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La misurazione della massa dei veicoli nel CdS

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19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 12/02/2020 alle: 22:22:22
  
E' mia intenzione sviluppare questa discussione in quattro parti:
- breve promemoria delle norme del CdS che riguardano la massa dei veicoli;
- breve promemoria del correlato quadro sanzionatorio;
- commenti sul contenuto di una recente lettera del MinInterno sull'art.167 CdS;
- predisposizione di una replica (con quesiti) al MinInterno a fronte di detta lettera.

Comincio con la prima parte.

Le disposizioni contenute in almeno sei articoli del CdS comportano la misurazione della massa dei veicoli, qualora si voglia verificarne l'osservanza e, se del caso, contestarne la violazione.

Si tratta degli articoli:
10. "Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità"
38. "Segnaletica stradale" (limitatamente ai segnali fig.II.68 e fig.II.69)
62. "Massa limite"
167. "Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi"
168. "Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi"
169. "Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore".

Adesso una breve digressione su una cognizione di carattere generale.

Al concetto di misurazione e' usualmente associato quello di errore strumentale (chiamato anche "scarto", "tolleranza" o "deviazione"), che e' espresso in percentuale sul risultato della misurazione fornito dallo strumento utilizzato.

Ad esempio, nell'art.345 Reg., il legislatore ha disposto "che per gli accertamenti della velocita', qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione e' compresa anche la tolleranza strumentale".

Nel CdS (o relativo Regolamento) non sono riuscito a trovare una similare disposizione per applicare l'errore strumentale nella misurazione della massa dei veicoli.

In ogni caso, a far tempo dal 20 aprile 2016, questa misurazione dovrebbe essere effettuata con strumenti conformi alle specifiche di cui alla

Direttiva 2014/31/UE.


    
Sono convinto che, nell'àmbito di questo forum, il significato dei termini di massa autorizzata, massa accertata ed eccedenza di massa (riferiti ovviamente ad un veicolo) sia ampiamente conosciuto e non ci sia bisogno di dettagliata definizione.

Ma, all'occorrenza, si puo' sempre sopperire.

Per mia comodita' mi sono abituato a considerare l'eccedenza di massa per un veicolo come il risultato positivo della differenza tra i valori della massa accertata e della massa autorizzata.

Per ognuno degli articoli del CdS sopraindicati, l'accertamento di una eccedenza di massa su un veicolo evidenzia la violazione di una o piu' delle disposizioni ivi contenute, con l'applicazione delle sanzioni corrispondentemente previste.

Qui concludo la prima parte, sulla quale aspetto ben volentieri commenti costruttivi ad integrazione/correzione prima di passare ad esporre la seconda parte.
  
 
8
superduke46
superduke46
27/09/2017 2701
Rispondi Abuso
Inserito il 13/02/2020 alle: 17:16:59
io passo direttamente alla terza parte pertanto pagherò la multa che giustamente mi appioppieranno
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Elletufo
Elletufo
17/07/2012 324
Rispondi Abuso
Inserito il 14/02/2020 alle: 12:51:56

Supeduke46 (mi perdoni se mi faccio interprete) ha in maniera molto sintetica riassunto il seguente ragionamento:
“Le norme giuridiche in oggetto (come tutte le altre norme del diritto) hanno introdotto un listino di prezzi impliciti relativi ai comportamenti da assumere nei confronti di dette norme.
Come davanti a qualsiasi scelta di convenienza, Superduke66 ha utilizzato la possibilità di comparare il prezzo della violazione rispetto al possibile uso alternativo della risorsa che gli rimarrà disponibile; egli ha avuto la possibilità di scegliere tra ubbidire, disubbidire, sfidare l’autorità (tanto non mi becchi), rearsi altrove, dove le regole sono diverse, per tenere lo stesso comportamento.
In pratica ha detto: caro giurista, non credere che basti una legge per determinare certi comportamenti, guarda che c’è anche il mercato e che quindi un fine esterno rimane sempre in agguato.”
E si è espresso: “io passo direttamente alla terza parte pertanto pagherò la multa che giustamente mi appioppieranno”.

