In risposta al messaggio di TheDevil del 23/01/2025 alle 18:18:18Mi riferisco a questo passaggio in particolare:
Come gia' segnalato da Francochico nel forum, e' stato pubblicato in G.U. il decreto sui portabici per auto di cui alle anticipazioni di stampa diffuse alla fine del mese di ottobre scorso: - fiabitalia.it/portabici-per-auto-finalmente-chiarezza/- bikeitalia.it/2024/10/25/portabici-per-auto-servira-omologazione/ Il testo del decreto e' consultabile sul: - sito della Gazzetta Ufficiale al link gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/21/25A00299/sg - sito istituzionale del MIT al link mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2025-01/Decreto_Ministeriale_328_del_19-12-2024.pdf Rispetto alle anticipazioni di stampa: - non si tratta di un decreto interministeriale; - non c'e' alcuna indicazione sui documenti da portarsi appresso; - i dispositivi a sbalzo (ovvero appesi alla parte posteriore di un veicolo) non sono contemplati; - il concetto di dispositivo supplementare (ex art. 72/c.6 CdS) non e' riferito all'intero portabagagli/portasci/portabiciclette, come inizialmente assunto, ma soltanto ai relativi dispositivi di illuminazione posteriore ed all'alloggiamento per la targa (che, peraltro, non e' un dispositivo). Tutto fa presumere la prossima emanazione di una circolare da parte del MIT per aggiungere le disposizioni per gli utenti che non possono formare oggetto di un decreto pubblicato in G.U. Resta il fatto che il montaggio/utilizzo dei tre dispositivi in questione (portabagagli, portasci, portabiciclette) risulta quindi regolamentato secondo: - il decreto ex art. 61/c.1 CdS per i veicoli di categoria M2 ed M3; - il decreto ex art. 72/c.6 CdS per i veicoli di categoria M1, se il montaggio comporta l'occultamento delle luci posteriori e/o dell'alloggiamento per la targa del veicolo interessato al montaggio; - le circolari MIT in materia (attualmente riesumate in base alla circolare MIT prot.1602 del 19-01-2024) per i dispositivi montati a sbalzo sulla parte posteriore dei veicoli senza occultamento delle relative luci posteriori e dell'alloggiamento per la targa. Con riferimento ai miei precedenti interventi in materia: camperonline.it/forum/x/x/x/264480/57#4070668 camperonline.it/forum/x/x/x/264480/59#4070754 camperonline.it/forum/x/x/x/264480/64#4070981 camperonline.it/forum/x/x/x/264480/64#4070989 vado a commentare inizialmente le premesse del decreto dove: - manca la citazione dell'allegato XIII al Regolamento (UE) 2021/535; - viene espressa una considerazione del tutto destituita di fondamento: Considerato che le strutture portabagagli, portascì e portabiciclette poggianti sul gancio di traino sono da considerare a tutti gli effetti come un carico sporgente posteriormente al veicolo... A parte l'utilizzo dello stesso verbo a breve distanza di parole, sembra quasi che il redattore del decreto abbia visto il regolamento (UE) 2018/858, come affermato nella prima premessa, ma non l'abbia... letto. Traggo dall'art. 2 del decreto il seguente passaggio: La disciplina di cui al presente decreto si applica alle sole strutture amovibili portabagagli e portascì omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26... A parte le antenne radio, i portabagagli ed i portasci sono i soli dispositivi che possono essere omologati 26R attraverso la procedura dell'entita' tecnica indipendente: Il Regolamento (UE) 2018/858 contiene, nell'articolo 3, un lungo elenco di definizioni ed al numero 20 si trova quella dell'entita' tecnica indipendente: che il redattore del decreto non ha evidentemente letto. Dal momento che sono omologati come entita' tecnica indipendente, i portabagagli ed i portasci sono dispositivi destinati a far parte di un veicolo e non sono destinati al trasporto su un veicolo quale relativo carico. A questo punto e' dimostrata l'infondatezza della considerazione sopra citata, almeno per i dispositivi di tipo portabagagli e portasci. A differenza di questi due dispositivi, il portabiciclette e' un dispositivo non omologabile attualmente come entita' tecnica indipendente, ma soltanto se montato su un nuovo modello di veicolo presentato all'omologazione. La presenza di un portabiciclette su un nuovo modello di veicolo da omologare non incide nella determinazione della relativa lunghezza se il dispositivo e' amovibile/retraibile e se comunque non eccede la lunghezza di 75 cm. Dal Regolamento (UE) 2021/535, Allegato XIII, Parte 2, sezione F: Dal momento che e' un dispositivo opzionale destinato al montaggio su un veicolo, anche il portabiciclette non puo' essere considerato carico trasportato sul veicolo sul quale e' montato. E' fortemente auspicabile che nel futuro CdS vengano attribuite le opportune definizioni ai termini: - carico; - carico indivisibile; - carico sporgente, in modo da evitare fraintendimenti tra parti componenti di un veicolo e parti del carico trasportato sullo stesso. [segue]
In risposta al messaggio di Giovanni del 27/01/2025 alle 08:52:53Il discorso portamoto è portabici non mi interessa, volevo solo portare qualcosa di utile a quelli interessati, pensavo fosse interessante.
