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Del "portatutto"

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masivo
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24/08/2008 15183
Rispondi Abuso
Inserito il 25/10/2023 alle: 06:40:00
Interessante discussione, io non sono nessuno laugh...ma mi viene il sospetto che il termine portabagagli, non sia stato usato appositamente, poichè era difficile far rientrare la MOTO come bagaglio wink....quindi portacarichi

Forse il termine portatutto è solo il termine comunemente usato tra camperisti e addetti del settore, magari non esiste su nessun documento.smiley
Ivo
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 25/10/2023 alle: 09:44:49
In risposta al messaggio di TheDevil del 25/10/2023 alle 00:00:00

Ancora grazie per la pronta collaborazione. Questa tipologia di documento e' stata gia' lungamente approfondita in numerose discussioni del forum. A fronte della communication concerning approval granted of a separate
technical unit type of luggage rack (allegato 4 del Regolamento ONU n. 26 nel testo ufficiale), come rilasciata dall'autorita' nazionale di omologazione di Malta, il produttore ricorre al termine  portacarichi piuttosto che quello di portabagagli (figurante nel testo in lingua italiana dello stesso Regolamento) per fornire all'acquirente un documento che non e' previsto nelle vigenti normative al riguardo. Sembra quindi che il produttore abbia ritenuto di poter tradurre in proprio il termine luggage rack, piuttosto che consultare la traduzione del documento ONU nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea. Il portatutto non esiste sotto l'aspetto legislativo. e questa discussione si puo' considerare conclusa. p.s. Ritengo che il tuo pensiero sulla questione normativa potra' trovare opportuna collocazione nell'altra discussione sulle recenti circolari ministeriali in materia.  
...
Non bastava chiedere una precisazione? Ho postato il documento Goldschmitt due volte e c'è scritto "PORTACARICHI"... Quanto al termine "Luggage" esso viene tradotto anche come "bagaglio" ... e come bagaglio la definizione che ne dà la Treccani è: « bagàglio s. m. [dal fr. ant. bagage, di etimo incerto]. –  1. Il complesso delle cose personali (vestiario, oggetti d’uso, ecc.) che chi viaggia porta con sé in borse, valigie, bauli, anche se spedito separatamente». E tra i sinonimi c'è il termine  "carico". 

Circa l'emissione del documento di circolazione nel comunicato pubblicato in questo forum nel 2011 proprio in risposta ad interventi analoghi, Goldschmitt scriveva:  Se non fossimo stati assolutamente certi della bontà del nostro progetto non avremmo investito anni di risorse per poterlo portare a compimento. Una delle contestazioni che ci è stata velatamente rivolta riguarda la Carta di Circolazione del dispositivo omologato. Si tratta effettivamente di una nostra iniziativa, nata dal fatto che volevamo assicurare che i nostri clienti fossero tutelati di fronte ad eventuali contestazioni. Per fare ciò abbiamo fatto opportuna richiesta in data 20/08/08 alla stessa Commissione Europea, in quanto emanatrice della Direttiva 74/483., che ci ha autorizzato ad emettere tale documento.
E a quanto postato, anche almeno un altro produttore rilascia una carta simile. Quindi il rilascio del documento deriva da una specifica autorizzazione, a meno che non si voglia mettere in dubbio la dichiarazione di Goldschmitt e la validità dell'autorizzazione. 
 


 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 25/10/2023 alle 15:42:51
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 26/10/2023 alle: 19:19:19
   
Masivo ha scritto:
Forse il termine  portatutto e' solo il termine comunemente usato tra camperisti e addetti del settore, magari non esiste su alcun documento...
   
==============================
yes
... ed in alcuna normativa
(internazionale, comunitaria, nazionale).

Si potrebbe anche evidenziare l'assoluta analogia tra le seguenti coppie di termini d'uso frequente:
- carrello v/ rimorchio
- portatutto v/ portabagagli.

A sinistra i termini impropri del gergo camperistico ed a destra i termini prettamente legislativi, di cui sarebbe doveroso l'utilizzo quando si interviene in questa sezione del forum (vero, Chorus?).

