Inserito il 22/05/2006 alle: 21:50:53
Auguri per il nuovo acquisto e spero che tu ti diverta moltissimo Non mi dilungo nel consigliarti l'una o l'altra cosa da portare via, poichè l'hanno già fatto gli latri prima di me. Io vorrei piuttosto, sottoporti all'attenzione un probelma MOLTO SERIO ed a cui quasi nessuno, purtroppo, dà la giusta importnza: mi riferisco al probelma del sovrappeso! Dato che stai per acquistare un veicolo nuovo, lo hai fatto pesare prima di firmare il contratto di compra - vendita, per vedere se corrispondono realmente i pesi rispetto alla carta di circolazione od al certificato di conformità? Se hai intenzione, come quasi tutti, di fareci montare il tendalino, il pannello fotovoltaico, porta bici ecc. ecc., il tuo concessionario ti mette per iscritto, facendoti firmare la liberatoria, che installando gli accessori richiestio, cambia la tara del veicolo e quindi diminuisce la sua capacità di carico? AL dilà delle sanzioni amministrative (multe) in cui potresti inocrrere nel caso in cui tu fossi in sovrappeso e venissi portato in pesa dalla Polziia Stradale, in caso di incidente, la solfa cambia e si passa al penale!!!!! Se hai un paio di minuti di pazienza, leggi attentamente l'inserto che ti incollo qui sotto, a cura dell'Associazione Nazionale Cooridnamento Camperisti (www.************* **********.it) di cui anch'io sono un rappresentante, e valuta attentamente il passo che stai per fare e, se sei anocra in tempo, metti in atto le procedure consigliate nell'allegato. Scusami se ti ho forse annoiato, ma mi è sembrato giusto metterti al corrente di questo fatto, semper che tu non lo conoscessi già, ed in tal caso, mi scuso per la noia!!! Tantissimi auguri e buonissimi viaggi
Fabio
Ecco il File da leggere:
19 aprile 2005
SOVRAPPESO
Evitare tragedie e brutte sorprese
I tanti messaggi ricevuti anche grazie al Forum di Turismo Itinerante (l’ultimo ricevuto oggi qui riprodotto) richiedono una continua informazione sul problema del SOVRAPPESO per evitare tragedie e brutte sorprese.
I PUNTI ESSENZIALI
E’ possibile aver acquistato una autocaravan che supera da vuota la portata massima consentita totale e/o per asse. Essendo una problematica nota da venti anni, è dovere di ogni proprietario di autocaravan il pesarla, almeno una volta per comprendere quanto può caricarvi sopra.
Un incidente stradale, dove l’autocaravan risulta poi in sovrappeso, attiva nei confronti del proprietario una azione per la sua Responsabilità Civile. Detto problema si può superare assicurando l’autocaravan per il sovrappeso ma, ATTENZIONE, la dicitura assicurativa in deroga deve essere chiara.
Esempio di una dicitura interpretabile: “Rinuncia alla rivalsa per peso NON regolamentare”. A nostro parere detta dicitura si presta all’interpretazione del perito che può asserire che tale dicitura riguarda il “Sovrappeso Non Percettibile” cioè quel peso in più (pochi chili ovviamente) che il camperista può caricare non avendo appresso la bilancia mentre il sovrappeso rilevato in occasione dell’incidente vede sfondare di quintali il peso previsto.
Esempio di una dicitura NON interpretabile. Si tratta della dicitura che abbiamo fatto inserire in contratto dalla Vittoria Assicurazioni SpA: “Rinuncia alla rivalsa per peso NON regolamentare”: La Vittoria Assicurazioni SpA rinuncia al diritto di rivalsa che le compete, nel caso in cui il peso complessivo a pieno carico dell’autocaravan assicurato, al momento dell’incidente sinistro, sia superiore di non oltre il 15% rispetto a quello indicato nella Carta di Circolazione.”
5. In occasione di un grave incidente (feriti e/o morti), ove si rileva il sovrappeso dell’autocaravan, si può attivare nei confronti del guidatore e/o proprietario una Responsabilità Penale. In tal caso, ci si può cautelare solo per far fronte alle spese legali e peritali, attivando una personale polizza assicurativa di Difesa Legale.
