Inserito il 20/07/2011 alle: 10:22:11
mi sembra (correggetemi se sbaglio per cortesia) che per la nnormativa dei porta bici e porta sci si debba fare riferimento al testo seguente. Faccio notare cosa dice in merito ai ciclomotori ecc. ecc. e quindi ai dubbi che ho (che mi piacerebbe mi venissero chiriti) sul famoso portatutto da non annotare sul libretto. inoltre per esperienza personale so che un cameprista si è visto rifiutare l'approvazione ad una revisione perchè aveva saldato al telaio degli accessori con la giustificazione che la saldatura snerva il metallo del telaio indebolendolo e a me è toccato (con altri colleghi) toglergli gli accessori!
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 43
Prot. n. 2522/4332 - D.C. IV n. B103
Roma, 27 novembre 1998
OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan.
La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui veicoli provenienti dai Paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale.
Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è necessario procedere alla emanazione in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per la installazione delle strutture in esame.
Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (1) (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione sulla carta di circolazione.
Le strutture portabici, ancorchè non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993 (2), in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE (3) relativa alle masse e dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'art. 164 del Codice della strada (4). In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.
E' abrogata la circolare D.G. n. 201/85 (5) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
dr.ing. Tullio D'Ulisse