 
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 26/10/2023 alle: 23:23:23
   
Anto1957 ha scritto:
Non bastava chiedere una precisazione?
   
==============================
   
Infatti, con il mio messaggio iniziale ti ho chiesto di volermi aiutare a trovare [ovvero, precisare] il nesso di causalita' nella tua espressione:Se il regolamento UE26 esiste, esiste anche il portatutto.

 
Spagna del Nord e Portogallo
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Marocco
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Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
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Marche d’ottobre: viaggio in camper
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Francia in camper: Loira Atlantica e un
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 27/10/2023 alle: 00:00:00

Anto1957 ha scritto:
Ho postato il documento [a mie mani] due volte e c'è scritto "PORTACARICHI"

==============================

Ho fatto una modifica nella citazione del tuo intervento perche' non riporto il nome delle aziende nei miei messaggi.

Ritengo che tu possa aver ripetuto l'inserimento del documento a tue mani nell'altra discussione sulle note circolari MIT in materia, cui devo ancora dedicare la mia attenzione.

Mi tocca reiterare anche nei tuoi riguardi la domanda che ho rivolto invano a GialloRosso1961.

Se hai un documento dove la tua entita' tecnica indipendente e' denominata PORTACARICHI (a seguito di asserita autorizzazione ottenuta dal produttore presso la UE), per quale motivo hai utilizzato il termine "portatutto" nell'esprimere la tua affermazione che ha originato l'apertura di questa discussione e cioe': Se il regolamento UE26 esiste, esiste anche il portatutto ?

Con anticipato ringraziamento.

 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 27/10/2023 alle: 02:02:02
Anto1957 ha scritto:
Quanto al termine "Luggage" esso viene tradotto anche come "bagaglio" ... e come bagaglio la definizione che ne dà la Treccani è: «bagàglio s. m. [dal fr. ant. bagage, di etimo incerto]. –  1. Il complesso delle cose personali (vestiario, oggetti d’uso, ecc.) che chi viaggia porta con sé in borse, valigie, bauli, anche se spedito separatamente».

==============================

Non compete ne' al produttore ne' all'utilizzatore di un'entita' tecnica indipendente (omologata ai sensi di un qualunque Regolamento ONU) la traduzione della relativa denominazione nella lingua ufficiale dello Stato di residenza.

I Regolamenti ONU relativi all'«accordo del 1958 riveduto» sono pubblicati nelle tre lingue ufficiali: inglese, francese e russo.

Dal 2014 detti Regolamenti (tranne qualche eccezione) fanno parte integrante della normativa comunitaria in materia di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (Regolamento UE 2018/858 al momento).

L'UE ha l'obbligo di tradurre i Regolamenti ONU in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, con pubblicazione dei relativi testi nella G.U.U.E.

Lo status delle vigenti traduzioni e' reperibile nel terzo comma della pagina 

https://single-market-economy.e...

da cui si accede ad un file pdf con la matrice di tutti i Regolamenti applicabili nell'UE e delle corrispondenti traduzioni.

In particolare, nella traduzione del Regolamento ONU n. 26 in lingua italiana [1], i tre tipi di entita' tecniche indipendenti ivi citati sono individuati con i seguenti termini: portabagagli, portasci e antenne-radio-ricetrasmittenti.

STOP
------------------------------
[1] link gia' indicato nell'intervento di apertura della discussione.

Modificato da TheDevil il 27/10/2023 alle 02:22:22
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 27/10/2023 alle: 15:43:06
In risposta al messaggio di TheDevil del 27/10/2023 alle 00:00:00

