In risposta al messaggio di TheDevil del 13/07/2022 alle 15:15:16Secondo me, andrebbe verificato se quel camper è un caso unico, quindi errore, o se risponde a pratiche di omologazione di quegli anni, cioè risponde a regolamenti di quel periodo, quindi esistono molti mezzi in quelle condizioni.
Ivoo ha scritto: ... risulta evidente che qualcuno in passato qualche errore l'ha commesso. ============================== Hai la possibilita' di farci vedere per intero la CdC del tuo camper? In alternativa,qualora si tratti del documento originale rilasciato nel 1988, sarebbero sufficienti i numeri della marca operativa e dell'omologazione, oltre alla denominazione completa del veicolo. Mi spiace, e chiedo scusa, per averti portato fuori strada con l'errata citazione della normativa riguardante l'identificazione dei veicoli costruiti in singola fase. nel mio precedente intervento. Dal momento che non si finisce mai di imparare, per i veicoli costruiti in due o piu' fasi (come e' tipicamente un camper) l'identificazione risulta attualmente inserita dal legislatore comunitario nella normativa che disciplina l'omologazione di un veicolo. Impropriamente, a mio avviso. Fino al 31 dicembre 2015 e fermo restando l'unico VIN punzonato sul telaio dal costruttore di prima fase, ogni costruttore delle fasi successive aveva la facolta' di inserire un VIN di propria definizione nella quarta riga della propria targhetta regolamentare. Dall'1 gennaio 2016 il Regolamento (UE) n.2014/1171 ha migliorato l'intellegibilita' delle disposizioni relative all'identificazione dei veicoli costruiti in piu' fasi nel senso che:Il numero di identificazione del veicolo di base [...] si mantiene per tutte le fasi successive della procedura di omologazione per garantirne la tracciabilita'. Nella seconda e nelle fasi successive, oltre alle targhette regolamentari di cui al Regolamento (UE) n. 19/2011, ogni fabbricante deve apporre sul veicolo una targhetta aggiuntiva [...] Essa indichera', in modo chiaro e indelebile, le informazioni di seguito elencate [...] VIN del veicolo di base [...]Il citato regolamento risulta adesso abrogato ma le disposizioni sono riportate, con testo sostanzialmente invariato, nell'allegato IX del vigente Regolamento (UE) n. 2018/858.
In risposta al messaggio di masivo del 13/07/2022 alle 16:00:45
Secondo me, andrebbe verificato se quel camper è un caso unico, quindi errore, o se risponde a pratiche di omologazione di quegli anni, cioè risponde a regolamenti di quel periodo, quindi esistono molti mezzi in quelle condizioni.
In risposta al messaggio di ivoo del 28/06/2022 alle 14:58:43Ciao Ivo.. E passato un po' di tempo del tuo ultimo forum.. Ho il tuo stesso problema con il camper.. Mi risulta sul libretto il codice di identificazione tramite costruttore.. E non quello punzonato nel telaio del camper
buongiorno a tutti, fresco di iscrizione nel forum mi perdonerete qualora non fossi nella sezione idonea. vengo al punto, posseggo un camper autoroller versilia del 1988 2500 aspirato ben funzionante ma con un problema dicui no riesco a venirne a capo: sul libretto di circolazione è riportato il codice della targhetta della cellula abitativa e non quello stampigliato sul telaio, da alcune informazioni sparse mi è stato detto che un tempo in taluni casi si usava questa prassi. peccato che sia in fase di revisione e da parte di alcune forze dell'ordine da me contattate mi vien risposto che questa situazione non è a norma, con ventilata possibilita di fermo del veicolo in caso di controllo. spulciando il forum ho letto un post di nanonet del 10/11/2019 nel quale asseriva la correttezza della procedura. ora chiedo se sia possibile rivendicare una legge in merito in quanto da quasi un anno non mi riesce di risolvere questa situazione. Grazie.