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IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 57951
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Inserito il 23/11/2020 alle: 23:06:45
Approfitto di una domanda:
La mia auto M1 è larga 1,6m  e il mio rimorchio TRASPORTO COSE (quindi non TATS) è largo 1,8m , leggendo l etichetta che parla di TATS, mi viene il dubbio di non essere propriamente in regola. Se l auto fosse N1 so che non sarei regolare, ma essendo M1 non ho mai capito bene.
In 15 anni che ho quel rimorchio non sono mai stato fermato e quindi non ho potuto appurare.

Il cassone è largo 1,30, ma la misura totale è per le ruote esterne e è quella riportata sul libretto e suppongo faccia fecde quella



 
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it





Modificato da IZ4DJI il 23/11/2020 alle 23:11:19
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 24/11/2020 alle: 15:24:44
Guarda, è il solito casino all'italiana....Se il legislatore ha inteso mettere un limite ai carrelli appendice e ai tats in relazione alla motrice quando questa è una autovettura e non ha fatto la stessa cosa per altri rimorchi e/o motrice significherebbe che non ci sia obbligo di rispettare alcun rapporto. Gli scienziati della motorizzazione invece la vedono diversamente e partono dal presupposto che se non è consentito espressamente allora è vietato. Come fanno nel caso dei veicoli categoria N ladfove nessuna norma vieta un rimorchio più largo ma loro lo permettono solo se c'è un corrispondente modello categoria M1...in sostanza per la mctc i rimorchi generici non possono superare la larghezza della motrice.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 24/11/2020 alle: 22:22:22
  
IZ4DJI ha scritto:
Approfitto di una domanda.
  
==============================
  
Hai posto la stessa domanda

qui.


  
Alla conclusione di Ippocampo2009:
per la mctc i rimorchi generici non possono superare la larghezza della motrice,
aggiungo un po' di documentazione.
     
Per l'art. 61 CdS un veicolo puo' essere largo fino a 255 cm (260 cm se coibentato).

Per una "norma" generale (che non siamo riusciti a trovare) il MIT sostiene che, in un complesso di veicoli, la larghezza del rimorchio non possa superare quella della motrice.

In altri tèrmini, se e' costruito ed omologato con una larghezza di 255 cm, un generico rimorchio puo' essere trainato soltanto da una motrice che abbia la stessa larghezza massima di omologazione (oppure che sia un coibentato).

Con il Decreto 28-05-1985

(pubblicato nella G.U. n.160/1985, pagg. 4855-4858)

il MIT ha disposto un'eccezione alla "norma" anzidetta nel caso di traino di caravan e rimorchi TATS:
Il valore della larghezza massima del rimorchio abbinabile e' determinato, con valore arrotondato a 5 cm superiori, dalla somma della larghezza massima della motrice piu' 0.7 m.

Da questa eccezione discende l'ultima riga della dicitura riportata sul tagliando di aggiornamento della CdC.

La "norma" e' stata ribadita in una circolare del 1990:
circolare.png

Decreto e circolare sono antecedenti all'emanazione del vigente CdS, ma sembra proprio che conservino la loro validita', almeno per gli uffici ministeriali.

Di recente, con un'

interrogazione a risposta in Commissione,

si e' cercato di far rivedere la materia al MIT ma alla fine ... l'interrogazione e' stata ritirata.

Quindi, per tornare alla tua domanda, con quel complesso di veicoli sei in difetto per il MIT ma, probabilmente, non sei mai stato sanzionato perche' non c'e' la "norma" di cui contestare la violazione, salvo che Ippocampo2009 non si pronunci differentemente.
   