Hai scritto: Questo forse può servire: Non serve. Non serve perché l'articolo non è liberamente consultabile: o si accettano i cookies o ci si deve abbonare. Ma il regolamento di COL non prevede che dei link inseriti si faccia almeno un sunto del contenuto? In questo caso, poi, la fonte non è certo delle più attendibili. Giovanni
In risposta al messaggio di TheDevil del 28/01/2025 alle 23:23:23La sospensione come ho già scritto è legata alla seguente cronologia, vale a dire che diversi Uffici Provinciali hanno ritenuto decaduta la sospensione del 19/1/2024 di MIT e Consiglio di Stato per essere intervenuta le sentenza 28.8.2024 TAR. La Circolare 1602 infatti contiene una frase che recita:
Anto1957 ha scritto: Ciò detto, che comunque non ha nessuna importanza ai fini di ciò che sto per scrivere, la situazione al momento è la seguente: Le due circolari 25981 del 6/9/2023 e 30187 del 12/10/2023 sono sospeseper effetto dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 14/11/2024. [1] Le due circolari 25981 del 6/9/2023 e 30187 del 12/10/2023 sono altresì da ritenersi decadute perché il DM. 19/12/2024 in GGUU del 21/1/2025 ha trattato ex novo l'intera materia oggetto delle due circolari... [2] Tutto ciò considerato ritengo che il Ministero debba chiarire [...] con una distinta circolare cosa ha inteso disciplinare con il DM suddetto. [3] ... oggi [il MIT] ha la possibilità di regolare la materia nel nuovo codice della strada (con semplificazioni per le installazioni sia già eseguite che future) in base alla delega contenuta nella LEGGE 25 novembre 2024, n. 177 art. 35 comma 3 lettere U e V. [4] ============================== [1] Dissento. Con l'ordinanza n. 04333/2024 il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutivita' della sentenza n. 15964/2024 del TAR-Lazio. Ovvero, come se ancora il TAR-Lazio non si fosse espresso sulla questione posta al suo giudizio. Le due circolari MIT del 2023 restano sospese ai sensi della circolare MIT emessa a gennaio del 2024, con la quale viene ripristinata la disciplina previgente: [2] Dissento. Il Decreto MIT del 19 dicembre scorso concerne esclusivamente i dispositivi poggianti sul gancio di traino e non fa alcun cenno a quelli appesi alla parte posteriore del veicolo, distintamente trattati nella circolare 25981: [3] Concordo ed infatti ho scritto: Tutto fa presumere la prossima emanazione di una circolare da parte del MIT per aggiungere le disposizioni per gli utenti che non possono formare oggetto di un decreto pubblicato in G.U. [4] Concordo e, se il MIT volesse, la soluzione legislativa e' pronta nel comma 2 del futuro articolo sulla sistemazione del carico: I veicoli di cat. M possono essere muniti di dispositivo portacarico esterno (portabagagli, portasci, portabici, portamoto) secondo le prescrizioni tecniche impartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Un unico decreto che andrebbe a sostituire la disciplina oggi vigente, sparsa tra: - il decreto ex art. 61/c.1 CdS per i veicoli di categoria M2 ed M3; - il recente decreto ex art. 72/c.6 CdS per i veicoli di categoria M1, se il montaggio comporta l'occultamento delle luci posteriori e/o dell'alloggiamento per la targa del veicolo interessato al montaggio; - le circolari MIT in materia (attualmente riesumate in base alla circolare MIT prot.1602 del 19-01-2024) per i dispositivi montati a sbalzo sulla parte posteriore dei veicoli senza occultamento delle relative luci posteriori e dell'alloggiamento per la targa, come ho scritto nel mio intervento al quale hai fatto riferimento.
