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Nuova normativa portamoto e portabiciclette

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7
Steu851
Steu851
27/08/2018 3003
Rispondi Abuso
Inserito il 14/10/2023 alle: 22:22:32
In risposta al messaggio di Karbon17 del 14/10/2023 alle 22:16:03

sono contento per la tua situazione, ma tanti portabici non saranno più in regola per esempio leggo : L’obbligo di Collaudo in Motorizzazione e di conseguenza l’obbligo di aggiornamento sul Libretto (ora DU – Documento
Unico) del veicolo, dipende dal fatto che la struttura amovibile portasci o portabici installata, determini (o meno) l’ostruzione, anche parziale:dei dispositivi di illuminazione e/o di segnalazione visiva; della targa. In caso di ostruzione anche parziale, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, devono essere installati dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall’art. 164, comma 1, del CdS. I dispositivi originali devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l’inserimento o il disinserimento della spina per l’alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura. e questo è quanto richiesto per i veicoli M1, quindi anche per le autovetture
...
Cioè sei contento per sta circolare che ancora una volta va a fare differenza con tutto il resto d'Europa? 
MS quando si manderanno a casa tutti sti burocrati e di farà un codice della strada europeo unico (tanto per cominciare) 

​​​
Adria Coral Compact, il camper coupè
6
Karbon17
Karbon17
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10/01/2019 1958
Rispondi Abuso
Inserito il 14/10/2023 alle: 22:28:49
In risposta al messaggio di Steu851 del 14/10/2023 alle 22:22:32

Cioè sei contento per sta circolare che ancora una volta va a fare differenza con tutto il resto d'Europa?  MS quando si manderanno a casa tutti sti burocrati e di farà un codice della strada europeo unico (tanto per cominciare)  ​​​
assolutamente no, sono contento per il collega Masivo che ha il portabici in regola
Carlo Cat
Carlo Cat
12/10/2023 41
Rispondi Abuso
Inserito il 15/10/2023 alle: 08:07:44
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 13/10/2023 alle 15:00:24

Secondo questa circolare (di chiarimento di quella del 6/9) non solo non si possono piu installare , ma non sono piu considerati ammissibili neanche quelli gia installati e in qualche modo consentiti dalla famosa circolare
del 2008. Quindi, così stante, bisognerebbe smontare tutto. Secondo la direzione generale del ministero , il REGOLAMENTO (UE) 2018/858 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE , non cita nell'annesso 2 il Regolamento n. 26 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite Disposizioni uniformi concernenti l’approvazione di veicoli per quanto ne riguarda le sporgenze esterne che definisce requisiti e limiti che devono/posso avere dispositivi sporgenti esternamente per essere considerati unit tecniche indipendenti. Però andando a leggere l'annesso 2 il regolamento UN. n. 26 è espressamente citato , applicabile proprio alle categorie M1(AUTOVEICOLI E AUTOCARAVAN) Quindi è una gran confusione ( oltre al fatto che se ne sono accorti 5 anni dopo, infatti il regolamento è del 2018). Allego screenshot della riga dell'annesso 2 dove è espressamente richiamato il reg UN 26
...
Secondo me i veicoli M1 possono installare i dispositivi amovibili chiamati "Portabagagli omologati come entità tecnica indipendente ai sensi del Regolamento UN 26" perché sono regolamentati anche con UN26 come evidenziato da te
"Orbene, l’allegato II del Regolamento UE 2018/858 non contiene il Regolamento UN 26 " ma  non per gli M1    Screenshot_20231015_080413_Adobe%20Acrobat.jpg
Screenshot_20231015_080141_Adobe%20Acrobat.jpg
CARLO
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GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Rispondi Abuso
Inserito il 15/10/2023 alle: 11:36:39
In risposta al messaggio di Carlo Cat del 15/10/2023 alle 08:07:44

