quote:Originally posted by Rapaki> Non capisco come puoi denunciare una persona se non la puoi filmare,che prove hai dato per convincere i carabinieri che fosse quel tizio il responsabile?Ciao Nyppo.
DA esperienza personale: circa due anni fa abbi un esperienza lavorativa a modena,(sono pur sempre un ex direttore di macchine), una mattina uscendo di casa mi ritrovo due gomme a terra[:(!][:(!]faccio tardi al lavoro. la mattina successiva altre due gomme[:(!][:(!]. terza mattina idem questa volta le trovo tagliate, denuncia con tanto di ricevute fiscali rilasciate dal gommista per tutte e tre i giorni. dopo varie rigature gomme bucate e pittura versata su una yundaj trajet di 20gg. (allora) becco con la telecamera il colpevole. CON MOLTA CALMA ho aspettato che si ritirasse dal lavoro, gli ho fatto presente che mi doveva circa 600 euro fra gomme e carrozziere. per tutta risposta mi disse IN MODENESE:CHE MI ANDAVA A DENUNCIARE PER DIFFAMAZIONE E MINACCIE. io sempre con MOLTA ma MOLTA calma, lo denunciato alla polizia. con il filmato che inquadrava SOLO LA MIA MACCHINA, il tipetto ha sborsato qualcosa come 1800 euro, visto che ho cambiato le quattro ruote, la mia macchina e stata riverniciata totalmente ed e' griggio topo metallescente con riflessi ambrati e venature fume'. il tutto fatto fare da officina autorizzata yundaj con relativa fattura regolarmente consegnata nelle mani del tipetto. ALTRIMENTI PARTIVA D'UFFICIO una denuncia per danneggiamenti a cosa privata, volutamente fatta con ripetitiva della cosa. L'UNICA RACCOMANDAZIONE E' QUELLA DI RIPRENDERE SOLO LA COSA INCRIMINATA, se no ti denunciano per violazione della privasy >
quote:Originally posted by tonis> Ciao Tonis. Effettivasmente, riflettendoci un pò su ed approfondendo la cosa, credo proprio che tu abbia ragione! Dopotutto, l'aggravante specifica va applicata dal momento che danneggiando un mezzo altrui lasciato sulla pubblica via o, comunque, esposto alla pubblica fede, va a creare danni nella comune fiducia nel prossimo e crea ripercussioni sulla convivenza... Quindi si può equiparare, in un certo senso, al furto aggravato di chi ruba l'offerta in chiesa... Grazie per l'approfondimento! Per quanto riguarda la telecamera, ci sono correnti contrastanti... Se la si punta esclusivamente sul camper non allargando più di tanto lo spettro di azione, non ci dovrebbero essere problemi... Questo non in virtù della legge o delle ordinanze locali ma in seguito a sentenze della Casazione che hanno un pò "incanalato" l'uso delle riprese video... La telecamera dovrebbe essere utilizzata come sistema di sicurezza e deterrente e quindi segnalata... Tuttavia, pur non esponendo le dovute indicazioni che il mezzo o la zona sono sottooposte a videosorveglianza, non ci dovrebbero essere grossi problemi e non si dovrebbe rischiare alcunchè. C'è una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n.8573/2001 - (Presidente: B. Foscarini; Relatore: P. Marini): (COPIA/INCOLLA) È lecito avvalersi di telecamere puntate sulla via pubblica per prevenire eventuali illeciti anche se invadono involontariamente la privacy altrui: in tal caso non può sussistere il reato di interferenza illecita nella vita privata per mancanza di dolo. Questo il principio stabilito dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione nell'annullare una sentenza emessa in grado di appello che condannava il proprietario di un'autorimessa il quale, utilizzando una telecamera puntata sulla strada per prevenire furti già avvenuti in precedenza, si era procurato indebitamente immagini relative allo svolgimento dell'attività lavorativa di una signora. La Suprema Corte, dopo aver precisato che il nostro ordinamento non riconosce alcun diritto di documentazione della vita privata altrui, se non con il consenso dell'avente diritto o in presenza di causa di giustificazione, afferma che, qualora, come nel caso in questione, le immagini siano state procurate involontariamente e nell'esercizio di un proprio diritto ad autotutelarsi (da furti nell'autorimessa), il reato non può sussistere per difetto dell'elemento soggettivo, a causa della mancanza della rappresentazione, da parte del soggetto agente, del carattere antigiuridico del fatto. Insomma, quando le riprese sono fatte per tutelarsi e senza alcuna intenzione di invadere la privacy altrui, sono perfettamente lecite. (23 marzo 2001) DADO
L'art.635 del C.P. indica la procedibilità d'ufficio se il fatto è commesso: su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'art.625 L'art. 625,circostanze aggravanti, al n. 7, fra le altre cose, indica anche le cose esposte alla pubblica fede sia per necessità, sia per consuetudine, sia per destinazione. I veicoli sono considerati, dalla giurisprudenza corrente, esposti alla pubblica fede, sia per necessità che per consuetudine. Da qui, l'aggravante e quindi la procedibilità d'ufficio. COPIO PER DARE UN'IDEA : Per cominciare dai casi più noti, infatti, si afferma ormai come verità infusa (e senza alcuna remora verso il buon senso) che il ciclomotore legato ad un palo con una catena più pesante del ciclomotore medesimo è esposto alla pubblica fede per necessità o per consuetudine: cioè che la sua sottrazione o meno dipende esclusivamente dalla buona volontà dei consociati (perché a questo alludeva il legislatore quando parlava di cose esposte alla pubblica fede). E lo stesso discorso è fatto per l’automobile (tanto che è scandaloso dubitare della fondatezza della massima): malgrado sia chiusa a chiave è abbia i più sofisticati sistemi di allarme se parcheggiata in un luogo comunque raggiungibile facilmente da terzi (anche nel cortile sotto casa) resta bene esposto alla pubblica fede. >