Anto1957 ha scritto: Ho postato il documento [a mie mani] due volte e c'è scritto PORTACARICHI ============================== Ho fatto una modifica nella citazione del tuo intervento perche' non riporto il nome delle
aziende nei miei messaggi. Ritengo che tu possa aver ripetuto l'inserimento del documento a tue mani nell'altra discussione sulle note circolari MIT in materia, cui devo ancora dedicare la mia attenzione. Mi tocca reiterare anche nei tuoi riguardi la domanda che ho rivolto invano a GialloRosso1961. Se hai un documento dove la tua entita' tecnica indipendente e' denominata PORTACARICHI (a seguito di asserita autorizzazione ottenuta dal produttore presso la UE), per quale motivo hai utilizzato il termine portatutto nell'esprimere la tua affermazione che ha originato l'apertura di questa discussione e cioe': Se il regolamento UE26 esiste, esiste anche il portatutto? Con anticipato ringraziamento.  
...
Scusa, rispondo solo a questo intervento ... per  il resto  ritengo il Thead che parte dalla circolare 6.9.2023 troppo dispersivo e poco incisivo e utile ai fini della posizione di noi camperisti che hanno installato le ENTITA'. Io lo sono. Spero che lo sia anche tu (cir. Enzo Tortora).

Questo cui rispondo del tutto inutile ai fini di ciò che serve, sempre  a noi camperisti,  per capire in quale situazione siamo adesso a seguito delle due ultime circolari  del Ministero. Non si ricavano risposte utili. Si rivolge ad un particolare, perdendo di vista il contesto. 

Ti invito, gentilmente a cercare di andare oltre gli interventi con un linguaggio più comprensibile alla "media dei camperisti".  Ti invito,  inoltre,  a formulare,  indicazioni e/o interpretazioni che siano fruibili  ai camperisti che hanno installato le ENTITA' in discorso e che si trovano in forte ambascia dopo le ultime circolari, in modo possibilmente più chiaro. Così che tutti possano capire. Dico questo perché ammetto io stesso di non aver capito la finalità dei tuoi interventi.

Dunque perché PORTATUTTO: il documento in mio possesso, con riferimento alla OMOLOGAZIONE DELLA ENTITA'  riporta PORTACARICHI. Secondo il vocabolario TRECCANI è definito (carico)  2. a. Quantità, peso, qualità di ciò che si carica sulle spalle di una persona, sul dorso d’un animale, o più comunem. sopra un mezzo di trasporto qualsiasi: un c. di legname ...

Non ho dubbi ma nemmeno possibilità di controllare che l'omologazione riguardi EFFETTIVAMENTE una entità definita PORTACARICHI in sede di omologazione anche perché presumo sia stata fatta in lingua MALTESE.  


Fatto sta che il documento citato riporta anche che i set previsti in fase di omologazione riportano anche
  1. KIT per moto
  2. Kit per Box
  3. Pedana Portatutto. 

Da qui ne ricavo che per carico, su un portacarico, posso mettere tutto; tutto-essendo-un-carico.  Se non sei d'accordo non sono io la persona che può dare  ulteriori spiegazioni.

Ti faccio osservare che questo aspetto della definizione è un particolare che non risolve la questione, se e in quanto trattato a se stante. Non si danno altre risposte di contesto.  Nel prossimo Thread che inserirò, che spero sia veramente utile ai camperisti,  si capirà perché dico questo.


 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 28/10/2023 alle 09:10:56
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 28/10/2023 alle: 14:58:49
Avevo dichiarato l'intenzione di non seguire ed intervenire più in  questo thread perché lo ritengo fuorviante, non dell'interesse dei camperisti visto che induce a ritenere, come percepisco,  che per portare "scooter e moto" (gergo) si debbano seguire norme nazionali, con "finalità non dichiarata" ma palese... ma il Team di Moderazione ha chiuso la discussione che avevo avviato su "come difendersi"  a vero beneficio dei camperisti che si trovano oggi installato un "portatutto" (gergo) after market, che sembrerebbe contestato come porta veicoli L1e e L3a da Ministero e da TheDevil.

Io sono un camperista, spero lo siate anche voi.
  
Premetto quindi che  non disinstallerò il mio Goldschmitt modello DOGE portata 150 kg, OMOLOGATO come PORTACARICHI. Nr. E50 26R-03 0001, (analoga marcatura da R26 UN/ECE)   ENTE OMOLOGATORE MSA Standard Autority – MALTA, attualmente montato su DUCATO 244. Andremo a discutere in tutte le sedi giudiziare in caso di contravvenzione.

