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TheDevil
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23/11/2006 4689
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Inserito il 07/10/2024 alle: 15:15:15
   
Con l'Ordine del Giorno 9/01435-A/081, presentato il 26 marzo 2024 da alcuni deputati della maggioranza parlamentare:
La Camera [....] impegna il Governo a valutare l'opportunita' di modificare le disposizioni citate in premessa, al fine di renderle piu' idonee e tecnicamente conformi alle esigenze degli utenti.

Ora, le disposizioni citate nella premessa dell'OdG sono contenute in circolari ministeriali.

Come il Consiglio di Stato ha piu' volte affermato (ad esempio, sez. IV nn.720/1994 e 5506/2000), le circolari sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati e che non hanno di per se' valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all’Amministrazione.

Una circolare ministeriale non e' quindi lo strumento normativo idoneo a disciplinare la materia qui discussa, in modo da tenere conto delle esigenze degli utenti.

Ci vuole almeno un decreto ministeriale, debitamente pubblicato in G.U.

Peraltro l'emanazione di un decreto ministeriale presuppone una specifica indicazione legislativa al riguardo.

L'iter normativo suesposto risulta infatti attualmente applicato in relazione ai dispositivi (portabagagli, portasci, portabici) che possono essere montati sugli autobus, ovvero veicoli di cat. M2 e M3, attraverso:
- un comma dell'art. 61 CdS:
- il decreto MIT n. 277 del 6 luglio 2023, pubblicato sulla G.U. 183/2023.

Attraverso gli interventi:
www.camperonline.it/forum/x/x/x/247403/#4068601
www.camperonline.it/forum/x/x/x/247403/#4068690
www.camperonline.it/forum/x/x/x/247403/3#4069059
in altra discussione, ho inteso esporre il il mio intendimento, sintetizzato come segue:
Ipotizzare l'inserimento dei veicoli di cat. M1 in una vigente disposizione del CdS che riguarda il montaggio di portabagagli, portasci e portabici sui veicoli di cat. M2 ed M3 e coordinare tutte le istruzioni del MIT in materia, emanate tramite decreti direttoriali o circolari, in un unico ipotetico decreto ministeriale.

Se si vuole giungere alla modifica delle disposizioni citate nella premessa dell'OdG sopra richiamato, occorre preliminarmente modificare il CdS, affinche' contempli il montaggio dei dispositivi portabagagli, portasci, portabici e portamoto anche sui veicoli di cat. M1.

Nel frattempo si sono allungati i tempi d'esame in Senato del DdL S.1086, per cui i deputati sottoscrittori dell'OdG (se ancora interessati alla soluzione del problema ivi evidenziato) potrebbero essere opportunamente sensibilizzati ad intervenire sui propri colleghi di partito che fanno parte della 8a Commissione del Senato, affinche' presentino un emendamento finalizzato ad apportare le occorrenti modifiche al CdS.

Nelle mie personali considerazioni l'art. 61 del CdS e' un articolo "inutile" perche':
- surroga normative sovranazionali in materia di omologazione dei veicoli;
- riguarda fondamentalmente i costruttori dei veicoli;
- riguarda gli utenti della strada soltanto nel momento in cui il carico sporgente e' sistemato in modo da superare i limiti massimi di sagoma, ovvero in duplicazione di un'analoga norma contenuta nell'art. 164, rubricato appunto "Sistemazione del carico sui veicoli".

Purtuttavia non intendo essere cosi' audace da proporre - sic et simpliciter - l'abrogazione dell'art. 61 del CdS ma la modifica del relativo testo, unitamente a quello dell'art. 164, attraverso l'intervento legislativo riportato in calce.

Si potrebbe scrivere ai deputati che hanno sottoscritto l'OdG affinche' vogliano valutare l'opportunita' di attivarsi per far proporre ai colleghi di partito presenti nell'8a Commissione del Senato, se ancora in tempo, un emendamento che recepisca le ipotizzate modifiche al CdS.

------------------------------------------------------------------------

Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati;
b) larghezza massima non eccedente 2,55 m; 
c) altezza massima non eccedente 4 m.
Nel computo della lunghezza e della larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili.»
;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l'idoneita' certificata dei rimorchi, o delle unita' di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformita' alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;
3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;
4) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocita' inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L'uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorche' ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi.»;
5) Il comma 3 e' abrogato;
6) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti e' consentito che l'altezza sia di 4,30 m.»;
7) il comma 7 e' abrogato.

b) all'art. 164:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da:
a) evitare la caduta o la dispersione dello stesso; 
b) non diminuire la visibilita' al conducente ne' impedirgli la liberta' dei movimenti nella guida; 
c) non compromettere la stabilita' del veicolo; 
d) non sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo;
e) non occultare, anche parzialmente, i dispositivi posteriori di illuminazione e di segnalazione visiva e l'alloggiamento della targa di immatricolazione posteriore e i segnali fatti col braccio.»;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I veicoli di cat. M possono essere muniti di dispositivo portacarico esterno (portabagagli, portasci, portabici, portamoto) secondo le prescrizioni tecniche impartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il carico indivisibile puo' sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo fino ai 3/10 della relativa lunghezza.»;
4) il comma 2-bis e' abrogato;
5) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il carico indivisibile puo' sporgere lateralmente fuori della sagoma del veicolo fino a centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.»;
6) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il montaggio dei dispositivi di cui al comma 1-bis ed il trasporto dei carichi sporgenti di cui ai commi 2 e 3 e' ammesso nel rispetto dei limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61.»;
7) al comma 8, dopo le parole: «commi precedenti» sono aggiunte le seguenti: «,tranne il comma 3-bis,»;
8) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691, salvo che si tratti di trasporto eccezionale.». 
   

Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 07/10/2024 alle: 16:46:29
In risposta al messaggio di TheDevil del 07/10/2024 alle 15:15:15

