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Nuova normativa portamoto e portabiciclette

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TheDevil
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23/11/2006 4689
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Inserito il 21/11/2024 alle: 19:19:19
   
Anto1957 ha scritto:
Il Senato ha approvato il Disegno di Legge contenente la delega al Governo su diverse questioni, tra le quali ciò che interessa ai fini della presente discussione è l'art. 35 comma 3 lettere U e V...
   
==============================
   
Il testo iniziale del DDL C.1435 risulta di 18 articoli e la delega al Governo forma oggetto dell'articolo 17,  nel cui comma 3 la lettera 'p' ha il seguente testo:
17-p(2).PNG

Il testo approvato definivamente dal Senato (atto S.1086) e' composto di 36 articoli (giusto il doppio) e la delega al Governo e' compresa nell'art. 35, da cui hai tratto lo stralcio riportato nel tuo intervento.

In epoca imprecisata, durante l'esame del DDL presso la IX Commissione Trasporti della Camera, un gruppo di deputati ha proposto un emendamento per inserire una  lettera che chiama 'o-bis' e che ha lo stesso testo di quella successiva 'p' con due  integrazioni:
17-obis.PNG 

Nella stesura finale le due lettere 'o-bis' e 'p' sono state rinominate 'u' e 'v'.

La lettera 'v' e' chiaramente un doppione di una parte della lettera 'u', che va - ovviamente - letta come segue:
u)  semplificazione, con finalita' di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che disciplinano:
* le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione,
* l'installazione di dispositivi atti a migliorare la visibilita' diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida riducendo gli angoli morti,
* la sistemazione del carico sui veicoli, ivi comprese le strutture amovibili per il trasporto di bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive.

   
In particolare, la semplificazione delle procedure che disciplinano la sistemazione del carico sui veicoli mi ricorda qualcosa!
   
 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 21/11/2024 alle: 20:20:20
   
Camalca ha scritto:
Mentre per i vecchi portabici [...], ho sul libretto di circolazione del camper una bella dicitura:
con portabici portata max 40 kg, retratto lunghezza ...metri, Sbalzo posteriore 1.815 metri.
Praticamente c'è tutto, lunghezza mezzo con portabici chiuso e sbalzo posteriore.

   
==============================
   
Mi permetto chiederti di voler valutare l'opportunita' di inserire nella discussione una foto della parte 3 nella CdC del tuo camper, curando di non far comparire il numero della pratica e quello della targa ma precisando l'anno di prima immatricolazione.

Mi tornerebbe utile questa documentazione per i miei prossimi commenti sull'annunciato decreto interministeriale.

Con anticipato ringraziamento.
  
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 21/11/2024 alle: 20:35:45
In risposta al messaggio di Giovanni del 21/11/2024 alle 17:05:29

Hai scritto: Vedo che hai una lettura selettiva...  Aspetta. Quello che verrà, se verrà,  non dipenderà, né sarà dipeso da te.    Hai ragione, alla mia età qualcosa può sfuggirmi e ti chiedo scusa se mi è passato
inosservato il termine moto nella lista delle strutture amovibili da te citata. E sono anche certo, e lo aspetto, che quello che verrà dipenderà solo da te; io non conto nulla ma sono anche cosciente di non contare nulla. Abbi pazienza, ognuno di noi ha i suoi problemi di comprensione, di intelletto. Giovanni
...
Non ho capito. Puoi ripetere a parole tue il significato della lettera "v" a parole mie? Grazie. 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 21/11/2024 alle 20:39:23
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13129
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Inserito il 22/11/2024 alle: 08:27:36
In risposta al messaggio di Anto1957 del 21/11/2024 alle 20:35:45

Non ho capito. Puoi ripetere a parole tue il significato della lettera v a parole mie? Grazie. 
Hai scritto:
Non ho capito. Puoi ripetere a parole  tue il significato della lettera "v" a parole  mie? Grazie. 