Secondo me i veicoli M1 possono installare i dispositivi amovibili chiamati Portabagagli omologati come entità tecnica indipendente ai sensi del Regolamento UN 26 perché sono regolamentati anche con UN26 come evidenziato da te Orbene, l’allegato II del Regolamento UE 2018/858 non contiene il Regolamento UN 26 ma non per gli M1    
Si . Avevo allegato l stesso screenshot. Ma deve essere pubblicata una circolare correttiva. 
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marinox
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30/09/2009 5043
Rispondi Abuso
Inserito il 15/10/2023 alle: 16:12:57
forse esagero o il mio cervello è oltre . portare TUTTI e dico TUTTI i mezzi con gancio traino da un elettrauto x interrompere i fari originali è ... caspita la mia intelligenza NON trova una parola adatta  , FORSE il pensiero di FANTOZZI con la corazzata potionkin trova il giusto pensiero . e quando dico tutti intendo anche quei carrelli/rimorchi che x un fatto di carico anche questi "potrebbero " nascondere i fari . x caso ho aperto IL BIDONE della diatriba con tutto il suo contenuto e ne è uscito un omino piccolo piccolo , PECCATO l'ho schiacciato ,stecchito all'istante . ne manderanno sicuramente un'altro .

carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
7
Steu851
Steu851
27/08/2018 3003
Rispondi Abuso
Inserito il 15/10/2023 alle: 16:17:39
In risposta al messaggio di marinox del 15/10/2023 alle 16:12:57

forse esagero o il mio cervello è oltre . portare TUTTI e dico TUTTI i mezzi con gancio traino da un elettrauto x interrompere i fari originali è ... caspita la mia intelligenza NON trova una parola adatta  , FORSE il
pensiero di FANTOZZI con la corazzata potionkin trova il giusto pensiero . e quando dico tutti intendo anche quei carrelli/rimorchi che x un fatto di carico anche questi potrebbero nascondere i fari . x caso ho aperto IL BIDONE della diatriba con tutto il suo contenuto e ne è uscito un omino piccolo piccolo , PECCATO l'ho schiacciato ,stecchito all'istante . ne manderanno sicuramente un'altro . carlo
...
Però su questo hanno parzialmente ritrattato nella seconda circolare,
"Nel caso in cui i dispositivi originali siano occultati, il relativo disinserimento all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute, è previsto qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e comunque in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, come espressamente indicato nella circolare che si commenta.  "
Adria Coral Compact, il camper coupè
17
masivo
masivo
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24/08/2008 15204
Rispondi Abuso
Inserito il 15/10/2023 alle: 16:17:49
In risposta al messaggio di marinox del 15/10/2023 alle 16:12:57

forse esagero o il mio cervello è oltre . portare TUTTI e dico TUTTI i mezzi con gancio traino da un elettrauto x interrompere i fari originali è ... caspita la mia intelligenza NON trova una parola adatta  , FORSE il
pensiero di FANTOZZI con la corazzata potionkin trova il giusto pensiero . e quando dico tutti intendo anche quei carrelli/rimorchi che x un fatto di carico anche questi potrebbero nascondere i fari . x caso ho aperto IL BIDONE della diatriba con tutto il suo contenuto e ne è uscito un omino piccolo piccolo , PECCATO l'ho schiacciato ,stecchito all'istante . ne manderanno sicuramente un'altro . carlo
...
Quindi quando sul gancio non c' è niente, siamo senza fari posteriori?laugh.
Ivo
7
Steu851
Steu851
27/08/2018 3003
Rispondi Abuso
Inserito il 15/10/2023 alle: 16:36:14
In risposta al messaggio di masivo del 15/10/2023 alle 16:17:49

Quindi quando sul gancio non c' è niente, siamo senza fari posteriori?.
Ma hai mai avuto un gancio? A fianco c'è la presa a 13 poli a cui si collega il rimorchio o il portabici, viene chiesto che nel momento in cui si collegano le luci ripetitrici alla presa vengano disabilitate quelle originali del veicolo.
Il gancio in sé è solo un componente meccanico
Penso che nei mezzi moderni dove tutto è comandato dal can bus non sia impossibile da realizzare. 
Ad esempio ho collegato la retrocamera alla luce di posizione (anziché alla retromarcia) la diagnosi rileva un sovraccarico e spegne la lampadina (e la retrocamera), basta scollegare la retrocamera, spegnere e riaccendere il quadro e la lampada torna a funzionare 
Adria Coral Compact, il camper coupè

Modificato da Steu851 il 15/10/2023 alle 16:40:09
Alexpix2
Alexpix2
27/08/2022 12
Rispondi Abuso
Inserito il 15/10/2023 alle: 16:50:38
Quindi adesso per agganciare un portabici omologato ad un gancio traino omologato serve visita e prova in MCTC e cosa controlleranno?
Se e' stato stretto il bullone?
Circa 3 anni fa, legislatori normodotati eliminarono la visita e prova del gancio traino in MCTC, proprio perche' un gancio traino omologato per il mezzo su cui viene montato da un officina specializzata e autorizzata non vi era alcunche da controllare, tanto e' vero che molti esaminatori della MCTC neanche li guardavano i ganci traino.
 
