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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 07/12/2024 alle: 16:16:51
In risposta al messaggio di guidor del 04/12/2024 alle 21:48:51

Ci capisco sempre meno!  ho un portaBICI, non un portamoto. Che devo fare? Lo devo smontare?  Omologare? Rottamare il camper? l'unica cosa che mi è chiara è che il cittadino  comune come me non capisce come deve comportarsi...
Al momento è come prima delle due circolari, sospese per l'Ordinanza del Consiglio di Stato.
Si ricorda che attualmente le circolari MIT 25981 del 6/9/2023 e 30187 del 12/12/2023 sono sospese per effetto dell'Ordinanza del Consiglio di Stato del 15/11/2024 N. 04333/2024 REG.PROV.CAU. N. 07983/2024 REG.RIC. qui di nuovo allegata e che è opportuno avere a bordo del veicolo, insieme agli altri documenti del cosidetto "portatutto". A corredo, in questo periodo, è sempre opportuno portare a bordo copia della circolare 69402 MIT del 2/9/2008 e 1602 MIT del 19/1/2024 che contiene la sospensiva a seguito della prima ordinanza di sospensione del Consiglio di Stato del 19/1/2024. Trovate le circolari in questione nella sezione files di questa pagina.


Trovi informazioni e documenti in questa pagina FB  che sta seguendo direttamente la questione con i camperisti che hanno aderito all'intervento ad ADIUVANDUM prima la TAR e adesso al Consiglio di Stato. 

https://www.facebook.com/groups...

La verità non piace.
8
guidor
guidor
02/04/2017 428
Rispondi Abuso
Inserito il 10/12/2024 alle: 07:11:16
Grazie 
19
chorus
chorus
05/10/2006 12456
Rispondi Abuso
Inserito il 24/12/2024 alle: 16:59:02
Come ben sapete, con Legge 25 novembre 2024, n. 177 sono state apportate delle modifiche al codice della strada.
L’art. 35 della citata legge conferisce delega al Governo di adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi “recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285”
In particolare, riporto la lettera u) di tale comma, sottolineando le parti che interessano questo thread:
    "u)  semplificazione,   con   finalità   di   snellimento   degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che disciplinano le modifiche  delle   caratteristiche   costruttive   dei   veicoli   in circolazione, l'installazione di dispositivi  atti  a  migliorare  la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada  dal  posto di guida riducendo gli angoli morti e la sistemazione del carico  sui veicoli, ivi comprese le strutture  amovibili  per  il  trasporto  di bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive"
 
21
maxime
maxime
20/08/2004 6531
Rispondi Abuso
Inserito il 24/12/2024 alle: 17:18:30
In risposta al messaggio di chorus del 24/12/2024 alle 16:59:02

Come ben sapete, con Legge 25 novembre 2024, n. 177 sono state apportate delle modifiche al codice della strada. L’art. 35 della citata legge conferisce delega al Governo di adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti
legislativi “recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285” In particolare, riporto la lettera u) di tale comma, sottolineando le parti che interessano questo thread:     u)  semplificazione,   con   finalità   di   snellimento   degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che disciplinano le modifiche  delle   caratteristiche   costruttive   dei   veicoli   in circolazione, l'installazione di dispositivi  atti  a  migliorare  la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada  dal  posto di guida riducendo gli angoli morti e la sistemazione del carico  sui veicoli, ivi comprese le strutture  amovibili  per  il  trasporto  di bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive  
...
il problema che forse non parla di scooter e/o moto angryma saranno in tempo ad aggiungerlo...si spera.
Spagna del Nord e Portogallo
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Marocco
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Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
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Marche d’ottobre: viaggio in camper
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Francia in camper: Loira Atlantica e un
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 24/12/2024 alle: 18:00:09
In risposta al messaggio di chorus del 24/12/2024 alle 16:59:02

Come ben sapete, con Legge 25 novembre 2024, n. 177 sono state apportate delle modifiche al codice della strada. L’art. 35 della citata legge conferisce delega al Governo di adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti
legislativi “recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285” In particolare, riporto la lettera u) di tale comma, sottolineando le parti che interessano questo thread:     u)  semplificazione,   con   finalità   di   snellimento   degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che disciplinano le modifiche  delle   caratteristiche   costruttive   dei   veicoli   in circolazione, l'installazione di dispositivi  atti  a  migliorare  la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada  dal  posto di guida riducendo gli angoli morti e la sistemazione del carico  sui veicoli, ivi comprese le strutture  amovibili  per  il  trasporto  di bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive  
...
   
