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Vicenza: il TAR respinge la sospensione cautelare

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1 20 14
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 387
Rispondi Abuso
Inserito il 10/03/2026 alle: 12:16:13
Trovate la questione su Giustizia Amminstrativa, TAR Venezia N. 00283/2026 REG.PROV.COLL. N. 00623/2024 REG.RIC.

Prima battuta d'arresto con motivazioni basate sulla Sentenza 3235/2025 del Consiglio di Stato,  citata nei motivi:

In discussione c'era l’ordinanza del Comune di Vicenza n. 835 del 3-12-2025 nella parte in cui vieta la sosta 0-24 alle autocaravan per sei mesi nei parcheggi di via Brigata Granatieri di
Sardegna, via Divisione Acqui e via Giazzon.

Il TAR Venezia ha respinto il ricorso. Si può leggere nelle motivazioni:
Considerato, alla luce del sommario esame proprio della presente fase di giudizio, che:
- il ricorso non pare presentare sufficienti profili di fondatezza;
- infatti è stato chiarito che: < dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli") in coordinamento con il richiamato art. 54 del medesimo Codice che, pur facendo riferimento alla generale "categoria autoveicoli", in realtà distingue tra autovetture ed autocaravan, definendo questi ultimi come
veicoli "aventi speciale carrozzeria", dunque connotati da caratteristiche peculiari, per tali idonee a contraddistinguerli ("autocaravan: veicoli aventi una speciale
carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente") e dunque, se del 
caso, anche a giustificare una parziale difformità delle relative regole di  circolazione>> (Cons. Stato, Sez. V, 15-4-2025, n. 3235);
- ancora è stato riconosciuto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Codice della Strada le amministrazioni comunali possono imporre ulteriori limitazioni alla
circolazione e soprattutto alla sosta dei camper per ragioni di interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. V, 15-1-2025, n. 266);
- la misura assunta ha carattere temporaneo e sperimentale, riguarda alcune aree puntualmente individuate ed è diretta a far fronte a legittime pretese dei residenti;
- nel necessario bilanciamento degli interessi coinvolti non sussiste nemmeno il presupposto del periculum in mora, sia in ragione della già rilevata temporaneità della
misura, sia in quanto l’Amministrazione ha dato atto della disponibilità di altre aree di sosta per gli autocaravan;
- la domanda cautelare non può pertanto essere accolta;
- sussistono tuttavia le condizioni per compensare le spese, stante la peculiarità della
fattispecie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.


Come anticipai a proposito della Sentenza 3235 del Consiglio di Stato, in altro mio post qui dentro a questo FORUM ... dalli e dalli siamo riusciti a farci dire anche dal Consiglio di Stato che autocaravan e autovetture possono essere discriminate.

Non solo, ma che se il comune resiste adesso ha uno strumento affilatissimo che gli abbiamo fornito proprio noi.

P.S. IN MODIFICA:  Questa sentenza del TAR  richiama anche la sentenza Consiglio di Stato di Bari Sardo  266/2025  che pure riportai in questo forum ove TAR e CDS respinsero i ricorsi sostenendo il Consiglio di Stato:  che l’ordinanza ha la chiara finalità di evitare, in disparte la terminologia utilizzata, la permanenza significativa dei suddetti veicoli in aree del Comune di Bari Sardo non idonee ad assicurare la tutela dell’igiene ambientale, in quanto non attrezzate.

OVVIAMENTE SE TROVATE IL COMMENTO DI FONTI AUTOREVOLI SU QUESTE TRE SENTENZE E SULLA SENTENZA DI CASSAZIONE Civile Ord. Sez. 2 Num. 28953 Anno 2024 PER GENOVA, ALLINEATA AL MEDESIMO CONCETTO, IO SONO SEMPRE DISPONIBILE AL CONFRONTO. 

SE VICEVERSA NON LE TROVATE DOMANDATEVI PURE PERCHE'. 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 10/03/2026 alle 16:49:33
17
salito
salito
rating

21/03/2009 29038
Rispondi Abuso
Inserito il 10/03/2026 alle: 13:10:16
della serie: 
il peggior nemico del Camperista è il camperista
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
9
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5005
Rispondi Abuso
Inserito il 10/03/2026 alle: 13:29:32
In risposta al messaggio di salito del 10/03/2026 alle 13:10:16

della serie:  il peggior nemico del Camperista è il camperista
come si può evincere da questo forum
Il dubbio è l'inizio della conoscenza.