17
masivo
masivo
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24/08/2008 15204
Rispondi Abuso
Inserito il 15/10/2023 alle: 17:10:30
In risposta al messaggio di Alexpix2 del 15/10/2023 alle 16:50:38

Quindi adesso per agganciare un portabici omologato ad un gancio traino omologato serve visita e prova in MCTC e cosa controlleranno? Se e' stato stretto il bullone? Circa 3 anni fa, legislatori normodotati eliminarono la
visita e prova del gancio traino in MCTC, proprio perche' un gancio traino omologato per il mezzo su cui viene montato da un officina specializzata e autorizzata non vi era alcunche da controllare, tanto e' vero che molti esaminatori della MCTC neanche li guardavano i ganci traino.  
...
Già....a me ste cose fanno pensare più a una ricerca di soldi, nel nostro caso, far spendere al malcapitato camperista, per regolarizzare sulla base di nuove normative, che per la sicurezza reale...se negli altri stai UE non hanno di queste manate, vuol dire che a loro non interessa la sicurezza?
Siamo in Italia, quando è pantalone a pagare, siamo veloci ad adeguarci alle nuove normative, e come in questo caso, anche più realisti del Re, se tocca allo stato, o agli amici degli amici mettere a norma, allora non ci sono i soldi, proroghe all' infinito, si modificano i parametri per rientrare nella norma.angry....e poi cadono le scuole, i ponti, ecc.

Sui fanali dietro, non capisco la necessità di far spegnere gli originali, primo perchè sono un po coperti dai ripetitori, poi che fastidio darebbero?
Ivo
16
marinox
marinox
30/09/2009 5043
Rispondi Abuso
Inserito il 15/10/2023 alle: 19:10:50
credo che appena infilo la spina del rimorchio si spengano le luci del mezzo , BENE se hai un mezzo recente MA X QUELLI DATATI? ,è ridicolo che x il solo fatto che agganci un rimorchio sia pieno o vuoto alto o basso che sia è demenziale il solo pensiero , poi che mi dicano SOLO x mezzi che non sono o sono con caratteristiche del mezzo (che lo permettono ? ) . come faceva quella pubblicità della caramella gusto menta ? ecco è tutto li' il problema . quando non sanno cosa fare si inventano un codice che rimette tutto in discussione , esattamente come il ministro FERRO ? .

carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
6
Karbon17
Karbon17
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10/01/2019 1958
Rispondi Abuso
Inserito il 16/10/2023 alle: 12:40:26
mi auguro al più presto che venga chiarita in modo inequivocabile quali tipi di installazioni sono consentite per i portamoto, portatutto e portabiciclette e secondo me la soluzione più logica, senza scrivere decine di pagine dove si dice tutto ed il contrario di tutto, potrebbe essere di verificare in motorizzazione la corretta installazione e l'omologazione del manufatto e trascriverlo a libretto
7
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4002
Rispondi Abuso
Inserito il 16/10/2023 alle: 13:20:33
In risposta al messaggio di Karbon17 del 16/10/2023 alle 12:40:26

mi auguro al più presto che venga chiarita in modo inequivocabile quali tipi di installazioni sono consentite per i portamoto, portatutto e portabiciclette e secondo me la soluzione più logica, senza scrivere decine di
pagine dove si dice tutto ed il contrario di tutto, potrebbe essere di verificare in motorizzazione la corretta installazione e l'omologazione del manufatto e trascriverlo a libretto
...
la logica e il buon senso merce RARA specialmente in ITALIA mi dispiace per chi ha il (forse) problema resta il fatto che EU? da quello che ho capito da mente semplice (magari) sin dall,inizio portamoto=portatutto? dava interpretazioni diverse che in ambito sicurezza di circolazione stradale non DOVREBBE dare adito a dubbi spero si risolva ma...se poi speri negli ing di mctc stendi un velo pietoso OT parecchi anni fa mio padre compra rimorchio NUOVO marca Cardi/Stevens va in revisione per fare agganciamento alla motrice ing lo boccia per lucine laterali gialle piccole rotonde che sono MOLTO utili per la sagoma morale chiede ing dice eliminale le prende a martellate e ok dipo qualche anno OBBLIGATORIE rimorchie semi nuovi e più grandi mah
nonno pat 49
7
Steu851
Steu851
27/08/2018 3003
Rispondi Abuso
Inserito il 16/10/2023 alle: 13:47:50
In risposta al messaggio di Karbon17 del 16/10/2023 alle 12:40:26

