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12 20 312
latrofa124
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Inserito il 12/02/2023 alle: 14:29:10
In risposta al messaggio di ezio59 del 12/02/2023 alle 11:56:52

Le pese sono tutte della PS Stradale come è ovvio che sia. 
Le pese sono per la maggiore delle volte private, altro sono i dispositivi a loro disposizione, tipo mattonelle da mettere sotto le ruote.
Roberto 
latrofa124
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-
Rispondi Abuso
Inserito il 12/02/2023 alle: 14:32:08
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/02/2023 alle 12:01:32

Rinnovo il consiglio anche a te, prova a chiedere di pesarti direttamente a loro, poi ci dici con quale articolo ti hanno sanzionato I CC, difficilmente si occupano di violazioni al cds, se non lo sanno gli agenti della PS, allora non lo sa nessuno
Per paradosso : è più facile essere pesati dai CC che dalla PS.
Roberto 
15
impiegatodelvolante
impiegatodel...
rating

14/01/2010 29495
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Inserito il 12/02/2023 alle: 14:39:41
In risposta al messaggio di latrofa124 del 12/02/2023 alle 14:32:08

Per paradosso : è più facile essere pesati dai CC che dalla PS. Roberto 
Non credo proprio, e te lo dico per cognizione di causa
Silvio
ezio59
ezio59
-
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Inserito il 12/02/2023 alle: 17:59:01
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/02/2023 alle 14:39:41

Non credo proprio, e te lo dico per cognizione di causa
laugh
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
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Elletufo
Elletufo
17/07/2012 325
Rispondi Abuso
Inserito il 12/02/2023 alle: 21:28:48

La rubrica (che in latino significa "scritto con inchiostro rosso") di una disposizione è il breve titolo che la precede e ne riassume il contenuto.
Essa non ha valore di legge, = La rubrica di una legge non ha valore di legge “ Rubrica legis non est lex”
né è rilevante ai fini esegetici. = Per lo studio e l’interpretazione del testo giuridico


Nella sua risposta, Pomponio fa una premessa:” l’art. 169 deve essere considerata norma speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 167.”
Sintetizzo: Art. 167 Norma generale; art. 169 Norma speciale.
1.Una norma è “Norma Speciale” se contiene la dicitura “Salvo quanto prescritto…” oppure “In deroga...” . E dalla lettura non troviamo nessuna di queste diciture o altre simili.
La Norma è speciale se rileviamo un rapporto gerarchico per distinguerla dalla Norma Generale. Non esiste relazione gerarchica tra due fonti. La fonte é la medesima.
La Norma é speciale se rileviamo una relazione cronologica che la distingue dalla Norma Generale. Non esiste relazione cronologica tra due fonti. La fonte é la medesima.
Quindi la premessa è falsa.
Essendo falsa la premessa, la conclusione è necessariamente falsa.


L’art. 167, nella nuova formulazione, differisce dal precedente art. 167.
Il nuovo articolo 167 al comma 1 bis fa riferimento in maniera esplicita alla attività di misurazione ed in particolar modo a due diversi strumenti; attività di misurazione che si svolge compiendo le medesime azioni fisiche sia che si misuri la massa di un “autocarro”, sia che si misuri la massa di un “camper” con le stesse probabilità di errore sia nell’una che nell’altra misurazione.


A partire dal comma due dell’art. 167 comincia a confrontare il risultato della misurazione con quanto indicato nella Carta di circolazione ed inserisce una graduazione nella erogazione delle sanzioni legata all’entità delle eccedenze o diverse sanzioni a seconda dei vari casi.


Il comma 7 dell’art. 169 confronta il risultato della misurazione con quanto indicato nella Carta di circolazione e non inserisce una graduazione nella erogazione delle sanzioni ma solo diverse sanzioni a seconda dei casi.


Quando si arriva all’art. 169, il CdS ci ha già spiegato, due articoli prima, come avviene la misurazione e quindi non c’è la necessità di ripeterla nuovamente (la spiegazione).