Cfr. www.camperonline.it/forum/x/x/x/264480/64#4070954
   
14
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Rispondi Abuso
Inserito il 04/01/2025 alle: 23:39:25
Si ma in pratica...senza che mi leggo tutte le pagine del post
il porta moto installato sul camper, è regolare o no se non trascritto sul libretto ?
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13128
Rispondi Abuso
Inserito il 05/01/2025 alle: 08:37:05
In risposta al messaggio di icaro2002 del 04/01/2025 alle 23:39:25

Si ma in pratica...senza che mi leggo tutte le pagine del post il porta moto installato sul camper, è regolare o no se non trascritto sul libretto ?

Sarò ripetitivo, ma la risposta è semplice: no. Io ho il portamoto estraibile (quando non in uso, rientra nella sagoma del camper), installato all'origine e riportato sulla Carta di Circolazione. E' riportato sulla Carta di Circolazione perché quando estratto va a modificare una delle caratteristiche del mezzo: la lunghezza. Non mi sarebbe chiaro perché un dispositivo, installato fisso chiamato portatutto ma in realtà solo commercializzato quale portamoto, non retrattile, che modifica le caratteristiche del mezzo (la lunghezza) dovrebbe essere esentato dalla registrazione sulla Carta di Circolazione. 

Ovviamente mi auguro che il legislatore, prendendo esempio dalla liberalizzazione della installazione del portabici avvenuta un quarto di secolo fa, con un colpo di spugna superi questo problema. Attualmente il problema c'è.

Giovanni

 
16
salito
salito
rating

21/03/2009 28419
Rispondi Abuso
Inserito il 05/01/2025 alle: 08:41:44
In risposta al messaggio di icaro2002 del 04/01/2025 alle 23:39:25

Si ma in pratica...senza che mi leggo tutte le pagine del post il porta moto installato sul camper, è regolare o no se non trascritto sul libretto ?
aspetta che si decidano nel mettere chiarezza nel codice della strada .
Vedi di interpretare anche tu come fanno tutti la legge ( se c'è)!
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
21
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 214
Rispondi Abuso
Inserito il 05/01/2025 alle: 14:31:34
Ciao ragazzi ,  in un sito tedesco ho trovato questo per quanto riguarda lo sforamento dei pesi ....forse lo sapevate già ! io non sono mai riuscito a trovare una versione sicura sullo sforamento dei pesi..



TerraTolleranzaPenalità min-max
Belgiofino al 2%** o fino al 5%***110 euro-330 euro, multa fino a 4.000 euro possibile in caso di decisione del tribunale nessuna graduazione fissa   I non residenti in Belgio devono pagare in contanti, altrimenti il veicolo potrebbe essere confiscato

Danimarcafino all'1%**10 Euro* (conducente) o 20 Euro* (proprietario)Veicoli fino a 3,5 tonnellate: 10 euro* (conducente) o 20 euro* (proprietario) per ogni % in più rispetto alla franchigia fiscale consentita. Un sacco; Veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate: 20 euro* (conducente) o 50 euro* (proprietario) per ogni % di superamento della franchigia fiscale consentita. Un sacco

Germania  fino al 5%**10 Euro-235 Euro + 1 punto a Flensburgda 10 % di sovraccarico 30 euro, da 15 % di sovraccarico 35 euro, da 20 % di sovraccarico 95 euro + 1 punto a Flensburg, da 25 % di sovraccarico 140 euro + 1 punto, dal 30 % di sovraccarico 235 euro + 1 punto

Francia nessuno sovrappeso ammesso 135 Euro-750 Euro nessuna graduazione fissa Se più del 5% è superiore al GVW(peso massimo), il viaggio continuerà solo dopo che il carico è stato scaricato, se viene superato più del 20%,
il viaggio verrà interrotto e verrà avviato un procedimento penale.

