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Posti omologati e cinture sicurezza

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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 03/03/2021 alle: 15:15:15
  
Ezio59 ha scritto:
La seconda cosa è che chi ha scritto la frase: "In accertata assenza degli appositi ancoraggi, il quarto passeggero e' legittimato a viaggiare senza cinture di sicurezza " e poi ha continuato senza poter sostenere la sua convinzione, ha fatto disinformazione e confusione a tutti...
... qui legge e scrive anche gente che ne sa qualcosa...

  
==============================
  
Quale estensore della frase succitata ti confermo che ho provveduto a modificarne il

testo

, in relazione all'interessante contributo documentale da parte di Ippocampo, da me auspicato.
   
Non ho alcuna difficolta' ad ammettere i miei errori, contrariamente a quanto ritieni, non appena mi vengono documentati.
  
 
ezio59
ezio59
-
Rispondi Abuso
Inserito il 03/03/2021 alle: 16:02:25
laugh dai un colpo alla botte e uno al ferro, ma va bene così.  Non so in quale ufficio faccia o ha fatto servizio ippocampo e quale sia la sua preparazione o la vostra conoscenza visto che lo tiri in ballo.   A questo punto mi piacerebbe saperlo, gli chiederò in privato perché ho sempre avuto buoni rapporti con la PS. Non credo sia l'unico che possa intervenire in leggi e normative.  Tutti siamo utili e nessuno indispensabile. 
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"

Modificato da ezio59 il 03/03/2021 alle 16:08:47
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 03/03/2021 alle: 17:48:22
In risposta al messaggio di ezio59 del 03/03/2021 alle 16:02:25

dai un colpo alla botte e uno al ferro, ma va bene così.  Non so in quale ufficio faccia o ha fatto servizio ippocampo e quale sia la sua preparazione o la vostra conoscenza visto che lo tiri in ballo.   A questo punto
mi piacerebbe saperlo, gli chiederò in privato perché ho sempre avuto buoni rapporti con la PS. Non credo sia l'unico che possa intervenire in leggi e normative.  Tutti siamo utili e nessuno indispensabile. 
...
Posso rispondere anche qui:
1) non ritengo sia importante per qualcuno dove lavoro per il semplice fatto che, cone hai detto, si può lavorare magari alla polstrada ma cmq non avere una grande preparazione in materia;
2) cmq anche la mia preparazione non è importante perché non esprimo mai opinioni senza citare le fonti normative su cui poggiano. Quindi, qualora si dubiti, è sufficiente cercarle in rete e leggerle. Specie se il punto è chiaro come quello di specie;
3) con TheDevil la conoscenza è solo "epistolare" e deriva dai vari confronti/scontri che abbiamo avuto nel corso di anni su questo e un altro forum (adesso chiuso) in cui si trattavano esclusivamente argomenti di diritto. Per il caso in questione non vedo però alcun rilievo in un eventuale rapporto di conoscenza diretta.  O la norma citata è valida o non lo è, a prescindere se andiamo a mangiare insieme o meno.
ezio59
ezio59
-
Rispondi Abuso
Inserito il 03/03/2021 alle: 18:47:19
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 03/03/2021 alle 17:48:22

Posso rispondere anche qui: 1) non ritengo sia importante per qualcuno dove lavoro per il semplice fatto che, cone hai detto, si può lavorare magari alla polstrada ma cmq non avere una grande preparazione in materia; 2)
cmq anche la mia preparazione non è importante perché non esprimo mai opinioni senza citare le fonti normative su cui poggiano. Quindi, qualora si dubiti, è sufficiente cercarle in rete e leggerle. Specie se il punto è chiaro come quello di specie; 3) con TheDevil la conoscenza è solo epistolare e deriva dai vari confronti/scontri che abbiamo avuto nel corso di anni su questo e un altro forum (adesso chiuso) in cui si trattavano esclusivamente argomenti di diritto. Per il caso in questione non vedo però alcun rilievo in un eventuale rapporto di conoscenza diretta.  O la norma citata è valida o non lo è, a prescindere se andiamo a mangiare insieme o meno.
...
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 03/03/2021 alle: 19:19:19
  
Salito ha scritto:
... non mi torna che si ipotizza che l'agente sulla strada stia a cercare indagare sulla presenza degli attacchi.
Ha l'obbligo di elevare contravvenzione per mancata presenza delle cinture e mancato uso della stessa...

