo caso il termine Direttiva caratterizza, a partire dal titolo, un atto con valore vincolante nei confronti dei suoi destinatari designati [1] (dove si possono trovare disposizioni, interpretazioni autentiche, chiarimenti, etc).

A mio avviso, sempre secondo i miei lìmiti sopracitati, ritengo che il giudice possa aver fatto confusione tra "direttive" impartite con lettera a singoli/plurimi destinatari e Direttive emanate attraverso la pubblicazione in G.U. (al momento

una soltanto

per quanto a mia conoscenza).

Saro' ben grato a chiunque voglia aiutarmi a migliorare il mio livello di conoscenza della lingua italiana.

Nell'ultimo periodo del citato punto 3 il giudice-relatore scrive:
Pertanto [...] il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - in linea con le richiamate direttive ministeriali e con le precedenti decisioni adottate dal proprio dicastero - avrebbe senz'altro dovuto disporre l'annullamento della predetta ordinanza sindacale.

In altri termini il giudice sostiene che, dal momento che ha sbagliato in passato, il Ministero deve adesso perpetuare lo sbaglio in quanto non gli e' consentito cambiare idea!

E' la stessa situazione della BOZZA di II Direttiva: per un Ministro era praticamente pronta all'emanazione e per il successivo Ministro la pubblicazione e' stata interrotta in quanto il testo ha presentato profili di criticita' emersi all'esito di una profonda riflessione sui contenuti.

Infine nel successivo punto 5 della stessa sezione DIRITTO, il giudice-relatore scrive:
Le considerazioni sin qui svolte valgono evidentemente anche a dimostrare la fondatezza delle censure (dedotte con gli ultimi tre motivi di ricorso), con le quali la ricorrente lamenta altresi' che l'impugnata ordinanza sindacale [...] contrasta con le direttive ministeriali impartite con le note prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 e prot. n. 381 del 28 gennaio 2011.

Cioe', secondo le parole del giudice-relatore, l'Associazione ricorrente lamenta che l'impugnata ordinanza sindacale contrasta con le "direttive" contenute nelle lettere che l'Ing. Dondolini ha spedito all'indirizzo della stessa Associazione!
  
In un prossimo intervento un po' di storia sul primo degli "altri atti" sui quali il giudice-relatore ha basato la pronuncia della sentenza.

--------------------
[1] post-scriptum di correzione da "atto avente forza di legge"
a "atto con valore vincolante nei confronti dei suoi destinatari designati"
a causa dello stesso errore che ho evidenziato in 

https://forum.camperonline.it/x...


Modificato da TheDevil il 30/11/2020 alle 22:33:33
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 21/11/2020 alle: 22:47:07
In risposta al messaggio di TheDevil del 21/11/2020 alle 22:22:22

