Secondo la legge e non di esperti, sui veicoli sradali, natanti, rimorchi in cui ci siano utilizzatori di GPL, va installato il "serbatoio per servizi ausiliari" oppure le tradizionali bombole mobili, con un'impianto dedicato per il loro utilizzo o modalità di servizio.
Su richiesta, va indicata sulla ricevuta quietanzata, l'installatore e la targa del mezzo firmata, la copia del certificato del serbatoio originale o di omologazione, la ditta, lo rilascia.
Non serve trascrivere nulla sul libretto, in quanto la legge dice, anche per altri casi, basta la firma di un'installatore abilitato del settore, e il certificato del serbatoio da richiedere in copia.(solo di quel tipo)
Questo serve, anche per responsabilità penali e civili che si potessero verificare, di poter far uso di GPL stradale in quanto previsto, sia dalla legge sia dal Ministero dei Trasporti.
Questo dal 2002 con conseguente adeguamenti.
Con detta certificazione nessuno può rifiutarsi di farti GPL alla colonnina stadale.
«ALLEGATO VIII
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE DI GPL E SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL
1. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER USO STRADALE
1.1.Se un sistema di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:
1.1.1.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti (EN 624:2000)(1).
1.1.2.Nel caso di un contenitore di GPL installato in modo permanente, tutti i componenti del sistema in contatto col GPL nella fase liquida (tutti i componenti dall'unità di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pressione) e l'installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 67, parte I e II e allegati 3-10, 13 e 15/17(2).
1.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL di un veicolo dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto ed in altri veicoli stradali (EN 1949:2002)(3).
1.1.4.Il sistema di alimentazione di GPL dev'essere concepito in modo che l'alimentazione avvenga alla pressione necessaria e nella fase giusta per il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL installato. È consentito ritirare il GPL dal contenitore installato in modo permanente sia nella fase gassosa sia in quella liquida.
1.1.5.L'uscita di liquido del contenitore di GPL installato in modo permanente per alimentare il dispositivo di riscaldamento deve essere munita di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso, come previsto al punto 17.6.1.1 del regolamento UN/ECE n. 67. La valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso dev'essere controllata in modo da essere chiusa automaticamente entro cinque secondi dal momento in cui il motore del veicolo si ferma, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di accensione. Se l'interruttore di accensione del dispositivo di riscaldamento o del sistema di alimentazione del GPL è attivato entro questi cinque secondi, il sistema di riscaldamento può rimanere in funzione. Il riscaldamento può sempre essere fatto ripartire.
1.1.6.Se l'alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché:
1.1.6.1.il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore;
1.1.6.2.non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore.
1.1.7.Se l'alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore e il regolatore di pressione devono essere riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata.
1.1.8.Nei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere collegato con lo stesso contenitore di GPL installato in modo permanente che convoglia il GPL al motore, purché le prescrizioni di sicurezza del sistema di propulsione siano rispettate. Se si usa un contenitore di GPL separato per il riscaldamento, detto contenitore dev'essere dotato di una propria unità di riempimento.
2. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER IL SOLO USO STAZIONARIO
2.1.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione di un sistema di riscaldamento a GPL che può essere utilizzato soltanto quando il veicolo non è in movimento devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:
2.1.1.Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimità del dispositivo di controllo del sistema di riscaldamento devono essere apposte etichette permanenti per avvisare che il dispositivo di riscaldamento a GPL non dev'essere in funzione e che la valvola del cilindro portatile dev'essere chiusa quando il veicolo è in movimento.
2.1.2.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.1.
2.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.3.
(1) Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (GU C 202 del 18.7.2001, pag. 5).
Spero di essere stato chiaro[;)]
Modificato da giuliano49 il 01/06/2010 alle 12:47:51