art. 84 del Codice della Strada - Locazione senza conducente
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso. 2.È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro. 3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni. 4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente: id="red">a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t; b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravanid="red">, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. 5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza. 6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione. 7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 id="red">a euro 1.596 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 39 a euro 159 se trattasi di altri veicoli. 8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesiid="red">, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. id="size1">quote:Risposta al messaggio di Mp6238 inserito in data 18/10/2012 01:50:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Si naturalmrnte solo a titolo di amicizia e senza ,per cio', corrispettivo in denaro
quote:Originally posted by pulipulli ... logicamente come privato. Originally posted by Mp6238 Altrimenti si fa all'antica, si presta a titolo di amicizia, con tutti i rischi che queste operazioni comportano ...>> ... come ad esempio: CdS, art. 196 "Principio di solidarietà" 1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, il proprietario del veicolo ... e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'.id="size1">id="green">