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Targa ripetitrice sul portamoto

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salito
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21/03/2009 28422
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Inserito il 12/01/2021 alle: 18:51:15
In risposta al messaggio di Pascia2 del 12/01/2021 alle 18:01:41

La circolare richiamata da Chorus parla chiaramente di strutture portabagagli commercializzate come portamoto. Di fatto sono portamoto ma omologati secondo la direttiva  74/483/CEE. Come ho fatto presente alcuni post fa,
la struttura è un portabagagli che può essere dotata di accessori vari che lo rendono di fatto un portamoto, un portabiciclette, un mix di entrambi, un portatutto aperto, un portatutto chiuso etc etc. Tali strutture vengono commercializzate con una barra ripetitrice della fanaleria posteriore in quanto, ovviamente, una volta montata ostruisce le luci del veicolo e la targa. Ora non continuiamo a insistere con il Cds che dice che luci e targhe non devono essere occultati etc etc; abbiamo capito che c'è un vuoto normativo, che il legislatore si è dimenticato di dire che targa ci va applicata, se gialla ripetitrice o quella originale del mezzo. Quindi in parole semplici: i portamoto sono di libera installazione in quanto omologati come portatutto. Una targa sopra ci va messa, io ci metto la ripetitrice (che tra l'altro mi ha rilasciato la motorizzazione su mia specifica domanda), qualcuno ci sposta sopra quella originale del camper, qualcuno la scrive con il pennarello. La certezza assoluta di non incappare in contravvenzioni non esiste, molto probabilmente è più facile essere sanzionati per altri comportamenti scorretti durante la guida.
...
yesyes
atavico vizietto italiota di tenere le cose vaghe/interpetrabili e gli utenti sotto "" ricatto"" altrimenti che ce ne facciamo di tutti gli azzecagarbugli nostrani ? In tanti altri settori iniziando dall ambito fiscale
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
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IZ4DJI
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12/11/2006 57956
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Inserito il 12/01/2021 alle: 21:39:09
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 12/01/2021 alle 17:36:18

quindi tu parli di un portabagagli non di un portamoto quindi, di fatto, il motoveicolo non potresti portarlo tanto che proprio nella circolare citata viene esplicitato che ...si evidenzia che l'installazione dei portabagagli
sopra descritti non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione, e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite portamoto che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente...non mi pare si stia parlando dello stesso argomento e cmq i portabagagli erano ammessi sin dalla circolare del 1998 sopra indicata...detto questo essendo strutture non omologate dall'origine con diversa collocazione della targa ne consegue che la targa non si può spostare e, per l'art. 100 cds, nemmeno si può applicare la targa ripetitrice
...
Sul portatutto si puo portare tutto, anche la moto, mentre sul portamoto si puo portare la moto, e quindi neppure una bici o altro.
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Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




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TheDevil
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23/11/2006 4689
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Inserito il 12/01/2021 alle: 22:22:22
  
Ieri Pascia2 mi ha scritto:
... forse esaudisco in parte i tuoi quesiti allegando immagine del certificato di omologazione del mio portatutto, meglio definito dal produttore come "dispositivo portacarichi omologato".
  
==============================
  
Ti ringrazio per il sollecito riscontro alla mia richiesta.

Non si tratta di un certificato di omologazione ma di una dichiarazione del produttore, pomposamente definita "documento di circolazione", come se avesse una qualsivoglia attinenza ai documenti rilasciati dalle competenti autorita' statali.

Questo "documento" contiene un collage di:
- dichiarazione (incompleta) di conformita' del prodotto in relazione alla Direttiva 79/488/CEE;
- dichiarazione di installazione su uno specificato veicolo;
- depliant pubblicitario;
- sintesi di normativa.

Contiene inoltre cinque definizioni commerciali:
- dispositivo portacarichi;
- portabici;
- portamoto;
- box;
- pedana portatutto,
ma non viene mai citato il termine ufficiale del prodotto risultante dall'omologazione, ossia portapacchi (EN:luggage-racks, FR:porte-bagages).

