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19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 21/12/2023 alle: 15:15:15

Anto1957 ha scritto:
Della serie... Io la penso così, e siccome la penso così, vuol dire che è cosi...

==============================

Nient'affatto.

Ho aperto questa discussione con la definizione di quattro termini, al meglio della mia attuale conoscenza NON-professionale della materia.

Ho inoltre aggiunto la mia disponibilita' a ricevere costruttivi suggerimenti di modifica al fine di migliorare la chiarezza delle anzidette definizioni e la loro sostanziale corrispondenza ai testi normativi vigenti in materia.

A fronte della definizione di CARICO SPORGENTE ho scritto che una figura recentemente portata a mia conoscenza risulterebbe un ottimo riferimento per il seguito di questa discussione con due modifiche che ho poi scelto di apportare direttamente come segue:
caricosporgente(2).PNG
al fine di documentare la mia attuale "lettura" del comma 2 nell'art. 164 CdS, relativamente alla sporgenza longitudinale ammessa.

Aggiungo un esempio ed un'altra figura:
sporgenza2.jpg
sporgenza1.jpg
____________________
p.s. per considerare cancellata l'originaria conclusione:
In altri termini, il carico sporgente in lunghezza e' residuale, dopo aver utilizzato tutta la sagoma propria del veicolo per la sistemazione del carico indivisibile.
e sostituita con le considerazioni esposte nell'intervento al link www.camperonline.it/forum/x/x/x/247403/3#4069037
 

Modificato da TheDevil il 22/12/2023 alle 13:13:13
19
chorus
chorus
05/10/2006 12456
Rispondi Abuso
Inserito il 21/12/2023 alle: 15:28:53
Scusatemi, faccio sempre più fatica a seguirvi.
Da utente della strada io mi limito a osservare l'art. 164 del codice della strada.
Come ho detto più volte, il mio portatutto, esclusivamente utilizzato come portabiciclette, l'ho venduto tre anni fa, dunque non ho più il problema di caricare degli oggetti a sbalzo.
Non capisco la finalità di questa discussione, ma proverò a seguirvi, nonostante sia per me faticoso.
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 21/12/2023 alle: 16:04:00
In risposta al messaggio di TheDevil del 21/12/2023 alle 15:15:15

Anto1957 ha scritto: Della serie... Io la penso così, e siccome la penso così, vuol dire che è cosi... ============================== Nient'affatto. Ho aperto questa discussione con la definizione di quattro termini, al
meglio della mia attuale conoscenza NON-professionale della materia. Ho inoltre aggiunto la mia disponibilita' a ricevere costruttivi suggerimenti di modifica al fine di migliorare la chiarezza delle anzidette definizioni e la loro sostanziale corrispondenza ai testi normativi vigenti in materia. A fronte della definizione di CARICO SPORGENTE ho scritto che una figura recentemente portata a mia conoscenza risulterebbe un ottimo riferimento per il seguito di questa discussione con due modifiche che ho poi scelto di apportare direttamente come segue: al fine di documentare la mia attuale lettura del comma 2 nell'art. 164 CdS, relativamente alla sporgenza longitudinale ammessa. Aggiungo un esempio ed un'altra figura: p.s. per considerare cancellata l'originaria conclusione: In altri termini, il carico sporgente in lunghezza e' residuale, dopo aver utilizzato tutta la sagoma propria del veicolo per la sistemazione del carico indivisibile. e sostituita con le considerazioni esposte nell'intervento al link www.camperonline.it/forum/x/x/x/247403/3#4069037  
...
TheDevil
In altri termini, il carico sporgente  in lunghezza e' residuale, dopo aver utilizzato tutta la sagoma propria del veicolo per la sistemazione del carico indivisibile.

Sicuro?

Da dove si ricava questa definizione? 

Quindi il portabici sul posteriore dell'autocaravan che non copre la fanaleria e che non arriva al muso del veicolo?  Non è un carico sporgente... ?
Quindi tubi innocenti, tronchi, tavole,   caricati su un cassonato che sporgono 30 cm sul posteriore del mezzo a partire dal punto dietro la cabina di guida ma non sulla cabina fino alla perpendicolare del muso?
image(5580).png 

image(5581).png
Sto cominciando ad avere un senso di smarrimento e sto iniziando ad accodarmi a Chorus.

