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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 18/10/2024 alle: 14:14:14

Martin20 ha scritto:
... pero' non hai fornito un commento in merito a quanto ho indicato, [1]
ma solo che ho fornito "azzardata opinione" su un dirigente ministeriale... [2]
... solo se ti va e se puoi ci dettagli la spiegazione giuridica che quanto da me indicato non ha alcuna valenza... [3]
Poi tranquillo ritorno a fare lo spettatore per mia scelta anche se mi sembra di capire da te che sia cosa gradita. [4]
Per ultimo ti do' pienamente ragione sull'attesa degli eventi: si valutera' cosa succedera' nel bene e nel male ma - attenzione - qui lo commenteremo chiaccherando amabilmente guardando chi aveva, per sua conoscenze/capacita'/esperienza/informazione, fatto le valutazioni piu' corrette. [5]
   
==============================
   
Ho suddiviso il tuo intervento in righe separate, con qualche breve omissione, per articolare meglio la mia risposta.

[1] Non mi hai chiesto di commentare quanto da te indicato (cfr. inoltre successivo punto 3).

[2] La tua opinione, che ho considerato "piuttosto azzardata", e' evidenziata in grassetto nella citazione delle tue parole.

[3] Dal mio punto di vista, la questione va spostata - al momento - al superiore livello della normativa internazionale.
Una volta chiarito l'aspetto internazionale della questione, si potra' valutare la relativa incidenza sulla normativa eurounitaria.
Mi pare comunque che, dalla normativa eurounitaria, ogni parte interessata stia cercando di attingere i passaggi che piu' fanno comodo a supporto delle proprie opinioni. 

[4] No, come ogni altro lettore, tu puoi certamente intervenire tutte le volte che ravvisi l'opportunita' di far conoscere le tue opinioni.

[5] Concordo.
   

 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 19/10/2024 alle: 14:14:15
   
Anto1957 ha scritto: ... parliamone.
    
==============================
   
Quando sono stato io a chiedere, mi hai risposto: abbiamo lavori in corso.

Confido d'essere riuscito, nel mio intervento, ad evidenziare il differente livello delle normative di cui tenere conto.

Non bado piu' alle circolari (4/old e 2/new), perche' sono ormai indirizzato ad organizzare il contenuto del decreto, secondo la mia personale soluzione. 

In due recenti sentenze della giustizia amministrativa italiana, il MIT sostiene ed il TAR-Lazio avalla che risulta dimezzata la validita' del Regolamento ONU n. 26, ovvero di un allegato all'Accordo del 1958 riveduto, con eliminazione della parte riguardante l'omologazione di tre dispositivi secondo la procedura dell'entita' tecnica indipendente.

Mi piacerebbe corredare questo intervento anche con lo stralcio della "memoria" dove il MIT sostiene l'anzidetta posizione.

Nella sentenza 15955/2024 il TAR-Lazio si esprime come segue:
sent26.PNG
ed inoltre
sent27.PNG

Spiace osservare che il dott. Luca Biffaro, estensore della sentenza, non abbia ravvisato l'opportunita' di consultare il testo di detto Regolamento nella vigente traduzione UE in lingua italiana al link 

eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.013.01.0051.01.ITA



Si sarebbe certamente accorto che:
1) il primo dei tre dispositivi omologabili e' indicato come portabagagli;
2) non e' prevista l'omologazione di ulteriori dispositivi, oltre ai tre specificati;
3) il documento e' denominato Regolamento ONU n. 26.

onu26(3).PNG

Spiace inoltre che non sia andato a consultare:
- il DPR 1841/1961 (GU 154/1962) con il quale la Repubblica italiana e' divenuta parte contraente dell'Accordo di Ginevra 1958 ;
- la Decisione 97/836/CE con la quale l'Unione Europea e' divenuta parte contraente dell'Accordo del 1958 riveduto.

Ai sensi dell'art. 1/c.6 di detto Trattato internazionale:
Ciascuna parte contraente che applica un regolamento puo' notificare in qualsiasi momento al segretario generale, con preavviso di un anno, che la sua amministrazione cessa di applicare tale regolamento. La notifica e' comunicata alle altre parti contraenti dal segretario generale.

Ovvero, ogni Regolamento ONU, allegato a detto Trattato, va applicato/rifiutato nella sua interezza da ciascuna parte contraente.

Non e' previsto che un Regolamento ONU possa applicarsi parzialmente rispetto al suo contenuto, come sostenuto dal MIT ed avallato dal TAR-Lazio nella citata sentenza, nei limiti della mia conoscenza NON-professionale della materia.

