Francesco - Challenger Genesis 43 2011
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/05/2012 11:00:21 (> Vero, le normative Italiana e Francese che regolano la circolazione e sosta dei camper sono praticamente identiche (se ne era discusso inVisualizza messaggio in nuova finestra
) Curiosamente credo che la legge Francese non sia poi così diversa da quella Italiana, perché di divieti ai camper ce ne sono molti.>
https://forum.camperonline.it/t...
) e per tale motivo i tanti (troppi) divieti solo per camper sono (sia in Italia che in Francia) ILLEGITTIMI Ivano PS: per il resto (AA) concordo pienamenteid="blue">quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 08/05/2012 11:35:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Insomma,in Francia saranno illegittimi, ma la cosa non pesa. Anzi a volte ai camper sono destinati parcheggi migliori che alle auto (il che ha senso, visto che nel camper ci vivi e pernotti).
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 08/05/2012 12:05:50 Illegittimo ed ottusa considero l'incongruenza di una legge che paragona un camper ad una macchina, proprio in virtù delle differenti dimensioni d'ingombro. >> Sono completamente d'accordo! [;)] La cosa che non mi piace è quando c'è solo la possibilità di pagare per 24 ore, come se uno col camper non potesse fermarsi 5 minuti per comprare le sigarette, come chi ha un'auto o altri mezzi (non fumo, ma era per rendere l'idea).
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 08/05/2012 12:05:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Concordo con quello che dici. Ma quale sarebbe la norma che paragona il camper ad una macchina? Sei anche tu un sostenitore dell'equazione camper=autovettura? Grazie
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/05/2012 11:00:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Curiosamente credo che la legge Francese non sia poi così diversa da quella Italiana, perché di divieti ai camper ce ne sono molti. Dove sta quindi la differenza? Sta nel fatto che praticamente tutti i comuni hanno uno spazio dedicato, quasi sempre con carico e scarico (a dimostrazione che non costa poi tanto farlo), a prezzi zero o bassi. Inoltre queste aree di sosta sono spesso posizionate in posti in cui vale la pena andare, ben serviti dai mezzi o in centro, di fronte al mare o comunque con un bel panorama. In Italia spesso le aree sono in posti brutti, sporchi o anche pericolosi. >> quotissimo... -- gilby
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 08/05/2012 12:05:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Illegittimo ed ottusa considero l'incongruenza di una legge che paragona un camper ad una macchina, proprio in virtù delle differenti dimensioni d'ingombro>> E allora deve valere lo stesso ragionamento per le smart [:D] in quanto anch'esse appartengono alla categoria M1 cosi' come le auto "normali", le auto MOLTO grandi (p.e. i SUV) e i camper [;)] Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 08/05/2012 12:22:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ma quale sarebbe la norma che paragona il camper ad una macchina?>> aridajeeeeeeeee ... [8][8] C'e' scritto in mille e' piu' topics, basta fare "cerca" Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di obionekenoby inserito in data 08/05/2012 12:13:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Esattamente ! Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 08/05/2012 13:03:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se sono mille topic la ricerca è troppo lunga, puoi cortesemente dirmelo tu? Grazie
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 08/05/2012 13:02:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Guarda Ivano, con te ne abbiamo discusso ampiamente qualche tempo fa, e gli esempi che fai sono sempre i medesimi. Le dimensioni di un parcheggio pubblico (intendo quelle linee bianche disegnate sull'asfalto) sono pressochè identiche per tutti, se con una smart rimango all'interno della zona delimitata per la sosta, posso farcene stare anche due, con un camper questo risulta impossibile. Il fatto che ci sia una legge, non significa che non possa essere incongruente. E' solo questione di buon senso ed intelligenza, ma qua mi fermo perchè tanto ne risulta solamente polemica sterile. Una persona intelligente ci arriva da sola senza tanti se e senza ma.... Io quando giro vedo nella quasi totalità, arroganza, menefreghismo e mancanza di rispetto per il prossimo appellandosi ad una legge che ripeto essere non sbagliata ma incongruente, vedo gente che parcheggia alla carlona supposte da oltre 7 metri ovunque e come gli capita più comodo limitando diritti altrui. Poi se c'è chi paragona le dimensioni di una smart, a quella di una focus o ad un camper in virtù di un articolo di legge che accomuna tutti questi veicoli, allora è ok, si commentano da soli... Per il resto, concordo pienamente con te...
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 08/05/2012 12:22:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>No, non sono anche io...per me una auto è una auto ed un camper è un camper seppur di piccole dimensioni. Convengo però che i termini non accomunano una categoria, perchè esistono camper di diverse dimensioni...per me non ci sono problemi se sosti con il camper in parcheggio pubblico in Piazza S.Marco a Venezia sempre che riesci a farcelo stare all'interno delle linee che ne delimitano il parcheggio, se hai un camper di 9 metri e lo chiudi a fisarmonica, non vedo problemi...