Non saprei dire meglio di come è scritto: v) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristi­che costruttive dei veicoli in circolazione, nella prospettiva della riduzione degli adem­pimenti richiesti all’utente;

ovvero che il costruttore deve prevedere le esigenze del cliente facilitandone le operazioni per adeguarsi alle singole necessità individuali. In soldoni, parlando di portamoto, prevederne l'installazione facilitando le pratiche per sbrigare gli adempimenti richiesti all'utente per la regolarizzazione del dispositivo. Il guaio è che parla di tutto ma non di portamoto.

Al di là di tutto, mi sento sempre a disagio quando sono costretto a ribattere a qualche forumista, che sia tu o qualcun altro. Per questo ti sarei grato se chiudessimo qui questa nostra disputa. Grazie.

Giovanni
 
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Anto1957
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07/10/2021 371
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Inserito il 22/11/2024 alle: 08:50:27
In risposta al messaggio di Giovanni del 22/11/2024 alle 08:27:36

Hai scritto: Non ho capito. Puoi ripetere a parole tue il significato della lettera v a parole mie? Grazie.  Non saprei dire meglio di come è scritto: v) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche
delle caratteristi­che costruttive dei veicoli in circolazione, nella prospettiva della riduzione degli adem­pimenti richiesti all’utente; ovvero che il costruttore deve prevedere le esigenze del cliente facilitandone le operazioni per adeguarsi alle singole necessità individuali. In soldoni, parlando di portamoto, prevederne l'installazione facilitando le pratiche per sbrigare gli adempimenti richiesti all'utente per la regolarizzazione del dispositivo. Il guaio è che parla di tutto ma non di portamoto. Al di là di tutto, mi sento sempre a disagio quando sono costretto a ribattere a qualche forumista, che sia tu o qualcun altro. Per questo ti sarei grato se chiudessimo qui questa nostra disputa. Grazie. Giovanni  
...
Ma no Giovanni. Il confronto ... allora, secondo te, adesso, a normativa attuale,  perché il portamoto è soggetto all'art. 78 cds e 236 del regolamento? E quale nuova norma tra la lettera U e V può determinare un cambiamento di rotta in ottica di semplificazioni? 
Dove leggi che nella lettera v sia richiesto qualcosa al costruttore? 

Io ti faccio l'esempio del mio camper: sullo sbalzo ha un serbatoio da 100 litri acque grigie, che svuoto solo negli impianti art. 378 del Reg. Att. ora, se un ingegnere attesta che spostando il serbatoio più avanti tra i due assi o più sull'anteriore, e montandoci sopra un portamoto estraibile che nella parte dello sbalzo incide per 15 kg (in tutto è 40 kg) e mi dice portata utile 100 kg e togliere un posto (il mio è omologato per 5) mi dici perché dovrei chiedere il nulla osta all'allestitore?   

Poi, Giovanni, portabici a sbalzo sul gancio di traino... sono omologati 26 R come i cd Portatutto,  e anche questi hanno sbalzo rispetto al telaio dell'autoveicolo,  e su questi puoi caricare Bici ... anche elettriche con la batteria? Quante? E quanto è più vasta la sinistrosità dei rimorchi e carrelli appendici? 
E come giudichi questo passaggio della circolare del 2003: La visita e prova effettuata dall’Ufficio provinciale del D.T.T., a norma dell’art. 78 del Codice della strada, è finalizzata a verificare, tra l’altro, che la tara del veicolo, compreso il portamoto, non vari del ± 5% rispetto al valore della tara del veicolo omologato, significando che la verifica della condizione che il veicolo in ordine di marcia non superi la massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione è a totale carico dell’utente del veicolo.

Come vedi una semplice verifica del 5% e poi il peso sono affari dell'utente... sarebbe questa la norma che dà garanzie di sicurezze?? Cui tanto tu ed altri vi riferite?? E tutti i portamoto a libretto con scooter o moto caricati rispettano la massa complessiva ammessa? O e' una fissa esclusiva di chi ha la stessa "fede" immarcescibile? 

