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Targa ripetitrice sul portamoto

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19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 11/01/2021 alle: 21:21:21
  
Ieri IZ4DJI ha scritto:
Oggigiorno sono sempre portatutto e non va scritto sul libretto...
   
Oggi Mocambo ha scritto:
I portamoto con omologazione europea, con dovuta certificazione riportante la targa del veicolo, sono parte integrante dello stesso...
   
Oggi Pascia2 ha scritto:
... al 99% avrai un portamoto ma omologato come portatutto, quindi non trascritto sulla carta di circolazione...
   
==============================
   
Mi interesserebbe conoscere quale sia:
- la norma di riferimento per l'omologazione;
- la fonte normativa della definizione di "portatutto".
   
Con anticipato ringraziamento.
   
 
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
Rispondi Abuso
Inserito il 11/01/2021 alle: 21:44:42
In risposta al messaggio di TheDevil del 11/01/2021 alle 21:21:21

   Ieri IZ4DJI ha scritto: Oggigiorno sono sempre portatutto e non va scritto sul libretto...     Oggi Mocambo ha scritto: I portamoto con omologazione europea, con dovuta certificazione riportante la targa del veicolo,
sono parte integrante dello stesso...     Oggi Pascia2 ha scritto: ... al 99% avrai un portamoto ma omologato come portatutto, quindi non trascritto sulla carta di circolazione...     ==============================     Mi interesserebbe conoscere quale sia: - la norma di riferimento per l'omologazione; - la fonte normativa della definizione di portatutto.     Con anticipato ringraziamento.      
...
buonasera The Devil, forse esaudisco in parte i tuoi quesiti allegando immagine del certificato di omologazione del mio portatutto, meglio definito dal produttore come "dispositivo portacarichi omologato". Si specifica che tale dispositivo può essere equipaggiato fin dall'origine di alcuni set di accessori che lo rendono di fatto un portamoto, un portabiciclette o un portatutto.
Dal punto di vista normativo il costruttore fa riferimento a:
- direttiva 79/488 CEE
- parere ministero dei trasporti Italiano del 29/07/2008.

certificato%20omologazione%20portatutto.jpeg
DAVIDE
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 11/01/2021 alle: 21:51:29
E pensare che io ero rimasto alla circolare fel 1998 che vietava le strutture posteriori a sbalzo per il trasporto di motocicli...
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 11/01/2021 alle: 22:22:22
  
Ieri Salito ha scritto:
Targa Ripetitrice va usata quando un qualcosa oscura la targa effettiva posta a fine veicolo.
   
Oggi IZ4DJI ha scritto:
Anche secondo me la targa ripetitrice va usata anche quando un carico non permetta la lettura della targa.
   
==============================
   
Il legislatore internazionale/nazionale non e' stato evidentemente ancora informato delle vostre opinioni.

Convenzione sulla circolazione stradale (Vienna, 8 novembre 1968), art. 30 "Carico dei veicoli"
2. Ogni carico di un veicolo deve essere disposto e, se necessario, fissato in modo che non possa [...] occultare le luci, comprese le luci di arresto e gli indicatori di direzione, i catadiottri, i numeri di immatricolazione ed il segno distintivo dello Stato di immatricolazione di cui il veicolo deve essere munito a termini della presente Convenzione o della legislazione nazionale...

CdS, art. 164 "Sistemazione del carico sui veicoli"
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo [...] da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva ne' le targhe di riconoscimento...
 
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salito
salito
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21/03/2009 28422
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Inserito il 12/01/2021 alle: 07:18:18
Tra teoria e realtà .Bene ora sappiamo che Non solo il legislatore italiano ma pure quello europeo è in ritardo.
Gli oggetti in questione i : porta moto/tutto/bici/cose sono partiti come produzione/vendita/omologazione prima dall' Europa poi arrivati da noi.
Da noi esistevano come "oggetti di trasporto "appendici dei veicoli"" i carrelli/rimorchi che oscuravano luci e targa del veicolo rimediato con con luci e "targa ripetitrice R" .Ora ci sono questi "oggetti "porta:bici/moto/cose ""omologati all uso sul retro dei veicoli, coprono oscurano luci e targa ,ovviamente sono dotati di luci posteriori ripetitrici.e pure di porta targa, Proibito spostare quella bianca di omologazione ,ma da noi esiste la targa ripetitrice R ? bene applico quella .Luci omologate come sul veicolo,bene ,targa R riporta lettere e cifre di quella di omologazione ma su sfondo giallo ,ottimo così si capisce che il veicolo è "" più lungo "" .
​​​​​​l oggetto è omologato ,si, ho applicato le luci supplementari ,si, uso lla targa R ,"""omologata come targa ripetitrice "" a completamento del riconoscimento del veicolo che ho davanti ,si, 
Terra,terra :"" mi fai la multa ?...behhh.. capisco perché tua moglie ti fa le corna...""
Infatti non mi risultano applicazioni di sanzioni,
,il buon senso pratico vince sulla burocrazia lenta .
 