    Con l'Ordine del Giorno 9/01435-A/081, presentato il 26 marzo 2024 da alcuni deputati della maggioranza parlamentare: La Camera [....] impegna il Governo a valutare l'opportunita' di modificare le disposizioni citate
in premessa, al fine di renderle piu' idonee e tecnicamente conformi alle esigenze degli utenti. Ora, le disposizioni citate nella premessa dell'OdG sono contenute in circolari ministeriali. Come il Consiglio di Stato ha piu' volte affermato (ad esempio, sez. IV nn.720/1994 e 5506/2000), le circolari sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati e che non hanno di per se' valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all’Amministrazione. Una circolare ministeriale non e' quindi lo strumento normativo idoneo a disciplinare la materia qui discussa, in modo da tenere conto delle esigenze degli utenti. Ci vuole almeno un decreto ministeriale, debitamente pubblicato in G.U. Peraltro l'emanazione di un decreto ministeriale presuppone una specifica indicazione legislativa al riguardo. L'iter normativo suesposto risulta infatti attualmente applicato in relazione ai dispositivi (portabagagli, portasci, portabici) che possono essere montati sugli autobus, ovvero veicoli di cat. M2 e M3, attraverso: - un comma dell'art. 61 CdS: - il decreto MIT n. 277 del 6 luglio 2023, pubblicato sulla G.U. 183/2023. Attraverso gli interventi: www.camperonline.it/forum/x/x/x/247403/#4068601 www.camperonline.it/forum/x/x/x/247403/#4068690 www.camperonline.it/forum/x/x/x/247403/3#4069059 in altra discussione, ho inteso esporre il il mio intendimento, sintetizzato come segue: Ipotizzare l'inserimento dei veicoli di cat. M1 in una vigente disposizione del CdS che riguarda il montaggio di portabagagli, portasci e portabici sui veicoli di cat. M2 ed M3 e coordinare tutte le istruzioni del MIT in materia, emanate tramite decreti direttoriali o circolari, in un unico ipotetico decreto ministeriale. Se si vuole giungere alla modifica delle disposizioni citate nella premessa dell'OdG sopra richiamato, occorre preliminarmente modificare il CdS, affinche' contempli il montaggio dei dispositivi portabagagli, portasci, portabici e portamoto anche sui veicoli di cat. M1. Nel frattempo si sono allungati i tempi d'esame in Senato del DdL S.1086, per cui i deputati sottoscrittori dell'OdG (se ancora interessati alla soluzione del problema ivi evidenziato) potrebbero essere opportunamente sensibilizzati ad intervenire sui propri colleghi di partito che fanno parte della 8a Commissione del Senato, affinche' presentino un emendamento finalizzato ad apportare le occorrenti modifiche al CdS. Nelle mie personali considerazioni l'art. 61 del CdS e' un articolo inutile perche': - surroga normative sovranazionali in materia di omologazione dei veicoli; - riguarda fondamentalmente i costruttori dei veicoli; - riguarda gli utenti della strada soltanto nel momento in cui il carico sporgente e' sistemato in modo da superare i limiti massimi di sagoma, ovvero in duplicazione di un'analoga norma contenuta nell'art. 164, rubricato appunto Sistemazione del carico sui veicoli. Purtuttavia non intendo essere cosi' audace da proporre - sic et simpliciter - l'abrogazione dell'art. 61 del CdS ma la modifica del relativo testo, unitamente a quello dell'art. 164, attraverso l'intervento legislativo riportato in calce. Si potrebbe scrivere ai deputati che hanno sottoscritto l'OdG affinche' vogliano valutare l'opportunita' di attivarsi per far proporre ai colleghi di partito presenti nell'8a Commissione del Senato, se ancora in tempo, un emendamento che recepisca le ipotizzate modifiche al CdS. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 61: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere: a) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati; b) larghezza massima non eccedente 2,55 m;  c) altezza massima non eccedente 4 m. Nel computo della lunghezza e della larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l'idoneita' certificata dei rimorchi, o delle unita' di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformita' alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»; 3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»; 4) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: «2-ter. I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocita' inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L'uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorche' ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi.»; 5) Il comma 3 e' abrogato; 6) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti e' consentito che l'altezza sia di 4,30 m.»; 7) il comma 7 e' abrogato. b) all'art. 164: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da: a) evitare la caduta o la dispersione dello stesso;  b) non diminuire la visibilita' al conducente ne' impedirgli la liberta' dei movimenti nella guida;  c) non compromettere la stabilita' del veicolo;  d) non sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; e) non occultare, anche parzialmente, i dispositivi posteriori di illuminazione e di segnalazione visiva e l'alloggiamento della targa di immatricolazione posteriore e i segnali fatti col braccio.»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I veicoli di cat. M possono essere muniti di dispositivo portacarico esterno (portabagagli, portasci, portabici, portamoto) secondo le prescrizioni tecniche impartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il carico indivisibile puo' sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo fino ai 3/10 della relativa lunghezza.»; 4) il comma 2-bis e' abrogato; 5) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il carico indivisibile puo' sporgere lateralmente fuori della sagoma del veicolo fino a centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.»; 6) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il montaggio dei dispositivi di cui al comma 1-bis ed il trasporto dei carichi sporgenti di cui ai commi 2 e 3 e' ammesso nel rispetto dei limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61.»; 7) al comma 8, dopo le parole: «commi precedenti» sono aggiunte le seguenti: «,tranne il comma 3-bis,»; 8) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691, salvo che si tratti di trasporto eccezionale.».     
...
Secondo me basta un DM Ministeriale in base all'art. 75 CDS:

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entita' tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l e prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Dice i ntegrazione o sostituzione di parti di veicoli (in generale) su tipi di autovetture che sono ricomprese nella categoria M1 come le autocaravan. 

Oppure ... eliminare dalla 30187 ... la circolare 69402 è abrogata... e al suo posto inserire  ... per le entità tecniche indipendenti montante a sbalzo sui veicoli "Autocaravan" M1 e relative ad omologazioni rilasciate in base alla Direttiva 74/483 e al Regolamento UN/ECE nr. 26,  antecedentemente al 6/7/2022 (come da art. 16 Reg. 2144/2019 e allegata tabella I rigo F5 colonna M1 lettera presente è "A") continua ad applicarsi la circolare 69402 (perché i Regolamenti UE non sono retroattivi). 

In questo modo il firmatario della Circolare non prendeva posizione per il pregresso, che non aveva firmato lui,  visto che sta firmando oggi  perché è mutato lo scenario ... MA DAL 6/7/2022!!  

Oppure ancora ... solo dire... nella 30187 ... a partire dal 6/7/2022 non trovano più applicazione omologazioni Dir. 74/483 e Un/ECE 26 rilasciate successivamente a detta ex art. 16 Reg. 2144/2019 e allegata tabella I rigo F5 colonna M1 lettera "A"... 
Non scomoderei il legislatore. 

P.S. IN MODIFICA wink
Novità... Dal Comune di Milano ... al MIT  

https://trasparenza.mit.gov.it/...

La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 08/10/2024 alle 08:50:55
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 08/10/2024 alle: 18:18:15
   
Anto1957 ha scritto:
Secondo me basta un DM Ministeriale in base all'art. 75 CDS.
Non scomoderei il legislatore.

   
==============================
   
Abbiamo gia' scambiato le rispettive opinioni sull'art. 75 del CdS una ventina di pagine fa.

Secondo te, il MIT dovrebbe emanare un decreto per:
- l'approvazione nazionale di entita' tecniche indipendenti del tipo portabici e portamoto, unitamente alla relativa regolamentazione di utilizzo, ai sensi del comma 3-bis da te citato;
- la regolamentazione di utilizzo delle entita' tecniche indipendenti del tipo portabagagli e portasci (gia' munite di omologazione 26R), ai sensi del comma 3-ter da te citato,
quando montate sui veicoli di cat. M1.

Io sono convinto che, senza una specifica indicazione del legislatore, il MIT continuera' a regolamentare l'utilizzo dei 4 dispositivi sopracitati sui veicoli di cat. M1 attraverso l'emanazione di circolari, determinando un'evidente disparita' normativa tra detti veicoli e quelli delle categorie M2-M3. 

Non resta che aspettare lo sviluppo degli eventi.

Da parte mia vado comunque a sensibilizzare i deputati che hanno sottoscritto l'OdG citato nella premessa del mio precedente intervento.

--------------------
P.S: L'ing. D'Anzi e' passato all'ACI dal 19 agosto scorso.
  
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 08/10/2024 alle: 23:23:23
   
Anto1957 ha scritto:
Ho visto che hai commentato la sentenza riguardante il procedimento 14462/2023....
Non mi risulterebbe che tu abbia commentato la sentenza riguardante specificamente i portamoto, che è il procedimento 14031/2023 ove l'intervento individuale di 87 camperisti patrocinati da uno stesso avvocato è stato evidenziato.


==============================

Fino alla lettura del tuo intervento citato sono rimasto convinto che ci fosse stato un ricorso ed una sentenza del TAR.

Apprendo adesso che i ricorsi sono stati due (14462/2023 per i portabici e 14031/2023 per i portabagagli utilizzati come portamoto) cui corrispondono, ovviamente, due distinte sentenze del TAR:
- 15955/2024 pubblicata il 27/8 scorso;
- 15964/2024 pubblicata il giorno successivo.

Su entrambe mi riservo di esprimere le mie considerazioni da privato cittadino.

Con i testi delle due sentenze a disposizione viene meno la mia esigenza di conoscere il testo dell'intervento ad adiuvandum esperito da un gruppo di 87 camperisti nella trattazione del ricorso 14031/2023, dal momento che i punti salienti sono riportati nella relativa sentenza.

Ti ringrazio comunque per la disponibilita' che hai manifestato al riguardo, in riscontro alla mia richiesta.

Per il momento mi limito ad osservare che in 87 avete concordato di presentarvi al TAR come "soggetti possessori di autocaravan dotati di strutture portaoggetti applicate a sbalzo", come dal seguente stralcio della sentenza:
sentenza.PNG

Ulteriore esempio di feconda fantasia (dopo i termini portatutto e portacarichi) per indicare i dispositivi denominati ufficialmente portabagagli, se omologati ai sensi del Regolamento ONU n. 26.
   
