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21/03/2009 28437
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Inserito il 04/06/2021 alle: 16:05:11
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 04/06/2021 alle 15:46:09

Ah...come cambia il mondo...ieri i rimorchi si riconoscevano dai catadiottri triangolari visto che solo loro li possono avere, oggi i carrelli appendice (che non sia sa in quale categoria stanno) NON sono rimorchi benchè abbiano  i catadiottri triangolari....
A parte il fatto che mi a comosso vedere che i catarifrangenti nessuna se li era memorizzati a differenza della famosissima R imorchio  che poi non so se ridere o piangere al fatto che la targa gialla può confondere il tipo di veicolo .
.d accordo adesso sapete che due catarifrangenti distinguono il rimorchio
ma perché non uno solo per il semi-rimorchio ?



lo dice lui .

https://portalepatente.it/train...



.

https://www.ellebi.com/it/it/su...

„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 04/06/2021 alle 16:08:46
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14/01/2010 29457
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Inserito il 04/06/2021 alle: 16:17:27
In risposta al messaggio di salito del 04/06/2021 alle 16:05:11

A parte il fatto che mi a comosso vedere che i catarifrangenti nessuna se li era memorizzati a differenza della famosissima R imorchio  che poi non so se ridere o piangere al fatto che la targa gialla può confondere il
tipo di veicolo . .d accordo adesso sapete che due catarifrangenti distinguono il rimorchio ma perché non uno solo per il semi-rimorchio ? lo dice lui . .
...
dal sito della ellebi rimorchi 

 È un rimorchio leggero sprovvisto di targa e con massa massima complessiva a pieno carico non superiore a 750 kg.

siete fortunati a non dover sostenere l'esame di guida, molti qui andrebbero in giro solo in bicicletta
Silvio
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21/03/2009 28437
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Inserito il 04/06/2021 alle: 16:36:28
."'''''
Tutto ciò significa che il carrello  non è un rimorchio dal punto di vista delle regole del Codice Della Strada, ma una categoria a sé stante.'''''''''

''"""''Qualora il traino carrello appendice supera le dimensioni e/o i pesi sopra indicati va considerato un rimorchio e quindi deve rispettare i limiti di traino con la patente B (pesi, dimensioni, targa e libretto propri, assicurazione) ''''''''''

https://portalepatente.it/train...

„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 04/06/2021 alle 16:37:15
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12/11/2006 57956
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Inserito il 04/06/2021 alle: 16:37:17
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/06/2021 alle 16:17:27

dal sito della ellebi rimorchi   È un rimorchio leggero sprovvisto di targa e con massa massima complessiva a pieno carico non superiore a 750 kg. siete fortunati a non dover sostenere l'esame di guida, molti qui andrebbero in giro solo in bicicletta
Vedi che anche il sito Ellebi sta volta ha toppato.

I rimorchi entro 750kg sono i "Rimorchi leggeri" che sono veri rimorchi di cat. O1 ma entro 750kg.

I carrelli appendice possono essere:
Appendice A max 300kg
Appendice B max 600kg

quindi con i 750 hanno fatto gran confusione.



Qui poi dice chiaramente che il carrello appendice non è un rimorchio:

https://portalepatente.it/train...



Però, visto che non è il topic, e qui non se ne esce, io continuo con la mia convinzione, e tu con la tua, che alla fine, visto sotto due aspetti differenti potremmo avere ragione entrambi, altrimenti mi si consuma la tastiera laugh
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Tommaso IZ4DJI

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Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
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21/03/2009 28437
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Inserito il 04/06/2021 alle: 16:40:38
massa a vuoto non superiore a 1000 kg: massa complessiva fino a 300 kg, lunghezza 2 m, larghezza 1,20 m, altezza 2,50 m
massa a vuoto superiore a 1000 kg: massa complessiva fino a 600 kg, lunghezza 2,50 m, larghezza 1,50 m, altezza 2,50 m
carrelli per autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: massa fino a 2.000 kg, lunghezza 4,10 m, larghezza 1,80 m, altezza 2,50 m
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
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Inserito il 04/06/2021 alle: 16:51:57
In risposta al messaggio di salito del 04/06/2021 alle 16:40:38

massa a vuoto non superiore a 1000 kg: massa complessiva fino a 300 kg, lunghezza 2 m, larghezza 1,20 m, altezza 2,50 mmassa a vuoto superiore a 1000 kg: massa complessiva fino a 600 kg, lunghezza 2,50 m, larghezza 1,50 m, altezza 2,50 mcarrelli per autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: massa fino a 2.000 kg, lunghezza 4,10 m, larghezza 1,80 m, altezza 2,50 m
esattamente, quindi i 750kg scritti da Ellebi sono un marchiano errore, hanno confuso Appendice con rimorchio O1  .....  e se sbaglia anche chi li produce, siamo proprio messi bene.
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Tommaso IZ4DJI