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 12/01/2021 alle 07:29:13
16
salito
salito
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21/03/2009 28422
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 07:37:02
Copia/incolla da Wikipedia 
""...esecuzione e attuazione del 

codice della strada

, il cui art. 100, comma 4, prevedeva che tutti i rimorchi, quando erano agganciati ad una motrice, dovessero essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice con i dati d'immatricolazione del veicolo trainante.
L'art. 11, comma 2, lettera b, della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha eliminato tale obbligo per i rimorchi, le 

roulotte

 e i 

carrelli appendice

, mentre lo ha mantenuto per i portabiciclette da gancio traino, i quali possono avere una targa ripetitrice con fondo giallo o bianco """"
evidentemente non conoscevano l' esistenza dell' altro "" oggetto""di trasporto omologato ...
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
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massimou
massimou
21/11/2016 208
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 08:14:00
In risposta al messaggio di TheDevil del 11/01/2021 alle 20:20:20

   Ieri Massimou ha scritto: Domanda, posso rimettere la targa originale (del camper) al suo posto e nel portamoto mettere una targa ripetitrice come quella (o meglio quella) che uso sul portabici da gancio traino o sul
rimorchio?     ==============================     Mi permetto aggiungere alla discussione la mia risposta NEGATIVA. Come Impiegatodelvolante ti ha gia' ricordato, l'utilizzo della targa ripetitrice e' regolato dalle disposizioni del CdS e del relativo Regolamento riportate in calce. La targa ripetitrice in tuo possesso dovrebbe rimanere solidamente fissata sul rimorchio che risulta l'unica collocazione legittima (fatto salvo, ovviamente, il caso del relativo traino con altra motrice oppure di reimmatricolazione). Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, come tu stesso hai scritto recentemente in altra discussione.    CdS, art. 100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi 4. I carrelli-appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. [1] 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. Reg, art. 256 Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento 2. Si definiscono targhe ripetitrici:   a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i carrelli-appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice; b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice; c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice. [1] Alla stessa disposizione sono assoggettati i rimorchi immatricolati fino al 19 febbraio 2013 e successivamente non reimmatricolati (ex DPR 198/2012, art.8).     
...
ti ringrazio degli articoli.
Forse sono io che non capisco ma non trovo nessun riferimento al devono essere solo usate per i rimorchi (le targhe ripetitrici) negli articoli. Ma piuttosto devono essere usate nei rimorchi e carrelli -appendici e mezzi agricoli etc.

E non c'è nessun riferimento alla mia domanda sui porta moto. :) 
Ciao Massimo
9
massimou
massimou
21/11/2016 208
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 08:20:02
In risposta al messaggio di salito del 12/01/2021 alle 07:37:02

Copia/incolla da Wikipedia ...esecuzione e attuazione del codice della strada, il cui art. 100, comma 4, prevedeva che tutti i rimorchi, quando erano agganciati ad una motrice, dovessero essere muniti posteriormente di
una targa ripetitrice con i dati d'immatricolazione del veicolo trainante. L'art. 11, comma 2, lettera b, della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha eliminato tale obbligo per i rimorchi, le roulotte e i carrelli appendice, mentre lo ha mantenuto per i portabiciclette da gancio traino, i quali possono avere una targa ripetitrice con fondo giallo o bianco evidentemente non conoscevano l' esistenza dell' altro oggettodi trasporto omologato ...
...
quindi secondo te non è regolato da una legge/articolo?
Ciao Massimo
19
IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 57951
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 08:21:24
In risposta al messaggio di TheDevil del 11/01/2021 alle 22:22:22

   Ieri Salito ha scritto: Targa Ripetitrice va usata quando un qualcosa oscura la targa effettiva posta a fine veicolo.     Oggi IZ4DJI ha scritto: Anche secondo me la targa ripetitrice va usata anche quando un carico
non permetta la lettura della targa.     ==============================     Il legislatore internazionale/nazionale non e' stato evidentemente ancora informato delle vostre opinioni. Convenzione sulla circolazione stradale (Vienna, 8 novembre 1968), art. 30 Carico dei veicoli 2. Ogni carico di un veicolo deve essere disposto e, se necessario, fissato in modo che non possa [...] occultare le luci, comprese le luci di arresto e gli indicatori di direzione, i catadiottri, i numeri di immatricolazione ed il segno distintivo dello Stato di immatricolazione di cui il veicolo deve essere munito a termini della presente Convenzione o della legislazione nazionale... CdS, art. 164 Sistemazione del carico sui veicoli 1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo [...] da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva ne' le targhe di riconoscimento...  
...
Allora i portabici da gancio di traino, usato da decenni in tutta Europa, sarebbero tutti illegali ?.

