In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 22/07/2026 alle 15:32:30Hai ciccato completamente, non sono iscritto a nessuno dei 3 social.
Non è esatto. L'aumento di massa non vale per tutti i veicoli commerciali bensì solo per quelli che rispettano 2 condizioni ovvero, come testualmente prescritto dal CdS: 1) siano alimentati con combustibili alternativi;2) che la massa superiore a 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. Direi che sono casi particolarissimi.
In risposta al messaggio di Toladolsa del 22/07/2026 alle 15:52:09Il mio era un consiglio generale,
Hai ciccato completamente, non sono iscritto a nessuno dei 3 social. Il mio tempo,escluso ora che sono in convalescenza,lo passo a mandare avanti una baracca che esporta in tutto il mondo,e non e' detto che una mia macchinain questo momento stia lavorando proprio davanti a casa tua. Poi, per l'amor di Dio, posso anche essere rimbambito e non capire niente. Ma in questo periodo forse e' una fortuna.
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 22/07/2026 alle 15:41:43Quindi, come ho detto, riguarda tutti i veicoli, con alcune particolarità per alcuni, che , visto che la norma ancora in Italia non esiste per i camper e le ambulanze, non è detto che anch'esse non avranno delle particolarità
Non è esatto. La direttiva europea parla di determinati veicoli ovvero: A condizione che sia stato completato un corso di formazione o superato un esame, o entrambi, conformemente all'allegato V, e fatte salve le norme diomologazione per i veicoli interessati, i veicoli a motore di questa categoria possono essere costituiti da: - un camper con massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg ma non superiore a 4.250 kg, anche in combinazione con un rimorchio, se la massa massima autorizzata del complesso non supera i 5.000 kg; - fatto salvo un'autorizzazione da parte di uno Stato membro conformemente alle condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 4, lettera d), un veicolo di emergenza a motore utilizzato per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche fornendo assistenza immediata durante emergenze naturali o causate dall'uomo, come veicoli della polizia, ambulanze, veicoli della protezione civile e di soccorso o veicoli dei vigili del fuoco, con una massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg ma non superiore, anche se combinato con un rimorchio, a 5.000 kg; o - un veicolo a motore alimentato con carburanti alternativi che rientra nell'equivalenza di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), in combinazione con un rimorchio, non già coperto dalla seconda rientranza, se la massa massima autorizzata di tale combinazione supera i 4.250 kg ma non supera i 5.000 kg. Gli Stati membri indicano sulla patente di guida, mediante il codice dell'Unione pertinente, riportato nell'allegato I, parte E, il diritto di guidare tale combinazione veicolo-autocaravan o veicolo di emergenza.
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 22/07/2026 alle 15:32:30Questa cosa l'avevo detta nel post precedente, non credo vada ripetuta ogni volta l, esistono i sottointesi; Ad ogni buon conto vado di copia/incolla:
Non è esatto. L'aumento di massa non vale per tutti i veicoli commerciali bensì solo per quelli che rispettano 2 condizioni ovvero, come testualmente prescritto dal CdS: 1) siano alimentati con combustibili alternativi;2) che la massa superiore a 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. Direi che sono casi particolarissimi.