Ora, Lei TheDevil ha intenzione di sviluppare una discussione, ne ha anticipato la scaletta, ma non sono riuscito ad individuare gli obiettivi che si propone di raggiungere.

Forse non ho letto con la dovuta attenzione quanto da Lei scritto.
Perdonatemi eventuali errori di forma, ma ho scritto così di getto.
Minus Labor Homini Salus. Tiempo expendido en trabajo es tiempo perdido. Il miglior ordin mio è l'esser confuso. luigino (luigino)
8
superduke46
superduke46
27/09/2017 2701
Rispondi Abuso
Inserito il 14/02/2020 alle: 13:30:55
In risposta al messaggio di Elletufo del 14/02/2020 alle 12:51:56

Supeduke46 (mi perdoni se mi faccio interprete) ha in maniera molto sintetica riassunto il seguente ragionamento: “Le norme giuridiche in oggetto (come tutte le altre norme del diritto) hanno introdotto un listino di prezzi
impliciti relativi ai comportamenti da assumere nei confronti di dette norme. Come davanti a qualsiasi scelta di convenienza, Superduke66 ha utilizzato la possibilità di comparare il prezzo della violazione rispetto al possibile uso alternativo della risorsa che gli rimarrà disponibile; egli ha avuto la possibilità di scegliere tra ubbidire, disubbidire, sfidare l’autorità (tanto non mi becchi), rearsi altrove, dove le regole sono diverse, per tenere lo stesso comportamento. In pratica ha detto: caro giurista, non credere che basti una legge per determinare certi comportamenti, guarda che c’è anche il mercato e che quindi un fine esterno rimane sempre in agguato.” E si è espresso: “io passo direttamente alla terza parte pertanto pagherò la multa che giustamente mi appioppieranno”. Ora, Lei TheDevil ha intenzione di sviluppare una discussione, ne ha anticipato la scaletta, ma non sono riuscito ad individuare gli obiettivi che si propone di raggiungere. Forse non ho letto con la dovuta attenzione quanto da Lei scritto. Perdonatemi eventuali errori di forma, ma ho scritto così di getto.
...
io non sfido le autorità ma con estrema umiltà sono cosciente di non essere in regola e di conseguenza giustamente sanzionato
in definitiva tutte le amministrazioni comunali e per quanto riguarda le strade statali lo stato ogni anno incassano fior di euro dalle multe per infrazioni al codice della strada ringraziando i tantissimi automobilisti che giornalmente sfidano le regole del codice della strada
in definitiva non sempre il torero vince
lei non è riuscito ad individuare gli obiettivi che si propone di raggiungere l'autore della discussione?
io sì ma me lo tengo per me


 

Modificato da superduke46 il 14/02/2020 alle 13:31:59
13
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 324
Rispondi Abuso
Inserito il 14/02/2020 alle: 14:26:41
Correggo il mio precedente intervento.

“Le norme giuridiche in oggetto (come tutte le altre norme del diritto) hanno introdotto un listino di prezzi impliciti relativi ai comportamenti da assumere nei confronti di dette norme.

Quando guardiamo un listino prezzi facciamo sempre delle scelte di convenienza.

Guadagno certamente di più rispettando le norme.
Guadagno certamente di più violando le norme.
Oppure in maniera probabilistica ritengo di avere una posizione di vantaggio/svantaggio nella violazione della norma.

Come davanti a qualsiasi scelta di convenienza, c’è la possibilità di comparare il prezzo della violazione rispetto al possibile uso alternativo della risorsa che gli rimarrà disponibile; si ha la possibilità di scegliere tra ubbidire, disubbidire, sfidare (o scommettere contro) l’autorità (tanto non mi becchi), recarsi altrove, dove le regole sono diverse, per tenere lo stesso comportamento.
In pratica si può dire: caro giurista, non credere che basti una legge per determinare certi comportamenti, guarda che c’è anche il mercato e che quindi un fine esterno rimane sempre in agguato.”


Ora, Lei TheDevil ha intenzione di sviluppare una discussione, ne ha anticipato la scaletta, ma non sono riuscito ad individuare gli obiettivi che si propone di raggiungere.

Forse non ho letto con la dovuta attenzione quanto da Lei scritto.
 