 
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In risposta al messaggio di TheDevil del 08/10/2024 alle 23:23:23

    Anto1957 ha scritto: Ho visto che hai commentato la sentenza riguardante il procedimento 14462/2023.... Non mi risulterebbe che tu abbia commentato la sentenza riguardante specificamente i portamoto, che è il procedimento
14031/2023 ove l'intervento individuale di 87 camperisti patrocinati da uno stesso avvocato è stato evidenziato. ============================== Fino alla lettura del tuo intervento citato sono rimasto convinto che ci fosse stato un ricorso ed una sentenza del TAR. Apprendo adesso che i ricorsi sono stati due (14462/2023 per i portabici e 14031/2023 per i portabagagli utilizzati come portamoto) cui corrispondono, ovviamente, due distinte sentenze del TAR: - 15955/2024 pubblicata il 27/8 scorso; - 15964/2024 pubblicata il giorno successivo. Su entrambe mi riservo di esprimere le mie considerazioni da privato cittadino. Con i testi delle due sentenze a disposizione viene meno la mia esigenza di conoscere il testo dell'intervento ad adiuvandum esperito da un gruppo di 87 camperisti nella trattazione del ricorso 14031/2023, dal momento che i punti salienti sono riportati nella relativa sentenza. Ti ringrazio comunque per la disponibilita' che hai manifestato al riguardo, in riscontro alla mia richiesta. Per il momento mi limito ad osservare che in 87 avete concordato di presentarvi al TAR come soggetti possessori di autocaravan dotati di strutture portaoggetti applicate a sbalzo, come dal seguente stralcio della sentenza: Ulteriore esempio di feconda fantasia (dopo i termini portatutto e portacarichi) per indicare i dispositivi denominati ufficialmente portabagagli, se omologati ai sensi del Regolamento ONU n. 26.      
...
Vabbuò portaoggetti è la sentenza del TAR credo che non ti sia sfuggito... che  non stai leggendo la memora di costituzione... stai ironizzando sul TAR... il ché la dice lunga sulla prevenzione ed attenzione con cui questo TAR ha esaminato i ricorsi... siamo alla legittima suspicione. 
La verità non piace.
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23/11/2006 4689
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Inserito il 09/10/2024 alle: 15:15:15
   
Anto1957 ha scritto:
Vabbuò portaoggetti è la sentenza del TAR credo che non ti sia sfuggito... che non stai leggendo la memora di costituzione... stai ironizzando sul TAR... il ché la dice lunga sulla prevenzione ed attenzione con cui questo TAR ha esaminato i ricorsi... siamo alla legittima suspicione.
   
==============================
   
Il lupo perde il pelo ma non il vizio.

Mi attribuisci un'intenzione (stai ironizzando sul TAR ) che non fa proprio parte del mio stile.

Ma andiamo con ordine.

Il paragrafo 2 (con i relativi sottoparagrafi) della sentenza contiene l'elenco cronologico di tutti i documenti collegati alla trattazione del ricorso, con una sommaria indicazione del relativo contenuto.

In particolare ai sottoparagrafi 2.7 e 2.9 sono citati i due documenti:
- atto di intervento ad adiuvandum;
- memoria di costituzione,
presentati dagli ottantasette soggetti possessori di autocaravan intervenuti in giudizio che, in data 20 aprile 2024, precisavano che l’interesse ad intervenire discendeva dal fatto di aver installato sui propri veicoli strutture portaoggetti prima dell’adozione delle gravate circolari.
fotosentenza.PNG

Ora io ritengo che, davanti ad una specifica precisazione ricevuta, il Cancelliere e/o il Relatore siano stati attenti a riportarne puntualmente le parole nella sentenza.

Quindi, fino a prova contraria (ovvero lo stringato stralcio della "memoria" contenente il testo originale della suddetta precisazione), l'impropria espressione strutture portaoggetti risulta uscita dal gruppo degli 87 camperisti.
   
 
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23/11/2006 4689
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Inserito il 10/10/2024 alle: 20:20:20
   
Se qualche lettore e' d'accordo con le considerazioni che ho espresso nell'intervento di apertura di questa pagina della discussione, puo' valutare l'opportunita' di inviare una mail ai deputati interessati.

Destinatari:
ambrosi_a@camera.it
coin_d@camera.it
furgiuele_d@camera.it
maccanti_e@camera.it
marchetti_r@camera.it
pretto_e@camera.it

Oggetto: 
Ordine del Giorno 9/01435-A/081 presentato il 26 marzo 2024

Testo:
Agli on. Deputati sottoscrittori dell'Ordine del Giorno in oggetto.
Con riferimento a detto OdG mi permetto segnalare di condividere le considerazioni espresse in un articolato intervento, pubblicato nel forum di un sito con rilevante diffusione tra i camperisti, ovvero gli utenti della strada maggiormente interessati ad una definitiva soluzione per il trasporto di biciclette e motocicli con i loro mezzi di cat. M1.
L'intervento e' consultabile all'indirizzo camperonline.it/forum/x/x/x/264480/56#4070473 e si conclude con una completa ipotesi di modifica del CdS relativamente agli articoli 61 e 164.
Ritengo che, se d'accordo sulla prospettata soluzione della problematica evidenziata nel citato OdG, possiate eventualmente valutare l'opportunita' di sottoporre il testo delle ipotizzate modifiche del CdS al vaglio dei Vs. consulenti tecnico-legali.
Distinti saluti.
   
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 11/10/2024 alle: 08:45:58
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/10/2024 alle 15:15:15

    Anto1957 ha scritto: Vabbuò portaoggetti è la sentenza del TAR credo che non ti sia sfuggito... che non stai leggendo la memora di costituzione... stai ironizzando sul TAR... il ché la dice lunga sulla prevenzione
ed attenzione con cui questo TAR ha esaminato i ricorsi... siamo alla legittima suspicione.     ==============================     Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Mi attribuisci un'intenzione (stai ironizzando sul TAR) che non fa proprio parte del mio stile. Ma andiamo con ordine. Il paragrafo 2 (con i relativi sottoparagrafi) della sentenza contiene l'elenco cronologico di tutti i documenti collegati alla trattazione del ricorso, con una sommaria indicazione del relativo contenuto. In particolare ai sottoparagrafi 2.7 e 2.9 sono citati i due documenti: - atto di intervento ad adiuvandum; - memoria di costituzione, presentati dagli ottantasette soggetti possessori di autocaravan intervenuti in giudizio che, in data 20 aprile 2024, precisavano che l’interesse ad intervenire discendeva dal fatto di aver installato sui propri veicoli strutture portaoggetti prima dell’adozione delle gravate circolari. Ora io ritengo che, davanti ad una specifica precisazione ricevuta, il Cancelliere e/o il Relatore siano stati attenti a riportarne puntualmente le parole nella sentenza. Quindi, fino a prova contraria (ovvero lo stringato stralcio della memoria contenente il testo originale della suddetta precisazione), l'impropria espressione strutture portaoggetti risulta uscita dal gruppo degli 87 camperisti.      
...
Nella memoria di costituzione parte IN DIRITTO sono definiti "cosiddetti portatutto". Il  "portaoggetti" è relativo ad una parte della memoria che li tratta in modo generico e atecnico.  Ma il TAR ha le memorie del MIT e il resto della memoria in cui è specificato di cosa si sta trattando. I termini usati nelle memorie delle parti in causa sono  Luggage Rack, Portabagagli e Portamoto. Perché il TAR scelga Portaoggetti nella sentenza è un tema che resta da chiedere al TAR. Se hai tu altre risultanze sono lieto di leggerle.     
La verità non piace.
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 11/10/2024 alle: 09:23:07
In risposta al messaggio di TheDevil del 08/10/2024 alle 18:18:15