   Il giorno 13 scorso SergioRM ha scritto: Il giudice, nelle sue considerazioni, non fa alcun riferimento alla direttiva 777/2006 (peraltro pubblicata come decreto ministeriale sul sito del MIT), ma ad altri atti. ...
dico solo che può essere utile leggere la sentenza per vedere i motivi che hanno spinto il TRGA ad accogliere il ricorso.    ==============================     Anche qui mi tocca darti ragione. Effettivamente il giudice-relatore non fa alcun riferimento alla BOZZA di II Direttiva, pur enunciata in esordio del ricorso senza alcuno scopo, ma ad altri atti. Colgo, quindi, il tuo suggerimento di andare a lèggere direttamente la sentenza per individuare quali siano le fonti di diritto sulle quali e' stato motivato l'accoglimento del ricorso. Al punto 3 della sezione DIRITTO, il giudice-relatore scrive: Cio' posto, coglie senz'altro nel segno l'Associazione ricorrente quando lamenta, con i primi due motivi, che la laconica motivazione dell'impugnato decreto induce a ritenere che il Ministero non abbia adeguatamente valutato le censure esposte nel ricorso gerarchico e, in particolare, quelle incentrate [...] sulla violazione delle direttive ministeriali impartite con le note prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 e prot. n. 381 del 28 gennaio 2011 [...omissis...] ... alla luce di quanto precede - e considerato che ai sensi dell'art. 5 comma 1, del codice della strada il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti puo' impartire le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade (potere ribadito dall'art. 35 del medesimo codice, secondo il quale il Ministro puo' impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade) - ritiene innanzi tutto il Collegio che non possa dubitarsi del potere di indirizzo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invocato dall'Associazione ricorrente [...omissis...] Come documentato nel precedente intervento, le due lettere citate come note dal giudice-relatore risultano spedite dal Ministero all'indirizzo dell'Associazione ricorrente e non risultano riportate in alcun sito online istituzionalmente dedicato alla raccolta della normativa vigente, per quante ricerche abbia fatto. Risulta anzi difficile anche il reperimento del testo integrale. A mio avviso, ossia secondo i miei lìmiti di conoscenza della lingua italiana: una cosa sono le direttive (ovvero comandi, ordini, etc.) che possono essere espresse anche cumulativamente in una nota, lettera, missiva, etc indirizzata ai soggetti tenuti all'osservanza del relativo contenuto; un'altra cosa sono le direttive (intese come plurale di Direttiva) che il MIT puo' emanare ai sensi di diversi articoli del CdS. In questo secondo caso il termine Direttiva caratterizza, a partire dal titolo, un atto con valore vincolante nei confronti dei suoi destinatari designati [1] (dove si possono trovare disposizioni, interpretazioni autentiche, chiarimenti, etc). A mio avviso, sempre secondo i miei lìmiti sopracitati, ritengo che il giudice possa aver fatto confusione tra direttive impartite con lettera a singoli/plurimi destinatari e Direttive emanate attraverso la pubblicazione in G.U. (al momento una soltanto per quanto a mia conoscenza). Saro' ben grato a chiunque voglia aiutarmi a migliorare il mio livello di conoscenza della lingua italiana. Nell'ultimo periodo del citato punto 3 il giudice-relatore scrive: Pertanto [...] il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - in linea con le richiamate direttive ministeriali e con le precedenti decisioni adottate dal proprio dicastero - avrebbe senz'altro dovuto disporre l'annullamento della predetta ordinanza sindacale. In altri termini il giudice sostiene che, dal momento che ha sbagliato in passato, il Ministero deve adesso perpetuare lo sbaglio in quanto non gli e' consentito cambiare idea! E' la stessa situazione della BOZZA di II Direttiva: per un Ministro era praticamente pronta all'emanazione e per il successivo Ministro la pubblicazione e' stata interrotta in quanto il testo ha presentato profili di criticita' emersi all'esito di una profonda riflessione sui contenuti. Infine nel successivo punto 5 della stessa sezione DIRITTO, il giudice-relatore scrive: Le considerazioni sin qui svolte valgono evidentemente anche a dimostrare la fondatezza delle censure (dedotte con gli ultimi tre motivi di ricorso), con le quali la ricorrente lamenta altresi' che l'impugnata ordinanza sindacale [...] contrasta con le direttive ministeriali impartite con le note prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 e prot. n. 381 del 28 gennaio 2011. Cioe', secondo le parole del giudice-relatore, l'Associazione ricorrente lamenta che l'impugnata ordinanza sindacale contrasta con le direttive contenute nelle lettere che l'Ing. Dondolini ha spedito all'indirizzo della stessa Associazione!    In un prossimo intervento un po' di storia sul primo degli altri atti sui quali il giudice-relatore ha basato la pronuncia della sentenza. [1] post-scriptum di correzione da atto avente forza di legge a atto con valore vincolante nei confronti dei suoi destinatari designati a causa dello stesso errore che ho evidenziato in 
...
«A mio avviso, sempre secondo i miei lìmiti sopracitati, ritengo che il giudice possa aver fatto confusione tra "direttive" impartite con lettera a singoli/plurimi destinatari e Direttive emanate attraverso la pubblicazione in G.U. (al momento

una soltanto

per quanto a mia conoscenza).
»

Sottovoce, l'art. 35 CdS comincia così: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale» ecc. quindi chi ha fatto confusione non è il giudice.