Il messaggio ricevuto
19 settembre 2004
From: "Forum" <web@turismoitinerante.com
Forum di Turismo Itinerante: Normative: Portata
Athos, non ho letto i messaggi semplicemente perché non ero a casa. Il problema dei pesi l'ho cercato di riassumere in quel file, che spero ti sia abbastanza chiaro. Mie personali considerazioni. Certamente la pesa non era sballata! Cosa ha omologato il costruttore è una bella domanda. Perché non provare a chiederglielo? Difformità rispetto a quanto scritto, dichiarato o prescritto possono essere imputabili come vizi di costruzione che ricadrebbero sotto uno specifico articolo del codice civile. Ciao Mosè
Pesare è essenziale
Recarsi ad una pesa pubblica e/o privata per verificare il peso totale e per asse dell’autocaravan. Ricordarsi di farsi rilasciare lo scontrino di pesa e/o la stampa.
Essendo la meccanica di base per le autocaravan progettata per l’uso a furgone, la possibilità di carico è prevista per la parte posteriore, quindi, è necessario proprio verificare il peso che grava sugli assi e quanto è la portata massima degli stessi.
Fin dagli anni 80 l’Associazione Nazionale ************* ********** ha rappresentato il problema del sovrappeso che affliggeva le autocaravan ma, ancora oggi, è difficile trovare ben visibili nelle pubblicità e/o sui contratti i pesi inerenti l’autocaravan.
Cosa comporta superare quanto previsto nella Carta di Circolazione
Aumentare la possibilità di scoppio dei pneumatici, con danni alla propria famiglia ed agli altri;
Ridurre la funzionalità dei freni, aumentando gli spazi di frenata;
Compromettere la stabilità del veicolo, aumentando le difficoltà di guida perché, nella maggior parte dei casi, il peso non è distribuito in modo omogeneo all'interno dell'autocaravan;
Inficiare l’azione degli ammortizzatori perchè quelli di serie non sono progettati per il continuo utilizzo in sovrappeso. Sostituire gli ammortizzatori comporta il recarsi alla revisione per modificare i dati della Carta di Circolazione ed il NON farlo attiva responsabilità Civili e Penali;
Attivare una possibile esclusione e/o rivalsa da parte dell'Assicurazione;
Essere fermati dalle Forze di Polizia con conseguente contravvenzione, sequestro della Carta di Circolazione ed invio alla Revisione;
Essere bloccati alla frontiera (è nota la solerzia degli svizzeri e degli austriaci) con le sanzioni ivi previste.
Nessuna deroga
Il punto 1 dell'articolo 167 del Codice della Strada è chiarissimo: "I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla Carta di Circolazione …", quindi, nessuna deroga.
Qualcuno attribuisce una funzione di tolleranza al punto 2: "Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella Carta di Circolazione, quando detta massa è superiore a 10 tonnellate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma …." ma sbaglia perché, detta percentuale, riguarda esclusivamente il campo di applicazione della sanzione amministrativa.
Per quanto sopra, si ribadisce che la tolleranza è inerente solo alla sanzione amministrativa e non elimina la possibilità di esclusione e/o rivalsa da parte della compagnia assicurativa in caso di incidente grave. Inoltre,il viaggiare in sovrappeso non elimina una eventuale responsabilità penale in caso di incidente grave.
Riguardo alla esclusione e/o rivalsa assicurativa, in caso di incidente con sovrappeso del veicolo, ci si può cautelare chiedendo alla compagnia assicuratrice la deroga al sovrappeso per quanto attiene l’eventuale esclusione di garanzia per circolazione difforme al Codice della Strada ed anche la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’assicurato, del contraente e del conducente.
La clausola contrattuale che ad oggi riteniamo la migliore in assoluto è quella che abbiamo fatto adottare alla Vittoria Assicurazioni SpA: “Rinuncia alla rivalsa per peso NON regolamentare: Vittoria Assicurazioni, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete, nel caso in cui il peso complessivo a pieno carico dell’autocaravan assicurato, al momento dell’incidente sinistro, sia superiore di non oltre il 15% rispetto a quello indicato nella Carta di Circolazione.”
Riguardo alla responsabilità penale nel caso di incidente con sovrappeso del veicolo, per far fronte alle spese legali e peritali, attivare una personale polizza assicurativa di Difesa Legale.
Facciamo due conti
Scrivere il peso complessivo previsto e sottrarre la tara (la vera tara non è quella scritta sulla Carta di Circolazione ma quella che scriverà la bascula dove peserete il veicolo a vuoto).
Ora, alla cifra che avete ottenuto, sottraete quanto segue:
(Nota: i pesi che indichiamo sono indicativi e sicuramente inferiori alla realtà)
…. kg guidatore
…. Kg passeggero
…. Kg passeggero
…. Kg passeggero
…. Kg passeggero
…. kg animale a bordo
99 kg per il serbatoio acqua potabile
50 kg per il carburante
30 kg per il GPL
10 kg per l'acqua potabile confezionata
20 kg per i viveri
10 kg per le stoviglie
20 kg per il vestiario
20 kg per varie inerenti le suppellettili.
