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Targa ripetitrice sul portamoto

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Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 15:25:14
ma perché vi state tanto ad arrovellare con questa targa? Ognuno faccia ciò che crede consapevole dei rischi a cui va incontro applicando ora una soluzione ora un' altra.
Io, e parlo per me, ho il portatutto e vi ho messo una targa ripetitrice gialla che mi ha rilasciato la motorizzazione. Se un giorno qualcuno mi fermasse ad avesse voglia di multarmi che farò? proverò a convincerlo e se non ci riuscirò pagherò questa multa e stop. Ognuno, in libera scienza e coscienza, deciderà cosa fare in questo contesto che dal punto di vista legale non ha i contorni chiari.
DAVIDE
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 15:39:09
Per quanto concerne i"portamoto" vorrei riportare il testo della circolare del 1998 di cui avevo già fatto cenno sopra. 

Circolare - 27/11/1998 - Prot. n. 2522/4332 - Strutture portabiciclette e portasci
OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan.
Circolare Ministero dei trasporti e della navigazione 27/11/1998 prot. 2522/4332 - D.C. IV n. B103
La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui veicoli provenienti dai Paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale.
Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è necessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per la installazione delle strutture in esame.
Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinate ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione sulla carta di circolazione.
Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'

art. 164 del Codice della strada

. In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.
In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.
È abrogata la circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.


quindi se qualcuno è riuscito ad farlo trascrivere sulla CdC buon per lui anche per eventuali risarcimenti danni.
15
impiegatodelvolante
impiegatodel...
rating

14/01/2010 29439
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 15:51:13
In risposta al messaggio di Pascia2 del 12/01/2021 alle 15:25:14

ma perché vi state tanto ad arrovellare con questa targa? Ognuno faccia ciò che crede consapevole dei rischi a cui va incontro applicando ora una soluzione ora un' altra. Io, e parlo per me, ho il portatutto e vi ho messo
una targa ripetitrice gialla che mi ha rilasciato la motorizzazione. Se un giorno qualcuno mi fermasse ad avesse voglia di multarmi che farò? proverò a convincerlo e se non ci riuscirò pagherò questa multa e stop. Ognuno, in libera scienza e coscienza, deciderà cosa fare in questo contesto che dal punto di vista legale non ha i contorni chiari.
...
ovviamente ognuno fa quello che crede assumendosene le responsabilità, ma se una persona  non sa a cosa va in contro, è giusto metterlo a conoscenza della situazione, starà a lui decidere cosa fare.
ma dirgli fai così anzichè colà, non è corretto, senza avvisarlo di come stanno realmente le cose
Silvio
19
chorus
chorus
05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 15:53:19
Ho fatto almeno 6 revisioni con un portatutto installato, con ben evidente la targhetta della conformità alla direttiva 74/483/CEE.
Una sola volta mi hanno sollevato eccezioni: prontamente esibì la circolare MIT 69402/08/03, il cui contenuto non mi sembra sia stato evidenziato in questo thread.
La targa era apposta sul portatutto e non sulla parete del camper.
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 15:58:15
In risposta al messaggio di chorus del 12/01/2021 alle 15:53:19

Ho fatto almeno 6 revisioni con un portatutto installato, con ben evidente la targhetta della conformità alla direttiva 74/483/CEE. Una sola volta mi hanno sollevato eccezioni: prontamente esibì la circolare MIT 69402/08/03, il cui contenuto non mi sembra sia stato evidenziato in questo thread. La targa era apposta sul portatutto e non sulla parete del camper.
Quindi nel tuo caso esiste uno stesso modello con portamoto sin dall'origine?
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 16:06:06
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 12/01/2021 alle 15:39:09

Per quanto concerne iportamoto vorrei riportare il testo della circolare del 1998 di cui avevo già fatto cenno sopra.  Circolare - 27/11/1998 - Prot. n. 2522/4332 - Strutture portabiciclette e portasci OGGETTO: Strutture
portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan. Circolare Ministero dei trasporti e della navigazione 27/11/1998 prot. 2522/4332 - D.C. IV n. B103 La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui veicoli provenienti dai Paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale. Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è necessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per la installazione delle strutture in esame. Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinate ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione sulla carta di circolazione. Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione. Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio. Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli. Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'art. 164 del Codice della strada. In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa. È abrogata la circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione. quindi se qualcuno è riuscito ad farlo trascrivere sulla CdC buon per lui anche per eventuali risarcimenti danni.
...
      