Per quanto riguarda il resto, un consiglio: prima di continuare dai un'occhiata alle domande che ti proponevo, magari cominciando dalla 3) wink Se ti piaceranno, ne ho pronte altre.

Modificato da SergioRM il 23/11/2020 alle 21:06:13
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23/11/2006 4689
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Inserito il 27/11/2020 alle: 15:15:15
  
SergioRM ha scritto:
... hai continuato sullo stesso tono, confermando ancora che ti muove tutt'altro che la "curiosità di apprendere". Problema tuo.
Ho paura che se ti lascio da solo poi potresti pentirti di quello che prometti di scrivere.
Provo ad aiutarti facendoti un po' di domande, se ti va.

  
==============================
  
Ti ringrazio per l'attenta supervisione dei miei interventi.

In questi giorni ho cercato di aumentare il mio bagaglio lessicale al fine di  migliorare la proprieta' di linguaggio con cui esprimermi nel forum.

Peraltro, invece di contestarmi l'utilizzo di singole parole, potresti effettivamente aiutarmi con una critica confutazione delle considerazioni che ho espresso.

Colgo comunque il tuo invito e, nel prossimo intervento, cerchero' di rispondere alla tua domanda n. 3.
  
 
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23/11/2006 4689
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Inserito il 27/11/2020 alle: 22:22:22
  
Il 12/11, nel mio primo intervento nella discussione, ho scritto:
E' del tutto improprio richiamare la facolta' ministeriale di emanare direttive ai sensi dell'art. 35 CdS e poi utilizzare questo tèrmine (intrinsecamente autorevole) per citare semplici lettere ministeriali spedite in risposta a quesiti ricevuti.

Il 21/11, a fronte della mia considerazione, SergioRM mi ha rivolto una serie di domande, tra cui:
3) Vedi una qualche differenza tra il tuo "emanare direttive" e l'"impartire direttive" dell'art. 35?
ed un successivo suggerimento.
  
==============================
  
Una breve premessa con affermazioni ovvie e stringate al massimo:
- Il CdS risulta emanato nella forma di Decreto Legislativo (D.Lgs.);
- Un D.Lgs e' il risultato del còmpito che il Parlamento assegna al Governo attraverso una Legge-Delega;
- Nell'àmbito del Governo la redazione di un D.Lgs. e' assegnata ai Ministeri competenti nella materia trattata;
- Nel sèguito l'acronimo MIT indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Nel giugno del 2001 i precedenti Ministeri dei LL.PP. e dei Trasporti sono accorpati nel MIT;
- Nella redazione del vigente CdS i Ministeri accorpati nel MIT hanno svolto la parte sostanziale del còmpito;
- Ai fini dell'art.12 delle Preleggi, il MIT puo' considerarsi il "legislatore" del CdS.

Poni questione sulla mia lettura del primo comma nell'art. 35 CdS, rubricato "Competenze":
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale [...] su tutte le strade.
  

In questo comma il MIT riveste il doppio ruolo di legislatore e destinatario della norma.

Quale destinatario della norma, il MIT ha esercitato due volte la competenza sopracitata, una volta quando era ancora Ministero dei LL.PP. ed un'altra volta quando era soltanto Ministero dei Trasporti:
- Direttiva del 24-10-2000 (prot. n.6688) pubblicata nella G.U. 301/2000;
- II Direttiva del 27-04-2006 (prot. n.777) rimasta BOZZA per mancata pubblicazione in G.U.