P.S.  Non invitatemi a caricare il mio camper oltre i limiti e chiamare qualche agente per farmi multare; non è il tempo sfide all'OK Corral
 
19
chorus
chorus
05/10/2006 12472
Rispondi Abuso
Inserito il 13/02/2023 alle: 07:36:55
In risposta al messaggio di Elletufo del 12/02/2023 alle 21:28:48

La rubrica (che in latino significa scritto con inchiostro rosso) di una disposizione è il breve titolo che la precede e ne riassume il contenuto. Essa non ha valore di legge, = La rubrica di una legge non ha valore di
legge “Rubrica legis non est lex” né è rilevante ai fini esegetici. = Per lo studio e l’interpretazione del testo giuridico Nella sua risposta, Pomponio fa una premessa:” l’art. 169 deve essere considerata norma speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 167.” Sintetizzo: Art. 167 Norma generale; art. 169 Norma speciale. 1.Una norma è “Norma Speciale” se contiene la dicitura “Salvo quanto prescritto…” oppure “In deroga...” . E dalla lettura non troviamo nessuna di queste diciture o altre simili. La Norma è speciale se rileviamo un rapporto gerarchico per distinguerla dalla Norma Generale. Non esiste relazione gerarchica tra due fonti. La fonte é la medesima. La Norma é speciale se rileviamo una relazione cronologica che la distingue dalla Norma Generale. Non esiste relazione cronologica tra due fonti. La fonte é la medesima. Quindi la premessa è falsa. Essendo falsa la premessa, la conclusione è necessariamente falsa. L’art. 167, nella nuova formulazione, differisce dal precedente art. 167. Il nuovo articolo 167 al comma 1 bis fa riferimento in maniera esplicita alla attività di misurazione ed in particolar modo a due diversi strumenti; attività di misurazione che si svolge compiendo le medesime azioni fisiche sia che si misuri la massa di un “autocarro”, sia che si misuri la massa di un “camper” con le stesse probabilità di errore sia nell’una che nell’altra misurazione. A partire dal comma due dell’art. 167 comincia a confrontare il risultato della misurazione con quanto indicato nella Carta di circolazione ed inserisce una graduazione nella erogazione delle sanzioni legata all’entità delle eccedenze o diverse sanzioni a seconda dei vari casi. Il comma 7 dell’art. 169 confronta il risultato della misurazione con quanto indicato nella Carta di circolazione e non inserisce una graduazione nella erogazione delle sanzioni ma solo diverse sanzioni a seconda dei casi. Quando si arriva all’art. 169, il CdS ci ha già spiegato, due articoli prima, come avviene la misurazione e quindi non c’è la necessità di ripeterla nuovamente (la spiegazione). P.S.  Non invitatemi a caricare il mio camper oltre i limiti e chiamare qualche agente per farmi multare; non è il tempo sfide all'OK Corral  
...
Sul principio di specialità, ex art. 9 L. 689/1981, ne abbiamo parlato più volte.
13
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 325
Rispondi Abuso
Inserito il 13/02/2023 alle: 12:38:28

Apro con le definizioni perché non ci siano ambiguità.

MM = Massa Massima ed è quella indicata nella Carta di Circolazione

ME = Massa Effettiva a volte chiamata anche Carico ed é quella rilevata al termine della procedura di pesa.

MX = Massa eccedente la Massa Massima e coè ME meno MM

Veicoli = Per la definizione si fa riferimento all’art. 46 CdS.

Adesso,

(Metodologia da utilizzare nella procedura di pesa per determinare la ME)

Art. 167 CdS
……...
1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato

(1)

.
……..
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo statico in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l' accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido

(2)

.
12-bis. Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido

(1)

.


(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera h-bis), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lettera h-bis), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.
Ho riportato i succitati commi in quanto costituiscono novità rispetto alla precedente formulazione di tutto l’art. 167 del CdS.

Mi permetto adesso di sintetizzare.

Sanzioni previste dall’Art 167 c. 2 per veicoli con MM>10 t

se
a) MX <= 1t, la sanzione è …..
b) MX <= 2t, la sanzione è …..
c) MX <= 3t, la sanzione è …..
d) MX > 3t, la sanzione è …..

Sanzioni previste dall’Art 167 c. 3 per veicoli con MM<= 10t

se
a) MX <= 5% di MM , la sanzione è …..
b) MX <= 15% di MM , la sanzione è …..
c) MX <= 25% di MM , la sanzione è …..
d) MX > 25% di MM, la sanzione è …..