Ci sono almeno quattro circolari MIT in materia --> cfr.

https://forum.camperonline.it/x...



C'e' inoltre il "parere" del 29-07-2008.
  

 
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 16:16:16
  
Massimou ha scritto:
... a questo punto i portabici o meglio le bici che nascondo la targa e le luci sono fuori legge ...
idem per il portatutto fissati sui camper, o meglio le cose (moto etc.) che ci carichiamo perchè nascondono targa e luci...

  
==============================
  
Gira e rigira si torna al capolinea.
  
Convenzione sulla circolazione stradale (Vienna, 8 novembre 1968), art. 30 "Carico dei veicoli"
2. Ogni carico di un veicolo deve essere disposto e, se necessario, fissato in modo che non possa [...] occultare le luci, comprese le luci di arresto e gli indicatori di direzione, i catadiottri, i numeri di immatricolazione ed il segno distintivo dello Stato di immatricolazione di cui il veicolo deve essere munito a termini della presente Convenzione o della legislazione nazionale...
  

 
9
massimou
massimou
21/11/2016 208
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 16:21:40
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/01/2021 alle 15:51:13

ovviamente ognuno fa quello che crede assumendosene le responsabilità, ma se una persona  non sa a cosa va in contro, è giusto metterlo a conoscenza della situazione, starà a lui decidere cosa fare. ma dirgli fai così anzichè colà, non è corretto, senza avvisarlo di come stanno realmente le cose
esatto.
E vi ringrazio per avermi fatto capire come è e come non è (falle legislative) la legge.
Ciao Massimo
19
chorus
chorus
05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 16:25:25
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 12/01/2021 alle 15:58:15

Quindi nel tuo caso esiste uno stesso modello con portamoto sin dall'origine?
No, lo feci installare in sede di acquisto come accessorio
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 16:25:37
conosco le circolari ma ho citato la prima perchè penso sia quella più attinente. Le successive fanno solo riferimento alla possibilità di installare il "portamoto" su veicoli già omologati in origine in tal modo. E' ovvio che se il costruttore ha ottenuto una tale omologazione e il "portamoto" installato ha caratteristiche analoghe sia costruttivamente che come installazione nessuno potrà contestare alcunchè...
9
massimou
massimou
21/11/2016 208
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 16:27:03
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 12/01/2021 alle 15:39:09

Per quanto concerne iportamoto vorrei riportare il testo della circolare del 1998 di cui avevo già fatto cenno sopra.  Circolare - 27/11/1998 - Prot. n. 2522/4332 - Strutture portabiciclette e portasci OGGETTO: Strutture
portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan. Circolare Ministero dei trasporti e della navigazione 27/11/1998 prot. 2522/4332 - D.C. IV n. B103 La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui veicoli provenienti dai Paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale. Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è necessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per la installazione delle strutture in esame. Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinate ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione sulla carta di circolazione. Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione. Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio. Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli. Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'art. 164 del Codice della strada. In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa. È abrogata la circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione. quindi se qualcuno è riuscito ad farlo trascrivere sulla CdC buon per lui anche per eventuali risarcimenti danni.
...
questa circolare è del 1998 non è che nel frattempo (cono passati 23 anni) l' hanno aggiornata?
Ciao Massimo
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 16:28:48
In risposta al messaggio di chorus del 12/01/2021 alle 16:25:25

No, lo feci installare in sede di acquisto come accessorio
quindi se non esiste una versione del tuo veicolo con portamoto già installato all'origine a che pro quando ti è stata contestata l'installazione hai "prontamente esibito la circolare MIT 69402/08/03"?....
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 16:30:04
In risposta al messaggio di massimou del 12/01/2021 alle 16:27:03

questa circolare è del 1998 non è che nel frattempo (cono passati 23 anni) l' hanno aggiornata?
A me non risultano modifiche. E' stata solo ammessa la possibilità di avere portamoto su veicoli già omologati all'origine.
19
chorus
chorus
05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 17:25:26
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 12/01/2021 alle 16:30:04