Nel primo atto il tèrmine "direttiva" viene citato tre volte (sempre al singolare):
- nel titolo;
- nel dispositivo: "[Il] Ministero dei LL.PP. emana la DIRETTIVA..."
- nella premessa: " La presente direttiva, che viene emanata a norma degli art.5, comma 1, e art. 35, comma 1, del Codice, ha pertanto lo scopo sia di chiarire i dubbi espressi e sia di richiamare l'attenzione degli Enti proprietari, Concessionari e Gestori di strade, di seguito denominati Enti proprietari, per sensibilizzarli ad una maggiore cura e impegno, anche finanziario, per il mantenimento delle strade e del necessario arredo segnaletico, nelle migliori condizioni."

Nella BOZZA del secondo atto si ripete sostanzialmente la stesso utilizzo del tèrmine "direttiva", oltre a numerose citazioni dell'atto precedente.

Nella norma il MIT utilizza il verbo "impartire" e nell'applicazione della norma utilizza il verbo "emanare".

Fin qui ho esposto constatazioni.

Le due Direttive sopracitate forniscono l'interpretazione autentica della norma, in quanto ne costituiscono l'applicazione secondo le intenzioni del legislatore come richiamate nell'art. 12 delle Preleggi.

Secondo le applicate "intenzioni del legislatore" io leggo la norma citata nel senso che il MIT puo' emanare un plurimo quantitativo di "atti" ciascuno dei quali e' denominato Direttiva.

Sempre secondo la mia lettura delle applicate "intenzioni del legislatore", il termine "direttiva" espresso nella norma vale ad indicare il contenitore formale dell'atto.

Ha cioe' una funzione di "contenitore" analoga a quella di tèrmini quali circolare, nota, parere, lettera, decreto, etc.

Con pari funzione di "contenitore", la denominazione risulta differenziata per caratterizzare il relativo contenuto e/o destinatario.

Quindi una lettera ministeriale (indirizzata a singolo destinatario) non puo' considerarsi una Direttiva ex art. 35 CdS.

E poi ho un'altra sorpresa (ma c'e' tempo, con altre 6 risposte da darti)!
  
 
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 27/11/2020 alle: 23:43:52
In risposta al messaggio di TheDevil del 27/11/2020 alle 22:22:22