Sanzioni previste dall’art. 169 c.7

se
ME >MM, la sanzione è …..

In questo mio ragionamento ho utilizzato il valore di ME determinato secondo la metodologia indicata nel comma 1 bis dell’articolo 167 del CdS.

Risulta vero che la metodologia indicata al 167 c.1bis si applica ai veicoli.
Risulta vero che I veicoli sono quelli definiti nell’art. 46 CdS
Risulta vero che il Camper é un Veicolo
Quindi la metodologia per la determinazione della ME del Camper é quella indicata al 167 c.1 bis del CdS.

Non trovo nel CdS una altra metodologia da seguire nella determinazione della ME.
 
19
chorus
chorus
05/10/2006 12472
Rispondi Abuso
Inserito il 13/02/2023 alle: 14:52:50
In risposta al messaggio di Elletufo del 13/02/2023 alle 12:38:28

Apro con le definizioni perché non ci siano ambiguità. MM = Massa Massima ed è quella indicata nella Carta di Circolazione ME = Massa Effettiva a volte chiamata anche Carico ed é quella rilevata al termine della procedura
di pesa. MX = Massa eccedente la Massa Massima e coè ME meno MM Veicoli = Per la definizione si fa riferimento all’art. 46 CdS. Adesso, (Metodologia da utilizzare nella procedura di pesa per determinare la ME) Art. 167 CdS ……... 1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato(1). …….. 12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo statico in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l' accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido(2). 12-bis. Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido(1). (1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera h-bis), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108. (2) Tale comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lettera h-bis), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108. Ho riportato i succitati commi in quanto costituiscono novità rispetto alla precedente formulazione di tutto l’art. 167 del CdS. Mi permetto adesso di sintetizzare. Sanzioni previste dall’Art 167 c. 2 per veicoli con MM>10 t se a) MX <= 1t, la sanzione è ….. b) MX <= 2t, la sanzione è ….. c) MX <= 3t, la sanzione è ….. d) MX > 3t, la sanzione è ….. Sanzioni previste dall’Art 167 c. 3 per veicoli con MM<= 10t se a) MX <= 5% di MM, la sanzione è ….. b) MX <= 15% di MM, la sanzione è ….. c) MX <= 25% di MM, la sanzione è ….. d) MX > 25% di MM, la sanzione è ….. Sanzioni previste dall’art. 169 c.7 se ME >MM, la sanzione è ….. In questo mio ragionamento ho utilizzato il valore di ME determinato secondo la metodologia indicata nel comma 1 bis dell’articolo 167 del CdS. Risulta vero che la metodologia indicata al 167 c.1bis si applica ai veicoli. Risulta vero che I veicoli sono quelli definiti nell’art. 46 CdS Risulta vero che il Camper é un Veicolo Quindi la metodologia per la determinazione della ME del Camper é quella indicata al 167 c.1 bis del CdS. Non trovo nel CdS una altra metodologia da seguire nella determinazione della ME.  
...
E quindi?
Il camperista medio deve temere di essere sanzionato in base all'articolo 167 o all'articolo 169 del cds?
In altre, più chiare e semplici parole, c'è o non c'è la tolleranza del 5%
Grazie
7
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4007
Rispondi Abuso
Inserito il 13/02/2023 alle: 15:00:07
In risposta al messaggio di chorus del 13/02/2023 alle 14:52:50

E quindi? Il camperista medio deve temere di essere sanzionato in base all'articolo 167 o all'articolo 169 del cds? In altre, più chiare e semplici parole, c'è o non c'è la tolleranza del 5% Grazie
che siamo in ITALIA nel bene e nel male non vè ombra di dubbio e ringrazio il portone d.ingresso della casa che è 3m circa e passa al pelo un 5m quindi con 3300 kg sono super tranquillo altrimenti con queste norme FORSE cervellotiche mah
nonno pat 49
13
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 325
Rispondi Abuso
Inserito il 13/02/2023 alle: 15:00:20
In risposta al messaggio di chorus del 13/02/2023 alle 14:52:50

E quindi? Il camperista medio deve temere di essere sanzionato in base all'articolo 167 o all'articolo 169 del cds? In altre, più chiare e semplici parole, c'è o non c'è la tolleranza del 5% Grazie
C'é una procedura di pesatura diversa da quella indicatadal 167- 1bis?
No! Allora la ME si calcola come dice 167 1bis.
Si! Allora ditemi quale.
19
Grinza
Grinza
rating

