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albatross
albatross
21/03/2007 293
Inserito il 12/01/2008 alle: 22:45:09
Chiedevo se fra tutti Voi c'è qualcuno che sul Ecovip mod.2007 ha fatto installare lo sportellino a fianco al vano bombole come sul mod. 2008, in caso affermativo quanto ha speso e se il lavoro è venuto uguale al nuovo. Saluti a tutti Adry
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nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 13/01/2008 alle: 09:04:59
Si io ho fatto fare il gavoncino che dici tu,non è comunicante con il gavona grande(mi sarebbe costato troppo) è costato circa 500€,ne vale la pena perchè recuperi un bel pò di spazio. Ciao. Giovanni
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Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 13/01/2008 alle: 10:55:02
Ho guardato Venerdì un Ecovip 1 Classic in un concessionario. Non c'era traccia di quel famoso gavoncino.. Io ho una domanda diversa da farvi. Qualcuno ha mai considerato di pannellare il retro, sotto il portamoto a filo del paraurti per ottenere un gavoncino ( di difficile accesso) perfarpiatto sotto il mezzo? E
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nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 13/01/2008 alle: 13:45:16
Se non c'era il gavoncino (Ecovip 1)si trattava di un camper prodizione 2006-2007,il modello presentato a Rimini(settembre 2007) aveva tra le novità il gavoncino passante che si raccorda con l'altro più grande.Non si nota molto ma guardando la porta di accesso in basso a Dx si nota la serratura. Ciao. Giovanni
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Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 13/01/2008 alle: 13:53:57
Posso darti ragione, ma mi pare strano che ce ne siano ancora in giro ora... Era nuovo da vendere... E
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nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 13/01/2008 alle: 14:12:37
Si è strano,comunque posso assicurarti che dalla versione 2007 alla versione 2008 ci sono diverse variazioni : tante piccole variazioni interne,luci, tendine,mensolina angolare sopra lavello,asciuga-biancheria spostato in doccia,doppia illuminazione mansarda e altre cose minimali.Secondo me due variazioni molto importanti sono il gavoncino passante che comunica con quello grande e lo spostamento della stufa in una cassapanca rendendo il letto a castello inferiore più comodo perchè viene tolto lo scanso che ne riduceva l'abitabilità. Ciao. Giovanni
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Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 13/01/2008 alle: 17:43:22
é vero ,quando ho ordinato il mio Ecovip1 ad ottobre ,dal conce c'era sia il mod. 2007(anche in altri conce ne ho trovati nuovi pronta consegna con sconti di varia entità) che il mod. 2008. Esaminati bene ,i due mezzi avevano molti particolari differenti ma quello che si notava di più era il gavone passante nel nuovo modello, lo si poteva notare subito dalla serratura sul fascione alla dx della porta d'ingresso.Gli altri particolari sono le luci a led,lo stendipanni nella doccia ,illuminazione mansarda e se non ricordo male lo spostamento della truma sotto la cassapanca anziche nel gavone. Ciao Fabio
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albatross
albatross
21/03/2007 293
Inserito il 13/01/2008 alle: 22:49:39
Grazie Nebris dell'informazione, anche a me interessa realizzare un gavoncino suplementare anche se non comunicante con quello sottopavimento, nella cifra che hai speso c'è compreso anche la realizzazione del gavoncino o solo l'apertura con serratura nel fascione. Il modello 2008 oltre al gavone sottopavimento passante monta anche l'assale posteriore allargato, mentre lo stendiabiancheria nella doccia e le doppie luci in mansarda le monta anche il mio che è un 2007. Saluti a tutti Adry
22
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 13/01/2008 alle: 23:03:30
Si hai ragione,in effetti subito dopo la consegna dei primi Ecovip a fine 2006 inizio 2007 avevano già fatto alcune piccole modifiche .La spesa che ho indicato è per il lavoro completo cioè la realizzazione del gavone in lamiera zincata,e il portello realizzato tagliando la bandella grigia,il lavoro è venuto veramente bene.Ciao. Giovanni

Modificato da nebris il 13/01/2008 alle 23:05:53
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subsea
subsea
08/10/2006 80
Inserito il 14/01/2008 alle: 02:53:19
Pongo una domanda in questo argomento per un problema riscontrato ad un amico possessore di Ecovip 9 mod 2007 Ducato 3.000 per intenderci matrimoniale post e senza gavoncino a fianco del portabombole. E' capitato a qualcuno di voi di trovare due crepe ai lati del paraurti post sotto dove finisce? Viaggiamo spesso insieme è ho notato io che la parte inferiore del paraurti post vibra notevolmente alle velocità superiori e ad un successivo esame abbiamo riscontrato queste due crepe ai lati, segnalato al concessionario è stato riparato con un po' di sigillante che successivamente ha ceduto ma sembra che il concessionario non ricinosc la garanzia. gurdando sotto abbiamo notato che questo ha un solo rinforzo al centro mentre i mod successivi quelli con lo sportello accanto al vano bombole ne hanno 2 e più robusti. Grazie Ciao a tuch!