  
==============================
  
Premesso che i miei interventi sono sub judice da parte di gente che ne sa qualcosa nel forum, le due sanzioni sono alternative e non cumulative.

O si applicano le sanzioni dell'art. 72 CdS al conducente di un veicolo che risulta corredato degli specifici ancoraggi ma sprovvisto delle cinture di sicurezza (in presenza di immatricolazione successiva al 15-06-1976)
oppure si applicano le sanzioni dell'art. 172 CdS al conducente/passeggero che non utilizza le cinture di sicurezza di cui il veicolo e' provvisto.
  
 
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ippocampo2009
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22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 03/03/2021 alle: 19:38:19
In risposta al messaggio di ezio59 del 03/03/2021 alle 18:47:19

Hai posta 
Letto e risposto.
ezio59
ezio59
-
Rispondi Abuso
Inserito il 03/03/2021 alle: 21:00:59
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 03/03/2021 alle 19:38:19

Letto e risposto.
Fatto altrettanto.
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
ezio59
ezio59
-
Rispondi Abuso
Inserito il 04/03/2021 alle: 09:05:26
In risposta al messaggio di TheDevil del 03/03/2021 alle 19:19:19

   Salito ha scritto: ... non mi torna che si ipotizza che l'agente sulla strada stia a cercare indagare sulla presenza degli attacchi. Ha l'obbligo di elevare contravvenzione per mancata presenza delle cinture e mancato
uso della stessa...    ==============================    Premesso che i miei interventi sono sub judice da parte di gente che ne sa qualcosa nel forum, le due sanzioni sono alternative e non cumulative. O si applicano le sanzioni dell'art. 72 CdS al conducente di un veicolo che risulta corredato degli specifici ancoraggi ma sprovvisto delle cinture di sicurezza (in presenza di immatricolazione successiva al 15-06-1976) oppure si applicano le sanzioni dell'art. 172 CdS al conducente/passeggero che non utilizza le cinture di sicurezza di cui il veicolo e' provvisto.     
...
Visto che hai scritto:  "Premesso che i miei interventi sono sub judice da parte di gente che ne sa qualcosa nel forum " e quindi  insisti con lo sfottò ironico, siccome non mi conosci, solo a titolo informativo ti faccio presente che ho prestato servizio 12 anni al N.A.S., 5 al Nucleo Operativo e gli ultimi 13 come responsabile della Sezione di P.G. del Tribunale, quindi penso che un po’ di esperienza sul campo in merito alla prevenzione e repressione dei reati,  violazioni amministrative e penali, Codice Penale e di Procedura Penale ne abbia. Poi come sempre si può sia sbagliare che imparare. 
Detto questo, se metti da parte l'astio e un po' di permalosità, ci possiamo confrontare serenamente in leggi e regolamenti.
 
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"

Modificato da ezio59 il 04/03/2021 alle 09:17:25
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 04/03/2021 alle: 13:13:13
  
Ippocampo2009 ha scritto:
... credo che il problema nasca dal fatto che il numero alla voce S1 include anche i "posti" utilizzabili a veicolo fermo.
  
====================
  
Le mie fonti normative, come trascritte in calce, porterebbero ad una differente conclusione.

Tyrosve ha affermato che la CdC indica il valore 4 al codice comunitario <S.1> ma non ha ritenuto di documentare la sua affermazione.

In base allo stralcio delle norme sottoriportate, i 4 posti a sedere indicati dall'UMC nella CdC sono utilizzabili mentre il veicolo e' in marcia.

Una volta appurato che la CdC e' documento originale e non alterato, ritengo che nessuna violazione possa contestarsi per la presenza di quattro persone durante la circolazione del veicolo.

Eventualmente il superamento della massa massima autorizzata.

Posto che la CdC risulterebbe compilata nell'inosservanza delle prescrizioni tecniche concernenti l'omologazione dei veicoli, sorge questione se l'operatore di polizia stradale abbia facolta' di censurare direttamente l'UMC che l'ha rilasciata, limitando la disponibilita' del veicolo al relativo proprietario attraverso il ritiro della CdC.