19
chorus
chorus
05/10/2006 12955
Rispondi Abuso
Inserito il 10/03/2026 alle: 13:58:57
Ringrazio molto l'autore del thread per l'informazione.

Tra un pò sono 20 anni che frequento questo sito. Sin da subito ho sempre letto con interesse il seguente approccio: l'autocaravan e l'autovettura sono la stessa cosa.
Non ci ho mai creduto ma, alla fine, facendo parte della sparutissima minoranza, stavo quasi per convertirmi.
Leggere oggi il contenuto di questa sentenza mi rincuora.
La mia infarinatura giuridica (premetto che non sono un avvocato, né sono un giurista, ma solo un semplice appassionato che legge .... e studia ... le norme per diletto e in via del tutto estemporanea) non mi ha tradito.
Tuttavia, appartenendo alla categoria dei camperisti, spero ci sia un chiarimento da parte del legislatore con revisione dell'attuale art. 185 del codice della strada, magari riscrivendo tale norma, in occasione della prossima emanazione del nuovo codice della strada.
Grazie ancora all'autore del thread.
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13497
Rispondi Abuso
Inserito il 10/03/2026 alle: 14:39:00

Ho sempre scritto che l'autocaravan, pur essendo M1, non è equiparabile ad una comune autovettura; spesso ho subito anche attacchi, derisioni, considerato disfattista ma, alla fine, il camperista ottuso sta andando verso il mare trasportato dalla corrente del fiume sulla riva del quale lo stavo aspettando.

Un po' meno spesso ma ho anche scritto, stante questa differenziazione con le vetture, che il camperista dovrebbe tenere sempre un basso profilo, non andar mai a svegliare il can che dorme, attività molto di moda per alcune associazioni e questi sono i risultati.

Purtroppo, o per fortuna, la mia vita camperistica non avrà un futuro longevo e quello che mi rimane spero mi permetta ancora qualche piccola soddisfazione.

Giovanni
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chorus
chorus
05/10/2006 12955
Rispondi Abuso
Inserito il 10/03/2026 alle: 15:25:01
In risposta al messaggio di Giovanni del 10/03/2026 alle 14:39:00

Ho sempre scritto che l'autocaravan, pur essendo M1, non è equiparabile ad una comune autovettura; spesso ho subito anche attacchi, derisioni, considerato disfattista ma, alla fine, il camperista ottuso sta andando verso
il mare trasportato dalla corrente del fiume sulla riva del quale lo stavo aspettando. Un po' meno spesso ma ho anche scritto, stante questa differenziazione con le vetture, che il camperista dovrebbe tenere sempre un basso profilo, non andar mai a svegliare il can che dorme, attività molto di moda per alcune associazioni e questi sono i risultati. Purtroppo, o per fortuna, la mia vita camperistica non avrà un futuro longevo e quello che mi rimane spero mi permetta ancora qualche piccola soddisfazione. Giovanni
...
Hai scritto un sacco di messaggi (più di me) e sono sempre d'accordo con te. In particolare con quest'ultimo.
Ma consoliamoci assieme, anch'io sono stato spesso deriso.
Purtroppo nei social, se tieni un profilo basso e non usi frasi eclatanti ad effetto, è la fine che fai.
17
masivo
masivo
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24/08/2008 15597
Rispondi Abuso
Inserito il 10/03/2026 alle: 16:19:51
Ci sono varie cose che il camperista dovrebbe capire, in questo caso che un camper parcheggiato non ha gli stessi effetti estetici di un auto, quindi serve molto buon senso quando si decide di parcheggiare.
Ivo
19
chorus
chorus
05/10/2006 12955
Rispondi Abuso
Inserito il 11/03/2026 alle: 09:45:17
Ho scaricato la sentenza dal sito suggerito, ringrazio ancora l'autore del thread, buona giornata.
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 387
Rispondi Abuso
Inserito il 11/03/2026 alle: 15:00:06
In risposta al messaggio di chorus del 11/03/2026 alle 09:45:17