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19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 14/02/2020 alle: 21:21:21
  
Elletufo ha scritto:
... non sono riuscito ad individuare gli obiettivi che si propone di raggiungere.
  
==============================
  
Mi spiace di non essere riuscito ad esprimermi in modo comprensibile.

Ho cercato di sintetizzare il mio obiettivo nel tìtolo dell'ultima parte della discussione, cui vorrei pervenire con un auspicato confronto di opinioni tra i forumisti interessati all'argomento.
  
 
22
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Rispondi Abuso
Inserito il 14/02/2020 alle: 21:57:33
Io vorrei trovare qualche proprietario di autocaravan che sia stato sanzionato per il troppo peso e scoprire cosi REALMENTE quale art. del CDS venga applicato 167 o 169??
quando all'alba dei tempi ho preso la patente "C" l'istruttore parlando si svraccatico ci spiegava che le tolleranze vengono applicate solo in caso di carichi indivisibili e/o di materiali sciolti.
l'esempoi era ee venite beccati in sovraccarico  con un carico di terra c'è tolleranza  e con un carico di sacchi di cemento non c'è tolleranza  pero questo succedeva piu di 40 anni fa  e forse le cose sono cambiate...
 
buoni km a tutti
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 14/02/2020 alle: 22:22:22
  
Comincio la seconda parte con la conclusione della prima.
 
Per ognuno degli articoli del CdS sopraindicati, l'accertamento di una eccedenza di massa su un veicolo evidenzia la violazione di una o piu' delle disposizioni ivi contenute, con l'applicazione delle sanzioni corrispondentemente previste.

Un articolo (62) non ha un quadro sanzionatorio proprio.

In tre articoli (10, 38 e 169) l'importo della sanzione NON dipende sostanzialmente dall'entita' dell'accertata eccedenza di massa con la precisazione che per il solo art. 10 (ed in specificate situazioni di trasporto) la sanzione si applica qualora l'eccedenza di massa sia superiore al 5% della massa-limite prevista nell'art. 62 per quella categoria di veicolo,  ossia la cosiddetta "franchigia" di eccedenza.

Invece, nei rimanenti due articoli (167 e 168) l'importo della sanzione e' commisurato all'entita' dell'eccedenza di massa, che - a tal fine - risulta suddivisa in fasce cui corrispondono importi crescenti della sanzione da applicare.

Espongo prima i criteri di suddivisione dell'eccedenza di massa in relazione all'art. 168 perche' di piu' immediata comprensione (anche in relazione alla terza parte della discussione).

Infatti nell'art. 168 la suddivisione dell'eccedenza di massa e' direttamente espressa in tonnellate:
fascia 1 = oltre 0 fino 1t
fascia 2 = oltre 1t fino 2t
fascia 3 = oltre 2t fino 3t
fascia 4 = oltre 3t.

Nel solo art. 167 il legislatore inserisce quattro "vantaggi" a beneficio degli utenti della strada interessati, ma con scarsa considerazione dei "principi generali" di cui all'art. 1 del CdS:
- arrotondamento per eccesso della massa autorizzata del singolo veicolo;
- arrotondamento per eccesso di tutti i valori percentuali;
- prosecuzione della circolazione in presenza di una accertata violazione delle norme;
- inserimento di una fascia 0 di eccedenza fino al 5% della massa autorizzata senza sanzione a fronte ("franchigia").

Inoltre l'inserimento della fascia 0 di "franchigia" innalza i lìmiti delle fasce successive, per cui la tabella sopraindicata per l'art. 168 diventa nell'art. 167 come segue:
fascia 0 = oltre 0 fino 5%;
fascia 1 = oltre 5% fino 5%+1t
fascia 2 = oltre 5%+1t fino 5%+2t
fascia 3 = oltre 5%+2t fino 5%+3t
fascia 4 = oltre 5%+3t
e si applica soltanto ai veicoli con massa autorizzata oltre 10t.

Per i veicoli con massa autorizzata fino a 10t viene previsto un differente criterio di suddivisione dell'eccedenza di massa, dove i lìmiti delle varie fasce sono totalmente espressi in valori percentuali rispetto alla massa autorizzata del veicolo sottoposto a controllo:
fascia 0 = oltre 0 fino 5%
fascia 1 = oltre 5% fino 15%
fascia 2 = oltre 15% fino 25%
fascia 3 = oltre 25% fino 35%
fascia 4 = oltre 35%.