Soluzione "provocatoria"
Sotto il coordinamento del Min.Esteri (competente in materia di trattati internazionali), MIT e Min.Giustizia dovrebbero rivolgersi ai corrispondenti uffici dell'UE affinche' l'Unione voglia ufficialmente precisare le eventuali limitazioni nell'applicazione del Regolamento ONU n. 26 presso gli stati-membri, ai sensi della richiamata Decisione 97/836/CE.

Ho scritto "provocatoria" perche' escludo che il MIT non sappia come stanno i fatti. 

In ogni caso, le omologazioni concesse (ex Dir.74/483/CEE oppure 26R) restano in vigore fino ad eventuale revoca da parte della competente autorita' nazionale e vanno ovviamente riconosciute da tutte le parti contraenti dell'Accordo del 1958 riveduto.

--------------------
p.s. Comunque, anche l'attenta lettura della normativa eurounitaria consente di dimostrare l'infondatezza della posizione sostenuta dal MIT sulla "dimezzata" applicabilita' del Regolamento ONU n. 26.

 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 19/10/2024 alle: 15:57:55
In risposta al messaggio di TheDevil del 19/10/2024 alle 14:14:15

    Anto1957 ha scritto: ... parliamone.      ==============================     Quando sono stato io a chiedere, mi hai risposto: abbiamo lavori in corso. Confido d'essere riuscito, nel mio intervento, ad evidenziare
il differente livello delle normative di cui tenere conto. Non bado piu' alle circolari (4/old e 2/new), perche' sono ormai indirizzato ad organizzare il contenuto del decreto, secondo la mia personale soluzione.  In due recenti sentenze della giustizia amministrativa italiana, il MIT sostiene ed il TAR-Lazio avalla che risulta dimezzata la validita' del Regolamento ONU n. 26, ovvero di un allegato all'Accordo del 1958 riveduto, con eliminazione della parte riguardante l'omologazione di tre dispositivi secondo la procedura dell'entita' tecnica indipendente. Mi piacerebbe corredare questo intervento anche con lo stralcio della memoria dove il MIT sostiene l'anzidetta posizione. Nella sentenza 15955/2024 il TAR-Lazio si esprime come segue: ed inoltre Spiace osservare che il dott. Luca Biffaro, estensore della sentenza, non abbia ravvisato l'opportunita' di consultare il testo di detto Regolamento nella vigente traduzione UE in lingua italiana al link eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.013.01.0051.01.ITA Si sarebbe certamente accorto che: 1) il primo dei tre dispositivi omologabili e' indicato come portabagagli; 2) non e' prevista l'omologazione di ulteriori dispositivi, oltre ai tre specificati; 3) il documento e' denominato Regolamento ONU n. 26. Spiace inoltre che non sia andato a consultare: - il DPR 1841/1961 (GU 154/1962) con il quale la Repubblica italiana e' divenuta parte contraente dell'Accordo di Ginevra 1958; - la Decisione 97/836/CE con la quale l'Unione Europea e' divenuta parte contraente dell'Accordo del 1958 riveduto. Ai sensi dell'art. 1/c.6 di detto Trattato internazionale: Ciascuna parte contraente che applica un regolamento puo' notificare in qualsiasi momento al segretario generale, con preavviso di un anno, che la sua amministrazione cessa di applicare tale regolamento. La notifica e' comunicata alle altre parti contraenti dal segretario generale. Ovvero, ogni Regolamento ONU, allegato a detto Trattato, va applicato/rifiutato nella sua interezza da ciascuna parte contraente. Non e' previsto che un Regolamento ONU possa applicarsi parzialmente rispetto al suo contenuto, come sostenuto dal MIT ed avallato dal TAR-Lazio nella citata sentenza, nei limiti della mia conoscenza NON-professionale della materia. Soluzione provocatoria Sotto il coordinamento del Min.Esteri (competente in materia di trattati internazionali), MIT e Min.Giustizia dovrebbero rivolgersi ai corrispondenti uffici dell'UE affinche' l'Unione voglia ufficialmente precisare le eventuali limitazioni nell'applicazione del Regolamento ONU n. 26 presso gli stati-membri, ai sensi della richiamata Decisione 97/836/CE. Ho scritto provocatoria perche' escludo che il MIT non sappia come stanno i fatti.  In ogni caso, le omologazioni concesse (ex Dir.74/483/CEE oppure 26R) restano in vigore fino ad eventuale revoca da parte della competente autorita' nazionale e vanno ovviamente riconosciute da tutte le parti contraenti dell'Accordo del 1958 riveduto. p.s. Comunque, anche l'attenta lettura della normativa eurounitaria consente di dimostrare l'infondatezza della posizione sostenuta dal MIT sulla dimezzata applicabilita' del Regolamento ONU n. 26.  
...
Grazie per gli spunti che sono molto apprezzati. Credo siamo sulla stessa linea anche se con annotazioni leggermente differenti.  Come detto in precedenza ad evitare soprattutto polemiche da parte di terze parti, già toccate con mano,  in relazione all'iniziativa che abbiamo intrapreso, posso condividere i contenuti con te in privato. E lo farei volentieri. Ma serve un tuo contatto, se vuoi io sono disponibile. 

