molte volte ho pensato di fare un supporto come il tuo, mi ferma il fatto che se mi tamponano, l'assicurazione invocherebbe l'inzallazione non ." /> molte volte ho pensato di fare un supporto come il tuo, mi ferma il fatto che se mi tamponano, l'assicurazione invocherebbe l'inzallazione non ." /> molte volte ho pensato di fare un supporto come il tuo, mi ferma il fatto che se mi tamponano, l'assicurazione invocherebbe l'inzallazione non ." />
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 31/08/2012 22:45:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:molte volte ho pensato di fare un supporto come il tuo, mi ferma il fatto che se mi tamponano, l'assicurazione invocherebbe l'inzallazione non omologata. peggio ancora se mi tamponasse un motociclista che sostenesse che quello barre siano la causa dei traumi ricevuti... >> il problema purtroppo e' concreto, bisognerebbe interpellare l'assicurazione... Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 31/08/2012 23:51:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:ma voi mi dite, che il camper si sfascia.>> il telaio NO, la cellula SI....e' statistico su Iveco Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
quote:Risposta al messaggio di FrancescoS73 inserito in data 01/09/2012 01:51:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao e benvenuto non puoi fissare i piedini elettrici al pavimento, devi obbligatoriamente fissarli al telaio il pavimento e' costituito da un sandwich compensato-polistirolo-compensato, il cui foglio esterno e' spesso pochi mm... Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 01/09/2012 16:55:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:il telaio del 35c18 di cui si parla nei link, è uguale al mio 35c13. Io credo di no. il mio è rosso, quello accanto al mio 35c18 e nero, e non credo sia solo perchè hanno colori diversi. vorrei adare per gradi.>> il 35cXX e 50cXX (13, 15, 17 18, ecc) hanno lo stesso telaio; rosso se e' "tradizionale", nero se e' "camper", ma al tempo del 35c13 NON esisteva [;)] il 35.12 e 35c13, a livello di travi telaio, NON hanno neppure una vite in comune ed un comportamento stradale del tutto diverso...il 35.12 anteriormente NON ha la balestra trasversale come i 35cXX, ma le barre ed i quadrilateri come il 50cXX...questa sospensione era solo a richiesta per i 35cXX, pesa di piu' ma la differenza si sente questo (anche se e' il 4x4) e' identico al 35.12
un ingrandimento del sistema anteriore (non si vede la barra)
questo invece e' l'assale anteriore di un 35c17 smontato, tranne il colore, vedrai che e' identico al 35c13: una balestra trasversale (assente in foto)
questa modifica si e' resa necessaria per diminuire la tara del veicolo...
Saluti
Jimbo65 - IW0CTQ
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quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 01/09/2012 19:06:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Per giordano-sono contento che sia finita nel "migliore" dei modi.Tra non molto sarà solo uno spiacevole ricordo.Un abbraccione alla tua Piccola>> Grazie Nando [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 01/09/2012 10:26:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Flavio ti assicuro che li ho letti tuti partendo dal primo di Falco. sono più di 50.000, molte ore di lettura, per un certo periodo passavo tutte le sere, due tre ore, tanto io non guardo la tv. è vero ho imparato molto ma soprattutto vi ho conosciuto a fondo. "al portabici ma il portabici è poggiato sulle barre ( vedi asola sulla sommità delle barre) e in caso di urto accidentale le barre si piegano sulla parete sollevando il portabilci" è proprio quest che mi preoccupa, se uno in moto va a battere in corrispondenza del supporto, il portabici si alza ma la barra potrebbe rimanere in posizione e agire come una lancia. c'è inoltre, a mio avviso, un problema di copertura assicurativa, prova a chiederlo al tuo assicuratore e vedrai che ti risponde. ovviamente spero di cuore che non accada nulla e che non ti troverai mai a parlare con il perito assicurativo del sostegno del portabici. [;)]
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 01/09/2012 18:19:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> il portabici è identico al mio ed è alto a sufficienza, così mi hanno detto. per la pendenza non credo che corri rischi, fallo controllare per scrupolo ma mi sa che c'è poco da fare, in sinceritá ti devo dir che dalla foto non sembra male.
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 01/09/2012 22:06:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Jimbo, volevo solo sapere dove installarli sui longheroni portanti del mezzo. la distanza per montarli sui longheroni subito dopo l'assale posteriore non c'è, quindi avrei pensato di installarli a circa 50/70 cm prima dell'assale posteriore in prossimità dell'aggancio della balestra. E' fattibile la cosa? Grazie.
laikista ecovipparo di camperonline quote:Risposta al messaggio di FrancescoS73 inserito in data 02/09/2012 01:01:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> devi fissarli come ti ha detto Robir, se non erro Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
ca con annessa " bona magnata"
un saluto a paxman e ben tornati nella realtà [;)]
X Giordano e Roby
puntualizzando che i porta bici sono omologati
( altrimenti non potrebbero essere commercializzati)
L' unico quesito e' chiedere delucidazioni all' assicuratore
che faro' prossimamente , giusto per togliermi questo dubbio
se c'è da pagare un qualcosina in piu' , per tranquillità , mi adeguerò
e buttero' anche un quesito su norme qui nel Col.