La Direttiva 79/488/CEE e' di semplice adeguamento e sarebbe stata opportuna, da parte dell'ente omologatore, l'indicazione della Direttiva "base" 74/483/CEE, in vigore fino al 31-10-2014 ed adesso sostituita dal

Regolamento UN/ECE n. 26.

 

Nel suesposto passaggio dalla Direttiva CEE al Regolamento UN/ECE quale norma vigente in materia, il termine portabagagli e' stato sostituito con quello portapacchi nella traduzione in lingua italiana.

Ai fini dell'omologazione come entita' tecnica separata, non e' affatto previsto che un portapacchi venga corredato di luci e di alloggiamento portatarga, a somiglianza della parte posteriore di un veicolo.

Sarebbe interessante la consultazione dei documenti presentati a corredo della domanda di omologazione, cosa che non puo' fare un privato ma semmai il Ministero.

Il portapacchi e' evidentemente omologato ma e' stato sottoposto all'omologazione con/senza luci+portatarga?

L'omologazione risulta riferita unicamente al portapacchi, che dovrebbe essere installato nell'osservanza del divieto di oscurare luci e targa del veicolo, divieto che non puo' essere disatteso dal produttore nella stesura delle istruzioni di montaggio.

Infine, in presenza di luci posteriori e di alloggiamento portatarga, la dichiarazione di conformita' rilasciata dal produttore dovrebbe necessariamente riferirsi anche all'osservanza delle prescrizioni tecniche dettate dal Regolamento UN/ECE n.48 e dal Regolamento (UE) n.1003/2010.
  
--------------------
p.s. @IZ4DJI: E' l'omologazione, come chiesta dal produttore, che stabilisce cio' che si puo' portare legittimamente: PORTAPACCHI.
Per il portatutto (oppure il portabici oppure il portamoto) non e' contemplata l'omologazione dalla vigente normativa in materia di entita' tecniche separate.
  
 
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IZ4DJI
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12/11/2006 57956
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Inserito il 12/01/2021 alle: 23:38:34
In risposta al messaggio di TheDevil del 12/01/2021 alle 22:22:22

   Ieri Pascia2 mi ha scritto: ... forse esaudisco in parte i tuoi quesiti allegando immagine del certificato di omologazione del mio portatutto, meglio definito dal produttore come dispositivo portacarichi omologato.   
==============================    Ti ringrazio per il sollecito riscontro alla mia richiesta. Non si tratta di un certificato di omologazione ma di una dichiarazione del produttore, pomposamente definita documento di circolazione, come se avesse una qualsivoglia attinenza ai documenti rilasciati dalle competenti autorita' statali. Questo documento contiene un collage di: - dichiarazione (incompleta) di conformita' del prodotto in relazione alla Direttiva 79/488/CEE; - dichiarazione di installazione su uno specificato veicolo; - depliant pubblicitario; - sintesi di normativa. Contiene inoltre cinque definizioni commerciali: - dispositivo portacarichi; - portabici; - portamoto; - box; - pedana portatutto, ma non viene mai citato il termine ufficiale del prodotto risultante dall'omologazione, ossia portapacchi (EN:luggage-racks, FR:porte-bagages). La Direttiva 79/488/CEE e' di semplice adeguamento e sarebbe stata opportuna, da parte dell'ente omologatore, l'indicazione della Direttiva base 74/483/CEE, in vigore fino al 31-10-2014 ed adesso sostituita dal Regolamento UN/ECE n. 26.   Nel suesposto passaggio dalla Direttiva CEE al Regolamento UN/ECE quale norma vigente in materia, il termine portabagagli e' stato sostituito con quello portapacchi nella traduzione in lingua italiana. Ai fini dell'omologazione come entita' tecnica separata, non e' affatto previsto che un portapacchi venga corredato di luci e di alloggiamento portatarga, a somiglianza della parte posteriore di un veicolo. Sarebbe interessante la consultazione dei documenti presentati a corredo della domanda di omologazione, cosa che non puo' fare un privato ma semmai il Ministero. Il portapacchi e' evidentemente omologato ma e' stato sottoposto all'omologazione con/senza luci+portatarga? L'omologazione risulta riferita unicamente al portapacchi, che dovrebbe essere installato nell'osservanza del divieto di oscurare luci e targa del veicolo, divieto che non puo' essere disatteso dal produttore nella stesura delle istruzioni di montaggio. Infine, in presenza di luci posteriori e di alloggiamento portatarga, la dichiarazione di conformita' rilasciata dal produttore dovrebbe necessariamente riferirsi anche all'osservanza delle prescrizioni tecniche dettate dal Regolamento UN/ECE n.48 e dal Regolamento (UE) n.1003/2010.    p.s. @IZ4DJI: E' l'omologazione, come chiesta dal produttore, che stabilisce cio' che si puo' portare legittimamente: PORTAPACCHI. Per il portatutto (oppure il portabici oppure il portamoto) non e' contemplata l'omologazione dalla vigente normativa in materia di entita' tecniche separate.     
...
p.s. @IZ4DJI: E' l'omologazione, come chiesta dal produttore, che stabilisce cio' che si puo' portare legittimamente: PORTAPACCHI.
Per il portatutto (oppure il portabici oppure il portamoto) non e' contemplata l'omologazione dalla vigente normativa in materia di entita' tecniche separate.