Vorrei infine ricordarti  un passaggio dell'ordinanza del Consiglio di Stato circa la sospensione: - ritenuta, nelle more, l’opportunità di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, avuto riguardo allo stato di attuale commercializzazione delle strutture in esame, rispetto al quale non risultano allegate situazioni di pericolo per la circolazione stradale, e/o della sicurezza in generale;

La sicurezza ha costituito uno dei motivi addotti per l'emissione delle due circolari famigerate. Non ci resta che attendere pazientemente l'esito di uno di questi tre momenti: 
1) Il decreto interministeriale;
2) la declinazione della delega circa la lettera V;
3) Se non intervengo a far cessare la materia del contendere uno dei due atti di cui sopra, la sentenza del Consiglio di Stato.

 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 22/11/2024 alle 09:32:13
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 22/11/2024 alle: 09:18:42
In risposta al messaggio di TheDevil del 21/11/2024 alle 19:19:19

    Anto1957 ha scritto: Il Senato ha approvato il Disegno di Legge contenente la delega al Governo su diverse questioni, tra le quali ciò che interessa ai fini della presente discussione è l'art. 35 comma 3 lettere U
e V...     ==============================     Il testo iniziale del DDL C.1435 risulta di 18 articoli e la delega al Governo forma oggetto dell'articolo 17,  nel cui comma 3 la lettera 'p' ha il seguente testo: Il testo approvato definivamente dal Senato (atto S.1086) e' composto di 36 articoli (giusto il doppio) e la delega al Governo e' compresa nell'art. 35, da cui hai tratto lo stralcio riportato nel tuo intervento. In epoca imprecisata, durante l'esame del DDL presso la IX Commissione Trasporti della Camera, un gruppo di deputati ha proposto un emendamento per inserire una lettera che chiama 'o-bis' e che ha lo stesso testo di quella successiva 'p' con due  integrazioni:   Nella stesura finale le due lettere 'o-bis' e 'p' sono state rinominate 'u' e 'v'. La lettera 'v' e' chiaramente un doppione di una parte della lettera 'u', che va - ovviamente - letta come segue: u)  semplificazione, con finalita' di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che disciplinano: * le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, * l'installazione di dispositivi atti a migliorare la visibilita' diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida riducendo gli angoli morti, * la sistemazione del carico sui veicoli, ivi comprese le strutture amovibili per il trasporto di bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive.     In particolare, la semplificazione delle procedure che disciplinano la sistemazione del carico sui veicoli mi ricorda qualcosa!      
...
Per quanto a mia conoscenza c'è stato anche un intervento dei produttori sulla parte politica.
La verità non piace.
16
camalca
camalca
15/05/2009 333
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Inserito il 22/11/2024 alle: 09:30:26
In risposta al messaggio di TheDevil del 21/11/2024 alle 20:20:20

    Camalca ha scritto: Mentre per i vecchi portabici [...], ho sul libretto di circolazione del camper una bella dicitura: con portabici portata max 40 kg, retratto lunghezza ...metri, Sbalzo posteriore 1.815 metri. Praticamente
c'è tutto, lunghezza mezzo con portabici chiuso e sbalzo posteriore.     ==============================     Mi permetto chiederti di voler valutare l'opportunita' di inserire nella discussione una foto della parte 3 nella CdC del tuo camper, curando di non far comparire il numero della pratica e quello della targa ma precisando l'anno di prima immatricolazione. Mi tornerebbe utile questa documentazione per i miei prossimi commenti sull'annunciato decreto interministeriale. Con anticipato ringraziamento.     
...
Allego il libretto. Camper Novembre 1999.portabici(2).jpg
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 22/11/2024 alle: 14:14:08
In risposta al messaggio di camalca del 22/11/2024 alle 09:30:26

Allego il libretto. Camper Novembre 1999.
   
Ancora grazie.

Trovo molto interessante che la lunghezza del portabici incide nella determinazione della lunghezza del veicolo riportata nella prima riga del riquadro 3, ovvero una delle caratteristiche tecniche del veicolo.

In precedenza ho avuto occasione di vedere qualche altra CdC, dove veniva riportata la lunghezza del veicolo con portabici dopo l'indicazione della relativa presenza, mentre la prima riga del riquadro 3 conteneva la lunghezza "base" al netto del dispositivo.