In risposta al messaggio di TheDevil del 30/01/2025 alle 13:33:33Ritengo che il confronto tra due documenti non possa essere riferito soltanto all'oggetto (sinteticamente espresso) ma debba riguardare anche l'intero contenuto.
Anto1957 ha scritto: ... per il suo oggetto (come ho peraltro detto) la circolare 25981 non è più sostenibile in nessuna parte dopo il DM 19/12/2024. Se non la pensi così argomenta anche sul come spacchettare ledue circolari. E come oggi debbano leggersi le circolari 25981 e 30187 alla luce del DM per le parti che ritieni non impattate dallo stesso DM. ============================== Ritengo che il confronto tra due documenti non possa essere riferito soltanto all'oggetto (sinteticamente espresso) ma debba riguardare anche l'intero contenuto. Secondo la mia lettura, il recente Decreto MIT non tratta minimamente i dispositivi: - portabici e portamoto omologati unitamente al veicolo; - con/senza omologazione 26R montati sul tetto del veicolo; - con/senza omologazione 26R montati a sbalzo (appesi) sulla parte posteriore di un veicolo di cat. M1 senza occultamento delle luci posteriori e/o dell'alloggiamento per la targa. Non mi soffermo ulteriormente sulle 6 circolari in materia (4 vecchie riesumate e 2 recenti sospese) perche' si e' gia' scritto di tutto e di piu' al riguardo. Intendo completare rapidamente il mio commento sul recente Decreto MIT e passare poi alla rifinitura della mia proposta sull'unico decreto che dovrebbe regolamentare ex-novo il montaggio/utilizzo dei dispositivi portacarico esterno sui veicoli di cat. M, ai sensi del comma 2 nell'auspicato articolo del nuovo CdS riguardante la sistemazione del carico sui veicoli: I veicoli di cat. M possono essere muniti di dispositivo portacarico esterno (portabagagli, portasci, portabici, portamoto) secondo le prescrizioni tecniche impartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
In risposta al messaggio di TheDevil del 31/01/2025 alle 14:14:14Qui non solo siamo d'accordo ma il tema è a mio avviso... anche se fosse... i Regolamenti in base ai quali il MIT afferma ... a norma vigente... sono anche retroattivi o state disponendo solo per le omologazioni R26 future?? Volete chiarirlo??
Nel mio intervento del 4 novembre scorso ho evidenziato 8 questioni sulle quali ho aspettato di poter leggere come il MIT si sarebbe espresso in sede di redazione del decreto. A decreto emanato risulta che il MITha accuratamente glissato di prendere diretta posizione sulle questioni poste. Indirettamente ho avuto risposta soltanto sul primo interrogativo, ovvero: COME il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti smentira' la propria affermazione, riportata nella circolare prot. 30187 del 12-10-2023 e nelle memorie presentate al TAR-Lazio, riguardo al Regolamento UN 26 che non costituisce, a norma vigente, un atto normativo utile per l’omologazione di una “entità tecnica indipendente” che possa essere destinata a far parte di un veicolo. Con il ripetuto riferimento (artt. 1 e 2) alle strutture amovibili portabagagli e portascì, omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, il decreto 19-12-2024 smentisce sostanzialmente la citata affermazione dell'ing. Paolo Sappino, responsabile della Divisione 3 presso la DGM.
https://www.circolazione-strada...