X Nando sei un mito con quella capigliatura , assomigli tanto
ad un mio amico , pero' lui ha i capelli lisci .[^]
mi dispiace tanto per la piletta dello scarico , ora te tocca lavora'
per ripararlo ( che dici facciamo come Robir? )
ragazzi e' pronto buon pranzo a tutti
Ma Tiziano Casini ?
Un saluto al pensionato Romanaccio de Ostia
( Roby abbracciami er ducapelli ) alias er biondo riccioluto
mo' torno [;)]
laikista ecovipparo doc di camperonline
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 02/09/2012 12:55:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:L' unico quesito e' chiedere delucidazioni all' assicuratore che faro' prossimamente , giusto per togliermi questo dubbio>> ma non è il tuo assicuratore lui solo vende a valutare è il perito che se str..zo come quello che non mi ha pagato il specchio tunning che avevo sulla fiesta ma come originale anche se era omologato (comunque ci ha rimesso perchè costava più l'originale[:D] che tunning e il carrozziere mi ha messo il tunning) roby
laikista ecovipparo di camperonline www.ecovippari.com
. Ai miei soliti 100 km/h di marcia autostradale, il frigo a 12 V in Calabria (con caldo secco) teneva gli 11,5 gradi max, nel centro Italia (caldo umido con stesse temperature) è salito in marcia anche a 15 gradi nonostante i cavi maggiorati a 16 mm2 e gli equivalenti oltre 200 W di potenza dissipati dalla resistenza di bassissima tensione; penso proprio che il problema sia dovuto all'eccessiva aria in marcia che raffredda la resistenza. massiquote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 02/09/2012 16:17:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>ciao massi bentornato roby
laikista ecovipparo di camperonline
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 02/09/2012 13:16:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Prot. n. 2522/4332 – D.C.IV n. B103
Roma, 27 novembre 1998
OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a
sbalzo sulle autovetture ed autocaravan.
La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui vei- coli provenienti dai paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale.
Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è ne- cessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le pro- cedure da seguire per la installazione delle strutture in esame.
Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (1) (sporgenze esterne) consente di omologare tali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l’obbligo della annotazione sulla carta di circolazione.
Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l’ob-
bligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta in-stallazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancorag- gio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricor- da che non sussiste più l’obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell’interesse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993 (2), in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE (3) relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’art. 164 del Codice della strada (4). In particolare, si raccomanda l’esigenza di assicu- rare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.
In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orienta- te verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l’applicazio- ne di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocarovan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i car- relli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa.
È abrogata la circolare D.G. n. 201/85(5) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Ing. Tullio D’Ulisse
Mo' torno
laikista ecovipparo doc di camperonline
www.ecovippari.com
. Ciao milanè,grazie per il consiglio, poi ti faccio vedere come ho velocemente sistemato la faccenda.A saperlo che stavi solo 300 Km da me avremmo potuto prendere un caffe ad Agropoli durante il tuo ritorno.Sarà per la prossima volta Ti abbraccio Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
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NORMATIVE
LA CIRCOLARE 6 maggio 1999 inerente Strutture portabici, portascì e portamotocicli applicate posteriormente a sbalzo.
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Dipartimento dei Trasporti Terrestri U. di G. Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre MOT2 data Roma 6 maggio 1999 Prot. n. 1906/4120(0) CIRCOLARE U di G. n. B41, Oggetto Strutture portabici, portascì e portamotocicli applicate posteriormente a sbalzo
Chiarimenti e precisazioni.
A seguito ed a chiarimento di quanto disposto con la precedente circolare D.C.IV. N.B103 del 27 novembre 1998, si forniscono le seguenti precisazioni. L'applicazione della suddetta circolare non ha dato luogo a particolari problemi per quanto concerne le strutture portabiciclette e portascì che, trattandosi di accessori leggeri ed amovibili, si conferma possono essere applicati sulle autovetture ed autocaravan senza incorrere nella violazione dell'articolo 78 del Codice della Strada, in quanto non è necessario procedere alla loro annotazione sulla carta di circolazione del veicolo. La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture estinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan.
La formulazione del penultimo capoverso della circolare B103 ha dato luogo ad interpretazioni eccessivamente restrittive, tali che alcuni Uffici provinciali hanno rifiutato la immatricolazione di autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli, o non hanno portato a compimento pratiche che erano state accettate in data anteriore a quella di emanazione della circolare.