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Allora chi lo ha, dovrà fare un bel pacco con la moto dentro laugh


Io non sono in questione in quanto pensare solo di caricare una moto e tutta la struttura su un camper da 35q, mi semmbra gia assurdo, e fosse per me non sarebbero da permettere certe cose, per il buon senso.
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Tommaso IZ4DJI

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Pascia2
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26/10/2012 2531
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Inserito il 13/01/2021 alle: 07:37:32
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/01/2021 alle 23:38:34

p.s. @IZ4DJI: E' l'omologazione, come chiesta dal produttore, che stabilisce cio' che si puo' portare legittimamente: PORTAPACCHI. Per il portatutto (oppure il portabici oppure il portamoto) non e' contemplata l'omologazione
dalla vigente normativa in materia di entita' tecniche separate. Allora chi lo ha, dovrà fare un bel pacco con la moto dentro Io non sono in questione in quanto pensare solo di caricare una moto e tutta la struttura su un camper da 35q, mi semmbra gia assurdo, e fosse per me non sarebbero da permettere certe cose, per il buon senso.
...
Concordo con te sui pesi Tommaso, infatti il mio è omologato 4250 kg e rispetto questo limite quando sono carico 
DAVIDE
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IZ4DJI
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12/11/2006 57956
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Inserito il 13/01/2021 alle: 08:22:29
In risposta al messaggio di Pascia2 del 13/01/2021 alle 07:37:32

Concordo con te sui pesi Tommaso, infatti il mio è omologato 4250 kg e rispetto questo limite quando sono carico 
Io sono l ultimo che dovrei parlare per i pesi, ma proprio per quello, non ci penserei mai di installare un portamoto, ne la veranda o generatori o altre cose pesanti su un veicolo da 35q.

Sui veicoli over 35 come il tuo invece è l ideale, anzi, se uno decide di sobbarcarsi le rogne di un over35, è proprio per avere in contropartita la possibilità di certi agi e comodità in tutti i generi.

Ma qui mi fermo perche l argomento scivola paurosamente OT.
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Tommaso IZ4DJI

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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
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Inserito il 13/01/2021 alle: 08:54:20
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/01/2021 alle 21:39:09

Sul portatutto si puo portare tutto, anche la moto, mentre sul portamoto si puo portare la moto, e quindi neppure una bici o altro.
Quindi io, avendo sul tettuccio dell'auto il portapacchi, ci posso caricare lo scooter?...
16
salito
salito
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21/03/2009 28422
Rispondi Abuso
Inserito il 13/01/2021 alle: 10:25:41
...quindi non posso viaggiare con una tstruttura metallica collaudata denominata porta xyxz montato sul gancio ...
...non posso viaggiare con una struttura metallica collaudata imbullonata sul telaio ...denominata porta pacchi ...anziché porta bagagli...