Gran Bretagna nessuno sovraccarico ammesso 70 Euro-6.000 Euro* nessuna graduazione fissa

Italia fino al 5%**60 Euro-1.682 Euro nessuna graduazione fissa

Lussemburgo nessuno sovrappeso ammesso 74 Euro-5000 Euro fino al 10%** 74 euro, oltre il 10%** da 251 a
5.000 euro o reclusione da otto giorni a un anno (si applica al conducente e al proprietario)Possibilità di messa fuori servizio del veicolo, i costi di pesatura sono a carico del proprietario.

Paesi Bassi fino al 10%**130 – 850 Euro dal 10 % sovraccarico 120 euro, dal 25 % 210 euro, dal 50 % 310 euro, dal 75 % 470 euro

Austria fino al 2%**36 – 2.180 euro da 6 % sovraccarico 170 euro, da 11 % sovraccarico 210 euro, da sovraccarico 15 % procedimento penale amministrativo con condanna individuale Il proprietario sostiene i costi di pesatura, se il proprietario non è presente, il conducente è considerato il rappresentante.
Portogallo nessuno  Da 60 euro a 300 euro nessuna graduazione fissa

Svezia fino all'1%**200 Euro-400 Euro*da 20 % di sovraccarico 250 euro*, da 30 % di sovraccarico 300 euro*, da 40 % di sovraccarico 400 euro*

Svizzera nessuno  sovrappeso ammesso 90 Euro*Veicoli fino a 3,5 t: fino a 100 kg di sovraccarico circa 85 euro*, da 100 kg di sovraccarico (max. 5 %) circa 170 euro*, oltre il 5% di avviso di sovraccarico e condanna individuale; Veicoli oltre 3,5 t: fino a 100 kg di sovraccarico circa 85 euro*, da 100 kg di sovraccarico (max. 5% o 1.000 kg) circa 210 euro*, oltre il 5% di sovraccarico Notifica e calcolo individuale della sanzioneDenuncia e condanna individuale. In ogni caso, l'eccedenza di peso deve essere scaricata prima di proseguire il viaggio.

Spagna fino al 5%**301 euro-4.600 euro6 – 15%** da 301 a 400 euro, 15 – 25%** 1.501 – 2.000 euro, oltre il 25%**
3.301 – 4.600 euro
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 05/01/2025 alle: 17:20:18
In risposta al messaggio di paolo limena del 05/01/2025 alle 14:31:34