 
SergioRM
SergioRM
-
Rispondi Abuso
Inserito il 24/11/2020 alle: 23:32:00
In risposta al messaggio di TheDevil del 24/11/2020 alle 22:22:22

   IZ4DJI ha scritto: Approfitto di una domanda.    ==============================    Hai posto la stessa domanda qui.    Alla conclusione di Ippocampo2009: per la mctc i rimorchi generici non possono superare la
larghezza della motrice, aggiungo un po' di documentazione.       Per l'art. 61 CdS un veicolo puo' essere largo fino a 255 cm (260 cm se coibentato). Per una norma generale (che non siamo riusciti a trovare) il MIT sostiene che, in un complesso di veicoli, la larghezza del rimorchio non possa superare quella della motrice. In altri tèrmini, se e' costruito ed omologato con una larghezza di 255 cm, un generico rimorchio puo' essere trainato soltanto da una motrice che abbia la stessa larghezza massima di omologazione (oppure che sia un coibentato). Con il Decreto 28-05-1985 (pubblicato nella G.U. n.160/1985, pagg. 4855-4858) il MIT ha disposto un'eccezione alla norma anzidetta nel caso di traino di caravan e rimorchi TATS: Il valore della larghezza massima del rimorchio abbinabile e' determinato, con valore arrotondato a 5 cm superiori, dalla somma della larghezza massima della motrice piu' 0.7 m. Da questa eccezione discende l'ultima riga della dicitura riportata sul tagliando di aggiornamento della CdC. La norma e' stata ribadita in una circolare del 1990: Decreto e circolare sono antecedenti all'emanazione del vigente CdS, ma sembra proprio che conservino la loro validita', almeno per gli uffici ministeriali. Di recente, con un'interrogazione a risposta in Commissione, si e' cercato di far rivedere la materia al MIT ma alla fine ... l'interrogazione e' stata ritirata. Quindi, per tornare alla tua domanda, con quel complesso di veicoli sei in difetto per il MIT ma, probabilmente, non sei mai stato sanzionato perche' non c'e' la norma di cui contestare la violazione, salvo che Ippocampo2009 non si pronunci differentemente.      
...
Non so nulla di rimorchi, perché non mi è mai capitato di occuparmene. Segnalo comunque che quella interrogazione sembra aver avuto una

risposta scritta

:

In relazione alla richiesta di riesaminare la normativa nazionale in materia di circolazione di complessi di veicoli costituiti da autoveicolo trattore di categoria N1 e rimorchi di larghezza eccedente quella della motrice, occorre premettere che le prescrizioni per l'omologazione comunitaria dei veicoli di categoria N1 – definiti quali veicoli progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci – non prevedono la possibilità di traino di rimorchi aventi larghezza superiore a quella della motrice.
In ambito nazionale, al fine di agevolare il traino di taluni rimorchi utilizzati sporadicamente su strada in quanto destinati ad attività ludico-ricreative (caravan e TATS - rimorchi per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive), ne è stato autorizzato il traino da parte di autovetture e di alcune tipologie di veicoli di categoria N1, anche se i citati rimorchi hanno larghezza superiore a quella del veicolo traente.
Si tratta, in sostanza, di un regime derogatorio alle specifiche norme di settore introdotto dalle seguenti disposizioni nazionali:
decreto del Ministro dei trasporti del 28 maggio 1985 recante Specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive (T.A.T.S.), con il quale al punto 6.2.3 dell'allegato tecnico è prevista la possibilità per il rimorchio (caravan ovvero TATS) di avere una larghezza eccedente di 0,7 metri rispetto all'autovettura trainante (categoria MI);
circolare del Ministero dei trasporti n. 1417/4184 del 25 maggio 1990, che ha consentito anche agli autoveicoli di categoria N1 di poter trainare un caravan o TATS a condizione tuttavia che l'autocarro N1 derivi da una versione già omologata come autovettura, mediante l'ausilio di specchi supplementari.
Tale regime di deroga è limitato allo specifico contesto del traino della particolare tipologia di rimorchi utilizzati per svago e caratterizzati da un utilizzo in genere stagionale ed occasionale e limita, per coerenza di compatibilità dei predetti usi con le destinazioni dei veicoli, il traino da parte dei veicoli della categoria N1, destinati questi ultimi per definizione al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.
Tra i veicoli autorizzati al traino di rimorchi di larghezza superiore non sono ricompresi i veicoli denominati commercialmente pick-up che, nati come mezzi da lavoro, hanno assunto nel tempo diverse caratteristiche grazie alla loro versatilità, in ragione dei quali si rende necessaria una modifica del Codice della strada.
A tale fine, unitamente al confronto già in corso in questa Commissione sulle modifiche al Codice della strada, si segnala che è stato anche attivato uno specifico tavolo di confronto con le altre Amministrazioni interessate, in primis il Ministero dell'interno, al fine di verificare gli effetti sulla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale derivante da una siffatta iniziativa.