 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 21/12/2023 alle 16:06:22
22
Giovanni
Giovanni
rating

28/08/2003 13128
Rispondi Abuso
Inserito il 21/12/2023 alle: 16:52:50

Sarà... ma per me il discorso è proprio chiaro. Un carico occasionale può sporgere solo sul posteriore, al massimo per i 3/10 dell'interasse. Poi se il carico arriva al frontale o sta appeso proprio dietro, son sempre 3/10 dell'interasse.

Portabici classico appeso alla parete posteriore del camper e tendalino: fino alla fine degli anni '90 anche il portabici andava trascritto sulla Carta di Circolazione; poi chi di dovere ammise la possibilità di installare questo accessorio senza la necessità della trascrizione. Del tendalino (sporgenza laterale non ammessa) abbiamo già parlato: nessuno s'era interessato fino al caso del camperista rompiglione che ha aperto il caso ed anche in questo frangente chi di dovere, sollecitato dai costruttori di portabici, ha deciso il non luogo a procedere perché poco sporgente ed in alto oltre i due metri e mezzo (misura della quale vado a memoria).

Anche nell'altro argomento caldo, trascrizione del porta tutto sulla Carta di Circolazione, la situazione è chiarissima: l'oggetto va a modificare le caratteristiche del mezzo (lunghezza, fanaleria, targa) per cui va trascritto sulla Carta di Circolazione. Si continua a confondere, non so se in buona o cattiva fede, l'omologazione (adatto all'uso) dalla sua installazione su un mezzo.

Ci vuole molto a capirlo? In buona fede no, in malafede si.

Giovanni
 
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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 21/12/2023 alle: 17:37:37
In risposta al messaggio di Giovanni del 21/12/2023 alle 16:52:50

Sarà... ma per me il discorso è proprio chiaro. Un carico occasionale può sporgere solo sul posteriore, al massimo per i 3/10 dell'interasse. Poi se il carico arriva al frontale o sta appeso proprio dietro, son sempre
3/10 dell'interasse. Portabici classico appeso alla parete posteriore del camper e tendalino: fino alla fine degli anni '90 anche il portabici andava trascritto sulla Carta di Circolazione; poi chi di dovere ammise la possibilità di installare questo accessorio senza la necessità della trascrizione. Del tendalino (sporgenza laterale non ammessa) abbiamo già parlato: nessuno s'era interessato fino al caso del camperista rompiglione che ha aperto il caso ed anche in questo frangente chi di dovere, sollecitato dai costruttori di portabici, ha deciso il non luogo a procedere perché poco sporgente ed in alto oltre i due metri e mezzo (misura della quale vado a memoria). Anche nell'altro argomento caldo, trascrizione del porta tutto sulla Carta di Circolazione, la situazione è chiarissima: l'oggetto va a modificare le caratteristiche del mezzo (lunghezza, fanaleria, targa) per cui va trascritto sulla Carta di Circolazione. Si continua a confondere, non so se in buona o cattiva fede, l'omologazione (adatto all'uso) dalla sua installazione su un mezzo. Ci vuole molto a capirlo? In buona fede no, in malafede si. Giovanni  
...
Giovanni, l'ultima frase del tuo post è inaccettabile.

Saranno contenti i produttori che hanno fatto ricorso nel sapere che secondo te stanno sostenendo una posizione in MALAFEDE anche al TAR CDS etc. etc.  E quelli che come me sono stanno difendendo ciò che ritengono un diritto sancito da norme internazionali.  Hai un gran bel modo di argomentare su tesi contrarie a quelle che sostieni. Proprio un bel modo. 

 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 21/12/2023 alle 18:46:34
22
Giovanni
Giovanni
rating

28/08/2003 13128
Rispondi Abuso
Inserito il 21/12/2023 alle: 18:41:49
In risposta al messaggio di Anto1957 del 21/12/2023 alle 17:37:37

Giovanni, l'ultima frase del tuo post è inaccettabile. Saranno contenti i produttori che hanno fatto ricorso nel sapere che secondo te stanno sostenendo una posizione in MALAFEDE anche al TAR CDS etc. etc.  E quelli che
come me sono stanno difendendo ciò che ritengono un diritto sancito da norme internazionali.  Hai un gran bel modo di argomentare su tesi contrarie a quelle che sostieni. Proprio un bel modo.   
...

Hai scritto:
 l'ultima frase del tuo post è inaccettabile.

Non l'accettare... ci dormirò lo stesso.