   Il 12/11, nel mio primo intervento nella discussione, ho scritto: E' del tutto improprio richiamare la facolta' ministeriale di emanare direttive ai sensi dell'art. 35 CdS e poi utilizzare questo tèrmine (intrinsecamente
autorevole) per citare semplici lettere ministeriali spedite in risposta a quesiti ricevuti. Il 21/11, a fronte della mia considerazione, SergioRM mi ha rivolto una serie di domande, tra cui: 3) Vedi una qualche differenza tra il tuo emanare direttive e l'impartire direttive dell'art. 35? ed un successivo suggerimento.    ==============================    Una breve premessa con affermazioni ovvie e stringate al massimo: - Il CdS risulta emanato nella forma di Decreto Legislativo (D.Lgs.); - Un D.Lgs e' il risultato del còmpito che il Parlamento assegna al Governo attraverso una Legge-Delega; - Nell'àmbito del Governo la redazione di un D.Lgs. e' assegnata ai Ministeri competenti nella materia trattata; - Nel sèguito l'acronimo MIT indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - Nel giugno del 2001 i precedenti Ministeri dei LL.PP. e dei Trasporti sono accorpati nel MIT; - Nella redazione del vigente CdS i Ministeri accorpati nel MIT hanno svolto la parte sostanziale del còmpito; - Ai fini dell'art.12 delle Preleggi, il MIT puo' considerarsi il legislatore del CdS. Poni questione sulla mia lettura del primo comma nell'art. 35 CdS, rubricato Competenze: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale [...] su tutte le strade.    In questo comma il MIT riveste il doppio ruolo di legislatore e destinatario della norma. Quale destinatario della norma, il MIT ha esercitato due volte la competenza sopracitata, una volta quando era ancora Ministero dei LL.PP. ed un'altra volta quando era soltanto Ministero dei Trasporti: - Direttiva del 24-10-2000 (prot. n.6688) pubblicata nella G.U. 301/2000; - II Direttiva del 27-04-2006 (prot. n.777) rimasta BOZZA per mancata pubblicazione in G.U. Nel primo atto il tèrmine direttiva viene citato tre volte (sempre al singolare): - nel titolo; - nel dispositivo: [Il] Ministero dei LL.PP. emana la DIRETTIVA... - nella premessa: La presente direttiva, che viene emanata a norma degli art.5, comma 1, e art. 35, comma 1, del Codice, ha pertanto lo scopo sia di chiarire i dubbi espressi e sia di richiamare l'attenzione degli Enti proprietari, Concessionari e Gestori di strade, di seguito denominati Enti proprietari, per sensibilizzarli ad una maggiore cura e impegno, anche finanziario, per il mantenimento delle strade e del necessario arredo segnaletico, nelle migliori condizioni. Nella BOZZA del secondo atto si ripete sostanzialmente la stesso utilizzo del tèrmine direttiva, oltre a numerose citazioni dell'atto precedente. Nella norma il MIT utilizza il verbo impartire e nell'applicazione della norma utilizza il verbo emanare. Fin qui ho esposto constatazioni. Le due Direttive sopracitate forniscono l'interpretazione autentica della norma, in quanto ne costituiscono l'applicazione secondo le intenzioni del legislatore come richiamate nell'art. 12 delle Preleggi. Secondo le applicate intenzioni del legislatore io leggo la norma citata nel senso che il MIT puo' emanare un plurimo quantitativo di atti ciascuno dei quali e' denominato Direttiva. Sempre secondo la mia lettura delle applicate intenzioni del legislatore, il termine direttiva espresso nella norma vale ad indicare il contenitore formale dell'atto. Ha cioe' una funzione di contenitore analoga a quella di tèrmini quali circolare, nota, parere, lettera, decreto, etc. Con pari funzione di contenitore, la denominazione risulta differenziata per caratterizzare il relativo contenuto e/o destinatario. Quindi una lettera ministeriale (indirizzata a singolo destinatario) non puo' considerarsi una Direttiva ex art. 35 CdS. E poi ho un'altra sorpresa (ma c'e' tempo, con altre 6 risposte da darti)!     
...
Quanto la fai complicata!
Come tu stesso dicevi, si possono impartire direttive in qualsiasi modo: decreto, circolare, lettera ecc. a uno o più destinatari.
Perché si possa emanare una direttiva è necessario che esista un atto detto "direttiva".
E si va così alla domanda 4 (Indizio: prima della legge 400 del 1988 le "direttive" erano rare, ancora più rare quelle pubblicate sulla GU).
Se poi vuoi insistere su una presunta necessaria pubblicazione sulla GU si va alla domanda 7, che presuppone la 6 e la 5.
Tutto qui.

PS
«Secondo le applicate "intenzioni del legislatore" io leggo la norma citata nel senso che il MIT puo' emanare un plurimo quantitativo di "atti" ciascuno dei quali e' denominato Direttiva».

Spero di aver capito male.
È chiaro che secondo te una "Direttiva" è un atto normativo che, per avere validità, deve essere pubblicato sulla GU, ma ne riparleremo. Inoltre, secondo te con la direttiva 6688/2000 il ministro non si è limitato a «chiarire dubbi» e a «richiamare l'attenzione», ma ha addirittura fornito una interpretazione autentica del CdS, là dove parla di «impartire direttive», nel senso che ciò consiste nell'emanare atti - che sarebbero atti normativi da pubblicare in GU - detti "Direttiva".
Cioè secondo te un ministro, da solo, può aumentare numero e tipi di atti con cui il governo esercita una potestà normativa non solo già delimitata dalla Costituzione, ma precisata al Capo III della legge 400/1988!
E lo farebbe creando l'atto normativo "Direttiva" in un atto detto "Direttiva"!
Spero che tu ti renda conto dell'enormità di simili affermazioni.
Spero di aver capito male.

PS del 29/11: Sono contento di vedere che, visto il tuo successivo messaggio, avevo effettivamente capito male.