    Anto1957 ha scritto: Secondo me basta un DM Ministeriale in base all'art. 75 CDS. Non scomoderei il legislatore.     ==============================     Abbiamo gia' scambiato le rispettive opinioni sull'art. 75
del CdS una ventina di pagine fa. Secondo te, il MIT dovrebbe emanare un decreto per: - l'approvazione nazionale di entita' tecniche indipendenti del tipo portabici e portamoto, unitamente alla relativa regolamentazione di utilizzo, ai sensi del comma 3-bis da te citato; - la regolamentazione di utilizzo delle entita' tecniche indipendenti del tipo portabagagli e portasci (gia' munite di omologazione 26R), ai sensi del comma 3-ter da te citato, quando montate sui veicoli di cat. M1. Io sono convinto che, senza una specifica indicazione del legislatore, il MIT continuera' a regolamentare l'utilizzo dei 4 dispositivi sopracitati sui veicoli di cat. M1 attraverso l'emanazione di circolari, determinando un'evidente disparita' normativa tra detti veicoli e quelli delle categorie M2-M3.  Non resta che aspettare lo sviluppo degli eventi. Da parte mia vado comunque a sensibilizzare i deputati che hanno sottoscritto l'OdG citato nella premessa del mio precedente intervento. P.S: L'ing. D'Anzi e' passato all'ACI dal 19 agosto scorso.   
...
Circa l'Ing. D'Anzi... la notizia è a mia conoscenza dal 18/9... e sapevo che il cambio aveva decorrenza 1/10, e sapevo anche da dove arrivava il sostituto, voci di corridoio.  Mi spiace sinceramente che un solerte e così illuminato Dirigente di I fascia abbia così inaspettatamente (per me) cambiato Direzione. Un vero peccato. Sono affranto.

Gli auguro tutto il meglio possibile e che possa fare, nella sua nuova posizione,  una regolamentazione sui passaggi di proprietà e sulle immatricolazioni dei veicoli molto più stringente di quella attuale,  che risulta fin troppo troppo semplice per noi utenti-consumatori. 

Quanto al tuo intervento presso gli onorevoli... gradirei sapere a che titolo lo fai, in quale veste, in quale ruolo e con quale mandato di rappresentanza visto che stiamo scrivendo su un forum di camperisti. Spesso ti esponi o proponi argomenti simili ma non precisi mai il tuo ruolo. Per trasparenza sarebbe utile saperlo così da poterlo assecondare con specifici riferimenti all'autore, all'azione e al ruolo. 

Poi quando suppongo quale sia  la tua veste fuori da questo forum (ho un dubbio su due soggetti) e non c'è nulla di male in questo,  mostri sdegno, quando invece la trasparenza dovrebbe prevalere nelle tue considerazioni, io credo, specie se esponi proposte e paventi interventi presso le autorità: ti voglio venire dietro e supportare allora, ma ovviamente come vedi devo sapere a chi dirigere la mia disponibilità e il mio sostegno. Dimmi pure.

Tu non credi?

Circa la tua proposta, a parte la possibilità che io vedo dell'art. 75 CDS, il MIT ha avuto la possibilità (sprecata colpevolmente ritengo dal MIT per fargli le proposte di DM giuste e tempestive) di regolare i portabagagli a sbalzo omologati con la D74/483 (questa fu recepita nella legislazione nazionale GU N. 101 del 16 aprile 1975) o con il R26, con la delega al Ministro contenuta nella Legge 11/9/2020, n. 120 di conversione del DL 16/7/2020, n. 78 quando il Regolamento 858/2018 ma anche il 2144/2019 erano già in vigore e i termini di questa delega ancora aperti.  In quel tempo poteva trattare la questione nel DM di cui all'art.  5.ter comma 4 lettera “g”. Qualcuno al MIT dovrebbe spiegare i motivi per i quali dal 2018 si sia arrivati al 2023 per mettere mano agli M1 che non erano l'oggetto del Decreto Dirigenziale nr. 277 del 6/7/2023  che riguardava M2 e M3. Dunque se si volesse proprio un intervento del legislatore basterebbe riaprire questi termini che però, sempre secondo me, restano nella disponibilità del Ministro non considerando io il termine del comma 1 dell'art. 78 CDS perentorio perché se un Ministro ha determinato i criteri entro i 90 giorni, in relazione all'evoluzione della tecnica e del mercato e delle direttive e regolamenti internazionali ha, sempre secondo me,  anche la facoltà di mutarli dopo averli determinati inizialmente.  Il termine dei 90 giorni andrebbe tolto dal CDS nella prossima stesura. Non è materia questa per la quale scomodare ogni volta il legislatore al mutamento dei regolamenti UE che sono immediatamente applicabili nelle legislazioni nazionali per essere oggetto di omogeneizzazione la normativa sulla motorizzazione. 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 11/10/2024 alle 10:03:54
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 11/10/2024 alle: 09:31:07
In risposta al messaggio di TheDevil del 07/10/2024 alle 15:15:15

    Con l'Ordine del Giorno 9/01435-A/081, presentato il 26 marzo 2024 da alcuni deputati della maggioranza parlamentare: La Camera [....] impegna il Governo a valutare l'opportunita' di modificare le disposizioni citate
in premessa, al fine di renderle piu' idonee e tecnicamente conformi alle esigenze degli utenti. Ora, le disposizioni citate nella premessa dell'OdG sono contenute in circolari ministeriali. Come il Consiglio di Stato ha piu' volte affermato (ad esempio, sez. IV nn.720/1994 e 5506/2000), le circolari sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati e che non hanno di per se' valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all’Amministrazione. Una circolare ministeriale non e' quindi lo strumento normativo idoneo a disciplinare la materia qui discussa, in modo da tenere conto delle esigenze degli utenti. Ci vuole almeno un decreto ministeriale, debitamente pubblicato in G.U. Peraltro l'emanazione di un decreto ministeriale presuppone una specifica indicazione legislativa al riguardo. L'iter normativo suesposto risulta infatti attualmente applicato in relazione ai dispositivi (portabagagli, portasci, portabici) che possono essere montati sugli autobus, ovvero veicoli di cat. M2 e M3, attraverso: - un comma dell'art. 61 CdS: - il decreto MIT n. 277 del 6 luglio 2023, pubblicato sulla G.U. 183/2023. Attraverso gli interventi: www.camperonline.it/forum/x/x/x/247403/#4068601 www.camperonline.it/forum/x/x/x/247403/#4068690 www.camperonline.it/forum/x/x/x/247403/3#4069059 in altra discussione, ho inteso esporre il il mio intendimento, sintetizzato come segue: Ipotizzare l'inserimento dei veicoli di cat. M1 in una vigente disposizione del CdS che riguarda il montaggio di portabagagli, portasci e portabici sui veicoli di cat. M2 ed M3 e coordinare tutte le istruzioni del MIT in materia, emanate tramite decreti direttoriali o circolari, in un unico ipotetico decreto ministeriale. Se si vuole giungere alla modifica delle disposizioni citate nella premessa dell'OdG sopra richiamato, occorre preliminarmente modificare il CdS, affinche' contempli il montaggio dei dispositivi portabagagli, portasci, portabici e portamoto anche sui veicoli di cat. M1. Nel frattempo si sono allungati i tempi d'esame in Senato del DdL S.1086, per cui i deputati sottoscrittori dell'OdG (se ancora interessati alla soluzione del problema ivi evidenziato) potrebbero essere opportunamente sensibilizzati ad intervenire sui propri colleghi di partito che fanno parte della 8a Commissione del Senato, affinche' presentino un emendamento finalizzato ad apportare le occorrenti modifiche al CdS. Nelle mie personali considerazioni l'art. 61 del CdS e' un articolo inutile perche': - surroga normative sovranazionali in materia di omologazione dei veicoli; - riguarda fondamentalmente i costruttori dei veicoli; - riguarda gli utenti della strada soltanto nel momento in cui il carico sporgente e' sistemato in modo da superare i limiti massimi di sagoma, ovvero in duplicazione di un'analoga norma contenuta nell'art. 164, rubricato appunto Sistemazione del carico sui veicoli. Purtuttavia non intendo essere cosi' audace da proporre - sic et simpliciter - l'abrogazione dell'art. 61 del CdS ma la modifica del relativo testo, unitamente a quello dell'art. 164, attraverso l'intervento legislativo riportato in calce. Si potrebbe scrivere ai deputati che hanno sottoscritto l'OdG affinche' vogliano valutare l'opportunita' di attivarsi per far proporre ai colleghi di partito presenti nell'8a Commissione del Senato, se ancora in tempo, un emendamento che recepisca le ipotizzate modifiche al CdS. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 61: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere: a) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati; b) larghezza massima non eccedente 2,55 m;  c) altezza massima non eccedente 4 m. Nel computo della lunghezza e della larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l'idoneita' certificata dei rimorchi, o delle unita' di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformita' alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»; 3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»; 4) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: «2-ter. I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocita' inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L'uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorche' ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi.»; 5) Il comma 3 e' abrogato; 6) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti e' consentito che l'altezza sia di 4,30 m.»; 7) il comma 7 e' abrogato. b) all'art. 164: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da: a) evitare la caduta o la dispersione dello stesso;  b) non diminuire la visibilita' al conducente ne' impedirgli la liberta' dei movimenti nella guida;  c) non compromettere la stabilita' del veicolo;  d) non sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; e) non occultare, anche parzialmente, i dispositivi posteriori di illuminazione e di segnalazione visiva e l'alloggiamento della targa di immatricolazione posteriore e i segnali fatti col braccio.»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I veicoli di cat. M possono essere muniti di dispositivo portacarico esterno (portabagagli, portasci, portabici, portamoto) secondo le prescrizioni tecniche impartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il carico indivisibile puo' sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo fino ai 3/10 della relativa lunghezza.»; 4) il comma 2-bis e' abrogato; 5) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il carico indivisibile puo' sporgere lateralmente fuori della sagoma del veicolo fino a centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.»; 6) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il montaggio dei dispositivi di cui al comma 1-bis ed il trasporto dei carichi sporgenti di cui ai commi 2 e 3 e' ammesso nel rispetto dei limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61.»; 7) al comma 8, dopo le parole: «commi precedenti» sono aggiunte le seguenti: «,tranne il comma 3-bis,»; 8) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691, salvo che si tratti di trasporto eccezionale.».     
...
Essendo in corso l'iter per l'approvazione di una delega al Governo per la revisione del Codice della strada, questa proposta a mio avviso allunga i termini. Si porranno il problema di rinviare a detta delega al Governo ove l'argomento è già presente.

