quote:Originally posted by ANDRELAURA> Non è cosi.... il camper è denominato autocasa e non ha nulla da spartire con gli autocarri, tantè che se trovo un segnale di divieto di transito per autocarri dal peso di oltre 35 qli, io con il mio camper (60 qli) ci transito senza che nessuno possa fare delle osservazioni. Tempo mi fermò un agente della polstrada su di una strada del nord chiedendomi perchè non avevo il tacchigrafo!!! ma dove siamo ??? E meno male che il collega lo convinse (codice alla mano...) che il mezzo non doveva viaggiare con detto strumento.... SALUTONI ARMANDO
Volevo sottolineare il fatto che a livello normativo, se il mezzo si deve guidare con patente C si rientra automaticamente nella categoria Autocarri e si viene assimilati a loro. Il fatto di trovare delle pattuglie della polstrada che non conoscono bene il codice è un fatto abbastanza frequente. Così come le motorizzazioni sono spesso poco informate. ( io ho fatto due revisioni alla caravan per ovviare ad un problema di interpretazione legislativa tra la polstrada e la motorizzazione che non andavano fatte). Ribadisco che se trovi degli agenti preparati si rischia grosso, così come dei vigili zelanti. Altra cosa importante che è fonte di guai: nel caso di superamenteo dei 35 qli vanno applicati posteriormente i limiti catarifrangenti omologati 80/100 sul posteriore con l'80 sul lato guida e 100 sul lato passeggero. La stessa cosa va fatta sul rimorchio : in questo caso, guardando il posteriore 70 a dx e 80 a sx. Altro problema è se ti si rompe il mezzo in autostrada: deve essere rimorchiato da un mezzo idoneo omologato oltre i 35 qli: significa che a prenderti non può venire il carro attrezzi classico, ma un mezzo opportuno, con grosso aggravio di spesa. All'area di sosta autostradale non entri più nella parte dedicata alle auto, ma in quella dei camion ( che poi nessuno ti verra mai a controllare è un 'altro discorso, ma se ci fai un incidente, poi l'assicurazione controlla eccome!). >
quote:Originally posted by ANDRELAURA> Ciao Giorgio, tutto bene ???
La legge è legge. che poi per molti la legge divenga una serie di consigli è un'altra cosa, ma per le assicurazioni la legge ridiventa legge! >
quote:Originally posted by ANDRELAURA> Cosa intendi per patante molto rara? mi sembra che le patenti siano A-B-C-D_E varie limitazioni e abilitazioni (K e ADR), forse esiste qualche altra patente che io non conosco?[:(!] ciao[:D].
Avendo una patente A-D-E con K-D-E molto rara in Italia, posso assicurarti sulla veridicità di quanto detto nel mio precedente messaggio, anche se sicuramente c'è dell'altro. Grazie >
quote:Originally posted by ANDRELAURA> Mi spiace smentirla ma lei ha perfettamente TORTO!!! Il camper NON è un camion perché è adibito, secondo il CdS, a TRASOPORTO MASSIMO di 7 persone. Il Camper NON è per USI SPECIALI, ma è un mezzo DOTATO di carrozzeria SPECIALE. Sempre il CdS SPECIFICA quali sono i mezzi per USI SPECIALI. Se c'è un cartello con divieto per CAMION il camper passa tranquillamente perché non è un CAMION Purtroppo ho la conferma di quello che dico per una bella multa che mi sono preso qualche giorno fa. Proprio di rientro dalla Fiera di Rimini, uscito dalla autostrada, percorrevo una super sdrada dove c'è il limite dei 110 Km/h. Una pattuglia della Polstrada mi fotografa col TELELASER e mi ferma. Mi viene contestata la velocità di 118 Km/h. Mi dicono con molta gentilezza che ero oltre il limite compresa la tolleranza del 5%. Mi elevano cotravvenzioe che pago immediatamente. Uno dei due nota che no c'è cronotachigrafo e che i mezzi pesanati hanno altri limiti di lelocità e chieda all'altro. La risposta immediata è che il cronotachigrafo non ci deve stare e che le velocità non soo quelle dei camion non rientrando in quella categoria. Cordiali saluti
