Inserito il 02/10/2006 alle: 17:02:38
Ma dove li avete letti questi 5 € per persona nei campeggi?
Mi sembra, ma non ho trovato la parte di testo relativa, che sia prevista la POSSIBILITA' per i comuni di istituire un'imposta di soggiorno, non mi risulta che si parli ne d'importo ne di quando applicarla. Per i SUV, sperando vengano tassati solo quelli oltre una certa fascia di prezzo o cilindrata, trovo giustissima la tassazione e personalmente andrei oltre. Se li vedete sulle strade di montagna sono o pazzi o imbranati; macchine da 3000 cc che in salita, con fondo ghiacciato, raggiungo con la mia piccola 1100, semplicemente attrezzata con quattro pneumatici lamellari. Escluse poche persone che magari l'hanno comperata per un traino più sicuro, tutti gli altri l'hanno presa per moda e per status-simbol; sono gli stessi che vent'anni fa al semaforo avevano la necessità impellente di telefonare. Ora il cellulare l'ho anch'io ma i soldi per il SUV no. Sarebbe più giusto tassare solo i redditi ma non siamo tutti dipendenti; l'altro giorno ho anche letto, non ricordo se su questo od un altro forum che i camper antecedenti il 1997 sarebbero stati tsssati di 980 €!!! Se non impariamo a tacere potrebbe andare a finire che qualcuno rubi l'idea[8D] Mi chedo anche come mai i seguenti articoli non vengano mai menzionati:
52. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
53. È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.
55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.
Ciao