Ciao ragazzi ,  in un sito tedesco ho trovato questo per quanto riguarda lo sforamento dei pesi ....forse lo sapevate già ! io non sono mai riuscito a trovare una versione sicura sullo sforamento dei pesi.. TerraTolleranzaPenalità
min-max Belgiofino al 2%** o fino al 5%***110 euro-330 euro, multa fino a 4.000 euro possibile in caso di decisione del tribunale nessuna graduazione fissa   I non residenti in Belgio devono pagare in contanti, altrimenti il veicolo potrebbe essere confiscato Danimarcafino all'1%**10 Euro* (conducente) o 20 Euro* (proprietario)Veicoli fino a 3,5 tonnellate: 10 euro* (conducente) o 20 euro* (proprietario) per ogni % in più rispetto alla franchigia fiscale consentita. Un sacco; Veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate: 20 euro* (conducente) o 50 euro* (proprietario) per ogni % di superamento della franchigia fiscale consentita. Un sacco Germania  fino al 5%**10 Euro-235 Euro + 1 punto a Flensburgda 10 % di sovraccarico 30 euro, da 15 % di sovraccarico 35 euro, da 20 % di sovraccarico 95 euro + 1 punto a Flensburg, da 25 % di sovraccarico 140 euro + 1 punto, dal 30 % di sovraccarico 235 euro + 1 punto Francia nessuno sovrappeso ammesso 135 Euro-750 Euro nessuna graduazione fissa Se più del 5% è superiore al GVW(peso massimo), il viaggio continuerà solo dopo che il carico è stato scaricato, se viene superato più del 20%, il viaggio verrà interrotto e verrà avviato un procedimento penale. Gran Bretagna nessuno sovraccarico ammesso 70 Euro-6.000 Euro* nessuna graduazione fissa Italia fino al 5%**60 Euro-1.682 Euro nessuna graduazione fissa Lussemburgo nessuno sovrappeso ammesso 74 Euro-5000 Euro fino al 10%** 74 euro, oltre il 10%** da 251 a 5.000 euro o reclusione da otto giorni a un anno (si applica al conducente e al proprietario)Possibilità di messa fuori servizio del veicolo, i costi di pesatura sono a carico del proprietario. Paesi Bassi fino al 10%**130 – 850 Euro dal 10 % sovraccarico 120 euro, dal 25 % 210 euro, dal 50 % 310 euro, dal 75 % 470 euro Austria fino al 2%**36 – 2.180 euro da 6 % sovraccarico 170 euro, da 11 % sovraccarico 210 euro, da sovraccarico 15 % procedimento penale amministrativo con condanna individuale Il proprietario sostiene i costi di pesatura, se il proprietario non è presente, il conducente è considerato il rappresentante. Portogallo nessuno  Da 60 euro a 300 euro nessuna graduazione fissa Svezia fino all'1%**200 Euro-400 Euro*da 20 % di sovraccarico 250 euro*, da 30 % di sovraccarico 300 euro*, da 40 % di sovraccarico 400 euro* Svizzera nessuno  sovrappeso ammesso 90 Euro*Veicoli fino a 3,5 t: fino a 100 kg di sovraccarico circa 85 euro*, da 100 kg di sovraccarico (max. 5 %) circa 170 euro*, oltre il 5% di avviso di sovraccarico e condanna individuale; Veicoli oltre 3,5 t: fino a 100 kg di sovraccarico circa 85 euro*, da 100 kg di sovraccarico (max. 5% o 1.000 kg) circa 210 euro*, oltre il 5% di sovraccarico Notifica e calcolo individuale della sanzioneDenuncia e condanna individuale. In ogni caso, l'eccedenza di peso deve essere scaricata prima di proseguire il viaggio. Spagna fino al 5%**301 euro-4.600 euro6 – 15%** da 301 a 400 euro, 15 – 25%** 1.501 – 2.000 euro, oltre il 25%** 3.301 – 4.600 euro
...
Sei nella sezione sbagliata. 
La verità non piace.
14
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Rispondi Abuso
Inserito il 06/01/2025 alle: 15:46:58
In risposta al messaggio di salito del 05/01/2025 alle 08:41:44

aspetta che si decidano nel mettere chiarezza nel codice della strada . Vedi di interpretare anche tu come fanno tutti la legge ( se c'è)!
Prima di interpretare la legge a mio piacimento pero vorrei sapere prima, visto che sto valutando l'acquisto di un camper con un bel porta moto fisso e pure bello voluminoso 
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
16
salito
salito
rating

21/03/2009 28419
Rispondi Abuso
Inserito il 06/01/2025 alle: 16:15:32
In risposta al messaggio di icaro2002 del 06/01/2025 alle 15:46:58

Prima di interpretare la legge a mio piacimento pero vorrei sapere prima, visto che sto valutando l'acquisto di un camper con un bel porta moto fisso e pure bello voluminoso 
...bene allora leggi un po' ...e non aspettarti la risposta...
perché la troverai da solo
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 06/01/2025 alle 16:17:41
14
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Rispondi Abuso
Inserito il 07/01/2025 alle: 22:27:19
In risposta al messaggio di salito del 06/01/2025 alle 16:15:32

...bene allora leggi un po' ...e non aspettarti la risposta... perché la troverai da solo
Problema risolto ...se l'è comprato un altro..frown
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
19
Grinza
Grinza
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16/02/2006 63170
Rispondi Abuso
Inserito il 15/01/2025 alle: 13:39:09
Tanti SI,NI,NO,SO alla fine é tutto rimasto come prima, é vero?
Sembra di sì, forza tutti a metterlo


https://vm.tiktok.com/ZNeKp4aDd/


 
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13128
Rispondi Abuso
Inserito il 15/01/2025 alle: 17:04:16
In risposta al messaggio di Grinza del 15/01/2025 alle 13:39:09

Tanti SI,NI,NO,SO alla fine é tutto rimasto come prima, é vero? Sembra di sì, forza tutti a metterlo  

Certo che Toc-toc (chi buss?) è una fonte attendibile...