###  non per mancata robustezza ma causa il diverso colore della targa...##
si vede che fa sostanza il colore
quando dagli anni ottanta cioè da 40anni è concesso trasportare la famiglia su un veicolo con struttura di """ cartone pressato ...listelli di legno ...polistirolo"""
...lo ho sempre detto che è molto importante il colore... delle tende del bagno. 
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 13/01/2021 alle 10:28:13
ezio59
ezio59
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Inserito il 13/01/2021 alle: 11:11:54
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 12/01/2021 alle 16:25:37

conosco le circolari ma ho citato la prima perchè penso sia quella più attinente. Le successive fanno solo riferimento alla possibilità di installare il portamoto su veicoli già omologati in origine in tal modo. E' ovvio
che se il costruttore ha ottenuto una tale omologazione e il portamoto installato ha caratteristiche analoghe sia costruttivamente che come installazione nessuno potrà contestare alcunchè...
...
yes Sula mia CDC c'è questo:
image(2338).png
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
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ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4000
Rispondi Abuso
Inserito il 13/01/2021 alle: 11:20:13
In risposta al messaggio di Pascia2 del 12/01/2021 alle 18:13:15

no! Ho due rimorchi, uno vecchio con la targa gialla chiesta in motorizzazione ed uno nuovo con la targa propria XAxxx etc. Quando ho installato il portatutto (moto) ho messo inizialmente una targa gialla presa su internet;
avendo dubbi sul fatto che mi potessero dire qualcosa, sono andato in MCTC ed ho riempito il modulo scrivendo portatutto o portabagagli non mi ricordo bene; il funzionario ha poi aggiunto una nota a penna ed ha barrato alcune diciture, poi mi hanno consegnato la targa. A quanto apprendo pare che le lettere adesive vadano comprate alla Posta, io le ho prese in ferramenta ed ho messo quelle.
...
grazie era una curiosità quindi come prima coi rimorchi dei camion. a proposito dei numeri adesivi anni fa mi fermano al casello di MILANO arrivando da Genova con trattore e semirimorchio quasi nuovo quindi tutto perfetto ore guida quasi zero ecc. mi contesta  i numeri che non sono tutti uguali (dice lui) e li avevo presi dal ferramenta come sempre e erano uguali.magari aveva ragione che non erano? ma il collega più anziano intervenuto mi ha ridato disco libretti e fatto andare. mah
nonno pat 49
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 13/01/2021 alle: 11:30:15
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/01/2021 alle 11:11:54

 Sula mia CDC c'è questo:
Allora tu sei tra i fortunati che possono legittimamente far installare il portamoto in quanto previsto in origine nel certificato di omologazione del veicolo.
19
IZ4DJI
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12/11/2006 57956
Rispondi Abuso
Inserito il 13/01/2021 alle: 12:59:29
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 13/01/2021 alle 08:54:20

Quindi io, avendo sul tettuccio dell'auto il portapacchi, ci posso caricare lo scooter?...
se si possono caricare le bici, mi sa che si puo anche caricare un ciclomotore sul tetto dell auto, se rimane nei limiti di peso consentito per il tetto.

Anzi, io lo ho anche caricato un ciclomotore sul tetto dell auto, anche se cio non significa nulla.
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Tommaso IZ4DJI

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ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4000
Rispondi Abuso
Inserito il 13/01/2021 alle: 14:11:35
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/01/2021 alle 12:59:29

se si possono caricare le bici, mi sa che si puo anche caricare un ciclomotore sul tetto dell auto, se rimane nei limiti di peso consentito per il tetto. Anzi, io lo ho anche caricato un ciclomotore sul tetto dell auto, anche se cio non significa nulla.
bisognerebbe andare a scuola dai marocchini quando tornano al loro paese 
nonno pat 49
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massimou
massimou
21/11/2016 208
Rispondi Abuso
Inserito il 13/01/2021 alle: 15:04:20
In risposta al messaggio di ex camionaro del 13/01/2021 alle 14:11:35

bisognerebbe andare a scuola dai marocchini quando tornano al loro paese 
laugh
Ciao Massimo
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Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
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Inserito il 13/01/2021 alle: 15:17:50
In risposta al messaggio di TheDevil del 12/01/2021 alle 22:22:22