Grazie.  
La verità non piace.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 20/10/2024 alle: 14:14:14
   
Anto1957 ha scritto: Grazie per gli spunti che sono molto apprezzati.
   
==============================
  
Mi fa piacere ma ho seguito lo stesso filo conduttore dei miei interventi all'inizio del mese di giugno scorso, quando hai chiesto la mia opinione sulla dicitura "a normativa vigente" presente nella seconda nota circolare del 2023.

Allora ho cercato di dimostrare l'infondatezza di una affermazione presente in una circolare ministeriale, mentre adesso ho rivolto il mio commento ad una analoga affermazione presente in una sentenza giudiziaria.

Cio' premesso, ritengo che la prosecuzione della vertenza giudiziaria costituisca uno spreco di risorse (economiche ed umane) e di tempo.

In particolare, il tempo occorrente a presentare ulteriori ricorsi e/o appelli ed attendere il giudizio potrebbe confrontarsi con il tempo d'attesa per una modifica del CdS, gia' pronta e soltanto da sollecitare nelle sedi pertinenti.

Il ricorso non e' stato accolto ma il risultato e' stato conseguito, con la sospensione delle circolari contro le quali il ricorso stesso e' stato presentato.

Sospensione che per me significa anche logica archiviazione, attesa la quantita' di giustificati rilievi che sono stati espressi sui relativi contenuti.

Sono pienamente d' accordo sul primo motivo del ricorso, come riportato nella sentenza 15955/2024
ricorso.PNG
e sono d'accordo anche sulla considerazione (da me sempre sostenuta in questo forum) espressa dal Codacons
codacons.PNG

La mia proposta di modifica del CdS e' il risultato di un lungo percorso, iniziato con l'apertura della discussione camperonline.it/forum/x/x/x/247403 nei primi giorni di febbraio 2020, quando ho preso spunto dal decreto Dondolini sugli autobus (rimasto "clandestino") per pensare alla confluenza con le quattro circolari allora vigenti sulla stessa materia e riguardanti i veicoli di cat. M1.

La mia proposta di modifica del CdS risolve totalmente il primo motivo del ricorso come sopra riportato e, di seguito, sostanzialmente anche gli altri motivi, nel senso che lascia a tutte le parti interessate la possibilita' di "condividere" con il MIT la definizione del decreto.

Invece di pensare ancora alla definizione di ricorsi, ritengo che si possa utilmente impiegare il tempo a rifinire l'ipotesi di decreto, dove ogni parte interessata dovrebbe rassegnarsi a qualche rinuncia per raggiungere una soluzione equilibrata ed idonea a contemperare le opposte pretese.
    
 
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Anto1957
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07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 20/10/2024 alle: 17:17:14
In risposta al messaggio di TheDevil del 20/10/2024 alle 14:14:14

    Anto1957 ha scritto: Grazie per gli spunti che sono molto apprezzati.     ==============================    Mi fa piacere ma ho seguito lo stesso filo conduttore dei miei interventi all'inizio del mese di giugno
scorso, quando hai chiesto la mia opinione sulla dicitura a normativa vigente presente nella seconda nota circolare del 2023. Allora ho cercato di dimostrare l'infondatezza di una affermazione presente in una circolare ministeriale, mentre adesso ho rivolto il mio commento ad una analoga affermazione presente in una sentenza giudiziaria. Cio' premesso, ritengo che la prosecuzione della vertenza giudiziaria costituisca uno spreco di risorse (economiche ed umane) e di tempo. In particolare, il tempo occorrente a presentare ulteriori ricorsi e/o appelli ed attendere il giudizio potrebbe confrontarsi con il tempo d'attesa per una modifica del CdS, gia' pronta e soltanto da sollecitare nelle sedi pertinenti. Il ricorso non e' stato accolto ma il risultato e' stato conseguito, con la sospensione delle circolari contro le quali il ricorso stesso e' stato presentato. Sospensione che per me significa anche logica archiviazione, attesa la quantita' di giustificati rilievi che sono stati espressi sui relativi contenuti. Sono pienamente d' accordo sul primo motivo del ricorso, come riportato nella sentenza 15955/2024 e sono d'accordo anche sulla considerazione (da me sempre sostenuta in questo forum) espressa dal Codacons La mia proposta di modifica del CdS e' il risultato di un lungo percorso, iniziato con l'apertura della discussione camperonline.it/forum/x/x/x/247403 nei primi giorni di febbraio 2020, quando ho preso spunto dal decreto Dondolini sugli autobus (rimasto clandestino) per pensare alla confluenza con le quattro circolari allora vigenti sulla stessa materia e riguardanti i veicoli di cat. M1. La mia proposta di modifica del CdS risolve totalmente il primo motivo del ricorso come sopra riportato e, di seguito, sostanzialmente anche gli altri motivi, nel senso che lascia a tutte le parti interessate la possibilita' di condividere con il MIT la definizione del decreto. Invece di pensare ancora alla definizione di ricorsi, ritengo che si possa utilmente impiegare il tempo a rifinire l'ipotesi di decreto, dove ogni parte interessata dovrebbe rassegnarsi a qualche rinuncia per raggiungere una soluzione equilibrata ed idonea a contemperare le opposte pretese.       
...
Non dubito che troverai tu stesso la strada per proporlo a chi in dovere.