Ho scaricato la sentenza dal sito suggerito, ringrazio ancora l'autore del thread, buona giornata.
Scaricati anche le due citate nel testo. Che poi sono quelle che avevo già postato. Si è voluta intraprendere la strada giudiziaria come strategia d'azione e di contrasto ma poi quando si arriva al pettine (Cassazione e CDS) vengono fuori tutti i nodi che si è voluto ignorare per 40 anni.   
La verità non piace.
19
chorus
chorus
05/10/2006 12955
Rispondi Abuso
Inserito il 11/03/2026 alle: 15:25:17
In risposta al messaggio di Anto1957 del 11/03/2026 alle 15:00:06

Scaricati anche le due citate nel testo. Che poi sono quelle che avevo già postato. Si è voluta intraprendere la strada giudiziaria come strategia d'azione e di contrasto ma poi quando si arriva al pettine (Cassazione e CDS) vengono fuori tutti i nodi che si è voluto ignorare per 40 anni.   
Già lo avevo fatto, grazie comunque per la dritta.
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cricio
cricio
05/01/2014 406
Rispondi Abuso
Inserito il 31/03/2026 alle: 23:01:59
Scusate, ma io non mastico il linguaggio "legale".
Se non ho capito male il Tar ha convalidato l'ordinanza comunale.
Ne sono molto felice. In quelle vie non sostano camper di residenti o turisti, ma solo zingari che qualche tempo fa si sono anche messi a litigare a sprangate.
Mi spiace si sia creato un precedente per "penalizzare i camperisti", ma nello specifico ben vengano queste ordinanze.
Pensate che qualche settimana fa mi sono fermate vicino ad un centro commerciale a poche centinaia di metri da quelle vie per prendere 2 cose al supermercato.
Ero con il camion e fra cabina e cassettoni ho qualche migliaio di euro di attrezzatura. C'erano 3 camper di zingari e ho preferito cambiare supermercato, facendo qualche km in più per tornare a casa.
Questo per dire che in questo caso non si parla di comune anti camper...
Buoni Km. Cricio 
Con calma....... sono in ferie!
20
Grinza
Grinza
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16/02/2006 64618
Rispondi Abuso
Inserito il 03/04/2026 alle: 11:43:35
Ricordo la questione della 167 o 169 del CDS riguardo ai pesi, il mio fratellone Panzer, lo diceva sempre, ‘parliamo piano e poco perché alla fine qualcuno ci butterà l’occhio’
Puntuale come le tasse arriva la delucidazione, i camper vengono pesati applicando la 169 .
Ancora molti sono convinti che non è così, poco importa, ma il TAM TAM ha fatto il danno, come in questo caso.

Su queste sue tematiche sono tranquillo, il camper è a posto e parcheggio dove consentito, nel senso che, avendo lo scooter a seguito, vado solo su aree di sosta camper
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende

Modificato da Grinza il 03/04/2026 alle 11:45:03
17
salito
salito
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21/03/2009 29038
Rispondi Abuso
Inserito il 28/04/2026 alle: 07:03:44
qui in questo articolo mi sembra di avere una spiegazione 
...non vieta in modo assoluto ma regolamenta...

https://www.vicenzatoday.it/att...

„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
5
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1621
Rispondi Abuso
Inserito il 28/04/2026 alle: 14:38:25
Forse non ho capito bene, ma il comune in questione sembra che abbia proibito la sosta in determinate zone, se è così c'è una bella differenza fra questa misura, che vista da lontano sembra ragionevole, e proibire la sosta (e a volte addirittura il transito) in tutto il municipio.
Bon cop de falç!
14
bradipo66
bradipo66
31/07/2011 1353
Rispondi Abuso
Inserito il 27/06/2026 alle: 18:24:21
In risposta al messaggio di Anto1957 del 10/03/2026 alle 12:16:13