Mi sa che il legislatore dormiva....meglio che si dia una svegliata e che faccia il suo lavoro, per cui siamo noi a pagargli lo stipendio winklaugh
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




Mocambo
Mocambo
-
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Inserito il 12/01/2021 alle: 09:37:43
Sono sei anni che giro con questo camper con il portatutto compresa targa e ci faccio la revisione, la prossima a marzo, non mi è stato contestato nulla anzi, mi chiedo, con la nuova, prossima normativa sui ganci traino e impianti gpl,che avranno la stessa modalità senza collaudo e senza trascrizione sul libretto (ma con documentazione tecnica dell'installatore) che farete? 
"il est interdit d'interdir"
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 11:10:39
In risposta al messaggio di salito del 12/01/2021 alle 07:37:02

Copia/incolla da Wikipedia ...esecuzione e attuazione del codice della strada, il cui art. 100, comma 4, prevedeva che tutti i rimorchi, quando erano agganciati ad una motrice, dovessero essere muniti posteriormente di
una targa ripetitrice con i dati d'immatricolazione del veicolo trainante. L'art. 11, comma 2, lettera b, della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha eliminato tale obbligo per i rimorchi, le roulotte e i carrelli appendice, mentre lo ha mantenuto per i portabiciclette da gancio traino, i quali possono avere una targa ripetitrice con fondo giallo o bianco evidentemente non conoscevano l' esistenza dell' altro oggettodi trasporto omologato ...
...
Lasciate stare wikipedia...se leggi la norma vedi che SOLO i rimorchi possono avere una targa propria...i carrelli appendice ancora devono essere muniti di targa ripetitrice...
16
salito
salito
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21/03/2009 28422
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 12:34:59
Come da abitudine prendo tutto con le pinze 
quel riferimento mi interessa perche riferisce che i porta bici da gancio """cioè appesi al veicolo appoggiati sul gancio"""" devono   avere la targa ripetitive R 
, bene il mio porta bici ecc ecc appeso al telaio è meritevole di portare anche lui la targa R .
Loro stanno a dormire lo sappiamo tutti anche le ffoo e usano il buon , sano senso pratico perché male non si fa usare la R
Mai avuto contestazioni nemmeno quando senza il porta bici ho delle luci supplementari sul posteriore doppia luce retro doppia luce retro nebbia anche questi argomenti in sospeso per loro che hanno auto e l autista del ufficcio
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 12/01/2021 alle 12:38:08
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 13:56:50
In risposta al messaggio di salito del 12/01/2021 alle 12:34:59

Come da abitudine prendo tutto con le pinze  quel riferimento mi interessa perche riferisce che i porta bici da gancio cioè appesi al veicolo appoggiati sul gancio devono   avere la targa ripetitive R  , bene il mio
porta bici ecc ecc appeso al telaio è meritevole di portare anche lui la targa R . Loro stanno a dormire lo sappiamo tutti anche le ffoo e usano il buon , sano senso pratico perché male non si fa usare la R Mai avuto contestazioni nemmeno quando senza il porta bici ho delle luci supplementari sul posteriore doppia luce retro doppia luce retro nebbia anche questi argomenti in sospeso per loro che hanno auto e l autista del ufficcio
...
Ti avevo già avvisato che wiki è del tutto inattendibile... portabici, ovunque lo metti, NON può avere la targa ripetitrice...ti consiglio una lettura ad un articolo un po più serio...

https://www.google.com/url?sa=t...

9
massimou
massimou
21/11/2016 208
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 14:24:36
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 12/01/2021 alle 13:56:50

Ti avevo già avvisato che wiki è del tutto inattendibile... portabici, ovunque lo metti, NON può avere la targa ripetitrice...ti consiglio una lettura ad un articolo un po più serio...
se ho interpretato bene il documento che hai postato le biciclette non devono coprire le luci e la targa. E fin qui mi sembra corretto.
Ma poi confermano l' art. 100 comma 4 del cds dove c'è scritto che la targa ripetitrice puà essere usata solo con i rimorchi-appendici, quindi non su tutto il resto, compresi portabiciclette...
uhm...
possiamo creare un gioco di specchi?? :-)
 