Su questo argomento mi risultano attivi i produttori sui loro politici di riferimento.

Il fatto che con decorrenza 1/10/2024 il Direttore Generale della Motorizzazione al MIT Ing. D’Anzi sia stato sostituito Con dPCM dall’Ing. Stefano Fabrizio RIAZZOLA – dirigente dei ruoli del Comune di Milano,  cui è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per la Motorizzazione, dovrebbe significare qualcosa. 

Non credo sia stato messo lì a caso. No?
P.S. IN MODIFICA
Inoltre, potrei sottoporre, come detto, una proposta di modifica tramite alcuni contatti parlamentari... ti pregherei di riformularla come proposta dal Gruppo degli aderenti ad ADIUVANDUM (siamo circa 500) , mi impegnerò a gestirla per il fine da te proposto ma on la premessa del ritiro preventivo delle due circolari famigerate del 2023 e di perdurare la situazione di fatto e di diritto che innescò la circolare 69402.

Grazie.
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 20/10/2024 alle 20:29:07
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 21/10/2024 alle: 18:18:18
   
Anto1957 ha scritto:
... potrei sottoporre, come detto, una proposta di modifica tramite alcuni contatti parlamentari...
ti pregherei di riformularla come proposta dal Gruppo degli aderenti AD ADIUVANDUM (siamo circa 500)...

   
==============================
   
Il testo della proposta di modifica del CdS e' del tutto indipendente dal mio intervento di introduzione.

Puoi trarre una copia PNG tramite SnippingTool ed allegarla alla relazione che meglio vorrai redigere secondo le tue intenzioni.

Ho fatto la prova ma, a fronte di una foto chiaramente leggibile, la procedura di inserimento delle foto nel forum riduce troppo le dimensioni.
bici2(1).PNG

Resto a disposizione se hai chiarimenti da chiedere sulle modifiche proposte.

 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 22/10/2024 alle: 18:18:18
   

OMOLOGAZIONE DI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI, SISTEMI, COMPONENTI, ENTITA' TECNICHE INDIPENDENTI

Parte I: Normativa internazionale

Riferimento [unico documento con il titolo riportato in varie lingue]: 
Agreement concerning the Adoption of Harmonized Technical United Nations Regulations for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these United Nations Regulations. [titolo EN ufficiale]
Accord concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements. [titolo FR ufficiale]
Accordo concernente l’adozione di Regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, e le condizioni per il riconoscimento reciproco delle omologazioni concesse sulla base di tali Regolamenti delle Nazioni Unite. [titolo IT da CH]
Accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»). [titolo IT da UE]

Simbolo:
E9(1).PNG per omologazione rilasciata dalla Spagna

Commento:
A far tempo dal 24-03-1998 l'Unione europea e' parte contraente dell'Accordo suindicato, ai sensi della Decisione 97/836/CE
al link

data.europa.eu/eli/dec/1997/836/oj


Nelle varie lingue ufficiali dell'UE, detto documento contiene anche il testo dell'Accordo ed il primo elenco dei Regolamenti ONU accettati dalla stessa UE.
Dai Regolamenti (UE) 2018/858 e 2019/2144 ritengo opportuno conservare memoria delle considerazioni introduttive esposte, rispettivamente, ai nn. 48/49 e 17/18:
858(1).PNG
2144_(1).PNG
L'elenco aggiornato dei Regolamenti ONU riconosciuti dall'Unione europea e' riportato nell'allegato I del Regolamento (UE) 2019/2144, come disposto nel relativo art. 4:
art4(1).PNG