 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 22/11/2024 alle: 14:14:45
In risposta al messaggio di camalca del 22/11/2024 alle 09:30:26

Allego il libretto. Camper Novembre 1999.
Gradirei capire da te, Giovanni e TheDevil perché per sagoma e luci di imgombro non POSSA valere lo stesso principio di cui all'art. 38 del codice della strada  (principio di tipicità in base al quale l'utente della strada è tenuto a rispettare i segnali prima di tutto). 
In parole povere ...  se un utente della strada che segue due camper,  di cui uno dotato di portamoto a libretto,  e l'altro di portatutto non a libretto, per individuare sagome e comportamento da tenere possa fare riferimento alle luci che vede  oppure debba  fermare i due camper e chiedere l'esibizione del libretto per accertarsi  quali siano le condizioni delle luci e della sagoma cui uniformare il proprio comportamento alla guida, quindi proseguire e far proseguire la marcia...
Avete una risposta?  

Grazie. 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 22/11/2024 alle 14:20:08
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Giovanni
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28/08/2003 13129
Rispondi Abuso
Inserito il 22/11/2024 alle: 14:32:55
In risposta al messaggio di Anto1957 del 22/11/2024 alle 14:14:45

Gradirei capire da te, Giovanni e TheDevil perché per sagoma e luci di imgombro non POSSA valere lo stesso principio di cui all'art. 38 del codice della strada  (principio di tipicità in base al quale l'utente della strada
è tenuto a rispettare i segnali prima di tutto).  In parole povere ...  se un utente della strada che segue due camper,  di cui uno dotato di portamoto a libretto,  e l'altro di portatutto non a libretto, per individuare sagome e comportamento da tenere possa fare riferimento alle luci che vede  oppure debba  fermare i due camper e chiedere l'esibizione del libretto per accertarsi  quali siano le condizioni delle luci e della sagoma cui uniformare il proprio comportamento alla guida, quindi proseguire e far proseguire la marcia... Avete una risposta?   Grazie. 
...


Se attualmente una norma prevede la registrazione sulla Carta di Circolazione di qualsiasi modifica fissa alle caratteristiche del veicolo (alimentazione, gomme, lunghezza, larghezza, gancio traino, bombolone, ecc.) c'è poco da menarla, si rispetta questa regola vigente. Domani sarà pure diverso ma oggi è così, inutile menarla, trovare i cavilli. Se non va bene si chiede al legislatore di trovare una soluzione migliore, e non dovrebbero essere permessi sotterfugi e questo è stato l'errore.

Giovanni 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 22/11/2024 alle: 15:15:15
In risposta al messaggio di Anto1957 del 22/11/2024 alle 09:18:42

Per quanto a mia conoscenza c'è stato anche un intervento dei produttori sulla parte politica.
   
Il testo del DDL, trasmesso dalla Camera al Senato il 27 marzo scorso, e' consultabile al  link

www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01411715.pdf


Non comprendo per quale motivo la IX Commissione della Camera abbia lasciato, nel comma 3 dell'art. 35, una lettera 'v' che duplica la prima parte della lettera 'u':
pag69.PNG
e che neanche la 8a Commissione del Senato sia intervenuta ad eliminare la duplicazione.
   
 
16
camalca
camalca
15/05/2009 333
Rispondi Abuso
Inserito il 22/11/2024 alle: 15:55:46
In risposta al messaggio di TheDevil del 22/11/2024 alle 15:15:15

    Il testo del DDL, trasmesso dalla Camera al Senato il 27 marzo scorso, e' consultabile al  linkwww.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01411715.pdf Non comprendo per quale motivo la IX Commissione della Camera abbia
lasciato, nel comma 3 dell'art. 35, una lettera 'v' che duplica la prima parte della lettera 'u': e che neanche la 8a Commissione del Senato sia intervenuta ad eliminare la duplicazione.      
...
Credete che abbiano  capito qualcosa?
Il mio libretto,come tanti altri,dimostrano qual'è la legge e quale dovrebbe essere.
Tutto il resto,è pastocchio.
Che sta bene alle case costruttrici di portamoto, e a noi poveri fessi che assecondiamo il tutto.
La nazione dei furbetti.
Che però si lamentano quando vengono toccati.
Ma fino adesso,ha vissuto a w il parroco.
Quello che ho  provato a dire più volte, è che io preferirei le leggi ferree,ma precise.
Esco fuori portata? Me ne faccio una ragione.
Ma non voglio sottostare a Goldschm!tt o altri , per farmi dare la carta per wc.
Se torna l'obbligo di collaudo,ben venga.
Se mi autorizzano,io ho a libretto peso massimo da poter caricare,che siano stracci,o bici,o moto,il peso totale e la lunghezza massima consentita. Stop.
Poi devo sapere io se non caricare i serbatoi,se portare pochi indumenti, se scaricare moglie e sucera a casa.laugh
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 22/11/2024 alle: 17:04:51
In risposta al messaggio di Giovanni del 22/11/2024 alle 14:32:55