Quindi sono contrario, mi sembra una proposta che presta il fianco ad un rimando a poi "vediamo"... 
La verità non piace.
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
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Inserito il 11/10/2024 alle: 10:59:33
In risposta al messaggio di Anto1957 del 11/10/2024 alle 09:23:07

Circa l'Ing. D'Anzi... la notizia è a mia conoscenza dal 18/9... e sapevo che il cambio aveva decorrenza 1/10, e sapevo anche da dove arrivava il sostituto, voci di corridoio.  Mi spiace sinceramente che un solerte e così
illuminato Dirigente di I fascia abbia così inaspettatamente (per me) cambiato Direzione. Un vero peccato. Sono affranto. Gli auguro tutto il meglio possibile e che possa fare, nella sua nuova posizione,  una regolamentazione sui passaggi di proprietà e sulle immatricolazioni dei veicoli molto più stringente di quella attuale,  che risulta fin troppo troppo semplice per noi utenti-consumatori.  Quanto al tuo intervento presso gli onorevoli... gradirei sapere a che titolo lo fai, in quale veste, in quale ruolo e con quale mandato di rappresentanza visto che stiamo scrivendo su un forum di camperisti. Spesso ti esponi o proponi argomenti simili ma non precisi mai il tuo ruolo. Per trasparenza sarebbe utile saperlo così da poterlo assecondare con specifici riferimenti all'autore, all'azione e al ruolo.  Poi quando suppongo quale sia  la tua veste fuori da questo forum (ho un dubbio su due soggetti) e non c'è nulla di male in questo,  mostri sdegno, quando invece la trasparenza dovrebbe prevalere nelle tue considerazioni, io credo, specie se esponi proposte e paventi interventi presso le autorità: ti voglio venire dietro e supportare allora, ma ovviamente come vedi devo sapere a chi dirigere la mia disponibilità e il mio sostegno. Dimmi pure. Tu non credi? Circa la tua proposta, a parte la possibilità che io vedo dell'art. 75 CDS, il MIT ha avuto la possibilità (sprecata colpevolmente ritengo dal MIT per fargli le proposte di DM giuste e tempestive) di regolare i portabagagli a sbalzo omologati con la D74/483 (questa fu recepita nella legislazione nazionale GU N. 101 del 16 aprile 1975) o con il R26, con la delega al Ministro contenuta nella Legge 11/9/2020, n. 120 di conversione del DL 16/7/2020, n. 78 quando il Regolamento 858/2018 ma anche il 2144/2019 erano già in vigore e i termini di questa delega ancora aperti.  In quel tempo poteva trattare la questione nel DM di cui all'art.  5.ter comma 4 lettera “g”. Qualcuno al MIT dovrebbe spiegare i motivi per i quali dal 2018 si sia arrivati al 2023 per mettere mano agli M1 che non erano l'oggetto del Decreto Dirigenziale nr. 277 del 6/7/2023  che riguardava M2 e M3. Dunque se si volesse proprio un intervento del legislatore basterebbe riaprire questi termini che però, sempre secondo me, restano nella disponibilità del Ministro non considerando io il termine del comma 1 dell'art. 78 CDS perentorio perché se un Ministro ha determinato i criteri entro i 90 giorni, in relazione all'evoluzione della tecnica e del mercato e delle direttive e regolamenti internazionali ha, sempre secondo me,  anche la facoltà di mutarli dopo averli determinati inizialmente.  Il termine dei 90 giorni andrebbe tolto dal CDS nella prossima stesura. Non è materia questa per la quale scomodare ogni volta il legislatore al mutamento dei regolamenti UE che sono immediatamente applicabili nelle legislazioni nazionali per essere oggetto di omogeneizzazione la normativa sulla motorizzazione. 
...
uno dei migliori post scritti in questa discussione in quanto a chiarezza, dalla prima all'ultima riga
DAVIDE
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
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Inserito il 11/10/2024 alle: 17:17:17
   
Anto1957 ha scritto:
Quanto al tuo intervento presso gli onorevoli...
gradirei sapere a che titolo lo fai, in quale veste, in quale ruolo e con quale mandato di rappresentanza...
Spesso ti esponi o proponi argomenti simili ma non precisi mai il tuo ruolo.
Per trasparenza sarebbe utile saperlo così da poterlo assecondare con specifici riferimenti all'autore, all'azione e al ruolo.

   
==============================
   
Guarda che  non ho scritto: DOVETE inviare una mail.

Ho rivolto un invito, subordinato a due livelli condizionali:
1) Se qualche lettore e' d'accordo con le considerazioni che ho espresso...
2) puo' valutare l'opportunita'...


L'invito e' stato rivolto con le stesse intenzioni con le quali (ad esempio) alcuni anni fa  ho fornito le bozze e suggerito i destinatari delle mail la cui spedizione ha consentito ai camperisti interessati di risolvere la questione del controllo tecnico biennale per i propri camper over 3.5t.

Anzi, mi hai fatto ricordare che ho trascurato di inserire l'intervento conclusivo in quella discussione.
   