Rispondo pertanto con questo intervento  con il fine di individuare una risposta diretta e il più possibile UTILE, anche in sede di ricorso, a contrastare  eventuali rilievi degli organi di polizia stradale in merito all’uso del PORTACARICHI/Portabagagli a sbalzo, anche per caricare veicoli di categoria L1e e L3e. Questione di cui si sta discutendo su questo forum senza un fine utilizzabile dai camperisti: come comportarsi in caso di verbali.

Se si vuole fare un servizio ai camperisti a mio modesto avviso, piuttosto che concentrarsi suli termini di "gergo" è necessario rispondere alle seguenti domande per dare una risposta sia in sede di annotazioni a verbale sia in sede di ricorso:

Quindi ad acquisire e  sostenere una valida posizione da consumatori e come tali difendere le scelte fatte al tempo dell’acquisto.

DOMANDE 
  1. L'omologazione ECE 26r XXXXXXX riportata sulle CDC rilasciate dai produttori che contemplano la possibilità di KIT cd PORTAMOTO è ancora valida o si intende revocata?
    1. Da quale norma?
    2. Può una circolare italiana, interpretativa, revocare omologazioni rilasciate a livello UE? anche rilasciate da altri paesi UE sulla base di Regolamenti internazionali? In altre parole se anche fosse abrogativa la 2018/858 se l'effetto è ex nunc (da adesso) o ex tunc (da sempre).
  2.  La UN/ECE 26 e l’omologazione dell’entità tecnica indipendente contempla anche la possibilità di uso del PORTACARICHI? O prevede la produzione e la vendita ma non l'utilizzo? 
    1. La UN/ECE 26 e l’omologazione dell’entità tecnica indipendente, con i KIT dichiarati in sede di omologazione, tra i quali attacchi per caricare veicoli L1e e L32  comporta che il PORTACARICHI e/o portabagagli può essere caricato anche con veicoli di categoria L1e e L3e?
    2. Esistono nei paesi UE omologazioni esclusive per cd “Portamoto” simili a quella Italiana, connesse strettamente al veicolo e al tipo di portamoto omologato dal costruttore dei veicolo di base? O tale esclusività è solo nella legislazione Italiana?
  3. Il Regolamento 2018/858 ha effettivamente eliminato la possibilità di omologare PORTACARICHI after market Regolamento UN 26 come citato mancante dal Ministero nell'Allegato II al Regolamento 2018/858? E' una clamorosa svista?
  4. Il Regolamento n. 26 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE, o UN 26) è sempre in vigore?
  5. Chi ha un PORTACARICHI omologato in un PAESE UE (es. Malta nel mio caso, GERMANIA in altri) ma installato su veicolo immatricolato in Italia, sia se installato in Italia sia se installato all’estero,  rientra nel concetto di, e può invocare la,  “libera circolazione”?  Quale norma invocabile a supporto? 
  6. Perché in una circolare che riporta nell’oggetto: “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”… E’ riportato un richiamo alla Direttiva 96/53/CE il cui articolo 1 escluderebbe di trattare i veicoli M1? Perché?
  7. Qual'è la legislazione italiana per i PORTAMOTO? Qual'è la legislazione comunitaria in tema di PORTAMOTO
  8. Su un portamoto installato sin dall'origine e trascritto sulla CDC italiana, posso portare "altri oggetti" tiopo bagagli, bauli BOX contenitori di marche note?

Credoo sia inutile girare intorno al termine "PORTATUTTO", ritenendo peraltro questa discussione chiusa con l'aver assodato da parte di TheDevil che il termine Portatutto non esite...  perché resta il tema di fondo e in parole povere la questione "se il portamoto integrato al telaio di un veicolo omologato è esclusivo della legislazione italiana o  se per una entità omologabile separatemene dal veicolo le norme internazionali non facciano differenza tra PORTAMOTO e PORTACARICHI o PORTABAGAGLI e quindi la legislazione nazionale debba intendersi superata poiché in tema di omologazioni valgono le norme internazionali. 