A mio subordinato avviso, nel caso di specie l'operatore di polizia stradale dovrebbe acquisire fotocopia della CdC e trasmetterla al MIT con l'evidenziazione dell'errata indicazione circa il numero di posti a sedere, lasciando allo stesso MIT l'onere di convocare l'interessato qualora ritenga di convalidare la segnalazione di errata compilazione che gli e' stata inoltrata dal Comando di appartenenza dell'operatore intervenuto.

Sempre a mio subordinato avviso, qualora invece la CdC riporti il numero di 3 posti a sedere (in conformita' alle prescrizioni tecniche di omologazione), la presenza della quarta persona trasportata potrebbe essere sanzionata unicamente ai sensi dell'art. 169/c.7 del CdS.

Ben disponibile a migliorare la mia conoscenza della materia.
  
------------------------------

Decreto MIT 14-02-2000

(G.U. n.52/2000, pagg.51-58)
Allegato I
V. La parte I della carta di circolazione deve inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:
(S.1)     numero di posti a sedere, compreso quello del conducente.


Direttiva 2007/46/CE

(in vigore nel 2011 all'atto dell'immatricolazione del veicolo) - Allegato II

Regolamento (UE) 2018/858

(vigente) - Allegato I
2.1. Numero di posti a sedere
2.1.1. Le prescrizioni riguardanti il numero di posti a sedere si applicano ai sedili progettati per essere utilizzati mentre il veicolo e' in marcia.
2.1.2. Esse non si applicano ai sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo e' fermo e che sono chiaramente indicati agli utenti con un pittogramma o un cartello accompagnati da un testo appropriato.

  
 
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ippocampo2009
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22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 04/03/2021 alle: 14:55:51
Anche il regolamento unece nr. 17 è (ed era) in vigore e lo stesso nel precisare che "2.3.3. «Sedile rivolto verso un lato del veicolo», sedile, utilizzabile mentre il veicolo è in movimento, rivolto verso un lato del veicolo in modo che il suo piano verticale di simmetria formi un angolo di 90 ° (± 10 °) con il piano verticale di simmetria del veicolo" prevede espressamente che "5.1.1. È vietato montare sedili orientati lateralmente sui veicoli delle categorie M1..." quindi se abbiamo un regolamento che vieta il montaggio di sedili orientati lateralmente da usarsi in movimento come sarebbe possibili conteggiare tali sedili tra i posti a sedere da usare in marcia?...a ciò occorre aggiungere che, come indicato dallo stesso utente che ha posto il quesito, la stessa casa costruttrice ha dichiarato che il veicolo è omologato 3 posti viaggio. Occorre anche precisare che il CdS include sua la fase statica dei veicoli (fermata e sosta) che qelkaa dinamica (marcia) nella cosiddetta "circolazione" quindi se alla voce s.1 fossero indicati solo i posti utilizzabili in movimento allora sulla cdc ci dovrebbe essere una postilla con indicati il numero dei posti utilizzabili da fermo. Onestamente io invece ho sempre visto note al contrario ovvero che indicavano il numero dei posti in viaggio limirandoli rispetto a quelli indicati alla voce S.1.
ezio59
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Inserito il 04/03/2021 alle: 15:47:25
In risposta al messaggio di TheDevil del 04/03/2021 alle 13:13:13