Non mi pare che la risposta aggiunga molto, ma lascio giudicare a voi.
Spagna del Nord e Portogallo
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Marocco
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Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
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Marche d’ottobre: viaggio in camper
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Francia in camper: Loira Atlantica e un
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SergioRM
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Inserito il 24/11/2020 alle: 23:51:04
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 24/11/2020 alle 15:24:44

Guarda, è il solito casino all'italiana....Se il legislatore ha inteso mettere un limite ai carrelli appendice e ai tats in relazione alla motrice quando questa è una autovettura e non ha fatto la stessa cosa per altri
rimorchi e/o motrice significherebbe che non ci sia obbligo di rispettare alcun rapporto. Gli scienziati della motorizzazione invece la vedono diversamente e partono dal presupposto che se non è consentito espressamente allora è vietato. Come fanno nel caso dei veicoli categoria N ladfove nessuna norma vieta un rimorchio più largo ma loro lo permettono solo se c'è un corrispondente modello categoria M1...in sostanza per la mctc i rimorchi generici non possono superare la larghezza della motrice.
...
Non so nulla di rimorchi, come dicevo, ma la discussione mi ha incuriosito e ho provato a googleare un po'. Ho letto di sfuggita, non ricordo nemmeno dove, una considerazione che forse può chiarire perché per la mctc i rimorchi generici non possono superare la larghezza della motrice. Forse.
Il primo comma dell'art. 217 del regolamento del CdS dice:
«Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la zona racchiusa dalla curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie stradale.»
La condizione di inscrizione del complesso ecc. potrebbe implicare che il rimorchio non può essere più largo della motrice. Potrebbe.
Come sopra, lascio giudicare a voi. Ho solo inteso mettervi a parte di quello che ho trovato wink

Aggiunta
Quella faccenda dell'inscrizione mi sembrava troppo misteriosa e ho provato a googleare un altro po'. Sembra che in concreto la verifica si svolga così:
A) si dispone il complesso in linea retta;
B) si sterzano completamente le ruote direttrici del veicolo trattore;
C) si determina la traccia sul terreno della proiezione dello spigolo anteriore esterno del trattore in tale situazione di sterzatura;
D) si fa percorrere al veicolo trattore un arco di cerchio di almeno 90°;
E) si verifica che nessuna parte del complesso, durante tale manovra fuoriesca dalla traccia innanzi determinata.
Il tutto secondo una circolare del Ministero dei Trasporti che ho trovato in un

documento

della ... Federazione Italiana Canottaggio.

Qui

ho invece trovato dei grafici che potrebbero aiutare a capire l'art. 217:

Senzanome(3).png

Al solito, solo per notizia.

Modificato da SergioRM il 25/11/2020 alle 00:59:21
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
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Inserito il 25/11/2020 alle: 00:09:47
In risposta al messaggio di TheDevil del 24/11/2020 alle 22:22:22