In altre parole, se il ministero sta insistendo su tesi campanilistiche che non trovano riscontro nelle regolamentazioni internazionali, posto che, se all'estero risulta possibile installare i dispositivi in discorso, non è possibile vietarne la circolazione in Italia.
 
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 29/10/2023 alle 07:47:44
22
Giovanni
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28/08/2003 13129
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Inserito il 28/10/2023 alle: 15:14:23
In risposta al messaggio di Anto1957 del 28/10/2023 alle 14:58:49

Avevo dichiarato l'intenzione di non seguire ed intervenire più in  questo thread perché lo ritengo fuorviante, non dell'interesse dei camperisti visto che induce a ritenere, come percepisco,  che per portare scooter
e moto (gergo) si debbano seguire norme nazionali, con finalità non dichiarata ma palese... ma il Team di Moderazione ha chiuso la discussione che avevo avviato su come difendersi  a vero beneficio dei camperisti che si trovano oggi installato un portatutto (gergo) after market, che sembrerebbe contestato come porta veicoli L1e e L3a da Ministero e da TheDevil. Io sono un camperista, spero lo siate anche voi.    Premetto quindi che non disinstallerò il mio Goldschmitt modello DOGE portata 150 kg, OMOLOGATO come PORTACARICHI. Nr. E50 26R-03 0001, (analoga marcatura da R26 UN/ECE)  ENTE OMOLOGATORE MSA Standard Autority – MALTA, attualmente montato su DUCATO 244. Andremo a discutere in tutte le sedi giudiziare in caso di contravvenzione. Rispondo pertanto con questo intervento  con il fine di individuare una risposta diretta e il più possibile UTILE, anche in sede di ricorso, a contrastare  eventuali rilievi degli organi di polizia stradale in merito all’uso del PORTACARICHI/Portabagagli a sbalzo, anche per caricare veicoli di categoria L1e e L3e. Questione di cui si sta discutendo su questo forum senza un fine utilizzabile dai camperisti: come comportarsi in caso di verbali. Se si vuole fare un servizio ai camperisti a mio modesto avviso, piuttosto che concentrarsi suli termini di gergo è necessario rispondere alle seguenti domande per dare una risposta sia in sede di annotazioni a verbale sia in sede di ricorso: Quindi ad acquisire e sostenere una valida posizione da consumatori e come tali difendere le scelte fatte al tempo dell’acquisto. DOMANDE L'omologazione ECE 26r XXXXXXX riportata sulle CDC rilasciate dai produttori che contemplano la possibilità di KIT cd PORTAMOTO è ancora valida o si intende revocata? Da quale norma? Può una circolare italiana, interpretativa, revocare omologazioni rilasciate a livello UE? anche rilasciate da altri paesi UE sulla base di Regolamenti internazionali? In altre parole se anche fosse abrogativa la 2018/858 se l'effetto è ex nunc (da adesso) o ex tunc (da sempre).  La UN/ECE 26 e l’omologazione dell’entità tecnica indipendente contempla anche la possibilità di uso del PORTACARICHI? O prevede la produzione e la vendita ma non l'utilizzo?  La UN/ECE 26 e l’omologazione dell’entità tecnica indipendente, con i KIT dichiarati in sede di omologazione, tra i quali attacchi per caricare veicoli L1e e L32  comporta che il PORTACARICHI e/o portabagagli può essere caricato anche con veicoli di categoria L1e e L3e? Esistono nei paesi UE omologazioni esclusive per cd “Portamoto” simili a quella Italiana, connesse strettamente al veicolo e al tipo di portamoto omologato dal costruttore dei veicolo di base? O tale esclusività è solo nella legislazione Italiana? Il Regolamento 2018/858 ha effettivamente eliminato la possibilità di omologare PORTACARICHI after market Regolamento UN 26 come citato mancante dal Ministero nell'Allegato II al Regolamento 2018/858? E' una clamorosa svista? Il Regolamento n. 26 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE, o UN 26) è sempre in vigore? Chi ha un PORTACARICHI omologato in un PAESE UE (es. Malta nel mio caso, GERMANIA in altri) ma installato su veicolo immatricolato in Italia, sia se installato in Italia sia se installato all’estero,  rientra nel concetto di, e può invocare la,  “libera circolazione”?  Quale norma invocabile a supporto?  Perché in una circolare che riporta nell’oggetto: “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”… E’ riportato un richiamo alla Direttiva 96/53/CE il cui articolo 1 escluderebbe di trattare i veicoli M1? Perché? Qual'è la legislazione italiana per i PORTAMOTO? Qual'è la legislazione comunitaria in tema di PORTAMOTO Su un portamoto installato sin dall'origine e trascritto sulla CDC italiana, posso portare altri oggetti tiopo bagagli, bauli BOX contenitori di marche note? Credoo sia inutile girare intorno al termine PORTATUTTO, ritenendo peraltro questa discussione chiusa con l'aver assodato da parte di TheDevil che il termine Portatutto non esite...  perché resta il tema di fondo e in parole povere la questione se il portamoto integrato al telaio di un veicolo omologato è esclusivo della legislazione italiana o  se per una entità omologabile separatemene dal veicolo le norme internazionali non facciano differenza tra PORTAMOTO e PORTACARICHI o PORTABAGAGLI e quindi la legislazione nazionale debba intendersi superata poiché in tema di omologazioni valgono le norme internazionali.  In altre parole, se il ministero sta insistendo su tesi campanilistiche che non trovano riscontro nelle regolamentazioni internazionali, posto che, se all'estero risulta possibile installare i dispositivi in discorso, non è possibile vietarne la circolazione in Italia.    
...