Giovanni
19
Grinza
Grinza
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16/02/2006 63170
Rispondi Abuso
Inserito il 16/01/2025 alle: 11:41:44
In risposta al messaggio di Giovanni del 15/01/2025 alle 17:04:16

Certo che Toc-toc (chi buss?) è una fonte attendibile... Giovanni
Si, al pari di tanti discorsi fatti qui, comunque è vero che è tutto rimasto come prima (almeno per ora)
Il tic toc mi è stato mandato ed io l’ho messo quasi provocatoriamente 
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende

Modificato da Grinza il 16/01/2025 alle 11:42:02
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 23/01/2025 alle: 18:18:18

Come gia' segnalato da Francochico nel forum, e' stato pubblicato in G.U. il decreto sui portabici per auto di cui alle anticipazioni di stampa diffuse alla fine del mese di ottobre scorso:
-

fiabitalia.it/portabici-per-auto-finalmente-chiarezza/


-

bikeitalia.it/2024/10/25/portabici-per-auto-servira-omologazione/



Il testo del decreto e' consultabile sul:
- sito della Gazzetta Ufficiale al link

gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/21/25A00299/sg


- sito istituzionale del MIT al link

mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2025-01/Decreto_Ministeriale_328_del_19-12-2024.pdf



Rispetto alle anticipazioni di stampa:
- non si tratta di un decreto interministeriale; 
- non c'e' alcuna indicazione sui documenti da portarsi appresso;
- i dispositivi a sbalzo (ovvero "appesi" alla parte posteriore di un veicolo) non sono contemplati;
- il concetto di "dispositivo supplementare" (ex art. 72/c.6 CdS) non e' riferito all'intero portabagagli/portasci/portabiciclette, come inizialmente assunto, ma soltanto ai relativi dispositivi di illuminazione posteriore ed all'alloggiamento per la targa (che, peraltro, non e' un dispositivo).

Tutto fa presumere la prossima emanazione di una circolare da parte del MIT per aggiungere le disposizioni per gli utenti che non possono formare oggetto di un decreto pubblicato in G.U.

Resta il fatto che il montaggio/utilizzo dei tre dispositivi in questione (portabagagli, portasci, portabiciclette) risulta quindi regolamentato secondo:
- il decreto ex art. 61/c.1 CdS per i veicoli di categoria M2 ed M3;
- il decreto ex art. 72/c.6 CdS per i veicoli di categoria M1, se il montaggio comporta l'occultamento delle luci posteriori e/o dell'alloggiamento per la targa del veicolo interessato al montaggio;
- le circolari MIT in materia (attualmente "riesumate" in base  alla circolare MIT prot.1602 del 19-01-2024) per i dispositivi montati a sbalzo sulla parte posteriore dei veicoli senza occultamento delle relative luci posteriori e dell'alloggiamento per la targa.

Con riferimento ai miei precedenti interventi in materia:
camperonline.it/forum/x/x/x/264480/57#4070668
camperonline.it/forum/x/x/x/264480/59#4070754
camperonline.it/forum/x/x/x/264480/64#4070981
camperonline.it/forum/x/x/x/264480/64#4070989
vado a commentare inizialmente le premesse del decreto dove:
- manca la citazione dell'allegato XIII al Regolamento (UE) 2021/535;
- viene espressa una considerazione del tutto destituita di fondamento: 
Considerato che le strutture portabagagli, portascì e portabiciclette poggianti sul gancio di traino sono da considerare a tutti gli effetti come un carico sporgente posteriormente al veicolo...

A parte l'utilizzo dello stesso verbo a breve distanza di parole, sembra quasi che il redattore del decreto abbia visto il regolamento (UE) 2018/858, come affermato nella prima premessa, ma non l'abbia... letto.