   IZ4DJI ha scritto: Approfitto di una domanda.    ==============================    Hai posto la stessa domanda qui.    Alla conclusione di Ippocampo2009: per la mctc i rimorchi generici non possono superare la
larghezza della motrice, aggiungo un po' di documentazione.       Per l'art. 61 CdS un veicolo puo' essere largo fino a 255 cm (260 cm se coibentato). Per una norma generale (che non siamo riusciti a trovare) il MIT sostiene che, in un complesso di veicoli, la larghezza del rimorchio non possa superare quella della motrice. In altri tèrmini, se e' costruito ed omologato con una larghezza di 255 cm, un generico rimorchio puo' essere trainato soltanto da una motrice che abbia la stessa larghezza massima di omologazione (oppure che sia un coibentato). Con il Decreto 28-05-1985 (pubblicato nella G.U. n.160/1985, pagg. 4855-4858) il MIT ha disposto un'eccezione alla norma anzidetta nel caso di traino di caravan e rimorchi TATS: Il valore della larghezza massima del rimorchio abbinabile e' determinato, con valore arrotondato a 5 cm superiori, dalla somma della larghezza massima della motrice piu' 0.7 m. Da questa eccezione discende l'ultima riga della dicitura riportata sul tagliando di aggiornamento della CdC. La norma e' stata ribadita in una circolare del 1990: Decreto e circolare sono antecedenti all'emanazione del vigente CdS, ma sembra proprio che conservino la loro validita', almeno per gli uffici ministeriali. Di recente, con un'interrogazione a risposta in Commissione, si e' cercato di far rivedere la materia al MIT ma alla fine ... l'interrogazione e' stata ritirata. Quindi, per tornare alla tua domanda, con quel complesso di veicoli sei in difetto per il MIT ma, probabilmente, non sei mai stato sanzionato perche' non c'e' la norma di cui contestare la violazione, salvo che Ippocampo2009 non si pronunci differentemente.      
...
A me non risulta una norma che permette di sanzionare visto che nel cds il divieto non è esplicitato e quindi sanzionato.
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
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Inserito il 25/11/2020 alle: 00:40:57
In risposta al messaggio di SergioRM del 24/11/2020 alle 23:51:04

Non so nulla di rimorchi, come dicevo, ma la discussione mi ha incuriosito e ho provato a googleare un po'. Ho letto di sfuggita, non ricordo nemmeno dove, una considerazione che forse può chiarire perché per la mctc i
rimorchi generici non possono superare la larghezza della motrice. Forse. Il primo comma dell'art. 217 del regolamento del CdS dice: «Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la zona racchiusa dalla curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie stradale.» La condizione di inscrizione del complesso ecc. potrebbe implicare che il rimorchio non può essere più largo della motrice. Potrebbe. Come sopra, lascio giudicare a voi. Ho solo inteso mettervi a parte di quello che ho trovato Aggiunta Quella faccenda dell'inscrizione mi sembrava troppo misteriosa e ho provato a googleare un altro po'. Sembra che in concreto la verifica si svolga così: A) si dispone il complesso in linea retta; B) si sterzano completamente le ruote direttrici del veicolo trattore; C) si determina la traccia sul terreno della proiezione dello spigolo anteriore esterno del trattore in tale situazione di sterzatura; D) si fa percorrere al veicolo trattore un arco di cerchio di almeno 90°; E) si verifica che nessuna parte del complesso, durante tale manovra fuoriesca dalla traccia innanzi determinata. Il tutto secondo una circolare del Ministero dei Trasporti che ho trovato in un documento della ... Federazione Italiana Canottaggio. Qui ho invece trovato dei grafici che potrebbero aiutare a capire l'art. 217: Al solito, solo per notizia.
...
Mah...non sono esperto in ingegneria dei trasporti ma per quanto ne so la fascia di ingombro dipende molto dalla lunghezza del veicolo, dal passo e dallo sbalzo anteriore e poco dalla larghezza...se così fosse la larghezza del rimorchio maggiore della motrice avrebbe poco o nulla rilievo rispetto alla fascia di ingombro di un trattore molto lungo o con passo e sbalzo esagerati...un po' come capita in curva con autocaravan sovradimensionati. Cmq è possibile che tale ipotesi sia giusta ma non vedo sulla base di quale articolo e comma cds si potrebbe sanzionare. E per finire mi piacerebbe sapere con quale atto sia stata data attuazione al 4 comma del 217 reg cds il quale prescrive che ". Al fine di stabilire condizioni generalizzate di compatibilità tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. definisce le caratteristiche di normalizzazione di tali veicoli, sostitutive delle verifiche indicate al comma 1." Penso che da tale "normalizzazione" si potrebbe comprendere se effettivamente larghezza del rimorchio non può superare quella della motrice ai fini del rispetto del 1 comma dello citato articolo.
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IZ4DJI
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12/11/2006 57951
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Inserito il 25/11/2020 alle: 00:43:37
Diciamo che in tanti anni non sono mai stato sanzionato...ma neppure fermato.