Scusami, ma per me la storia è molto semplice, al di là, ma non tanto, dei significati di portatutto, portabagagli, portacarichi. Un conto è l'omologazione di un dispositivo, un conto è la installazione. Il gancio per il traino, come pure il bombolone, hanno una omologazione, ma se li vuoi utilizzare devono essere trascritti sulla Carta di Circolazione. Questo oggetto va a modificare la configurazione del veicolo, aumentandone la lunghezza, per cui dovrebbe essere trascritto sulla carta di circolazione. Non vedo problemi e, se li vedo, li vedo molto nella malafede di chi ha cercato di ingannare il compratore con quello strano documento intestato 'Carta di circolazione' simulandone anche la grafica, ma che non ha niente di documento ufficiale. 

Ovvio è come io vedo la questione e vedo anche positivamente l'intenzione delle Autorità preposte a rimettere le cose a posto. 

Giovanni 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 28/10/2023 alle: 16:30:49
In risposta al messaggio di Giovanni del 28/10/2023 alle 15:14:23

Scusami, ma per me la storia è molto semplice, al di là, ma non tanto, dei significati di portatutto, portabagagli, portacarichi. Un conto è l'omologazione di un dispositivo, un conto è la installazione. Il gancio per
il traino, come pure il bombolone, hanno una omologazione, ma se li vuoi utilizzare devono essere trascritti sulla Carta di Circolazione. Questo oggetto va a modificare la configurazione del veicolo, aumentandone la lunghezza, per cui dovrebbe essere trascritto sulla carta di circolazione. Non vedo problemi e, se li vedo, li vedo molto nella malafede di chi ha cercato di ingannare il compratore con quello strano documento intestato 'Carta di circolazione' simulandone anche la grafica, ma che non ha niente di documento ufficiale.  Ovvio è come io vedo la questione e vedo anche positivamente l'intenzione delle Autorità preposte a rimettere le cose a posto.  Giovanni 
...
Riporto: Circolare 69402 del 2.9.2008:

L’installazione sui veicoli di siffatte strutture deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dalle predette istruzioni di montaggio, nel rispetto dei limiti di carico della struttura stessa e dei limiti di pesi massimi del veicolo.
Tutto ciò premesso, si evidenzia che l’installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell’utenza tese all’annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite “portamoto” che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente


Quale norma è espressamente intervenuta per cambiare questo orientamento e in quale articolo, comma, sub, o periodo?? 