Giovanni
16
marob
marob
19/08/2009 2268
Rispondi Abuso
Inserito il 21/12/2023 alle: 20:05:00
In risposta al messaggio di TheDevil del 21/12/2023 alle 15:15:15

Anto1957 ha scritto: Della serie... Io la penso così, e siccome la penso così, vuol dire che è cosi... ============================== Nient'affatto. Ho aperto questa discussione con la definizione di quattro termini, al
meglio della mia attuale conoscenza NON-professionale della materia. Ho inoltre aggiunto la mia disponibilita' a ricevere costruttivi suggerimenti di modifica al fine di migliorare la chiarezza delle anzidette definizioni e la loro sostanziale corrispondenza ai testi normativi vigenti in materia. A fronte della definizione di CARICO SPORGENTE ho scritto che una figura recentemente portata a mia conoscenza risulterebbe un ottimo riferimento per il seguito di questa discussione con due modifiche che ho poi scelto di apportare direttamente come segue: al fine di documentare la mia attuale lettura del comma 2 nell'art. 164 CdS, relativamente alla sporgenza longitudinale ammessa. Aggiungo un esempio ed un'altra figura: p.s. per considerare cancellata l'originaria conclusione: In altri termini, il carico sporgente in lunghezza e' residuale, dopo aver utilizzato tutta la sagoma propria del veicolo per la sistemazione del carico indivisibile. e sostituita con le considerazioni esposte nell'intervento al link www.camperonline.it/forum/x/x/x/247403/3#4069037  
...
image(5582).png

Secondo te, così ad occhio, questo bell'esempio, sporge max 3/10 di L?
Restate sani
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 21/12/2023 alle: 20:53:13
In risposta al messaggio di marob del 21/12/2023 alle 20:05:00

Secondo te, così ad occhio, questo bell'esempio, sporge max 3/10 di L?
Riterrei di no ma solo in base alle proporzioni nella foto. Dovresti domandarlo a TheDevil che ha postato in precedenza la stessa foto. E non potendo sporgere  anteriormente in base all'art. 164 comma 2 ...  Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purchè nei limiti stabiliti dall'art. 61.

Sarebbe non trasportabile a meno di non inclinarlo e ridurre la sporgenza posteriore allineando la parte anteriore. Ma sull'auto in foto la vedo veramente dura. 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 21/12/2023 alle 20:54:51
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 21/12/2023 alle: 22:22:22
In risposta al messaggio di marob del 21/12/2023 alle 20:05:00

Secondo te, così ad occhio, questo bell'esempio, sporge max 3/10 di L?

Un solerte agente di Polizia Stradale potrebbe anche elevare sanzione ex art. 164 CdS, in assenza oltretutto dell'apposito speciale pannello quadrangolare di segnalazione.
 
16
marob
marob
19/08/2009 2268
Rispondi Abuso
Inserito il 21/12/2023 alle: 22:33:39
In risposta al messaggio di TheDevil del 21/12/2023 alle 22:22:22

Un solerte agente di Polizia Stradale potrebbe anche elevare sanzione ex art. 164 CdS, in assenza oltretutto dell'apposito speciale pannello quadrangolare di segnalazione.  
Capisco, lo specchio è piuttosto viscido.
Restate sani
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 22/12/2023 alle: 01:01:01
   
Anto1957 ha scritto:
Da dove si ricava questa definizione?

==============================

Ti ringrazio per aver evidenziato subito un'infelice formulazione della mia considerazione conclusiva in un precedente intervento.

Ho inteso esprimere sinteticamente (e purtroppo con un cattivo risultato) quanto in appresso esposto in modo piu' dettagliato.

In presenza di un carico indivisibile (che è la condizione tassativa per applicare il comma 2 dell'art. 164 CdS), l'eventuale parte sporgente, rispetto alla sagoma omologata del veicolo utilizzato per il relativo trasporto, non va oltre il 28% circa della lunghezza totale dello stesso carico.

Ove vi sia una parte sporgente, almeno il 72% della lunghezza di un carico indivisibile risulta sistemato e fissato entro la sagoma omologata del veicolo utilizzato per il relativo trasporto.

In base alla composizione molecolare del carico indivisibile, la parte fissata entro la sagoma omologata del veicolo costituisce il "supporto" dell'eventuale parte sporgente, che risulta manifestamente sospesa in aria.