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 11/10/2024 alle: 21:03:57
In risposta al messaggio di TheDevil del 11/10/2024 alle 17:17:17

    Anto1957 ha scritto: Quanto al tuo intervento presso gli onorevoli... gradirei sapere a che titolo lo fai, in quale veste, in quale ruolo e con quale mandato di rappresentanza... Spesso ti esponi o proponi argomenti
simili ma non precisi mai il tuo ruolo. Per trasparenza sarebbe utile saperlo così da poterlo assecondare con specifici riferimenti all'autore, all'azione e al ruolo.     ==============================     Guarda che non ho scritto: DOVETE inviare una mail. Ho rivolto un invito, subordinato a due livelli condizionali: 1) Se qualche lettore e' d'accordo con le considerazioni che ho espresso... 2) puo' valutare l'opportunita'... L'invito e' stato rivolto con le stesse intenzioni con le quali (ad esempio) alcuni anni fa ho fornito le bozze e suggerito i destinatari delle mail la cui spedizione ha consentito ai camperisti interessati di risolvere la questione del controllo tecnico biennale per i propri camper over 3.5t. Anzi, mi hai fatto ricordare che ho trascurato di inserire l'intervento conclusivo in quella discussione.      
...
E non.mi pare di aver scritto diversamente... circa l'obbligo o no...  solo che nel caso si volesse procedere con tutti gli oltre 500 iscritti al gruppo Whatsapp si potrebbe gradire di darti il giusto riconoscimento citando che l'iniziativa lodevole e molto ben ragionata in punta di diritto e di praticabilità è di (tua) nome e cognome. Penso sia il minimo che ti si dovrebbe.  Un meritato riconoscimento. 
La verità non piace.
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 15/10/2024 alle: 15:25:07
In risposta al messaggio di TheDevil del 08/10/2024 alle 18:18:15

    Anto1957 ha scritto: Secondo me basta un DM Ministeriale in base all'art. 75 CDS. Non scomoderei il legislatore.     ==============================     Abbiamo gia' scambiato le rispettive opinioni sull'art. 75
del CdS una ventina di pagine fa. Secondo te, il MIT dovrebbe emanare un decreto per: - l'approvazione nazionale di entita' tecniche indipendenti del tipo portabici e portamoto, unitamente alla relativa regolamentazione di utilizzo, ai sensi del comma 3-bis da te citato; - la regolamentazione di utilizzo delle entita' tecniche indipendenti del tipo portabagagli e portasci (gia' munite di omologazione 26R), ai sensi del comma 3-ter da te citato, quando montate sui veicoli di cat. M1. Io sono convinto che, senza una specifica indicazione del legislatore, il MIT continuera' a regolamentare l'utilizzo dei 4 dispositivi sopracitati sui veicoli di cat. M1 attraverso l'emanazione di circolari, determinando un'evidente disparita' normativa tra detti veicoli e quelli delle categorie M2-M3.  Non resta che aspettare lo sviluppo degli eventi. Da parte mia vado comunque a sensibilizzare i deputati che hanno sottoscritto l'OdG citato nella premessa del mio precedente intervento. P.S: L'ing. D'Anzi e' passato all'ACI dal 19 agosto scorso.   
...
[QUOTE: The Devil] 
Su entrambe mi riservo di esprimere le mie considerazioni da privato cittadino…
Da parte mia vado comunque a sensibilizzare i deputati che hanno sottoscritto l'OdG citato nella premessa del mio precedente intervento.
[The Devil]

Scusa... a che titolo vai a sensibilizzare i deputati... come privato cittadino?  Come ex senatore della Commisione Trasporti di qualche decennio fa? O come funzionario del MIT, scrivente pareri a destra e a manca per noti richiedenti, che le presentano come "direttive"  del MIT ? E che giustamente quando pensa di scrivere in questo forum e mantenere l'anonimato pensa di doverlo fare a titolo personale? Semplice domanda, lecito domandare cortesia rispondere, senza fare "ergigomenie" e senza inalberarsi. Tu dici, affermi, io chiedo.

Però poi non rispondere "il lupo perde il pelo ma non il vizio" ...  perché qui mi pare che tu faccia le pentole ma non i coperchi. 

A che titolo proponi ai deputtati, ti dispiace dirlo in modo che possa assecondare la tua iniziativa invitando tutti gli iscritti al gruppo WA? 

Per pura tua trasparenza a beneficio dei lettori di questo forum?

Grazie.

 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 15/10/2024 alle 18:44:03
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 16/10/2024 alle: 18:18:17

Anto1957 ha scritto:
Non è materia questa per la quale scomodare ogni volta il legislatore al mutamento dei regolamenti UE che sono immediatamente applicabili nelle legislazioni nazionali per essere oggetto di omogeneizzazione la normativa sulla motorizzazione. 

==============================
   
Concordo ovviamente sulla diretta applicazione dei Regolamenti eurounitari negli ordinamenti nazionali degli Stati-membri.

Qui, pero', si tratta di disciplinare l'utilizzo di 7 dispositivi (di cui 4 per le autovetture/camper e 3 per gli autobus) durante la circolazione stradale dei veicoli sui quali risultano montati.

Soltanto due dei dispositivi per i veicoli di cat. M1 (ovvero il portabagagli ed il portasci) possono essere preventivamente omologati come entita' tecnica indipendente ai sensi della normativa internazionale, rappresentata dal Regolamento ONU n. 26, allegato all'Accordo del 1958 riveduto del quale l'Unione Europea e' divenuta parte contraente con la Decisione 97/836/CE.

In questo momento, in Italia, neanche per questi due dispositivi le omologazioni 26R risulterebbero piu' riconosciute in relazione ai recenti criteri di lettura della normativa eurounitaria da parte dell'ing. Paolo Sappino, responsabile della Divisione 3 presso la DGM.
   
Secondo la mia proposta, il legislatore e' chiamato una tantum ad estendere ai veicoli di cat. M1 il montaggio dei dispositivi in questione, gia' previsto per i veicoli di cat. M2/M3 nella vigente normativa interna di carattere primario.

Gli eventuali mutamenti della normativa eurounitaria in materia inciderebbero soltanto sul contenuto del Decreto ministeriale.

 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 17/10/2024 alle: 08:16:36
In risposta al messaggio di TheDevil del 16/10/2024 alle 18:18:17

Anto1957 ha scritto: Non è materia questa per la quale scomodare ogni volta il legislatore al mutamento dei regolamenti UE che sono immediatamente applicabili nelle legislazioni nazionali per essere oggetto di omogeneizzazione
la normativa sulla motorizzazione.  ==============================     Concordo ovviamente sulla diretta applicazione dei Regolamenti eurounitari negli ordinamenti nazionali degli Stati-membri. Qui, pero', si tratta di disciplinare l'utilizzo di 7 dispositivi (di cui 4 per le autovetture/camper e 3 per gli autobus) durante la circolazione stradale dei veicoli sui quali risultano montati. Soltanto due dei dispositivi per i veicoli di cat. M1 (ovvero il portabagagli ed il portasci) possono essere preventivamente omologati come entita' tecnica indipendente ai sensi della normativa internazionale, rappresentata dal Regolamento ONU n. 26, allegato all'Accordo del 1958 riveduto del quale l'Unione Europea e' divenuta parte contraente con la Decisione 97/836/CE. In questo momento, in Italia, neanche per questi due dispositivi le omologazioni 26R risulterebbero piu' riconosciute in relazione ai recenti criteri di lettura della normativa eurounitaria da parte dell'ing. Paolo Sappino, responsabile della Divisione 3 presso la DGM.     Secondo la mia proposta, il legislatore e' chiamato una tantum ad estendere ai veicoli di cat. M1 il montaggio dei dispositivi in questione, gia' previsto per i veicoli di cat. M2/M3 nella vigente normativa interna di carattere primario. Gli eventuali mutamenti della normativa eurounitaria in materia inciderebbero soltanto sul contenuto del Decreto ministeriale.  
...
Quando dici ... non risulterebbero più riconosciute... parliamone.

Serve che l'Ing. Sapino, se è lui il deus ex machina della circ. 30187, specifichi:
1) cosa intende con non PIÙ  alla luce delle decorrenze dell'applicazione dei regolamenti 858/2018, 2144/2019 e 2236/2020 a riguardo le omologazioni precedenti?
2) per quale motivo non dà atto delle date indicate nell'allegato I al reg. 2144? E fissa un prima e un dopo? 
3) Per quale motivo in vigenza della delega al ministro di cui all'art. 5 ter lettera g) della L. 11.9.2020 n. 120 non ha ritenuto a regolamenti 858 e 2144 già in vigore di interessare il Ministro anche per disciplinare la materia ma ha atteso ben 4 anni dal reg. 2144 e 5 dal reg. 858 per scrivere quella schifezza autoreferenziale di circolare 30187? Arrogandosi il potere di disciplinare con circolare anziché come avrebbe fatto IMHO una persona  normale dire e proporre al Ministro che il mutato quadro dei regolamenti UE imponevano un DM che tenesse conto e disciplinasse anche la materia già trattata con circ. 2522/4332 1998, 1906/4120 1999, 01/M368 2003, 69492 2008 impattata dai nuovi regolamenti?