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2024
(di seguito solo “decreto”), adottato ai sensi dell’art. 72
, comma 6 delcodice della strada
, riguardante le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture portabagagli e portasci installati posteriormente a sbalzo sui veicoli delle categorie M1 (1) e N1 (2) di cui all’art. 47
, comma 2 delcodice della strada
(3). L’installazione delle strutture effettuata in conformità alle disposizioni deldecreto
non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione.decreto
, le disposizioni si applicano anche alle strutture portabiciclette in quanto assimilate alle strutture portasci e portabagagli.decreto
stabilisce le regole per l’installazione delle strutture in parola quando vengono occultate la targa o le luci posteriori (4). Le strutture possono essere installate posteriormente a sbalzo poggiando sul gancio di traino e devono essere omologate ai sensi del regolamento UNECE n. 26 il cui marchio deve essere presente sulle strutture stesse. Inoltre, devono essere corredate dal libretto di istruzioni rilasciato dal produttore contenente tutte le informazioni necessarie alla loro installazione con i dispositivi supplementari necessari in relazione alla tipologia di veicolo sul quale montarle.decreto
detta anche le regole relative alle dimensioni delle strutture che non devono sporgere oltre la larghezza del veicolo, prevedendo l’applicazione delle prescrizioni indicate nell’art. 164
, commi 3 e 6, quando il carico (biciclette, sci o portabagagli) sporga lateralmente. Di conseguenza, la sporgenza laterale non può superare i 30 centimetri per lato, e devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli altri utenti della strada. Per quanto riguarda, invece, la sporgenza longitudinale, il decreto richiama le disposizioni dell’art. 164
, commi 2, 5 e 6 cds, secondo cui le strutture ed il loro carico devono essere segnalate con l’apposito panello quadrangolare (5), e non possono sporgere posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo. Inoltre, la lunghezza totale non può superare i limiti dell’art. 61
cds (6) e il carico non deve strisciare sul terreno.art. 100
, comma 4 del cds. Infine, occorre evidenziare che il decreto pone in capo all’utilizzatore (e quindi al conducente del veicolo) l’onere di verificare la corretta installazione delle strutture, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione replicati sulle stesse e il corretto posizionamento della targa.art. 164
, commi 6 e 8 cds (10);art. 164
, commi 1 e 8 cds;art. 164
, commi 1 e 8 cds;art. 164
cds.art. 61
, comma 1, lett. c), cds e del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 luglio 2023, possono essere equipaggiati con strutture portasci, portabiciclette e portabagagli applicate a sbalzo posteriormente (per le sole strutture portabiciclette anche anteriormente).art. 361
Regolamento esecuzione cds.In risposta al messaggio di Anto1957 del 11/02/2025 alle 11:57:46Grazie.
A questo link: Normativa codice della strada e circolazione stradale Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 4027 del 10 febbraio 2025 MINISTERO DELL'INTERNODIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato Prot.: 300/STRAD/1/0000004027.U/2025 del 10/02/2025 OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2024 recante “Caratteristiche e modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci. (Indirizzi omessi) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2025, è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2024 (di seguito solo “decreto”), adottato ai sensi dell’art. 72, comma 6 del codice della strada, riguardante le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture portabagagli e portasci installati posteriormente a sbalzo sui veicoli delle categorie M1 (1) e N1 (2) di cui all’art. 47, comma 2 del codice della strada (3). L’installazione delle strutture effettuata in conformità alle disposizioni del decreto non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione. Preliminarmente, occorre chiarire che per espressa previsione dell’art. 2, comma 3 del decreto, le disposizioni si applicano anche alle strutture portabiciclette in quanto assimilate alle strutture portasci e portabagagli. Il decreto stabilisce le regole per l’installazione delle strutture in parola quando vengono occultate la targa o le luci posteriori (4). Le strutture possono essere installate posteriormente a sbalzo poggiando sul gancio di traino e devono essere omologate ai sensi del regolamento UNECE n. 26 il cui marchio deve essere presente sulle strutture stesse. Inoltre, devono essere corredate dal libretto di istruzioni rilasciato dal produttore contenente tutte le informazioni necessarie alla loro installazione con i dispositivi supplementari necessari in relazione alla tipologia di veicolo sul quale montarle. Il decreto detta anche le regole relative alle dimensioni delle strutture che non devono sporgere oltre la larghezza del veicolo, prevedendo l’applicazione delle prescrizioni indicate nell’art. 164, commi 3 e 6, quando il carico (biciclette, sci o portabagagli) sporga lateralmente. Di conseguenza, la sporgenza