Se attualmente una norma prevede la registrazione sulla Carta di Circolazione di qualsiasi modifica fissa alle caratteristiche del veicolo (alimentazione, gomme, lunghezza, larghezza, gancio traino, bombolone, ecc.) c'è
poco da menarla, si rispetta questa regola vigente. Domani sarà pure diverso ma oggi è così, inutile menarla, trovare i cavilli. Se non va bene si chiede al legislatore di trovare una soluzione migliore, e non dovrebbero essere permessi sotterfugi e questo è stato l'errore. Giovanni 
...
Ti consiglio di riascoltare l'interevento del Min. Salvini che ha parlato di burocrazia inutile e di codice della strada vecchio. Tu sei fermo alle regole attuali, altri sono  è proiettati a cambiare quelle regole vetuste e fuori tempo. Praticamente conservatori contro progressisti.  
La verità non piace.
22
Giovanni
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28/08/2003 13129
Rispondi Abuso
Inserito il 22/11/2024 alle: 17:39:48
In risposta al messaggio di Anto1957 del 22/11/2024 alle 17:04:51

Ti consiglio di riascoltare l'interevento del Min. Salvini che ha parlato di burocrazia inutile e di codice della strada vecchio. Tu sei fermo alle regole attuali, altri sono  è proiettati a cambiare quelle regole vetuste e fuori tempo. Praticamente conservatori contro progressisti.  

Antonio, non c'è da ascoltare questo o quello, non c'è da essere progressisti o conservatori, c'è solo la nuda e cruda realtà. Oggi è così, domani cambierà, come auspico che cambi perché il mondo evolve continuamente. Ma io oggi devo comportarmi rispettando la legge di oggi e non confidando che domani possa consentirmi azioni oggi non consentite.

Ma io ammetto di essere duro di comprendonio e di cercare fin dove posso di rispettare le regole. E' diventata obbligatoria la registrazione del bombolone sulla Carta di Circolazione, anche se non andava a modificare le caratteristiche del mezzo come invece produrrebbe il portacoso, e l'ho fatto, mi sono adeguato e viaggio tranquillo. Secondo te chi rispetta le leggi è conservatore, chi non le rispetta è progressista. Me lo segno, dovessi scordarmelo. Rileggendomi prima di cliccare su Inserisci, ho cancellato una ulteriore riflessione, non voglio offendere nessuno.

Giovanni
 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
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Inserito il 22/11/2024 alle: 18:18:18
In risposta al messaggio di Anto1957 del 22/11/2024 alle 14:14:45

Gradirei capire da te, Giovanni e TheDevil perché per sagoma e luci di imgombro non POSSA valere lo stesso principio di cui all'art. 38 del codice della strada  (principio di tipicità in base al quale l'utente della strada
è tenuto a rispettare i segnali prima di tutto).  In parole povere ...  se un utente della strada che segue due camper,  di cui uno dotato di portamoto a libretto,  e l'altro di portatutto non a libretto, per individuare sagome e comportamento da tenere possa fare riferimento alle luci che vede  oppure debba  fermare i due camper e chiedere l'esibizione del libretto per accertarsi  quali siano le condizioni delle luci e della sagoma cui uniformare il proprio comportamento alla guida, quindi proseguire e far proseguire la marcia... Avete una risposta?   Grazie. 
...
   
Premesso che condivido e sottoscrivo la risposta che Giovanni ti ha gia' dato, non vedo alcuna attinenza tra l'obbligo di osservare le prescrizioni rese note tramite la segnaletica stradale (ex art. 38 CdS) e l'idoneita' tecnica dei veicoli alla circolazione sulla pubblica strada.