A me non risultano modifiche. E' stata solo ammessa la possibilità di avere portamoto su veicoli già omologati all'origine.
di seguito copio/incollo da un messaggio di The Devil la circolare a suo tempo esibita dal sottoscritto. Sul mio portatutto (che per inciso non possiedo più) era riportata la targhetta con il riferimento alla direttiva comunitaria.

OGGETTO: Strutture portabagagli. Come è noto, con le circolari n. 2522/4332-D.C.IV n. B103 del 27.11.1998, n. 1906/4120-B41 del 6.5.1999 e n. 01/M368 del 2.1.2003 sono state indicate, per gli autocaravan gia' in circolazione, le condizioni di ammissibilita' e le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di strutture portamoto. Nel confermare i contenuti delle richiamate disposizioni, con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti in merito a talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE e successive modifiche ed integrazioni, montate posteriormente a sbalzo sugli autocaravan e commercializzate quali "portamoto". Nel merito, si osserva, preliminarmente, che le citate direttive comunitarie prevedono, tra l'altro, la possibilita' di omologare i portabagagli quale entita' tecniche indipendenti. I portabagagli omologati sono contraddistinti dalla prescritta marcatura (numero di omologazione CE, proceduto dalla sigla dello Stato che ha rilasciato l'omologazione) e sono accompagnati dalle istruzioni di montaggio. L'installazione sui veicoli di siffatte strutture deve essere effettuata in conformita' a quanto previsto dalle predette istruzioni di montaggio, nel rispetto dei limiti di carico della struttura stessa e dei limiti di pesi massimi del veicolo. Tutto cio' premesso, si evidenzia che l'installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione, e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite "portamoto" che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente. Si pregano le Direzione Generali Territoriali di assicurare la diffusione della presente nota agli Uffici coordinati. IL DIRETTORE GENERALE dott. arch. Maurizio Vitelliid="size1">
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 17:36:18
quindi tu parli di un "portabagagli" non di un "portamoto" quindi, di fatto, il motoveicolo non potresti portarlo tanto che proprio nella circolare citata viene esplicitato che "...si evidenzia che l'installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione, e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite "portamoto" che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente"...non mi pare si stia parlando dello stesso argomento e cmq i "portabagagli" erano ammessi sin dalla circolare del 1998 sopra indicata...detto questo essendo strutture non omologate dall'origine con diversa collocazione della targa ne consegue che la targa non si può spostare e, per l'art. 100 cds, nemmeno si può applicare la targa ripetitrice
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 18:01:41
La circolare richiamata da Chorus parla chiaramente di strutture portabagagli commercializzate come "portamoto".
Di fatto sono portamoto ma omologati secondo la direttiva  74/483/CEE.
Come ho fatto presente alcuni post fa, la struttura è un portabagagli che può essere dotata di accessori vari che lo rendono di fatto un portamoto, un portabiciclette, un mix di entrambi, un portatutto aperto, un portatutto chiuso etc etc.
Tali "strutture" vengono commercializzate con una barra ripetitrice della fanaleria posteriore in quanto, ovviamente, una volta montata ostruisce le luci del veicolo e la targa.
Ora non continuiamo a insistere con il Cds che dice che luci e targhe non devono essere occultati etc etc; abbiamo capito che c'è un vuoto normativo, che il legislatore si è "dimenticato" di dire che targa ci va applicata, se gialla ripetitrice o quella originale del mezzo.
Quindi in parole semplici: i portamoto sono di libera installazione in quanto omologati come portatutto. Una targa sopra ci va messa, io ci metto la ripetitrice (che tra l'altro mi ha rilasciato la motorizzazione su mia specifica domanda), qualcuno ci sposta sopra quella originale del camper, qualcuno la scrive con il pennarello. La certezza assoluta di non incappare in contravvenzioni non esiste, molto probabilmente è più facile essere sanzionati per altri comportamenti scorretti durante la guida.
DAVIDE