Parte II - Normativa eurounitaria

Riferimento:
- Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Simbolo:
e_9.PNG

Commento:
Nella recente trattazione dei ricorsi 14462/2023 e 14031/2023 il MIT ed il TAR-Lazio si sono particolarmente soffermati su una riga dell'Allegato II al Regolamento (UE) 2018/858 ma, a mio avviso, non hanno posto adeguata attenzione alla rubricazione di detto allegato e della relativa prima parte:
omooe.PNG

I Regolamenti (UE) 2018/858 e 2019/2144 sono entrambi emanati dalle stesse istituzioni europee (Parlamento e Consiglio) ed hanno contenuti che si intersecano tra loro attraverso frequenti rimandi da un Regolamento all'altro.
Auspico che le istituzioni europee emittenti dei citati Regolamenti vogliano valutare l'opportunita' di procedere all'unificazione in un unico documento, al fine di facilitare la lettura delle numerose prescrizioni attualmente previste.

 
16
orme
orme
27/08/2009 249
Rispondi Abuso
Inserito il 24/10/2024 alle: 07:56:58
Evidentemente voi, in particolare TheDevil e Anto1957, "siete del mestiere" (cit.) ed è interessante leggervi anche se, per me, di difficile comprensione.
Sarebbe utile ai più magari un sunto, almeno allo stato attuale delle cose, sapere cosa è in regola e cosa si può o non può fare/caricare.

Vi ringrazio comunque e continuo a leggervi con attenzione.
 
17
franco49tn
franco49tn
rating

24/01/2008 10348
Rispondi Abuso
Inserito il 24/10/2024 alle: 10:02:57
Ma in conclusione di tutto quanto.

Ho chiesto dove vendono i portabici da gancio
e mi hanno detto di non voler vendere e di aspettare
le decisioni e quanto sarà definitivo,

Anche quelli fissi ma dove le bici sporgono lateralmente
stessa cosa.

Qundi cosa facciamo ?
Franco
19
chorus
chorus
05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 24/10/2024 alle: 11:07:09
In risposta al messaggio di franco49tn del 24/10/2024 alle 10:02:57

Ma in conclusione di tutto quanto. Ho chiesto dove vendono i portabici da gancio e mi hanno detto di non voler vendere e di aspettare le decisioni e quanto sarà definitivo, Anche quelli fissi ma dove le bici sporgono lateralmente stessa cosa. Qundi cosa facciamo ?
Grazie della testimonianza, se questa è la risposta degli addetti ai lavori, non ci resta che aspettare.
Purtroppo noi camperisti siamo troppo pochi in Italia, e in questo insieme esiguo ce ne è uno ancora minore di soggetti interessati al portamoto.
Confidiamo nei ciclisti, infinitamente superiori a noi.
Confidiamo altresì nelle associazioni di categoria che si sono già mosse da mesi.
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 24/10/2024 alle: 11:11:33
In risposta al messaggio di chorus del 24/10/2024 alle 11:07:09

Grazie della testimonianza, se questa è la risposta degli addetti ai lavori, non ci resta che aspettare. Purtroppo noi camperisti siamo troppo pochi in Italia, e in questo insieme esiguo ce ne è uno ancora minore di soggetti
interessati al portamoto. Confidiamo nei ciclisti, infinitamente superiori a noi. Confidiamo altresì nelle associazioni di categoria che si sono già mosse da mesi.  
...
Quali associazioni di categoria?
La verità non piace.
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 24/10/2024 alle: 11:19:04
In risposta al messaggio di orme del 24/10/2024 alle 07:56:58

Evidentemente voi, in particolare TheDevil e Anto1957, siete del mestiere (cit.) ed è interessante leggervi anche se, per me, di difficile comprensione. Sarebbe utile ai più magari un sunto, almeno allo stato attuale delle cose, sapere cosa è in regola e cosa si può o non può fare/caricare. Vi ringrazio comunque e continuo a leggervi con attenzione.  
Siamo in un limbo. Chi sostiene che le circolari sono ancora sospese perché serve una nuova circolare per riattivarle e chi sostiene che sono in vigore per la sentenza TAR: un bailamme che consiglia di attendere l'esito della questione. A breve ci sarà il ricorso al Consiglio di Stato.  
La verità non piace.
19
chorus
chorus
05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 24/10/2024 alle: 11:31:44
In risposta al messaggio di Anto1957 del 24/10/2024 alle 11:11:33