Periodo invernale: aumenta il peso in considerazione di sci, scarponi, catene da neve, televisore portatile, macchina fotografica.
Periodo estivo: aumenta il peso in considerazione di tavolino, sdraio, televisore portatile, macchina fotografica.
Il peso aumenta per:
30 kg per la Bauliera sul tetto e la scaletta per arrivare sul tetto
20 kg per la Veranda
15 kg per i pannelli fotovoltaici
30 kg per portabiciclette con due biciclette
10 kg per ammortizzatori a doppio effetto
10 kg per estintore
…. kg relativi agli acquisti effettuati durante il viaggio.
Il peso aumenta per attrezzare una autocaravan per un viaggio in Paesi extraeuropei comporta dei rischi se si aggiunge: verricello, piastre antinsabbiamento, taniche, due pneumatici di scorta, attrezzi da officina, medicinali, pompa acqua aggiuntiva, batteria aggiuntiva, cavi, ecc......
Pretendere chiarezza
Negli anni alcuni assicuratori ribadivano che la dizione: “Rinuncia alla rivalsa per peso NON regolamentare” “liberava il camperista dalle responsabilità connesse al sovrappeso. Abbiamo effettuato una attenta ricerca dalla quale è emerso che tale dizione si prestava ad interpretazioni e chiedemmo, inutilmente, di completare la frase in questo modo: “Rinuncia alla rivalsa QUALSIASI sia il peso NON regolamentare”. Ovviamente non abbiamo visto scrivete tale modifica.
A voce, gli interessati, seguitavano ad assicurarci che tale chiarezza non era necessaria, che mai i loro liquidatori avrebbero sollevato il problema, dicendo che tale rinuncia riguardava solo il “Sovrappeso Non Percettibile”, cioè quel peso in più (pochi chili ovviamente) che il camperista può caricare non avendo appresso la bilancia.
La nostra esperienza che le Compagnie Assicuratrici non attivano “interpretazioni” in occasione di piccoli incidenti mentre, nel caso di incidenti gravi e/o onerosi la situazione cambia.
Il rimorchiare
In sintesi, con la Patente di Guida di categoria B:
è possibile guidare una autocaravan fino a 3.500 kg di portata massima, alla quale può essere agganciato un rimorchio la cui portata massima complessiva non superi i 750 kg (esempio: se il rimorchio ha una tara di 300 kg, vi si può caricare sopra altri 450 kg di bagaglio);
nel caso di autocaravan avente una portata massima inferiore ai 3.500 kg, si può agganciare un rimorchio la cui portata massima, sommata a quella dell'autocaravan, non superi i 3.500 kg (esempio: ad una autocaravan con portata massima di 3.100 kg è possibile agganciare un rimorchio purchè non superi i 400 kg di portata massima complessiva).
Violare dette disposizioni attiva quanto previsto all’art. 3 del D.M. 8 agosto 1994, Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1994.
La categoria non cambia
Nell’articolo 54 del Codice della Strada troviamo alla lettera M l'autocaravan mentre l’autoarticolato lo troviamo alla lettera I.
Per quanto detto, non si può applicare all’autocaravan con rimorchio il limite degli 80 Km/h perché riguarda i veicoli definiti alla lettera I dell’articolo 54 del Codice della Strada.
Vale ricordare che il punto 3.e. dell’articolo 142 Codice della Strada disciplina gli autotreni, autosnodati, autoarticolati.
Al punto 3.g dell’articolo 142 del Codice della Strada vengono indicati gli autoveicoli superiori ai 3.500 kg ma, anche in questo caso, l’autocaravan non vi rientra in quanto destinata al trasporto di persone.
Sintesi degli articoli del Codice della Strada
Articolo 142 del Codice della Strada
punto 3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sotto indicate
g) autoveicoli ... a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 Km/h fuori dei centri abitati; 100 Km/h sulle autostrade.
4. Nella parte posteriore di cui al comma 3 ... devono essere indicate le velocità massime consentite. ... l’indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi.
(nell’art. 344 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada le caratteristiche dei contrassegni da apporre)
Articolo 167 del Codice della Strada - Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido .
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
Articolo 363 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada
Accertamento della massa dei veicoli.
1. Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella più vicina località in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purché in regola con le prescritte verifiche di legge.id="red">