Al momento prepariamoci a commentare l'annunciato decreto interministeriale, che sara' emanato in materia di portabiciclette sulla base della normativa vigente.
   
--------------------
p.s. Quando il testo del nuovo CdS sara' disponibile, commenteremo COME il Governo avra' disciplinato la sistemazione del carico di un veicolo all'esterno della relativa sagoma omologata.

 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 23/11/2024 alle: 08:31:32
In risposta al messaggio di TheDevil del 22/11/2024 alle 18:18:18

    Premesso che condivido e sottoscrivo la risposta che Giovanni ti ha gia' dato, non vedo alcuna attinenza tra l'obbligo di osservare le prescrizioni rese note tramite la segnaletica stradale (ex art. 38 CdS) e l'idoneita'
tecnica dei veicoli alla circolazione sulla pubblica strada. Al momento prepariamoci a commentare l'annunciato decreto interministeriale, che sara' emanato in materia di portabiciclette sulla base della normativa vigente.     p.s. Quando il testo del nuovo CdS sara' disponibile, commenteremo COME il Governo avra' disciplinato la sistemazione del carico di un veicolo all'esterno della relativa sagoma omologata.  
...
Vale anche in risposta a Giovanni.

A norma attuale che vale "a seguito delle due sospensive del Consiglio di Stato" torna in vigore la circolare 69402 del 2.9.2008 che rese l'installazione in after market libera. :

Ne sia prova, proveniente dallo stesso Ministero,  che la circolare 25981 del 6/9/2023 esordì con ... _« M3”, si rende opportuno rivedere le disposizioni già emanate con le circolari n. B103 del 27.11.1998 e B041 del 6.05.1999, anche per i veicoli di categoria M1 per quanto riguarda le strutture portasci e portabiciclette».  Mentre la circolare 30187 del 12.10.2023 recita: «Orbene, l’allegato II del Regolamento UE 2018/858 non contiene il Regolamento UN 26 che non costituisce quindi, a norma vigente, un atto normativo utile per l’omologazione di una “entità tecnica indipendente” che possa essere destinata a far parte di un veicolo. Ne consegue che la circolare prot. n. 69402/08/03 del 2.09.2008 è superata dall’attuale disciplina e conseguentemente abrogata».

Se la circolare 69402 fosse da interpretare come non autorizzativa delle entità tecniche in primo luogo sarebbe stata citata insieme alle altre circolari 1998, 1999, 2003 come da rivedere e  non ci sarebbe stata l'esigenza di abrogarla ma di confermarne la portata come restrittivamente è interpretata da voi. In secondo luogo  la circolare 1602 MIT del 19/1/2024 non riporterebbe: « Ne deriva che gli effetti delle stesse sono sospesi a decorrere dalla data odierna nelle more della valutazione di merito da parte del T.A.R. cui le suddette ordinanze del Consiglio di Stato rimandano.
Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dal giudice di seconde cure, torna in vigore la disciplina previgente».
 
Ora la materia della contesa è proprio l'abrogazione della circolare 69402... che è con evidenza "la disciplina previgente".

Il MIT si esprime a normativa vigente con riferimento al regolamento 858/2018 ... il che a conferma vale a dire da adesso... salvo si sia dimenticato di regolare un prima e un dopo (un periodo transitorio) che il Consiglio di Stato gli ha già detto nella prima ordinanza di sospensione. 

Per inciso per il principio di "ove la norma ha voluto distinguere" ... vi ricordo che il MIT con la circolare 30187 ha inteso vietare espressamente ma non lo fece con la circolare 69402 che dunque non può non essere interpretata che in modo permissivo in quanto solo la 30187 distingue vietando e la 1602 dice espressamente « Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dal giudice di seconde cure, torna in vigore la disciplina previgente».