Escludo da questa trattazione i commi "bis" dell'art. 167 CdS perche' dovrebbero avere "vita breve" e sono, comunque, ininfluenti allo sviluppo della terza parte della discussione.

Se prendiamo un veicolo con massa autorizzata di 10t (praticamente al confine dei due criteri di suddivisione) vediamo che i lìmiti superiori delle varie fasce di eccedenza coincidono:
fascia 0 = 0.5t
fascia 1 = 1.5t
fascia 2 = 2.5t
fascia 3 = 3.5t.

Per un veicolo di 3.5t e considerando gli arrotondamenti, i lìmiti superiori delle fasce nella suddivisione dell'eccedenza di massa risultano:
fascia 0 = 0.2t
fascia 1 = 0.6t
fascia 2 = 0.9t
fascia 3 = 1.3t.

A questo punto ho completato la raccolta delle norme/sanzioni del CdS, concernenti la massa dei veicoli, da tenere in pronta disponibilita' al fine di commentare la lettera MinInterno prot.n.300/A/8627/19/108/5/1 del 14 ottobre scorso.

Sono sempre ben graditi commenti costruttivi di integrazione/correzione.
  
 
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Grinza
Grinza
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16/02/2006 63170
Rispondi Abuso
Inserito il 15/02/2020 alle: 10:47:54
In risposta al messaggio di superduke46 del 13/02/2020 alle 17:16:59

io passo direttamente alla terza parte pertanto pagherò la multa che giustamente mi appioppieranno
Abbiamo già affrontato questo discorso ma perdonami se faccio un appunto
Te, come tanti altri, sapevi tin dall’inizio che eri fuori regola ma l’hai fatto lo stesso per convenienza, perché una ipotetica quanto improbabile multa costa meno di una patente un rinnovo ed il gobox (per dirne una) e rivendita del mezzo
Sono convinto che se la multa fosse molto probabile e di qualche migliaio di euro sicuramente tutti i fuorilegge per convenienza avrebbero non solo la C ma addirittura la CE.

Poi c’è la questione assicurativa ma è conseguenza
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
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superduke46
superduke46
27/09/2017 2701
Rispondi Abuso
Inserito il 15/02/2020 alle: 11:55:58
In risposta al messaggio di Grinza del 15/02/2020 alle 10:47:54

Abbiamo già affrontato questo discorso ma perdonami se faccio un appunto Te, come tanti altri, sapevi tin dall’inizio che eri fuori regola ma l’hai fatto lo stesso per convenienza, perché una ipotetica quanto improbabile
multa costa meno di una patente un rinnovo ed il gobox (per dirne una) e rivendita del mezzo Sono convinto che se la multa fosse molto probabile e di qualche migliaio di euro sicuramente tutti i fuorilegge per convenienza avrebbero non solo la C ma addirittura la CE. Poi c’è la questione assicurativa ma è conseguenza
...
Sono convinto che se la multa fosse molto probabile e di qualche migliaio di euro sicuramente tutti i fuorilegge per convenienza avrebbero non solo la C ma addirittura la CE.

molto più probabilmente ci sarebbero in giro qualche decina di camper e tutti senza assistenza perchè le ditte e concessionarie sarebbero tutte fallite
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Elletufo
Elletufo
17/07/2012 324
Rispondi Abuso
Inserito il 15/02/2020 alle: 14:46:43
"ma con scarsa considerazione dei "principi generali" di cui all'art. 1 del CdS:" ha detto TheDevil.
é solo (una Sua opiniore! ). Modifico. Anzi é un pregiudizio. E come tale in grado di inficiare i risultati dell'analisi.
Vale sempre il principio: Summa Iniuria summum jus. Summum jus summa iniuria.
Minus Labor Homini Salus. Tiempo expendido en trabajo es tiempo perdido. Il miglior ordin mio è l'esser confuso. luigino (luigino)

Modificato da Elletufo il 15/02/2020 alle 16:11:58
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 15/02/2020 alle: 22:22:22
  
Oggi Elletufo ha scritto:
... é solo (una Sua opinione!). Modifico. Anzi é un pregiudizio.
  