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Inserito il 04/06/2021 alle: 16:55:43
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/06/2021 alle 16:37:17

Vedi che anche il sito Ellebi sta volta ha toppato. I rimorchi entro 750kg sono i Rimorchi leggeri che sono veri rimorchi di cat. O1 ma entro 750kg. I carrelli appendice possono essere: Appendice A max 300kg Appendice B
max 600kg quindi con i 750 hanno fatto gran confusione. Qui poi dice chiaramente che il carrello appendice non è un rimorchio: Però, visto che non è il topic, e qui non se ne esce, io continuo con la mia convinzione, e tu con la tua, che alla fine, visto sotto due aspetti differenti potremmo avere ragione entrambi, altrimenti mi si consuma la tastiera
...
io ho messo un riferimento normativo, ma vedo che , o non lo avete letto o fate finta 
più chiaro di così, che altro volete?

però ancora dovete dirmi a quale categoria internazionale appartiene
Silvio

Modificato da impiegatodelvolante il 04/06/2021 alle 16:58:27
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23/11/2006 4689
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Inserito il 04/06/2021 alle: 17:17:17
  
IZ4DJI ha scritto:
... visto che non è il topic, e qui non se ne esce...
  
==============================
  
time-out.png
Mi permetto esortare gli utenti che si sono allontanati dall'oggetto della discussione a voler valutare l'opportunita' di cancellare i propri interventi OT, ad evitare che venga chiesto l'intervento della Modeerazione.
  

 
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12/11/2006 57956
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Inserito il 04/06/2021 alle: 17:18:18
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/06/2021 alle 16:55:43

io ho messo un riferimento normativo, ma vedo che , o non lo avete letto o fate finta  più chiaro di così, che altro volete? però ancora dovete dirmi a quale categoria internazionale appartiene
Si, lo ho letto art56.

differenzia chiaramente:

- rimorchi
- semirimorchi
- carrelli appendice

quindi mi pare evidente che sono cose diverse.


Penso che il carrello appendice sia una di quelle "trovate" tutte Italiane e non abbia riscontro in Europa. Ma anche in Italia è una tipologia che è stata eliminata (o sarà eliminata) e quindi so che chi ha un appendice dovrà farlo immatricolare come rimorchio O1 entro una certa data, ma la maggioranza verranno rottamati in quanto sarà impossibile convertirli o per mancanza della ditta costruttrice che intanto ha chiuso o perchè non conviene.

Anzi, se qualcuno ne deve buttare uno, gli posso togliere il problema, ne uso in campagna uno che ha 60 anni (senza documenti ne altro) e prima o poi schianterà.
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Modificato da IZ4DJI il 04/06/2021 alle 17:28:25
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14/01/2010 29457
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Inserito il 04/06/2021 alle: 17:24:06
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/06/2021 alle 17:18:18

Si, lo ho letto art56. differenzia chiaramente: - rimorchi - semirimorchi - carrelli appendice quindi mi pare evidente che sono cose diverse. Penso che il carrello appendice sia una di quelle trovate tutte Italiane e
non abbia riscontro in Europa. Ma anche in Italia è una tipologia che è stata eliminata (o sarà eliminata) e quindi so che chi ha un appendice dovrà farlo immatricolare come rimorchio O1 entro una certa data, ma la maggioranza verranno rottamati in quanto sarà impossibile convertirli o per mancanza della ditta costruttrice che intanto ha chiuso o perchè non conviene. Anzi, se qualcuno ne deve buttare uno, gli posso togliere il problema, ne uso in campagna uno che ha 60 anni (senza documenti ne altro) e prima o poi schianterà.
...
non hai letto il comma 4wink
Silvio
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 04/06/2021 alle: 18:18:18
  
Dodox ha scritto:
Chiedo gentilmente, a chi ne sa sicuramente più di me, quale articolo del CdS impedisce di traslare la targa posteriore sul "portatutto" regolarmente omologato in tutte le sue parti qualora l'utilizzo dello stesso ne impedisca la corretta visibilità, stessa cosa dicasi per la fanaleria anch'essa omologata.
  
==============================
  
Non posso affatto garantirti di saperne piu' di te ma ti vorrei esporre la mia opinione di privato cittadino sul tuo quesito.

Prima pero' mi interesserebbe conoscere il significato che tu attribuisci all'asserita omologazione del "portatutto" e della fanaleria.
  