laterale non può superare i 30 centimetri per lato, e devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli altri utenti della strada. Per quanto riguarda, invece, la sporgenza longitudinale, il decreto richiama le disposizioni dell’art. 164, commi 2, 5 e 6 cds, secondo cui le strutture ed il loro carico devono essere segnalate con l’apposito panello quadrangolare (5), e non possono sporgere posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo. Inoltre, la lunghezza totale non può superare i limiti dell’art. 61 cds (6) e il carico non deve strisciare sul terreno. Le strutture devono essere dotate di dispositivi di illuminazione di tipo omologato che replicano quelli posteriori del veicolo (7) e di alloggiamento per la targa (8) dove deve essere collocata la targa di immatricolazione posteriore del veicolo (9) o, in alternativa, la targa ripetitrice della stessa di cui all’art. 100, comma 4 del cds. Infine, occorre evidenziare che il decreto pone in capo all’utilizzatore (e quindi al conducente del veicolo) l’onere di verificare la corretta installazione delle strutture, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione replicati sulle stesse e il corretto posizionamento della targa. Tanto premesso, possono ipotizzarsi i seguenti profili sanzionatori:l’installazione della struttura senza aver segnalato la sporgenza con l’apposito pannello quadrangolare configura la violazione di cui all’art. 164, commi 6 e 8 cds (10); la mancanza della targa di immatricolazione posteriore del veicolo o della targa ripetitrice sull’apposito alloggiamento della struttura con o senza carico che comporta ostruzione, anche parziale, della targa, configura la violazione di cui all’art. 164, commi 1 e 8 cds; qualora l’installazione della struttura con o senza carico comporti ostruzione, anche parziale dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, l’assenza o il mancato funzionamento dei dispositivi supplementari funzionanti configura la violazione di cui all’art. 164, commi 1 e 8 cds; la sporgenza posteriore oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo, la sporgenza laterale del carico oltre i 30 centimetri, la sistemazione del carico in modo di non evitarne la caduta, il carico strisciante a terra o oscillante oltre la sagoma del veicolo, configurano le specifiche violazioni previste dall’art. 164 cds. ***** Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale. IL DIRETTORE CENTRALE Cortese Firmato digitalmente (1) Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. (2) Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t. (3) Si sottolinea che i veicoli delle categorie M2 e M3, ai sensi dell’art. 61, comma 1, lett. c), cds e del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 luglio 2023, possono essere equipaggiati con strutture portasci, portabiciclette e portabagagli applicate a sbalzo posteriormente (per le sole strutture portabiciclette anche anteriormente). (4) Pertanto, le disposizioni del decreto non trovano applicazione qualora una struttura tra quelle in argomento, con o senza carico, collocata posteriormente non produca l’occultamento della targa o delle luci. (5) Cfr. Figura V 3 art. 361 Regolamento esecuzione cds. (6) Che corrisponde a 12 metri. (7) Ad eccezione delle luci di arresto montate sul lunotto posteriore del veicolo. (8) L’alloggiamento deve essere conforme alle caratteristiche di cui all’Allegato III del regolamento (UE) 2021/535, secondo il quale devono avere per la tipologia «targa larga» larghezza: 520 mm; altezza: 120 mm; per la tipologia «targa alta» larghezza: 340 mm; altezza: 240 mm. (9) Che, pertanto, deve esser smontata dal suo alloggiamento e montata sulla struttura. (10) Tale ipotesi si configura a prescindere dal fatto che la struttura con o senza carico ostruisca anche parzialmente la targa o i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (Cfr. nota 4).
In risposta al messaggio di feynman del 12/02/2025 alle 19:12:09Ho appena chiamato la Edicar per avere una conferma e mi hanno detto che per ora si parla solo di dispositi montati sul gancio traino.
Grazie. Mi sembra di capire che potro continuare ad usare il mio portatutto (che uso per portare le biciclette) anche se non è trascritto sul libretto, giusto?
In risposta al messaggio di Pascia2 del 14/02/2025 alle 16:08:24
attenzione della MODERAZIONE strano, sono già diverse volte, nelle ultime due settimane, che ricevo una mail la quale mi notifica che THE DEVIL ha risposto a questa discussione: quando entro, non trovo nessun aggiornamento da parte sua. Penso che ci sia un errore di sistema da qualche parte.
In risposta al messaggio di TheDevil del 14/02/2025 alle 17:17:17Ho capito , intendi dire messaggio inserito in poi cancellato. Allora ttorna Grazie per il chiarimento
Sono impegnato nella stesura di una lettera aperta destinata al MIT, ma non sono ancora soddisfatto del relativo testo.
In risposta al messaggio di TheDevil del 14/02/2025 alle 17:17:17Se condivisa, mi piacerebbe firmarla come secondo firmatario dopo di te.
Sono impegnato nella stesura di una lettera aperta destinata al MIT, ma non sono ancora soddisfatto del relativo testo.