16/02/2006 63212
Rispondi Abuso
Inserito il 13/02/2023 alle: 15:19:49
In risposta al messaggio di Elletufo del 13/02/2023 alle 15:00:20

C'é una procedura di pesatura diversa da quella indicatadal 167- 1bis? No! Allora la ME si calcola come dice 167 1bis. Si! Allora ditemi quale.
Ma sul titolo della 167 e della 169 c’è già scritto con quale articolo un camper verrà sanzionato poi c’è la lettera di Pomponio che fa un appunto.
Su tutto questo però c’è da dire che mai nessuno ti sanzionerà per essere 3600 Kg

Art. 167. * Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

 

 

Art. 169. * Trasporto persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.

 

Già sul titolo si vede quale potrebbe essere utilizzato

Qua sul forum c’era una persona del settore che diceva chiaramente che se avesse fermato un camper e sanzionato per il peso avrebbe utilizzato al 169 cds.
Alla fine uno credi ciò che vuole ma tra dire sto nei 3500 perché non c’è tolleranza (se non della bilancia) e dire viaggio carico fino alla tolleranza del 5% perché sono in regola, io, preferisco usare la prima.
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
19
chorus
chorus
05/10/2006 12472
Rispondi Abuso
Inserito il 13/02/2023 alle: 15:53:43
In risposta al messaggio di Elletufo del 13/02/2023 alle 15:00:20

C'é una procedura di pesatura diversa da quella indicatadal 167- 1bis? No! Allora la ME si calcola come dice 167 1bis. Si! Allora ditemi quale.
Che il tutto sia da ricercare nell'approccio norma generale (art. 167) norma speciale (art. 169) fatto proprio dal Ministero dell'Interno?
Non da me che sono una persona insignificante, priva di istruzione e di titolo specifici, ma da un'istituzione autorevolissima come il Ministero 
13
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 325
Rispondi Abuso
Inserito il 13/02/2023 alle: 19:33:49

@Grinza “Ma sul titolo della 167 e della 169 c’è già scritto con quale articolo un camper verrà sanzionato poi c’é la lettera di Pomponio che fa un appunto”

Quale art. del CdS debba essere applicato nella determinazione della sanzione l’ho gia detto indicando anche i commi.

@Grinza “Su tutto questo però c’è da dire che mai nessuno ti sanzionerà per essere 3600 Kg”

Ti rispondo con le parole del papa Pio VII: “ Non dobbiamo, non possiamo, non vogliamo” accettare la clemenza dell’agente di turno. Siamo cittadini e non sudditi.

@Chorus “Non da me che sono una persona insignificante……”

Non siamo persone insignificanti. Siamo cittadini e non sudditi.

Il comma 1bis del 167 CdS
stabilisce la regola per la determinazione della massa dei veicoli così come sono individuati dall’art. 46 senza le distinzioni di cui all’art. 54 CdS qualunque sia la destinazione di cui all’art. 82 CdS.

Non ho altre argomentazioni.

luigino

Modificato da Elletufo il 13/02/2023 alle 19:38:58
ezio59
ezio59
-
Rispondi Abuso
Inserito il 13/02/2023 alle: 20:31:44
In risposta al messaggio di Elletufo del 13/02/2023 alle 19:33:49

@Grinza “Ma sul titolo della 167 e della 169 c’è già scritto con quale articolo un camper verrà sanzionato poi c’é la lettera di Pomponio che fa un appunto” Quale art. del CdS debba essere applicato nella determinazione
della sanzione l’ho gia detto indicando anche i commi. @Grinza “Su tutto questo però c’è da dire che mai nessuno ti sanzionerà per essere 3600 Kg” Ti rispondo con le parole del papa Pio VII: “Non dobbiamo, non possiamo, non vogliamo” accettare la clemenza dell’agente di turno. Siamo cittadini e non sudditi. @Chorus “Non da me che sono una persona insignificante……” Non siamo persone insignificanti. Siamo cittadini e non sudditi. Il comma 1bis del 167 CdS stabilisce la regola per la determinazione della massa dei veicoli così come sono individuati dall’art. 46 senza le distinzioni di cui all’art. 54 CdS qualunque sia la destinazione di cui all’art. 82 CdS. Non ho altre argomentazioni. luigino
...
Gli agenti sulla strada non hanno mai sottoposto nessuno a sudditanza, anzi! Però quanti " lei non sa chi sono io" . Anche chi pensa di sapere non sa mai tutto, però se vuole insegnare ci sono le scuole di Polizia.
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1497
Rispondi Abuso
Inserito il 11/05/2023 alle: 19:57:03
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/01/2023 alle 07:49:45