Modificato da SergioRM il 29/11/2020 alle 00:15:23
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23/11/2006 4689
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Inserito il 28/11/2020 alle: 22:22:22
  
Il 15/11 SergioRM ha scritto:
Tutto qui?
Ieri SergioRM ha scritto:
Quanto la fai complicata!
   
==============================
   
Mi spiace di non riuscire a corrispondere alle tue aspettative riguardo alla lunghezza dei miei interventi.

Nel tuo recente post-scriptum mi attribuisci tre affermazioni e parti direttamente per la tua dissertazione "lancia in resta".

Per la prima affermazione che mi contesti ho gia' provveduto alla rettifica nel

mio intervento del 15/11.



Sto anche pensando di andare ad inserire alcune postille nel mio primo intervento del giorno 12.

Per le altre due affermazioni hai semplicemente travisato il senso delle mie parole (ed al riguardo avrei preferito ricevere una preventiva richiesta di conferma).

Cio' premesso, potresti eventualmente prendere in considerazione il mio invito a voler valutare l'opportunita' di togliere detto post-scriptum, in quanto sostanzialmente infondato.
  
 
SergioRM
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Inserito il 29/11/2020 alle: 00:13:43
In risposta al messaggio di TheDevil del 28/11/2020 alle 22:22:22

   Il 15/11 SergioRM ha scritto: Tutto qui? Ieri SergioRM ha scritto: Quanto la fai complicata!     ==============================     Mi spiace di non riuscire a corrispondere alle tue aspettative riguardo alla lunghezza
dei miei interventi. Nel tuo recente post-scriptum mi attribuisci tre affermazioni e parti direttamente per la tua dissertazione lancia in resta. Per la prima affermazione che mi contesti ho gia' provveduto alla rettifica nel mio intervento del 15/11. Sto anche pensando di andare ad inserire alcune postille nel mio primo intervento del giorno 12. Per le altre due affermazioni hai semplicemente travisato il senso delle mie parole (ed al riguardo avrei preferito ricevere una preventiva richiesta di conferma). Cio' premesso, potresti eventualmente prendere in considerazione il mio invito a voler valutare l'opportunita' di togliere detto post-scriptum, in quanto sostanzialmente infondato.     
...
Guarda che è tutto molto semplice: o il ministro, decidendo di "emanare una direttiva" quando gli si chiedeva di "impartire direttive", ha creato dal nulla un atto normativo detto "Direttiva" (e sono molto contento di vedere che avevo capito male, che non volevi dire questo), oppure esisteva già un atto normativo detto "Direttiva".
Il problema è che... la seconda non mi risulta proprio wink

Si viene così comunque alla domanda 4, che è anche più generale: esiste una definizione di "direttiva" nell'ordinamento giuridico italiano?
Non solo più generale ma anche più blanda, perché "atto normativo detto Direttiva" non sta né in cielo né in terra...

PS: Non mi piace alterare la storia della discussione e francamente mi sembrerebbe poco corretto, nel senso che non mi sembra corretto modificare messaggi a cui altri hanno risposto perché si rendono incomprensibili le risposte. Aggiungerò una precisazione al mio post-scriptum.

Modificato da SergioRM il 29/11/2020 alle 00:58:13
SergioRM
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Inserito il 29/11/2020 alle: 16:21:00
Mi sa che è meglio che non ti aspetto e che do subito la risposta alla domanda 4, anche perché le domande sono tutte collegate e avevamo saltato le prime due.

«esiste una definizione di "direttiva" nell'ordinamento giuridico italiano?»

La risposta è "ni" per le direttive del Presidente del Consiglio, "no" per quelle dei ministri.

Prima della legge 400/1988 le direttive venivano impartite con decreti o con circolari (e venivano molto raramente pubblicate in GU). La legge 400/1988, facendo espresso riferimento all'art. 95 della Costituzione, ha stabilito che il Presidente del Consiglio «indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo». È così iniziata l'emanazione di atti del Presidente del Consiglio formalmente denominati "direttiva" (per la storia di questi atti, e anche per le difficoltà della loro interpretazione, si può vedere Erik Longo,

La mutazione del potere di direttiva del Presidente del Consiglio nella prassi più recente

).