Trovate la questione su Giustizia Amminstrativa, TAR Venezia N. 00283/2026 REG.PROV.COLL. N. 00623/2024 REG.RIC. Prima battuta d'arresto con motivazioni basate sulla Sentenza 3235/2025 del Consiglio di Stato,  citata
nei motivi: In discussione c'era l’ordinanza del Comune di Vicenza n. 835 del 3-12-2025 nella parte in cui vieta la sosta 0-24 alle autocaravan per sei mesi nei parcheggi di via Brigata Granatieri di Sardegna, via Divisione Acqui e via Giazzon. Il TAR Venezia ha respinto il ricorso. Si può leggere nelle motivazioni: Considerato, alla luce del sommario esame proprio della presente fase di giudizio, che: - il ricorso non pare presentare sufficienti profili di fondatezza; - infatti è stato chiarito che: < dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli) in coordinamento con il richiamato art. 54 del medesimo Codice che, pur facendo riferimento alla generale categoria autoveicoli, in realtà distingue tra autovetture ed autocaravan, definendo questi ultimi come veicoli aventi speciale carrozzeria, dunque connotati da caratteristiche peculiari, per tali idonee a contraddistinguerli (autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente) e dunque, se del  caso, anche a giustificare una parziale difformità delle relative regole di  circolazione>> (Cons. Stato, Sez. V, 15-4-2025, n. 3235); - ancora è stato riconosciuto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Codice della Strada le amministrazioni comunali possono imporre ulteriori limitazioni alla circolazione e soprattutto alla sosta dei camper per ragioni di interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. V, 15-1-2025, n. 266); - la misura assunta ha carattere temporaneo e sperimentale, riguarda alcune aree puntualmente individuate ed è diretta a far fronte a legittime pretese dei residenti; - nel necessario bilanciamento degli interessi coinvolti non sussiste nemmeno il presupposto del periculum in mora, sia in ragione della già rilevata temporaneità della misura, sia in quanto l’Amministrazione ha dato atto della disponibilità di altre aree di sosta per gli autocaravan; - la domanda cautelare non può pertanto essere accolta; - sussistono tuttavia le condizioni per compensare le spese, stante la peculiarità della fattispecie; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare. Spese compensate. Come anticipai a proposito della Sentenza 3235 del Consiglio di Stato, in altro mio post qui dentro a questo FORUM ... dalli e dalli siamo riusciti a farci dire anche dal Consiglio di Stato che autocaravan e autovetture possono essere discriminate. Non solo, ma che se il comune resiste adesso ha uno strumento affilatissimo che gli abbiamo fornito proprio noi. P.S. IN MODIFICA:  Questa sentenza del TAR  richiama anche la sentenza Consiglio di Stato di Bari Sardo  266/2025  che pure riportai in questo forum ove TAR e CDS respinsero i ricorsi sostenendo il Consiglio di Stato:  che l’ordinanza ha la chiara finalità di evitare, in disparte la terminologia utilizzata, la permanenza significativa dei suddetti veicoli in aree del Comune di Bari Sardo non idonee ad assicurare la tutela dell’igiene ambientale, in quanto non attrezzate. OVVIAMENTE SE TROVATE IL COMMENTO DI FONTI AUTOREVOLI SU QUESTE TRE SENTENZE E SULLA SENTENZA DI CASSAZIONE Civile Ord. Sez. 2 Num. 28953 Anno 2024 PER GENOVA, ALLINEATA AL MEDESIMO CONCETTO, IO SONO SEMPRE DISPONIBILE AL CONFRONTO.  SE VICEVERSA NON LE TROVATE DOMANDATEVI PURE PERCHE'.  La verità non piace.
...
Premesso che non conosco zona e motivazioni, ma trovo, in generale legittimo per un comune vietare passaggio e sosta per alcuni autoveicoli ( ovviamente con motivazioni), quello che ritengo illegale è la sosta ( anche diurna) su tutto il territorio comunale, come fanno alcune amministrazioni.
Poi per vietare la sosta a nomadi le amministrazioni hanno tutte le armi per farlo, basta far rispettare il cds sulle soste e mettere limiti orari ( es. 48 ore) e farle rispettare, altrimenti le conseguenze le pagheranno i cittadini e i nomadi continueranno a sostare fregandosene dei divieti
bradipo66
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