L'autocaravan è un veicolo con carrozzeria ad usi speciali. Art. 54/k "autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;" "Sono esclusi dall'obbligo di montare il cronotachigrafo gli autoveicoli per trasporto di persone a non più di 9 posti compreso il conducente."(Art 174 e 179 C.d.S e direttivae CEE 3820/85 e 3821/85) Non è vero che non si parla di autocaravan. il comma 3/ g dell'art. 142CdS: autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; Il limite è 80/100Km / h. Non si può assimilare un pulman all'autocaravan, perchè il pulman è un autoveicolo di categoria (b) diversa dall'autocaravan( k) che si guida con patente di categoria superiore( D). Anche il minibus o micropulman come lo chiami ( che è comunque un autobus con oltre 8 posti a sedere) si guida con patente di Categoria D e non C Se il carrello non è appendice ed è un rimorchio si diventa autotreni, per cui limiti 70/80 Km /h. Altra cosa: la revisione va fatta una volta l'anno dopo il primo richiamo biennale. >
quote:Originally posted by ANDRELAURA> Non è stato un errore perché hanno chiesto per radio alla centrale. Non rientra tra i camoin non rientra tra le corriere. Occorre la patente C perché supera i 35 quintali ma con numero di posti inferiore a 9. Qualuque mezzo anche inferiore a 35 quintali se dispone più di 9 posti necessita di patente D indipendentemente dal peso. Ecco perché è richiesta la patente C. Ma il camper indipendentemente dal peso NON è un camion e non è un mezzo per USI SPECIALI. In pratica viaggia come un'automobile. In teoria anche se superasse le 8 tonnellate non rientrerebbe sotto le limitazioi previste per i pulmann oltre le 8 t. In pratica non mi risulta esistano camper che raggiungono simili pesi. Il camer INDIPENDENTEMENTE dal suo peso ed omologazione può viaggiare con le stesse limitazioni previste per autovetture e pulman sotto le 8 t. Cordialmente
Come detto il cronotachigrafo non può essere montato su un camper in quanto il mezzo pe rpoter essere montato deve avere più di 9 posti compreso il conducente. Il camper è una autovettura finchè non supera i 35 qli. dopo diventa un autocarro e si guida con patente C Il codice parla chiaro. L'articolo 54/k C.d.S spiega esattamente che cos'è un' autocaravan, così come l'art. 142 spiega esattamente cosa succede se si superano i 35 qli. Nel suo caso di multa è stato trattato come se il mezzo fosse nei 35 qli. E' stato un errore della polstrada, per i limiti semplicemente ignoranza. >
quote:Originally posted by ANDRELAURA> Lei si riferisce a questo comma dell'art. 142, comma 3, lettera h? Detto art recita: autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; Molto bene, ma completamente errato ciò che sostiene! Il Camper non è TRASPORTO COSE o ad ALTRI USI (che per altro è riferito sempre ai mezzi per trasporto cose). Il Camper è un TRASPORTO PERSONE (max 7 per essere precisi). Di SPECIALE ha solo la carrozzeria!!! Infatti l'art. 54, comma 1, lettea m, recita: "autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" Se fosse vero ciò che lei si ostina a sostenere ci dica per quali motivi NESSUN CAMPER viene multato, come avviene ai TRESPORTI MERCI O AI PULMANN OVER 8t, non avendo indicato sul posteriore i limiti privisti al comma 4 dell'art. 142 che recita: "Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) devono essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed Organismi indicati nell'articolo 138, comma 11." Tanto per essere ancora più chiari l'art. 54, comma 2 recita: "Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali." L'art 203 del regolamento chiaramente indicata quali sono gli "Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale" 1) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: - furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; - carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; - cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; - cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; - telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; - telai con selle per il trasporto di coils; - betoniere; - carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; - carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito; - carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; - carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; - furgoni blindati per il trasporto valori; - altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. 2) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: - trattrici stradali; - autospazzatrici; - autospazzaneve; - autopompe; - autoinnaffiatrici; - autoveicoli attrezzi; - autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; - autoveicoli gru; - autoveicoli per il soccorso stradale; - autoveicoli con pedana o cestello elevabile; - autosgranatrici; - autotrebbiatrici; - autoambulanze; - autofunebri; - autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; - autoveicoli per disinfezioni; - autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purche' provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; - autoveicoli per radio, televisione, cinema; - autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; - autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; - autocappella; - auto attrezzate per irrorare i campi; - autosaldatrici; - auto con installazioni telegrafiche; - autoscavatrici; - autoperforatrici; - autosega; - autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; - autopompe per calcestruzzo; - autoveicoli per uso abitazione; - autoveicoli per uso ufficio; - autoveicoli per uso officina; - autoveicoli per uso negozio; - autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; - altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 e' attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%. Vero è che l'autocaravan rientra tra i veicoli ABITABILI, ma non è un veicolo PER USI SPECIALI e la cosa è confermata dal fatto che, per esempio una AMBULANZA indica nel libretto che PER USI SPECIALI e riporta proprio la categoria relativa al questo articolo del REGOLAMETO. L'autocaravan riporta solo la dizione dell'Art. 1 comma M dell'art. 54 senza fare riferimeti a alcun tipo SPECIALE di veicolo. Inoltre, si hanno molte altri riscontri incorciati leggendo attentamente i regolamenti CEE n.3820/85 e 3822/85 dove pur non citati i camper over 35 non devono avere cronotachigrafo perché ovviamente NON SOO TRASPORTO MERCI, ma solo PASSEGGERI i numero inferiore a 9. Stia tranquillo so quello che dico anche perché un anno e mezzo fa (prima dell'acquisto del Camper over 35q.) abbiamo studiato a fondo la questione con gli avvocati ai quai spesso mi devo appoggiare. Comunque lei è libero di non credere a ciò che dico perché andado a velocità inferiori nessuno la multerà mai. Per certo io ieri non sono stato multato e neppure in altre occasioni. Cordiali saluti
Continuo a dire che se anche hanno chiesto alla centrale la polstrada ha fatto un errore! Nell'art. 142 dove si parla dei limiti di velocità, si menzionano tutti gli usi. Inoltre L'autocaravan che è citata nella classificazione al punto K dell'art. 54 C.d.S. non può essere trattata come un' autovettura che è classificata al punto A di detto articolo. >
quote:Originally posted by ANDRELAURA> La remora è che non è un camion ma un AUTOCARAVAN. Tanto è vero che NON SIAMO obbligati a rispettare i divieti di transito a Camion, Pulmann, ecc... Tra l'altro, visto che lei lega la sicurezza al peso, per quale motivo un pullmann di peso inferiore alle 8 (OTTO) tonnellate, ma superiore alle 3,5 può viaggiare fino a 130? I suoi discorsi sulla sicurezza teorica iteressano molto poco. Ciò che deve interessare è esclusivamente quello che dice la legge e la legge non pone limiti di velocità per i camper over 35 q. Ciò che non è espressamente vietato è consetito e per questo non fui multato come non potrà mai esserlo nessuno per andare a 130 in autostrada, 110 in superstrada, 90 su strade normali, ecc... Quindi chi ha paura di limitazioni nell'acquisto ed uso di un camper over 35q. stia tranquillo che l'unica rottura di scatole è quella di dover fare la revisione esclusivamente presso la Motorizzazione Civile ogni anno!!! Cordiali saluti
Non ho capito qual'è la remora ad essere considerati "camion" oltre i 35 qli: il camper è sempre un camper: è chiaro anche che pesando di più deve avere dei limiti più bassi per ragioni di sicurezza. Tra l'altro si tratta di meccaniche pesantemente sfruttate da un punto di vista del peso a pieno carico. >