È però anche successo che singoli ministri, in analogia con quanto fatto dal Presidente del Consiglio, hanno iniziato a emanare atti denominati "direttiva". Si tratta solo di una prassi, solo di un nuovo nome attribuito ad atti che prima venivano chiamati in un altro modo (v. Elisabetta Catelani,

Nuove tendenze nell'uso delle direttive interorganiche

). Mancando infatti il presupposto legislativo, non avrebbero potuto essere atti di natura diversa rispetto ai precedenti.

In ogni caso, per le direttive emanate da ministri non esiste una definizione che ne stabilisca forma, contenuti, iter di decisione, condizioni e decorrenza della validità. E così succede che ci siano anche direttive pubblicate come decreti e lettere/circolari pubblicate come direttive (per le modalità di pubblicazione v. domanda 6).

Confondere atti normativi di natura diversa, come una legge e un decreto-legge, sarebbe piuttosto grave, ma per le direttive questo non è un problema per un semplice motivo: le direttive impartite/emanate dai ministri non sono atti normativi.

Questo è pacifico perché sia la Costituzione che il Capo III della legge 400/1988 (intitolato Potestà normativa del governo) dicono chiaramente quali sono gli atti normativi del governo e tra questi direttive, circolari e simili non ci sono.

Direttive, circolari e simili sono invece atti amministrativi. In generale, mentre gli atti normativi sono manifestazioni del potere legislativo, gli atti amministrativi sono manifestazioni del potere esecutivo. I due poteri devono essere ben distinti, ed è per questo che l'occasionale esercizio di potestà normativa da parte dell'esecutivo è rigidamente disciplinato.

Atti normativi e atti amministrativi hanno caratteristiche molto diverse, così come la giustizia ordinaria ha caratteristiche molto diverse dalla giustizia amministrativa. Non si può mettere tutto in un unico calderone denominato genericamente "sede giudiziaria" (tuo messaggio del 12/11).
In un tribunale amministrativo non si considera la violazione di atti normativi, dai quali derivano comportamenti obbligatori, ma l'esercizio improprio di un potere discrezionale. Se violo la legge - facendo quello che non posso o non facendo quello che devo - mi aspetta il giudice ordinario. Se, appartenendo alla pubblica amministrazione, uso male il mio potere discrezionale, senza violare alcuna legge né alcun atto avente forza di legge, mi aspetta il giudice amministrativo. Il giudice ordinario si occupa di illiceità o di diritti soggettivi, quello amministrativo si occupa di illegittimità e di interessi legittimi. Non è la stessa cosa - in particolare, l'eccesso di potere di cui stiamo ragionando non è abuso d'ufficio, che occorre se c'è «violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità» (art. 323 cp) - e non è solo un problema lessicale.

Sullo sfondo c'è sempre il principio della separazione dei poteri: un giudice amministrativo può annullare un atto amministrativo, ma il potere giudiziario non può annullare un atto del potere esecutivo. La giustizia amministrativa può farlo perché è un'articolazione del potere esecutivo (art. 100 della Costituzione; v. anche Massimo Vaccaro,

Diritto amministrativo

, §5.3), ma ovviamente non può annullare un atto normativo.

Il 21/11 hai scritto:
«In questo secondo caso il termine Direttiva caratterizza, a partire dal titolo, un atto avente forza di legge (dove si possono trovare disposizioni, interpretazioni autentiche, chiarimenti, etc).»

Per quanto precede ciò è palesemente e assolutamente falso. Nel tuo messaggio del 23/11 ti dichiaravi «senza un background di conoscenze giuridiche», ma qui non è questione di background: se confondi tra potere legislativo e potere esecutivo, tra giustizia ordinaria e giustizia amministrativa ti mancano proprio le basi!