Modificato da Pascia2 il 12/01/2021 alle 18:02:45
7
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4000
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 18:03:53
In risposta al messaggio di Pascia2 del 12/01/2021 alle 15:25:14

ma perché vi state tanto ad arrovellare con questa targa? Ognuno faccia ciò che crede consapevole dei rischi a cui va incontro applicando ora una soluzione ora un' altra. Io, e parlo per me, ho il portatutto e vi ho messo
una targa ripetitrice gialla che mi ha rilasciato la motorizzazione. Se un giorno qualcuno mi fermasse ad avesse voglia di multarmi che farò? proverò a convincerlo e se non ci riuscirò pagherò questa multa e stop. Ognuno, in libera scienza e coscienza, deciderà cosa fare in questo contesto che dal punto di vista legale non ha i contorni chiari.
...
la MCTC ti ha dato una targa gialla forse perche hai fatto richiesta per un carrello appendice o rimorchio?
nonno pat 49
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 18:13:15
In risposta al messaggio di ex camionaro del 12/01/2021 alle 18:03:53

la MCTC ti ha dato una targa gialla forse perche hai fatto richiesta per un carrello appendice o rimorchio?
no!
Ho due rimorchi, uno vecchio con la targa gialla chiesta in motorizzazione ed uno nuovo con la targa propria XAxxx etc.
Quando ho installato il portatutto (moto) ho messo inizialmente una targa gialla presa su internet; avendo dubbi sul fatto che mi potessero dire qualcosa, sono andato in MCTC ed ho riempito il modulo scrivendo portatutto o portabagagli non mi ricordo bene; il funzionario ha poi aggiunto una nota a penna ed ha barrato alcune diciture, poi mi hanno consegnato la targa. A quanto apprendo pare che le lettere adesive vadano comprate alla Posta, io le ho prese in ferramenta ed ho messo quelle.
DAVIDE
19
chorus
chorus
05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 18:47:11
In risposta al messaggio di Pascia2 del 12/01/2021 alle 18:01:41

La circolare richiamata da Chorus parla chiaramente di strutture portabagagli commercializzate come portamoto. Di fatto sono portamoto ma omologati secondo la direttiva  74/483/CEE. Come ho fatto presente alcuni post fa,
la struttura è un portabagagli che può essere dotata di accessori vari che lo rendono di fatto un portamoto, un portabiciclette, un mix di entrambi, un portatutto aperto, un portatutto chiuso etc etc. Tali strutture vengono commercializzate con una barra ripetitrice della fanaleria posteriore in quanto, ovviamente, una volta montata ostruisce le luci del veicolo e la targa. Ora non continuiamo a insistere con il Cds che dice che luci e targhe non devono essere occultati etc etc; abbiamo capito che c'è un vuoto normativo, che il legislatore si è dimenticato di dire che targa ci va applicata, se gialla ripetitrice o quella originale del mezzo. Quindi in parole semplici: i portamoto sono di libera installazione in quanto omologati come portatutto. Una targa sopra ci va messa, io ci metto la ripetitrice (che tra l'altro mi ha rilasciato la motorizzazione su mia specifica domanda), qualcuno ci sposta sopra quella originale del camper, qualcuno la scrive con il pennarello. La certezza assoluta di non incappare in contravvenzioni non esiste, molto probabilmente è più facile essere sanzionati per altri comportamenti scorretti durante la guida.
...
Ecco la targhetta a cui facevo riferimento
DSC_0538(1).JPG
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chorus
chorus
05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 12/01/2021 alle: 18:50:33
In risposta al messaggio di chorus del 12/01/2021 alle 18:47:11

Ecco la targhetta a cui facevo riferimento
e questa è la vista dell'insieme (io lo ho sempre utilizzato come portabiciclette, mai come portamoto). Si vede dov'è posizionata la targa e la presenza della doppia fanaleria.DSC%201.jpg
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