 
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12/11/2006 57956
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Inserito il 04/06/2021 alle: 21:35:23
In risposta al messaggio di TheDevil del 04/06/2021 alle 17:17:17

   IZ4DJI ha scritto: ... visto che non è il topic, e qui non se ne esce...    ==============================    Mi permetto esortare gli utenti che si sono allontanati dall'oggetto della discussione a voler valutare l'opportunita' di cancellare i propri interventi OT, ad evitare che venga chiesto l'intervento della Modeerazione.     
pur essendo OT, non mi sembrerebbe corretto verso chi gia ha letto, cancellare quello che gia si è scritto.
Se la moderazione pensa invece che siano da cancellare, ne ha facoltà
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12/11/2006 57956
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Inserito il 04/06/2021 alle: 21:36:07
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/06/2021 alle 17:24:06

non hai letto il comma 4
letto....letto, e ho risposto proprio avendolo letto.
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23/11/2006 4689
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Inserito il 04/06/2021 alle: 22:22:22
  
IZ4DJI ha scritto:

Se invece si tratta di portamoto scritto a libretto con tanto di lunghezza riportata e uno o due posti in meno, fa parte del camper, quindi non si può togliere (se non facendolo cancellare dal libretto)...



I "portatutto" sono accessori separati e rimovibili e quindi non devono essere trascritti sul libretto...
I portamoto (fissi e non rimovibili) sono altra cosa ma non è questo il caso.

   
==============================
   
Continui a diffondere una leggenda metropolitana, di cui

ti ho documentato

l'infondatezza,

da te recepita

ma evidentemente... gia' dimenticata, forse perche' contraria al buonsenso (quello tuo) con cui intendi sopperire all'assenza normativa da te lamentata.
  
 
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12/11/2006 57956
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Inserito il 04/06/2021 alle: 22:51:14
In risposta al messaggio di TheDevil del 04/06/2021 alle 22:22:22

   IZ4DJI ha scritto: Se invece si tratta di portamoto scritto a libretto con tanto di lunghezza riportata e uno o due posti in meno, fa parte del camper, quindi non si può togliere (se non facendolo cancellare dal libretto)...
I portatutto sono accessori separati e rimovibili e quindi non devono essere trascritti sul libretto... I portamoto (fissi e non rimovibili) sono altra cosa ma non è questo il caso.     ==============================     Continui a diffondere una leggenda metropolitana, di cui ti ho documentato l'infondatezza, da te recepita ma evidentemente... gia' dimenticata, forse perche' contraria al buonsenso (quello tuo) con cui intendi sopperire all'assenza normativa da te lamentata.     
...
di memoria ne ho certo meno che di buon senso laugh.

Buon senso ne ha poco chi fa le leggi, ma qualcuno li avrà votati, e quindi pazienza.
 
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Tommaso IZ4DJI

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23/11/2006 4689
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Inserito il 05/06/2021 alle: 00:00:00
  
IZ4DJI ha scritto:
Secondo me, se è un "portatutto", e quindi non è scritto a libretto, non fa parte del camper...

I "portatutto" sono accessori separati e rimovibili e quindi non devono essere trascritti sul libretto (e non so se sia neppure possibile volendo).
I portamoto (fissi e non rimovibili) sono altra cosa ma non è questo il caso.
Anche se come forma e uso si assomigliano, sono due cose completamente diverse e quindi la problematica della targa è completamente diversa.

   
==============================
   
Dalle tue parole, specie il periodo conclusivo, dimostri una approfondita conoscenza delle caratteristiche che distinguono un "portatutto" (derivante dall'omologazione di un portabagagli quale entita' tecnica indipendente) rispetto ad un portamoto, per il quale - al momento - e' prevista soltanto la progettazione da parte del costruttore del veicolo sul quale va eventualmente installato.

Ritengo che tu conosca bene il seguente stralcio di una CdC:


Mi piacerebbe sapere se, alla luce delle tue conoscenze in materia, il dispositivo con omologazione E1*74/483*2007/15*0389*01 citato in detta CdC debba considerarsi un "portatutto" oppure un portamoto.

Con anticipato ringraziamento.
  
 
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dodox
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19/05/2020 270
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Inserito il 05/06/2021 alle: 00:08:05
In risposta al messaggio di TheDevil del 04/06/2021 alle 18:18:18

   Dodox ha scritto: Chiedo gentilmente, a chi ne sa sicuramente più di me, quale articolo del CdS impedisce di traslare la targa posteriore sul portatutto regolarmente omologato in tutte le sue parti qualora l'utilizzo
dello stesso ne impedisca la corretta visibilità, stessa cosa dicasi per la fanaleria anch'essa omologata.    ==============================    Non posso affatto garantirti di saperne piu' di te ma ti vorrei esporre la mia opinione di privato cittadino sul tuo quesito. Prima pero' mi interesserebbe conoscere il significato che tu attribuisci all'asserita omologazione del portatutto e della fanaleria.     
...
Grazie per aver risposto.
Quando parlo di omologazione faccio riferimento alla voce "omologazione" di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1995, n. 94 di seguito il link per la consultazione.

https://www.gazzettaufficiale.i...