Mi riservo di andare a rettificare opportunamente la citata conclusione.

 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 22/12/2023 alle: 14:14:14

Chorus ha scritto:
Da utente della strada io mi limito a osservare l'art. 164 del codice della strada.

==============================

Mi piacerebbe conoscere la tua opinione sulle considerazioni, espresse nel mio intervento appena precedente, riguardo al comma 2 dell'art. 164 CdS.

Con anticipato ringraziamento.

 
19
chorus
chorus
05/10/2006 12456
Rispondi Abuso
Inserito il 22/12/2023 alle: 14:40:55
In risposta al messaggio di TheDevil del 22/12/2023 alle 14:14:14

Chorus ha scritto: Da utente della strada io mi limito a osservare l'art. 164 del codice della strada. ============================== Mi piacerebbe conoscere la tua opinione sulle considerazioni, espresse nel mio intervento appena precedente, riguardo al comma 2 dell'art. 164 CdS. Con anticipato ringraziamento.  
E' la prima volta in vita mia che su un'interpretazione di una norma giuridica leggo "composizione molecolare".
E non è da ieri mattina che leggo testi giuridici, peraltro non solo nelle varie scuole che ho frequentato ma anche nel mio lavoro.
Per il resto il secondo comma dell'art. 164 del cds mi sembra di una chiarezza lapalissiana, che non si presta ad alcuna interpretazione.
Tuttavia non capisco il rapporto 72/28 che citi nel tuo messaggio.
Perché 72/28 e non 70/30?
grazie, ciao
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 22/12/2023 alle: 15:31:07
In risposta al messaggio di chorus del 22/12/2023 alle 14:40:55

E' la prima volta in vita mia che su un'interpretazione di una norma giuridica leggo composizione molecolare. E non è da ieri mattina che leggo testi giuridici, peraltro non solo nelle varie scuole che ho frequentato ma
anche nel mio lavoro. Per il resto il secondo comma dell'art. 164 del cds mi sembra di una chiarezza lapalissiana, che non si presta ad alcuna interpretazione. Tuttavia non capisco il rapporto 72/28 che citi nel tuo messaggio. Perché 72/28 e non 70/30? grazie, ciao  
...
30, 70, 28, 72 Ambo e terno sulla ruota di Pollena Trocchia. Scherzi a parte, nemmeno io ho ben compreso il 28 e 72. Sono certo che TheDevil ha i suoi buoni motivi. Tocca aspettare fiduciosi. Grazie.  
La verità non piace.
19
chorus
chorus
05/10/2006 12456
Rispondi Abuso
Inserito il 22/12/2023 alle: 15:47:48
In risposta al messaggio di Anto1957 del 22/12/2023 alle 15:31:07

30, 70, 28, 72 Ambo e terno sulla ruota di Pollena Trocchia. Scherzi a parte, nemmeno io ho ben compreso il 28 e 72. Sono certo che TheDevil ha i suoi buoni motivi. Tocca aspettare fiduciosi. Grazie.  
Chi mi conosce bene dice che sono persona di una pazienza infinita.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 22/12/2023 alle: 16:16:16
In risposta al messaggio di chorus del 22/12/2023 alle 14:40:55

E' la prima volta in vita mia che su un'interpretazione di una norma giuridica leggo composizione molecolare. E non è da ieri mattina che leggo testi giuridici, peraltro non solo nelle varie scuole che ho frequentato ma
anche nel mio lavoro. Per il resto il secondo comma dell'art. 164 del cds mi sembra di una chiarezza lapalissiana, che non si presta ad alcuna interpretazione. Tuttavia non capisco il rapporto 72/28 che citi nel tuo messaggio. Perché 72/28 e non 70/30? grazie, ciao  
...

Innanzitutto grazie ancora per la tua pronta risposta e per la conferma che il secondo comma dell'art. 164 CdS non si presta ad alcuna interpretazione.

Riguardo alla "composizione molecolare", non mi e' venuto in mente altro termine per indicare la causa dello stretto legame che trattiene il carico sporgente (di seguito esemplificato in verde) a tutto il resto del carico indivisibile trasportato:
caricosporgente2.PNG  

Se il carico e' trasportato come in figura (ovvero a partire dalla verticale della parte anteriore del veicolo) l'eventuale parte sporgente posteriore e', al massimo, il 23% circa della sua lunghezza totale (13/10 di L).