Da dove ricavi il tuo assunto?
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 28/10/2023 alle 16:36:30
21
maxime
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20/08/2004 6531
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Inserito il 28/10/2023 alle: 16:39:24
In risposta al messaggio di Anto1957 del 28/10/2023 alle 16:30:49

Riporto: Circolare 69402 del 2.9.2008: L’installazione sui veicoli di siffatte strutture deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dalle predette istruzioni di montaggio, nel rispetto dei limiti di carico
della struttura stessa e dei limiti di pesi massimi del veicolo. Tutto ciò premesso, si evidenzia che l’installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell’utenza tese all’annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite “portamoto” che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente Quale norma è espressamente intervenuta per cambiare questo orientamento e in quale articolo, comma, sub, o periodo??  Da dove ricavi il tuo assunto?
...
scusami a me per ora non interessa avendo il garage ma in futuro forse passo al Van e quindi ho seguito molte delle vostre discussioni ed ho anche capito chiaramente scritto da qualche parte che è stata posta in un documento ufficiale che la la circolare del 2008 è stata abrogata e decaduta e quindi mi par una battaglia persa se uno propone un documento che non ha più valore...poi dite voi ..

Massimo
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 28/10/2023 alle: 17:00:27
In risposta al messaggio di maxime del 28/10/2023 alle 16:39:24

scusami a me per ora non interessa avendo il garage ma in futuro forse passo al Van e quindi ho seguito molte delle vostre discussioni ed ho anche capito chiaramente scritto da qualche parte che è stata posta in un documento
ufficiale che la la circolare del 2008 è stata abrogata e decaduta e quindi mi par una battaglia persa se uno propone un documento che non ha più valore...poi dite voi .. Massimo
...
Scusami ma il tuo intervento non aggiunge nulla alla discussione, non avertene. Il documento che dice che la circolare sia abrogata ha un errore MASTODONTICO ove indica che il Regolamento 26 un/ece, a base della circolare 69402 citata e delle omologazioni delle entità indipendenti,  non è citato nell'allegato II al Regolamento 2018/858, ciò è errato. Ti prego di fare interventi in punta di diritto. Grazie. 

@Team Moderazione... richiedo gentilmemte il ripristino del mio THREAD "... come difendersi"... nel quale mi ero preso l'incarico di fare il riepilogo nel post iniziale.  Con questo sistema di interventi si "allunga il brodo" e alla fine non si capisce niente, essendo tutto commistionato all'interno di nmila interventi. Grazie.
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 28/10/2023 alle 17:12:53
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13129
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Inserito il 28/10/2023 alle: 17:12:16
In risposta al messaggio di Anto1957 del 28/10/2023 alle 17:00:27

Scusami ma il tuo intervento non aggiunge nulla alla discussione, non avertene. Il documento che dice che la circolare sia abrogata ha un errore MASTODONTICO ove indica che il Regolamento 26 un/ece, a base della circolare
69402 citata e delle omologazioni delle entità indipendenti,  non è citato nell'allegato II al Regolamento 2018/858, ciò è errato. Ti prego di fare interventi in punta di diritto. Grazie.  @Team Moderazione... richiedo gentilmemte il ripristino del mio THREAD ... come difendersi... nel quale mi ero preso l'incarico di fare il riepilogo nel post iniziale.  Con questo sistema di interventi si allunga il brodo e alla fine non si capisce niente, essendo tutto commistionato all'interno di nmila interventi. Grazie.  
...

Hai ragione. E se hai ragione, perché discuterne? 

Giovanni 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 28/10/2023 alle: 17:24:57
In risposta al messaggio di Giovanni del 28/10/2023 alle 17:12:16

Hai ragione. E se hai ragione, perché discuterne?  Giovanni 
Per dare un feedback all'amico intervenuto.
La verità non piace.
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 28/10/2023 alle: 17:38:17
Di fatto, con la nota prot. 30187 del 12.10.2023 saremmo tornati alla situazione ex ante la circolare 69402, quindi alla circolare - Strutture portabiciclette e portasci  Circolare - 27/11/1998 - Prot. n. 2522/4332
Ove è detto:

Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.

e altri oggetti...