Provalo a pesare, e poi ti rendi conto se i conti che hai fatto sono giusti o meno Secondo me hai fatto i conti senza l'oste 
Finalmente ho trovato una bilancia: in assetto da viaggio (piatti di ceramica e bicchieri di vetro, mica melamina), con il serbatoio carburante pieno, circa 70 litri d'acqua e le due bici pesa 2920Kg.
Con 4 persone (anche se quasi sempre andiamo solo in 2) a occhio e croce arrivo a 3250, con 30 litri d'acqua in più sono sempre sotto ai 3300 e mi posso permettere qualche sfizio (per esempio comprare qualche cassa di vino da portare a casa laugh).
Bon cop de falç!

Modificato da Lebowski il 11/05/2023 alle 19:59:13
5
Kat59
Kat59
08/08/2020 6
Rispondi Abuso
Inserito il 25/08/2023 alle: 22:54:49
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/02/2023 alle 20:31:44

Gli agenti sulla strada non hanno mai sottoposto nessuno a sudditanza, anzi! Però quanti lei non sa chi sono io . Anche chi pensa di sapere non sa mai tutto, però se vuole insegnare ci sono le scuole di Polizia.
Scusate ri-tiro fuori questo problema perché alla bisogna non ho trovato alcune spiegazioni a nostro favore sul web....Ma possibile che siano tutti così balordi sti legislatori? Ma sopra a tutto chi è preposto ad interpretare queste leggi ……legge? Sicuramente non sono stati molto chiari in queste disposizioni ma si capisce che danno per scontato che l’articolo 169 sia il proseguimento del 167 dedicato al trasporto di persone e cose anziché solo cose e perciò comprendente anche i veicoli classificati M1.  Inoltre nel regolamento di attuazione del codice della strada (art 371) al comma 6 si cita l’art 167 solo per sapere come determinare la massa complessiva a pieno carico di persone e cose. Mi sono letto gli articoli 167 e 169 del cds e loro applicativi e poi la Circolare Ministero dell'Interno - 07/09/2022 - Prot. n. 28964 - Modifiche CdS  che recita: con la modifica dell'art. 167 viene ridisegnata la disciplina relativa alla verifica della massa dei veicoli a motore e rimorchi adibiti al trasporto di cose. Rispetto alla precedente formulazione della norma, ai fini del calcolo della massa di un veicolo, non dovrà più essere applicata la franchigia del 5% rispetto al peso massimo autorizzato nella carta di circolazione, ma una tolleranza rispetto alla misurazione eseguita con uno strumento di pesatura. Tale tolleranza si applicherà riducendo del 5% la risultanza dello strumento di misura se questo è di tipo statico, e del 10% se è di tipo dinamico. Perciò a favore del trasportatore rispetto alla precedente disposizione. Qui è chiaro che a seconda della qualità dello strumento di misura ( pesa professionale a bilico statica o misura della pressione esercitata su ogni ruota denominata dinamica) si ammette che ci sia una certa sprecisione che non viene mai conteggiata a sfavore del conducente del veicolo. E fin qui tutto a logica. Ma io mi chiedo se viene giustamente ammessa tale sprecisione/tolleranza perché al momento di pesare un camper questa non viene considerata? Quando peseranno il camper i medesimi sistemi di misura saranno ineccepibili e precisissimi in modo inequivocabile ai kg dichiarati sul libretto? Che me lo dimostrino! Se fossi un avvocato ci andrei a nozze! Spero che qualcuno porti questa considerazione nei pertinenti luoghi e provvedano a correggere e sopra a tutto chiarire perché sono convinto che quello che ha redatto il testo della legge non aveva intenzioni discriminatorie ma abbia mancato di spiegare bene la norma. Marco Fabbricat
latrofa124
latrofa124
-
Rispondi Abuso
Inserito il 27/08/2023 alle: 09:54:07
Occorre solo buon senso e responsabilità,
lasciare a terra tutto quello che non serve,
all'occorrenza anche la moglie che nel frattempo continua a caricare.
Roberto 
14
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Rispondi Abuso
Inserito il 27/08/2023 alle: 10:26:17
salve...
la legge parla chiaro, però c'è un fatto incontrovertibile, LA CLASSE degli strumenti di misura, che obbliga il legislatore a porre una percentuale di errore da calcolare, e questa percentuale viene valutata in + o - tot %... quindi se si parla del 5% sul peso, sono 175kg di tolleranza... questo vale per tutto cio che viene misurato... massa, liquidi, gassosi, velocità, ecc. 
ho pesato il mio, quasi assetto viaggio, escluso moglie scuter...
3180kg senza di me e 3280 con me sopra, ed io non sono 100kg, ma 85kg... quindi quella pesa arrotonda ai 100kg... ed è una pesa di una ditta privata che carica autotreni, quindi soggetta ai controlli previsti dalla legge...
se mi pesano e sono a 3650kg, non possono contestare...
altro aspetto, la sicurezza, che spesso qualcuno tira in ballo... ma se il mezzo è omologabile fino a 4200kg, così come esce dalla FIAT od altro,  dove stà il problema? 
massimo