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Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 14/01/2008 alle: 07:37:55
Mi dispiace per te, ma sono contento! Allora, io feci un post, ma la risposta di altri era che non si era verificato a nessun altro. Sto cercando di farmelo riconoscere in garanzia. Ti contatto anche in privato. A me è in un solo angolo, quello posteriore destro, e ho un Classic 1, ma il paraurti è lo stesso. Si è crepato nell'angolo, in due punti, e non ho trovato tracce di impatto. Secono me dipende da un calcolo strutturale errato per l'aria che si forma sotto il mezzo. Tu hai anche lo spoiler nero sotto il paraurti posteriore? Ciao, E
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Mazzok
Mazzok
29/03/2007 123
Inserito il 21/01/2008 alle: 15:29:56
penso possa tornare utile a tutti:-) MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo Direzione Generale UTG Prot. n. 277 Roma, 14 gennaio 2008 OGGETTO: Direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell’art. 35 (1) comma 1 del Codice della Strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. Il Ministero dei Trasporti, avendo ricevuto numerosi esposti in materia di circolazione delle autocaravan ha ritenuto di esercitare il potere di direttiva ai sensi della norma citata in oggetto con una serie di precisazioni che vengono trasmesse alle SS.LL. affinché ne tengano conto nell’esercizio delle relative competenze. Il documento in questione parte da una serie di premesse che puntualizzano gli aspetti tecnici e normativi della materia. In particolare: • L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 (2) c. 1 lett. m) del Codice della Strada). • Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 (3) e 7 (4) del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 (5) c. 1). • La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 (5) c. 2). • Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185 (5) c. 3). • E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 (5) c. 4). • Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378) (6). • I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 (7) c. 3). • Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 (7) c. 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 (3) c. 4 lett. b)). • Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6 (3) c. 4 lett. d)). • Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 (3) c. 4 lett. F)). • Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 (3) c. 4 (art. 7 (4) c. 1 lett. a)). • Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 (4) c. 1 lett. e)). • Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 (4) c. 1 lett. f)). • Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (5) (art. 7 (4) c. 1 lett. h)). Tenendo conto delle sopra riportate puntualizzazioni, il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione, alle caratteristiche strutturali delle strade e nei casi in cui comunque ne ravvisi la necessità, può sempre, vietare la sosta dei veicoli nell’ambito del proprio territorio. Tuttavia, la limitazione alla circolazione stradale e alla sosta per la particolare categoria di veicoli in esame appare illegittima nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri e che non occupino la sede stradale nella misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarli. Altro aspetto di particolare rilievo è la segnaletica stradale che può interessare le autocaravan in quanto talvolta le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan celano motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale di cui all’art. 7 (4) (regolamentazione della circolazione nei centri abitati). Richiamando una precedente circolare, il Ministero dei Trasporti illustra i vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale. A seguito di istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e da talune associazioni, in particolare l’Associazione Nazionale ************* **********, il Ministero dei Trasporti ha avuto modo di accertare la permanenza di forme di regolamentazione opinabili in quanto discriminanti nei confronti degli autoveicoli in argomento. Già con la Legge 336/91 il legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell’autoveicolo AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali: • la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli; • la netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”; • l’obbligo all’allestimento di impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare l’igiene pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan. • la possibilità per il Comune di prevedere l’allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti autoveicoli. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan. Tali principi, contenuti nella Legge sopracitata, sono stati in toto recepiti nel Nuovo Codice della Strada. L’art. 185 (5) dello stesso (circolazione e sosta delle autocaravan) al 1° comma stabilisce che i veicoli di cui trattasi ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 (regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) e 7 (4) (regolamentazione della circolazione nei centri abitati), sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Analizzando nel dettaglio talune fattispecie concrete che hanno dato luogo ad ordinanze dei pubblici amministratori che prestano il fianco ad alcune osservazioni critiche, il Ministero dei Trasporti ha tra l’altro fatto rilevare quanto segue. Divieto di circolazione per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il concetto di ordine pubblico che, com’è noto, trova riscontro in sede legislativa nell’art. 159 comma 2 del D.Lgs. 112/98 (8) è “inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale ...”. Il Ministero dei Trasporti fa rilevare che il concetto di sicurezza pubblica è più ristretto riferendosi alla salvaguardia della incolumità e integrità fisica, patrimoniale e morale dei cittadini. Sarebbero, pertanto, viziati da illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di tutela quei provvedimenti che richiamassero in situazioni non rispondenti al reale stato dei fatti o comunque in modo generico esigenze di “tutela dell’ordine, della sicurezza e dalla quiete pubblica”. In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica. Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare “... abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...”, ovvero di “.... prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...”. Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei a mettere in pericolo l’igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15 (9), comma 1, lett. f) e g) del Codice della Strada (Atti vietati), deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4. Tra l’altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto. Anche il comma 6 dell’articolo 185 (5) prevede la sanzione per la violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”. Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan. Talvolta viene addotto a sostegno di provvedimenti di sfavore nei confronti dei camperisti il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 (5) del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorchè si occupi lo spazio esterno al veicolo. La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 (5) del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata. L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 (10) del Codice della Strada (Arresto, fermata e sosta dei veicoli). E’ indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 (5) del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote ...”. Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, una eventuale azione sanzionatoria appare illegittima. Divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato dai criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso. Ai sensi dell’articolo 185 (5) del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 (2) del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un’area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata. E’ altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro. Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo. Al riguardo viene osservato che l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo può limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, compromettere la sicurezza stradale nonché impedire e/o limitare la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc ..... Un ulteriore analoga fattispecie si avrebbe nel caso di autovettura con carico sul “tettuccio” (tecnicamente padiglione). Inoltre, tale dispositivo non può essere neppure considerato “dissuasore di sosta” come definito dall’art. 180 (11) del Regolamento di esecuzione (Dissuasori di sosta), essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. In tali casi viene posta in essere una indebita differenziazione tra gli utenti della circolazione stradale dovuta ad una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata, o sommaria o non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall’interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale. In siffatta evenienza, il provvedimento risulterebbe viziato da eccesso di potere, in quanto contraddittorio ed inadeguato a realizzare le finalità per cui viene emanato. Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’articolo 203 (12), assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell’espletamento delle competenze di cui all’articolo 12 (13). IL DIRETTORE GENERALE Penta