mi auguro al più presto che venga chiarita in modo inequivocabile quali tipi di installazioni sono consentite per i portamoto, portatutto e portabiciclette e secondo me la soluzione più logica, senza scrivere decine di
pagine dove si dice tutto ed il contrario di tutto, potrebbe essere di verificare in motorizzazione la corretta installazione e l'omologazione del manufatto e trascriverlo a libretto
...
Che per usare un portabici da gancio si debba passare dalla motorizzazione e farlo trascrivere a libretto a differenza che in tutto il resto d'Europa non mi pare una soluzione logica e di buon senso.
Ok il gancio, ma il portabici deve avere la sua omologazione europea, lo si compra e lo si usa senza altra burocrazia. 
Ma vi rendete conto che vengono fatte norme inutili solo per poter giustificare l'esistenza di questi burocrati? 
Adria Coral Compact, il camper coupè
6
Karbon17
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10/01/2019 1958
Rispondi Abuso
Inserito il 16/10/2023 alle: 13:59:36
per farla semplice : dispositivo a norma europea con tanto di certificato, nullaosta dal costruttore del camper per il montaggio del dispositivo, certificazione dell'installatore del corretto montaggio e se vogliamo esagerare visita alla motorizzazione per la trascrizione a libretto; a questo punto sarebbero i produttori dei dispositivi ad assolvere in accordo con i costruttori dei camper di produrre dispositivi idonei ed all'installatore di montare il dispositivi rispettando le prescrizioni del produttore, ma in Italia purtroppo le cose semplici e logiche si scontrano con la burocrazia e l'ignoranza dei legislatori a tutto svantaggio di noi poveri consumatori
7
Steu851
Steu851
27/08/2018 3003
Rispondi Abuso
Inserito il 16/10/2023 alle: 14:18:55
In risposta al messaggio di Karbon17 del 16/10/2023 alle 13:59:36

per farla semplice : dispositivo a norma europea con tanto di certificato, nullaosta dal costruttore del camper per il montaggio del dispositivo, certificazione dell'installatore del corretto montaggio e se vogliamo esagerare
visita alla motorizzazione per la trascrizione a libretto; a questo punto sarebbero i produttori dei dispositivi ad assolvere in accordo con i costruttori dei camper di produrre dispositivi idonei ed all'installatore di montare il dispositivi rispettando le prescrizioni del produttore, ma in Italia purtroppo le cose semplici e logiche si scontrano con la burocrazia e l'ignoranza dei legislatori a tutto svantaggio di noi poveri consumatori
...
Stai mischiando le cose, parliamo di 2 cose diverse. 
Quanto scrivi tu era già così per il gancio traino ed i portamoto fissi, ma che debba essere annotato a libretto un.portabici che si attacca al gancio non ha senso e non ha riscontro in altre nazioni europee. 
Siamo in un forum di camper ma l'argomento è molto più vasto. Un portabici fissato al portellone di un'auto non richiede alcuna formalità, benché possa essere più pericoloso, se non il cartello carico sporgente, uno messo sul gancio traino ora richiede la trascrizione a libretto 
 
Adria Coral Compact, il camper coupè
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GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Rispondi Abuso
Inserito il 16/10/2023 alle: 15:55:07
In risposta al messaggio di Steu851 del 16/10/2023 alle 14:18:55