Se invece il carico e' trasportato sull'apposito piano di un autocarro, occorre considerare l'incidenza della cabina di guida sulla lunghezza totale del veicolo e, quindi, il valore massimo percentuale dell'eventuale parte sporgente aumenta al 28% circa della lunghezza totale del carico.

Modificato da TheDevil il 06/04/2025 alle 15:10:00
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 22/12/2023 alle: 18:26:51
In risposta al messaggio di TheDevil del 22/12/2023 alle 16:16:16

Innanzitutto grazie ancora per la tua pronta risposta e per la conferma che il secondo comma dell'art. 164 CdS non si presta ad alcuna interpretazione. Riguardo alla composizione molecolare, non mi e' venuto in mente altro
termine per indicare la causa dello stretto legame che trattiene il carico sporgente (di seguito esemplificato in verde) a tutto il resto del carico indivisibile trasportato:    Se il carico e' trasportato come in figura (ovvero a partire dalla verticale della parte anteriore del veicolo) l'eventuale parte sporgente posteriore e', al massimo, il 23% circa della sua lunghezza totale (13/10 di L). Se invece il carico e' trasportato sull'apposito piano di un autocarro, occorre considerare l'incidenza della cabina di guida sulla lunghezza totale del veicolo e, quindi, il valore massimo percentuale dell'eventuale parte sporgente aumenta al 28% circa della lunghezza totale del carico.
...
Non capisco, l'art. 164 comma 2 recita: Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 

61

 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 

61

.se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 

61

.

Ora per un veicolo di 12m ritengo non sia ammesso alcun carico sporgente se non con le deroghe dell'art. 61 o delle due recenti circolari per portabici.

Se il veicolo è inferiore a 12 metri il carico può sporgere fino al 30% della lunghezza del veicolo (quindi misurato dal muso alla coda) ma comunque carico sporgente più lunghezza del veicolo devoro restare nei limiti di sagoma di cui all'art. 61, quindi al massimo nei 12 metri. Se dovessi tramutare questo in formula direi:

formula caricabile in una cella di un foglio Excel intestando con LV un'altra cella in cui inserire la lunghezza del veicolo.
=((LV*0,3)*((12-LV)>=(LV*0,3)))+((12-LV)*((12-LV)<=(LV*0,3)))

Esempio di calcolo
image(5586).png
image(5587).png
image(5588).png


Ritengo che il calcolo dovrebbe essere un semplice esercizio matematico con poche variabili considerato chi lo deve applicare al carico e chi deve controllare...

Ma io sono un semplice utente di COL  e ci sono dinamiche che per chi non è del mestiere sono difficili da comprendere. 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 22/12/2023 alle 18:29:27
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 22/12/2023 alle: 19:19:19

Chorus ha scritto:
Non capisco la finalità di questa discussione, ma proverò a seguirvi, nonostante sia per me faticoso.

==============================

Ho inteso esporre la finalita' di questa discussione nel mio intervento del 29/11 scorso al link  www.camperonline.it/forum/x/x/x/247403/#4068690.

Ipotizzare l'inserimento dei veicoli di cat. M1 in una vigente disposizione del CdS che riguarda il montaggio di portabagagli, portasci e portabiciclette sui veicoli di cat. M2 ed M3 e coordinare tutte le istruzioni del MIT in materia, emanate tramite decreti direttoriali o circolari, in un unico ipotetico decreto ministeriale.

Dalla vigente disposizione inserita nel comma 1 dell'art. 61 CdS:
Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portabagagli, portasci o portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri

si passerebbe ad una ipotetica disposizione del seguente tenore:
Entro i limiti di sagoma di cui all'art. 61, i veicoli di cat. M possono essere muniti di portacarico esterno secondo le prescrizioni stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
inserita come comma 1-bis nell'art. 164 CdS.

Il decreto dovrebbe cominciare con un lungo elenco di definizioni e suddividere la trattazione della materia in due sole sezioni, relativamente al portacarico esterno che:
- lascia invariati i prescritti angoli di visibilita' delle luci posteriori e della targa posteriore;
- occulta anche parzialmente le luci e la targa sulla parte posteriore del veicolo.

Le prescrizioni dovrebbero essere generalizzate per tutti i veicoli di cat. M, con l'indicazione di eventuali eccezioni per una o piu' delle tre sottocategorie (ad esempio, il portamoto previsto soltanto per i veicoli di cat. M1 classificati "autocaravan").