Penso che un cornetto rosso, a questo punto possa aiutare, vista la situazione sad.

Grazie a chi si è attivato per fornirmi queste utili informazioni.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 25/11/2020 alle: 02:02:02
  
SergioRM ha scritto:
Non mi pare che la risposta aggiunga molto...
  
==============================
  
La risposta, ad interrogazione diversa da quella da me segnalata [1], evidenzia alcune contraddizioni.

Il vincolo sulla larghezza del rimorchio rispetto a quella della motrice viene attribuito ad imprecisate prescrizioni per l'omologazione comunitaria dei veicoli di categoria N1.

Non c'era allora motivo di prevedere una deroga nazionale per i veicoli di cat. M1 (citati come MI), in quanto fuori dalle prescrizioni summenzionate.

E se la deroga e' stata consentita (in vigenza del CdS/1959) per rimorchi destinati ad attivita' ludico-ricreative, non si comprende l'estensione ai veicoli di cat. N1 che non sono certamente destinati a quelle attivita' e sui quali la GdF svolge una continua attivita' di controllo.

Infine, se la deroga e' nazionale, non risulta chiaro se i complessi di veicoli che se ne avvalgono possano recarsi all'estero.
  
Il Regolamento e' stato scritto per l'attuazione del CdS.

In questo caso, una volta confermata la tua ipotesi sull'art. 217 Reg,, occorrerebbe fare il percorso inverso ed inserire il comma 5-bis nell'art. 61 CdS per disporre che: In un complesso di veicoli la larghezza del rimorchio non puo' superare la larghezza della motrice [con l'aggiunta di eventuali eccezioni].
  
----------
[1] Davanti allo status "ritirato" per l'interrogazione presentata il 18 marzo scorso, mi sono fermato.
Tu hai opportunamente proseguito la ricerca, in quanto il "ritiro" e' stato motivato soltanto dall'esigenza di cambiare (il 26/10 scorso) la forma dell'atto da "Interrogazione a risposta in Commissione" ad "Interrogazione a risposta scritta in Commissione". Grazie.
   
 
SergioRM
SergioRM
-
Rispondi Abuso
Inserito il 25/11/2020 alle: 10:31:16
In risposta al messaggio di TheDevil del 25/11/2020 alle 02:02:02

   SergioRM ha scritto: Non mi pare che la risposta aggiunga molto...    ==============================    La risposta, ad interrogazione diversa da quella da me segnalata [1], evidenzia alcune contraddizioni. Il vincolo
sulla larghezza del rimorchio rispetto a quella della motrice viene attribuito ad imprecisate prescrizioni per l'omologazione comunitaria dei veicoli di categoria N1. Non c'era allora motivo di prevedere una deroga nazionale per i veicoli di cat. M1 (citati come MI), in quanto fuori dalle prescrizioni summenzionate. E se la deroga e' stata consentita (in vigenza del CdS/1959) per rimorchi destinati ad attivita' ludico-ricreative, non si comprende l'estensione ai veicoli di cat. N1 che non sono certamente destinati a quelle attivita' e sui quali la GdF svolge una continua attivita' di controllo. Infine, se la deroga e' nazionale, non risulta chiaro se i complessi di veicoli che se ne avvalgono possano recarsi all'estero.    Il Regolamento e' stato scritto per l'attuazione del CdS. In questo caso, una volta confermata la tua ipotesi sull'art. 217 Reg,, occorrerebbe fare il percorso inverso ed inserire il comma 5-bis nell'art. 61 CdS per disporre che: In un complesso di veicoli la larghezza del rimorchio non puo' superare la larghezza della motrice [con l'aggiunta di eventuali eccezioni].    [1] Davanti allo status ritirato per l'interrogazione presentata il 18 marzo scorso, mi sono fermato. Tu hai opportunamente proseguito la ricerca, in quanto il ritiro e' stato motivato soltanto dall'esigenza di cambiare (il 26/10 scorso) la forma dell'atto da Interrogazione a risposta in Commissione ad Interrogazione a risposta scritta in Commissione. Grazie.      
...
"Tu hai opportunamente proseguito la ricerca"

Solo fattore C. Mentre curiosavo, Google mi ha proposto una pagina del sito 

http://www.infoparlamento.it/

in cui c'erano sia l'interrogazione che la risposta. Ho strabuzzato gli occhi: possibile che si inventino una risposta che non c'è?!? E così, non ricordo nemmeno come, sono arrivato alla risposta scritta.