Traggo dall'art. 2 del decreto il seguente passaggio: La disciplina di cui al presente decreto si applica alle sole strutture amovibili portabagagli e portascì omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26...

A parte le antenne radio, i portabagagli ed i portasci sono i soli dispositivi che possono essere omologati 26R attraverso la procedura dell' entita' tecnica indipendente:
eti.PNG

Il Regolamento (UE) 2018/858 contiene, nell'articolo 3, un lungo elenco di definizioni ed al numero 20 si trova quella dell' entita' tecnica indipendente:
20.PNG
che il redattore del decreto non ha evidentemente letto.
 
Dal momento che sono omologati come entita' tecnica indipendente, i portabagagli ed i portasci sono dispositivi destinati a far parte di un veicolo e non sono destinati al trasporto su un veicolo quale relativo carico.

A questo punto e' dimostrata l'infondatezza della considerazione sopra citata, almeno per i dispositivi di tipo portabagagli e portasci.

A differenza di questi due dispositivi, il portabiciclette e' un dispositivo non omologabile attualmente come entita' tecnica indipendente, ma soltanto se montato su un nuovo modello di veicolo presentato all'omologazione.

La presenza di un portabiciclette su un nuovo modello di veicolo da omologare non incide nella determinazione della relativa lunghezza se il dispositivo e' amovibile/retraibile e se comunque non eccede la lunghezza di 75 cm.

Dal Regolamento (UE) 2021/535, Allegato XIII, Parte 2, sezione F:
dispo.PNG

Dal momento che e' un dispositivo opzionale destinato al montaggio su un veicolo, anche il portabiciclette non puo' essere considerato carico trasportato sul veicolo sul quale e' montato.

E' fortemente auspicabile che nel futuro CdS vengano attribuite le opportune definizioni ai termini:
- carico;
- carico indivisibile;
- carico sporgente,
in modo da evitare fraintendimenti tra parti componenti di un veicolo e parti del carico trasportato sullo stesso.

[segue]
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 25/01/2025 alle: 15:15:15
   
Nel precedente intervento ho dimostrato l'infondatezza dell'affermazione ministeriale "le strutture portabagagli, portascì e portabiciclette poggianti sul gancio di traino sono da considerare a tutti gli effetti come un carico sporgente posteriormente al veicolo..." con il ricorso alla vigente normativa internazionale/eurounitaria in materia.

Adesso un'altra dimostrazione di infondatezza attraverso un semplice ragionamento logico.

Il decreto e' basato sul comma 6 dell'art. 72 CdS, che attribuisce al MIT la facolta' di stabilire i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso...

L'art. 2 del decreto dispone che:
E' ammessa l’installazione delle strutture amovibili di cui all’articolo 1 [...] a condizione che siano applicati i dispositivi supplementari di illuminazione e segnalazione visiva e l’alloggiamento della targa...

Ma, se le strutture amovibili sono considerate carico sporgente (ovvero carico trasportato oltre la sagoma propria del veicolo), i dispositivi supplementari applicati sulle stesse assumono la stessa caratteristica di carico sporgente trasportato e non costituiscono equipaggiamento del veicolo.

I dispositivi supplementari, applicati sulle strutture amovibili, costituiscono equipaggiamento del veicolo soltanto se le strutture amovibili fanno parte del veicolo.

C.V.D.
   
17
Clint
Clint
01/09/2008 12367
Rispondi Abuso
Inserito il 27/01/2025 alle: 07:38:41
Questo forse può servire:

https://www.repubblica.it/motor...

Gianluigi
22
Giovanni
Giovanni
rating

28/08/2003 13128
Rispondi Abuso
Inserito il 27/01/2025 alle: 08:52:53
In risposta al messaggio di Clint del 27/01/2025 alle 07:38:41

Questo forse può servire:


Hai scritto:
Questo forse può servire:

Non serve. Non serve perché l'articolo non è liberamente consultabile: o si accettano i cookies o ci si deve abbonare. Ma il regolamento di COL non prevede che dei link inseriti si faccia almeno un sunto del contenuto? In questo caso, poi, la fonte non è certo delle più attendibili.

Giovanni
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