La mia opinione è che traspare dalle circolari 25981 e 30187 un'autoreferenzialità interpretativa delle norme che al MIT fa perdere di vista una gestione manageriale dell'evoluzione tecnica e legislativa e che pertanto certe scelte non possono competere ai burocrati del MIT, senza proporre scelte politiche, soprattutto quando impattano sulla produzione, sugli imprenditori e sugli utenti italiani.  

In ambito privato, una risposta dopo quattro anni di un Dirigente e la perdita dei termini della L. 120 citata avrebbe fatto fare diversi ragionamenti circa la preposizione al ruolo. 

 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 17/10/2024 alle 08:20:25
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ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4000
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Inserito il 17/10/2024 alle: 09:25:53
In risposta al messaggio di Anto1957 del 17/10/2024 alle 08:16:36

Quando dici ... non risulterebbero più riconosciute... parliamone. Serve che l'Ing. Sapino, se è lui il deus ex machina della circ. 30187, specifichi: 1) cosa intende con non PIÙ  alla luce delle decorrenze dell'applicazione
dei regolamenti 858/2018, 2144/2019 e 2236/2020 a riguardo le omologazioni precedenti? 2) per quale motivo non dà atto delle date indicate nell'allegato I al reg. 2144? E fissa un prima e un dopo?  3) Per quale motivo in vigenza della delega al ministro di cui all'art. 5 ter lettera g) della L. 11.9.2020 n. 120 non ha ritenuto a regolamenti 858 e 2144 già in vigore di interessare il Ministro anche per disciplinare la materia ma ha atteso ben 4 anni dal reg. 2144 e 5 dal reg. 858 per scrivere quella schifezza autoreferenziale di circolare 30187? Arrogandosi il potere di disciplinare con circolare anziché come avrebbe fatto IMHO una persona  normale dire e proporre al Ministro che il mutato quadro dei regolamenti UE imponevano un DM che tenesse conto e disciplinasse anche la materia già trattata con circ. 2522/4332 1998, 1906/4120 1999, 01/M368 2003, 69492 2008 impattata dai nuovi regolamenti? La mia opinione è che traspare dalle circolari 25981 e 30187 un'autoreferenzialità interpretativa delle norme che al MIT fa perdere di vista una gestione manageriale dell'evoluzione tecnica e legislativa e che pertanto certe scelte non possono competere ai burocrati del MIT, senza proporre scelte politiche, soprattutto quando impattano sulla produzione, sugli imprenditori e sugli utenti italiani.   In ambito privato, una risposta dopo quattro anni di un Dirigente e la perdita dei termini della L. 120 citata avrebbe fatto fare diversi ragionamenti circa la preposizione al ruolo.   
...
mi permetto di fare un appunto da mente semplice POVERA ITALIA così non usciremo mai dalla melma se non ci obbliga EU facendo leggi semplici e da rispettare tutti gli stati
nonno pat 49
martin20
martin20
14/01/2021 10
Rispondi Abuso
Inserito il 17/10/2024 alle: 10:06:04
In risposta al messaggio di Anto1957 del 17/10/2024 alle 08:16:36

Quando dici ... non risulterebbero più riconosciute... parliamone. Serve che l'Ing. Sapino, se è lui il deus ex machina della circ. 30187, specifichi: 1) cosa intende con non PIÙ  alla luce delle decorrenze dell'applicazione
dei regolamenti 858/2018, 2144/2019 e 2236/2020 a riguardo le omologazioni precedenti? 2) per quale motivo non dà atto delle date indicate nell'allegato I al reg. 2144? E fissa un prima e un dopo?  3) Per quale motivo in vigenza della delega al ministro di cui all'art. 5 ter lettera g) della L. 11.9.2020 n. 120 non ha ritenuto a regolamenti 858 e 2144 già in vigore di interessare il Ministro anche per disciplinare la materia ma ha atteso ben 4 anni dal reg. 2144 e 5 dal reg. 858 per scrivere quella schifezza autoreferenziale di circolare 30187? Arrogandosi il potere di disciplinare con circolare anziché come avrebbe fatto IMHO una persona  normale dire e proporre al Ministro che il mutato quadro dei regolamenti UE imponevano un DM che tenesse conto e disciplinasse anche la materia già trattata con circ. 2522/4332 1998, 1906/4120 1999, 01/M368 2003, 69492 2008 impattata dai nuovi regolamenti? La mia opinione è che traspare dalle circolari 25981 e 30187 un'autoreferenzialità interpretativa delle norme che al MIT fa perdere di vista una gestione manageriale dell'evoluzione tecnica e legislativa e che pertanto certe scelte non possono competere ai burocrati del MIT, senza proporre scelte politiche, soprattutto quando impattano sulla produzione, sugli imprenditori e sugli utenti italiani.   In ambito privato, una risposta dopo quattro anni di un Dirigente e la perdita dei termini della L. 120 citata avrebbe fatto fare diversi ragionamenti circa la preposizione al ruolo.   
...
Entro  nella dotta discussione tra The Devil e Anto 1957 pur con le mie limitate basi di conoscenze giuridiche e tecniche e anche, direi,  senza aggiungere nulla di nuovo.
Mi sembra di ricordare (ma potrei sbagliarmi) che prima The Devil si fosse dichiarato d'accordo per un DM per risolvere questa situazione ma evidentemente facendo  ulteriori valutazioni e ragionamenti  ora ritiene giuridicamente piu' efficiente e risolutivo affidarsi alla politica (ai suoi tempi e alla sua burocrazia)  per la modifica del CDS che a suo tempo fu emanato con Decreto del Presidente della Repubblica e che richiede pertanto interventi legislativi di questo livello.  Ecco segnalo solo che un brivido mi percorre la schiena se veramente dovessimo affidarci a questa soluzione perche' perlomeno  l'immaginario collettivo (e anche il mio) farebbe dubitare per una pronta soluzione al problema che andrebbe a  trascinarsi nel tempo. Quindi, pur nelle mie limitate conoscenze, ritengoe spero che il problema si possa risolvere a livello MIT con un DM.
Lasciando le mie speranze appese a un chiodo, volevo sottolineare un solo aspetto in tutto questo casino legislativo che mi sembra di particolare importanza e che , come dice Anto 1957, dimostra che il Signor PS probabile fautore delle Circolari  ( e  presumo primo relatore della memoria difensiva presentata all'Avvocatura di Stato per la difesa al TAR)  in quanto la sua sigla  risulta dal protocollo in qualita' di estensore  del provvedimento firmato dal suo superiore,  non ha ben presente il funzionamento e la portata dei Regolamenti Europei. In parole semplici e senza citare i numeri dei regolamenti/provvedimenti  succedutesi nel tempo : se l'ultimo provvedimento  Europeo , come evidenziato dal TAR, non prevede piu' l'applicabilita' del Regolamento UN26 per le sporgenze esterne e quindi la non possibilita' di installare i portabagagli e altro, questo non puo' incidere sulle installazioni precedenti alla data del 6.7.2022 avvenute compatibilmente con il Regolamento Europeo  precedente in quanto i Regolamenti/Norme comunitarie NON  sono retroattive (l'eccezionalita' e' consentita ma deve essere specificamente riportata nella stessa Normativa cosa che non risulta nel documento che ci riguarda). Questa grossa cantonata di PS, dell'Avvocatura di Stato e del TAR che l'ha accolta dovra' fare i conti con il Consiglio di Stato che ,come si sa,  ha magistrati di livello diverso di quelli del TAR
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 17/10/2024 alle: 17:17:17
   
Martin20 ha scritto:
Entro nella dotta discussione tra TheDevil e Anto1957 pur con le mie limitate basi di conoscenze giuridiche e tecniche...