Ma prima vanno opportunamente commentate le vigenti prescrizioni del Decreto Dirigenziale n. 277 del 6 luglio scorso (G.U. 183/2023).

Confido di poter contare sul tuo aiuto, anche e soprattutto critico.

 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 22/12/2023 alle: 20:38:21
In risposta al messaggio di TheDevil del 22/12/2023 alle 19:19:19

Chorus ha scritto: Non capisco la finalità di questa discussione, ma proverò a seguirvi, nonostante sia per me faticoso. ============================== Ho inteso esporre la finalita' di questa discussione nel mio intervento
del 29/11 scorso al link  www.camperonline.it/forum/x/x/x/247403/#4068690. Ipotizzare l'inserimento dei veicoli di cat. M1 in una vigente disposizione del CdS che riguarda il montaggio di portabagagli, portasci e portabiciclette sui veicoli di cat. M2 ed M3 e coordinare tutte le istruzioni del MIT in materia, emanate tramite decreti direttoriali o circolari, in un unico ipotetico decreto ministeriale. Dalla vigente disposizione inserita nel comma 1 dell'art. 61 CdS: Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portabagagli, portasci o portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri si passerebbe ad una ipotetica disposizione del seguente tenore: Entro i limiti di sagoma di cui all'art. 61, i veicoli di cat. M possono essere muniti di portacarico esterno secondo le prescrizioni stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti inserita come comma 1-bis nell'art. 164 CdS. Il decreto dovrebbe cominciare con un lungo elenco di definizioni e suddividere la trattazione della materia in due sole sezioni, relativamente al portacarico esterno che: - lascia invariati i prescritti angoli di visibilita' delle luci posteriori e della targa posteriore; - occulta anche parzialmente le luci e la targa sulla parte posteriore del veicolo. Le prescrizioni dovrebbero essere generalizzate per tutti i veicoli di cat. M, con l'indicazione di eventuali eccezioni per una o piu' delle tre sottocategorie (ad esempio, il portamoto previsto soltanto per i veicoli di cat. M1 classificati autocaravan). Ma prima vanno opportunamente commentate le vigenti prescrizioni del Decreto Dirigenziale n. 277 del 6 luglio scorso (G.U. 183/2023). Confido di poter contare sul tuo aiuto, anche e soprattutto critico.  
...
Le prescrizioni dovrebbero essere generalizzate per tutti i veicoli di cat. M, con l'indicazione di eventuali eccezioni per una o piu' delle tre sottocategorie (ad esempio, il portamoto previsto soltanto per i veicoli di cat. M1 classificati "autocaravan").

Vorrei sperare che il girasagre dia anche attuazione all'art. 75 CDS:

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
La verità non piace.
19
IZ4DJI
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12/11/2006 57950
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Inserito il 22/12/2023 alle: 21:58:32
In risposta al messaggio di Anto1957 del 22/12/2023 alle 18:26:51

Non capisco, l'art. 164 comma 2 recita: Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla
parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61. Ora per un veicolo di 12m ritengo non sia ammesso alcun carico sporgente se non con le deroghe dell'art. 61 o delle due recenti circolari per portabici. Se il veicolo è inferiore a 12 metri il carico può sporgere fino al 30% della lunghezza del veicolo (quindi misurato dal muso alla coda) ma comunque carico sporgente più lunghezza del veicolo devoro restare nei limiti di sagoma di cui all'art. 61, quindi al massimo nei 12 metri. Se dovessi tramutare questo in formula direi: formula caricabile in una cella di un foglio Excel intestando con LV un'altra cella in cui inserire la lunghezza del veicolo. =((LV*0,3)*((12-LV)>=(LV*0,3)))+((12-LV)*((12-LV)<=(LV*0,3))) Esempio di calcolo Ritengo che il calcolo dovrebbe essere un semplice esercizio matematico con poche variabili considerato chi lo deve applicare al carico e chi deve controllare... Ma io sono un semplice utente di COL  e ci sono dinamiche che per chi non è del mestiere sono difficili da comprendere. 
...
Io carico spesso sull auto travi parecchio lunghe, e per sapere quanto posso caricare prendo la lunghezza dell auto, divido per 10 e moltiplico per 13 (ovviamente davanti deve essere a filo con il paraurti).

Per esempio la mia auto è lunga 3,65 e quindi posso caricare travi lunghe 4,75.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




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