==============================
  
A parte la trascrizione dei testi normativi (ove occorre), tutti i miei interventi nel forum contengono soltanto personali opinioni ovvero pregiudizi, nel senso che sono le conclusioni cui sono pervenuto nello sviluppo di precedenti ragionamenti.

Dal momento che, nell'art. 1 del CdS, leggo il seguente testo:
"La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade e' regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia.
Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale...",

mi aspetto che, in tutti gli articoli successivi, il legislatore sia sempre coerente con gli intendimenti enunciati nel primo articolo.

--------------------
p.s. @Grinza: Le "ore particolari" sono soltanto un indicatore del mio impegno in una abituale ricerca della precisione.
  
 
13
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 324
Rispondi Abuso
Inserito il 16/02/2020 alle: 16:50:14
pregiudìzio (ant. pregiudìcio) s. m. [dal lat. praeiudicium, comp. di prae- «pre-» e iudicium «giudizio»]. – 1. Nel diritto romano, azione giuridica precedente al giudizio, e tale da influire talvolta sulle decisioni del giudice competente. 2. a. Idea, opinione concepita sulla base di convinzioni personali e prevenzioni generali, senza una conoscenza diretta dei fatti, delle persone, delle cose, tale da condizionare fortemente la valutazione, e da indurre quindi in errore 

opinióne (ant. oppinióne) s. f. [dal lat. opinio -onis, affine a opinari «opinare»]. – 1. Concetto che una o più persone si formano riguardo a particolari fatti, fenomeni, manifestazioni, quando, mancando un criterio di certezza assoluta per giudicare della loro natura (o delle loro cause, delle loro qualità, ecc.), si propone un’interpretazione personale che si ritiene esatta e a cui si dà perciò il proprio assenso, ammettendo tuttavia la possibilità di ingannarsi nel giudicarla tale
 
Minus Labor Homini Salus. Tiempo expendido en trabajo es tiempo perdido. Il miglior ordin mio è l'esser confuso. luigino (luigino)
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superduke46
superduke46
27/09/2017 2701
Rispondi Abuso
Inserito il 17/02/2020 alle: 15:10:48
piena solidarietà agli agenti  delle polizia stradale

In tre articoli (10, 38 e 169) l'importo della sanzione NON dipende sostanzialmente dall'entita' dell'accertata eccedenza di massa con la precisazione che per il solo art. 10 (ed in specificate situazioni di trasporto) la sanzione si applica qualora l'eccedenza di massa sia superiore al 5% della massa-limite prevista nell'art. 62 per quella categoria di veicolo,  ossia la cosiddetta "franchigia" di eccedenza.

Invece, nei rimanenti due articoli (167 e 168) l'importo della sanzione e' commisurato all'entita' dell'eccedenza di massa, che - a tal fine - risulta suddivisa in fasce cui corrispondono importi crescenti della sanzione da applicare.

Espongo prima i criteri di suddivisione dell'eccedenza di massa in relazione all'art. 168 perche' di piu' immediata comprensione (anche in relazione alla terza parte della discussione).

Infatti nell'art. 168 la suddivisione dell'eccedenza di massa e' direttamente espressa in tonnellate:
fascia 1 = oltre 0 fino 1t
fascia 2 = oltre 1t fino 2t
fascia 3 = oltre 2t fino 3t
fascia 4 = oltre 3t.

Nel solo art. 167 il legislatore inserisce quattro "vantaggi" a beneficio degli utenti della strada interessati, ma con scarsa considerazione dei "principi generali" di cui all'art. 1 del CdS:
- arrotondamento per eccesso della massa autorizzata del singolo veicolo;
- arrotondamento per eccesso di tutti i valori percentuali;
- prosecuzione della circolazione in presenza di una accertata violazione delle norme;
- inserimento di una fascia 0 di eccedenza fino al 5% della massa autorizzata senza sanzione a fronte ("franchigia").