Stai mischiando le cose, parliamo di 2 cose diverse.  Quanto scrivi tu era già così per il gancio traino ed i portamoto fissi, ma che debba essere annotato a libretto un.portabici che si attacca al gancio non ha senso
e non ha riscontro in altre nazioni europee.  Siamo in un forum di camper ma l'argomento è molto più vasto. Un portabici fissato al portellone di un'auto non richiede alcuna formalità, benché possa essere più pericoloso, se non il cartello carico sporgente, uno messo sul gancio traino ora richiede la trascrizione a libretto   
...
A valle di un passaggio fatto con un legale per provare a orientarmi nella giungla dei regolamenti e direttive europee , posso fare questa sintesi (per chi ha voglia e tempo di leggerla e di commentarla).
La situazione nasce da un errore fatto dal ministero , che non riguarda i portamoto (che secondo il codice italiano sono diversi dai portatutto) ma più in generale per le unità tecniche indipendenti omologate a livello europeo secondo la UNICE n.26 (che regolamenta le sporgenze esterne) che sostituisce la piu vecchia direttiva 79/488 (recepita a suo tempo dallo stato italiano).  Innanzitutto una premessa: le direttive europee vanno recepite i regolamenti europei sono di attuazione immediata in tutti i paese membri.
Attualmente è  il reg. europeo (regolamento quindi un vigore anche in italia) 2018/858 che regolamenta l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.
Quello che interessa a noi sono le omologazioni unità tecniche indipendenti. Sono definite tali "i dispositivi, destinati a far parte di un veicolo, che possono essere omologati separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che sono soggetti alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente;" 
Quindi in soldoni sono dispositivi che se omologati secondo quanto previsto nelle norme richiamate nell'allegato II per una tipologia di veicolo (M1 nel caso nostro), possono essere installati senza obbligo di verifica e prova e successiva iscrizione sulla CdC.
Orbene (per usale la terminologia del chiarimento del ministero), i portatutto a sbalzo e portabici  da gancio sono normalmente omologati secondo la UNICE n. 26. Il ministero sostiene che tale regolamento non è richiamato nella norma2018/858 . Questo non è vero. Come ho si evince dallo screenshot dell'allegato che ho riportato in un precedente post ( o di chi ha voglia di andarselo a controllare sul documento disponibile in internet)è esplicitamente citata ma solo per i veicolo M1(che sono quelli che ci interessano). Quindi un palese errore dovuto probabilmente  non alla malafede, ma al fatto che la circolare nasceva in funzione di un provvedimento destinato ai veicoli M2 M3 .
Questo fatto è una delle basi del ricorso che hanno presentato alcuno importatori/produttori.
Risolto questo si ritornerebbe alla situazione precedente la circolare, che non è detto sia risolutiva per l'utilizzo del portatutto come portamoto.
Questo nasce dal fatto che in EU non esiste la definizione di portamoto, quindi nel portatutto rientra anche il trasporto delle categorie L1 ed L2 (ciclomotori e motocli).
In italia invece il portamoto è regolamentato come voce a se stante e , secondo alcuni , non rientrante quindi nel più generico portatutto europeo. Se cosi fosse la normativa italiana prevede che possa essere installato solo all'origine o successivamente se identico all'originale e trascritti sulla CdC.
Questo ad oggi.
Posso aggiungere che sono in corso una serie di atti formali verso il ministero per trovare una quadra a questa situazioe.
Chiedo scusa se non sono stato chiarissimo, ma non è facile semplificare.
My two cents

 

Modificato da GialloRosso1961 il 16/10/2023 alle 17:31:27
19
chorus
chorus
05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 16/10/2023 alle: 17:08:09
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 16/10/2023 alle 15:55:07