Adesso si circola... 
La verità non piace.
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 23/11/2024 alle: 11:02:12
In risposta al messaggio di TheDevil del 22/11/2024 alle 15:15:15

    Il testo del DDL, trasmesso dalla Camera al Senato il 27 marzo scorso, e' consultabile al  linkwww.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01411715.pdf Non comprendo per quale motivo la IX Commissione della Camera abbia
lasciato, nel comma 3 dell'art. 35, una lettera 'v' che duplica la prima parte della lettera 'u': e che neanche la 8a Commissione del Senato sia intervenuta ad eliminare la duplicazione.      
...
Secondo me perché se toccavano una virgola, il DDL ritornava alla Camera. E quel doppione, essendo inserito nella delega non ha una portata devastante. Un di più che non contraddice la delega effettiva. 
 
La verità non piace.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 23/11/2024 alle: 19:19:19
   
Anto1957 ha scritto:
...  portabici a sbalzo sul gancio di traino sono omologati 26R come i cd portatutto...
   
==============================
   
Resto sempre in attesa di leggere la GU che pubblica l'annunciato decreto interministeriale su detti portabici, al fine di appurare  COME il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti estendera' al trasporto di biciclette l'utilizzo di un dispositivo specificatamente destinato dal legislatore sovranazionale al trasporto di  bagagli (EN: luggage; FR: bagages).
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 24/11/2024 alle: 08:13:26
In risposta al messaggio di TheDevil del 23/11/2024 alle 19:19:19

    Anto1957 ha scritto: ... portabici a sbalzo sul gancio di traino sono omologati 26R come i cd portatutto...     ==============================     Resto sempre in attesa di leggere la GU che pubblica l'annunciato
decreto interministeriale su detti portabici, al fine di appurare  COME il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti estendera' al trasporto di biciclette l'utilizzo di un dispositivo specificatamente destinato dal legislatore sovranazionale al trasporto di bagagli (EN: luggage; FR: bagages).
...
Vedo che  lasci fuori la dizione in madre lingua inglese 26r Luggage Rack che l'ente Omologatore Inglese E11 ha utilizzato per rilasciare omologazioni per Luggage Rack con kit di fissaggio del carico per diversi tipi di carico tra cui il kit Motorcycle Rack... e non esiste una disposizione legislativa italiana o estera  che tratti di "portamoto"  etc.. E che il montaggio non modifica il telaio in quanto resta esattamente lo stesso del costruttore di FASE I  anche dopo smontato. E il montaggio non lo modifica affatto.  Per me e per gli enti omologatori E1, E4, E11, E13, E24. E50,  E57 il 26 r consente di omologare luggage rack con kit fissaggio del carico motorcycle rack. 

Per rispondere alla tua domanda, basta che il decreto interministeriale disponga: 

[1] Ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 comma 3 bis le omologazioni internazionali di entità tecniche indipendenti già rilasciate  in base alla Direttiva 74/483 e al Regolamento UN/ECE 26  fino alla data di entrata in vigore del presente Decreto per Luggage Rack, termine nella versione originale inglese,  ovvero portabagagli con i diversi kit di fissaggio del carico,  sono riconosciute a livello nazionale  e sono da intendersi a tutti gli effetti come approvate a livello nazionale.
[2] La trascrizione sulla Carta di Circolazione per dette entità tecniche indipendenti non è obbligatoria.
[3] Per i controlli sui  veicoli circolanti muniti delle predette entità tecniche indipendenti   gli organi di controllo stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada,  si avvalgono della Certificazione [a] rilasciata dal produttore dell'entità tecnica che l'utente deve avere a corredo del veicolo da cui risulti almeno il produttore, il modello, il  numero di omologazione, l'ente omologatore,  il numero di telaio del veicolo, i kit di fissaggio omologati con l'entità.

[4] Il rispetto degli articoli 164, 167 e 169  è a carico dell'utente. (Ovvio, si può omettere)

[a] o secondo il modello allegato I al presente Decreto... 
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 24/11/2024 alle 13:04:25
8
guidor
guidor
02/04/2017 428
Rispondi Abuso
Inserito il 04/12/2024 alle: 21:48:51
Ci capisco sempre meno! 
ho un portaBICI, non un portamoto. Che devo fare? Lo devo smontare?  Omologare? Rottamare il camper?
l'unica cosa che mi è chiara è che il cittadino  comune come me non capisce come deve comportarsi...
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