   Ippocampo2009 ha scritto: ... credo che il problema nasca dal fatto che il numero alla voce S1 include anche i posti utilizzabili a veicolo fermo.    ====================    Le mie fonti normative, come trascritte
in calce, porterebbero ad una differente conclusione. Tyrosve ha affermato che la CdC indica il valore 4 al codice comunitario <S.1> ma non ha ritenuto di documentare la sua affermazione. In base allo stralcio delle norme sottoriportate, i 4 posti a sedere indicati dall'UMC nella CdC sono utilizzabili mentre il veicolo e' in marcia. Una volta appurato che la CdC e' documento originale e non alterato, ritengo che nessuna violazione possa contestarsi per la presenza di quattro persone durante la circolazione del veicolo. Eventualmente il superamento della massa massima autorizzata. Posto che la CdC risulterebbe compilata nell'inosservanza delle prescrizioni tecniche concernenti l'omologazione dei veicoli, sorge questione se l'operatore di polizia stradale abbia facolta' di censurare direttamente l'UMC che l'ha rilasciata, limitando la disponibilita' del veicolo al relativo proprietario attraverso il ritiro della CdC. A mio subordinato avviso, nel caso di specie l'operatore di polizia stradale dovrebbe acquisire fotocopia della CdC e trasmetterla al MIT con l'evidenziazione dell'errata indicazione circa il numero di posti a sedere, lasciando allo stesso MIT l'onere di convocare l'interessato qualora ritenga di convalidare la segnalazione di errata compilazione che gli e' stata inoltrata dal Comando di appartenenza dell'operatore intervenuto. Sempre a mio subordinato avviso, qualora invece la CdC riporti il numero di 3 posti a sedere (in conformita' alle prescrizioni tecniche di omologazione), la presenza della quarta persona trasportata potrebbe essere sanzionata unicamente ai sensi dell'art. 169/c.7 del CdS. Ben disponibile a migliorare la mia conoscenza della materia.    Decreto MIT 14-02-2000 (G.U. n.52/2000, pagg.51-58) Allegato I V. La parte I della carta di circolazione deve inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti: (S.1)    numero di posti a sedere, compreso quello del conducente. Direttiva 2007/46/CE (in vigore nel 2011 all'atto dell'immatricolazione del veicolo) - Allegato II Regolamento (UE) 2018/858 (vigente) - Allegato I 2.1. Numero di posti a sedere 2.1.1. Le prescrizioni riguardanti il numero di posti a sedere si applicano ai sedili progettati per essere utilizzati mentre il veicolo e' in marcia. 2.1.2. Esse non si applicano ai sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo e' fermo e che sono chiaramente indicati agli utenti con un pittogramma o un cartello accompagnati da un testo appropriato.     
...
Senza polemica. Premetto che la teoria e la pratica in non vanno sempre a braccetto. 
L'agente accetatore non gira con il CdS e nemmeno con la G.U. o i regolamenti europei.  Ha a disposizione il prontuario delle violazioni al CdS molto sintetico e aggiornato periodicamente. Nel caso di fattispecie se ritiene ci sia un dubbio può ritirare la carta di circolazione espressamente originale perché non è prevista la fotocopia e la invia non alla Motorizzazione che l'ha rilasciata ma a quella competente per il territorio dell'accertamento che deciderà nel merito. Detto questo, i cavilli si possono sempre cercare e le norme anche, ma l'utente medio della strada capisce si può fare, non si può fare, come lo dimostra l'ultimo intervento di chi ha aperto il post. Per quanto attiene gli articoli da applicare, indicati sinteticamente nel prontuario bisogna valutare di volta in volta la situazione del momento in base anche all' età dei trasportati e come sempre dal comportamento del controllato. So che non dovrebbe essere così ma bisogna essere realistici.  Ci sono poi CdC con errori in fase di emissione, dobbiamo lasciarle così ?
 
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"

Modificato da ezio59 il 04/03/2021 alle 16:01:59
tyrosve
tyrosve
27/02/2021 6
Rispondi Abuso
Inserito il 06/03/2021 alle: 12:19:46
Buongiorno a tutti
Visto che sono stato io ad iniziare il topic nell'intenzione di ottenere chiarimenti utili per l'acquisto del mio primo camper, informo che a fronte delle considerazioni espresse ho rinunciato a quel particolare mezzo. 
Tuttavia rimane intatta la mia perplessità su opinioni, regolamenti, direttive, interpretazioni, requisiti, potenziali comportamenti, sanzioni, ritiri di carta di circolazione che il mio quesito ha fatto emergere. E ciò non certo a discapito dei partecipanti, bensì alla semplice osservazione: io come cittadino ho l'obbligo di far riferimento a due sostanziali evidenze documentali a riguardo: Codice della Strada e Carta di Circolazione. 
Come posso conoscere i dettami del processo di omologazione o il regolamenti nazionali o comunitari a riguardo? Como posso prevedere il comportamento o meglio la diversa interpretazione degli stessi da parte di pubblici operatori? 
In tutta buona fede ho chiesto il parere a 5 uffici verbali della Polizia stradale di altrettanti capoluoghi di Provincia che con certezza che non lascia dubbi hanno asserito la mia non sanzionabilita'. Certo, a voce, non per inscritto, perché per iscritto non rilasciano nulla. 
​​​​​​Sarebbe bello che l'interpretazione personale non esistesse, ma valessero soltanto criteri oggettivi e chiari. 
Comunque è andata così e la mia ricerca del mio primo camper da ex-velista che ha attaccato le vele al chiodo continua... (se qualcuno vende un semintegrale sui 6 metri me lo dica) 
Grazie a tutti e cordiali saluti. 