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grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 30/01/2008 alle: 09:48:15
Ragazzi, finalmente la consegna... [:)]
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Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 30/01/2008 alle: 20:42:47
Stupendo.[:0][:0] Noi lo aspettiamo per il 20 Febbraio proprio identico al tuo e non vediamo l'ora.[8D][8D] Ci leggeremo per scambiarci le impressioni. Buonissimi Km Fabio & Family
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grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 31/01/2008 alle: 06:32:02
quote:Originally posted by laika EV9Che optional avete montato od avete intenzione di montare?>
> grazie [:)] il mio era comprensivo del family pack. per il resto, non ho aggiunto altro. Man mano vedrò e mi renderò conto "sul campo" di ciò che realmente è utile [;)] _________________ ciao dany
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ricky to
ricky to
29/09/2007 390
Inserito il 31/01/2008 alle: 09:12:54
Ciao a tuti vecchi e nuovi, finalmente un post per noi ecovippiani. Ho ritirato il mio EV 2 classic al 20 /12 e per il momento tutto procede bene.Ottimo mezzo ,prima avevo un Roller Team Pegaso anno 2005 ma questo è tutto un altro mezzo. Qualcuno mi puo' dire se ha riscontrato problemi nella doccia? Nel senso che facendo la doccia, la pompa non riceve abbastanza pressione ( come invece da altri rubinetti ) e mi fa uscire acqua a tratti bollente ( 60° ) e a tratti fredda. Ora sembra che ho risolto il problema cambiando la doccetta, mettendone una base ma mi sembra assurdo che non riescano a risolvermi il problema dal conc. Un'altra cosa qualcuno sa se c'è la possibiltà di regolare il flusso d'aria del riscaldatore suppl.? Perchè o si muore di caldo o se lo spegni si gela. Grazie
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grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 31/01/2008 alle: 10:19:21
quote:Qualcuno mi puo' dire se ha riscontrato problemi nella doccia? Nel senso che facendo la doccia, la pompa non riceve abbastanza pressione ( come invece da altri rubinetti ) e mi fa uscire acqua a tratti bollente ( 60° ) e a tratti fredda. Un'altra cosa qualcuno sa se c'è la possibiltà di regolare il flusso d'aria del riscaldatore suppl.?>
> Il "giocattolo" me lo hanno dato 2 gg fa, motivo per cui non ho ancora avuto modo di provare (nè la doccia nè tutto il resto. L'unica cosa provata è il 3000cc del ducatone: bello!) Se non ricordo male però qualcuno (non ricordo chi con esattezza) lametò il tuo stesso problema nei post precedenti. Ti consiglio di darci una scorsa...magari trovi la soluzione [;)] _______________ ciao dany
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ricky to
ricky to
29/09/2007 390
Inserito il 31/01/2008 alle: 10:52:45
quote:Originally posted by grattachecca
quote:Qualcuno mi puo' dire se ha riscontrato problemi nella doccia? Nel senso che facendo la doccia, la pompa non riceve abbastanza pressione ( come invece da altri rubinetti ) e mi fa uscire acqua a tratti bollente ( 60° ) e a tratti fredda. Un'altra cosa qualcuno sa se c'è la possibiltà di regolare il flusso d'aria del riscaldatore suppl.?>
> Il "giocattolo" me lo hanno dato 2 gg fa, motivo per cui non ho ancora avuto modo di provare (nè la doccia nè tutto il resto. L'unica cosa provata è il 3000cc del ducatone: bello!) Se non ricordo male però qualcuno (non ricordo chi con esattezza) lametò il tuo stesso problema nei post precedenti. Ti consiglio di darci una scorsa...magari trovi la soluzione [;)] _______________ ciao dany Quoto sul 3000 che va come una macchina! Occhio ai consumi però Ciao Ricky
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nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 31/01/2008 alle: 11:03:53
Il riscaldatore supplementare non ha regolazione,comunque se monti un regolatore di giri sulla ventola riesci a dosare il calore. Ciao. Giovanni
18
ricky to
ricky to
29/09/2007 390
Inserito il 31/01/2008 alle: 12:21:42
quote:Originally posted by nebris
Il riscaldatore supplementare non ha regolazione,comunque se monti un regolatore di giri sulla ventola riesci a dosare il calore. Ciao. Giovanni >
>id="size6"> Grazie chiedero' o al conc. o ad un amico tuttofare camperista se me lo monta. ma come posso poi regolare il calore o la portata d'aria? Dal cruscotto tramite un amanopola si puo'?
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