"Infine, se la deroga e' nazionale, non risulta chiaro se i complessi di veicoli che se ne avvalgono possano recarsi all'estero".

In effetti è un dubbio venuto anche a me. Mi auguro che Tommaso usi il suo rimorchio solo al di qua del confine, altrimenti ci tocca cercare ancora wink
21
alexf
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11/11/2004 9905
Rispondi Abuso
Inserito il 25/11/2020 alle: 11:19:37

Buongiorno, non sono colto sull'argomento e non ho nemmeno letto con dovuta attenzione queste pagine ma, forse, un domani non molto lontano e per evitare problemi legati alla massa dei nostri camper potrà succedere di dover suddividere il carico anche su un rimorchio.

MI chiedo e vi chiedo, visto che senz'altro siete esperti più di me se questa ventilata opportunità, possa riguardare anche una riduzione dei costi di montaggio e regolarizzazione di un gancio di traino.

Cioè, saltando l'ispezione tecnica ci sarà anche una diminuzione dei costi finali?
Spesso i costi burocratici sono ingiustificati e portano solo l'allegerimento del nostro portamonete e ben poco alle casse dello stato.

 
Alessandro
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
16
ippocampo2009
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22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 25/11/2020 alle: 15:52:23
Difficile da dire...in teoria si dovrebbe risparmiare ma lo Stato non rinuncia facilmente agli introiti quindi è possibile che faccia pagare la stessa cifra per il solo aggiornamento della banca dati...
19
IZ4DJI
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12/11/2006 57951
Rispondi Abuso
Inserito il 25/11/2020 alle: 20:23:53
In risposta al messaggio di SergioRM del 25/11/2020 alle 10:31:16

Tu hai opportunamente proseguito la ricerca Solo fattore C. Mentre curiosavo, Google mi ha proposto una pagina del sito  in cui c'erano sia l'interrogazione che la risposta. Ho strabuzzato gli occhi: possibile che si inventino
una risposta che non c'è?!? E così, non ricordo nemmeno come, sono arrivato alla risposta scritta. Infine, se la deroga e' nazionale, non risulta chiaro se i complessi di veicoli che se ne avvalgono possano recarsi all'estero. In effetti è un dubbio venuto anche a me. Mi auguro che Tommaso usi il suo rimorchio solo al di qua del confine, altrimenti ci tocca cercare ancora
...
Il rimorchio in origine pensavo di usarlo con il camper, usato una sola volta o forse due, menter ora lo uso per l auto, abitando in campagna, avere un mezzo capiente per portare i sacchi del pellet, lo spazzaneve dal riparatore, o piante da piantare, è quasi indispensabile. Ogni tanto faccio una carica di robaccia, vecchi materassi, televisori e roba varia e porto alla oasi ecologica.

All estero per ora non lo uso, ma se capitasse sarebbe con il camper e in tal caso sarei perfettamente in regola con rimorchio largo 1,80 e camper largo 2,22. Potrebbe capitare se decidessi di andare in Lapponia in inverno per portarmi 4 pneumatici chiodati per il camper e due chiodati per il rimorchio, il mio generatore da 6Kw da 100kg, e altra roba utile.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




SergioRM
SergioRM
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Inserito il 25/11/2020 alle: 20:41:20
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/11/2020 alle 20:23:53