 
tyrosve
11
bruno it
bruno it
01/04/2014 3460
Rispondi Abuso
Inserito il 06/03/2021 alle: 14:07:43
se qualcuno vende un semintegrale sui 6 metri me lo dica...
             
...possibilmente con numero di cinture pari alle sedute...altrimenti si ritorna all'anno zero.
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salito
salito
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21/03/2009 28479
Rispondi Abuso
Inserito il 06/03/2021 alle: 14:16:47
Azzzz.sul mio divanetto laterale manca....
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 06/03/2021 alle: 16:07:30
Poiché la questione mi aveva incuriosjto, e alche al fine di fugare eventuali dubbi, ho fatto un po' di ricerche trovando questo nel regolamento UNECE nr. 14  che tratta di "Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza"
"5.3.6. Gli ancoraggi delle cinture non sono necessari per nessuno dei sedili o degli strapuntini concepiti per essere usati unicamente a veicolo fermo e per nessuno dei sedili di veicoli cui non si applicano i punti da 5.3.1 a 5.3.4. Se tuttavia per tali sedili il veicolo è munito di ancoraggi, questi devono soddisfare le disposizioni del presente regolamento... ."
Questo a mio parere rafforza ancora di più l'ipotesi che per la legislazione europea si distingue tra sedili usati a veicolo in movimento e sedili usati a veicolo fermo, ma che l'omologazione dei posti a sedere includa entrambe le condizioni.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 06/03/2021 alle: 16:16:16
  
Ippocampo2009 ha scritto:
... ho sempre visto note [...] che indicavano il numero dei posti in viaggio limitandoli rispetto a quelli indicati alla voce S.1.
  
==============================
  
Per mia comodita' di futuro riferimento provo a riassumere i concetti di carattere generale qui approfonditi.

Secondo la mia conoscenza puramente teorica dell'argomento trattato, il numero di posti a sedere, voce <S.1> della CdC, non puo' che essere inferiore/pari al numero dei sedili omologati ai sensi del Regolamento UN/ECE n.17.

In tal senso il numero dei "posti-viaggio" corrisponde direttamente a quello indicato alla citata voce <S.1>.

Ad esempio

qui

, a fronte di un camper con 5 sedili omologati, la CdC riporta un numero di posti a sedere pari a 3.

Invece, secondo la tua conoscenza teorico-pratica dell'argomento, il numero di posti a sedere <S.1> di un veicolo puo' risultare con valore superiore a quello dei relativi sedili omologati R17, al fine di contare anche le "sedute" utilizzabili soltanto a veicolo fermo.

In questo caso, il numero effettivo dei "posti-viaggio" autorizzati viene indicato, a testo libero, nella parte 3 della CdC.

Ho adeguato la mia affermazione di pagina 1 alle tue suesposte considerazioni e sono altresi' pronto a rettificare la sintesi della tua posizione in materia qualora non sia riuscito ad esporla compiutamente.

----------

Adesso torno al caso specifico proposto da Tyrosve riguardo ad un camper, munito di:
- 3 sedili omologati R.17;
- 4 posti a sedere indicati alla voce <S.1> della CdC,
sul quale quattro persone vengono trovate a viaggiare.