   Ieri Pascia2 mi ha scritto: ... forse esaudisco in parte i tuoi quesiti allegando immagine del certificato di omologazione del mio portatutto, meglio definito dal produttore come dispositivo portacarichi omologato.   
==============================    Ti ringrazio per il sollecito riscontro alla mia richiesta. Non si tratta di un certificato di omologazione ma di una dichiarazione del produttore, pomposamente definita documento di circolazione, come se avesse una qualsivoglia attinenza ai documenti rilasciati dalle competenti autorita' statali. Questo documento contiene un collage di: - dichiarazione (incompleta) di conformita' del prodotto in relazione alla Direttiva 79/488/CEE; - dichiarazione di installazione su uno specificato veicolo; - depliant pubblicitario; - sintesi di normativa. Contiene inoltre cinque definizioni commerciali: - dispositivo portacarichi; - portabici; - portamoto; - box; - pedana portatutto, ma non viene mai citato il termine ufficiale del prodotto risultante dall'omologazione, ossia portapacchi (EN:luggage-racks, FR:porte-bagages). La Direttiva 79/488/CEE e' di semplice adeguamento e sarebbe stata opportuna, da parte dell'ente omologatore, l'indicazione della Direttiva base 74/483/CEE, in vigore fino al 31-10-2014 ed adesso sostituita dal Regolamento UN/ECE n. 26.   Nel suesposto passaggio dalla Direttiva CEE al Regolamento UN/ECE quale norma vigente in materia, il termine portabagagli e' stato sostituito con quello portapacchi nella traduzione in lingua italiana. Ai fini dell'omologazione come entita' tecnica separata, non e' affatto previsto che un portapacchi venga corredato di luci e di alloggiamento portatarga, a somiglianza della parte posteriore di un veicolo. Sarebbe interessante la consultazione dei documenti presentati a corredo della domanda di omologazione, cosa che non puo' fare un privato ma semmai il Ministero. Il portapacchi e' evidentemente omologato ma e' stato sottoposto all'omologazione con/senza luci+portatarga? L'omologazione risulta riferita unicamente al portapacchi, che dovrebbe essere installato nell'osservanza del divieto di oscurare luci e targa del veicolo, divieto che non puo' essere disatteso dal produttore nella stesura delle istruzioni di montaggio. Infine, in presenza di luci posteriori e di alloggiamento portatarga, la dichiarazione di conformita' rilasciata dal produttore dovrebbe necessariamente riferirsi anche all'osservanza delle prescrizioni tecniche dettate dal Regolamento UN/ECE n.48 e dal Regolamento (UE) n.1003/2010.    p.s. @IZ4DJI: E' l'omologazione, come chiesta dal produttore, che stabilisce cio' che si puo' portare legittimamente: PORTAPACCHI. Per il portatutto (oppure il portabici oppure il portamoto) non e' contemplata l'omologazione dalla vigente normativa in materia di entita' tecniche separate.     
...
buongiorno The Devil
inserisco qua sotto foto della documentazione tecnica in mia possesso, sperando che possa servire a chiarire ulteriormente i contorni legali di questo oggetto:
IMG_1233.jpgIMG_1235.jpgIMG_1237.jpgIMG_1238.jpgIMG_1239.jpgIMG_1240.jpg
Per una migliore leggibilità puoi scaricare i documenti direttamente da

qui

DAVIDE
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 13/01/2021 alle: 17:17:17
In risposta al messaggio di Pascia2 del 13/01/2021 alle 15:17:50

buongiorno The Devil inserisco qua sotto foto della documentazione tecnica in mia possesso, sperando che possa servire a chiarire ulteriormente i contorni legali di questo oggetto: Per una migliore leggibilità puoi scaricare i documenti direttamente da qui
  
Ancora grazie!

foto 1238 e' la richiesta di omologazione (in tedesco, di difficile lettura);
foto 1235+1237 e' l'effettivo certificato di omologazione;
foto 1239+1240 sono le prime due di tre pagine contenenti la relazione tecnica, a corredo del certificato.