Inoltre l'inserimento della fascia 0 di "franchigia" innalza i lìmiti delle fasce successive, per cui la tabella sopraindicata per l'art. 168 diventa nell'art. 167 come segue:
fascia 0 = oltre 0 fino 5%;
fascia 1 = oltre 5% fino 5%+1t
fascia 2 = oltre 5%+1t fino 5%+2t
fascia 3 = oltre 5%+2t fino 5%+3t
fascia 4 = oltre 5%+3t
e si applica soltanto ai veicoli con massa autorizzata oltre 10t.

Per i veicoli con massa autorizzata fino a 10t viene previsto un differente criterio di suddivisione dell'eccedenza di massa, dove i lìmiti delle varie fasce sono totalmente espressi in valori percentuali rispetto alla massa autorizzata del veicolo sottoposto a controllo:
fascia 0 = oltre 0 fino 5%
fascia 1 = oltre 5% fino 15%
fascia 2 = oltre 15% fino 25%
fascia 3 = oltre 25% fino 35%
fascia 4 = oltre 35%.

Escludo da questa trattazione i commi "bis" dell'art. 167 CdS perche' dovrebbero avere "vita breve" e sono, comunque, ininfluenti allo sviluppo della terza parte della discussione.

Se prendiamo un veicolo con massa autorizzata di 10t (praticamente al confine dei due criteri di suddivisione) vediamo che i lìmiti superiori delle varie fasce di eccedenza coincidono:
fascia 0 = 0.5t
fascia 1 = 1.5t
fascia 2 = 2.5t
fascia 3 = 3.5t.

Per un veicolo di 3.5t e considerando gli arrotondamenti, i lìmiti superiori delle fasce nella suddivisione dell'eccedenza di massa risultano:
fascia 0 = 0.2t
fascia 1 = 0.6t
fascia 2 = 0.9t
fascia 3 = 1.3t.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 17/02/2020 alle: 21:21:21
  
Superduke46 ha scritto:
piena solidarietà agli agenti di polizia stradale.
  
==============================
  
Mi sono limitato a censire i differenti criteri che il legislatore ha previsto nel CdS per sanzionare l'eccedenza di massa di un veicolo.

Cfr.

la dispensa "Tutto sul sovraccarico" dell'ASAPS

, che - peraltro - non copre l'intera casistica delle violazioni nella specifica materia.

Come IZ4DJI ha segnalato in precedenti discussioni del forum, gli operatori di polizia stradale si avvalgono anche di una apposita "app", che semplifica la determinazione dell'eventuale sanzione.
  
 
8
superduke46
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27/09/2017 2701
Rispondi Abuso
Inserito il 17/02/2020 alle: 22:17:20
In risposta al messaggio di TheDevil del 17/02/2020 alle 21:21:21

   Superduke46 ha scritto: piena solidarietà agli agenti di polizia stradale.    ==============================    Mi sono limitato a censire i differenti criteri che il legislatore ha previsto nel CdS per sanzionare
l'eccedenza di massa di un veicolo. Cfr. la dispensa Tutto sul sovraccarico dell'ASAPS, che - peraltro - non copre l'intera casistica delle violazioni nella specifica materia. Come IZ4DJI ha segnalato in precedenti discussioni del forum, gli operatori di polizia stradale si avvalgono anche di una apposita app, che semplifica la determinazione dell'eventuale sanzione.     
...
magari un giorno o l'altro peseranno i camper solo con l'app
 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 17/02/2020 alle: 22:22:22
  
Genesi dei commi "bis" nell'art. 167 CdS (a complemento della seconda parte della discussione)

Il 29 luglio 2010 il Parlamento approva la Legge n.120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".

Il relativo art. 2 inserisce il comma 7-bis nell'art. 62 del CdS, secondo il quale il MIT avrebbe dovuto emanare un decreto, entro tre mesi, per escludere la massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e [...] la massa degli accumulatori e dei loro accessori dalla determinazione della massa a vuoto per i veicoli dotati di alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida.

E' chiaramente una disposizione irrealizzabile perche' contrasta con la normativa comunitaria in materia di omologazione dei veicoli ed infatti, per quanto a mia conoscenza, questo decreto non vede mai la luce.