Quali associazioni di categoria?
Spero che commercianti e produttori di questi componenti abbiano un sindacato (l'associazione di categoria è un sindacato) che li tuteli.
15
papilion
papilion
11/05/2010 1545
Rispondi Abuso
Inserito il 24/10/2024 alle: 11:57:21
In risposta al messaggio di chorus del 24/10/2024 alle 11:31:44

Spero che commercianti e produttori di questi componenti abbiano un sindacato (l'associazione di categoria è un sindacato) che li tuteli.
Nel gruppo wozzapp portamoto/tutto stiamo aderendo alla causa per dare forza iscrizioni aperte fino inizio novembre 
16
orme
orme
27/08/2009 249
Rispondi Abuso
Inserito il 24/10/2024 alle: 12:24:01
In risposta al messaggio di Anto1957 del 24/10/2024 alle 11:19:04

Siamo in un limbo. Chi sostiene che le circolari sono ancora sospese perché serve una nuova circolare per riattivarle e chi sostiene che sono in vigore per la sentenza TAR: un bailamme che consiglia di attendere l'esito della questione. A breve ci sarà il ricorso al Consiglio di Stato.  
grazie!
anche dai siti dei produttori/distributori ci sono info (necessariamente) poco chiare, ad esempio FCE

https://www.fcesas.it/


Modificato da orme il 24/10/2024 alle 12:26:20
17
nasuppa
nasuppa
27/07/2008 124
Rispondi Abuso
Inserito il 25/10/2024 alle: 18:59:14
Forse si è giunti ad una soluzione sensata 

https://fiabitalia.it/portabici...

Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 26/10/2024 alle: 13:35:53
In risposta al messaggio di nasuppa del 25/10/2024 alle 18:59:14

Forse si è giunti ad una soluzione sensata 
PortabiciPerizzo.pngPerussoTarghetta.pngDalla pagina  FB Camperisti Scooteristi faccio copia e incolla del post dell'utente Antonio Morelli:
----------------------------------------------------------------------------------
Buon giorno. Una doverosa riflessione sulla notizia che sta circolando in queste ore a proposito di un possibile Decreto Interministeriale per i portabici.
Sul sito  FIAB Italia è presente questa informazione (link in basso) che parla di un prossimo Decreto Interministeriale, di semplificazione delle restrittive previsioni per i portabici, trattati prevalentemente nella circolare 25981 del 6/9/2023, oggetto di ricorso al TAR Lazio procedimento nr. 14462/2023 e oggi al Consiglio di Stato.
Come primo firmatario del gruppo degli 87 camperisti che hanno svolto il primo  intervento ad ADIUVANDUM al TAR Lazio nel procedimento 14031/2023 (Luggage Rack) segnalo che in questi giorni è in chiusura di adesioni, termine 5/11/2024, analogo  nostro intervento presso il Consiglio di Stato con numeri molto superiori al primo intervento al TAR.
Osserviamo che una analoga attività di contatto con il MIT ci risulta in essere in atto dai produttori di cd. "portatutto". Facciamo presente che il DM in compilazione,  dovendo riguardare anche i portabici per gancio di traino, che sono omologati con lo stesso Regolamento UN/ECE nr. 26, non potrà non avere una riconsiderazione della circolare 30187 del 12/10/2023, appunto per i Luggage Rack (Portabagagli), perché omologati anch’essi con lo stesso regolamento 26 che ha sostituito la Direttiva 74/483. Come vedete in foto ci sono  portabici che contrariamente a quanto asserito dal MIT nella circolare 25981 (Le strutture portabici, ancorché non omologabili perché non contemplate nel sopracitato regolamento UNECE 26),  sono invece omologati in base al Regolamento UN/ECE 26 perché all'estero non esiste "portamoto" esiste "portabagagli" e non si fa distinzione del tipo di carico (R26). Non fa differenza 120kg di valigie o 120 kg di scooter.  