Mancherebbe la terza pagina dei quest'ultima relazione, con l'allegato II; se c'e' bene, altrimenti si fa senza.

Vado ad approfondire il contenuto.
  
 
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
Rispondi Abuso
Inserito il 13/01/2021 alle: 17:29:26
In risposta al messaggio di TheDevil del 13/01/2021 alle 17:17:17

   Ancora grazie! foto 1238 e' la richiesta di omologazione (in tedesco, di difficile lettura); foto 1235+1237 e' l'effettivo certificato di omologazione; foto 1239+1240 sono le prime due di tre pagine contenenti la relazione
tecnica, a corredo del certificato. Mancherebbe la terza pagina dei quest'ultima relazione, con l'allegato II; se c'e' bene, altrimenti si fa senza. Vado ad approfondire il contenuto.     
...
oggi ho fotografato le pagine, magari appena mi è possibile le scannerizzo e te le mando in pdf
DAVIDE
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
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Inserito il 13/01/2021 alle: 17:30:19
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/01/2021 alle 12:59:29

se si possono caricare le bici, mi sa che si puo anche caricare un ciclomotore sul tetto dell auto, se rimane nei limiti di peso consentito per il tetto. Anzi, io lo ho anche caricato un ciclomotore sul tetto dell auto, anche se cio non significa nulla.
Passa davanti ad una qualsiasi pattuglia con un ciclomotore sul portapacchi e poi mi dici....
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TheDevil
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23/11/2006 4689
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Inserito il 13/01/2021 alle: 22:22:22
In risposta al messaggio di Pascia2 del 13/01/2021 alle 17:29:26

oggi ho fotografato le pagine, magari appena mi è possibile le scannerizzo e te le mando in pdf
  
Ti ringrazio ma non c'e' bisogno, tranne - se e' a tue mani - la terza pagina della relazione tecnica.

Rispetto a quanto gia' di mia conoscenza ho trovato due informazioni interessanti.

- 1 -
Nel certificato di omologazione, il punto 5 "Caratteristiche dell'entita' tecnica separata" riporta l'indicazione: luggage rack, fitted with a subframe to the vehicle.

Cioe', per rendere agevole il montaggio/smontaggio del portapacchi, e' necessario modificare la struttura del veicolo, come progettata dal costruttore, con la stabile aggiunta di un sottotelaio.

Ho i miei dubbi che una modifica del genere non debba comportare il nulla-osta del costruttore, specie sui veicoli ancora in garanzia.

- 2 -
Nell'allegato I della relazione tecnica si nota chiaramente che le verifiche previste dalla Direttiva 74/483/CEE sono state effettuate anche su Lighting, registration lamp unit.

Questo significa che il portapacchi e' stato sottoposto all'omologazione gia' munito delle luci e dell'alloggiamento della targa, in risposta alla domanda che ho espresso nel mio commento di ieri.

Su queste parti del portapacchi il Servizio Tecnico olandese ha esperito soltanto le verifiche previste nella Direttiva prima citata, mentre non ha svolto alcun controllo sulla relativa rispondenza riguardo alle prescrizioni tecniche dettate dal Regolamento UN/ECE n.48 (per le luci) e dal Regolamento (UE) n.1003/2010 (per l'alloggiamento portatarga).
  
 
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IZ4DJI
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12/11/2006 57956
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Inserito il 14/01/2021 alle: 00:17:54
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 13/01/2021 alle 17:30:19

Passa davanti ad una qualsiasi pattuglia con un ciclomotore sul portapacchi e poi mi dici....
mah, se un carico sul tetto non supera i 4m di altezza, non supera il peso e è ben assicurato, non vedo che male ci sia e non ho mai letto un divieto.
Quando avevo la Mercedes G, con 6 barre da carico e apposito cartello, ho portato 400kg di travi di legno di 6m e l unica cosa fuori regola era 30cm in piu della sporgenza ammessa (3/10 della lunghezza).
Certo con un auto diversa si fiacca il tetto laugh
 
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it





Modificato da IZ4DJI il 14/01/2021 alle 07:50:13
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