Opzione 1: CdC con <S.1> uguale a 4 e senza alcuna annotazione sul numero dei "posti-viaggio" autorizzati
- non si puo' contestare la violazione dell'art. 72 CdS al conducente in quanto il quarto posto a sedere e' privo degli specifici ancoraggi;
- non si puo' contestare la violazione dell'art. 172 CdS al terzo passeggero (quarta persona a bordo) in quanto il quarto posto a sedere e' privo della cintura di sicurezza.

Opzione 2: CdC con <S.1> uguale a 4 e con l'annotata limitazione a 3 "posti-viaggio" nella parte a testo libero
fermo restando che non sussistono le violazioni degli artt. 72 e 172 CdS per le motivazioni gia' esposte, risulta contestabile la violazione dell'art. 169, comma 7 CdS per la presenza di un numero di persone trasportate superiore a quello autorizzato nella CdC.

In entrambe le opzioni, previa pesatura con apposito strumento di misura, risulta altresi' contestabile l'eventuale superamento della "massa massima autorizzata" di cui alla voce F.2 della CdC.

Anche il quadro sanzionatorio suesposto discende dal mio livello di conoscenza teorico del CdS, da semplice utente della strada.

Ben disponibile a migliorare la mia conoscenza riguardo alle sanzioni applicabili nel caso di specie attraverso motivate indicazioni.
  
 
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 06/03/2021 alle: 16:32:42
Mi sembra che tu abbia esposto tutto perfettamente.
P.S. ho testé indicato un ulteriore elemento utile per la discussione.
7
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Rispondi Abuso
Inserito il 06/03/2021 alle: 18:16:23
Non intendo in alcun modo contraddire TheDevil ed Ippocampo che ne sanno più di me. Intendo però portare la mia personale esperienza in merito.

Avevo acquistato un Rimor Superbrig 677 TC con 6 posti omologati in viaggio. Però mi ero ritrovato con "sole" 4 cinture di sicurezza (compresi gli occupanti anteriori) ed avevo sollevato gli stessi dubbi. Essendo in 5 mi restava da capire se uno degli occupanti poteva viaggiare senza cintura.

In buona sostanza, se esiste il castello strutturale di ancoraggio delle cinture fissato al telaio (una roba tipo questa)
Cattura(142).JPG
allora sei obbligato ad installare ed usare le cinture mancanti.
Se invece il castello di cui prima non esiste, allora il 5° passeggero (nel mio personale caso) è autorizzato a viaggiare senza cinture.

Nel mio caso il castello era presente anche se nascosto sotto la dinette ed ho dovuto acquistare e montare le cinture di sicurezza mancanti.

Spero di averti aiutato a chiarire i tuoi dubbi.
Gegè (e non Gege01!) su Boeing 747 (Katamarano 50 MY19)
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 06/03/2021 alle: 19:01:31
Non so l'anno in cui è stato omologato il tuo veicolo ma quello di tyrosve pare intorno al 2011. Se così è la direttiva 77/541/CEE del 28 giugno 1977 "ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore" nel testo in vigore al 2005 al 2014 (periodi quindi che dovrebbe essere di interesse) prevede espressamente che 
"3.1.1 Ad eccezione dei posti a sedere destinati esclusivamente all'uso a veicolo fermo, i sedili dei veicoli appartenenti alle categorie M 1 , M 2 (della classe III o B), M 3 (della classe III o B) e N devono essere dotati di cinture di sicurezza e / o sistemi di ritenuta conformi ai requisiti della presente direttiva.
I veicoli di classe I, II o A appartenenti alla categoria M 2 o M 3 possono essere muniti di cinture di sicurezza e / o sistemi di ritenuta, purché conformi ai requisiti della presente direttiva."
quindi se i posti a sedere omologati in movimento fossero 4 ci dovrebbero essere obbligatoriamente 4 cinture.
 
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Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Rispondi Abuso
Inserito il 06/03/2021 alle: 19:54:55
Il mio Rimor era omologato 2004. Infatti "doveva" avere 6 cinture mentre il precedente proprietario ne aveva smontate 2. Il tuo discorse è assolutamente corretto (e non avevo alcun dubbio in proposito...), ma il mio era un discorso generale per capire come riconoscere se le cinture erano state asportate da qualcuno o se il mezzo non le aveva mai avute.
Non era riferito al caso specifico.
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