Il 24 gennaio 2012 il Governo emana il Decreto-Legge n.1/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

Il relativo art. 17 "Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti" e' composto soltanto da sei commi, il cui contenuto e' strettamente aderente al titolo dello stesso articolo.

In sede di conversione parlamentare nella Legge n.27/2012 il suddetto art. 17 viene "allungato" a quattordici commi, con due dei quali si dispongono modifiche agli articoli 62 e 167 del CdS che non ci "azzeccano" alcunche' con l'oggetto dell'articolo.  

Le modifiche approvate:
- abrogano il comma 7-bis dell'art. 62 CdS, inserito meno di due anni prima e rimasto "lettera morta";
- inseriscono nell'art. 167 CdS i commi 2-bis, 3-bis e 10-bis dove, sostanzialmente, la "franchigia" viene aumentata al 15% della massa autorizzata per i veicoli dotati di alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, oltre al controllo elettronico della stabilita'.

In altri termini, dal momento che non si puo' legalmente ridurre la massa a vuoto di un veicolo dotato di particolari caratteristiche tecniche al fine di mantenerne invariata la capacita' di carico, quest'ultimo risultato viene ottenuto con la legittimazione di una "franchigia" di eccedenza del 15%, ovviamente limitata alla circolazione entro i confini nazionali.

"Nuova" (appesantita) massa a vuoto + "vecchia" portata = "vecchia" massa autorizzata + "nuova" eccedenza del 15% non sanzionabile!

Appena ho un po' di tempo a disposizione mi voglio passare la curiosita' di individuare i parlamentari che sono intervenuti per introdurre:
- il comma 7-bis nell'art. 62 CdS con la Legge n.120/2010;
- i commi 2-bis, 3-bis e 10-bis nell'art. 167 CdS con la Legge n.27/2012 per annullare - dopo meno di due anni - l'irrealizzabile disposizione di cui al citato comma 7-bis e per "trasferire" dall'art. 62 all'art.167 l'obiettivo di mantenere invariata la capacita' di carico dei veicoli appesantiti in fabbrica con ulteriori serbatoi e/o accumulatori.

Mi piacerebbe infatti verificare le giustificazioni addotte.
  
 
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Grinza
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16/02/2006 63170
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Inserito il 18/02/2020 alle: 08:33:51
In risposta al messaggio di TheDevil del 17/02/2020 alle 22:22:22

   Genesi dei commi bis nell'art. 167 CdS (a complemento della seconda parte della discussione) Il 29 luglio 2010 il Parlamento approva la Legge n.120/2010 Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Il relativo art.
2 inserisce il comma 7-bis nell'art. 62 del CdS, secondo il quale il MIT avrebbe dovuto emanare un decreto, entro tre mesi, per escludere la massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e [...] la massa degli accumulatori e dei loro accessori dalla determinazione della massa a vuoto per i veicoli dotati di alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida. E' chiaramente una disposizione irrealizzabile perche' contrasta con la normativa comunitaria in materia di omologazione dei veicoli ed infatti, per quanto a mia conoscenza, questo decreto non vede mai la luce. Il 24 gennaio 2012 il Governo emana il Decreto-Legge n.1/2012 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Il relativo art. 17 Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti e' composto soltanto da sei commi, il cui contenuto e' strettamente aderente al titolo dello stesso articolo. In sede di conversione parlamentare nella Legge n.27/2012 il suddetto art. 17 viene allungato a quattordici commi, con due dei quali si dispongono modifiche agli articoli 62 e 167 del CdS che non ci azzeccano alcunche' con l'oggetto dell'articolo.   Le modifiche approvate: - abrogano il comma 7-bis dell'art. 62 CdS, inserito meno di due anni prima e rimasto lettera morta; - inseriscono nell'art. 167 CdS i commi 2-bis, 3-bis e 10-bis dove, sostanzialmente, la franchigia viene aumentata al 15% della massa autorizzata per i veicoli dotati di alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, oltre al controllo elettronico della stabilita'. In altri termini, dal momento che non si puo' legalmente ridurre la massa a vuoto di un veicolo dotato di particolari caratteristiche tecniche al fine di mantenerne invariata la capacita' di carico, quest'ultimo risultato viene ottenuto con la legittimazione di una franchigia di eccedenza del 15%, ovviamente limitata alla circolazione entro i confini nazionali. Nuova (appesantita) massa a vuoto + vecchia portata = vecchia massa autorizzata + nuova eccedenza del 15% non sanzionabile! Appena ho un po' di tempo a disposizione mi voglio passare la curiosita' di individuare i parlamentari che sono intervenuti per introdurre: - il comma 7-bis nell'art. 62 CdS con la Legge n.120/2010; - i commi 2-bis, 3-bis e 10-bis nell'art. 167 CdS con la Legge n.27/2012 per annullare - dopo meno di due anni - l'irrealizzabile disposizione di cui al citato comma 7-bis e per trasferire dall'art. 62 all'art.167 l'obiettivo di mantenere invariata la capacita' di carico dei veicoli appesantiti in fabbrica con ulteriori serbatoi e/o accumulatori. Mi piacerebbe infatti verificare le giustificazioni addotte.     
...
Volevo far notare che si parla di franchigia e non di aumento totale della massa del veicolo, nel concreto la massa totale rimane sempre 3500 kg ma la franchigia per quei veicoli è del 15% e non del 5%, nessuno ha interesse di starare le bilance ma un camper obeso non saprà mai se verrà sanzionato o meno e quindi deve sempre rimanere nei limiti di massa.
Tra l’altro non ho capito se è stata percepita dalla UE o solo dall’Italia e comunque la Svizzera è fuori dalla UE...(ma tanto i camperisti non ci passano)
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
22
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
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Inserito il 18/02/2020 alle: 18:05:50
In risposta al messaggio di TheDevil del 17/02/2020 alle 21:21:21

