quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 26/10/2011 10:17:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
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Sul libretto di circolazione non risulta scritto nulla sul portabici.
Credo comunque che non sia necessario omologare sul libretto il portabici.
In merito chiedo conferma ai più esperti.
Riguardo il cartello carici sporgenti, ho letto sul codice della strada che
"deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione" ; sul materiale con cui deve essere costruito si dice che è
"costituito di norma da lamiera metallica".
Non è quindi obbligatorio il materiale metallico, ma è, secondo quanto scritto, di norma, cioè preferibile. Ciò non toglie che se il cartello è conforme, cioè come prescritto dal C.d.S., non dovrebbe esserci multa.
Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli.
(omissis)
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli.
Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311 (punti in detrazione: 3).
(omissis)
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(1) Articolo così modificato dall'art. 83, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
361. (Art. 164 Cod. Str.) Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico
1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremità della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una superficie minima di 2500 cm². Detta superficie deve essere rivestita con materiale
retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°.
2. Il pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di notte. A tal fine sulla superficie del pannello,
costituito di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse.
3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente.
4. In ordine alla fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli di segnalazione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 192 (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 204, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Modificato da giandama il 26/10/2011 alle 11:08:57