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 08/05/2012 13:32:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Se sono mille topic la ricerca è troppo lunga, puoi cortesemente dirmelo tu? Grazie >> Non è solo una questione di topics, ma di codice della strada. Auto=m1 Autocaravan=m1 ergo per proprietà transitiva auto e autocaravan sono uguali, per il cds. E non c'è nient'altro da aggiungere. Almeno credo. Che poi gli ingombri tra un suv per quanto grande ed un camper da 2,30x3,10x7,49 siano comunque di due diversi pianeti (ingombro, visuale ecc,) è tutt'altra cosa, ma non è la legge... -- gilby
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 08/05/2012 13:32:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Forse questo può chiarire molte cose: 6) Il veicolo che sosta sporgendo dallo stallo invadendo gli spazi contigui viola l’art. 157 c. 5 del Codice della strada. Si precisa che il veicolo in sosta sul marciapiede viola l’art. 158, c. 1 lett. h), mentre il veicolo in sosta se invade la carreggiata delimitata viola l’art. 40, comma 10, lett. a) del Codice. Non sono previsti margini di tolleranza. 7) Per quanto concerne l’utilizzo di stabilizzatori retrattili è necessario considerare la tipologia di veicolo che ne fruisce (ad esempio autocarro, autocaravan, veicoli ad uso speciale etc…). Salvo quanto previsto dalle norme per i veicoli ad uso speciale e non, nel caso specifico delle autocaravan, l’utilizzo di stabilizzatori retrattili viola l’art. 185 c. 2 del Codice della strada in quanto il veicolo non poggerebbe al suolo con le sole ruote. 8) Il veicolo che sosta su appositi cunei non viola alcuna norma del Codice della strada. A fortiori il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada prevede l’obbligo di utilizzare i cunei alle condizioni previste dall’art. 353, c. 2. Per quanto concerne il caso specifico delle autocaravan l’utilizzo dei cunei viola l’art. 185 c. 2 del Codice della strada solo quando il veicolo non poggia al suolo con le sole ruote. 9)-10) Il veicolo che sosta con le porte, il gradino o le finestre aperte e che contestualmente crea pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, viola l’articolo 157, comma 7 del Codice della strada. Tale violazione si configura prescindendo dalla presenza o dall’assenza del conducente del veicolo. 11) Ai sensi dell’art. 6, c. 4, lett. d) , e dell’art. 7, c. 1, lett. e) ed h) del Codice, l’ente proprietario della strada ha la facoltà di vietare, limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli, e di stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli. Inoltre ai sensi dell’art. 6. c. 4. lett. b) del Codice della strada, l’ente proprietario della strada può con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3, del Codice della strada, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade. Conseguentemente, rientra nei suoi poteri riservare parcheggi a determinate categorie di veicoli; in ogni caso l’ordinanza di regolamentazione della sosta deve essere motivata ai sensi dell’art. 5 c. 3 del Codice. Non esiste un catalogo di motivazioni, che possono essere riconducibili ad esigenze di circolazione, a caratteristiche strutturali delle strade, presenza o meno di particolari poli di attrazione o generazione di traffico, ecc. Comunque, si ricorda che, come stabilito dalla nota prot. 0050502 del 16 giugno 2008 emanata dall’Ufficio scrivente, da tali ordinanze si dovrà evincere come l’ente proprietario abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica, al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall’articolo 6, comma 4, lettere a) e b), del Codice della strada. In particolare è necessaria un’accurata e dettagliata istruttoria che giustifichi la tipologia di veicoli che possono fruire dello stallo di sosta. In ogni caso l’ente proprietario della strada non può adottare misure discriminatorie nei confronti di una o più tipologie di veicoli, ad esempio vietando la sosta ad una sola tipologia di veicoli ancorché riservi un parcheggio a tale categoria. 12) Al riguardo vale quanto già detto nel preambolo. 13)- 14) Vale quanto già espresso nelle considerazioni svolte in premessa nonché al punto n. 11. Si aggiunga che se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato attivare una sosta limitata nel tempo in modo tale che tutti gli utenti, a prescindere dal veicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione. 15) La sosta di un veicolo occupante uno stallo destinato a categoria diversa configura violazione dell’art. 6, c. 4, lett. d) ovvero dell’art. 7, c. 1, lett. e), a) con le sanzioni di cui all’art. 6, c. 14, ovvero dell’art. 7, c. 15, secondo che si tratti di aree di sosta all’esterno ovvero all’interno dei centri abitati. 16) Vedasi argomentazioni espresse nel preambolo della presente nota. 17) Il segnale verticale di parcheggio deve essere integrato dal pannello indicante lo schema di disposizione dei veicoli qualora ciò si rende indispensabile ai fini della corretta fruizione degli stalli. I viaggi in camper di Chiara
http://kiala.altervista.org quote:Risposta al messaggio di obionekenoby inserito in data 08/05/2012 13:54:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ma allora, spiegami perchè non capisco bene, sono categoria M1 quindi ho il diritto alla sosta, ma le dimensioni del mio mezzo M1 non mi consentono di sostare perchè sporgo dallo stallo invadendo gli spazi contigui violando l’art. 157 c. 5 del Codice della strada. ma allora, posso o non posso? Qui si dice chiaramente che non sono ammessi margini di tolleranza, ergo nessuno di noi a meno che non abbia una smart mansardata può permettersi la sosta entro i limiti legalmente stabiliti. Da qua nasce l'incongruenza a mio avviso...Il fatto che non ci sia nient'altro da aggiungere è discretamente opinabile come vedi...