   Superduke46 ha scritto: piena solidarietà agli agenti di polizia stradale.    ==============================    Mi sono limitato a censire i differenti criteri che il legislatore ha previsto nel CdS per sanzionare
l'eccedenza di massa di un veicolo. Cfr. la dispensa Tutto sul sovraccarico dell'ASAPS, che - peraltro - non copre l'intera casistica delle violazioni nella specifica materia. Come IZ4DJI ha segnalato in precedenti discussioni del forum, gli operatori di polizia stradale si avvalgono anche di una apposita app, che semplifica la determinazione dell'eventuale sanzione.     
...
comunque nella dispensa dell'asaps si parla solo e sempre di autocarri mai di autocaravan 
bisognerebbe essere sicuri che riguardi anche i mezzi in categoria M1
buoni km a tutti
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 18/02/2020 alle: 21:21:21
  
Ieri Superduke46 ha scritto:
magari un giorno o l'altro peseranno i camper solo con l'app.
  
==============================
  
Ci hanno gia' pensato per i veicoli "commerciali" (M2, M3, N2, N3 e relativi rimorchi).

Direttiva 96/53/CE,

art. 10 quinquies

1.  Entro il 27 maggio 2021 gli Stati membri adottano misure specifiche per identificare i veicoli o i veicoli combinati in circolazione che possono aver superato il peso massimo autorizzato e che pertanto dovrebbero essere controllati dalle loro autorita' competenti al fine di assicurare la conformita' con i requisiti della presente direttiva. Tali misure possono consistere in sistemi automatici collocati sulle infrastrutture stradali o in apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli in conformita' del paragrafo 4.
  
 
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 18/02/2020 alle: 22:22:22
  
Ieri ho scritto:
... legittimazione di una "franchigia" di eccedenza del 15%, ovviamente limitata alla circolazione entro i confini nazionali.
  
Oggi Grinza ha scritto:
Tra l'altro non ho capito se è stata percepita dalla UE o solo dall'Italia...
  
==============================
  
La franchigia del 15% non puo' avere alcun riconoscimento giuridico fuori dei confini nazionali.

Il legislatore italiano ha scelto di applicare una sanzione d'importo nullo alla violazione delle norme costituita dall'eccedenza di massa con la quale un veicolo si trova a circolare rispetto alla propria massa autorizzata, se entro detta percentuale.
  
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p.s. @Roblungh: i tuoi interventi non sono trascurati; soltanto un po' di pazienza.
  
 
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