Solo in Italia si ha questa fissazione illogica e su questa si è discriminato l'italiano e favorito lo straniero, male interpretando il Regolamento 26. Il portabagagli con kit bici in foto è omologato «E8 26R03*9892*00» il che sta a significare che il paese omologatore è "8" Repubblica Ceca e 26R e che l'omologazione è  rilasciata in base al Regolamento UN/ECE nr. 26. Che quindi Enti Omologatori Europei aventi stessa dignità giuridica di quello italiano, omologano  anche portabici per gancio di traino, aventi un medesimo sbalzo dei cd. Portatutto e che secondo il MIT (cir. 30187) essi solo possono circolare e noi no!
A fronte di queste palesi sviste del nostro MIT, e tutto ciò sopra nonostante, continuiamo ad osservare l’inerzia di tutte le associazioni di camperisti poiché non ci risultano ad oggi interventi in giudizio e non ci risultano nemmeno contatti con il MIT per risolvere la questione.
L'iniziativa in questione al link è di Cônitours - Consorzio Operatori Turistici Provincia di Cuneo. Qualcosa e qualcuno quindi si muove. Perché ha scelto di non stare alla finestra a fare inutili chiacchiere autocelebrative, senza scendere in campo. Svicolando poi dalla domanda essenziale da porre per questo caso:  ma voi cosa avete fatto su questo problema particolare?
Questa informazione, comunque, testimonia che Consorzi o Associazioni portatori di interessi degli associati avrebbero potuto e possono muoversi anziché continuare a porre domande su attività di altri.  Altri che stanno facendo concretamente per risolvere una errata posizione del nostro MIT, che discrimina gli italiani a favore degli stranieri. Chi vuole conoscere "le carte" dei procedimenti", adesso presso il Consiglio di Stato, non deve fare domande alle parti in causa che non sono tenute a fornirgliele, men che meno lamentarsi di ciò con i propri associati.  Se vuoi vai. Se non vai non vuoi!
La strada maestra per tutelare gli interessi degli associati con il problema in mano  e a circolari emesse l’hanno percorsa i produttori, con il ricorso,  noi camperisti liberi con la costituzione ad ADIUVANDUM al Consiglio di Stato, perché in questa situazione  incidentalmente abbiamo gli stessi interessi, ed evidentemente il suddetto Consorzio con un intervento presso il MIT per un DM semplificazioni.  Gli altri che si agitano cosa hanno fatto? Chiacchiere da bar autocelebrative. Il fine dell'intervento ad ADIUVANDUM è anche quello di fare pressioni sul MIT fornendo in giudizio elementi di contestazione alle affermazioni scritte nelle due circolari.  Quindi, anche con questa buona notizia, la nostra strada resta l’intervento ad ADIUVANDUM per farci sentire nella sede opportuna. FARE! Se il DM annunciato risolverà la nostra problemativa cesserà materia del contendere e noi saremo soddisfatti. ALtrimenti andremo avanti.
Nulla si muove a caso.
Fare non fare ostacolare: scegliere da quale parte stare.
La notizia è sul sito di FIAB Italia: 