Mi sembra di ricordare (ma potrei sbagliarmi) che prima TheDevil si fosse dichiarato d'accordo per un DM per risolvere questa situazione ma, evidentemente facendo ulteriori valutazioni e ragionamenti, ora ritiene giuridicamente piu' efficiente e risolutivo affidarsi alla politica (ai suoi tempi e alla sua burocrazia) per la modifica del CDS che a suo tempo fu emanato con Decreto del Presidente della Repubblica e che richiede pertanto interventi legislativi di questo livello. Quindi, pur nelle mie limitate conoscenze, ritengo e spero che il problema si possa risolvere a livello MIT con un DM.


... volevo sottolineare un solo aspetto in tutto questo casino legislativo che mi sembra di particolare importanza e che, come dice Anto1957, dimostra che il Signor PS probabile fautore delle Circolari (e presumo primo relatore della memoria difensiva presentata all'Avvocatura di Stato per la difesa al TAR) in quanto la sua sigla risulta dal protocollo in qualita' di estensore del provvedimento firmato dal suo superiore, non ha ben presente il funzionamento e la portata dei Regolamenti Europei.  

   
==============================
   
Benvenuto nella discussione ma, in effetti, entri con... due gravi "scivoloni", che ti dovrebbero indurre a valutare l'opportunita' di continuare a fare lo spettatore.

Ma il forum e' pubblico ed ognuno puo' intervenire, assumendosi ovviamente la responsabilita' delle opinioni espresse. 
____________________

Sul primo "scivolone", che mi riguarda direttamente, mi permetto invitarti a voler rileggere con attenzione:
- la prima pagina della discussione al link camperonline.it/forum/x/x/x/247403/
- la prima parte del mio intervento che apre questa pagina della discussione.

L'emanazione di un decreto, possibilmente a firma del Ministro e non di un dirigente ministeriale, presuppone sempre una specifica indicazione legislativa al riguardo, per quanto a mia conoscenza.

In questo momento il MIT non puo' inserire la trattazione dei veicoli di cat. M1 nel decreto che riguarda gli autobus, perche' a cio' non e' stato autorizzato dal legislatore e questo e' lo scopo della mia proposta per la modifica del CdS, unificando tutti i veicoli di cat. M riguardo al montaggio di analoghi dispositivi.

Secondo la ripetuta opinione di Anto1957, il MIT potrebbe far derivare l'emanazione di un decreto (riguardante soltanto i veicoli di cat. M1 e creando una sfasatura con i veicoli di cat. M2/M3) in base all'esistente art. 75 del CdS senza attendere i tempi della modifica del CdS da me proposta.

Non resta che aspettare lo sviluppo degli eventi , come ho scritto alcuni giorni fa.

Da ultimo, mi permetto ricordarti che il CdS e' emanato nella forma di Decreto Legislativo e non come DPR.
____________________

Sul secondo "scivolone", mi pare quantomeno azzardata l'opinione che hai espresso su un dirigente ministeriale e la successiva "lezione" che hai inteso impartire in parole semplici.  
   

 
martin20
martin20
14/01/2021 10
Rispondi Abuso
Inserito il 17/10/2024 alle: 23:32:12
In risposta al messaggio di TheDevil del 17/10/2024 alle 17:17:17

    Martin20 ha scritto: Entro nella dotta discussione tra TheDevil e Anto1957 pur con le mie limitate basi di conoscenze giuridiche e tecniche... Mi sembra di ricordare (ma potrei sbagliarmi) che prima TheDevil si fosse
dichiarato d'accordo per un DM per risolvere questa situazione ma, evidentemente facendo ulteriori valutazioni e ragionamenti, ora ritiene giuridicamente piu' efficiente e risolutivo affidarsi alla politica (ai suoi tempi e alla sua burocrazia) per la modifica del CDS che a suo tempo fu emanato con Decreto del Presidente della Repubblica e che richiede pertanto interventi legislativi di questo livello. Quindi, pur nelle mie limitate conoscenze, ritengo e spero che il problema si possa risolvere a livello MIT con un DM. ... volevo sottolineare un solo aspetto in tutto questo casino legislativo che mi sembra di particolare importanza e che, come dice Anto1957, dimostra che il Signor PS probabile fautore delle Circolari (e presumo primo relatore della memoria difensiva presentata all'Avvocatura di Stato per la difesa al TAR) in quanto la sua sigla risulta dal protocollo in qualita' di estensore del provvedimento firmato dal suo superiore, non ha ben presente il funzionamento e la portata dei Regolamenti Europei.      ==============================     Benvenuto nella discussione ma, in effetti, entri con... due gravi scivoloni, che ti dovrebbero indurre a valutare l'opportunita' di continuare a fare lo spettatore. Ma il forum e' pubblico ed ognuno puo' intervenire, assumendosi ovviamente la responsabilita' delle opinioni espresse.  Sul primo scivolone, che mi riguarda direttamente, mi permetto invitarti a voler rileggere con attenzione: - la prima pagina della discussione al link camperonline.it/forum/x/x/x/247403/ - la prima parte del mio intervento che apre questa pagina della discussione. L'emanazione di un decreto, possibilmente a firma del Ministro e non di un dirigente ministeriale, presuppone sempre una specifica indicazione legislativa al riguardo, per quanto a mia conoscenza. In questo momento il MIT non puo' inserire la trattazione dei veicoli di cat. M1 nel decreto che riguarda gli autobus, perche' a cio' non e' stato autorizzato dal legislatore e questo e' lo scopo della mia proposta per la modifica del CdS, unificando tutti i veicoli di cat. M riguardo al montaggio di analoghi dispositivi. Secondo la ripetuta opinione di Anto1957, il MIT potrebbe far derivare l'emanazione di un decreto (riguardante soltanto i veicoli di cat. M1 e creando una sfasatura con i veicoli di cat. M2/M3) in base all'esistente art. 75 del CdS senza attendere i tempi della modifica del CdS da me proposta. Non resta che aspettare lo sviluppo degli eventi, come ho scritto alcuni giorni fa. Da ultimo, mi permetto ricordarti che il CdS e' emanato nella forma di Decreto Legislativo e non come DPR. Sul secondo scivolone, mi pare quantomeno azzardata l'opinione che hai espresso su un dirigente ministeriale e la successiva lezione che hai inteso impartire in parole semplici.       
...
Buonasera The Devil, rientra lo spettatore potenziale come tu mi hai definito .
Prendo atto volentieri delle tue delucidazioni sui miei " gravi scivoloni" come tu li hai definiti. 
Sul secondo "grave scivolone" e  "lezione" come tu li hai definiti  - intendo la non retroattivita'  cioe' la validita' delle installazioni ante 6.7.2022 in quanto a quel tempo il Regolamento UE 26 era pienamente in vigenza-   pero' non hai fornito un commento  in merito a quanto ho  indicato, ma solo che ho fornito "azzardata opinione" su un dirigente ministeriale  (che ho detto solo presumibile  estensore della memoria difensiva,  ma forse ho urtato una sensibilita' interessata? ) e fornito una lezione in parole semplici.  Comunque non interessa a chi legge chi ha fornito al TAR  quelle indicazioni o se il TAR stesso che le ha trovate: solo se ti va e se  puoi  ci dettagli la spiegazione giuridica   che quanto da me indicato non ha alcuna valenza o che comunque e' errato?   Poi tranquillo ritorno a fare lo spettatore per mia scelta anche se  mi sembra di capire da te che sia  cosa gradita. Per ultimo ti do' pienamente ragione sull'attesa degli eventi : si valutera' cosa succedera' nel bene e nel male ma -attenzione-  qui   lo commenteremo chiaccherando amabilmente guardando chi aveva,  per sua conoscenze/capacita'/ esperienza/ informazione,   fatto  le  valutazioni  piu' corrette.
 
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