Questa affermazione implica che il Ministero ritiene prevalente la normativa nazionale sulle omologazioni di veicoli ed entità indipendenti mentre l'omologazione dei veicoli e delle entità indipendenti è già oggetto da tempo di regolamentazione comunitaria. In particolare, e da ultimo, anche l'art, 1 del Regolamento 2818/858 recita:

Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e per le omologazioni individuali.

e L'art. 2 recita: 
1. Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M e N e ai loro rimorchi della categoria O destinati a essere utilizzati su strade pubbliche, compresi quelli progettati e costruiti in una o più fasi, e ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti nonché alle parti e agli accessori progettati e costruiti per tali veicoli e i loro rimorchi.

Ne discenderebbe salvo errore  che sia la nota prot. 30187 sia la Circolare - 27/11/1998 - Prot. n. 2522/4332 quando riferito almeno   ad altri oggetti sarebbe priva di fondamento in quanto il Regolamento 2018/858 e il Regolamento UN/ECE 26 dicono altro e superano la legislazione nazionale sul punto almeno per bagagli-portabagagli. Salvo altro.

Serve ora stabilire quale sia l'entità indipendente e in base a quale norma essa viene omologata almeno in sede UE per trasportare veicoli L1e e L3e. In altre parole, un Maltese (nel mio caso) un tedesco, un Francese, con quale struttura omologata e con quale omologazione (norma di base) porta CON un autocaravan M1 uno scooter/ciclomotore/moto (in gergo).
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 28/10/2023 alle 17:41:06
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 28/10/2023 alle: 18:03:11
Che non esista la denominazion "portatutto" in base al regolamento UN/ECE 26 posso condividerlo.

Ma  a mio avviso non è detto che una omologazione in base al Regolamento UN/ECE 26 di un "portabagagli" non possa avere, ed essere omologato, con KIT specifici di trattenuta per trasportare oggetti diversi tra cui velocipedi e anche L1e L3e e "altri oggetti" in forte contraddizione alla circolare Circolare - 27/11/1998 - Prot. n. 2522/4332 - Strutture portabiciclette e portasci che vorrebbe invece  collocare "altri oggetti" sui carrelli appendice. 

Come non è affatto detto che un baule in metallo con peso di 150 kg trasportato su un portabagagli, omologato come tale, sia meno pericoloso di un motoveicolo L3e  di peso di 120 kg trasportato sullo stesso portabagagli (o portacarichi come da carta dc Goldschmitt) ma trattenuto con uno specifico KIT a sua volta omologato insieme con l'entità indipendente.

Mancherebbe nella normativa il principio di coerenza della norma con il fine perseguito... 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 28/10/2023 alle 19:10:50
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 08/12/2023 alle: 15:51:18
In risposta al messaggio di TheDevil del 24/10/2023 alle 14:44:44

Anto1957 ha scritto: Sto approfondendo l'argomento in quanto ho un portatutto. Partendo dal fatto che il certificato rilasciato [...] richiama un'omologazione avvenuta per il paese comunitario MALTA... ==============================
Ti ringrazio per aver preso in considerazione questa discussione originata da una tua affermazione in altra discussione. Ritengo che tu abbia un portabagagli, omologato quale entita' tecnica indipendente ai sensi del Regolamento ONU n. 26 (oppure della precedente Direttiva 74/483/CEE su analoga materia). Per una verifica potresti valutare l'opportunita' di fornire il numero completo dell'omologazione oppure, previa cancellazione di eventuali dati sensibili, la foto del certificato che ti e' stato rilasciato.
...
Scusate, ma credo che questo argomento non si possa ritenere chiuso.

Forse dimentico io, o mi è sfuggito qualcosa,  quindi domando, o domando di nuovo cortesemente: 

Diamo per scontato che i regolamenti europei non disciplinano il PORTACARICHI O PORTATUTTO, ma semplicemente i PORTABAGAGLI...

La domanda è: quale legge  disciplina in Italia espressamente il PORTAMOTO? 

Chiedo di una legge, non di circolari.

Grazie. 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 08/12/2023 alle 16:47:57
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