A valle di un passaggio fatto con un legale per provare a orientarmi nella giungla dei regolamenti e direttive europee , posso fare questa sintesi (per chi ha voglia e tempo di leggerla e di commentarla). La situazione nasce
da un errore fatto dal ministero , che non riguarda i portamoto (che secondo il codice italiano sono diversi dai portatutto) ma più in generale per le unità tecniche indipendenti omologate a livello europeo secondo la UNICE n.26 (che regolamenta le sporgenze esterne) che sostituisce la piu vecchia direttiva 79/488 (recepita a suo tempo dallo stato italiano).  Innanzitutto una premessa: le direttive europee vanno recepite i regolamenti europei sono di attuazione immediata in tutti i paese membri. Attualmente è  il reg. europeo (regolamento quindi un vigore anche in italia) 2018/858 che regolamenta l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli. Quello che interessa a noi sono le omologazioni unità tecniche indipendenti. Sono definite tali i dispositivi, destinati a far parte di un veicolo, che possono essere omologati separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che sono soggetti alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente;  Quindi in soldoni sono dispositivi che se omologati secondo quanto previsto nelle norme richiamate nell'allegato II per una tipologia di veicolo (M1 nel caso nostro), possono essere installati senza obbligo di verifica e prova e successiva iscrizione sulla CdC. Orbene (per usale la terminologia del chiarimento del ministero), i portatutto a sbalzo e portabici  da gancio sono normalmente omologati secondo la UNICE n. 26. Il ministero sostiene che tale regolamento non è richiamato nella norma2018/858 . Questo non è vero. Come ho si evince dallo screenshot dell'allegato che ho riportato in un precedente post ( o di chi ha voglia di andarselo a controllare sul documento disponibile in internet)è esplicitamente citata ma solo per i veicolo M1(che sono quelli che ci interessano). Quindi un palese errore dovuto probabilmente  non alla malafede, ma al fatto che la circolare nasceva in funzione di un provvedimento destinato ai veicoli M2 M3 . Questo fatto è una delle basi del ricorso che hanno presentato alcuno importatori/produttori. Risolto questo si ritornerebbe alla situazione precedente la circolare, che non è detto sia risolutiva per l'utilizzo del portatutto come portamoto. Questo nasce dal fatto che in EU non esiste la definizione di portamoto, quindi nel portatutto rientra anche il trasporto delle categorie L1 ed L2 (ciclomotori e motocli). In italia invece il portamoto è regolamentato come voce a se stante e , secondo alcuni , non rientrante quindi nel più generico portatutto europeo. Se cosi fosse la normativa italiana prevede che possa essere installato solo all'origine o successivamente se identico all'originale e trascritti sulla CdC. Questo ad oggi. Posso aggiungere che sono in corso una serie di atti formali verso il ministero per trovare una quadra a questa situazioe. Chiedo scusa se non sono stato chiarissimo, ma non è facile semplificare. My two cents  
...
Sei stato molto chiaro, grazie.
A questo punto non ci resta che aspettare l'esito del ricorso.
7
Steu851
Steu851
27/08/2018 3003
Rispondi Abuso
Inserito il 16/10/2023 alle: 17:40:51
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 16/10/2023 alle 15:55:07

A valle di un passaggio fatto con un legale per provare a orientarmi nella giungla dei regolamenti e direttive europee , posso fare questa sintesi (per chi ha voglia e tempo di leggerla e di commentarla). La situazione nasce
da un errore fatto dal ministero , che non riguarda i portamoto (che secondo il codice italiano sono diversi dai portatutto) ma più in generale per le unità tecniche indipendenti omologate a livello europeo secondo la UNICE n.26 (che regolamenta le sporgenze esterne) che sostituisce la piu vecchia direttiva 79/488 (recepita a suo tempo dallo stato italiano).  Innanzitutto una premessa: le direttive europee vanno recepite i regolamenti europei sono di attuazione immediata in tutti i paese membri. Attualmente è  il reg. europeo (regolamento quindi un vigore anche in italia) 2018/858 che regolamenta l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli. Quello che interessa a noi sono le omologazioni unità tecniche indipendenti. Sono definite tali i dispositivi, destinati a far parte di un veicolo, che possono essere omologati separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che sono soggetti alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente;  Quindi in soldoni sono dispositivi che se omologati secondo quanto previsto nelle norme richiamate nell'allegato II per una tipologia di veicolo (M1 nel caso nostro), possono essere installati senza obbligo di verifica e prova e successiva iscrizione sulla CdC. Orbene (per usale la terminologia del chiarimento del ministero), i portatutto a sbalzo e portabici  da gancio sono normalmente omologati secondo la UNICE n. 26. Il ministero sostiene che tale regolamento non è richiamato nella norma2018/858 . Questo non è vero. Come ho si evince dallo screenshot dell'allegato che ho riportato in un precedente post ( o di chi ha voglia di andarselo a controllare sul documento disponibile in internet)è esplicitamente citata ma solo per i veicolo M1(che sono quelli che ci interessano). Quindi un palese errore dovuto probabilmente  non alla malafede, ma al fatto che la circolare nasceva in funzione di un provvedimento destinato ai veicoli M2 M3 . Questo fatto è una delle basi del ricorso che hanno presentato alcuno importatori/produttori. Risolto questo si ritornerebbe alla situazione precedente la circolare, che non è detto sia risolutiva per l'utilizzo del portatutto come portamoto. Questo nasce dal fatto che in EU non esiste la definizione di portamoto, quindi nel portatutto rientra anche il trasporto delle categorie L1 ed L2 (ciclomotori e motocli). In italia invece il portamoto è regolamentato come voce a se stante e , secondo alcuni , non rientrante quindi nel più generico portatutto europeo. Se cosi fosse la normativa italiana prevede che possa essere installato solo all'origine o successivamente se identico all'originale e trascritti sulla CdC. Questo ad oggi. Posso aggiungere che sono in corso una serie di atti formali verso il ministero per trovare una quadra a questa situazioe. Chiedo scusa se non sono stato chiarissimo, ma non è facile semplificare. My two cents  
...
Grazie, sei stato chiarissimo, spero che i ricorsi vadano a buon fine, nel qual caso però purtroppo il funzionario che ha scatenato sto putiferio non potrà essere licenziato 
Adria Coral Compact, il camper coupè
Carlo Cat
Carlo Cat
12/10/2023 41
Rispondi Abuso
Inserito il 16/10/2023 alle: 17:49:11
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 16/10/2023 alle 15:55:07