https://fiabitalia.it/portabici...


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Ritornando ai miei precedenti interventi, si parla di Decreto interministeriale... strada quindi possibile e più immediata. 

 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 26/10/2024 alle 16:11:32
15
papilion
papilion
11/05/2010 1545
Rispondi Abuso
Inserito il 26/10/2024 alle: 15:47:47
In risposta al messaggio di Anto1957 del 26/10/2024 alle 13:35:53

Dalla pagina  FB Camperisti Scooteristi faccio copia e incolla del post dell'utente Antonio Morelli: Buon giorno. Una doverosa riflessione sulla notizia che sta circolando in queste ore a proposito di un possibile Decreto
Interministeriale per i portabici. Sul sito FIAB Italia è presente questa informazione (link in basso) che parla di un prossimo Decreto Interministeriale, di semplificazione delle restrittive previsioni per i portabici, trattati prevalentemente nella circolare 25981 del 6/9/2023, oggetto di ricorso al TAR Lazio procedimento nr. 14462/2023 e oggi al Consiglio di Stato. Come primo firmatario del gruppo degli 87 camperisti che hanno svolto il primo intervento ad ADIUVANDUM al TAR Lazio nel procedimento 14031/2023 (Luggage Rack) segnalo che in questi giorni è in chiusura di adesioni, termine 5/11/2024, analogo nostro intervento presso il Consiglio di Stato con numeri molto superiori al primo intervento al TAR. Osserviamo che una analoga attività di contatto con il MIT ci risulta in essere in atto dai produttori di cd. portatutto. Facciamo presente che il DM in compilazione, dovendo riguardare anche i portabici per gancio di traino, che sono omologati con lo stesso Regolamento UN/ECE nr. 26, non potrà non avere una riconsiderazione della circolare 30187 del 12/10/2023, appunto per i Luggage Rack (Portabagagli), perché omologati anch’essi con lo stesso regolamento 26 che ha sostituito la Direttiva 74/483. Come vedete in foto ci sono portabici che contrariamente a quanto asserito dal MIT nella circolare 25981 (Le strutture portabici, ancorché non omologabili perché non contemplate nel sopracitato regolamento UNECE 26), sono invece omologati in base al Regolamento UN/ECE 26 perché all'estero non esiste portamoto esiste portabagagli e non si fa distinzione del tipo di carico (R26). Non fa differenza 120kg di valigie o 120 kg di scooter. Solo in Italia si ha questa fissazione illogica e su questa si è discriminato l'italiano e favorito lo straniero, male interpretando il Regolamento 26. Il portabagagli con kit bici in foto è omologato «E8 26R03*9892*00» il che sta a significare che il paese omologatore è 8 Repubblica Ceca e 26R e che l'omologazione è rilasciata in base al Regolamento UN/ECE nr. 26. Che quindi Enti Omologatori Europei aventi stessa dignità giuridica di quello italiano, omologano anche portabici per gancio di traino, aventi un medesimo sbalzo dei cd. Portatutto e che secondo il MIT (cir. 30187) essi solo possono circolare e noi no! A fronte di queste palesi sviste del nostro MIT, e tutto ciò sopra nonostante, continuiamo ad osservare l’inerzia di tutte le associazioni di camperisti poiché non ci risultano ad oggi interventi in giudizio e non ci risultano nemmeno contatti con il MIT per risolvere la questione. L'iniziativa in questione al link è di Cônitours - Consorzio Operatori Turistici Provincia di Cuneo. Qualcosa e qualcuno quindi si muove. Perché ha scelto di non stare alla finestra a fare inutili chiacchiere autocelebrative, senza scendere in campo. Svicolando poi dalla domanda essenziale da porre per questo caso: ma voi cosa avete fatto su questo problema particolare? Questa informazione, comunque, testimonia che Consorzi o Associazioni portatori di interessi degli associati avrebbero potuto e possono muoversi anziché continuare a porre domande su attività di altri. Altri che stanno facendo concretamente per risolvere una errata posizione del nostro MIT, che discrimina gli italiani a favore degli stranieri. Chi vuole conoscere le carte dei procedimenti, adesso presso il Consiglio di Stato, non deve fare domande alle parti in causa che non sono tenute a fornirgliele, men che meno lamentarsi di ciò con i propri associati. Se vuoi vai. Se non vai non vuoi! La strada maestra per tutelare gli interessi degli associati con il problema in mano e a circolari emesse l’hanno percorsa i produttori, con il ricorso, noi camperisti liberi con la costituzione ad ADIUVANDUM al Consiglio di Stato, perché in questa situazione incidentalmente abbiamo gli stessi interessi, ed evidentemente il suddetto Consorzio con un intervento presso il MIT per un DM semplificazioni. Gli altri che si agitano cosa hanno fatto? Chiacchiere da bar autocelebrative. Il fine dell'intervento ad ADIUVANDUM è anche quello di fare pressioni sul MIT fornendo in giudizio elementi di contestazione alle affermazioni scritte nelle due circolari. Quindi, anche con questa buona notizia, la nostra strada resta l’intervento ad ADIUVANDUM per farci sentire nella sede opportuna. FARE! Se il DM annunciato risolverà la nostra problemativa cesserà materia del contendere e noi saremo soddisfatti. ALtrimenti andremo avanti. Nulla si muove a caso. Fare non fare ostacolare: scegliere da quale parte stare. La notizia è sul sito di FIAB Italia:  Ritornando ai miei precedenti interventi, si parla di Decreto interministeriale... strada quindi possibile e più immediata.   
...
Anche noi come comunità siamo preoccupati 
Tranne i fiorentizzi laugh
15
papilion
papilion
11/05/2010 1545
Rispondi Abuso
Inserito il 26/10/2024 alle: 15:48:23
In risposta al messaggio di papilion del 26/10/2024 alle 15:47:47

Anche noi come comunità siamo preoccupati  Tranne i fiorentizzi 
Doppie elle
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 26/10/2024 alle: 19:19:19
In risposta al messaggio di nasuppa del 25/10/2024 alle 18:59:14

Forse si è giunti ad una soluzione sensata 
   
Alcuni giorni fa ho scritto: Non resta che aspettare lo sviluppo degli eventi .

Bene, ti ringrazio per l'utile informazione che hai portato nella discussione.

Adesso non resta che aspettare di poter leggere sulla Gazzetta Ufficiale il decreto, firmato dal Ministro Salvini, che regolamentera' il montaggio/utilizzo dei "portabici" considerati dispositivi supplementari.

Fino ad ieri conoscevo soltanto i dispositivi (acustici e luminosi) supplementari di allarme, ovvero sirene e luci prioritarie ad equipaggiamento di veicoli con particolare destinazione od uso, come specificato nel comma 6 dell'art. 72 CdS.
 

Modificato da TheDevil il 26/10/2024 alle 19:59:59
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