Modificato da lusimassi il 27/08/2023 alle 17:34:18
19
chorus
chorus
05/10/2006 12472
Rispondi Abuso
Inserito il 27/08/2023 alle: 12:03:11
In risposta al messaggio di lusimassi del 27/08/2023 alle 10:26:17

salve... la legge parla chiaro, però c'è un fatto incontrovertibile, LA CLASSE degli strumenti di misura, che obbliga il legislatore a porre una percentuale di errore da calcolare, e questa percentuale viene valutata in
+ o - tot %... quindi se si parla del 5% sul peso, sono 175kg di tolleranza... questo vale per tutto cio che viene misurato... massa, liquidi, gassosi, velocità, ecc.  ho pesato il mio, quasi assetto viaggio, escluso moglie scuter... 3180kg senza di me e 3280 con me sopra, ed io non sono 100kg, ma 85kg... quindi quella pesa arrotonda ai 100kg... ed è una pesa di una ditta privata che carica autotreni, quindi soggetta ai controlli previsti dalla legge... se mi pesano e sono a 3650kg, non possono contestare... altro aspetto, la sicurezza, che spesso qualcuno tira in ballo... ma se il mezzo è omologabile fino a 4200kg, così come esce dalla FIAT od altro,  dove stà il problema? 
...
sull'errore degli strumenti di pesatura e sulla loro tolleranza ti invito a leggere qui.
Multe e sanzioni per gli over 35ql | Pagina 7 | CamperOnLine
Personalmente ero arrivato alla conclusione che la tolleranza dello strumento di pesatura è insignificante.
Ma a me farebbe piacere anche avere altri pareri, ti ringrazio in anticipo
14
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Rispondi Abuso
Inserito il 27/08/2023 alle: 17:46:55
In risposta al messaggio di chorus del 27/08/2023 alle 12:03:11

sull'errore degli strumenti di pesatura e sulla loro tolleranza ti invito a leggere qui. Multe e sanzioni per gli over 35ql | Pagina 7 | CamperOnLine Personalmente ero arrivato alla conclusione che la tolleranza dello strumento di pesatura è insignificante. Ma a me farebbe piacere anche avere altri pareri, ti ringrazio in anticipo
salve....
art. 167 - 169.... non prevedono tolleranza?... bene, mi porti in pesa, e mi DIMOSTRI che lo strumento è in classe extrastronge,  quindi preciso al milligrammo, e quindi incontestabile....
ho lavorato gli ultimi 33 anni in un azienda, dove gli strumenti di misura facevano parte del mio lavoro, e la legge da indicazioni precise ( chiaramente nello specifico di ogni settore ) di eventuali percentuali di errore da calcolare proprio per l'imprecisione degli strumenti di misura....
altro non so....
ciao attutti
 
massimo
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