Ciao Massimo
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 14:36:01
hai interpretato bene. sulla base delle norme vigenti il portabici è una struttura che deve essere apposta senza coprire la targa poichè, in caso contrario, non sarebbe possibile applicare sulla stessa la targa ripetitrice in quanto prevista solo per i carrelli appendice.
9
massimou
massimou
21/11/2016 208
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 14:43:40
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 12/01/2021 alle 14:36:01

hai interpretato bene. sulla base delle norme vigenti il portabici è una struttura che deve essere apposta senza coprire la targa poichè, in caso contrario, non sarebbe possibile applicare sulla stessa la targa ripetitrice in quanto prevista solo per i carrelli appendice.
a posto siamo :-)

però correggimi se sbaglio, questo è l' art. 100:

CdS, art. 100
"Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi"
4. I carrelli-appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. [1]
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.

al punto 4 , se ho capito/interpretato bene trovo che la targa ripetitrice deve essere messa nei carrelli-appendice, non che può essere messa solo sui carrelli-appendici.
Mi spiego meglio al punto 4 non dicono che non può essere messa su altri "mezzi" che siano essi portabici, tutto etc.
Sbaglio?
Ciao Massimo
7
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4000
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 14:55:28
In risposta al messaggio di massimou del 12/01/2021 alle 14:43:40

a posto siamo :-) però correggimi se sbaglio, questo è l' art. 100: CdS, art. 100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi 4. I carrelli-appendice, quando sono agganciati ad una motrice,
devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. [1] 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. al punto 4 , se ho capito/interpretato bene trovo che la targa ripetitrice deve essere messa nei carrelli-appendice, non che può essere messa solo sui carrelli-appendici. Mi spiego meglio al punto 4 non dicono che non può essere messa su altri mezzi che siano essi portabici, tutto etc. Sbaglio?
...
probabilmente ce un inghippo da quando la targa ripetitrice per rimorchi semirimorchi roulotte carrelli app. ecc viene data da MCTC gialla con una R rossa.anzi veniva in quanto quando io ho smesso di viaggiare da un po il rimorchio ecc aveva targa propria differente dalla motrice cosa da dementi nel senso che fanno foto e la multa a chi arriva?comunque il tuo (portatarga) e fisso al telaio o quasi lascia la targa originale e sei a cavallo per la polizia. rischio non remoto che se la targa non è avvitata te la portano via non te ne accorgi per un po e...
nonno pat 49
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 14:55:37
Non è che soltanto perchè non è vietato è consentito. cmq l'art. 256 del reg. cds dice che:

2. Si definiscono targhe ripetitrici:
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice; 
b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice; (3)
c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.

quindi è chiaro cosa sono e dove vanno applicate....
15
impiegatodelvolante
impiegatodel...
rating

14/01/2010 29439
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 15:03:03
In risposta al messaggio di ex camionaro del 12/01/2021 alle 14:55:28

probabilmente ce un inghippo da quando la targa ripetitrice per rimorchi semirimorchi roulotte carrelli app. ecc viene data da MCTC gialla con una R rossa.anzi veniva in quanto quando io ho smesso di viaggiare da un po il
rimorchio ecc aveva targa propria differente dalla motrice cosa da dementi nel senso che fanno foto e la multa a chi arriva?comunque il tuo (portatarga) e fisso al telaio o quasi lascia la targa originale e sei a cavallo per la polizia. rischio non remoto che se la targa non è avvitata te la portano via non te ne accorgi per un po e...
...
no, la targa originale del veicolo, non può essere spostata su installazioni mobili ( portabici portatutto portamoto ecc)
e non può nemmeno mettere quella ripetitrice, come detto precedentemente, c'è un buco legislativo, in ogni caso non è in regola, è giusto che lo sappia.
che poi non fermano e nessuno gli dice niente, è un altro discorso, ma in caso un ubriaco gli va addosso e si fa male, la colpa è la sua, non di chi gli ha installato un accessorio che di fatto non potrebbe essere montato, anche se ha le omologazioni
Silvio
9
massimou
massimou
21/11/2016 208
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 15:04:37
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 12/01/2021 alle 14:55:37

Non è che soltanto perchè non è vietato è consentito. cmq l'art. 256 del reg. cds dice che: 2. Si definiscono targhe ripetitrici: a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere
muniti posteriormente i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice;  b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice; (3) c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice. quindi è chiaro cosa sono e dove vanno applicate....
...
adesso ho capito, Grazie

quindi dobbiamo interpretare che non essendoci nella lista (il portabici ) è vietato applicarcela...

a questo punto i portabici o meglio le bici che nascondo la targa e le luci sono fuori legge ...
idem per il portatutto fissati sui camper, o meglio le cose (moto etc.) che ci carichiamo perchè nascondo targa e luci ...

oo..
Ciao Massimo
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Azione Fallita

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