A valle di un passaggio fatto con un legale per provare a orientarmi nella giungla dei regolamenti e direttive europee , posso fare questa sintesi (per chi ha voglia e tempo di leggerla e di commentarla). La situazione nasce
da un errore fatto dal ministero , che non riguarda i portamoto (che secondo il codice italiano sono diversi dai portatutto) ma più in generale per le unità tecniche indipendenti omologate a livello europeo secondo la UNICE n.26 (che regolamenta le sporgenze esterne) che sostituisce la piu vecchia direttiva 79/488 (recepita a suo tempo dallo stato italiano).  Innanzitutto una premessa: le direttive europee vanno recepite i regolamenti europei sono di attuazione immediata in tutti i paese membri. Attualmente è  il reg. europeo (regolamento quindi un vigore anche in italia) 2018/858 che regolamenta l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli. Quello che interessa a noi sono le omologazioni unità tecniche indipendenti. Sono definite tali i dispositivi, destinati a far parte di un veicolo, che possono essere omologati separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che sono soggetti alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente;  Quindi in soldoni sono dispositivi che se omologati secondo quanto previsto nelle norme richiamate nell'allegato II per una tipologia di veicolo (M1 nel caso nostro), possono essere installati senza obbligo di verifica e prova e successiva iscrizione sulla CdC. Orbene (per usale la terminologia del chiarimento del ministero), i portatutto a sbalzo e portabici  da gancio sono normalmente omologati secondo la UNICE n. 26. Il ministero sostiene che tale regolamento non è richiamato nella norma2018/858 . Questo non è vero. Come ho si evince dallo screenshot dell'allegato che ho riportato in un precedente post ( o di chi ha voglia di andarselo a controllare sul documento disponibile in internet)è esplicitamente citata ma solo per i veicolo M1(che sono quelli che ci interessano). Quindi un palese errore dovuto probabilmente  non alla malafede, ma al fatto che la circolare nasceva in funzione di un provvedimento destinato ai veicoli M2 M3 . Questo fatto è una delle basi del ricorso che hanno presentato alcuno importatori/produttori. Risolto questo si ritornerebbe alla situazione precedente la circolare, che non è detto sia risolutiva per l'utilizzo del portatutto come portamoto. Questo nasce dal fatto che in EU non esiste la definizione di portamoto, quindi nel portatutto rientra anche il trasporto delle categorie L1 ed L2 (ciclomotori e motocli). In italia invece il portamoto è regolamentato come voce a se stante e , secondo alcuni , non rientrante quindi nel più generico portatutto europeo. Se cosi fosse la normativa italiana prevede che possa essere installato solo all'origine o successivamente se identico all'originale e trascritti sulla CdC. Questo ad oggi. Posso aggiungere che sono in corso una serie di atti formali verso il ministero per trovare una quadra a questa situazioe. Chiedo scusa se non sono stato chiarissimo, ma non è facile semplificare. My two cents  
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Grazie GialloRosso1961 dei chiarimenti 
Però  a questo punto io mi chiedo perché  fanno ricorso se i veicoli M1 sono autorizzati ?
Forse perché nella prima circolare c'è  scritto che i ciclomotori e i motocicli non possono essere trasportati con un portatutto ?
 
CARLO
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