 
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Inserito il 05/06/2021 alle: 02:06:57
In risposta al messaggio di TheDevil del 05/06/2021 alle 00:00:00

   IZ4DJI ha scritto: Secondo me, se è un portatutto, e quindi non è scritto a libretto, non fa parte del camper... I portatutto sono accessori separati e rimovibili e quindi non devono essere trascritti sul libretto
(e non so se sia neppure possibile volendo). I portamoto (fissi e non rimovibili) sono altra cosa ma non è questo il caso. Anche se come forma e uso si assomigliano, sono due cose completamente diverse e quindi la problematica della targa è completamente diversa.     ==============================     Dalle tue parole, specie il periodo conclusivo, dimostri una approfondita conoscenza delle caratteristiche che distinguono un portatutto (derivante dall'omologazione di un portabagagli quale entita' tecnica indipendente) rispetto ad un portamoto, per il quale - al momento - e' prevista soltanto la progettazione da parte del costruttore del veicolo sul quale va eventualmente installato. Ritengo che tu conosca bene il seguente stralcio di una CdC: Mi piacerebbe sapere se, alla luce delle tue conoscenze in materia, il dispositivo con omologazione E1*74/483*2007/15*0389*01 citato in detta CdC debba considerarsi un portatutto oppure un portamoto. Con anticipato ringraziamento.     
...
Non ho nessuna conoscenza particolare, dico solo cio che mi sembra e spero di avere capito leggendo qua e la.

Secondo me, se è scritto sul libretto dovrebbe essere un portamoto, ma uso il condizionale proprio perchè non ho conoscenza certa di nulla.
Se si trattase di un portatutto sarebbe superflua quella dicitura riportata sul libretto, e visto che dice che ogni installazione successiva necessita di visita e prova (non necessarie per il portatutto), direi che si dovrebbe tratatre con ragionevole certezza di un portamoto.

Come avrai notato uso sempre il "secondo me" nelle frasi perchè non essendo esperto in materia mi sembra giusto wink
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Tommaso IZ4DJI

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Modificato da IZ4DJI il 05/06/2021 alle 02:11:10
SergioRM
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Inserito il 05/06/2021 alle: 21:50:16
In risposta al messaggio di dodox del 02/06/2021 alle 00:12:33

Chiedo gentilmente, a chi ne sa sicuramente più di me, quale articolo del CdS impedisce di traslare la targa posteriore sul portatutto regolarmente omologato in tutte le sue parti qualora l'utilizzo dello stesso ne impedisca
la corretta visibilità, stessa cosa dicasi per la fanaleria anch'essa omologata. Mi scuso se nella lettura delle precedenti pagine non ho trovato quanto richiesto con questo post.
...
Nessuno, per il semplice motivo che non potrebbe esserci.
In queste discussioni c'è qualcuno che tende sempre a dimenticare un principio fondamentale del quadro normativo europeo: se le norme europee consentono di vendere un prodotto di un paese, nessun altro paese può emanare proprie norme che vietino o limitino la vendita e l'uso di quel prodotto sul proprio territorio.
Hai presente quei portabiciclette tedeschi con targa tedesca spostata? Bene: se si vendono e si usano in Germania, nessun paese EU può permettersi di vietare la loro vendita e il loro utilizzo sul proprio territorio.
E lo stesso vale per i "portatutto".
Tutto qui.
 
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IZ4DJI
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12/11/2006 57956
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Inserito il 05/06/2021 alle: 21:58:30
In risposta al messaggio di SergioRM del 05/06/2021 alle 21:50:16

Nessuno, per il semplice motivo che non potrebbe esserci. In queste discussioni c'è qualcuno che tende sempre a dimenticare un principio fondamentale del quadro normativo europeo: se le norme europee consentono di vendere
un prodotto di un paese, nessun altro paese può emanare proprie norme che vietino o limitino la vendita e l'uso di quel prodotto sul proprio territorio. Hai presente quei portabiciclette tedeschi con targa tedesca spostata? Bene: se si vendono e si usano in Germania, nessun paese EU può permettersi di vietare la loro vendita e il loro utilizzo sul proprio territorio. E lo stesso vale per i portatutto. Tutto qui.  
...
Veramente i Tedeschi come pure i Francesi etc, non spostano la targa per metterla sul portabici, ma ne unsano un altra , da loro non è gialla ma uguale a quella di origine, ma è sempre una targa che ripete quella che rimane al suo posto sull auto.

2021_06_05_19_59_151.png
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Tommaso IZ4DJI

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Modificato da IZ4DJI il 05/06/2021 alle 22:00:34
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