È di tutta evidenza che la garanzia di stabilità e corretta installazione delle strutture in questione non può che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal Costruttore dell'autocaravan.
È pertanto consentita la installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di strutture portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo.
La installazione successiva alla immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal Costruttore dell'autocaravan.
Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione in tal senso da parte del costruttore del veicolo, o di un'officina dal medesimo autorizzata.
La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan.
Il Direttore dell'Unità di Gestione (dr. Ing. Tullio D'Ulisse) -
OSSERVAZIONI
La circolare ribadisce che i portamoto, applicati a sbalzo e regolarmente annotati sulla carta di circolazione, prima della emanazione della circolare prot. n. 2522/4332-D.C. IV n.B103, datata Roma 27 novembre 1998, possono superare le revisioni senza alcun problema. Parimenti attribuisce al solo Costruttore dell'autocaravan la possibilità di costruire ed omologare strutture portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo.
PROMEMORIA
In parole povere, la circolare richiama ancora una volta la corretta installazione di strutture a sbalzo, pertanto, dobbiamo ricordare che al fattore "circolazione stradale" è collegato il fattore della RCA.
Per non aver sorprese, qualora la presenza e/o lo sgancio di una struttura a sbalzo non annotata sulla carta di circolazione provochi danni da risarcire, è necessario chiarire e dettagliare sul contratto assicurativo la presenza di dette strutture e i relativi massimali a copertura in caso di urto e/o sgancio.
La CIRCOLARE 27 novembre 1998 inerente Strutture portabiciclette e portascì applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan.
La IV Direzione Centrale - Div. 43 - della Direzione Generale M.C.T.C. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha risposto con la circolare prot. n. 2522/4332-D.C. IV n.B103, datata Roma 27 novembre 1998, ai quesiti inerenti le Strutture portabiciclette e portascì applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan. Per evitare interpretazioni provvediamo a trascrivere le parti salienti del testo.
Direzione Generale M.C.T.C. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione IV Direzione Centrale - Div. 43 - CIRCOLARE , prot. n. 2522/4332-D.C. IV n.B103, data Roma 27 novembre 1998
Si premette che i portascì e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione sulla Carta di Circolazione.
Le strutture portabici, ancorchè non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portascì, da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della Carta di Circolazione.
Ricade sulla responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla Circolare D.C. IV n. A083 del 16 settembre 1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'art. 164 del Codice della Strada. In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.
È abrogata la Circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione. il Direttore Centrale Dr. Ing. Tullio D'Ulisse
LE OSSERVAZIONI
Premesso che l'autocaravan vede una limitata differenza tra tara e peso complessivo (cioè quanto si può caricare in termini di persone, oggetti, carburante, ecc..) e viste le responsabilità che vengono poste dalla circolare a carico del conducente, si consiglia di farsi omologare le Strutture portabiciclette e portascì applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan, facendole annotare sulla Carta di Circolazione.
È bene ricordare gli articoli 61, 78, 175 del Codice della Strada.
Ogni accessorio che sporge oltre la sagoma del veicolo (gli specchi retrovisori NON delimitano la sagoma) tipo veranda estraibile, scaletta, portapacchi, gavoni fissati con bulloni, antenna TV, condizionatore, gancio traino ecc. devono essere annotato sulla Carta di Circolazione, fino a prova contraria.
VERANDA LATERALE ESTRAIBILE
Nella circolare soprariportata nessun accenno alla veranda esterna all' autocaravan, pertanto, ribadiamo il consiglio di farsi omologare detta struttura, facendola trascrivere sulla Carta di Circolazione.
Per quanto detto, è necessario il Certificato di Origine, (anche se redatto in lingua diversa dall'italiano) ma deve essere consegnato contestualmente all'articolo e riportare il timbro della ditta costruttrice, la firma in originale, possibilmente firma depositata, la descrizione dell'articolo, le misure, il peso, il tipo di costruzione, ecc...
All'atto della prescritta visita e prova di aggiornamento deve essere esibito sia detto Certificato d'origine che la dichiarazione a firma autenticata del titolare dell'officina che ha effettuato il montaggio, attestandone la corretta esecuzione dei lavori. Solo in seguito al superamento di tale visita e prova sulla carta di circolazione poteva essere apposta la dicitura Carrozzeria dotata di una veranda laterale estraibile.
IL PORTAMOTO
La circolare recita "Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa." risulta chiaro che non ha validità retroattiva, pertanto, i precedenti allestimenti a sbalzo annotati sulla Carta di Circolazione sono in regola.
A confermare la nostra analisi, è stata emanata la circolare 06 maggio 1999 soprariportata.
mo' parto e poi ritorno [:)]
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