Il rimorchio in origine pensavo di usarlo con il camper, usato una sola volta o forse due, menter ora lo uso per l auto, abitando in campagna, avere un mezzo capiente per portare i sacchi del pellet, lo spazzaneve dal riparatore,
o piante da piantare, è quasi indispensabile. Ogni tanto faccio una carica di robaccia, vecchi materassi, televisori e roba varia e porto alla oasi ecologica. All estero per ora non lo uso, ma se capitasse sarebbe con il camper e in tal caso sarei perfettamente in regola con rimorchio largo 1,80 e camper largo 2,22. Potrebbe capitare se decidessi di andare in Lapponia in inverno per portarmi 4 pneumatici chiodati per il camper e due chiodati per il rimorchio, il mio generatore da 6Kw da 100kg, e altra roba utile.
...
E allora buon viaggio, sperando che a partire dall'inverno 2021-22 saremo tutti più liberi e sbarazzini! yes
19
IZ4DJI
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12/11/2006 57951
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Inserito il 25/11/2020 alle: 22:17:36
In risposta al messaggio di SergioRM del 25/11/2020 alle 20:41:20

E allora buon viaggio, sperando che a partire dall'inverno 2021-22 saremo tutti più liberi e sbarazzini!
avrò ben piu tempo per prepararmi, devo prima essere libero dal lavoro per potere fare le cose con calma sad
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




19
TheDevil
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23/11/2006 4689
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Inserito il 27/11/2020 alle: 14:14:14
  
IZ4DJI ha scritto:
... qui la mia auto del 2010, con gancio installato dopo, ma non il gancio originale e quindi fatto collaudo...
 
==============================
  
Mi permetto ricordare che, in caso di installazione successiva all'immatricolazione, il veicolo va sempre sottoposto a visita e prova a prescindere dal modello di gancio-traino installato.
  
Se la Motorizzazione non ha notizia dell'installazione, nell'ANV quel veicolo resta memorizzato senza gancio-traino.
  
 
19
IZ4DJI
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12/11/2006 57951
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Inserito il 27/11/2020 alle: 14:59:21
In risposta al messaggio di TheDevil del 27/11/2020 alle 14:14:14

   IZ4DJI ha scritto: ... qui la mia auto del 2010, con gancio installato dopo, ma non il gancio originale e quindi fatto collaudo...   ==============================    Mi permetto ricordare che, in caso di installazione
successiva all'immatricolazione, il veicolo va sempre sottoposto a visita e prova a prescindere dal modello di gancio-traino installato.    Se la Motorizzazione non ha notizia dell'installazione, nell'ANV quel veicolo resta memorizzato senza gancio-traino.     
...
hai ragione, quel QUINDI rende la frase ambigua, e hai fatto bene a specificare, grazie.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

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13
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 324
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Inserito il 16/02/2021 alle: 20:00:54

https://www.mit.gov.it/sites/de...



Circolare esplicativa
 
Minus Labor Homini Salus. Tiempo expendido en trabajo es tiempo perdido. Il miglior ordin mio è l'esser confuso. luigino (luigino)
10
dielle6971
dielle6971
20/04/2015 1090
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Inserito il 17/02/2021 alle: 17:28:19
Attenzione che la semplificazione non prevede più la visita e prova in sede di motorizzazione civile ma l'aggiornamento della carta di circolazione è sempre comunque richiesto.

Si puo' fare da soli o con l'aiuto di una agenzia pratiche automobilistiche. Occorre naturalmente avere tutta la documentazione necessaria e l'aggiornamento arriverà direttamente all'indirizzo di residenza del richiedente ( immagino il solito adesivo )
Dielle family
19
IZ4DJI
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12/11/2006 57951
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Inserito il 18/02/2021 alle: 08:10:12
In risposta al messaggio di dielle6971 del 17/02/2021 alle 17:28:19

Attenzione che la semplificazione non prevede più la visita e prova in sede di motorizzazione civile ma l'aggiornamento della carta di circolazione è sempre comunque richiesto. Si puo' fare da soli o con l'aiuto di una
agenzia pratiche automobilistiche. Occorre naturalmente avere tutta la documentazione necessaria e l'aggiornamento arriverà direttamente all'indirizzo di residenza del richiedente ( immagino il solito adesivo )
...
Penso che tutta la pratica la curi l installatore, come fino a oggi curava il collaudo.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

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