Tra l'altro, se vorrai giungere fino alla domanda 6, vedrai che, mentre gli atti aventi forza di legge sono necessariamente pubblicati sulla GU, la legge prevede una diversa forma di pubblicazione per le direttive.
 

Modificato da SergioRM il 29/11/2020 alle 19:21:33
ezio59
ezio59
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Inserito il 29/11/2020 alle: 20:45:52
Siccome è diventata una cosa a due che credo interessi a pochi altri viste le lungaggini nelle risposte, perchè non vi scrivete in privato ?
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 29/11/2020 alle: 21:57:48
In risposta al messaggio di ezio59 del 29/11/2020 alle 20:45:52

Siccome è diventata una cosa a due che credo interessi a pochi altri viste le lungaggini nelle risposte, perchè non vi scrivete in privato ?
Hai ragione.
Allora concludo molto sinteticamente: «le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse» vanno pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni per l'art. 12 del d.lgs. 33/2013 come modificato nel 2016.

Passo e chiudo smiley
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23/11/2006 4689
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Inserito il 29/11/2020 alle: 22:22:22
  
SergioRM ha scritto:
Aggiungerò una precisazione al mio post-scriptum.
  
==============================

Ti ringrazio e condivido anche la soluzione da te scelta.
  
Grazie ai tuoi opportuni rilievi (ed un veloce approfondimento online) ho appreso d'aver utilizzato impropriamente l'espressione "atto normativo" nel

mio primo intervento

in questa discussione.

Nell'àmbito della normativa italiana, detta espressione non indica un generico atto con valore vincolante nei confronti dei suoi destinatari designati, come erroneamente ritenevo.

L'espressione atto normativo e' specificatamente riferita all'atto avente forza di legge emanato dal Governo, per distinguerlo dall'atto legislativo emanato dal Parlamento.

Ritengo opportuno evidenziare il mio errore nell'anzidetto intervento (ad evitare che futuri lettori pòssano acquisire errate informazioni) tramite l'inserimento delle occorrenti postille.

Siamo soltanto in un forum e non in uno studio notarile (oppure in un'assemblea condominiale) ma preferisco lasciare inalterato il testo originariamente espresso, pur con la pertinente evidenziazione.
  
 
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23/11/2006 4689
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Inserito il 30/11/2020 alle: 22:22:22
In risposta al messaggio di ezio59 del 29/11/2020 alle 20:45:52

Siccome è diventata una cosa a due che credo interessi a pochi altri viste le lungaggini nelle risposte, perchè non vi scrivete in privato ?
  
Da parte mia riporto ben volentieri la discussione sul contenuto della sentenza.
  
 
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23/11/2006 4689
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Inserito il 02/12/2020 alle: 22:22:22
  
Nel motivare l'accoglimento del ricorso avverso l'ordinanza sindacale, il giudice-relatore fa due volte riferimento alle direttive ministeriali impartite con le note prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 e prot. n. 381 del 28 gennaio 2011 (nei punti 3 e 5 della sezione DIRITTO della sentenza).

L'enunciato puo' far sorgere dubbio se ciascuna delle due "note" contenga un plurimo insieme di direttive oppure debba considerarsi una "direttiva".

A cio' sovviene un altro passaggio del punto 3 (pag.15) dove il giudice-relatore scrive:
Sempre nel ricorso gerarchico è stato dedotto che la suddetta limitazione temporale [...] si pone altresì in contrasto con le direttive ministeriali impartite con la nota prot. n. 31543 del 2 aprile 2007, e nel presente ricorso è stato posto in rilievo che la rilevanza di tali direttive ministeriali, ai fini del presente giudizio, è confermata da recente pronuncia (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 19 marzo 2019, n. 69)...

Quindi, sia per il ricorrente sia per il giudice-relatore, ciascuna delle due "note" contiene piu' direttive ministeriali mentre e' da escludere l'uguaglianza; "nota" = "direttiva".
  
 
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